La pervasività dell’informatica nel contemporaneo – che si riflette anche sulle attività criminali perpetrate all’interno del territorio comunitario – ha indotto il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea ad adottare, nel luglio 2023, due specifici provvedimenti normativi finalizzati a individuare le corrette metodiche da seguire – in seno al procedimento penale o in fase esecutiva di pene detentive – per acquisire e disporre di dati informatici relativi a comunicazioni elettroniche, gestite da aziende di un Paese membro UE che opera con un collegamento sostanziale in un territorio nazionale.
The pervasiveness of information technology in contemporary society—which is also reflected in criminal activities perpetrated within the EU—led the European Parliament and the Council of the European Union to adopt, in July 2023, two specific regulatory measures aimed at identifying the correct methods to be followed – in criminal proceedings or in the enforcement phase of prison sentences – to acquire and dispose of computer data relating to electronic communications managed by companies in an EU member state that operate with a substantial connection in a national territory.
Sommario: 1. Inquadramento normativo – 2. Analisi degli strumenti operativi– 3. Un cambio di paradigma. Autorità coinvolte e tempistiche operative.
- Inquadramento normativo
La necessità di implementare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia a livello europeo ha portato il legislatore sovranazionale ad adottare il reg. 2023/1542/UE e la dir. 2023/1544/UE, la cui recente attuazione a livello nazionale italiano – coi decreti legislativi n. 215 e n. 216 del 30.12.2025 – determina a ben vedere un cambio di paradigma nell’ambito delle attività investigative.
Gli ordini europei di produzione (EPO) e di conservazione (EPrO) della prova digitale – di seguito meglio analizzati – costituiscono una forma evoluta di cooperazione giudiziaria internazionale: e segnano il passaggio dal modello Stato-Stato (rappresentato dai tradizionali strumenti rogatoriali e da quello più recente dell’Ordine Europeo di Indagine – OEI) al modello Stato-Privato, basato sul contatto diretto tra autorità giudiziaria/polizia giudiziaria e fornitori di servizi.
Vediamo innanzitutto schematicamente i riferimenti normativi europei, ai quali affianchiamo – in un’apposita tabella – le normative di recepimento nazionali.
| NORMATIVA EUROPEA | NORMATIVA ITALIANA |
| Regolamento 2023/1543/UE, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l’esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali. In estrema sintesi, definisce gli strumenti operativi (EPO e EPrO) per ottenere prove elettroniche. | D. Lgs. 215/2025 – Individuazione delle autorità competenti di cui all’art. 31 reg 2023/1543/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l’esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l’emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione. |
| Direttiva 2023/1544/UE, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali In estrema sintesi, obbliga i fornitori di servizi a nominare un rappresentante legale o uno stabilimento designato nell’UE per ricevere tali ordini. | D. Lgs. 216/2025 – Attuazione della dir. 2023/1544/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali. |
La Direttiva 2023/1544/UE costituisce il motore organizzativo del Regolamento 2023/1543/UE: che, da par suo, rappresenta lo strumento operativo.
Il “cuore” della rivoluzione introdotta dal c.d. pacchetto e-Evidence è rappresentato dalla sua capacità di impedire che giganti informatici come Google, Meta, Apple o Amazon possano sottrarsi alle richieste dei magistrati europei o fornire loro i dati richiesti con ritardo e con conseguente grave pregiudizio per le attività investigative e giurisdizionali in generale.
Il reg. 2023/1543/UE, infatti, non si applica solo a chi ha la sede legale in Europa (criterio della residenza), ma a chiunque offra servizi nel territorio unionale.
La lettura combinata degli artt. 2 e 3 chiarisce che un fornitore di servizi digitali è soggetto alla norma se: i) ha un numero significativo di utenti in uno o più Stati membri; ii) indirizza le sue attività verso il mercato europeo (es. usa lingue europee, impiega valuta di tipo “Euro” ecc.).
In conseguenza di ciò:
i) ogni fornitore extra-UE deve designare per iscritto un rappresentante legale (o uno stabilimento designato) in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
ii) questo rappresentante è, di fatto, l’unico punto di contatto per le autorità giudiziarie. Se un magistrato italiano emette un ordine di produzione (EPO), non deve più inviarlo altrove (es., tendenzialmente negli Stati Uniti), ma al rappresentante legale in Europa (che, pragmaticamente parlando, è spesso situato in Irlanda o in Lussemburgo);
iii) sul potere e dovere di agire di tale “soggetto responsabile/rappresentante”, la Direttiva impone che questi abbia i poteri e le risorse necessari quantomeno per estrarre i dati e per consegnarli alle autorità richiedenti.
Gli obblighi appena descritti sono stati recepiti a livello nazionale attraverso gli artt. 3 e 4 d.lgs. n. 215/2025 e dovranno essere rispettati secondo le scadenze di seguito indicate:
a) entro il 18 agosto 2026, se alla data del 18 febbraio 2026 i fornitori extra-UE offrono già servizi nel territorio unionale;
b) entro sei mesi dalla data in cui iniziano a offrire servizi nel territorio unionale, se ciò avviene successivamente al 18 febbraio 2026.
- Analisi degli strumenti operativi
Definito il quadro d’insieme all’interno del quale ci si muove, approfondiamo adesso in cosa consistono e quando possono essere applicati gli ordini di produzione e di conservazione di un’evidenza – recte, di una prova – digitale.
Sotto il profilo schiettamente operativo, l’art. 3 reg. 2023/1543/UE stabilisce che:
i) l’ordine europeo di produzione consiste nella decisione che dispone la produzione di prove elettroniche, la quale è emessa o convalidata da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro e rivolta a uno stabilimento designato oppure a un rappresentante legale di un prestatore di servizi che offre servizi digitali nell’Unione europea ([1]);
ii) l’ordine europeo di conservazione è costituito da una decisione che dispone la conservazione di prove elettroniche, ai fini di una richiesta di produzione successiva, la quale è emessa o convalidata da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro e rivolta a uno stabilimento designato oppure a un rappresentante legale di un prestatore di servizi che offre servizi digitali nell’Unione europea ([2]).
Entrambi questi ordini sono destinati ad acquisire la c.d. prova elettronica, rappresentata – sempre a mente dell’art. 3 reg. 2023/1543/UE – dai dati relativi agli abbonati, i dati sul traffico o i datirelativi al contenuto conservati in formato elettronico da o per conto di un prestatore di servizi al momento della ricezione di un ordine europeo di produzione (EPOC) o di un ordine europeo di conservazione (EPOC-PR).
Più in dettaglio:
i) con il termine dati relativi agli abbonati, la disposizione si riferisce ai dati detenuti da un prestatore di servizi, riguardanti: 1) l’identità di un abbonato o di un cliente (come il nome, la data di nascita, l’indirizzo postale o geografico, i riferimenti di fatturazione e pagamento, il numero di telefono o l’indirizzo e-mail forniti); 2) il tipo di servizio e la sua durata, compresi i dati tecnici e i dati che identificano le misure tecniche correlate o le interfacce usate dall’abbonato o dal cliente o a questo fornite al momento della registrazione o dell’attivazione iniziale, nonché i dati connessi alla convalida dell’uso del servizio, ad esclusione di password o altri mezzi di autenticazione usati al posto di una password, forniti dall’utente o creati a sua richiesta;
ii) il termine dati richiesti al solo scopo di identificare l’utente va ricondotto agli indirizzi IP e, se necessario, alle porte sorgenti e alle marche temporali pertinenti ([3]) (vale a dire: data e ora) o agli equivalenti tecnici di tali identificativi, oltreché alle informazioni connesse, se richiesto dalle autorità di contrasto o dalle autorità giudiziarie al solo scopo di identificare l’utente in una specifica indagine penale;
iii) i cc.dd. dati sul traffico sono invece quelli riguardanti la fornitura di un servizio offerto da un prestatore di servizi, utili a ottenere informazioni di contesto oppure supplementari sul servizio, che sono generati o trattati da un sistema di informazione del prestatore di servizi (come la fonte e il destinatario di un messaggio o altro tipo di interazione; indicazioni sull’ubicazione del dispositivo, la data, l’ora, la durata, le dimensioni, il percorso, il formato, il protocollo usato e il tipo di compressione; altre comunicazioni elettroniche; i dati, diversi da quelli relativi agli abbonati, relativi all’inizio e alla fine di una sessione di accesso-utente a un servizio, come la data e l’ora d’utilizzo, la connessione al servizio [log-in] e la disconnessione [log-off] dal medesimo ecc.);
iv) infine, aspetto forse di maggiore rilevanza per le attività di indagine criminali, con il termine dati relativi al contenuto ci si riferisce a qualsiasi dato in formato digitale (come testo, voce, video, immagini o suoni) che sia diverso dai dati relativi agli abbonati o dai dati sul traffico.
