Cerca
Close this search box.

Gli interventi correttivi e integrativi alla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) nel codice penale e in materia di responsabilità da reato degli enti

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Lesioni personali nei confronti dei sanitari. – 3. Danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede. – 4. Proscioglimento dell’ente in udienza preliminare.

1. Introduzione[1]

L’art. 1, comma 4, della legge delega di riforma della giustizia penale (l. n. 134 del 2021) ha previsto che il Governo, con lo stesso procedimento impiegato per l’adozione del d.lgs. n. 150 del 2022, entro due anni dalla data di entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia (e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi), possa adottare delle disposizioni integrative e correttive del decreto attuativo in questione.

Il Governo ha predisposto un primo schema di decreto legislativo correttivo, il quale è stato trasmesso alle Camere (in particolare, alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato) al fine di esprimere un parere al riguardo (entro il 5 febbraio 2024).

Il provvedimento è composto da undici articoli, che introducono alcune modifiche alle disposizioni del d.lgs. n. 150/2022 relativamente al codice penale, al codice di procedura penale e delle leggi speciali. Con l’obiettivo – come si legge nella Relazione tecnica – di rendere gli istituti interessati maggiormente coerenti con i principi e i criteri di delega, anche tramite un’opera di semplificazione di specifici meccanismi procedimentali, e inoltre di risolvere problemi di coordinamento emersi nella fase di prima applicazione della riforma.

Il mio intervento è circoscritto alla parte più strettamente penalistica: ossia all’art. 1 dello schema di decreto legislativo correttivo (modifiche al codice penale in materia di lesioni personale e danneggiamento), nonché all’art. 7 che incide sulla regola di giudizio per l’udienza preliminare nel procedimento volto ad accertare la responsabilità da reato degli enti (d.lgs. 231/2001).

Nei confronti di tali tematiche cercherò di fare delle sintetiche osservazioni critiche e qualche proposta di modifica del dato legislativo previsto nello schema di decreto legislativo in esame. Le proposte di cambiamento degli artt. 1 e 7 sono contenute in una apposita tabella dislocata al termine del presente scritto.

2. Lesioni personali nei confronti dei sanitari

Muovo dalla prima delle due modifiche al codice penale, relativa al delitto di lesioni personali cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio.

La finalità della novella è di rendere ancora più chiaro che le lesioni personali lievi nei confronti del personale sanitario sono procedibili d’ufficio, in deroga alla regola generale della legge Cartabia che prevede invece la procedibilità a querela delle lesioni lievi (ovvero quelle che non superano i quaranta giorni).

Inizialmente, la procedibilità “eccezionale” d’ufficio delle lesioni lievi nei confronti dei sanitari per il periodo compreso tra l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 e il marzo 2023 si è configurata tramite il rinvio nell’art. 582 c.p. alla circostanza aggravante comune dell’art. 61 n. 11-octies c.p., secondo cui aggrava il reato l’aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti delle professioni sanitarie (e assimilati).

Dal marzo 2023 il legislatore ha tuttavia riformulato l’art. 583-quater, comma 2, c.p., inserendo nella prima parte del comma 2 una fattispecie autonoma di lesioni personali semplici commesse a danno del personale sanitario (d.lg. n. 34/2023).

Nella seconda porzione del comma secondo dell’art. 583-quater c.p. si rinviene inoltre una circostanza aggravante della figura base relativa alle lesioni gravi e gravissime cagionate al personale sanitario.

Con riguardo alla figura autonoma di lesioni lievi a danno del personale sanitario, si tratta di una tipica vicenda di specialità sincronica sopravvenuta. La norma incriminatrice speciale (art. 583-quater c.p.) è stata inserita nello spazio prima reso penalmente rilevante tramite il delitto di lesioni semplici aggravate dall’art. 61 n. 11-octies c.p. (art. 582, comma 2, c.p.). Una situazione di coesistenza nell’ordinamento tra le due norme penali in questione risolto – ex art. 15 c.p. – a favore della figura criminosa speciale.

L’art. 583-quater, comma 2, primo periodo, c.p. esprime al momento una norma autonoma speciale rispetto alla figura generale di lesioni semplici ex art. 582 c.p. Essa è già procedibile d’ufficio come autonomo reato, non essendo prevista alcuna necessità di querela.

Attualmente il rinvio, posto nell’art. 582 c.p., alla circostanza aggravante dell’art. 61 n. 11-octies c.p. – per rendere procedibili d’ufficio le lesioni lievi contro il personale sanitario – non serve, è inoperante; è superato dalla nuova formulazione di una figura autonoma di reato in proposito, la quale è procedibile d’ufficio.

Corretto dunque abrogare il rinvio, contenuto nell’art. 582 c.p., alla circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 11-octies c.p., perché fuorviante.

Ma lo schema di decreto legislativo non fa solo questo: non sopprime solo tale riferimento all’art. 61, n. 11-octies, c.p.; sostituisce invero siffatto rinvio con quello alla circostanza aggravante di cui all’art. 583-quater, comma 2, primo periodo, c.p.

