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Successione di norme processuali in materia di impugnazioni: il caso del passaggio di competenze per la rescissione del giudicato

Cassazione penale, sez. IV, 22 gennaio 2024 (ud. 19 ottobre 2023), n. 2580
Presidente Dovere, Estensore Antezza, Imp. Dedu, P.M. Tassone

Si segnala la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di legittimità si è pronunciata sulla successione di norme processuali in materia di rescissione del giudicato.

Per meglio comprendere la questione al vaglio, occorre rilevare che nel caso di specie il difensore, munito di procura speciale, ha chiesto alla Corte di cassazione la rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 625 ter c.p.p. (abrogato), con riferimento ad una sentenza divenuta irrevocabile il 17 gennaio 2017, prima dell’abrogazione della norma. L’istante, facendo riferimento al momento della irrevocabilità del provvedimento, ha ritenuto pertanto applicabile la disposizione abrogata e non l’art. 629 bis c.p.p., inserito dalla legge n. 103 del 2017 e in vigore dal 3 agosto 2017, data successiva al passaggio in giudicato della sentenza in esame. Com’è noto, le due norme differiscono per l’organo competente a pronunciarsi sull’istanza, siccome solo ai sensi della norma abrogata l’autorità titolata si identifica nella Corte di cassazione, mentre in ossequio alla normativa sopravvenuta e tuttora applicabile è competente la Corte d’Appello.

La quarta sezione, nel pronunciarsi sulla tematica circa l’individuazione del giudice competente sulla domanda di rescissione nel caso di successione di norme, rileva l’esistenza di orientamenti contrapposti.

Secondo un primo filone giurisprudenziale, postulato che la rescissione appartiene alla categoria dei mezzi di impugnazione straordinari, occorre avere riguardo – al fine di individuare la normativa applicabile in tema di impugnazioni – alla disciplina vigente al momento dell’emissione del provvedimento impugnato e non a quello della proposizione dell’impugnazione (Cass. pen., sez. VI, 21 marzo 2018, n. 40146, CED 273843; Cass. pen., sez. VI, 23 marzo 2018, n. 19117, CED 273441; quanto alla qualificazione della rescissione come mezzo di impugnazione straordinaria, cfr. Cass. pen., sez. un., 17 luglio 2014, n. 36848, CED 259990).

Altro versante ermeneutico identifica il momento dirimente con quello in cui il condannato in assenza, avendo conosciuto il provvedimento, è messo in condizione di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (sul tema, le più recenti Cass. pen., sez. V, 15 novembre 2021, dep. 2022, n. 380, CED 282528; Cass. pen., sez. V, 16 aprile 2021, n. 15666, CED 280891).

La quarta sezione, con la sentenza qui brevemente commentata, aderisce al secondo orientamento. Premette che la successione di norme processuali, in difetto di norme transitorie, non può che essere regolata dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile: esso impone dunque, in linea di principio, di riferirsi alla regola vigente nel momento in cui deve essere svolta l’attività processuale di rilievo.

Poste queste premesse, si osserva che le Sezioni unite “Lista” (Cass. pen., sez. un., 29 marzo 2007, n. 27614, CED 236537) hanno poi fissato una distinzione tra le modifiche normative che attengono al “regime” delle impugnazioni – nozione che include le facoltà di impugnazione, l’estensione, i modi e i tempi di quest’ultima – e le modifiche che interessano il “procedimento” di impugnazione.

Quando, tra normative succedutesi nel tempo, occorre individuare il regime applicabile all’impugnazione, deve aversi riguardo al momento della pronuncia del provvedimento impugnabile e non a quello della impugnazione stessa. È infatti alla data della pronuncia che deve agganciarsi la genesi del diritto all’impugnazione e, al contempo, l’affidamento soggettivo circa le norme regolanti la materia.

La Corte evidenzia infatti che «il quadro normativo applicabile, nel caso di successione di leggi processuali, deve essere ricostruito tenendo presente la disciplina del tempo in cui è sorto il diritto di impugnare, ciò a tutela del legittimo affidamento delle parti nello svolgimento del processo secondo le regole vigenti al tempo del compimento degli atti, nonché l’esigenza che esse conoscano il momento in cui sorgono diritti o oneri con effetti per loro pregiudizievoli» (p. 6 della sentenza).

Proprio sul rilievo dell’affidamento, quale fattore mitigante il principio tempus regit actum, la Corte menziona la recente sentenza delle Sezioni unite n. 38481/2023 (in CED 285036) sull’applicabilità dell’art. 573 co. 1 bis c.p.p., introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022, alle impugnazioni pendenti alla data di entrata in vigore della riforma o proposte avverso sentenze pronunciate dopo quella data. Incidentalmente, giova rammentare che in virtù del nuovo innesto, il giudice penale – ove vi sia impugnazione ai soli effetti civili – eseguirà il solo vaglio di ammissibilità e poi rimetterà gli atti al giudice civile competente.

Prendendo le distanze da entrambe le teorie suffragate dalle sezioni semplici, la Corte nomofilattica nella sua più ampia composizione ha in quell’occasione statuito che la norma ritenuta dubbia si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della disposizione).

Tanto ha deciso proprio in considerazione del fatto che la modifica normativa, lungi dal riguardare la sola fase decisoria dell’impugnazione (in relazione al mutamento del giudice competente), è strettamente intrecciata con altre modifiche riguardanti «atti indirettamente, ma logicamente, propedeutici all’impugnazione stessa, mutandone imprevedibilmente i connotati in maniera tale da lasciare indifesa la parte che tali atti abbia già svolto secondo quanto prescritto dalla normativa pregressa». Il riferimento più importante è alla modifica dell’art. 78 c.p.p., sui requisiti dell’atto di costituzione di parte civile, il quale, secondo una branca degli interpreti, ha subìto una deviazione morfologica, aderendo alla struttura propria dell’atto di citazione nel processo civile richiedendo ora l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda “agli effetti civili”.

Riportando i principi di diritto al caso di specie riguardante la peculiare impugnazione straordinaria, non può farsi esclusivo riferimento alla data di pronuncia della sentenza, poiché l’istituto della rescissione non si rapporta soltanto a quest’ultimo atto e alla data della sua venuta ad esistenza; piuttosto, il momento in cui origina il diritto all’impugnazione (ciò sia in base alla vecchia norma che in base alla norma attualmente vigente) è quello dell’avvenuta conoscenza del procedimento o, meglio, della “sentenza”. Per l’effetto, la Cassazione ha ritenuto la Corte d’Appello competente a statuire sulla richiesta di rescissione, essendo il condannato venuto a conoscenza del provvedimento suscettibile di impugnazione straordinaria sotto la vigenza della nuova norma processuale (art. 629 bis c.p.p.), con conseguente trasmissione degli atti.  

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