Automatismo custodiale e valutazione individualizzata nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo: la sentenza Tsachkov

Corte di Giustizia, Quinta Sezione, sentenza del 15 ottobre 2026, Tsachkov, causa C-580/24, ECLI:EU:C:2026:865

Segnaliamo ai lettori la sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale si è deciso che:

L’art. 12 e l’art. 23, par. 5, decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che impone all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, quando adotta una decisione di consegna della persona ricercata in esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui è oggetto, di disporre, senza che tale autorità possa tener conto degli elementi pertinenti del caso di specie, la custodia di tale persona fino alla sua consegna allo Stato membro emittente.

Inoltre, essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che detta persona, in attesa della sua consegna allo Stato membro emittente, rimanga in stato di custodia in un istituto penitenziario.

Normativa di riferimento

Artt. 12 e 23, par. 5, decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

Precedenti citati

Corte di Giustizia, Quinta sezione, sentenza del 15 gennaio 2026, Dubers, C‑641/23, EU:C:2026:3

Corte di Giustizia, Prima Sezione, sentenza dell’8 dicembre 2022, CJ (Decisione di consegna rinviata a causa di un procedimento penale), C‑492/22 PPU, EU:C:2022:964

Corte di Giustizia, Terza Sezione, sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39

Corte di Giustizia, Seconda Sezione, sentenza del 28 aprile 2022, C e CD (Ostacoli giuridici all’esecuzione di una decisione di consegna), C‑804/21 PPU, EU:C:2022:307

Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 16 luglio2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474

Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 28 luglio 2016, JZ, C‑294/16 PPU, EU:C:2016:610

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