Questa contemporanea abrogazione/introduzione va esplorata, perché non rende solo più chiara la procedibilità d’ufficio delle lesioni lievi nei confronti dei sanitari, bensì ha conseguenze molto più ampie.

Certo, le scelte politico-criminali spettano appunto alla politica (al legislatore). Tuttavia, il giurista ha l’onere di rendere intellegibili al cittadino tali scelte: è un mediatore tra la politica e il singolo individuo.

Ebbene, tale duplice modifica, con l’inserimento all’art. 582 c.p. del rinvio alla circostanza aggravante delle lesioni lievi contro i sanitari per chiarificare la procedibilità d’ufficio (e non solo l’abrogazione del rinvio all’art. 61, n. 11-octies, c.p.), accredita, ossia fa propendere, per la qualifica di circostanza aggravante delle lesioni lievi nei confronti dei sanitari; mentre oggi sembrano costituire una figura autonoma già procedibile d’ufficio, sfuggendo alla regola generale della procedibilità a querela delle lesioni lievi.

Ma il passaggio da figura autonoma a circostanza aggravante ha conseguenze importanti. In particolare, la possibilità di bilanciare tale aggravante con le attenuanti. Nel senso che il giudizio di comparazione da parte del giudice del concorso di circostanze eterogenee potrebbe portare: o alla equivalenza con una attenuante o alla prevalenza dell’attenuante sulla aggravante dell’art. 583-quater, comma 2, c.p.

In conclusione, sarebbe auspicabile, a mio avviso, di abrogare (sopprimere) unicamente il riferimento nell’art. 582 c.p. alla circostanza aggravante dell’art. 61, n. 11-octies c.p.; senza inserire il rinvio nell’art. 582, comma 2, c.p. all’art. 583-quater c.p.

Tutto ciò, altresì, per evitare una certa schizofrenia legislativa.

E questo perché, per un verso, si tenta di proteggere la classe sanitaria nel proprio operato attraverso uno “scudo penale” valido sino alla fine del 2024 (che limita la punibilità nell’attività sanitaria ai soli casi di colpa grave) come previsto da un emendamento nella legge “Milleproroghe”; dall’altro verso, sembrerebbe legittimarsi qui una sorta di “autotutela privata” nei confronti dei medici e assimilati, stante la blanda e incerta risposta sanzionatoria contro il privato che commette una lesione lieve contro gli stessi.

3. Danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede

Veniamo ora alla seconda modificazione relativa al codice penale, concernente il delitto di danneggiamento di cui all’art. 635 c.p.

Per quanto concerne la figura di reato contemplata al secondo comma, n. 1, dell’art. 635 c.p., ossia il danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede – in conformità a quanto già previsto per il più grave delitto di furto di beni esposti alla pubblica fede dalla riforma Cartabia – essa diventa procedibile a querela di parte.

Il presente schema legislativo all’art. 9 contiene una disposizione transitoria per regolare tale modifica del regime di procedibilità.

Richiamando esplicitamente la disciplina transitoria della legge Cartabia (art. 85, d.lgs. 150/2022), la persona offesa ha tre mesi per presentare la querela dall’entrata in vigore del decreto legislativo in esame, se ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Potrebbero qui sorgere le medesime problematiche già emerse negli ultimi mesi in tema di furto di energia elettrica.

Dovendosi tracciare una non agevole distinzione tra il danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, procedibili a querela di parte, dal danneggiamento di cose destinate a pubblico servizio o alla pubblica utilità, procedibili invece ancora d’ufficio.

Le questioni si potrebbero porre soprattutto in relazione al superamento dello spazio temporale di tre mesi dall’entrata in vigore del decreto correttivo, tempo utile per presentare la querela e per evitare la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela dei procedimenti penali in corso.

Potrebbe forse valere anche qui quella giurisprudenza di legittimità, che si è formata recentemente in tema di furto di elettricità.

Sulla scorta di questo indirizzo giurisprudenziale, potrebbe essere consentito al pubblico ministero, ove per la persona offesa sia trascorso il termine di tre mesi per proporre querela, stabilito dalla disposizione transitoria, di modificare l’imputazione in udienza, qualificando giuridicamente la condotta in modo diverso: come danneggiamento non più di cose esposte alla pubblica fede, bensì come danneggiamento di cose destinate a un pubblico servizio o alla pubblica utilità. In tal modo si renderebbe il reato procedibile d’ufficio (cfr., in fattispecie di furto di energia elettrica, Cass., sez. IV, 50258/2023; Cass., sez. IV, 48529/2023).

Va però notato a tale riguardo che, valorizzando le recenti Sezioni unite penali Domingo (n. 49935/2023) una parte della giurisprudenza di legittimità pare ora aver cambiato orientamento, asserendo che la contestazione suppletiva di circostanza aggravante è idonea a produrre effetti giuridici solo se intervenga prima del verificarsi di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. (così Cass., sez. V, 22 gennaio 2024, Mascali).

