Abstract: Il contributo affronta il tema del rapporto tra il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù di cui all’art. 600 c.p. e la fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro prevista dall’art. 603 bis c.p. L’indagine muove dalla ricostruzione storico-giuridica della nozione di schiavitù e dalla progressiva emersione di una tutela penale della personalità individuale orientata alla repressione delle moderne forme di sfruttamento lavorativo. In tale prospettiva, il lavoro propone una lettura delle fattispecie incriminatrici fondata sul bene giuridico tutelato, distinguendo tra status libertatis e singole modalità di manifestazione della personalità umana. All’analisi del bene giuridico segue quella dei singoli elementi delle due fattispecie: si sofferma sui concetti di vulnerabilità, stato di bisogno, approfittamento e sfruttamento. Ne emerge una ricostruzione secondo cui la schiavitù si caratterizza per l’annullamento generalizzato dell’autodeterminazione della vittima, mentre il delitto di cui all’art. 603 bis c.p. colpisce forme di compressione della personalità individuale limitate alla dimensione lavorativa, ma comunque incompatibili con la funzione costituzionale del lavoro e con la tutela della dignità umana.
The paper examines the relationship between the offence of reduction to or maintenance in slavery or servitude under art. 600 of the italian criminal code (c.p.). and the offence of unlawful labour intermediation and labour exploitation provided for by art. 603-bis c.p. The analysis proceeds from a historical and legal reconstruction of the notion of slavery and from the gradual emergence of a system of criminal protection of individual personality aimed at repressing modern forms of labour exploitation. From this perspective, the study proposes an interpretation of the offences grounded in the legal interest protected, distinguishing between the status libertatis and the individual forms through which human personality is expressed. The examination of the protected legal interest is followed by an analysis of the constituent elements of the two offences, with particular attention devoted to the notions of vulnerability, state of need, exploitation of vulnerability, and labour exploitation. The paper ultimately argues that slavery is characterised by the generalised annihilation of the victim’s self-determination, whereas the offence under art. 603-bis c.p. concerns forms of compression of individual personality confined to the labour sphere, yet nonetheless incompatible with the constitutional function of labour and with the protection of human dignity.
Sommario: 1. L’incontro tra la schiavitù e il c.d. caporalato. – 2. La schiavitù tra il pregiuridico e il normativo. – 3. La nascita della nozione normativa di schiavitù e l’arrivo del “fratello minore”. – 4. La personalità individuale. – 5. Gli elementi strutturali delle fattispecie: condotta, evento e presupposti dell’art. 600 c.p. – 6. L’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro: l’art. 603 bis c.p. – 7. Conclusioni: caporale o schiavista?
1. L’incontro tra schiavitù e il c.d. caporalato
L’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, come tipizzata dall’art 603 bis c.p[1]., ha posto, fin dalla sua introduzione, la questione di analizzare i suoi rapporti con il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù di cui all’art. 600 c.p.[2]
La possibile sovrapposizione nasce da dati normativi e di fatto. Sul piano normativo, come noto, il delitto di riduzione in schiavitù o servitù si sostanzia nell’esercizio dei poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o nell’imposizione di uno stato di soggezione piegando la persona offesa (tra l’altro) ad attività lavorative approfittando di una situazione di vulnerabilità che ne comporta lo sfruttamento; mentre l’art. 603 bis c.p., in una delle due fattispecie, descrive la condotta di chi utilizza e assume manodopera sottoponendola a condizioni di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno.
L’interprete deve muoversi all’interno dell’ampio spettro di situazioni concrete che, sul piano di fatto, hanno ad oggetto un individuo che si dedica a prestazioni lavorative, ma che, nella loro qualificazione giuridica, vanno dall’ordinario rapporto di lavoro, passano per le fattispecie contravvenzionali[3] e sfociano nei reati più gravi del c.d. caporalato e della schiavitù.
E allora, come un escursionista segue i segnali lasciati da chi l’ha preceduto, così l’operatore del diritto, percorrendo il tortuoso sentiero che porta dal fisiologico rapporto di lavoro fino al baratro della schiavitù, si aggrappa ai dati normativi scelti dal legislatore.
