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Regolamento deposito telematico

L’anno della Giustizia italiana si è concluso con l’approvazione del Dm Giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, pubblicato in G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023, nuovamente in tema di deposito degli atti. Ancora una volta il legislatore ha licenziato un testo non agevole da decifrare.
Annunziato, dal Ministero come accoglimento della conservazione del “doppio binario per il deposito degli atti giudiziari, con lo slittamento al 31 dicembre 2024 del processo penale telematico obbligatorio”, in realtà il regolamento contempla tre forme di deposito, parificando la pec al deposito non telematico.
In sintesi, l’art. 3 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime) dal 14 gennaio 2024 (domenica) prevede il deposito sul portale in via esclusiva nella fase delle indagini, estendendolo anche al GIP (ma anche procura europea, PG -solo avocazione). (comma 1)
Solo sul portale anche i depositi << nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 del codice di procedura penale>> nonché nomina del difensore, rinuncia o revoca del mandato. (comma 8) Si tratta di atti già previsti e sperimenti.
Per corte di appello; tribunale ordinario; giudice di pace; procura generale presso la corte di appello; procura della Repubblica presso il tribunale e Procura europea si prevede un sistema ancora misto, con attivazione del portale e facoltà per i difensori di deposito non telematico (e pec, v. oltre) – fino al 31 dicembre 2024 -<<negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 3, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità non telematiche>> (comma 8). Se correttamente si intende il riferimento agli uffici giudiziari di cui al comma 2 (che in effetti richiama il comma 8).
Il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può, altresì, avere luogo anche con modalità non telematiche. <<nei procedimenti relativi all’impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari.>>
Rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall’articolo 87 bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche. Con una parificazione della pec alle modalità non telematiche, che sembra dunque estendersi a tutti i casi in cui non opera il portale.
L’attivazione esclusiva relativa a procura della Repubblica presso il tribunale, procura europea e tribunale ordinario dovrebbe avvenire dal 1 gennaio 2025. (comma 4 lett. a)
I depositi diretti a procura generale presso la corte di appello, corte di appello, procura generale presso la corte di cassazione e corte di cassazione dovrebbero avvenire con il portale dal 30 giugno 2025.(comma 4 lett.b)
Dal 1 gennaio 2026 il nuovo sistema dovrebbe giungere ad essere operativo ed unico <<negli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, del tribunale per i minorenni e del tribunale di sorveglianza>>, nonché per misure di prevenzione, esecuzione e rapporti con autorità straniere. Stesso termine per il giudice di pace (comma 5).
Sono abrogati i decreti del Ministero della giustizia del 4 luglio 2023 e del 18 luglio 2023, che contenevano un lungo elenco di atti per i quali era consentito il deposito esclusivamente attraverso il portale ed il successivo differimento della sua entrata in vigore.

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