Abstract – I risultati del report Istat “Violenza contro le donne dall’infanzia all’età adulta”, pubblicato lo scorso 16 settembre 2026, e le più recenti notizie di cronaca inducono a tornare a riflettere sul tema della violenza di genere, attraverso l’analisi di uno dei suoi reati-spia. La fattispecie di violenza sessuale rappresenta, infatti, un osservatorio privilegiato per comprendere la progressiva transizione dal paradigma della coercizione a quello del consenso, seguendo una duplice traiettoria: quella già tracciata dalla giurisprudenza con un’interpretazione evolutiva dell’art. 609-bis c.p. che smaterializza la nozione di violenza e quella più ampia abbozzata dal legislatore nelle prospettive di riforma.
Abstract (English version) – The findings of the Istat report about Violence against Women from Childhood to Adulthood, published on 16 September 2026, together with the most recent reports of cases in the media, prompt renewed reflection on gender-based violence through the analysis of one of its key indicator offences. Sexual violence, in particular, provides a particularly useful lens through which to examine the progressive reorientation from coercion to consent, following a twofold trajectory: on the one hand, the path already traced by the courts through an evolutionary interpretation of Article 609-bis of the Italian Criminal Code, which progressively detaches the notion of violence from the use of physical force; on the other, the direction outlined by the legislator in its proposed reform initiatives.
Sommario: 1. La violenza di genere tra dato empirico e diritto penale. – 2. La fattispecie di cui all’art. 609-bis c.p. e il processo di “smaterializzazione” della nozione di violenza. – 3. Il dissenso presunto e la necessità del consenso nell’interpretazione evolutiva della giurisprudenza. – 3.1. Il dissenso sopravvenuto. – 4. Un cammino non ancora concluso: modelli a confronto. – 5. La riforma attesa dell’art. 609-bis.
- La violenza di genere tra dato empirico e diritto penale
«Un nuovo caso Pelicot in Gran Bretagna»: così titolava qualche giorno fa la stampa per descrivere la terribile vicenda giudiziaria in corso dinanzi alla Manchester Minshull Street Crown Court, nella quale un uomo ha confessato di aver – per oltre 20 anni – drogato, stuprato, e fatto abusare sessualmente da altri la moglie, nonché di aver diffuso immagini e video intimi della donna senza il suo consenso.
Il richiamo al caso di Gisèle Pelicot[1] non è soltanto una suggestione giornalistica ma, con le sue analogie, riporta drammaticamente in primo piano la questione della violenza sessuale e, più in generale, torna a catalizzare l’attenzione su un fenomeno, quale quello della violenza di genere, che presenta dimensioni ben più ampie.
Basti pensare che nel 2025 sono state 97 le donne uccise in Italia, secondo i dati del Ministero dell’Interno, e in 85 casi l’autore era riconducibile all’ambito familiare-affettivo.
Secondo i dati più recenti emersi dall’indagine Istat sulla violenza contro le donne, condotta tra marzo 2025 e gennaio 2026[2], il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l’11,4% delle straniere di questa stessa età (oltre 244mila donne) dichiarano di aver subìto almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni. In particolare, l’8,2% delle italiane e il 3,4% delle straniere riferisce specificamente una violenza sessuale. L’analisi degli autori evidenzia, poi, che queste violenze sono commesse principalmente da parenti, amici e amici di famiglia, quasi tutti di sesso maschile.
Particolarmente significativo appare, inoltre, l’approccio metodologico utilizzato dall’Istat nella scomposizione fenomenologica della violenza sessuale: muovendo dalla nozione normativa che si riferisce a chiunque, con la forza, con la minaccia o l’abuso di autorità, forzi un’altra persona a commettere o subire atti sessuali (ex art. 609 bis c.p.), l’indagine prende in esame i casi di stupro, di costrizione a toccare le parti intime dell’autore o a essere toccate, ovvero i casi di costrizione a posare nuda davanti a qualcuno di persona o in foto, video o webcam su internet.
Più in generale, gli stessi dati statistici restituiscono la fotografia di una realtà che non sempre coincide con lo stereotipo della violenza sessuale come aggressione necessariamente accompagnata da una forza fisica immediatamente percepibile.
Inoltre, il ruolo prevalente tra gli autori riconosciuto a figure maschili appartenenti alla rete familiare e relazionale consente di immaginare dinamiche nelle quali ben possono assumere rilievo paura, dipendenza, controllo, vulnerabilità, asimmetrie di potere e di status e incapacità di reagire[3].
Da ciò discende una prima importante conseguenza: ossia l’assenza di una reazione fisica non può essere assunta come equivalente empirico del consenso.