Che la normativa abbracci qualunque elemento di natura digitale potenzialmente probatorio, fatta eccezione per quelli scaturenti da servizi finanziari ([4]), lo afferma sempre l’art. 3 reg. 2023/1543/UE, il quale ci restituisce le seguenti definizioni:
i) servizi di comunicazione elettronica così come determinati dalla dir. 2018/1972/UE, ossia: 1) servizio di accesso a Internet (reg. 2015/2120/UE); 2) servizio di comunicazione interpersonale, che può essere basato su numero o indipendente dal numero, come nel caso delle applicazioni di messaggistica; 3) servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali, come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi macchina-macchina (M2M) e per la diffusione circolare radiotelevisiva;
ii) servizi di nomi di dominio internet e di numerazione IP: quali l’assegnazione di indirizzi IP, i servizi di registri di nomi di dominio, di registrazione di nomi di dominio e i servizi per la privacy o proxy connessi ai nomi di dominio;
iii) altri servizi della società dell’informazione: cioè, qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi, che consente agli utenti di comunicare fra loro oppure rende possibile la conservazione o il trattamento di dati per conto degli utenti ai quali è fornito il servizio, quando la conservazione dei dati è una componente propria del servizio fornito all’utente.
L’art. 2 d.lgs. n. 215/2025 stabilisce che un ordine europeo di produzione di prove elettroniche può essere emesso nell’ambito di un procedimento penale dal pubblico ministero o dal giudice quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 5 reg. 2023/1543/UE, ai cui commi d’interesse occorre pertanto riferirsi testualmente.
| Articolo 5 CONDIZIONI DI EMISSIONE DELL’ORDINE EUROPEO DI PRODUZIONE |
| Omissis L’ordine europeo di produzione per ottenere dati relativi agli abbonati o per ottenere dati richiesti al solo scopo di identificare l’utente, quali definiti all’articolo 3, punto 10, può essere emesso per qualsiasi reato e per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva di almeno quattro mesi, a seguito di un procedimento penale, irrogata con decisione non pronunciata in contumacia, nei casi in cui la persona condannata è latitante.Un ordine europeo di produzione per ottenere dati sul traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l’utente o per ottenere dati relativi al contenuto è emesso solo:per i reati punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima di almeno tre anni; oppureper i seguenti reati, se commessi in tutto o in parte a mezzo di un sistema di informazione:i reati definiti agli articoli da 3 a 8 dir. 2019/713/UE;i reati definiti agli articoli da 3 a 7 dir. 2011/93/UE;i reati definiti agli articoli da 3 a 8 dir. 2013/40/UE;per i reati definiti agli articoli da 3 a 12 e all’articolo 14 dir. 2017/541/UE;per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva di almeno quattro mesi, a seguito di un procedimento penale, irrogata con decisione non pronunciata in contumacia, nei casi in cui la persona condannata è latitante, per i reati di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo. Omissis |
I reati di cui al comma 4, lett. b), n. 1), indicati nella dir. 2019/713/UE, recepita sul territorio nazionale con d.lgs. n. 184/2021 sono i seguenti.
| Articolo | Titolo/Reato | Descrizione della condotta punibile | Riferimento Codice Penale (italiano) |
| Art. 3 | Utilizzo fraudolento | Utilizzo intenzionale di un mezzo di pagamento non contante (es. carta di credito, wallet digitale) rubato, contraffatto o falsificato per effettuare operazioni. | Art. 493-ter c.p. (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti) |
| Art. 4 | Reati relativi ai mezzi corporei | Furto, ricettazione, contraffazione, falsificazione o possesso ingiustificato di mezzi di pagamento fisici (es. la carta plastificata). | Art. 493-ter c.p. Artt. 624-625 c.p. (Furto aggravato) |
| Art. 5 | Reati relativi ai mezzi incorporei | Acquisizione illecita (es. tramite phishing), contraffazione, falsificazione, detenzione o vendita di credenziali di pagamento digitali (es. codici PIN, dati del conto online). | Art. 493-quater c.p. (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi volti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento) |
| Art. 6 | Frode informatica | Effettuare o indurre un trasferimento di denaro causando una perdita patrimoniale tramite l’interferenza con sistemi informatici o l’alterazione di dati. | Art. 640-ter c.p. (Frode informatica) |
| Art. 7 | Strumenti per commettere reati | Produzione, vendita, importazione o detenzione di dispositivi o programmi informatici (es. malware o skimmer) progettati per commettere i reati sopra citati. | Art. 493-quater c.p. |
| Art. 8 | Istigazione, concorso e tentativo | Punisce chi istiga o aiuta altri a commettere i reati (commi 1 e 2). Il tentativo è punito per i reati di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6. | Art. 110 c.p. (Concorso di persone) e Art. 56 c.p. (Delitto tentato), applicati ai reati sopra citati. |
I reati di cui al comma 4, lett. b), n. 2), indicati dalla dir. 2011/93/UE, recepita sul territorio nazionale con d.lgs. n. 39/2014, sono i seguenti.
