La costituzionalizzazione della vittima di reato: profili critici di una proposta di revisione

The Constitutionalization of Crime Victims: Critical Issues in a Proposed Constitutional Amendment

Abstract: Negli ultimi decenni, la crescente attenzione verso la vittima del reato ha alimentato proposte di revisione volte a inserire espressamente la sua tutela nella Costituzione. Il presente contributo sostiene che tale modifica non sia né necessaria né opportuna. Non necessaria, poiché l’ordinamento costituzionale e sovranazionale già offre un articolato sistema di protezione della vittima. Non opportuna, perché rischierebbe di alterare la funzione storica e sistematica dell’art. 24 Cost., nato quale garanzia dell’individuo nei confronti del potere pubblico e non quale sede di consacrazione delle pretese punitive.

Over the last few decades, the growing attention devoted to victims of crime has fostered proposals to expressly incorporate their protection into the Constitution. This article argues that such an amendment is neither necessary nor desirable. It is unnecessary because both the constitutional and supranational legal frameworks already provide a comprehensive system of protection for crime victims. It is undesirable because it risks altering the historical and systemic function of Article 24 of the Italian Constitution, which was conceived as a safeguard of the individual against public power, rather than as a constitutional vehicle for the recognition of punitive claims.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La funzione “originaria” dell’art. 24 Cost. – 3. La vittima è già costituzionalmente tutelata. – 4. I rischi di una costituzionalizzazione espressa della vittima. – 5. Il pericolo di una deriva simbolica. – 6. Conclusioni.   

  1. Introduzione.

La centralità assunta dalla vittima nel dibattito penalistico contemporaneo rappresenta uno dei fenomeni più significativi dell’evoluzione della giustizia criminale. L’affermazione della vittimologia, l’influenza del diritto europeo e la crescente sensibilità sociale verso le esigenze delle persone offese hanno progressivamente ampliato gli spazi di partecipazione della vittima nel procedimento penale[1].

In tale contesto si colloca il progetto di revisione costituzionale volto a introdurre un espresso riferimento alle vittime di reato nell’art. 24 della Costituzione. È giunto infatti all’esame dell’Assemblea della Camera dei deputati la proposta di legge costituzionale A.C. 2197 volta a inserire nell’articolo 24 della Costituzione il principio della tutela delle vittime di reato. Il provvedimento è stato approvato in prima lettura dal Senato il 14 gennaio 2025. Successivamente, la I Commissione Affari costituzionali della Camera ha concluso il proprio esame in sede referente, senza apportare modifiche, il 7 maggio 2026. Nel corso dell’esame presso la Camera sono state inoltre abbinate le proposte di legge costituzionale A.C. 286 e A.C. 1312. Indi, la Camera dei deputati ha approvato il testo in prima lettura con il consenso di tutte le forze politiche. La riforma prevede l’inserimento nell’art. 24 Cost., dopo il secondo comma, di un nuovo comma recante la formula: «La Repubblica tutela le vittime di reato»[2]

Nel corso dei lavori parlamentari era stata inizialmente prospettata una collocazione della disposizione nell’art. 111 Cost., dedicato ai principi della giurisdizione e del giusto processo. A seguito delle audizioni svolte in sede parlamentare, si è invece ritenuto preferibile intervenire sull’art. 24 Cost., al fine di attribuire alla tutela della vittima una dimensione non esclusivamente processuale ma più ampiamente sostanziale.

Per quanto concerne la formulazione adottata, il riferimento alle «vittime di reato» è stato ritenuto preferibile rispetto ad altre possibili espressioni, in quanto idoneo a comprendere sia la persona offesa dal reato sia il soggetto danneggiato, categorie che trovano tradizionalmente riconoscimento rispettivamente nel processo penale e nel processo civile.

Posta questa premessa, il presente contributo non intende negare l’esigenza di una tutela effettiva delle vittime di reato, ma verificare se l’inserimento di tale tutela nell’art. 24 Cost. sia coerente con la funzione storica e sistematica della disposizione.