4. Proscioglimento dell’ente in udienza preliminare

Da ultimo mi soffermerò sulla modifica contenuta nell’art. 7 dello schema di decreto legislativo in esame; disposizione quest’ultima che ha ad oggetto il proscioglimento in udienza preliminare dell’ente (ex d.lgs. 231/2001).

L’obiettivo del legislatore è qui di omologare la regola di giudizio per l’udienza preliminare nel procedimento degli enti a quella prevista ora nel procedimento penale – a seguito della novella contenuta nel d.lgs. n. 150 del 2022 – all’art. 425, comma 3, c.p.p., che ha reso più selettivo il filtro dell’udienza preliminare.

Obiettivo dichiarato nella Relazione che, tuttavia, la presente modifica non raggiunge, per le seguenti semplici considerazioni.

Nel procedimento penale si è sostituita la regola di giudizio dell’udienza preliminare: oggi – come è noto – si proscioglie la persona fisica se gli “elementi raccolti non consentono una ragionevole previsione di condanna”, e non più come avveniva prima della “riforma Cartabia” se “gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o non idonei a sostenere l’accusa in giudizio”; tale ultima regola – lo si ribadisce – è stata eliminata; e, quindi, si va in dibattimento (ovvero si cita a giudizio) se gli elementi raccolti consentono una ragionevole previsione di condanna.

Ebbene, nel procedimento degli enti (ex d.lgs. 231/2001), lo schema di decreto legislativo in esame, all’art. 7, aggiunge alla precedente regola di giudizio del proscioglimento dell’ente in udienza preliminare (eliminata invece nel giudizio penale) la ulteriore regola di giudizio introdotta nel procedimento penale, la quale prevede il proscioglimento dell’ente quando non vi è una ragionevole previsione di responsabilità dello stesso.

In tal modo, la novità non ha nessuna capacità selettiva reale, perché fa rimanere in vita anche la precedente regola di proscioglimento. Un concorso fra due regole, che rischia di far diventare la nuova inutile.

Invero, rimanendo in vigore anche la precedente ipotesi di proscioglimento per atti insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell’ente, vi sarebbe il concorso di due regole, la seconda delle quali – quella nuova – superflua:

la prima che autorizza comunque il proscioglimento se gli atti sono insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere la responsabilità della persona giuridica;

la seconda – ovverosia la nuova – che, autorizzando il proscioglimento quando non vi è una ragionevole probabilità di condanna, è già compresa nella prima, e dunque non ha nessuna portata innovativa.

Pensiamo ai casi in cui – in virtù di tale regola – si può rinviare a giudizio l’ente: quando vi è una ragionevole probabilità di condanna, e qui gli atti sono sicuramente idonei a sostenere la responsabilità dell’ente.

Ma non è vero il contrario!

Gli atti sono idonei a sostenere la responsabilità della società anche quando non sono in grado di far prevedere con ragionevolezza la condanna: in tal caso la disposizione così come corretta dall’art. 7 continuerebbe a consentire il rinvio a giudizio: filtro a maglie larghe dunque!

Non cambierebbe nulla quindi: nel giudizio di responsabilità degli enti il filtro dell’udienza preliminare rimarrebbe a maglie larghe e si differenzierebbe dall’analogo filtro per la responsabilità penale individuale, che invece è oggi costruito a maglie strette.

In definitiva, se si vuole allineare le due regole (giudizio penale e giudizio degli enti) e introdurre anche nel procedimento contro le società (ex d.lgs. 231/2001) un serio filtro in sede di udienza preliminare, occorrerebbe emendare l’art. 7 dello schema di decreto legislativo in esame, sostituendo, e non aggiungendo, la regola di giudizio relativa alla ragionevole previsione di responsabilità dell’ente.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134.

ART. 1 (Modifiche al codice penale)   Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all’articolo 582, secondo comma, le parole «61, numero 11-octies),» sono soppresse e dopo la parola «583» sono inserire le seguenti: «, 583-quater, secondo comma, primo periodo,»;   b) all’articolo 635, quinto comma, primo periodo, dopo le parole: «dal primo comma» sono inserite le seguenti: «, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’articolo 625, primo comma, numero 7),».  ART. 1 (Modifiche al codice penale)   Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all’articolo 582, secondo comma, le parole «61, numero 11-octies),» sono soppresse;       b) all’articolo 635, quinto comma, primo periodo, dopo le parole: «dal primo comma» sono inserite le seguenti: «, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’articolo 625, primo comma, numero 7),»        
ART. 7 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 59, al comma 1, la parola «405» è sostituita dalla seguente: «407-bis»; b) all’articolo 61, al comma 1, primo periodo, dopo le parole «dell’ente» sono inserite le seguenti: «, ovvero quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna».  ART. 7 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 59, al comma 1, la parola «405» è sostituita dalla seguente: «407-bis»; b) all’articolo 61, al comma 1, primo periodo, al posto delle parole «o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell’ente» sono inserite le seguenti: «, o quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di responsabilità dell’ente».

[1] Testo dell’audizione presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati nell’ambito dell’esame, dello “Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” (Atto n. 102) (Roma, 23 gennaio 2024).

Tags

Condividi su:

Articoli Correlati
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore