La Corte Edu richiama i giudici italiani al rispetto dei princìpi di prevedibilità e di proporzionalità nell’applicazione della confisca

Abstract: La Corte EDU, nel ravvisare la violazione degli artt. 7 e 1 Prot. 1 CEDU in relazione a provvedimenti ablativi disposti per l’intero profitto del reato nei confronti del singolo correo in applicazione del principio della solidarietà passiva, ha ribadito che la legittimità della confisca presuppone il rispetto del principio di prevedibilità e di proporzionalità

Abstract: The ECHR, in finding a violation of Articles 7 and 1 of Protocol 1 of the ECHR in relation to ablative measures imposed on the entire proceeds of the crime against the individual accomplice in application of the principle of passive solidarity, reiterated that the legitimacy of confiscation presupposes compliance with the principle of foreseeability and proportionality.

Sommario: 1. Le questioni decise. – 2. La violazione dell’art. 7 CEDU. – 3. La violazione dell’art. 1 Prot. 1 CEDU. – 4. Princìpi convenzionali e giurisprudenza interna.

1. Le questioni decise

I tre ricorsi decisi dalla Corte EDU, previa la loro riunione attesa l’omogeneità delle questioni sollevate, vertevano tutti sulla legittimità della confisca per equivalente disposta in capo a ciascuno dei ricorrenti per un valore corrispondente al profitto complessivo generato dai reati commessi in concorso con altri correi, sulla base del principio di solidarietà passiva.

Per una migliore comprensione della pronuncia, è opportuno precisare che al primo ricorrente, di professione commercialista, era stato contestato di aver fornito consulenza ai coimputati nella commissione di alcuni reati tributari, a fronte di un compenso per l’attività professionale di € 12.000,00. Nel giugno del 2012 il Tribunale di Torino, nell’applicare la pena richiesta dalle parti, aveva disposto a carico del commercialista una confisca del valore di € 5.047.500,00 pari al complessivo profitto dell’evasione fiscale delle società a vantaggio delle quali erano stati commessi i reati tributari.

Il secondo ricorrente, invece, accusato in concorso con altri coimputati di più reati fra i quali la truffa, aveva subìto la confisca della somma di € 44.057,36 giacente sul suo conto corrente e ritenuta profitto del reato. Peraltro, nel pronunciare nel gennaio 2020 l’applicazione della pena su richiesta delle parti, il Giudice dell’udienza preliminare di Taranto aveva disposto la confisca per la somma di € 725.022,27 ritenuta il profitto complessivo derivante dal reato di truffa.

Infine, al terzo ricorrente, accusato di aver aiutato un consistente numero di società a porre in essere un esteso schema evasivo nell’ambito della sua professione di consulente fiscale, erano stati contestati alcuni reati tributari nonché il riciclaggio dei relativi proventi. Il Tribunale di Milano, nell’infliggergli nel 2019 la condanna per tali reati, aveva disposto la confisca di beni di valore equivalente all’intero  profitto dei reati tributari conseguito da tutti i concorrenti, quantificato in € 36.431.324,03.

I tre i ricorrenti avevano allegato il fatto che la confisca per equivalente era stata disposta nei loro confronti per una cifra calcolata in relazione al profitto complessivo del reato e quindi per un valore eccedente rispetto all’effettivo arricchimento conseguito da ciascuno. E quindi, lamentavano la violazione dell’art. 7 CEDU, anche se come si vedrà per ragioni non coincidenti, nonché dell’art. 1 Prot. 1 CEDU.

Tutti i ricorsi sono stati accolti in relazione alla dedotta violazione dell’art. 1 Prot. 1 CEDU ma, come si vedrà di seguito, solamente il terzo  è stato ritenuto fondato anche con riguardo all’art. 7 CEDU.  

2. La violazione dell’art. 7 CEDU

I ricorsi, come già precisato nell’introduzione, avendo ad oggetto provvedimenti ablativi disposti tra il 2012 e il 2020 erano stati impostati sul presupposto della natura punitiva della confisca per equivalente.[1]

Del resto, la concezione della confisca di valore come misura di tipo ripristinatorio si è affermata solo con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 13783/25, la quale come è noto ha introdotto nel sistema delle confische princìpi interpretativi profondamente innovativi.[2]   

Di conseguenza, coerentemente con la giurisprudenza interna e convenzionale anteriore al predetto arresto, nei ricorsi era stata prospettata la violazione dell’art. 7 CEDU anche se tale violazione era stata argomentata lamentando profili diversi di illegittimità delle confische.

Nella pronuncia in esame la Corte EDU ha convenuto che alla luce della giurisprudenza vigente all’epoca dei fatti, la confisca in questione integrava una pena inquadrabile nell’ambito dell’art. 7 CEDU.[3]

E ha dato atto che solo a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite nella giurisprudenza interna è avvenuto un cambio di rotta a seguito del quale alla confisca di valore è stato attribuito carattere ripristinatorio e non più punitivo.[4]

Concentrando l’attenzione sulle questioni, fra quelle sollevate, che appaiono maggiormente rilevanti ai fini della presente analisi, va segnalato che in tutti i ricorsi era stato rilevato che la confisca per equivalente disposta a carico del singolo correo per l’intero profitto del reato, configurava una pena sproporzionata e non commisurata al contributo individuale.

Inoltre, nel terzo ricorso si era sottolineato che l’applicazione del provvedimento di confisca per equivalente a carico di uno dei concorrenti nel reato per l’ammontare dell’intero profitto del reato, difettava di base legale prevedibile.

Nel valutare i motivi di ricorso, con riferimento alla violazione del principio di proporzionalità, la Corte EDU ha ritenuto preferibile affrontare tale aspetto in relazione all’art. 1 Prot. 1 CEDU, la cui violazione era comunque stata dedotta da ciascun ricorrente. 

La Corte EDU ha invece esaminato la violazione dell’art. 7 CEDU in relazione alla mancanza di base legale prevedibile. Al riguardo, la Corte ha ricordato che il principio sancito dall’art. 7 CEDU per cui solo la legge può definire un reato e prevedere una pena, non riguarda solo l’irretroattività ma vieta altresì di interpretare in malam partem, estensivamente o in via analogica, la legge penale.  

