Confisca preventiva: i principi dettati dalla Corte EDU nel caso Isaia e altri c. Italia

Corte europea dei diritti dell’uomo, Prima Sezione, decisione del 25 settembre 2025, Isaia e altri c. Italia, ricorsi n. 36551/22, 36926/22 e 37907/22

Il caso riguarda la confisca preventiva di beni, disposta dai tribunali competenti ai sensi dell’art. 24, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

Si tratta di un caso particolarmente delicato, per cui non è escluso possa essere deferito alla Grande Camera entro il termine di tre mesi dalla data della sentenza.

Nel caso di specie, si riteneva che i beni confiscati fossero proventi di attività illecite commesse o presumibilmente commesse tra il 1980 e il 2008, poiché il primo ricorrente aveva vissuto anche in parte, con i proventi di reato durante tale periodo.

Invocando l’art. 6, par. 1 (diritto a un equo processo) della CEDU, i ricorrenti lamentavano:

1) che le decisioni dei tribunali nazionali di confiscare i loro beni non rispettassero le condizioni legalmente stabilite per l’imposizione della misura di “confisca preventiva”;

2) che la stragrande maggioranza dei beni confiscati fosse stata acquistata dopo il periodo in cui il primo ricorrente era stato dichiarato pericoloso per la società;

3) che i tribunali nazionali non avessero fornito alcuna prova a dimostrazione che tali beni fossero stati acquisiti tramite proventi di reato.

La Corte ribadisce che le misure di confisca devono rispettare il principio di legalità. Il primo e più importante requisito dell’art. 1, Protocollo n. 1 è che qualsiasi ingerenza da parte di un’autorità pubblica nel pacifico godimento dei beni debba essere lecita: la privazione dei beni è autorizzata solo “alle condizioni previste dalla legge” e il Protocollo riconosce che gli Stati hanno il diritto di controllare l’uso dei beni mediante l’applicazione delle “leggi”.

Per soddisfare il principio di legalità, la base giuridica deve essere sufficientemente accessibile, precisa e prevedibile nella sua applicazione e nelle sue conseguenze, compatibile con lo stato di diritto e fornire sufficienti garanzie procedurali contro l’arbitrarietà.

Tale aspetto è intimamente connesso alla proporzionalità della misura a qualsiasi scopo legittimo perseguito. 

Inoltre, qualsiasi ingerenza da parte di un’autorità pubblica nel pacifico godimento dei beni può essere giustificata solo se risponde a un legittimo interesse generale, come ad esempio garantire che l’uso dei beni in questione non procurasse un vantaggio ai ricorrenti a detrimento della comunità.

Con specifico riguardo alla misura della “confisca preventiva” prevista dalla legge italiana, già in passato, la Corte ha ritenuto che essa mirasse a impedire l’arricchimento senza causa, privando l’interessato e i terzi che non vantavano un valido diritto sui beni da confiscare dei profitti derivanti da attività criminali, e che avesse, pertanto, natura essenzialmente riparativa e non punitiva.

Nel caso di specie, la Corte è convinta che il regime italiano di confisca non basata sulla condanna perseguisse un obiettivo legittimo di interesse pubblico, vale a dire evitare l’arricchimento ingiusto derivante da reati.

Per quanto attiene alla proporzionalità della misura, la Corte ha osservato, in primo luogo, che si poteva affermare che esistevano norme giuridiche comuni europee e persino universali che incoraggiavano la confisca di beni collegati a reati gravi quali corruzione, riciclaggio di denaro e reati di droga, senza la previa esistenza di una condanna penale. In secondo luogo, l’onere di provare l’origine lecita di beni presumibilmente acquisiti illecitamente poteva legittimamente essere trasferito sui convenuti in tali procedimenti non penali di confisca. In terzo luogo, le misure di confisca potevano essere applicate non solo ai proventi diretti di reato, ma anche ai beni, compresi eventuali redditi e altri benefici indiretti, ottenuti convertendo o trasformando i proventi diretti di reato o mescolandoli con altri beni, eventualmente leciti. Infine, le misure di confisca potrebbero essere applicate non solo alle persone direttamente sospettate di reati, ma anche a terzi che detenessero diritti di proprietà senza la necessaria buona fede, al fine di mascherare il loro ruolo illecito nell’accumulo della ricchezza in questione.

Con specifico riguardo alla misura della “confisca preventiva”, la Corte ha ritenuto che essa non potesse essere considerata una pena, in ragione di una serie di limitazioni previste dal diritto interno e dalla giurisprudenza applicabili e, in particolare, del fatto che la confisca in questione poteva essere applicata esclusivamente a beni che si presumevano provenissero da attività illecite, a causa della mancanza di prove che ne dimostrassero l’origine lecita; che la misura poteva essere giustificata solo nella misura in cui i reati presumibilmente commessi dall’individuo interessato costituissero fonte di profitti illeciti, in un importo ragionevolmente congruo con il valore dei beni da confiscare; che la misura poteva essere applicata solo in relazione ai beni acquisiti dall’individuo interessato durante il periodo in cui questi aveva presumibilmente commesso reati che comportavano profitti illeciti, dimostrando così che tale misura mirava a prevenire l’arricchimento ingiusto sulla base della commissione di reati; e che doveva essere applicata solo in relazione ai profitti illeciti derivanti dai reati presumibilmente commessi dall’individuo interessato, senza estendersi al prodotto del reato.

