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Corte Costituzionale: ancora una pronuncia su giudizio abbreviato e reati puniti con ergastolo.

Sentenza

Pubblichiamo la sentenza n. 114 del 2021 con la quale la Corte Costituzionale interviene – nuovamente – sul tema dell’inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo.

Nel caso di specie, il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 14 luglio 2020, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo), «quanto meno nella parte in cui non contempla (e quindi non fa salva) la possibilità per l’imputato di accedere al rito abbreviato nelle ipotesi in cui ricorrano dati fattuali certi riferibili al fatto (modalità oggettive della condotta) ovvero alla persona dell’imputato (quale nel caso in esame, il vizio parziale di mente), che consentano di ipotizzare, sul piano del giudizio prognostico, l’irrogazione, in caso di condanna, di una pena diversa dall’ergastolo».

La norma infatti determinerebbe irragionevoli equiparazioni sanzionatorie tra fatti aventi disvalore differente, in quanto il legislatore accomunerebbe nella medesima presunzione di gravità ed allarme sociale fattispecie differenti tra loro che non presentano il medesimo disvalore.

Inoltre, il remittente ravvisa una disparità di trattamento sanzionatorio tra fatti aventi disvalore omogeneo, esemplificata dal confronto tra le ipotesi punite con l’ergastolo riconducibili al primo comma dell’art. 577 cod. pen., che comprendono oggi l’omicidio del coniuge anche legalmente separato (rispetto al quale è precluso il giudizio abbreviato, con conseguente impossibilità di beneficiare della riduzione di pena in caso di condanna), e quelle di cui al secondo comma, punite con la pena da ventiquattro a trent’anni di reclusione, che comprendono l’omicidio del coniuge divorziato (ipotesi per la quale il giudizio abbreviato è invece ammissibile, con conseguente possibilità di ottenere il relativo sconto di pena in caso di condanna); Infine si ravvisa anche la violazione dell’art. 3 Cost. nelle ipotesi in cui la comminatoria legislativa della pena dell’ergastolo consegue – come nel caso oggetto del giudizio a quo – alla contestazione di una circostanza aggravante, che è suscettibile, in caso di concorso con eventuali attenuanti (come il vizio parziale di mente), di potenziale elisione all’esito del giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 cod. pen., con conseguente applicazione della sola pena della reclusione.

La questione è stata dichiarata infondata.

Non sussiste infatti la denunciata disparità di trattamento tra la fattispecie di omicidio del coniuge separato (punita con l’ergastolo ai sensi dell’art. 577, primo comma, del codice penale) e quella di omicidio del coniuge divorziato (punita con la reclusione pari nel massimo a trenta anni ai sensi dell’art. 577, secondo comma, cod. pen.), poichè «la disparità di trattamento deriva […] direttamente dalla scelta legislativa – in questa sede non censurata – che si situa “a monte” della disciplina del giudizio abbreviato», e cioè dalla scelta di prevedere pene diverse per i due fatti

Per quanto attiene la denunciata irragionevole equiparazione tra fatti aventi disvalore differente, la Corte ribadisce che la preclusione dell’accesso al giudizio costituisce null’altro che il riflesso processuale della previsione edittale della pena dell’ergastolo per quelle ipotesi criminose, previsione che non è oggetto di censura da parte del rimettente; infine, quanto al meccanismo normativo che riconnette il divieto di giudizio abbreviato alla comminatoria astratta della pena dell’ergastolo, deve riaffermarsi la non manifesta irragionevolezza o arbitrarietà di tale scelta legislativa (sentenza n. 260 del 2020 e, in precedenza, ordinanza n. 163 del 1992); infatti, la previsione della pena dell’ergastolo esprime «un giudizio di speciale disvalore della figura astratta del reato che il legislatore, sulla base di una valutazione discrezionale che non è qui oggetto di censure, ha ritenuto di formulare» (sentenza n. 260 del 2020, punto 7.4. del Considerato in diritto).

La scelta legislativa in questa sede censurata non può essere considerata manifestamente irragionevole o arbitraria nemmeno nell’ipotesi in cui la circostanza aggravante dalla quale dipende l’applicabilità dell’ergastolo sia ritenuta equivalente o soccombente rispetto a una circostanza attenuante, come il vizio parziale di mente, con conseguente irrogazione in concreto di una pena detentiva temporanea. In proposito, come già osservato nella sentenza n. 260 del 2020, la regola, prevista in via generale dall’art. 4 cod. proc. pen e seguita anche dall’art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., in base alla quale il legislatore «fa dipendere la scelta relativa all’applicazione o non applicazione di un dato istituto – qui, il giudizio abbreviato – dalla sussistenza di una circostanza aggravante che, comminando una pena distinta da quella prevista per la fattispecie base – nel nostro caso, la pena dell’ergastolo anziché quella della reclusione –, esprime un giudizio di disvalore della fattispecie astratta marcatamente superiore a quello che connota la corrispondente fattispecie non aggravata; e ciò indipendentemente dalla sussistenza nel caso concreto di circostanze attenuanti, che ben potranno essere considerate dal giudice quando, in esito al giudizio, irrogherà la pena nel caso di condanna» (sentenza n. 260 del 2020, punto 7.5. del Considerato in diritto).

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