| Articolo | Titolo/Reato | Descrizione della condotta punibile | Riferimento Codice Penale (italiano) | |
| Art. 3 | Abuso sessuale | Atti sessuali con minori sotto l’età del consenso; abuso di posizione di fiducia/autorità; induzione del minore ad assistere ad atti sessuali. | Artt. 609-bis, 609-quater e 609-quinquies c.p. | |
| Art. 4 | Sfruttamento sessuale | Reclutamento o induzione di minori alla prostituzione; trarre profitto dalla prostituzione minorile o costringere il minore a prestarvisi. | Art. 600-bis c.p. (Prostituzione minorile) | |
| Art. 5 | Pornografia minorile | Produzione, diffusione, acquisizione e detenzione di materiale pedopornografico. Include anche l’accessoconsapevole online (webcam, streaming) a tali contenuti. | Artt. 600-ter c.p. (Produzione) e 600-quater c.p. (Detenzione) | |
| Art. 6 | Adescamento | Contattare un minore (spesso online – c.d. grooming) con l’intento di commettere abusi sessuali o per ottenere materiale pornografico. | Art. 609-undecies c.p. (Adescamento di minorenni) | |
| Art. 7 | Istigazione e concorso | Punisce chi istiga, favorisce o concorre nella commissione di uno dei reati citati negli articoli da 3 a 6. | Art. 110 c.p. (Concorso di persone) e Art. 56 c.p. (Delitto tentato), applicati ai reati sopra citati. | |
I reati di cui al comma 4, lett. b), n. 3) dir. 2013/40/UE, recepita sul territorio nazionale con il d.lgs. n. 187/2015, sono i seguenti.
| Articolo | Titolo/Reato | Descrizione della condotta punibile | Riferimento Codice Penale (italiano) |
| Art. 3 | Accesso abusivo | L’accesso intenzionale e non autorizzato a tutto o a parte di un sistema informatico (hacking). | Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo a sistema informatico) |
| Art. 4 | Intercettazione illecita | L’intercettazione intenzionale e non autorizzata di trasmissioni non pubbliche di dati (es. sniffing di reti Wi-Fi o comunicazioni e-mail). | Art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche) |
| Art. 5 | Interferenza con i dati | Il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, lìalterazione o la soppressione intenzionale di dati informatici (es. cancellare un database). | Artt. 635-bis, 635-ter, 635-quater c.p. (Danneggiamento di informazioni e dati) |
| Art. 6 | Interferenza con il sistema | Il grave ostacolo o lìinterruzione del funzionamento di un sistema informatico (es. attacchi DoS o DDoS). | Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici di pubblica utilità) |
| Art. 7 | Strumenti per commettere reati | Produzione, vendita, acquisto o possesso di strumenti (software/hardware) o password destinati a commettere i reati di cui agli artt. 3-6. | Art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso) |
| Art. 8 | Istigazione, concorso e tentativo | Punisce chi istiga o aiuta a commettere i reati sopra citati, includendo il tentativo per gli articoli 4, 5 e 6. | Art. 110 c.p. (Concorso di persone) e Art. 56 c.p. (Delitto tentato) applicati ai reati sopra citati. |
I reati di cui al comma 4, lettera c., indicati dalla Direttiva (UE) 2017/541, recepita sul territorio nazionale con D. Lgs. 21/2018, sono i seguenti.
| Articolo | Titolo/Reato | Descrizione della condotta punibile | Riferimento Codice Penale (italiano) |
| Art. 3 | Reati terroristici | Atti gravi (omicidio, lesioni, sequestro, distruzione) volti a intimidire o destabilizzare uno Stato. | Art. 270-sexies c.p. (Definizione condotte) |
| Art. 4 | Reati riconducibili a un gruppo | Direzione di un gruppo terroristico o partecipazione consapevole alle sue attività. | Art. 270-bis c.p. (Associazioni terroristiche) |
| Art. 5 | Pubblica istigazione | Diffusione di messaggi che istigano al terrorismo o ne facciano apologia, creando rischio di nuovi atti. | Art. 270-quinquies.1 c.p. (Istigazione) |
| Art. 6 | Reclutamento | Sollecitare intenzionalmente un’altra persona a commettere o partecipare ad atti di terrorismo. | Art. 270-quater c.p. (Arruolamento) |
| Art. 7 | Addestramento (attivo) | Fornire istruzioni tecniche (armi, esplosivi) sapendo che saranno usate per finalità terroristiche. | Art. 270-quinquies c.p. (Addestramento) |
| Art. 8 | Addestramento (passivo) | Ricevere intenzionalmente istruzioni o addestrarsi (anche via web) per commettere attentati. | Art. 270-quinquies c.p. (Addestramento ricevuto) |
| Art. 9 | Viaggi a fini terroristici | Recarsi all’estero o in UE per commettere reati, partecipare a gruppi o ricevere addestramento. | Art. 270-quater.1 c.p. (Trasferimento fini terrorismo) |
| Art. 10 | Organizzazione viaggi | Agevolare, organizzare o finanziare i viaggi terroristici di cui allìart. 9. | Art. 270-quater.1 c.p. (Organizzazione viaggi) |
| Art. 11 | Finanziamento | Fornire o raccogliere fondi (lecitamente o meno) sapendo che saranno usati per il terrorismo. | Art. 270-bis.1 c.p. (Finanziamento terrorismo) |
| Art. 12 | Reati connessi | Furto aggravato, estorsione o falso documentale finalizzati alla commissione di un atto terroristico. | Art. 280-bis c.p. e norme su furto/falso |
| Art. 14 | Concorso e Tentativo | Istigazione, complicità o tentativo di commettere uno dei reati previsti dagli artt. 3-12. | Artt. 110 c.p. (Concorso) e 56 c.p. (Tentativo) |
L’art. 3 d.lgs. n. 215/2025 stabilisce che un Ordine europeo di conservazione di prove elettroniche può essere emesso nell’ambito di un procedimento penale dal pubblico ministero o dal giudice quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 6 reg. 2023/1543/UE, ai cui commi d’interesse occorre pertanto riferirsi testualmente.
| Articolo 6 CONDIZIONI DI EMISSIONE DELL’ORDINE EUROPEO DI CONSERVAZIONE |
| L’autorità di emissione può emettere un ordine europeo di conservazione laddove siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente articolo. L’art. 5, par. 8 si applica mutatis mutandis.Un ordine europeo di conservazione deve essere necessario e proporzionato al fine di impedire la rimozione, la cancellazione o la modifica di dati in vista della presentazione di una successiva richiesta di produzione dei medesimi tramite l’assistenza giudiziaria, un ordine europeo d’indagine o un ordine europeo di produzione, tenendo conto dei diritti della persona oggetto di indagini o imputata.Un ordine europeo di conservazione può essere emesso per tutti i reati, laddove avrebbe potuto essere emesso alle stesse condizioni in un caso interno analogo, e per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva di almeno quattro mesi, a seguito di un procedimento penale, irrogata con decisione non pronunciata in contumacia, nei casi in cui la persona condannata è latitante. Omissis |
3. Un cambio di paradigma. Autorità coinvolte e tempistiche operative
La normativa appena esaminata determina un cambio di paradigma investigativo, segnando il passaggio dal modello Stato-stato al modello Stato-Privato, basato sul contatto diretto tra autorità giudiziaria/polizia giudiziaria e fornitori di servizi.
Invero, gli artt. 2, 3 e 4 d.lgs. n. 215/2025 individuano nel giudice, nel pubblico ministero e nella polizia giudiziaria le figure istituzionali a cui ricondurre la competenza a emettere i provvedimenti adottabili in materia.
Passiamoli in rassegna.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria – nei casi in cui intervengono ([5]) – possono emettere: i) un ordine di produzione, finalizzato a ottenere i dati relativi agli abbonati (art. 2, co. 4 d.lgs. n. 215/2025) o/e i dati richiesti al solo scopo di identificare l’utente (art. 4, co. 1, lett. b) d.lgs. n. 215/2025); ii) un ordine di conservazione (art. 3, co 3 d.lgs. n. 215/2025). Una volta emesso uno di questi due ordini, gli ufficiali di p.g. devono trasmetterlo entro quarantotto ore al p.m. competente: il quale, entro le quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. Qualora la convalida non dovesse essere concessa, l’ordine emanato va immediatamente revocato e i dati eventualmente acquisiti devono essere cancellati; ne è inoltre vietata la documentazione e in ogni caso l’utilizzo procedurale.
La normativa sovranazionale, così come accolta dal legislatore nazionale, accorda quindi alla polizia giudiziaria la facoltà di operare con urgenza in presenza di particolarissime condizioni; ed è di tutta evidenza che le circostanze in cui questo può accadere sono innumerevoli e fisiologicamente non prevedibili/preconizzabili a livello prescrittivo. Al di là di ciò, comunque, nell’ordinaria conduzione delle attività investigative, gli strumenti EPO ed EPrO presentano notevoli margini di operatività, andando a creare un metodo parallelo a quello esistente con riferimento all’acquisizione dei tabulati telefonici o all’attivazione di un’attività intercettiva di comunicazioni, in cui alla p.g. è riservato (nel minimo) il compito di attuare le particolari autorizzazioni concesse dal g.i.p. su richiesta del p.m.
