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(In)Costituzionalità del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al risarcimento del danno: la questione è inammissibile.

Corte Costituzionale, Ordinanza del 30 ottobre 2020, n. 229, per il pdf clicca su Ordinanza

Con ordinanza del 13 dicembre 2018 (reg. ord. n. 23 del 2020), il Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 165, comma secondo, del codice penale (come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera b), della legge 11 giugno 2004, n. 145) nella parte in cui subordina la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a chi già ne abbia goduto una volta, alla condizione che egli necessariamente risarcisca il danno o provveda alle restituzioni, senza assegnare alcuna rilevanza al caso in cui ciò non sia possibile.

Ad avviso del rimettente tale previsione normativa escluderebbe la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, per la seconda volta, a «chi non sia in grado, anche senza sua colpa e oltre la sua volontà, di risarcire il danno o di assolvere all’obbligo di procedere alle restituzioni». Ciò porrebbe la norma in contrasto con l’art. 3 Cost., perché essa introdurrebbe una presunzione assoluta di immeritevolezza del beneficio della sospensione condizionale ove non accompagnato dalla condotta tipizzata del risarcimento del danno, con l’effetto di determinare una disparità di trattamento, «essendo possibile immaginare forme diverse di comportamento che invece vengono irragionevolmente escluse dal novero dei fatti e dei comportamenti valutabili dal giudice». La norma quindi determinerebbe una disparità di trattamento tra gli imputati, in quanto l’accesso al beneficio in questione finirebbe col dipendere dalle loro condizioni economiche.

La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile.

Infatti, puntualizza il Supremo Consesso, il comma primo dell’art. 165 c.p., dispone che «la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 145 del 2004, dall’originario testo del comma secondo dell’art. 165 c.p., è stato eliminato l’inciso per cui l’imposizione di uno degli obblighi di cui all’art. 165, comma primo, c.p. al condannato a pena condizionalmente sospesa, che abbia già usufruito del beneficio in passato, è obbligatoria «salvo che ciò sia impossibile». Va tuttavia osservato che l’eliminazione di tale riserva valutativa per il giudice non può che essere funzionalmente e sistematicamente correlata alla modifica contemporaneamente disposta dall’art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 145 del 2004, che, come visto, ha introdotto all’art. 165, comma primo, c.p., accanto a quelle già previste, la condotta riparatoria consistente nella «prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa».

Pertanto, al giudice che si trovi a concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a chi ne abbia già usufruito residua sempre la facoltà di imporre al condannato, ove per le più diverse ragioni non possa porre a suo carico l’obbligo al risarcimento del danno o alle restituzioni e sempre che il condannato stesso non si opponga, la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività.

L’esercizio di tale facoltà per il giudice appare reso ulteriormente agevole dall’orientamento giurisprudenziale consolidato del giudice di legittimità, secondo il quale la richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena da parte di chi ne abbia già usufruito, formulata nel procedimento di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di rito, implica la non opposizione del condannato alla subordinazione del beneficio all’adempimento di uno degli obblighi di cui all’art. 165, comma primo, cod. pen., ivi compresa la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenze 24 aprile-7 maggio 2018, n. 19882 e 20 febbraio-14 aprile 2020, n. 12079);

La ratio della dichiarazione di inammissibilità, pertanto, si fonda proprio sulla circostanza che il giudice rimettente sia partito da un presupposto interpretativo erroneo, in quanto non ha considerato la possibilità – prevista dalla norma – di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena, a chi ne abbia già usufruito in passato, all’obbligo consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività.

 

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