Ciò premesso, la Corte ha provveduto a verificare la sussistenza di una base legale idonea a legittimare l’applicazione per l’intero della confisca del profitto in capo al singolo correo. A questo riguardo, nelle proprie deduzioni, il Governo aveva richiamato l’art. 110 c.p., ritenendolo il fondamento della “teoria monistica” in base alla quale tutti i concorrenti sono penalmente responsabili dell’intero reato unitariamente inteso quale risultato della loro azione congiunta. Tale disposizione, letta in combinato disposto con le disposizioni incriminatrici dalle quali deriva il provvedimento ablativo, secondo il Governo, fornirebbe una chiara base legale per la responsabilità solidale ai fini della confisca.

La Corte EDU non ha ritenuto di condividere tali considerazioni sottolineando che l’art. 110 c.p. si limita a stabilire che in presenza di un concorso nel reato i correi devono essere condannati ad una pena rientrante nella medesima cornice edittale ma non prevede affatto che a ciascuno dei concorrenti venga irrogata la medesima pena, né contempla una responsabilità solidale in relazione alla ulteriore sanzione quale all’epoca dei fatti era considerata la confisca per equivalente.    

Invero, come sottolineato nella pronuncia, il principio in base al quale si era ritenuta applicabile ai concorrenti nel reato la responsabilità solidale in ordine alla confisca per equivalente non era derivato da una specifica disposizione legislativa bensì dall’elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi a partire dalla pronuncia n. 15445 del 2004.[5]

È appena il caso di ricordare che per la Corte EDU, la quale si rivolge anche a Paesi di common law, allorché parla di legge, l’art. 7 CEDU fa riferimento ad una nozione comprensiva tanto del diritto di fonte legislativa quanto del diritto vivente di matrice giurisprudenziale. Dunque, il rispetto del principio di legalità non viene meno se l’assetto normativo viene progressivamente chiarito dall’interpretazione giudiziale, purché l’evoluzione giurisprudenziale sia costante e soddisfi i requisiti di accessibilità e di prevedibilità [6].

Tuttavia, nella questione in esame, la Corte ha preso atto che, successivamente alla citata pronuncia del 2004 si erano contrapposti orientamenti giurisprudenziali antitetici. Una parte della giurisprudenza, infatti, riteneva applicabile il principio di responsabilità solidale ai fini dell’applicazione della confisca per equivalente[7].

Invece, in base ad un diverso orientamento la confisca non avrebbe potuto eccedere per ciascuno dei concorrenti nel reato la misura della quota di profitto a questi attribuibile[8].

Al fine di razionalizzare il contrasto giurisprudenziale, erano intervenute nel 2008 le Sezioni Unite le quali avevano stabilito che la confisca per l’intero profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti nel reato era ammissibile ma solo in caso di impossibilità di individuare la quota del singolo compartecipe conseguita a seguito dell’illecito[9].

Peraltro, come rilevato dalla Corte EDU, questo arresto non aveva affatto sopito il contrasto giurisprudenziale che era proseguito sino a quando la questione è stata definitivamente risolta dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 13783/2025, che ha definitivamente stabilito che in caso di pluralità di concorrenti, in ordine alla confisca, è da escludersi ogni forma di solidarietà passiva fra i correi.

Di conseguenza, tenuto conto che il contrasto interpretativo è durato circa vent’anni, la giurisprudenza che affermava la responsabilità solidale nei provvedimenti di confisca non poteva dirsi prevedibile[10].  

All’assenza di un orientamento giurisprudenziale costante e idoneo a rendere prevedibile l’applicazione al correo della misura ablativa in solido, secondo la Corte EDU si doveva aggiungeva un’ulteriore incertezza dovuta al fatto che non era comunque possibile predeterminare l’entità della confisca e dunque della sanzione.

Infatti, seguendo il principio solidaristico e quindi parametrando l’ablazione con riguardo al complessivo vantaggio prodotto dal reato e non a quello che il singolo compartecipe abbia ottenuto, l’entità della confisca finiva per dipendere da fattori casuali come ad esempio la capacità patrimoniale degli altri correi con conseguente possibilità di suddividere la misura ablativa. 

Ma anche seguendo la prospettiva della ripartizione della confisca fra correi, non erano individuabili criteri precisi per procedere alla frammentazione[11].

In definitiva, la Corte EDU ha ritenuto che le incertezze giurisprudenziali persistenti nel lungo periodo che ha preceduto la pronuncia n. 13783/25, non hanno reso prevedibile l’applicazione del principio di solidarietà nell’applicazione della confisca cui consegue l’ablazione dei beni a carico del correo per l’intero profitto del reato.

Ed inoltre, non sussistevano nemmeno criteri chiari e predeterminati sulla base dei quali suddividere in concreto tra i correi gli importi da confiscare potendo decidere il giudice, nella propria discrezionalità, se dividere in parti uguali oppure in base alla responsabilità individuale o al concreto arricchimento conseguito da ciascuno.

Pertanto, la Corte EDU prendendo atto che era stata irrogata una misura di carattere punitivo in assenza di una base legale sufficientemente chiara, ha accolto il ricorso nella parte in cui era stata dedotta la violazione dell’art. 7 CEDU per l’assenza di prevedibilità della sanzione. 

3. La violazione dell’art. 1 Prot. 1 CEDU

Come già precisato, in tutti i ricorsi era stata dedotta la violazione dell’art. 1 Prot. 1 CEDU, disposizione che detta i princìpi affinché i provvedimenti che ingeriscono sul pacifico godimento dei beni possano dirsi legittimi.

E tali princìpi, come affermato dalla Corte Costituzionale nella fondamentale pronuncia 24/2019 sono la sussistenza di una base legale chiara e precisa, la proporzionalità del provvedimento in ragione della sua finalità e l’applicazione mediante un procedimento che consenta al destinatario di esplicare adeguatamente la propria difesa.[12]

Con riferimento al primo dei requisiti, la Corte ha ritenuto che la ravvisata incertezza giurisprudenziale la quale ha determinato la violazione dell’art. 7, sotto il profilo della assenza di una base legale sufficientemente determinata, deve ritenersi rilevante anche in relazione all’art. 1 Prot. 1 CEDU.

Infatti, il principio convenzionale di prevedibilità affonda le sue radici non solo nell’art. 7 ma anche nell’art. 1 Prot. 1 CEDU, il quale stabilisce che nessuno può essere privato della proprietà se non alle condizioni «previste dalla legge».[13]

La base legale, quindi, deve essere precisa non solo in relazione alle pene, che ricadono nell’alveo di tutela dell’art. 7, ma anche con riguardo a tutti quei provvedimenti che, pur non essendo strettamente punitivi, incidono comunque sulla proprietà individuale e per i quali valgono le garanzie di cui all’art. 1 Prot. 1 CEDU.

Pertanto, il ricorrente il quale aveva sostenuto che la confisca per equivalente disposta nei suoi confronti violasse l’art. 7 a causa dell’indeterminatezza della base legale, ha visto riconosciute le medesime ragioni anche con riferimento all’art. 1 Prot. 1 CEDU.

Del resto, qualsiasi provvedimento patrimoniale di natura punitiva, quale era ritenuta la confisca per equivalente prima dell’intervento delle Sezioni Unite n. 13783/25, oltre a rappresentare una pena ai sensi dell’art. 7, costituisce altresì un’ingerenza nella proprietà privata inquadrabile nell’ambito dell’art. 1 Prot. 1  CEDU. 

Al riguardo, si osserva che la valorizzazione del principio di prevedibilità con riferimento all’art. 1 Prot. 1  CEDU, ha notevole importanza in relazione a quelle tipologie di confische le quali, non rientrando fra le misure penali, non godono della tutela garantita dall’ 7 CEDU.

Sul punto, la Corte costituzionale ha già preso posizione con la già citata pronuncia 24/2019 nella quale si è sottolineato che anche «al di fuori della materia penale» non può escludersi l’esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può essere limitato un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto.  Con la conseguenza che, come affermato in tale sentenza, eventuali ipotesi di sequestro e confisca prive dei requisiti di chiarezza e precisione si porrebbero in contrasto con l’art. 42 Cost e con l’art. 1 Prot. 1 CEDU.

Per inciso, anche se non è possibile soffermarsi su tale aspetto, è opportuno ricordare che nella giurisprudenza convenzionale in ordine al presupposto della “previsione di legge”, l’art. 7 e l’art. 1 Prot. 1 CEDU non sono del tutto coincidenti con riferimento al momento in cui si deve valutare la determinatezza della base legale. Infatti, in relazione all’art. 7 la precisione dell’assetto normativo si deve riguardare al tempus commissi delicti, mentre ai fini dell’applicazione dell’art. 1, Prot. 1 CEDU, secondo l’orientamento della Corte EDU ad essere rilevante è il tempo in cui è stato applicato il provvedimento che ingerisce nei diritti di proprietà individuali.[14]

Per quanto riguarda invece le doglianze relative alla violazione, sempre dell’art. 1 Prot. 1 CEDU, ma inerenti al criterio della proporzionalità, la Corte EDU ha reso alcune precisazioni che meritano di essere segnalate.

La pronuncia, infatti, rilevando che i provvedimenti di confisca avevano ecceduto la quota di profitto conseguita da ciascuno dei ricorrenti, ha ritenuto che avessero comportato un’ingerenza sproporzionata nel godimento dei loro beni

Infatti, secondo la Corte, non può dirsi proporzionata e coerente con il suo scopo ripristinatorio una confisca che finisca per determinare nei confronti del correo un impoverimento rispetto alla situazione patrimoniale che egli aveva prima della commissione del reato. In buona sostanza, la proporzionalità va riguardata con riferimento non al profitto complessivo generato dal reato bensì alla misura dell’ingiusto arricchimento conseguito dal destinatario della misura ablativa[15].

Né, secondo la Corte, può ritenersi che tale squilibrio possa dirsi compensato dalla possibilità di esercitare l’azione di regresso tenuto conto che spetta all’autorità nazionale l’onere di recuperare le quote di profitto del reato correlabili a ciascuno dei concorrenti. 

A fronte di tali considerazioni, la Corte EDU in relazione alle confische per equivalente disposte dai giudici nazionali in applicazione del principio solidaristico, ha ravvisato la violazione dell’art. 1, Prot. 1 CEDU sia per l’assenza di una precisa base legale sia per la violazione del principio di proporzionalità. 

4. Princìpi convenzionali e giurisprudenza interna

Con la pronuncia in esame la Corte Edu ha confermato che, sul piano convenzionale, la legittimità della confisca presuppone due requisiti fondamentali ovvero una base legale sufficientemente chiara e determinata anche con riferimento al formante giurisprudenziale e la proporzionalità rispetto alla funzione che la misura si prefigge.

Si tratta di un monito che la Corte EDU ha riferito alla giurisprudenza elaborata nel periodo anteriore alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 13783/25 la quale ha posto fine ai contrasti interpretativi, recependo tali principi convenzionali.

Tuttavia, anche successivamente al predetto arresto, si registrano alcune pronunce delle Sezioni semplici le quali seguitano a non dare adeguata applicazione ai princìpi di legalità e di proporzionalità in materia di confisca che le Sezioni Unite hanno sancito.  

Al riguardo, va in primo luogo rilevato che si sta affermando un orientamento secondo il quale nell’ambito dei reati tributari il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 13783/25, secondo cui in caso di concorso di persone nel reato la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, non è applicabile nei reati tributari dichiarativi il cui profitto consiste nel mancato versamento all’Erario.

Secondo questa posizione,  poiché in questa tipologia di reati il profitto si risolve in un risparmio di spesa che normalmente viene incamerato dalla persona giuridica titolare della pretesa fiscale, detto profitto avrebbe natura unitaria.