Ai sensi dell’art. 2, co. 1 d.lgs. n. 215/2025, abbiamo poi che l’ordine di produzione di prove elettroniche possa essere emesso dal giudice o dal pubblico ministero, nell’ambito delle rispettive attribuzioni. L’ordine viene emesso dal giudice competente: su richiesta del pubblico ministero; su istanza della persona offesa o del suo difensore; su richiesta della persona sottoposta alle indagini/dell’imputato o del suo difensore; su richiesta delle parti private o dei rispettivi difensori.
In particolare, prima che l’azione penale venga esercitata, la competenza a emettere l’ordine di produzione di prove digitali ricade:
i) sul giudice per le indagini preliminari, per quanto concerne i seguenti dati: 1) i dati sul traffico (ossia: quelli riguardanti la fornitura di un servizio offerto da un prestatore di servizi, che servono per fornire informazioni di contesto o supplementari sul servizio e che sono generati o trattati da un sistema di informazione del prestatore di servizi – come la fonte e il destinatario di un messaggio o altro tipo di interazione), sull’ubicazione del dispositivo, sulla data, sull’ora, sulla durata, sulle dimensioni, sul percorso, sul formato, sul protocollo usato e sul tipo di compressione, assieme ad altre eventuali comunicazioni elettroniche; 2) i dati, diversi da quelli relativi agli abbonati, riguardanti l’inizio e la fine di una sessione di accesso-utente a un servizio (come la data e l’ora d’uso, la connessione al servizio [log-in] e la disconnessione [log-off] dal medesimo); 3) i dati relativi al contenuto (ossia: qualsiasi dato in formato digitale – come testo, voce, video, immagini o suoni – diverso dai dati relativi agli abbonati o dai dati sul traffico);
ii) sul pubblico ministero, per quanto attiene ai seguenti dati: 1) i dati degli abbonati (ossia: i dati detenuti da un prestatore di servizi relativi all’abbonamento ai suoi servizi, e specificamente: a) l’identità di un abbonato o di un cliente – come il nome, la data di nascita, l’indirizzo postale o geografico, i dati di fatturazione e di pagamento, il numero di telefono o l’indirizzo e-mail forniti; b) il tipo di servizio e la sua durata, compresi i dati tecnici e quelli che identificano le misure tecniche correlate o le interfacce usate dall’abbonato o dal cliente oppure a questo fornite al momento della registrazione o dell’attivazione iniziale, nonché i dati connessi alla convalida dell’uso del servizio, a esclusione di password o altri mezzi di autenticazione usati al posto di una password, forniti dall’utente o creati a sua richiesta); 2) i dati richiesti al solo scopo di identificare l’utente come gli indirizzi IP e, se necessario, le porte sorgenti e le marche temporali pertinenti (vale a dire: la data e l’ora) o gli equivalenti tecnici di tali identificativi, oltreché le informazioni connesse, se richiesto dalle autorità di contrasto o dalle autorità giudiziarie, al solo scopo di identificare l’utente in una specifica indagine penale.
Ribadiamo che le condizioni relative all’emissione di un ordine di produzione di prove elettroniche valgono in maniera del tutto analoga per l’emissione di un ordine europeo di conservazione della prova digitale. Ciò appare chiaro soprattutto considerando che quest’ultimo provvedimento costituisce in concreto un anticipo di quello di produzione, risultando finalizzato a garantire il congelamento di dati fisiologicamente molto volatili; e questo avviene in forza dell’art. 263-bis c.p.p., inserito ex novo dal d.lgs. n. 215/2025.