La violenza di genere rappresenta uno dei terreni sui quali più intensamente si misura la capacità del diritto penale di confrontarsi con fenomeni sociali caratterizzati da profonde asimmetrie di potere e da persistenti stereotipi culturali.
Muovendo dalla ratifica della Convenzione di Istanbul e passando attraverso il d.l. n. 93/2013, la l. n. 69/2019, la l. n. 168/2023, sino alla l. n. 181/2025, che ha introdotto nell’ordinamento italiano la fattispecie di femminicidio, è possibile osservare l’evoluzione di un sistema normativo in cui il diritto penale sostanziale, la disciplina cautelare, la protezione della persona offesa e gli strumenti di prevenzione risultano sempre più strettamente interconnessi[4].
La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – firmata a Istanbul nel maggio 2011 e ratificata dall’Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77 – ha riconosciuto la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, considerandola una violazione dei diritti umani nonché una forma di discriminazione riconducibile ai rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi[5].
In altre parole, riprendendo la definizione contenuta nel Considerando n. 10 della più recente direttiva Ue 2024/1385[6] la violenza contro le donne è “una manifestazione persistente della discriminazione strutturale nei confronti delle donne, derivante da rapporti di potere storicamente iniqui tra donne e uomini. È una forma di violenza di genere principalmente inflitta a donne, ragazze e bambine da parte di uomini. È radicata nei ruoli, nei comportamenti, nelle attività e negli attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriata per donne e uomini”.
La nozione di violenza di genere si colloca dunque all’intersezione tra fenomenologia criminologica e tutela dei diritti fondamentali e impone – dal punto di vista penalistico – l’esatta individuazione dei beni giuridici da proteggere, la definizione delle relative condotte offensive nonché la determinazione dei confini all’interno dei quali l’intervento punitivo mantenga una compatibilità con i principi di legalità, determinatezza e offensività.
La progressiva evoluzione dei costrutti sociali e culturali nei ruoli di genere, da un lato, e l’esigenza di assicurare una tutela effettiva preservando, al contempo, i principi fondamentali della materia penale, dall’altro, guidano il percorso di trasformazione dell’area repressiva delle varie forme di violenza di genere costrette, talvolta, a fare i conti con uno scollamento tra dato normativo e più moderni contesti applicativi.
È proprio quanto accade rispetto al delitto di violenza sessuale: una figura incriminatrice che, pur essendo ancora strutturata su un modello coercitivo, è stata attraversata, nel tempo, da un importante mutamento sul piano applicativo che ha visto attribuire una sempre maggiore rilevanza alla volontà nella determinazione dei confini da assegnare alla condotta punibile.
In questa prospettiva, la fattispecie di violenza sessuale rappresenta un osservatorio privilegiato per comprendere la progressiva transizione dal paradigma della coercizione a quello del consenso.
2. La fattispecie di cui all’art. 609-bis c.p. e il processo di “smaterializzazione” della nozione di violenza
Nell’ottica di una maggiore adesione allo spirito dei tempi, già la legge di riforma dei reati contro la violenza sessuale (l. 15 febbraio 1996, n. 66) provvedendo ad una nuova collocazione dei delitti contro la libertà sessuale all’interno della Sezione II del Capo III del Titolo XII del Libro II, dedicata ai delitti contro la libertà personale, aveva segnato un primo passo verso il riconoscimento di una dimensione individuale della tutela. Il significato dogmatico di tale trasformazione, che recepiva il mutato contesto ideologico, è profondo: l’interesse tutelato non è più primariamente riferito ad una dimensione collettiva della moralità sessuale, ma si incentra sulla libertà della persona di autodeterminarsi nella propria dimensione sessuale[7].
Nonostante l’ambizione culturale sottesa all’evidente cambio di impostazione offensiva, la fattispecie di violenza sessuale ha mantenuto, come si diceva, sul piano normativo una struttura ancora tradizionale legata al modello coercitivo.
L’art. 609-bis c.p. prevede, infatti, due modalità alternative di commissione della violenza sessuale: la costrizione (al comma 1) e l’induzione (al comma 2).
Come è noto, mentre nel primo caso l’agente costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, facendo uso di violenza o minaccia ovvero mediante abuso di autorità, nel caso dell’induzione l’agente abusa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa ovvero la trae in inganno mediante sostituzione di persona[8].
La necessità di emendare il modello normativo dalla verifica in sede di accertamento di una grave limitazione della volontà quale effetto di una condotta costrittiva ha condotto la giurisprudenza ad intraprendere un percorso evolutivo teso a privare progressivamente il requisito modale della violenza di un’effettiva portata selettiva[9].
Nell’originario impianto codicistico il concetto di violenza veniva fatto addirittura coincidere con la c.d. “vis atrox”, ossia con l’estrinsecazione di una forza di tale intensità da non poter essere vinta in alcun modo dalla vittima, negando rilevanza penale alla c.d. “vis grata puellis” identificata con quella violenza necessaria a vincere la “naturale ritrosia” delle donne[10].
E’ interessante notare come una simile impostazione subisse già allora il profondo condizionamento degli stereotipi di genere[11], che aveva condotto a subordinare la tutela penale alla dimostrazione di un dissenso attivo e manifestato esteriormente attraverso la capacità di opporre una resistenza fisica. Al contrario, l’assenza di una reazione esteriormente percepibile doveva essere interpretata come un indice di consenso o, comunque, come un elemento idoneo a escludere la configurabilità della violenza.
Questo modello interpretativo è stato sottoposto negli anni ad una opera di significativo ridimensionamento in sede applicativa, anche alla luce della sua scarsa adattabilità a una serie di casi piuttosto frequenti nella prassi, nei quali la violenza si era manifestata attraverso azioni repentine o a sorpresa tese direttamente ad aggirare la volontà della vittima piuttosto che a obbligarla a compiere o subire qualcosa contro la propria volontà[12].
Il processo di “depotenziamento” del requisito della violenza nell’ambito della violenza sessuale per costrizione si è realizzato attraverso una serie di tappe interpretative che ne hanno segnato il definitivo oscuramento sul piano normativo, dapprima attraverso il ricorso alle nozioni di violenza impropria e potenziale[13], poi riconoscendo il dissenso come elemento costitutivo implicito del fatto tipico[14] e, infine, specie nella giurisprudenza più recente, attribuendo rilievo alla mancanza del consenso[15].
Così l’interpretazione nomofilattica della norma giunge, di fatto, a superare il dato legislativo, ponendo, tuttavia, nuovi interrogativi in ordine all’esatta delimitazione dell’ambito della fattispecie, nonché in ordine alle possibili modalità attraverso le quali tradurre eventualmente sul piano normativo la riconosciuta centralità dell’elemento del consenso.
Il delitto di violenza sessuale nella sua dimensione applicativa sembra essersi ormai sostanzialmente orientato verso il modello delle cosiddette non-consensual sexual offences, segnando il distacco dal paradigma normativo tradizionalmente fondato sulla presenza di una condotta coercitiva o violenta.
In questa direzione si colloca in modo esplicito una pronuncia della Corte di cassazione che ha affermato che l’elemento oggettivo del delitto di violenza sessuale può essere integrato non soltanto quando la condotta invade la sfera della libertà e dell’integrità sessuale della persona in presenza di una manifestazione esplicita di dissenso da parte della vittima, ma anche quando essa venga realizzata in assenza di consenso. Tale consenso, secondo la pronuncia, non deve necessariamente essere espresso in forma esplicita, ma deve comunque sussistere, anche eventualmente in forma tacita. La fattispecie può dunque configurarsi anche quando la persona offesa non abbia avuto consapevolezza della materialità degli atti sessuali compiuti nei suoi confronti[16].
3. Il dissenso presunto e la necessità del consenso nell’interpretazione evolutiva della giurisprudenza
L’evoluzione della giurisprudenza porta a ritenere che, nell’ambito degli atti sessuali, non possa essere posto a carico della vittima un vero e proprio obbligo di manifestare il proprio dissenso rispetto all’intervento di terzi nella propria sfera sessuale. Proprio in ragione della particolare natura e intimità del bene coinvolto, il dissenso deve essere considerato come presunto.
Ne consegue che, ai fini dell’esclusione dell’offensività della condotta, assume rilievo la presenza di un consenso valido da parte della persona offesa. Tale consenso può anche non essere espresso verbalmente o in maniera esplicita, purché dal comportamento della vittima emergano elementi chiari e univoci tali da consentire di ritenere che la volontà favorevole sia stata manifestata, seppure tacitamente[17].
Pertanto, secondo questa giurisprudenza, non grava sulla persona offesa un onere di esprimere il proprio dissenso all’ingerenza di altri nella propria sfera sessuale. Al contrario, proprio la natura profondamente personale della libertà sessuale impone di presumere il dissenso, rendendo necessario, per escludere l’offensività della condotta, che sia individuabile un consenso valido della persona interessata, anche quando esso risulti soltanto implicitamente dal comportamento tenuto.
La Corte di cassazione ha poco dopo formulato tale principio in termini ancora più netti, sostenendo che nei delitti contro la libertà sessuale, il dissenso deve considerarsi sempre presunto, salvo che venga fornita la prova contraria[18].
Questa impostazione determina uno spostamento significativo del baricentro dell’accertamento: non serve più dimostrare che la vittima abbia manifestato la propria opposizione alla condotta sessuale, ma occorre che sia presente un consenso valido che rappresenta l’elemento idoneo a escludere l’offensività della condotta.
