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Modifiche su procedibilità d’ufficio e arresto in flagranza

Dal 16 giugno saranno in vigore le modifiche presentate dal Ministro della Giustizia come correttivi ad alcune lacune della riforma.

Si prevede sempre la procedibilità d’ufficio per tutti i reati con riferimento ai quali sia contestata l’aggravante della finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico, nonché dell’uso del metodo mafioso.

È introdotta la procedibilità d’ufficio anche per il reato di lesione personale, quando è commesso da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale, fino ai tre anni successivi al termine della misura stessa.

È consentito l’arresto in flagranza anche in mancanza di querela che può sopravvenire; se l’istanza di punizione non interviene nelle quarantotto ore, ovvero la persona offesa vi rinuncia o la rimette, l’arrestato deve essere posto immediatamente in libertà. La querela può essere resa in forma orale alla pg, non solo se presente nel luogo, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all’articolo 90-bis.

Infine, quanto alla disciplina del giudizio direttissimo in caso di arresto obbligatorio in flagranza per reati procedibili a querela, il giudice deve sospendere il processo nel caso in cui manchi la querela e sia pendente il termine per la proposizione.

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