Quindi, non essendo possibile individuare la quota di arricchimento di ciascun singolo concorrente nel reato tributario, ne conseguirebbe che il vincolo può essere posto indifferentemente nei confronti di ciascuno dei correi, senza necessità di ripartire la confisca.[16]        

Senza voler analizzare in questa sede le ragioni poste a sostegno di tale interpretazione, ci si limita a due osservazioni. In primo luogo, questa impostazione ha la pretesa di trarre il proprio fondamento normativo dall’art. 12-bis d.lgs 74/2000 senza avvedersi che la formulazione di tale norma ricalca quella di molte altre disposizioni che prevedono la confisca diretta e per equivalente dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato.[17]

In altri termini, non sussiste una “base legale” che autorizzi l’applicazione della confisca per l’intero profitto in capo a uno dei concorrenti nel reato tributario. Lo dimostra il fatto che, come emerge dalla pronuncia esaminata, il caso per il quale la Corte EDU ha accolto il ricorso in relazione all’assenza di base legale prevedibile con riferimento all’art. 7 e all’art. 1 Prot. 1 CEDU, riguardava proprio una confisca per equivalente disposta in solido nei confronti di persona condannata per aver concorso in alcuni reati tributari.

Talché, in mancanza di un fondamento normativo, per poter giustificare l’apprensione di beni superiori al concreto arricchimento individuale, queste pronunce sostengono che la confisca per equivalente nell’ambito dei reati tributari avrebbe natura sanzionatoria e non ripristinatoria con la conseguenza che non si devono ritenere applicabili i princìpi affermati dalle Sezioni Unite n. 13783/25 [18].

In questa prospettiva, la predetta natura sanzionatoria, coerente con l’interesse pubblico alla riscossione dell’imposta evasa, renderebbe superabile il problema della compatibilità tra il principio di proporzionalità della confisca e l’ablazione in misura superiore all’ingiustificato arricchimento.[19]

Si tratta, in tutta evidenza, di una disapplicazione del principio di diritto espressamente enunciato dalle Sezioni Unite n. 13783/25 in base al quale «in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito».   

Del resto, nel risolvere la questione di diritto devoluta, le Sezioni Unite avevano ben presente che nell’ambito dell’orientamento maggioritario favorevole all’applicazione del principio solidaristico ai fini della confisca, vi erano numerose pronunce in materia di reati tributari.[20]

E tale orientamento, non è stato accolto.

Ne deriva che, appare priva di fondamento l’affermazione secondo la quale i princìpi affermati delle Sezioni Unite non si applicherebbero alla materia dei reati tributari. In realtà sono tali pronunce ad aver disatteso un principio enunciato dalle Sezioni Unite senza tenere in alcun conto la disposizione di cui all’art. 618, co. 1-bis c.p.p. in base alla quale se la sezione semplice ritiene di non condividere tale principio deve rimettere a queste ultime la decisione del ricorso.[21]

In tale panorama, va altresì rilevato che in tema di reati di riciclaggio, prosegue anche dopo le Sezioni Unite n. 13783/25 il preesistente contrasto giurisprudenziale formatosi in relazione alla nozione del “prodotto” confiscabile.[22]

In estrema sintesi, alla luce dei princìpi sanciti dalle Sezioni Unite, non si ritiene più giustificabile la misura ablativa che, oltre a sottrarre il profitto conseguito dal riciclatore, si estenda alle somme provenienti dal delitto presupposto in quanto “prodotto” della condotta di riciclaggio. E ciò perché siffatta confisca, essendo superiore all’ingiusto arricchimento individuale, risulterebbe sproporzionata.

Tuttavia, sul punto, esattamente come nel periodo antecedente all’arresto delle Sezioni Unite, si fronteggiano due opposti orientamenti. Secondo il primo, la disposizione letterale dell’art. 648- quater c.p. impone la confisca delle somme riciclate senza che rilevi il concreto arricchimento ottenuto dal riciclatore, non essendo applicabili in questo contesto i princìpi delle Sezioni Unite.[23]

Per un’altra posizione, invece, in applicazione dei princìpi della pronuncia n. 13783/25 la confisca nei confronti del riciclatore deve limitarsi al concreto profitto da questi ottenuto.[24]

Questo breve excursus sui principali dilemmi interpretativi che si stanno affacciando all’orizzonte, impongono le seguenti considerazioni.

Con la pronuncia in precedenza analizzata, la Corte EDU ha già richiamato i giudici italiani al rispetto dello statuto garantistico ricavabile sia dall’art. 7 CEDU, che riguarda le pene, sia dall’art. 1 Prot. add. 1 CEDU che comunque presiede qualsiasi misura che incide negativamente sui diritti patrimoniali.

Quindi, a prescindere dalla qualificazione della confisca come misura ripristinatoria o punitiva, la Corte EDU ha rimarcato che la misura ablativa presuppone da un lato la determinatezza della base legale, anche con riferimento al formante giurisprudenziale, e al contempo il rispetto del principio di proporzionalità.

Va da sé che provvedimenti di confisca disposti a fronte di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, a maggior ragione se si pongono in contraddizione con i princìpi affermati da una pronuncia delle Sezioni Unite, appaiono privi di una base legale sufficientemente determinata.

Così come l’ablazione di beni in misura superiore all’ingiusto arricchimento conseguito dal destinatario, contrasta con il principio di proporzionalità della confisca.

In conclusione, l’avvertimento che proviene dalla Corte EDU,  dovrebbe indurre la giurisprudenza interna ad una elaborazione interpretativa maggiormente rispettosa dei canoni convenzionali che presiedono alla legittimità di qualsiasi tipologia di confisca.


