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Il bendaggio è una misura di rigore non consentita dalla legge

Pubblichiamo la sentenza di primo grado, resa dal Tribunale di Roma, nei confronti di un appartenente all’Arma dei Carabinieri per i fatti relativi alla nota vicenda del bendaggio di un fermato nelle prime ore dell’indagine relativa all’omicidio del Vice Brigadiere dei Carabinieri avvenuto a Roma nella notte tra il 25 ed il 26 luglio 2019.

Il Tribunale conclude affermando chiaramente, ove occorresse ribadirlo, che il bendaggio di un fermato non è una misura di rigore consentita dalla legge italiana e che, in ogni caso, non è richiesto uno specifico animus nocendi nei riguardi del fermato ma solo la consapevolezza di adottare una misura restrittiva anomala.

La lettura della motivazione offre spunti interessanti nella descrizione della situazione ambientale e della gestione di un fermo che presentava obiettive criticità e induce una riflessione sulla opportunità che i compiti di polizia giudiziaria, laddove nei fatti a qualsiasi titolo sia coinvolto un rappresentante delle forze dell’ordine, siano svolti da un diverso corpo di polizia.

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