Alla luce dei principi generali e tenendo conto delle doglianze dei ricorrenti, la Corte ritiene che nel caso di specie sia necessario valutare se i giudici nazionali abbiano dimostrato in modo motivato e sulla base di una valutazione oggettiva dei fatti e delle prove che si potesse presumere che i beni confiscati fossero stati acquistati con i proventi di reati gravi che generavano redditi illeciti. 

Sulla base di una serie di considerazioni, la Corte osserva che le carenze individuate hanno viziato la valutazione da parte dei tribunali nazionali. I tribunali nazionali non hanno effettuato una valutazione rigorosa della catena di reinvestimenti che ha portato infine all’acquisto dei beni confiscati, non fornendo elementi specifici. A titolo di esempio, la Corte osserva che le autorità nazionali hanno confiscato conti bancari aperti sei e otto anni dopo la fine del periodo in cui il primo ricorrente aveva rappresentato un pericolo per la società, sulla base della mera discrepanza tra entrate e uscite della famiglia e senza valutare in alcun modo le transazioni bancarie al fine di risalire all’origine del denaro.    

A tale riguardo, la Corte rileva che la loro valutazione non ha soddisfatto nemmeno il ridotto standard di prova richiesto dalla giurisprudenza della Corte per l’imposizione di misure analoghe.

Pertanto, la Corte ritiene che il ragionamento dei tribunali nazionali non abbia rispettato il requisito di un collegamento temporale tra i beni confiscati e i reati che avrebbero generato i redditi illeciti.

La Corte ritiene che le decisioni dei tribunali nazionali non abbiano fornito alcuna motivazione che dimostri che i beni confiscati potessero essere considerati acquisiti con i proventi dei reati commessi molti anni prima.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che le carenze nelle decisioni dei tribunali interni fossero così gravi e manifestamente incompatibili con diverse limitazioni e garanzie stabilite dal diritto interno e dalla giurisprudenza pertinenti che la misura deve essere considerata imposta in modo arbitrario o manifestamente irragionevole.

In particolare, la Corte ritiene che le decisioni dei tribunali nazionali non abbiano rispettato i limiti stabiliti dal diritto interno in materia di identificazione dei reati che producono redditi illeciti, di delimitazione temporale dei beni che potevano legittimamente essere sottoposti a confisca e di identificazione dei beni che, pur essendo ufficialmente di proprietà di terzi, erano considerati nella disponibilità della persona in questione. 

In ogni caso, e anche supponendo che le limitazioni stabilite dal diritto interno non siano state così gravemente violate, il fatto che il procedimento sia stato avviato molti anni dopo gli ultimi reati e che le autorità interne non abbiano accertato alcun collegamento tra le attività criminali del primo ricorrente e i beni confiscati è sufficiente affinché la Corte constati che non è stato raggiunto il giusto equilibrio richiesto tra gli obiettivi legittimi di interesse pubblico perseguiti dalla misura in questione e i diritti individuali dei ricorrenti, vale a dire che la confisca dei beni dei ricorrenti ha costituito un’ingerenza sproporzionata nei loro diritti ai sensi dell’art. 1, Protocollo n. 1. 

La Corte ha, quindi, ritenuto che lo Stato convenuto debba garantire la restituzione o il rimborso dei beni in questione ai ricorrenti.

Alla sentenza è allegata anche una opinione concorrente del giudice Chablais ed una opinione dissenziente del giudice Sabato.

Nello specifico, il giudice dichiara di aver votato a favore della constatazione della violazione dell’art. 1, Protocollo n. 1 CEDU in ragione delle circostanze molto particolari del caso concreto, che giustificano l’imposizione alle autorità italiane di un obbligo più stringente di motivare la confisca dei beni dei ricorrenti.

Tuttavia, il giudice nutre alcune preoccupazioni ulteriori relative al sistema di confisca preventiva previsto nell’ordinamento italiano.

Le caratteristiche di questo sistema sono tali da poterlo ricondurre alla categoria della cosiddetta confisca non basata sulla condanna. Essa non si fonda sulla responsabilità penale o su una sentenza che stabilisca la responsabilità penale dell’interessato. Anziché essere collegata alla commissione di un particolare reato o atto illecito, è innescata dall’esistenza di un modello di comportamento che è ritenuto costituire un pericolo per la società. In quanto tale, costituisce una misura amministrativa [di polizia], di natura autonoma rispetto alle singole misure di prevenzione.  

Tutte le considerazioni relative alla conformità del sistema con la CEDU restano valide. L’unica questione che si pone nelle particolari circostanze del caso di specie è la proporzionalità della misura. Tale difficoltà deriva essenzialmente dalla cronologia del caso in questione, caratterizzata da periodi di tempo estremamente lunghi e dalla confisca di beni acquisiti diversi anni dopo il periodo in cui il soggetto era considerato un pericolo ordinario per la società.

Ad avviso del giudice, il fatto di risalire così indietro nel tempo per determinare il periodo in cui il ricorrente costituiva un pericolo per la società e di collegare tale periodo a beni acquisiti anni dopo, imponeva necessariamente alle autorità italiane un obbligo di motivazione più approfondito.

Pertanto, non sarebbe possibile possibile dedurre da tali motivazioni orientamenti applicabili ad altri tipi di casi, in cui l’acquisizione dei beni da confiscare sia avvenuta durante il periodo in cui in questione ha rappresentato un pericolo per la società, o anche immediatamente dopo la fine di tale periodo. 

Secondo il giudice Sabato, la sentenza Isaia c. altri introduce una serie di rotture con gli orientamenti passati, invertendo la rotta rispetto al caso Garofalo c. altri, perché ha stabilito nuovi requisiti per l’ordinamento italiano.

Normativa di riferimento

Art. 1, Protocollo n. 1 CEDU

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