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Riabilitazione ed affidamento in prova: il rito de plano non viola la Costituzione.

La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Messina – del combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che il giudizio sulle richieste di riabilitazione e quello di valutazione dell’esito dell’affidamento in prova, anche in casi particolari, si svolgano obbligatoriamente nelle forme del rito cosiddetto “de plano”, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 111 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

Il fulcro delle doglianze del rimettente è la violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo, poiché le disposizioni censurate obbligherebbero il giudice a decidere con un’ordinanza pronunciata de plano, e dunque in assenza del contraddittorio tra le parti. In sostanza, il giudice a quo ritiene che la previsione di un procedimento semplificato, a contraddittorio meramente “cartolare”, avanti al tribunale di sorveglianza nei giudizi di riabilitazione e di valutazione sull’esito dell’affidamento in prova, vulneri il diritto di difesa delle parti, la funzione rieducativa della pena, i principi del giusto processo, nonché – per ciò che concerne la valutazione dell’esito dell’affidamento in prova – il principio di eguaglianza in relazione al diverso regime processuale previsto per giudizi assimilabili per ratio e per contenuto.

Tali censure sono state dichiarate non fondate.

Invero, la Corte Costituzionale ha precisato come la ragionevole durata dei processi sia un principio sancito dall’art. 111, secondo comma, Cost. e dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU, ma messo a dura prova dalla realtà di un sistema giudiziario penale sovraccarico, che spesso non è in grado di fornire risposte di giustizia in tempi adeguati, finendo così per pregiudicare la stessa effettività di tutte le restanti garanzie del “giusto processo” e del diritto di difesa.

Nel caso di specie, l’anticipazione di una provvisoria decisione ad opera del giudice in assenza di contraddittorio ha, nell’ottica del legislatore, semplicemente lo scopo di consentire una rapida definizione di procedimenti in cui non sono necessari, di regola, accertamenti complessi. Infatti, proprio il giudizio di sorveglianza rientra tra i riti afflitti da endemici ritardi nella gestione dei carichi processuali; pertanto, a fronte di questa situazione appaino necessarie discipline che mirino ad assicurare nel giudizio di sorveglianza una sollecita definizione dei contenziosi. Inoltre, il procedimento regolato dalle disposizioni censurate è caratterizzato anche dal “recupero” delle garanzie nella fase eventuale di opposizione al provvedimento pronunciato senza formalità dal giudice; fase di opposizione che si svolge con le modalità ordinariamente previste per il procedimento di sorveglianza.

L’eventuale provvedimento negativo del giudice nella fase de plano, d’altra parte, non determina di per sé alcuna conseguenza pregiudizievole per il condannato, dal momento che la giurisprudenza di legittimità considera tale provvedimento non eseguibile sino alla scadenza infruttuosa del termine per l’opposizione, ovvero sino alla sua conferma nell’udienza ex art. 666 cod. proc. pen. conseguente all’opposizione stessa.

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