[1] Sin dalle prime pronunce la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale avevano desunto la natura sanzionatoria della confisca per equivalente dall’assenza di un nesso di pertinenzialità tra il bene appreso e il reato. In tal senso, fra le prime, Cass. Pen., Sez. II, 5 giugno 2008 n. 28685, in Riv. pen. 2008, 1142 e Corte cost., ord. 2 aprile 2009 n. 97, in Giur. cost. 2009, 2, 984. Parimenti, secondo l’impostazione prevalente in dottrina, è l’assenza di una derivazione diretta del bene dal reato a rivelare la matrice sanzionatoria della confisca per equivalente. Sul punto, fra gli altri e senza alcuna pretesa di esaustività, si vedano, A. Diddi, Il sequestro a fini di confisca, in Sequestro e Confisca (a cura di) M. Montagna, Torino, 2017, 184 ss.; A. Alessandri, Confisca nel diritto penale, in Dig. disc. pen., vol. III, Utet, Torino, 1989, 50 e Criminalità economica e confisca del profitto, in Studi in onore di Giorgio Marinucci a cura di E. Dolcini- C.E. Paliero, III,Milano, 2006, 2108; F. Mazzacuva, Confisca per equivalente come sanzione penale: verso un nuovo statuto garantistico, in Cass. pen., 2009, 3423; D. Fondaroli, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. cit., 118. Sul punto, fra gli altri e senza pretesa di esaustività, si vedano, A. Cisterna, La natura promiscua della confisca tra misura di sicurezza e sanzione punitiva in rapporto alle tecniche sanzionatorie della criminalità da profitto, in La giustizia patrimoniale penale a cura di A. Bargi- A. Cisterna, Torino, 2011, 49; O. Mazza, La confisca per equivalente fra reati tributari e responsabilità dell’ente (in margine al caso Unicredit), in www.penalecontemporaneo.it 23.1.2012; P. Gualtieri-G. Spangher, in Procedura penale, diretto da G. Spangher-A. Marandola- G. Garuti- L. Kalb, II, Le misure cautelari reali, Torino, 2015, 286; E. M. Ambrosetti-E. Mezzetti- M. Ronco, Diritto penale dell’impresa, Torino, 445; A. Bargi, La rarefazione delle garanzie costituzionali nella disciplina della confisca per equivalente, in Giur. it., 2009, 2071 e in Processo al patrimonio e principi del giusto processo: regole probatorie e regole decisorie nella confisca penale, in La giustizia patrimoniale penale (a cura di) A. Bargi-A. Cisterna, Torino, 2011, 41; L. Puccetti in Trattato breve di diritto penale a cura di G. Cocco-E. M. Ambrosetti, Parte generale, vol. II, Punibilità e pene, Milano, 2022, 569 e La confisca per equivalente, in M. Montagna (a cura di) Sequestro e Confisca, Torino, 2017, 412; A. Macchia, La confisca per equivalente nei confronti degli enti e dei responsabili delle persone giuridiche, in Giust. pen., 2014, 197; F. Vergine, Il contrasto all’illegalità economica, Confisca e sequestro per equivalente, Padova, 2012, 63; P. Auriemma, La confisca per equivalente, in Arch.pen.web 1, 14.

[2] Cass. Pen. Sez. Un. 26 settembre 2024, in Guida dir. 2025, 8. In tale rivoluzionaria pronuncia le Sezioni Unite hanno attribuito alla confisca del profitto, a prescindere dalla forma diretta o per equivalente, carattere ripristinatorio. Cfr. Cass. pen. Sez. Un. 26.9.2024 n. 13783, in Guida dir. 2025, 8. Per un’analisi della pronuncia si rinvia a G. Soldini, Brevi note alle Sezioni Unite n. 13783 del 2025 in tema di confisca: sulla solidarietà passiva dei correi e sulla natura della confisca di denaro, in questa Rivista, 2 settembre 2025 e S. Finocchiaro, L’attesa sentenza delle Sezioni unite sul sequestro e la confisca nel concorso di persone nel reato: un’importante svolta in tema di natura (ripristinatoria) della confisca per equivalente e di (ri)qualificazione della confisca del denaro, in Sist. pen. web, 15 aprile 2025; C. Santoriello, La confisca del profitto del reato secondo le Sezioni Unite: si riaprono i giochi ma l’esito è tutt’altro che chiaro, in Le Società, 8-9/2025, 959; e P. Giustozzi-L. Puccetti, La rivoluzione copernicana delle sezioni Unite sulla confisca del profitto: quali coordinate per orientarsi in questo nebuloso sistema?, in Riv. pen., 12, 2025. Va peraltro ricordato, che in dottrina si era già  affermato che la confisca per equivalente non ha natura punitiva costituendo una mera modalità di realizzazione della confisca del profitto accertato. In tal senso, si vedano le riflessioni di A.M. Maugeri, La nozione di profitto confiscabile e la natura della confisca: due inestricabili e sempre irrisolte questioni, in Leg. Pen., 2023, 1, 9; R, Bartoli, Ripensare le confische, in  Leg. Pen., 2023, 3; S. Finocchiaro, Riflessioni sulla quantificazione del profitto illecito e sulla natura giuridica della confisca diretta e per equivalente, in www.sistemapenale.it, 30 settembre 2020, 28. 

 

[3] Va ricordato che la natura sanzionatoria della confisca per equivalente è stata sempre pacificamente riconosciuta dalla Corte EDU la quale è più volte intervenuta a dirimere questioni relative alla salvaguardia di garanzie fondamentali connesse alla sua applicazione. Per un approfondimento del concetto di pena alla luce della giurisprudenza della Corte europea si vedano V. Maiello, Confisca CEDU e Diritto dell’unione tra questioni risolte ed altre ancora aperte, in Riv. trim. dir. pen. cont., 3-4/2012, 43; N. Mazzacuva, la materia penale e il “doppio binario” della Corte europea: le garanzie al di là delle apparenze, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1899. 

