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Sospensione dell’ordine di esecuzione e delitto di incendio boschivo: la parola alla Corte Costituzionale.

Segnaliamo l’interessante sentenza n. 3 della Corte Costituzionale con al quale si è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), c.p.p., nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all’art. 423-bis, secondo comma, del codice penale.

Per la Consulta, infatti, sussiste una disparità di trattamento – creata dalla norma censurata – tra l’incendio boschivo colposo e la generalità degli altri delitti colposi, ancorché questi siano di pari o superiore gravità (ad esempio, l’ordine di esecuzione della pena detentiva resta sospeso nei confronti di chi sia stato condannato per omicidio colposo aggravato – punito con la reclusione da due a sette anni nel caso previsto dal secondo comma dell’art. 589 cod. pen., e con la reclusione da tre a dieci anni in quello previsto dal terzo comma della medesima disposizione – per omicidio stradale di cui all’art. 589-bis cod. pen. – punito nella fattispecie base con la reclusione da due a sette anni, e con pene ancor più severe in tutte le altre ipotesi – nonché per tutti i disastri colposi – soggetti, ai sensi dell’art. 449 cod. pen., alla medesima cornice edittale della reclusione da uno a cinque anni).

Particolarmente illogica è apparsa anche la disparità di trattamento tra i condannati per il delitto in esame e i condannati per il delitto, strutturalmente affine, di incendio colposo, che è posto a tutela dell’incolumità pubblica – e cioè della vita e dell’incolumità di una pluralità indeterminata di persone, dunque di un bene ancor più importante rispetto al patrimonio boschivo – e che è comunque punito con il medesimo quadro edittale previsto per l’incendio boschivo colposo.

Per la Corte Costituzionale, l’impossibilità di presentare domanda di ammissione ai benefici penitenziari in stato di libertà determinata dalla disposizione censurata comporta un ostacolo alla funzione rieducativa della pena, che ridonda in questo caso in una violazione anche dell’art. 27, terzo comma, Cost.; sicchè per i condannati per incendio boschivo colposo, la disciplina censurata comporta un sacrificio del tutto inutile – anche nell’ottica di un’efficace tutela della collettività – rispetto all’orientamento rieducativo della pena, imposto dall’art. 27, terzo comma, Cost.

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