Si giunge per tale via ad affermare che il consenso al compimento di atti sessuali, anche se non espressamente previsto dall’attuale formulazione dell’art. 609 bis c.p., costituisce elemento «negativo» della fattispecie: dunque, solo un consenso validamente espresso esclude la tipicità del fatto[19].
Il consenso deve essere libero e validamente prestato, senza ambiguità, escludendo che esso possa essere ricavato dall’assenza di reazione, dalla condotta antecedente della persona offesa o dai suoi costumi sessuali[20].
A contrario, la mancanza di consenso della persona offesa rappresenta l’«in sé» del reato di violenza sessuale.
3.1. Il dissenso sopravvenuto
La centralità attribuita al consenso conduce, inoltre, ad ampliare l’ambito di applicazione del delitto di violenza sessuale anche alle situazioni nelle quali, dopo un consenso inizialmente prestato, intervenga successivamente una manifestazione di dissenso.
In questa prospettiva, assume particolare rilievo quell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il consenso prestato all’atto sessuale, quando effettivamente sussistente, è idoneo a escludere la configurabilità del delitto di violenza sessuale, ma deve essere valutato con riferimento al momento concreto in cui il rapporto viene realizzato[21].
La Corte ha inoltre chiarito che tale consenso non può essere desunto dal comportamento eventualmente provocatorio tenuto dalla vittima in precedenza. Ciò che rileva è, infatti, la volontà esistente nel momento in cui l’atto sessuale viene compiuto. Inoltre, il consenso non deve soltanto essere presente all’inizio del rapporto, ma deve permanere per tutta la sua durata.
Il consenso, dunque, non è un’autorizzazione irrevocabile, ma una manifestazione di volontà collegata allo specifico atto sessuale e al suo svolgimento temporale.
Di conseguenza, qualora alla volontà inizialmente favorevole segua una manifestazione di dissenso, la prosecuzione della condotta sessuale nonostante tale sopravvenuta opposizione può integrare il delitto di violenza sessuale. Né l’esplicita e iniziale manifestazione di dissenso all’intrusione altrui nella propria sfera sessuale da parte della persona offesa può ritenersi superata dai suoi successivi e impliciti comportamenti concludenti di segno contrario, sicché non è consentito all’agente confidare sulla mancata veridicità di un dissenso esplicito[22].
4. Un cammino non ancora concluso: modelli a confronto
L’“ortopedica svolta interpretativa a fin di bene”[23] operata dalla giurisprudenza verso un modello consensuale ha prodotto un’evidente divaricazione tra testo legislativo e diritto vivente, rischiando di generare profili di tensione con i principi fondamentali del diritto penale.
In una prospettiva de iure condendo, da più parti è stato auspicato, dunque, un intervento legislativo espresso diretto a modificare l’attuale assetto coercitivo dei reati sessuali, sostituendolo con quello consensualistico che appare più coerente rispetto agli scopi di tutela, nonché maggiormente in linea sia con le scelte adottate da altri ordinamenti europei sia con quelle espresse in alcune fonti europee convenzionali come la citata Convenzione di Istanbul (art. 36[24]).
Una volta superato il tradizionale paradigma coercitivo, una disciplina penale della sessualità fondata sul consenso può essere costruita secondo differenti modelli, che attribuiscono diversa rilevanza alle modalità attraverso cui si manifesta la volontà della persona rispetto all’interazione sessuale[25].
Nel modello dissensuale “no means no”, la rilevanza penale della condotta deriva dalla violazione di una volontà contraria espressa dalla persona coinvolta. È quindi il dissenso, purché esteriormente riconoscibile, a costituire il principale elemento di riferimento. Un esempio è rappresentato dalla disciplina tedesca introdotta con la riforma del 2016, che considera penalmente rilevanti gli atti sessuali compiuti nonostante la volontà contraria riconoscibile del partner[26]. Tale impostazione, tuttavia, come è stato evidenziato in dottrina, necessita di una specifica integrazione che tenga in considerazione, tipizzandole, anche quelle situazioni nelle quali la vittima non sia concretamente in grado di manifestare il proprio dissenso, come nei casi di incoscienza o di approcci sessuali repentini[27].
Secondo, invece, il modello consensuale puro “yes means yes” va considerato penalmente illecito qualsiasi atto sessuale compiuto in assenza di un consenso valido da parte dei partecipanti. A differenza del modello dissensuale, non è sufficiente la mancata opposizione della persona, ma è necessaria una forma di adesione all’interazione sessuale. Tuttavia, il consenso non è necessariamente subordinato a specifiche modalità comunicative e può quindi essere manifestato attraverso diverse forme.