Occorrerà allora confrontare i segnali che qui rilevano:
- Le rispettive condotte: l’esercizio dei poteri del proprietario (schiavitù), la riduzione di una persona in uno stato di soggezione continuativa (secondo le forme vincolate descritte dall’art 600 c.p.[4] tra cui l’approfittamento dello stato di vulnerabilità): la servitù, l’utilizzo impiego o assunzione della manodopera con approfittamento dello stato di bisogno nella fattispecie descritta dall’art. 603 bis c.p.
- I presupposti delle condotte di approfittamento: la vulnerabilità nella servitù e lo stato di bisogno nello sfruttamento del lavoro.
- Gli eventi giuridici: la reificazione della persona offesa (schiavitù), lo sfruttamento del lavoratore (caporalato).
Posti i termini del problema è necessario individuare la nozione di schiavitù e servitù.
2. La schiavitù tra il pregiuridico e il normativo
La difficoltà nel tracciare un confine netto tra il delitto di riduzione in schiavitù e quello di intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro affonda le sue radici nell’assenza di una definizione pregiuridica di schiavitù[5]. Questo concetto, infatti, ha subito una trasformazione nel tempo, delineando differenti status giuridici in relazione ai contesti ordinamentali, culturali e politici di riferimento[6].
Nonostante tale diversità, un aspetto sembra in qualche misura costante sin dalla sua genesi: gli schiavi sono, o sono stati, entità considerate estranee ai valori e principi su cui si fonda la società in cui vivono. La connotazione dello schiavo come “estraneo” deriva anche dal fatto che una delle fonti più frequenti di schiavitù fu la conquista e la sconfitta di popolazioni preesistenti[7]: infatti l’appellativo schiavo non era riferibile ad un soggetto che apparteneva alla comunità di riferimento e, sul piano giuridico, indicava un individuo che non partecipava alle conquiste sociali e giuridiche del tempo. Si contrapponeva quindi al “cittadino” che invece indica chi abita la città ed è in grado di godere di onori e benefici[8]. Nasce così una netta distanza tra umanità completamente diverse: il cittadino libero per definizione e il barbaro, schiavo per natura[9].
L’idea dello schiavo per natura è tanto pregnante da radicarsi nei termini utilizzati in diversi periodi storici per indicare la condizione di schiavitù. Come gli Spartani avevano, tra gli altri[10], gli Iloti, che, con ogni probabilità, erano abitanti Helos: città sconfitta e conquistata da Sparta[11], così il moderno termine schiavo deriva da slavus e, nel latino medievale, indicava le popolazioni dell’est Europa ridotte in schiavitù a seguito di eventi bellici[12].
Questa “estraneità”, oggi non è più declinabile in senso puramente geografico, ma è ancora rintracciabile nella nozione normativa di schiavitù evolvendosi in un giudizio relazionale. Sul piano teorico, per individuare il concetto di schiavitù e di schiavo può essere allora utile tracciare i caratteri del suo tertium comparationis al fine di distinguere tra “l’estraneo” (lo schiavo) e i requisiti minimi ed essenziali del “partecipe” alla società (l’individuo libero).
Il confronto tra uomo libero e schiavo presuppone a monte l’accoglimento di una delle due concezioni dell’essere umano: quella personalistica[13] o utilitaristica[14]. La prima richiama i concetti di uomo-valore e uomo-fine: descrive un individuo non strumentalizzabile, che non può essere piegato a mezzo per perseguite fini esterni, riconosce all’essere umano una intrinseca dignità e un valore originario in sé. La visione utilitaristica, invece, immagina l’uomo-cosa o mezzo al servizio della comunità o interessi superiori[15].
In uno Stato sociale di diritto che si basa sulla visione personalistica accolta dalla Costituzione[16], la partecipazione si concretizza nel godimento dell’intero complesso di diritti e doveri riconosciuti dall’ordinamento giuridico[17]. Il “partecipe” è colui che, in primis, gode della possibilità di manifestare la propria personalità nella sua interezza: come essere umano, come membro di una determinata comunità, di una famiglia e, tra le altre cose, dando il suo contributo alla società tramite il lavoro. È libero colui che, in quanto persona, è in grado di esercitare il proprio status libertatis.
