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False identità digitali. Gli artifici e raggiri nella truffa romantica

Trib. Catania, 11 gennaio 2021, n. 3562

TRIBUNALE DI CATANIA, Sez. I Penale, Giudice Matta, 11 gennaio 2021, n. 3562 

 

Nella sentenza in esame, il Tribunale di Catania, prima sez. penale in composizione monocratica, si è trovato a decidere su un tipico esempio di “truffa romantica” anche definita, nel mondo anglosassone, romantic scam.

Invero, tale ipotesi delittuosa si realizza quando il soggetto agente, mediante la creazione di una falsa identità digitale, ed operando una manifestazione menzognera dei propri sentimenti nei confronti della vittima tale da incidere sulla psiche della stessa, la induce a compiere, in conseguenza dell’inganno, atti di disposizione patrimoniale a favore del soggetto attivo del reato.

Secondo le motivazioni addotte dal Tribunale monocratico, la truffa romantica si configura quando, alla mera simulazione dei sentimenti di amore, posta in essere dal soggetto attivo, si accompagnano una serie di contegni modali rientranti dal punto di vista oggettivo e strutturale nella fattispecie criminosa di cui all’art. 640 c.p.

Orbene, tale delitto inserito all’interno del Codice penale tra i reati contro il patrimonio commessi mediante frode, richiede, nel rispetto del principio costituzionale di offensività, gli artifici o i raggiri come modalità dell’azione. 

A ben vedere, il giudice del Tribunale di Catania precisa che in caso delle c.d. “truffe sentimentali”, gli artifici intesi come simulazione o dissimulazione della realtà esterna (creazione ad hoc di fotografie o false documentazioni), e i raggiri consistenti in una simulazione fatta di parole o argomentazioni idonee a far scambiare il falso con il vero (dichiarazioni progettuali a lungo termine o il palesamento di difficoltà economiche impeditive del progetto amoroso), sono entrambi strumenti idonei a creare l’inesatto e fatale convincimento nel frodato.

Segnatamente, mentre i primi passano attraverso il camuffamento della realtà esterna, i secondi operano direttamente sulla psiche del soggetto (v. Cass. Pen., Sez. II Speciale, 13 giugno 2019, n. 25165).

Orbene, tale attività ingannatoria finisce con l’influenzare la sfera psichica ed emotiva della vittima che, subendo una deminutio delle proprie difese razionali, cede non solo al corteggiamento menzognero ma, indotta ormai in errore, finisce con l’effettuare ingenti esborsi di natura patrimoniali a vantaggio del soggetto agente. 

In tema di accertamento dell’esistenza del reato di truffa sentimentale ex art. 640 c.p., il Tribunale di Catania aggiunge che l’idoneità degli artifici e dei raggiri deve essere valutata in concreto, ossia deve risultare dalla verifica della sussistenza del nesso causale tra azione ed evento, ovvero dalla effettiva induzione in errore della vittima, a nulla rilevando la mancanza di diligenza, controllo e verifica da parte della persona offesa (ex multis, v. Sez. II, 20 giugno 2017, n. 52867 e Sez. II, n. 55180/2018, Rv. 274299).

In conclusione, il giudice etneo conformandosi alla prontezza di una giurisprudenza attenta ai soggetti deboli, vittime vulnerabili dell’inganno affettivo, ribadisce che la particolare condizione di un soggetto, quale determinata da una sua fragilità di fondo o da situazioni contingenti, non esclude la configurabilità in suo danno del delitto della truffa “romantica” ex art. 640 c.p.

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