Si distingue dal modello del consenso puro per la particolare attenzione attribuita alla manifestazione esteriore della volontà la teoria dell’affirmative consent (modello del c.d. consenso affermativo), sviluppatasi soprattutto nell’ambito del movimento femminista statunitense. L’obiettivo è richiedere a chi avvia l’interazione sessuale di acquisire un consenso sufficientemente esplicito del partner, così da ridurre l’incertezza circa l’effettiva volontà di partecipare al rapporto.
Le formulazioni più rigorose di questo modello arrivano a valorizzare un consenso esplicito e verbalizzato, con il rischio, evidenziato dalla dottrina, di trasformare la disciplina penale in uno strumento volto a imporre modalità rigide, standardizzate e formalizzate di comunicazione della volontà sessuale[28].
Infine, ispirato alla riforma svedese del 2018, il modello della volontarietà – per certi versi sovrapponibile a quello del consenso puro – pone l’accento soprattutto sulla volontà effettiva e sull’atteggiamento interiore della persona coinvolta. Pur richiedendo che tale volontà trovi una qualche manifestazione esterna, esso non impone necessariamente forme predeterminate di comunicazione del consenso. Al contrario, valorizza il contesto complessivo dell’interazione e la sua capacità di rendere comprensibile la volontà dei soggetti coinvolti, evitando di subordinare la libertà sessuale a schemi comunicativi eccessivamente formalizzati.
5. La riforma attesa dell’art. 609-bis
È proprio in questa direzione sembra si stia muovendo il legislatore.
Circa un anno fa[29] la Camera dei deputati ha approvato all’unanimità la proposta di legge, il cui testo, risultante delle modificazioni apportate, propone di sostituire il primo comma dell’art. 609 bis c.p. con la previsione secondo cui è punito chiunque compia, ovvero faccia compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona «senza il consenso libero e attuale» di quest’ultima. Il secondo comma conserva, invece, il riferimento alle modalità tipiche già previste dal vigente articolo, incriminando quindi le ipotesi di costrizione mediante violenza, minaccia e abuso di autorità, nonché quelle di induzione mediante approfittamento delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o mediante inganno per sostituzione di persona, aggiungendo a tali ipotesi quella della «particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto». Il terzo comma, infine, mantiene nell’attuale formulazione la circostanza attenuante dei casi di minore gravità.
Tale schema repressivo è stato in parte modificato nel corso dell’iter parlamentare della riforma in materia di violenza sessuale, a seguito del passaggio all’esame in Senato; nella seduta del 22 gennaio 2026 la Presidente della Commissione Giustizia del Senato ha presentato un emendamento[30] volto a modificare la formulazione dell’art. 609-bis c.p., rispetto al testo approvato dalla Camera[31].
La principale novità consiste nel passaggio da un modello fondato sull’assenza di consenso a un modello incentrato sulla condotta realizzata “contro la volontà” della persona offesa[32]. Peraltro, secondo la riformulazione proposta viene inserito un criterio valutativo della “volontà contraria all’atto sessuale”, che tenga conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso.
Tra i casi di presunzione di “volontà contraria” si include l’ipotesi di atto commesso “a sorpresa” o “approfittando dell’impossibilità della persona stessa di manifestare il proprio dissenso”.
Si registra così un “ribaltamento” del modello inizialmente prescelto per incriminare la violenza sessuale[33]: dal paradigma consensuale (senza il consenso libero e attuale) della proposta originaria al paradigma dissensuale (contro la volontà) derivante dall’emendamento proposto.
Tuttavia il “no means no” di matrice tedesca appare temperato non solo dalla perimetrazione del concetto di “volontà contraria” nel secondo comma, che offre quindi all’interprete un parametro attraverso cui valutarla, ma anche dalla espressa previsione di una vera e propria presunzione di dissenso nei casi in cui la commissione dell’atto sessuale sia compiuto a sorpresa, oppure approfittando dell’impossibilità della persona offesa di esprimere il proprio dissenso.
In quest’ultima previsione risulta riconducibile la specifica ipotesi del freezing della vittima, ossia quello stato di tanatosi o immobilità tonica, considerato, dal punto di vista scientifico, come una condizione di passività involontaria nella quale può cadere la vittima di violenza sessuale.
La nuova formulazione appare diretta a cercare un punto di equilibrio tra l’esigenza di garantire la massima tutela dell’autodeterminazione sessuale della vittima da un lato, e la necessità di preservare le fondamentali garanzie processuali legate all’accertamento del reato, dall’altro, considerando il peso che le dichiarazioni della persona offesa assumono all’interno dei processi per violenza sessuale.
In questa prospettiva di intenti, la volontà della vittima, quale espressione della sua libertà di autodeterminazione, viene ad assumere un ruolo esplicito e centrale, rappresentando il limite invalicabile rispetto a qualsiasi comportamento invasivo della propria sfera sessuale.
Sul piano dell’accertamento probatorio la volontà contraria non sembra richiedere forme rigide e predeterminate di manifestazione: se è vero che può desumersi da comportamenti concludenti, è altrettanto vero – stando al nuovo testo proposto – che si presume in tutti quei casi in cui la vittima non sia concretamente in grado di reagire a causa della rapidità e dell’imprevedibilità dell’aggressione sessuale ovvero sia impossibilitata, alla luce del caso concreto, a esprimere il proprio dissenso.
In quest’ottica la scelta del modello della “volontà contraria” in luogo di quello basato sul mero “consenso” impone certamente al giudice uno specifico compito motivazionale nella ricostruzione della volontà della vittima, alla stregua di criteri valutativi che tengano conto della situazione e del contesto concreto in cui il fatto si è verificato. Non sembra tuttavia doversi leggere necessariamente come un arretramento nella tutela della vittima, considerando l’espressa previsione delle ipotesi in cui tale assenza di volontà non ha bisogno di essere dimostrata.
Al di là dei profili tecnico-giuridici sottesi alle diverse proposte che si contendono il campo, è apprezzabile lo sforzo comune teso ad attualizzare la norma incriminatrice allineandola, quanto all’ampiezza da riconoscere alla tutela della libertà sessuale, agli esiti interpretativi raggiunti in sede di legittimità sulla reale portata della norma, attenti a superare, secondo la più moderna sensibilità sociale e culturale, gli stereotipi di genere.
Anche alla luce delle ultime tragiche notizie diffuse a livello mediatico, l’auspicio è allora che si rimetta in moto la progettazione sulla riforma della violenza sessuale in forza del percepito bisogno di veicolare un messaggio forte in cui la libertà di autodeterminarsi torni ad avere un ruolo protagonista nelle scelte di politica criminale.
[1] Caso Gisèle Pelicot (cd. “stupri di Mazan”): la sentenza di secondo grado nei confronti dell’unico imputato appellante, in giurisprudenzapenale.it, 6 novembre 2025.
[2] Il report Istat “Violenza contro le donne dall’infanzia all’età adulta”, pubblicato lo scorso 16 settembre 2026, è consultabile al seguente link:https://www.istat.it/wp-content/uploads/2026/09/REPORT_Violenza-contro-le-donne-dallinfanzia-alleta-adulta_Anno-2025.pdf
[3] Sul gender gap all’origine della violenza e, più in generale, sulla dimensione del fenomeno e sulla sua rilevanza penale si veda C. Pecorella, Violenza di genere e sistema penale, in Diritto penale e processo, 2019, fasc. 9, p. 1181 ss.
[4] Il primo intervento volto a istituire una strategia integrata per combattere la violenza nel solco tracciato dalla Convenzione è stato operato dal decreto-legge n. 93 del 2013, adottato a pochi mesi di distanza dalla ratifica della Convenzione, che ha apportato rilevanti modifiche in ambito penale e processuale ed ha previsto l’adozione periodica di Piani d’azione contro la violenza di genere. La legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso), poi, ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica, ha introdotto alcuni nuovi reati nel codice penale (tra cui il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e quello di costrizione o induzione al matrimonio) ed aumentato le pene previste per i reati che più frequentemente sono commessi contro vittime di genere femminile (maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale). Al fine di rendere maggiormente efficace l’impianto delle misure di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne è stata altresì approvata la legge n. 168 del 2023, che ha apportato incisive modifiche ai codici penale, di procedura penale, delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011) e ad alcune leggi speciali. Infine, nella seduta del 25 novembre 2025 (Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite) è stato approvata in via definitiva la legge n. 181 del 2025 che introduce nel codice penale (art. 577-bis) il delitto di femminicidio che, definito come il cagionare “la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”, è punito con l’ergastolo. Sull’introduzione della nuova fattispecie, per tutti, da ultimo, V. Torre, Femminicidio: una “urgenza simbolica” al vaglio di una razionalità sistemica, in Diritto penale XXI secolo, fasc. 2, 2025, 239 ss.