Al contrario lo schiavo è un soggetto privo di tutte queste possibilità di manifestare sé stesso. Più precisamente è un individuo non solo spogliato di tale possibilità, ma che è costretto a mettere le proprie forme manifestative tipiche della persona al servizio altrui.
Dall’instabilità del concetto di schiavitù nasce la necessità di individuarne una nozione normativa.
3. La nascita della nozione normativa di schiavitù e l’arrivo del “fratello minore”
La nozione normativa di schiavitù si concretizza per la prima volta nella Convenzione internazionale di Ginevra del 25 settembre 1926, ratificata in Italia con il Regio Decreto n. 1723 del 1928, che definisce la schiavitù come «lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi».
In questa sede, quindi, si identifica lo schiavo con la res: ciò che è sicuramente “estraneo” al mondo del diritto è la cosa, ontologicamente sfornita di ogni capacità di manifestare sé stessa.
Altri riferimenti alla schiavitù si trovano poi nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Nessuna di queste fonti, però, introduce una novità sul piano definitorio, limitandosi a vietare ogni forma di schiavitù[18].
Sul versante interno, il codice Zanardelli, da un lato, si colloca nella tradizione di quelle codificazioni che dedicano una norma espressa alla repressione della schiavitù, dall’altro, descrive la condotta facendo riferimento alla mera riduzione in schiavitù o condizione analoga senza ricorrere ad una più puntuale modalità di aggressione del bene giuridico[19].
In questo contesto normativo la dottrina riconduce nella nozione di riduzione in schiavitù una condizione di diritto, mentre nelle “condizioni analoghe” vengono sussunte situazioni di fatto caratterizzate dall’assoggettamento servile di un uomo in assenza di poteri giuridici[20].
L’art. 600 del Codice penale del 1930, nella sua formulazione originaria[21], dà continuità all’incriminazione contenuta nell’art 145 del codice Zanardelli e colloca la riduzione in schiavitù tra i delitti contro la libertà e personalità individuale, lo stesso capo in cui il legislatore del 2011 incriminerà l’intermediazione illecita del lavoro all’art 603 bis c.p.
Il Codice Rocco riconosce normativamente la bipartizione tra schiavitù di diritto (art. 600 c.p.) e schiavitù di fatto (art. 603 c.p.[22]). Tale assetto normativo mostrò subito le sue criticità. In primo luogo il nostro ordinamento non ammette istituti giuridici in grado di sottoporre un altro individuo alla condizione di schiavitù con la conseguenza che una schiavitù di diritto era configurabile solo se commessa in altri Paesi; inoltre, si presentava la necessità di interpretare il concetto di “condizione analoga” alla schiavitù. Proprio questi limiti descrittivi della fattispecie comportarono la traslazione di tutte le situazioni di fatto nel concetto di condizione analoga al fine di attribuire una opportuna portata applicativa al delitto. Il riversamento della schiavitù di fatto nel 600 c.p. svuotò il plagio che divenne una norma sostanzialmente inapplicabile: un delitto gigante pressocché impossibile da realizzare[23] fino alla sua declaratoria di illegittimità costituzionale.
Le insufficienze dell’assetto originario furono in parte superate tramite la riscrittura dell’art. 600 c.p. con la l. 228/2003. Oggi l’articolo in commento descrive una fattispecie plurima alternativa[24] distinguendo tra schiavitù e servitù. La prima si risolve nell’esercizio di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà; la servitù nella soggezione continuativa e nella seguente costrizione a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o ad attività illecite.
Proprio questo intervento normativo è il punto di incontro, sul piano fattuale, tra la schiavitù e il fenomeno del c.d. caporalato. Dal 2003, difatti, i riferimenti alle prestazioni lavorative e allo sfruttamento contenuti nell’art 600 c.p. hanno consentito di individuare uno strumento di intervento penale avente ad oggetto la dignità del lavoratore. Quest’opera di sussunzione incontrava (e incontra) il limite insuperabile della littera legis nella parte in cui richiede un dominio totalizzante sulla vittima[25]. Ne consegue l’impossibilità di reprimere forme meno gravi della schiavitù ma ugualmente lesive di interessi fondamentali dell’individuo.
