Cerca
Close this search box.

Misure penali di comunità e minori: infondata la questione sull’illegittimità dei limiti di pena per l’accesso.

Il Tribunale per i minorenni di Brescia, in funzione di tribunale di sorveglianza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31, secondo comma, e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante «Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103». L’art. 4, comma 1, infatti, stabilisce che «[s]e la pena detentiva da eseguire non supera i quattro anni il condannato può essere affidato all’ufficio di servizio sociale per i minorenni». L’art. 6, comma 1, consente di «espiare la pena detentiva da eseguire in misura non superiore a tre anni nella propria abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza o presso comunità».

Ad avviso del giudice a quo, entrambe le disposizioni in esame – nel subordinare l’accesso alle misure alternative da parte dei condannati minorenni a condizioni analoghe a quelle previste per gli adulti – violerebbero innanzitutto gli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., perché esse conterrebbero un automatismo, tale da impedire una valutazione individualizzata e caso per caso dell’idoneità della misura a conseguire le preminenti finalità di risocializzazione che debbono presiedere all’esecuzione penale minorile. Nella prospettazione del rimettente, la regolazione dell’accesso alle misure penali di comunità stabilita dalle disposizioni censurate sarebbe costituzionalmente illegittima non solo per l’inadeguatezza del relativo ampliamento, ma anche per la stessa previsione di limitazioni rigide all’ammissibilità di tali misure con riferimento ai condannati minorenni.

La questione è stata ritenuta non fondata.

Riportiamo di seguito il comunicato stampa:

Non sono fondate le censure alle norme sui limiti massimi di pena previsti per consentire ai condannati minorenni di accedere alle misure di comunità dell’affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare. Tali norme non introducono un automatismo contrastante con la funzione di reinserimento sociale del condannato né comprimono le esigenze di individualizzazione del trattamento penitenziario minorile, derivanti dai principi costituzionali di protezione dell’infanzia e della gioventù e di finalizzazione rieducativa della pena. Resta fermo, peraltro, che «ai medesimi fini, assetti più flessibili e attributivi di maggiori spazi per una valutazione giudiziale – così come era stato previsto, per entrambe le misure penali di comunità in esame, dall’originario schema governativo di decreto legislativo – risulterebbero particolarmente appropriati». È quanto si legge nella sentenza n. 231 depositata oggi (redattore il vicepresidente Giuliano Amato) con cui la Corte costituzionale ha rigettato le censure formulate dal Tribunale per i minorenni di Brescia agli articoli 4, primo comma, e 6, primo comma, del d.lgs. n. 121 del 2018. Il giudice a quo aveva sostenuto che, nel subordinare l’accesso alle misure alternative a condizioni analoghe a quelle previste per gli adulti, le disposizioni censurate conterrebbero un automatismo e impedirebbero una valutazione individualizzata dell’idoneità della misura a conseguire le preminenti finalità di socializzazione cui è volta l’esecuzione penale minorile. La Corte ha però osservato che la disciplina delle misure di comunità per i minorenni si discosta da quella prevista dall’ordinamento penitenziario per gli adulti e, anzi, amplia le possibilità di applicazione delle misure extramurarie, come richiesto dalla legge delega. La sentenza riconosce, inoltre, che le disposizioni censurate realizzano una ponderazione degli interessi coinvolti che è espressione non irragionevole di discrezionalità legislativa.

Scarica la Sentenza

Tags

Condividi su:

Articoli Correlati
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore