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La notificazione della citazione in appello all’imputato detenuto va eseguita nel luogo di detenzione

Una delle questioni che ha in qualche modo “avvelenato” il dibattito della Riforma Cartabia è stato quello relativo alla formulazione dell’art. 581 commi 1 ter e 1 quater c.p.p. Con il comma 1 ter si prevede che “Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”. Con il comma 1 quater si dispone che “Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”.

Erano forti le riserve dell’avvocatura che nella nuova previsione unitamente a quella della specificità dei motivi (art. 581 commi 1 e 1 bis c.p.p.) intravvedevano la trama di una volontà di limitare e condizionare il ricorso da parte della difesa a promuovere il giudizio d’appello.

Il contrasto dell’avvocatura rispetto alla nuova previsione, considerata la ritenuta difficoltà di raccogliere un nuovo mandato (nella varietà delle situazioni soggettive dell’imputato che si potevano prospettare) aveva indotto il Ministro ad insediare un tavolo con la partecipazione di avvocati, magistrati e funzionari ministeriali destinato a riconsiderare il tema per individuare le soluzioni idonee a delineare i precisi contenuti della previsione ed eventualmente a superarli.

A tutt’oggi, peraltro, non se ne conoscono gli esiti. Sono state agevolmente risolte le questioni interpretative e ricostruttive del comma 1 ter dell’art. 581 c.p.p. invero, resta chiarito che la previsione opera solo per l’appello dibattimentale e quindi non per il ricorso in Cassazione e neppure nei confronti dell’impugnazione delle sentenze di non luogo e per le procedure cautelari ed esecutive.

Il riferimento all’accettazione in giudizio ex art. 601 c.p.p. nonché la considerazione che l’atto di nomina deve essere depositato e che non è necessario che sia successivo al gravame ha ulteriormente chiarito i termini della questione, legata ad un fatto che, seppure oneroso per la difesa consente di individuare con certezza il soggetto al quale notificare la data e il luogo della celebrazione del giudizio d’appello.

Permangono, invece, le questione relative all’operatività del comma 1 quater dell’art. 581 c.p.p. che peraltro trova preciso riferimento in una sentenza della Corte Costituzionale in relazione alla doppia legittimazione ad appellare dell’imputato e del difensore e, conseguentemente, nei rischi di una accentuazione del ricorso alla rescissione del giudico (art. 629 bis c.p.p.).

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 33355 del 2023 ha affrontato il tema in relazione alla condizione dell’imputato detenuto alla luce di quanto previsto dall’art. 157 ter c.p.p. rubricato “Notifiche degli atti introduttivi al giudizio” il cui comma 3 stabilisce: “In caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater.”

Va, tuttavia precisato che il novellato art. 156 comma 1 c.p.p., rubricato “Notificazione all’imputato detenuto” prevede – con previsione da ritenersi regola generale in materia – “le notificazioni all’imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.

È stato fissato conseguentemente il seguente principio di diritto: “la nuova disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (introdotta dall’art. 33, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 150 del 2023, ed in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato D.Lgs. n.) – che richiede, a pena d’inammissibilità, il deposito, unitamente all’atto d’impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio – non opera anche nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto”.

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