L’art. 603 bis c.p., inseritonella sezione dei delitti dedicati alla personalità individuale, segna un cambio di prospettiva: l’obiettivo è quello, da un lato, di assicurare tutela penale diretta alla dignità del lavoratore indipendentemente dal ricorso a strumenti appartenenti ad altri rami dell’ordinamento[26], dall’altro, punire quei comportamenti non sussumibili nell’art 600 c.p. in quanto non sufficientemente gravi, né qualificabili come violazione della normativa giuslavoristica, colmando quello che era percepito come un vuoto di tutela[27].
L’introduzione del 603 bis c.p. marca il momento in cui l’operato del caporale e dello schiavista si intrecciano normativamente. Il primo punto di contatto, preliminare all’analisi strutturale delle fattispecie, è il bene giuridico tutelato.
4. La personalità individuale
Schiavitù e intermediazione illecita si collocano nel titolo dedicato ai delitti contro la persona[28] e in particolare nel capo che tutela la libertà individuale sub specie di personalità individuale.
Il titolo XII del codice Rocco tutela i beni attinenti non all’avere[29] ma all’essere della persona e all’intangibilità degli attributi personali o delle libertà vantate nei confronti dello Stato e di terzi.
L’intangibilità si declina sul piano fisico, psichico e dinamico[30]. Le condotte che aggrediscono la sfera psichica comportano una lesione dell’autodeterminazione incidendo sulla libertà valutativa, manifestativa o anche elidendola in toto.
È proprio la lesione della psiche intesa come autodeterminazione che sembra caratterizzare le fattispecie incriminate nella sezione I del capo III dedicato alla personalità individuale[31].
La dottrina ha dato contenuto concreto alla personalità individuale qualificandola, in relazione al delitto di riduzione in schiavitù, come status libertatis ovverosia l’insieme delle modalità in cui si estrinseca la libertà dell’essere umano e non, invece, nelle sue singole e moltiformi manifestazioni[32]. Altra dottrina precisa il concetto di status libertatis identificandolo nell’autonomia del singolo essere umano[33].
Ai fini della distinzione tra schiavitù e caporalato è però necessario proporre una distinzione netta tra libertà individuale e personalità individuale: in quanto l’una sembra contenere l’altra. Il rapporto di iperonimia tra libertà e personalità trova conferma in due elementi. Il primo è la Relazione del Guardasigilli secondo cui la <<libertà individuale è la libertà di volere e di agire in genere, intesa come la somma delle singole libertà contemplate nel capo>>[34].
Il secondo è la definizione di personalità accolta dal codice penale. Qui può essere utile richiamare il concetto filosofico e teologico di personalità così come formulato in epoca medievale. La personalità, in quest’ottica, è il carattere ontologico della persona, ciò che la rende una sostanza individuale di natura razionale[35]: è l’autonomia attraverso cui l’individuo manifesta sé stesso nelle diverse modalità.
Ne consegue che la persona può subire compressioni di intensità diverse del suo essere razionale. L’ampio ventaglio di possibili aggressioni contiene, tra le sue falde, la lesione massima del totale annientamento dell’autodeterminazione (descritto dall’art. 600 c.p.) tale da sottrarre l’intero status libertatis fino al punto di degradare la persona a qualcosa di diverso: una res.
Allora lo status libertatis di cui all’art. 600 c.p. ci appare come un mosaico: un elemento nuovo che è il risultato dalle singole tessere che lo compongono. Il risultato di ogni tessera è l’individuo libero, qualcosa in più della semplice somma delle singole manifestazioni; lo schiavo è colui che subisce l’obliterazione della totalità di questo status. La personalità individuale cui si riferisce la schiavitù, allora, come da insegnamento di autorevole dottrina, non è questa o quella forma di manifestazione della libertà individuale[36], ma l’unità autonoma e distinta che ne consegue. Così la libertà individuale diventa emergenza[37] delle singole forme della personalità. E solo da questa totale oppressione deriva la reificazione dell’intero individuo.