| Articolo 263-bis c.p.p. ORDINE DI CONSERVAZIONE DI DATI |
| Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero può ordinare, con decreto motivato, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati da questi detenuti. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l’eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni ovvero di terzi.Quando ricorrono ragioni di urgenza, prima dell’intervento del pubblico ministero, l’ordine di conservazione è emesso da ufficiali di polizia giudiziaria ed è comunicato per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia. |
| Reg. 2023/1543/UE | Tipo di dati | Autorità | |||
| Procedura ordinaria Artt. 2 e 3 d.lgs. n. 215/2025 | Procedura accelerata Art. 4 d.lgs. n. 215/2025 | ||||
| In giudizio | Prima dell’esercizio dell’azione penale | Durante le indagini preliminari | |||
| Art. 3 | n. 11 | dati sul traffico: i dati riguardanti la fornitura di un servizio offerto da un prestatore di servizi, che servono per fornire informazioni di contesto o supplementari sul servizio e che sono generati o trattati da un sistema di informazione del prestatore di servizi, come la fonte e il destinatario di un messaggio o altro tipo di interazione, sull’ubicazione del dispositivo, la data, l’ora, la durata, le dimensioni, il percorso, il formato, il protocollo usato e il tipo di compressione, e altre comunicazioni elettroniche e i dati, diversi dai dati relativi agli abbonati, relativi all’inizio e alla fine di una sessione di accesso utente a un servizio, come la data e l’ora d’uso, la connessione al servizio (log-in) e la disconnessione (log-off) dal medesimo | Giudice competente su richiesta di: p.m.persona offesa o del suo difensore,della persona sottoposta alle indagini/dell’imputato o del suo difensore delle parti private o dei rispettivi difensori | g.i.p. su richiesta: del p.m.della persona offesa o del suo difensoredella persona sottoposta alle indagini/dell’imputato o del suo difensore | p.m. Efficacia subordinata alla previa convalida del G.I.P. cui l’ordine è trasmesso entro ventiquattro ore dall’emissione. Il G.I.P. decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore previo accertamento della conformità dell’ordine alle condizioni di emissione e, in caso di convalida, trasmette l’EPOC in conformità all’art. 9 reg. |
| n. 12 | dati relativi al contenuto: qualsiasi dato in formato digitale, come testo, voce, video, immagini o suono, diverso dai dati relativi agli abbonati o dai dati sul traffico | ||||
| n. 9 | dati relativi agli abbonati: i dati detenuti da un prestatore di servizi relativi all’abbonamento ai suoi servizi, riguardanti: l’identità di un abbonato o di un cliente, come il nome, la data di nascita, l’indirizzo postale o geografico, i dati di fatturazione e pagamento, il numero di telefono o l’indirizzo e-mail forniti; il tipo di servizio e la sua durata, compresi i dati tecnici e i dati che identificano le misure tecniche correlate o le interfacce usate dall’abbonato o dal cliente o a questo fornite al momento della registrazione o dell’attivazione iniziale e i dati connessi alla convalida dell’uso del servizio, ad esclusione di password o altri mezzi di autenticazione usati al posto di una password, forniti dall’utente o creati a sua richiesta | // | p.m. | p.g. Efficacia subordinata alla previa convalida del P.M. presso il giudice competente cui l’ordine è trasmesso entro ventiquattro ore dall’emissione. Il P.M. decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore previo accertamento della conformità dell’ordine alle condizioni di emissione e, in caso di convalida, trasmette l’EPOC in conformità all’art. 9 reg. | |
| n. 10 | dati richiesti al solo scopo di identificare l’utente: gli indirizzi IP e, se necessario, le porte sorgenti e le marche temporali pertinenti, vale a dire la data e l’ora, o gli equivalenti tecnici di tali identificativi e le informazioni connesse, se richiesto dalle autorità di contrasto o dalle autorità giudiziarie al solo scopo di identificare l’utente in una specifica indagine penale | ||||
| n. 18 | Dati relativi agli abbonati In caso di emergenza: una situazione in cui sussiste una minaccia imminente per la vita, l’integrità fisica o la sicurezza di una persona, o per un’infrastruttura critica, quale definita all’art. 2, lett. a) dir. 2008/114/CE, il cui danneggiamento o la cui distruzione comporterebbe una minaccia imminente per la vita, l’integrità fisica o la sicurezza di una persona, anche attraverso un grave danno alla fornitura di beni essenziali alla popolazione o all’esercizio delle funzioni fondamentali dello Stato | // | p.g. | Entro quarantotto ore, la P.G. trasmette l’ordine al P.M. presso il giudice competente. Il P.M., entro le quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. In mancanza di convalida nel termine stabilito, l’ordine emesso è immediatamente revocato. Della revoca è data immediata comunicazione al destinatario e i dati eventualmente acquisiti sono cancellati e ne è vietata comunque ogni documentazione e utilizzazione | |
| AMBITO | PROVVEDIMENTO | AUTORITÀ PROCEDENTE + RIFERIMENTO NORMATIVO | ||||
| Procedura ordinaria | Procedura d’urgenza | |||||