 

[4] In tal senso, nel § 28 la pronuncia, dopo aver ricordato che la confisca di valore nella giurisprudenza italiana ha assunto valore punitivo sino alle sentenze 112/2019 e 7/2025 con le quali la Corte Costituzionale ha affermato che la confisca del profitto ha natura ripristinatoria a prescindere dalla forma con la quale è eseguita, mentre l’ablazione di beni per un valore superiore a tale profitto ha connotati punitivi poiché arreca al destinatario un impoverimento rispetto alla situazione precedente al reato, ha precisato che «la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 13783 del 2025 ha confermato tale impostazione: ha chiarito che la confisca diretta e quella per equivalente costituiscono due modalità esecutive del medesimo provvedimento e hanno la stessa natura, vale a dire costituiscono una misura meramente ripristinatoria se limitate al profitto derivante dal reato, ma assumono carattere punitivo allorché il loro valore eccede quello del profitto».  Su questo punto, la pronuncia ricalca ha precedente Corte EDU 5 febbraio 2026, ricorsi nn. 34324/15 e 65192/16, Florio e Bassignana c. Italia, ove ai § 42 e 43 per la prima è stato dato atto che la confisca per equivalente per la giurisprudenza italiana ha ormai carattere ripristinatorio. Va altresì ricordato che l’art. 12, n. 2 della Direttiva 2024/1260/, in linea con l’art. 4 della Direttiva 2014/42/UE, prevede l’obbligo della confisca per equivalente dei proventi. Tuttavia, tali direttive, non prendono posizione sulla natura di tale forma di confisca anche se si è osservato che sarebbe auspicabile una maggiore armonizzazione posto che dalla attribuzione, o meno, di carattere punitivo alla misura in questione, dipende l’applicazione un diverso regime giuridico. Sul punto si veda A.M. Maugeri, La nuova direttiva 2024/1260 per il recupero e la confisca dei beni: un complessivo sforzo di armonizzazione per la lotta al crimine organizzato e all’infiltrazione criminale nell’economia, in Sist. pen. web, 30 dicembre 2024, 22.

 

[5] Cass. Pen., Sez. V, 16 gennaio 2004, n. 15445 in Foro it. 2004, II, 685 nella quale si era affermato che il «principio solidaristico, che implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente, quale che sia l’entità del contributo prestato, comporta anche solidarietà nella pena, nel senso che, a norma dell’art. 110 ciascuno risponde della pena stabilita per il reato salve le disposizioni di legge volte a graduare la sanzione penale»

 

[6] Come ricordato al § 75 della pronuncia «l’art. della Convenzione non può essere letto come se vietasse la graduale chiarificazione delle regole della responsabilità penale attraverso l’interpretazione giudiziale caso per caso, a condizione che l’esito di tale evoluzione sia coerente con la sostanza del reato e ragionevolmente prevedibile». Nella prospettiva dell’art. 7 CEDU, non è rilevante il fatto che la fonte della norma incriminatrice sia una legge formale o una decisione giudiziale, ma è invece determinante che il soggetto possa conoscere il precetto e prevedere le conseguenze sanzionatorie delle sue azioni. Nella medesima prospettiva, ciò che conta non è tanto che l’interpretazione della giurisprudenza sia compatibile con il testo letterale della norma incriminatrice ma piuttosto il fatto che l’individuo possa ragionevolmente prevedere l’indicazione fornita dalla giurisprudenza. Sul punto, si veda F. Viganò, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, in Dir. pen. cont., 19 dicembre 2016. Sull’argomento si vedano anche F. Consulich, Così è (se vi pare) Alla ricerca del volto dell’illecito penale, tra legge indeterminata e giurisprudenza imprevedibile; in Sist. pen., 9 aprile 2020; R. Bartoli, Nuovi scenari della legalità penale, in Sist. pen. web, 30 aprile 2022; F. Palazzo, Considerazioni minime sulla prevedibilità della decisione giudiziale (tra miti, illusioni, pragmatismi), in Cass. pen., 2022, 3, 941 ss.;R. Rampioni, Dalla ultronea ma chiara prevedibilità eurounitaria-convenzionale alla rilevante quanto dissimulata prevedibilità “nostrana”, in Diritto di difesa, 9 marzo 2023.

 

[7] Si veda ad esempio Cass. Pen. Sez. II, 6 luglio 2006, n. 30729 in Guida dir. 2006, 42, 78.

 

[8] In tal senso, Cass. Pen., Sez. VI, 23.6.2006 n. 25877 in Cass. pen. 2007, 7-8, 2956.

 

[9] Cfr. Cass. pen. Sez. Un. 27 marzo 2008, n. 26654, in Cass. pen. 2008, 4544 con nota di L. Pistorelli, Confisca del profitto del reato e responsabilità degli enti nell’interpretazione delle Sezioni Unite. Questoarresto giurisprudenziale ha consacrato il principio solidaristico affermando che esso deve ritenersi un «principio generale»che vale anche nell’ipotesi in cui vi sia una pluralità di enti coinvolta nella responsabilità amministrativa che va comunque inquadrata «nell’ottica del concorso». Per un quadro generale su tale tematica si vedano, ex multis, G. Civello, Confisca per equivalente e concorso di persone. Tra responsabilità individuale e “principio solidaristico” in Arch. pen., 2024, 1; V. Mongillo, I mobili confini del profitto confiscabile nella giurisprudenza di legittimità, in Dir. pen. cont., 3-4, 2012, 58 ss; D. Fondaroli, La “strana coppia”:sequestro e confisca per equivalente, c.d. solidarietà passiva tra i correi, in Arch. pen. web, 2011, 2, 635; A. Gaito, Sequestro e confisca per equivalente. Prospettive d’indagine, in Giur. it., 2009, 8-9, 2065 ss. Nel senso che l’applicazione del profitto illecito derivante dal reato in capo al singolo correo, anche se questi non ha beneficiato di alcun vantaggio patrimoniale, costituisce una patente violazione della legalità, si veda A. Sirotti, La confisca per equivalente: problemi applicativi, in D. Castronuovo-C. Grandi, Confische e sanzioni patrimoniali nella dimensione interna ed europea, 2021, 335. 

 

[10] Come precisato dalla pronuncia al § 100, pur essendovi un orientamento maggioritario che ammetteva la responsabilità solidale nei provvedimenti di confisca, le pronunce di segno contrario non erano isolate né sono state rapidamente superate.

 

[11] In tal senso, l’orientamento propenso alla frammentazione della confisca fra correi si articolava su due principali varianti. Secondo una prima impostazione, la natura afflittiva della confisca di valore avrebbe reso doveroso graduarne l’entità con riferimento al grado di partecipazione del singolo concorrente alla formazione e acquisizione del profitto o del prezzo, cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 5 dicembre 2023, n. 10612 in Dir. & Giust. 2024, 14 marzo. Una diversa opzione interpretativa riteneva invece necessario fare riferimento alla divisione paritaria del vantaggio tra i correi. In questi termini, Cass. pen. Sez. VI, 20 gennaio 2021, n. 4727 in C.E.D Cass. pen. 2021. 