La differenza tra il complesso status libertatis e le singole forme manifestative è dimostrato dalle norme che compongono la Sezione I del Capo III. Tra le forme di oppressione della personalità individuale si collocano, in successione, tutti i delitti che compongono la sezione: dalla schiavitù al “caporalato”. In effetti sembra che tali delitti, sul piano sostanziale e nell’ottica del bene giuridico tutelato, siano selezioni e perimetrazioni del concetto di “personalità”[38]. Il legislatore prima incrimina l’assoluto annichilimento dello status libertatis (schiavitù e servitù), poi punisce comportamenti che finiscono per incidere sulle singole forme manifestative della persona offesa come quella della sfera sessuale o lavorativa: i singoli aspetti della personalità. In questi casi, infatti, l’agente si appropria e sfrutta a suo piacimento una singola tessera del mosaico.
Tale visione che sottolinea la progressiva selezione della lesione alla personalità individuale, pur non pacifica, è compatibile con la dottrina che, affrontando il reato di intermediazione illecita, individua il bene giuridico tutelato nella dignità del di essere umano[39] e nella mercificazione della sua forza lavoro[40]. Altra soluzione interpretativa, invece, evidenzia la medesimezza del bene giuridico: anche le norme successive all’art 600 c.p. tutelerebbero il complesso delle manifestazioni di libertà della persona[41].
Nella prospettiva qui adottata tra le singole modalità attraverso cui l’individuo esprime sé stesso rientra anche l’attività lavorativa: la fattispecie ex art 603 bis c.p. descrive un contesto in cui la persona offesa è privata di una particolare forma manifestativa della propria personalità: quella di lavoratore. Il lavoro non è più una via per dare il proprio contributo alla società e gratificare sé stesso, non è la strada tracciata dall’art. 36 Cost. per assicurare una esistenza libera e dignitosa, ma è strumento di sopraffazione: è piegare la persona a mero mezzo di produzione nell’interesse altrui. Questo comporta che l’attività a cui è sottoposta la persona offesa non è più il “lavoro” costituzionalmente inteso, ma sfruttamento.
La ricostruzione è avvalorata anche dalle origini etimologiche. Lavoro affonda le radici nel concetto di faticare, sforzarsi per raggiungere un obiettivo. Descrive un’attività in cui vi è una immancabile componente intenzionale e volitiva diretta a perseguire un obiettivo proprio[42] e non altrui. Questo obiettivo in un diritto penale orientato alla tutela dei beni giuridici non può certamente essere quello personale ed individuale del lavoratore, ma è quello accolto dalla Carta costituzionale: unico in grado di elevarsi a bene-interesse tutelato. Quando il lavoro non ha oggettivamente, per le sue caratteristiche intrinseche, la capacità di assicurare un’esistenza libera e dignitosa siamo al cospetto dello sfruttamento del lavoratore penalisticamente inteso che lede direttamente uno degli aspetti attinenti alla persona. È questo che sembra segnare il disvalore d’azione della condotta descritta dall’art 603 bis c.p. Il caporale è colui che elide la funzione costituzionale del lavoro. Le differenze sul piano del bene giuridico tutelato si inverano nelle differenze strutturali.
5. Gli elementi strutturali delle fattispecie: condotta, evento e presupposti dell’art. 600 c.p.
I rapporti tra gli artt. 600 e 603 bis c.p. sono regolati dalla clausola di sussidiarietà espressa “salvo che il fatto costituisca più grave reato” collocata in apertura della descrizione dell’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. È allora necessario perimetrare gli elementi strutturali del reato di schiavitù e poi quelli dell’intermediazione illecita: solo in assenza dei primi potrà operare la fattispecie ex art 603 bis c.p.
L’art. 600 c.p.[43] descrive una fattispecie plurima alternativa[44] dovendosi distinguere tra riduzione in schiavitù e in servitù.
La schiavitù si invera nell’esercizio dei poteri corrispondenti al diritto di proprietà e la servitù nella la riduzione in uno stato di soggezione continuativa accompagnata dalla costrizione a prestazioni che ne comportano lo sfruttamento.
La dottrina osserva come il termine “esercizio” segni il superamento, anche normativo, della necessaria esistenza di un vero e proprio rapporto giuridico tale da ridurre in schiavitù la persona offesa: in punto di diritto, infatti, non sono configurabili simili poteri aventi ad oggetto la persona[45]. Ciò che rileva è l’estrinsecazione di una posizione di supremazia simile a quella possessoria[46]. Sono vicende in cui l’uomo, concepito dall’ordinamento come titolare di posizioni giuridiche, si ritrova ad essere un “bene di fatto” naturalisticamente trattato come quelli disciplinati dall’art. 810 c.c.[47].
