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Alta Corte: la proposta di legge di revisione costituzionale

Premessa

Il Disegno di legge di revisione costituzionale n. 2436 prevede l’istituzione di una giurisdizione speciale. L’Alta Corte dovrebbe essere composta da quindici Giudici, nominabili con uno schema mutuato da quello per l’elezione dei Giudici Costituzionali: cinque su designazione del Presidente della Repubblica, cinque designati dal Parlamento in seduta comune, cinque designati dalle Supreme Magistrature ordinarie ed amministrative. 

L’Alta Corte costituirebbe un organo autonomo con funzioni disciplinari, nella fase di impugnazione e di controllo dei provvedimenti adottati dal CSM in ambito organizzativo e di gestione delle carriere, con funzioni disciplinari e di controllo degli analoghi provvedimenti adottati dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei Conti, del Consiglio della Magistratura militare e del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.

La proposta di legge di revisione costituzionale, in tema di modifiche al titolo IV parte II della Costituzione, muove da una esigenza di recupero della credibilità della Magistratura, con riferimento a recenti vicende che hanno interessato il CSM.                                                                   

Profili critici                                                 

Non si comprende quali maggiori garanzie siano assicurate dalla istituenda Alta Corte in materia disciplinare in sostituzione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Suscita perplessità l’istituzione di un Organo competente per le impugnazioni in materia di nomine ad incarichi direttivi e semidirettivi per tutte le Magistrature.

La proposta di legge sembra poi inserirsi in una prospettiva più ampia che tenderebbe a modificare la fisionomia costituzionale del CSM.

Non è privo di significato che un giornalista esperto come Stefano Folli, in un libro intervista a Luciano Violante (“Senza vendette”, pag 118, ed. Il Mulino) chieda se “sarebbe efficace l’istituzione di una Alta Corte in luogo dell’attuale CSM”.

Pur se corretto da Violante, la formulazione della domanda appare significativa. Sono state avanzate da più parti proposte che inciderebbero sulla fisionomia costituzionale del CSM.

Di recente è stata riproposta la nomina del Vice Presidente del CSM da parte del Presidente della Repubblica.

Verrebbe sottratto all’organo collegiale elettivo la nomina del vertice operativo del Consiglio.

In questo quadro  potrebbe ben essere presentata una proposta di modifica della composizione del CSM, invertendo i rapporti attuali tra laici e togati, con attribuzione alla maggioranza della componente laica.

Proposta legittima che inciderebbe sulla dimensione costituzionale del CSM. 

Altra criticità di non poco conto della proposta di riforma è la competenza attribuita all’Alta Corte in materia di impugnazione dei provvedimenti di conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di tutte le Magistrature,con esclusione del Giudice amministrativo, giudice naturale in materia di atti amministrativi.

In conclusione la proposta di legge costituzionale non appare idonea ad incidere sotto alcun profilo sulla crisi di credibilità della Magistratura e  suscita consistenti perplessità  in ordine alla creazione di una giurisdizione speciale, che potrebbe alterare gli equilibri costituzionali basati su pesi e contrappesi. 

DDL S. 2436 – XVIII Leg.

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