 

[12] Cfr. Corte cost, 24 gennaio 2019, n. 24, in Foro it., 2019, II, I, 3422, § 10.4.3. Segnatamente, la Corte Costituzionale ha affermato che tutti i provvedimenti che incidono sui diritti di proprietà, devono soggiacere al combinato disposto delle garanzie cui la Costituzione e la stessa CEDU subordinano la legittimità e segnatamente: a) la previsione attraverso una legge che possa consentire ai propri destinatari di prevedere la futura possibile applicazione di tali misure (art. 1 Prot. 1 CEDU); b) l’essere la restrizione necessaria rispetto ai legittimi obiettivi perseguiti e pertanto proporzionata rispetto a tali obiettivi; nonché c) la necessità che la sua applicazione sia disposta in esito a un procedimento che, pur non dovendo conformarsi ai principi che informano il processo penale, rispetti i canoni generali di ogni giusto processo garantito dalla legge. Per un’analisi di tale pronuncia, si rinvia a L. Della Ragione, Le misure di prevenzione nello specchio del volto costituzionale del sistema penale, in disCrimen, 20 aprile 2020 eA.M. Maugeri-P. De Albuquerque, La confisca di prevenzione nella tutela costituzionale multilivello: tra istanze di tassatività e ragionevolezza, se ne afferma la natura ripristinatoria, in Sist. pen. web, 29 novembre 2019. 

[13] In questi termini, si veda Cass., sez. VI, 18.6.2025 n. 25200, in Riv. dott. comm., 2025, 4, 689, pronuncia nella quale si è affermato esplicitamente che il requisito della prevedibilità attiene sia alle misure inquadrabili nell’alveo dell’art. 7, sia a quelle che ricadono nell’art. 1 Prot. 1 CEDU. Per un’analisi di tale pronuncia, che rappresenta uno dei pochi casi rinvenibili nel panorama giurisprudenziale in cui è stata riconosciuta la violazione del principio di prevedibilità del diritto a fronte di un mutamento giurisprudenziale imprevedibile, si rinvia a L. Puccetti, L’art. 578-bis c.p.p. non può essere applicato retroattivamente in violazione del principio di prevedibilità del diritto, in questa Rivista, 24 ottobre 2025.

 

[14] In tal senso, si vedano Corte EDU 2.5.2024, ric. n. 35271/19, Paul Getty Trustc. Italia, § 306, e Corte EDU, 19.122024, ric. nn. 47284/16 e 84604717, Episcopo e Bassani c. Italia, § 153. Per un’analisi dei princìpi stabiliti dall’art. 1 Prot. 1 si rinvia a A. Gaito-S. Furfaro, Giustizia penale patrimoniale in I princìpi europei del processo penale, (a cura di) A. Gaito, 2016.

[15] In tal senso, al § 144 della pronuncia la Corte EDU ha precisato che il fatto che il provvedimento ablativo faccia subire al ricorrente la confisca di beni eccedenti la propria quota di profitto, incide sulla valutazione della  proporzionalità della misura. Nei medesimi termini, la pronuncia n. 13783/25 al § 31.2. ha precisato che « ove si voglia fare riferimento alla funzione di ripristino della confisca, di cui si è detto in precedenza, l’ablazione indistinta nei riguardi del correo che non abbia conseguito nessun arricchimento, ovvero abbia conseguito una quota parte di profitto inferiore rispetto all’oggetto dell’ablazione non risulta proporzionata sotto il profilo della adeguatezza del mezzo scelto per raggiungere gli obiettivi prefissati, con ciò superando l’impostazione dell’orientamento secondo il quale «il giudizio di proporzione andrebbe compiuto tra l’ablazione e l’entità dell’illecito vantaggio prodotto dal reato e non del vantaggio che il singolo compartecipe abbia tratto dalla sua partecipazione al reato».   

 

[16] In questi termini si è espressa per prima Cass. Pen. Sez. III, 28 ottobre 2025 n. 6287, in C.E.D. Cass. pen. 2025. Per un commento critico a tale pronuncia si rinvia a M. Bianchi, Confisca “ripristinatoria”, reati tributari e responsabilità degli enti giuridici (brevissime note), in Il Diritto vivente, 20 marzo 2026. Di recente, nella medesima prospettiva si è pronunciata Cass. Pen., Sez. III, 27 gennaio 2026 n. 8773, in C.E.D. Cass. Pen. 2026.

 

[17] In tal senso, Cass. Pen. Sez. III, 28 ottobre 2025 n. 6287 cit., al § 10 precisa che «il vincolo può essere posto indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, purché entro i limiti del profitto conseguito dall’ente, in conformità della lettera e della ratio dell’art. 12 bis del d.lgs 74/2000». Peraltro, si tratta di una formulazione comune alle disposizioni in tema di confisca. A titolo esemplificativo si veda l’art. 644, 6 co. c.p., che in relazione alla confisca per il delitto di usura è formulato in termini analoghi all’art. 12-bis.

 

[18] Al riguardo sempre Cass. Pen. Sez. III, 28 ottobre 2025 n. 6287 cit. al § 9 precisa che «assume particolare rilievo la considerazione dello scopo della disposizione, finalizzata a rafforzare con la confisca-sanzione, l’interesse dello Stato alla regolare percezione dei tributi».  

 

[19] Sempre al § 9, la pronuncia afferma, in buona sostanza, che gli interessi pubblicistici sottesi alla normativa penale tributaria fanno apparire i rilievi formulati dalle SS.UU n. 13783/25 in tema di proporzionalità della confisca «frutto di un’impostazione che pare non pienamente calibrabile rispetto al peculiare caso in esame».