Anticipando le conclusioni, come si dirà, l’esigenza di rafforzare la tutela della vittima non implica necessariamente l’opportunità di una revisione dell’art. 24 Cost. Né può ritenersi che l’assenza di un riferimento espresso alla vittima costituisca una lacuna dell’attuale assetto costituzionale.

2. La funzione “originaria” dell’art. 24 Cost.

L’art. 24 Cost. rappresenta una delle principali garanzie dello Stato costituzionale di diritto. Esso assicura a tutti la possibilità di agire e difendersi in giudizio e garantisce l’inviolabilità del diritto di difesa. La genesi storica della disposizione mostra chiaramente come il suo scopo fosse quello di proteggere il cittadino contro l’esercizio arbitrario del potere, in particolare del potere punitivo[3]. L’art. 24 si colloca infatti all’interno di una tradizione liberale che considera il processo come strumento di limitazione dell’autorità pubblica[4]. L’inserimento della tutela della vittima all’interno di tale disposizione rischierebbe di modificare la sua identità costituzionale, trasformando una norma di garanzia in una disposizione orientata anche alla soddisfazione delle pretese punitive.

3. La vittima è già costituzionalmente tutelata.

L’assenza di un espresso riferimento alla vittima nell’art. 24 Cost. non implica affatto una sua marginalizzazione costituzionale.

La tutela della persona offesa trova infatti fondamento in numerose disposizioni della Carta Fondamentale:

nell’art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona[5];

nell’art. 3 Cost., che impone il principio di uguaglianza e ragionevolezza;

nell’art. 24 Cost. stesso, nella misura in cui consente a tutti la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, e dunque anche alla vittima di agire in giudizio per la tutela delle proprie pretese risarcitorie (è perfino superfluo evidenziare che nel termine «tutti» sia naturalmente ricompresa anche la persona offesa);

nell’art. 32 Cost., per la protezione dell’integrità fisica e psichica;

nell’art. 111 Cost., che garantisce il giusto processo[6].

A tali fonti si aggiungono gli strumenti sovranazionali, in particolare la normativa dell’Unione Europea in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Le norme europee, a loro volta, rilevano sotto il profilo costituzionale, tanto in ragione dell’art. 11 Cost., quanto in relazione all’art. 117 Cost.

In proposito, a sostegno della riforma viene frequentemente richiamata l’evoluzione del diritto sovranazionale. In particolare, la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ha introdotto norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, attribuendo loro una posizione sempre più rilevante nell’ambito del procedimento penale. Tali disposizioni sono state recepite nell’ordinamento italiano mediante il d.lgs. n. 212 del 15 dicembre 2015. Nel complesso, sono state riconosciute, tra l’altro, il diritto della vittima a essere informata circa gli sviluppi del procedimento, compresi eventi quali la scarcerazione o l’evasione dell’imputato, e sono state previste specifiche forme di protezione per i soggetti in condizione di particolare vulnerabilità[7].

Parimenti significativa è la disciplina della giustizia riparativa introdotta dal d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022[8], che attribuisce alla vittima un ruolo centrale nei percorsi di ricomposizione del conflitto derivante dal reato. La persona offesa può infatti accedere ai programmi di giustizia riparativa e partecipare, in modo libero, volontario e consapevole, a procedure finalizzate alla gestione delle conseguenze dell’illecito con l’assistenza di mediatori qualificati.

Tale evoluzione normativa dimostra indubbiamente la crescente attenzione dell’ordinamento verso la vittima. Essa, tuttavia, non dimostra la necessità di una revisione costituzionale. Al contrario, conferma come la tutela della persona offesa possa essere efficacemente sviluppata attraverso la legislazione ordinaria e l’attuazione degli obblighi sovranazionali, senza alterare l’equilibrio sistematico delle garanzie costituzionali.

