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Modifiche alla disciplina transitoria delle impugnazioni

Dal 23 giugno 2023 è entrato in vigore il decreto-legge n. 75 pubblicato in G.U. il giorno precedente.

L’art. 17 sostituisce il secondo comma delle disposizioni transitorie (art. 94) della Riforma prevedendo, con riferimento alle impugnazioni, che sino al termine previsto per l’introduzione del processo penale telematico continuino ad applicarsi le disposizioni introdotte durante l’emergenza pandemica.

Resteranno in vigore, pertanto, le disposizioni degli art. 23 e 23-bis, per la parte già prorogata, sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, previsto per l’emanazione dei decreti del Ministero della giustizia per la definizione delle regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale ed eventuali uffici giudiziari e tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

Testo coordinato del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

Art. 23 comma 8. 1.Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la  Corte  di cassazione procede in Camera  di  consiglio  senza  l’intervento  del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore  generale  faccia  richiesta  di discussione orale. 2.Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula le sue  richieste  con  atto  spedito alla  cancelleria  della  Corte  a   mezzo   di   posta   elettronica certificata.3. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il  quinto  giorno  antecedente  l’udienza,  possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della  corte  a mezzo  di  posta  elettronica  certificata,  le   conclusioni.  4. Alla deliberazione si procede con le modalita’ di cui al comma 9;  non  si applica l’articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e  il dispositivo e’ comunicato alle parti.  5. La  richiesta  di  discussione orale e’ formulata  per  iscritto  dal  procuratore  generale  o  dal difensore abilitato a norma dell’articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica  certificata, alla cancelleria.

comma 9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati e’ considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento e’ depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.

Art. 23 bis

  1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volonta’ di comparire.
  2. Entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l’atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18
    ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell’articolo 24 del presente decreto.
  3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalita’ di cui all’articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione e’ comunicato alle parti.
  4. La richiesta di discussione orale e’ formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed e’ trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalita’ l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza.
  1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e all’articolo 310 del codice di procedura penale. In quest’ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell’udienza.

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2023, n. 75

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