 

[20] Infatti, fra le pronunce che componevano l’orientamento maggioritario, disatteso dalle Sezioni Unite, sono citate, fra le altre, Cass. Pen., Sez. III, 12 gennaio 2023 n. 25317, in Guida dir. 2023, 28 e Cass. Pen., Sez. III, 7 luglio 2023 n. 43273, in Riv. Dott. Comm. 2023, 4, 691, entrambe relative a reati tributari. Non potendo, in questa sede soffermarsi sul complesso tema della confisca nei reati tributari, ci si limita a rinviare, senza alcuna pretesa di esaustività, a F. Giunchedi, La riforma dei reati tributari: profili processuali. La confisca “riformata: massima efficienza e garanzie minime, in Dir. pen. proc., 5, 2020; G. Varraso, Le confische e i sequestri in materia di reati tributari dopo il decreto fiscale n. 124 del 2019, in Sist. pen. web, 8 settembre 2020; F. Di Vizio, L’irrefrenabile funzionalizzazione riscossiva del moderno diritto penale tributario, in Sist. pen. web, 19 aprile 2024; N. Pisani, La confisca del profitto del reato tributario tratto dall’ente: dalla prevenzione alla riparazione, in Resp. amm. soc. e enti, 2, 2021; L. D. Ragione, La confisca per equivalente nel diritto penale tributario, in Dir. pen. cont., 13 novembre 2010.

 

[21] Tale disposizione è stata introdotta dalla l. 23 giugno 2017 n. 103 proprio al fine garantire una maggiore stabilità dell’assetto normativo. Non potendo in questa sede approfondire tale tematica, ci si limita a ricordare che secondo un orientamento della giurisprudenza che si sta consolidando, attraverso tale norma sarebbe stato introdotto il “sistema del precedente vincolante” i quale è «funzionale ad assicurare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e, quindi, ad offrire al cittadino la possibilità di conoscere le conseguenze delle libere scelte di azione e di fare affidamento su un assetto normativo stabile». In questi termini si veda Cass. Pen. 18 giugno 2025 n. 25200, cit. che sul punto ricalca Cass. Pen. Sez. Un. 26 ottobre n. 8052, in Dir.&Giust. 2024, 26. Va ricordato che la dottrina si è espressa in senso critico nei confronti dell’inserimento dell’art. 618, co. 1-bis e ha espresso preoccupazione sul fatto che l’introduzione di tale regola possa finire per riconoscere alle decisioni delle Sezioni unite il valore di fonte del diritto. Per dei rilievi critici si vedano A. De Caro, Riflessioni sparse sul nuovo assetto nomofilattico. Le decisioni vincolanti delle sezioni unite al cospetto del principio del giudice soggetto solo alla legge: un confine violato o una frontiera conquistata?,in Arch. pen., Suppl. al n. 1 del 2018, La giustizia penale riformata, 760; R. Aprati, Le sezioni unite fra l’esatta applicazione della legge e l’uniforme interpretazione della legge (commi 66-69 l. n. 103/2017) in A. Marandola – T. Bene (a cura di), La riforma della giustizia penale,Milano, 2017, 278; C. Iasevoli, Le nuove prospettive della Cassazione penale: verso l’autonomia dalla Costituzione?,in Giur. it., 2017, 2301 ss.; O. Mazza, Conciliare l’inconciliabile: il vincolo del precedente nel sistema di stretta legalità (civil law),in Arch. pen., Suppl. al n. 1 del 2018, La giustizia penale riformata, 723 ss.; E. Reccia, Il valore del precedente e il carattere vincolante delle pronunce delle Sezioni Unite, Torino, 2020, 112. F. M. Damosso, Il vincolo al precedente tra sentenza di legittimità e massimazione, Torino, 4, in Collana diretta da M. Bargis- G. Giostra- G. Illuminati- R.E. Kostoris- R. Orlandi. In ogni caso, a prescindere dalla vincolatività della pronuncia delle Sezioni unite, resta il fatto che la stabilità di una soluzione interpretativa è essenziale per garantire l’affidamento dei consociati sull’assetto normativo.      

 

[22] Va ricordato che in  base all’orientamento predominante che fa leva sul dato letterale, la confisca per il reato di riciclaggio non può limitarsi al vantaggio concretamente ottenuto dal reo ma deve contemplare anche il prodotto corrispondente all’intero ammontare delle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 8 maggio 2024 n. 32176 in C.E.D. Cass. pen. 2024; Cass. Pen., Sez. II, 28 febbraio 2024 n. 18184 in Riv. Dott. Comm. 2024, 3, 510; Cass. Pen., Sez. II, 23 gennaio 2024 n. 10218, in C.E.D. Cass. pen. 2024; Cass. Pen., Sez. II, 2 marzo 2022 n. 7053, in Foro it., 2022, con nota di G. De Marzo, La nozione di profitto nel delitto di riciclaggio e l’estensione della confisca. Maturi i tempi per un intervento delle sezioni unite? Per una panoramica sull’argomento, si rinvia a F. Di Vizio, Il prodotto “dimenticato” dei reati di riciclaggio, in disCrimen, 10 gennaio 2019. Secondo un indirizzo interpretativo minoritario la confisca conseguente al reato di riciclaggio deve apprendere esclusivamente il prezzo ottenuto dall’autore del reato o il profitto inteso come il vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore e non l’intera entità dei proventi che sono derivati dal reato presupposto. Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 26 aprile 2022 n. 21820 in Cass. pen. 2022, 12, 4294; Cass. Pen., Sez. II, 12 aprile 2022 n. 19561 in C.E.D.Cass. pen. 2022; Cass. Pen., Sez. II, 26 novembre 2021 n. 2879, in C.E.D. Cass. pen. 2022; Cass. pen., Sez. II, 17 aprile 2018 n. 34266. 

[23] Cass. Pen. 3.6.2025 n. 22641, in C.E.D. Cass. Pen. 2025. Per un approfondimento sulla compatibilità tra l’orientamento prevalente in tema di confisca del prodotto del reato di riciclaggio e i princìpi affermati dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni unite sia consentito il rinvia a L. Puccetti, La Confisca del prodotto del reato di riciclaggio in (dis)applicazione dei princìpi affermati dalle sezioni unite, in questa Rivista, 9 gennaio 2026.

 

[24] Cfr. Cass. Pen., Sez. I, 13 11 2025 n. 2546, in CED Cass. Pen. 2025.

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