Ne consegue che il problema non è l’assenza di una base costituzionale, bensì l’effettività delle garanzie già esistenti.

4. I rischi di una costituzionalizzazione espressa della vittima.

L’inserimento della tutela della vittima nell’art. 24 Cost. potrebbe produrre conseguenze sistematiche problematiche.

In primo luogo, si rischierebbe di favorire una lettura del processo penale come strumento di soddisfazione delle aspettative della vittima piuttosto che come sede di accertamento imparziale dei fatti[9].

In secondo luogo, la modifica potrebbe incentivare interpretazioni orientate al rafforzamento delle istanze punitive, contribuendo a una progressiva trasformazione del processo in una sede di confronto tra interessi contrapposti anziché in un meccanismo di garanzia.

In terzo luogo, la costituzionalizzazione della vittima potrebbe generare tensioni con principi fondamentali quali la presunzione di innocenza, il diritto al silenzio e il diritto di difesa dell’imputato.

Delle due, l’una. O la riforma è sostanzialmente inutile, oppure è destinata a produrre effetti sistematici rilevanti.

Nel primo caso, il nuovo comma dell’art. 24 Cost. assumerebbe una funzione meramente simbolica, configurandosi come una disposizione-manifesto priva di effettiva portata precettiva, destinata a ribadire principi già ampiamente desumibili dal quadro costituzionale e sovranazionale vigente.

Nel secondo caso, qualora si intendesse attribuire alla nuova disposizione un significato normativo effettivo, si porrebbero inevitabilmente delicati problemi interpretativi e di compatibilità costituzionale. La nuova clausola potrebbe infatti essere invocata per contestare la sufficienza delle attuali forme di partecipazione riconosciute alla vittima nel procedimento penale e per sollecitare una rilettura delle disposizioni codicistiche, ritenute eccessivamente restrittive, in chiave vittimocentrica. Qualora la tutela della vittima assumesse rango costituzionale espresso, non potrebbe escludersi che eventuali limitazioni, pur aventi una loro ratio complessiva, vengano considerate illegittime rispetto al nuovo parametro costituzionale, con il rischio di innescare una progressiva ridefinizione degli equilibri tra garanzie difensive, obbligatorietà dell’azione penale e posizione della persona offesa.

La giustizia penale moderna non può essere costruita sulla contrapposizione tra vittima e imputato, ma sulla tutela simultanea dei diritti di entrambi[10].

5. Il pericolo di una deriva simbolica.

In sostanza, le proposte di modifica dell’art. 24 Cost. appaiono forse maggiormente riconducibili ad una logica di costituzionalismo simbolico[11], piuttosto che ad una revisione costituzionale opportuna e necessaria.

L’introduzione di un nuovo riferimento alla vittima avrebbe infatti un forte valore comunicativo e politico, ma un’incidenza pratica limitata. Le difficoltà incontrate dalle vittime non derivano, a ben guardare, dall’assenza di una norma costituzionale, bensì da problemi organizzativi, investigativi, processuali, assistenziali: in una parola, strutturali.

La risposta più efficace consiste quindi nel miglioramento delle politiche di sostegno, dell’assistenza psicologica, dei meccanismi risarcitori e delle forme di partecipazione processuale già previste dall’ordinamento.

6. Conclusioni.

La tutela della vittima costituisce un obiettivo fondamentale di ogni sistema di giustizia penale democratico. Tuttavia – venendo all’oggetto specifico della presente trattazione – tale esigenza non giustifica una modifica dell’art. 24 Cost. L’ordinamento costituzionale italiano già offre, in astratto, solide basi per la protezione della persona offesa, mentre l’inserimento della vittima nell’art. 24 Cost. rischierebbe di alterare la funzione “storica” della disposizione, compromettendo il delicato equilibrio tra garanzie difensive e pretese punitive.