[5] La Convenzione di Istanbul ha elaborato una strategia globale e integrata attraverso la quale combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica che poggia su quattro pilastri: prevenire (al fine di eradicare gli atteggiamenti culturali e gli stereotipi lesivi della dignità delle donne); proteggere (garantendo i bisogni e la sicurezza delle vittime, con misure di sostegno medico, psicologico e materiale); perseguire (rafforzando l’impianto penale per determinati delitti che colpiscono prevalentemente le donne); adottare politiche integrate (attraverso il coinvolgimento delle istituzioni nell’ottica di fornire un quadro di misure adeguate all’obiettivo di eliminare la violenza contro le donne). La Convenzione ha, inoltre, istituito un organismo (c.d. GREVIO – Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) cui è affidato il compito di vigilare sull’attuazione della Convenzione medesima da parte degli Stati contraenti, i quali sono chiamati a fornire rapporti periodici.
[6] Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Per un’analisi approfondita sulla direttiva si veda A. Massaro, La direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica: il possibile impatto sull’ordinamento italiano in Sistema Penale, fasc. 3, 2025.
[7] Sulla reale portata innovativa in tema di individuazione del bene giuridico tutelato derivante dallo “spostamento” delle norme sulla violenza sessuale sollevano alcune perplessità G. Fiandaca – E. Musco, in Diritto penale. Parte speciale, volume II, tomo I, I delitti contro la persona, VI ed., 2024, 327; parlano di “incongruità” della nuova collocazione R. Bartoli – M. Pelissero – S. Seminara, Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, IV ed., 2025, 190.
[8] Per un esame più analitico della fattispecie v. F. Tondin, Art. 609 bis. Violenza sessuale, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di Lattanzi-Lupo, V, Milano, 2022, 576 ss.
[9] In tema, più approfonditamente, si veda M. Caletti, Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali. Profili storici, comparati e di diritto vivente, Bologna, 142 ss.
[10] Cass, sez. I, 20 febbraio 1967, n. 254, in Giust. pen., 1967, 932.
[11] Sulla dimensione culturale dello stupro, P. Di Nicola Travaglini, Chi tace acconsente? Il crepuscolo dell’uomo cacciatore e della donna preda. La riforma dell’art. 609-bis del Codice penale banco di prova culturale, in Sistema Penale, fasc. 1, 2026, 122 ss.
[12] Sul principio giurisprudenziale che riconduce al paradigma normativo gli atti sessuali compiuti repentinamente o a sorpresa che non mettono la vittima nella condizione di poter esprimere il proprio dissenso si veda, da ultimo, Cass. pen., sez. III, 26 giugno 2026, n. 25272, in Dejure. Nello stesso senso Cass. pen., sez. III, 20 febbraio 2026, n. 15100, ivi; Cass. pen., sez. III, 21 ottobre 2025 n. 37942, in C.E.D., n. 288737; Cass. pen. sez. III, 28 settembre 2023, n. 42493, in Dejure, secondo cui, in tema di violenza sessuale, l’elemento oggettivo del reato consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti all’insaputa della persona destinataria in modo da prevenire la manifestazione di dissenso.
[13] In tal senso, tra le prime pronunce, Cass. pen., sez. III, 24 marzo 1986 (dep. 15 maggio 1986), in Cass. pen., 1987, 715: «Per integrare gli estremi della violenza è sufficiente anche la violenza meramente potenziale, che si verifica quando il medico – estendendo abusivamente l’area della sua indagine – operi all’improvviso ed all’insaputa del paziente, pur sapendo che il consenso non vi sarebbe stato e che l’opposizione o la resistenza non sarebbero mancati, se fossero stati possibili». Coerentemente, la giurisprudenza più recente sostiene la configurabilità del reato da parte del medico, sia nel caso di consenso informato incompleto o assente (Cass. pen., sez. III, 15 ottobre 2024, n. 47582), sia nel caso di abuso induttivo e inferiorità psichica (Cass. pen, sez. III, 21 gennaio 2026, n. 2276), e in tutti i casi in cui si debba escludere la legittimità sul piano terapeutico dell’atto medico compiuto (Cass. pen., sez. III, 25 giugno 2021, n. 24859).
[14] In questo senso Cass. pen., sez. III, 13 giugno 2025, n. 22297 in Dejure, Cass. pen., sez. III, 25 novembre 2021 (dep. 2022), n. 3326, Cass. pen., sez. III, 19 giugno 2018, n. 52835.
[15] Si veda Cass. pen. 27 novembre 2025 (dep. 2026), n. 3654.
[16] Cass. pen. 27 novembre 2025 (dep. 2026), n. 3654 e in senso analogo, da ultimo, Cass. pen., sez. III, 26 giugno 2026, n. 25272, in Dejure. In senso conforme, v. altresì Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2023, n. 19599, in giurisprudenzapenale.it. e, nella giurisprudenza più risalente, Cass. pen. sez. III, 23 giugno 2016, n. 22127, in C.E.D., n. 270500, ai sensi della quale ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, è, dunque, richiesta la mera mancanza del consenso, non la manifestazione del dissenso, ben potendo il reato essere consumato ai danni di persona dormiente.