| OPERATORI NAZIONALI | Acquisizione dei tabulati telefonici | Art. 132, co. 3 d.lgs. n. 196/2003 Procede il giudice competente su richiesta: del p.m.; della persona offesa o del suo difensore; della persona sottoposta alle indagini/dell’imputato o del suo difensore; delle parti private o dei rispettivi difensori | Art. 132, co. 3-bis d.lgs. n. 196/2003 Il P.M. dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato, che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell’autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato | |||
| Conservazione e protezione di dati relativi al traffico telefonico e telematico, nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta (esclusi i contenuti delle comunicazioni) | Art. 132, co. 3-bis.1. d.lgs. n. 196/2003 Procede il p.m. tramite decreto motivato | |||||
| Acquisizione dei dati relativi agli abbonati | Art. 132, co. 3-bis.1. d.lgs. n. 196/2003 | |||||
| p.m. | p.g. d’iniziativa o su delega del p.m. | |||||
| Intercettazione di comunicazioni | Art. 267, co. 1 c.p.p. Procede il g.i.p. su richiesta del p.m. | Art. 267, co. 2 c.p.p. Il p.m. dispone l’intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dalla comunicazione, decide sulla convalida con decreto motivato | ||||
| DISTRIBUTORI DI SERVIZI INTERNET OPERATORI INTERNAZIONALI | Acquisizione dati sul traffico Acquisizione dati relativi al contenuto | Art. 2 d.lgs. n. 215/2025 | Art. 4 d. lgs. n. 215/2025 | |||
| In giudizio (co. 2) | Prima dell’esercizio az. pen. (co. 3) | Ilp.m. dispone l’acquisizione. Efficacia subordinata alla convalida del g.i.p. cui l’ordine è trasmesso entro ventiquattro ore dall’emissione. Il g.i.p. decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore, previo accertamento della conformità dell’ordine alle condizioni di emissione | ||||
| Giudice competente su richiesta di: P.M.; persona offesa o suo difensore; persona sottoposta alle indagini/ imputato o suo difensore; parti private o rispettivi difensori | g.i.p. su richiesta: del p.m.persona offesa o difensore indagato/imputato o difensore | |||||
| Dati relativi agli abbonati: a.) identità di un abbonato o di un cliente b.) tipo di servizio e la sua durata | p.m. | Art. 2, co. 4 d. lgs. n. 215/2025 | ||||
| La p.g. in caso di emergenza Efficacia subordinata alla convalida del p.m. cui l’ordine è trasmesso entro ventiquattro ore dall’emissione. Il p.m. decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore, previo accertamento della conformità dell’ordine | ||||||
| Dati richiesti al solo scopo di identificare l’utente | p.m. | Art. 4, co. 1, lett. b) d. lgs. n. 215/2025 | ||||
| La p.g. in caso di emergenza Efficacia subordinata alla convalida del p.m. cui l’ordine è trasmesso entro ventiquattro ore dall’emissione. Il p.m. decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore, previo accertamento della conformità dell’ordine | ||||||
| Conservazione di prove elettroniche | Art. 3, co. 2 d. lgs. n. 215/2025 | Art. 3, co. 3 d. lgs. n. 215/2025 | ||||
| Giudice competente su richiesta di: P.M.; persona offesa o suo difensore; persona sottoposta alle indagini/ imputato o suo difensore; parti private o rispettivi difensori | La p.g. in caso di emergenza Efficacia subordinata alla convalida del p.m. cui l’ordine è trasmesso entro ventiquattro ore dall’emissione. Il p.m. decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore, previo accertamento della conformità dell’ordine | |||||
([1]) È forte la somiglianza con la tradizionale richiesta di tabulati, rivolta a un gestore del servizio di telefonia.
([2]) La ratio di tale disposizione si può rinvenire nella fisiologica volatilità del dato informatico.
([3]) In ambito criminalistico e di gestione della scena del crimine, per “marche temporali pertinenti” si intendono i riferimenti cronologici (orari e date) che permettono di ricostruire con precisione la successione degli eventi relativi al fatto-reato accaduto.
([4]) Definiti dall’art. 2, par. 2, lett. b) dir. 2006/123/CE servizi finanziari quali l’attività bancaria, il credito, l’assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti.
([5]) L’intervento della p.g. si ha, per quanto qui d’interesse, nelle seguenti circostanze: nel corso delle indagini preliminari, prima/dopo/parallelamente e tenuto conto dell’intervento del P.M.; quando ricorrono i casi di emergenza (art. 3, pt. 18 reg. 2023/1543/UE), rappresentati da una situazione in cui sussiste una minaccia imminente per la vita, per l’integrità fisica o per la sicurezza di una persona, oppure per un’infrastruttura critica (ci si riferisce, evidentemente, a un elemento, un sistema o parte di questo ubicato negli Stati membri e che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico o sociale dei cittadini: il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro, a causa dell’impossibilità di mantenere tali funzioni o della loro grave compromissione), il cui danneggiamento o la cui distruzione comporterebbe una minaccia imminente per la vita, per l’integrità fisica o per la sicurezza di una persona, anche attraverso un grave danno alla fornitura di beni essenziali alla popolazione oppure all’esercizio delle funzioni fondamentali dello Stato.