Più che una revisione costituzionale, appare necessario un rafforzamento dell’effettività delle tutele già esistenti. La centralità della vittima deve essere perseguita senza trasformare il processo penale da strumento di garanzia a strumento di soddisfazione delle aspettative retributive.

Proprio in ciò risiede la differenza tra una giustizia costituzionale e una giustizia orientata dall’emotività sociale.

In ultima analisi, e tornando al postulato di partenza: non si vuol negare la necessità di una tutela effettiva delle vittime di reato, ma se ci si interroga sull’inserimento di tale tutela nell’art. 24 Cost., dal punto di vista della coerenza con la funzione sistematica del precetto, più d’un dubbio, al riguardo, pare sussistere.


[1] Sul processo di progressiva emersione della vittima nel sistema penale contemporaneo, senza pretesa di completezza, cfr. S. Allegrezza-H. Belluta-M. Gialuz-L. Lupária, Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, Giappichelli, 2012; M. Bargis-H. Belluta, Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri, Giappichelli, 2017; V. Bonini, Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale, Cedam, 2018.

[2] Cfr. Camera dei deputati, Servizio Studi, Dossier A.C. 2197 – Modifica all’articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato.

[3] Sul significato dell’art. 24 Cost. quale presidio fondamentale dello Stato costituzionale di diritto, v. V. Crisafulli, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Giuffrè, 1952, passim.

[4] Sul rapporto tra garanzie processuali e limitazione del potere punitivo, v. L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, 1990, passim.

[5] Sul fondamento costituzionale della tutela della persona negli artt. 2 e 3 Cost. v., senza pretesa di completezza, A. Barbera, I principi costituzionali della libertà personale, Giuffrè, 1967.

[6] Nel senso che i primi due commi dell’art. 111 Cost. abbiano portata generale e, in quanto tale, debbano essere riferiti ad ogni processo – anzi, ad ogni ipotesi di esercizio di potestà giurisdizionale – e all’individuo in genere v, tra gli altri, M. CECCHETTI, voce Giusto processo (dir. cost.), in Enc. dir., Agg. V., Giuffrè, Milano, 2001, p. 615; C. CONTI, voce Giusto processo (dir. proc. pen.), ivi, p. 629; G. VASSALLI, Introduzione al tema, in AA.VV., Il giusto processo, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 2003, p. 22: i primi due commi dell’articolo 111 Cost. «hanno chiaramente valore generalissimo, per ogni tipo di giurisdizione e per ogni materia sottoposta a controllo giurisdizionale».

[7] Per una disamina organica, cfr. L. Lupária (a cura di), Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali, Cedam, 2015; M. Simonato, Deposizione della vittima e giustizia penale. Una lettura del sistema italiano alla luce del quadro europeo, Cedam, 2015.

[8] Cfr. V. Bonini (a cura di), La Giustizia riparativa (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), Giappichelli, 2024.

[9] Sul rischio di una progressiva centralità della vittima nel processo penale, v. M. Donini, Paradigma vittimario e idea riparativa. Criteri di orientamento in una potenziale contraddizione di sistema, in Diritto di Difesa, 16 luglio 2024. Per una critica all’inserimento della vittima nella Costituzione, cfr., in termini perspicui, L. Lupária, L’ascesa della vittima, il crepuscolo dell’imputato. Il pendolo alterato del processo penale, in Sist. pen., 27 settembre 2024. 

[10] Un procedimento penale assiologicamente orientato dovrebbe muoversi nel difficile ma ineludibile bilanciamento tra poli opposti, atteso che «i principi del processo equo esigono che […] gli interessi della difesa siano ponderati con quelli dei testimoni e delle vittime chiamate a deporre»: C. eur. dir. uomo, 26 marzo 1996, Doorson c. Paesi Bassi.

[11] Sul costituzionalismo simbolico e sulle riforme costituzionali a contenuto prevalentemente dichiarativo, v. M. Luciani, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Giur. cost., 2006, p. 1643 ss.

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