[17] Cass., Sez. III, 17 giugno 2022, n. 32846, in One Legale.
[18] Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2023, n. 19599, in giurisprudenzapenale.it.
[19] In questo senso, più di recente, Cass. pen., Sez. III, 14 novembre 2025, n. 37173, in One Legale.
[20] Da ultimo, Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2026, n. 26079, in One Legale. I giudici di legittimità ribadiscono che in tema di violenza sessuale, il consenso all’atto deve essere attuale, inequivoco e riferito al singolo comportamento; non può essere desunto automaticamente da condotte antecedenti (quali l’accompagnarsi in luoghi appartati o la precedente messaggistica allusiva), né dall’assenza di resistenza fisica o dalla passività della vittima.
[21] Cass. pen., sez. III, 14 giugno 2023, n. 32447, in One Legale.
[22] Cass. pen., sez. III, 18 aprile 2024, n. 29356, in C.E.D., n. 286620.
[23] L’espressione è di A. Cadoppi, Violenza sessuale: la svolta verso un modello consensuale. Suggerimenti minimi per una riforma in linea coi principi fondamentali del diritto penale in Sistema Penale, 9 dicembre 2025.
[24] Articolo 36 – Violenza sessuale, compreso lo stupro
«Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali: a) atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un’altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto; b) altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso; c) il fatto di costringere un’altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.
Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto».
[25] Per una più dettagliata panoramica dei diversi modelli di disciplina si veda P. Di Nicola Travaglini, Chi tace acconsente? Il crepuscolo dell’uomo cacciatore e della donna preda. La riforma dell’art. 609-bis del Codice penale banco di prova culturale, in Sistema Penale, fasc. 1, 2026, 153 ss. e F. Macrì, La centralità del consenso nella recente riforma francese dei reati sessuali: una svolta importante di cui il legislatore italiano dovrebbe tenere conto, in Sistema Penale, fasc. 1, 2026, 92 ss.
[26] M. Caletti, Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali. Profili storici, comparati e di diritto vivente, Bologna, 166 ss.; F. Macrì, La riforma dei reati sessuali in Germania. Centralità del dissenso e tolleranza zero verso le molestie sessuali tra diritto penale simbolico e potenziamento effettivo della tutela della sfera sessuale, in Diritto penale contemporaneo, 10 novembre 2016.
[27] Sollecita la necessità di siffatta integrazione A. Cadoppi, Violenza sessuale: la svolta verso un modello “consensuale”, cit.
[28] Parla a tal proposito di «una sorta di “contrattualizzazione” del consenso» M. Collica, La violenza sessuale tra law in the books e law in action: un intervento riformatore non più rinviabile, in Archivio penale, fasc.3, 2024, 35; si veda sul punto, anche, F. Macrì, La centralità del consenso nella recente riforma francese dei reati sessuali, cit., 93 che evidenzia il rischio di tale concezione a conformare i consociati ad una sorta di “sessualità notarile”; e, più ampiamente, M. Caletti, Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali, cit., 361.
[29] Nella seduta del 19 novembre 2025 la Camera approvava la proposta di legge (A.C. 1693 e abb.) d’iniziativa della deputata Boldrini,Modifica dell’articolo 609 bis del Codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso, presentata il 7 febbraio 2024.
[30] La proposta di testo unificato è la seguente: Modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale. Art. 1. L’articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-bis – (Violenza sessuale)
Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso.
La pena è della reclusione da sette a tredici anni se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa.
La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando, per le modalità della condotta e per le circostanze del caso concreto, nonché in considerazione del danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa, il fatto risulti di minore gravità.».
[31] Tra i primi commenti all’emendamento proposto si vedano G.L. Gatta, Violenza sessuale: il modello del dissenso “alla tedesca” nell’emendamento della Sen. Bongiorno al disegno di legge all’esame del Senato, in Sistema penale, fasc.1, 2026; A. Cadoppi, Violenza sessuale: breve commento al testo proposto dalla senatrice Bongiorno. Luci e ombre di una riforma affrettata e parziale, in Sistema penale, 26 gennaio 2026; A. Cadoppi, Violenza sessuale: brevi riflessioni sul testo approvato dalla Commissione Giustizia del Senato il 27 gennaio, in Sistema penale, 6 febbraio 2026; B. Romano, Il necessario superamento dell’articolo 609 bis del Codice penale in materia di violenza sessuale: tra consenso e dissenso, in Sistema penale, 29 gennaio 2026.
[32] In tema, più approfonditamente, A. Massaro, “Senza il consenso” o “contro la volontà”: la violenza sessuale contesa, in Sistema Penale, 3 aprile 2026.
[33] Ivi.