La disposizione descrive una fattispecie a forma libera, incentrando il suo disvalore nell’evento giuridico dell’acquisto del potere di diritto o di fatto sull’individuo. Sul piano della natura giuridica è un reato di danno e permanente[48].
Ne consegue come non sia revocabile in dubbio che un’interpretazione teleologica impone di sussumere nell’art. 600 c.p. i fatti che comportano la c.d. reificazione dell’individuo. Il rischio, però, è che la reificazione sfumi in uno slogan e si risolva in una formula vuota priva di valore selettivo sul piano oggettivo[49]. Ci si deve quindi spingere ad una sorta di traduzione, adattando il concetto di proprietà (di regola riferito alla res) alla persona e mantenendo come premessa quanto sopra esposto con riferimento al bene giuridico della libertà (l’emergenza) e personalità individuale (il singolo costituente).
Il tentativo può partire da una delle caratteristiche imprescindibili della proprietà: la sua pienezza, intesa come la generalità del potere di godimento e disposizione del bene. La proprietà non conferisce specifiche facoltà, ma un potere generale che abbraccia tutte le prerogative astrattamente concepibili sul bene. Allora se il godere e disporre sta alla res come le manifestazioni della personalità e la relativa autonomia stanno all’individuo, lo schiavista è colui che si appropria dell’intero mosaico di manifestazioni e lo fa con la maggiore intensità possibile: obliterando l’autodeterminazione della persona offesa con riferimento ad ogni aspetto della sua vita.
Come il proprietario ex art 832 c.c. gode di tutte le astratte facoltà nei confronti della res, così lo schiavista piega al suo servizio tutto ciò che rende tale una persona. Nella sostanza il delitto di schiavitù rinnega la visione personalistica dell’uomo-valore concependo l’uomo come strumento e oggetto di sfruttamento per fini altrui. Ciò significa che ogniqualvolta la persona offesa conservi la sua autodeterminazione con riferimento anche ad un singolo aspetto non potrà parlarsi di schiavitù, ma la condotta potrà essere qualificata come servitù o altri delitti come quello punito dall’art 603 bis c.p.
Il concetto di pienezza è poi decisivo anche per distinguere la schiavitù dalla servitù[50]. La differenza risiede, difatti, non nell’intensità della lesione ma nella sua estensione. Sia la schiavitù che la servitù elidono ogni possibilità di autodeterminazione, ma mentre lo schiavista lo fa con riferimento alla generalità delle facoltà, il padrone ne attinge una specifica e sfrutta il servo costringendolo alle prestazioni descritte dall’art. 600 c.p. Il rilievo dell’estensione e non dell’intensità è ben espresso da quella giurisprudenza che sottolinea come “lo stato di soggezione penalmente rilevante deve essere continuativo e non totale; tuttavia, tale da realizzare uno stato di fatto nel quale l’autodeterminazione e la libertà del soggetto passivo siano annullati o comunque ridotti in ambiti di nessuna rilevanza rispetto allo sfruttamento che di lui è fatto”[51]. Nella servitù quindi vi può essere autodeterminazione, ma mai con riferimento a quella forma manifestativa sfruttata dal padrone[52].
Queste conclusioni sono coerenti sia con il dato letterale degli istituti civilistici richiamati sia con una lettura diacronica che confronta il nuovo testo dell’art 600 c.p. e il precedente plagio.
Sul piano letterale la servitù è l’enucleazione di una delle facoltà del proprietario e la sua attribuzione a vantaggio (di un fondo) altrui; tra i delitti contro la persona, diventa l’enucleazione di un singolo aspetto della personalità dell’individuo e il suo sfruttamento tramite cancellazione dell’autodeterminazione[53]. Nel confronto con il plagio, invece, va ricordato come l’art. 603 c.p. faceva riferimento al totale stato di soggezione ovverosia quello che attiene a tutte le forme manifestative, invece l’art. 600 c.p. chiede solo che lo stesso sia continuativo. Difatti se lo stato di soggezione fosse totale oltre che continuativo si configurerebbe l’esercizio dei generici poteri del proprietario e quindi schiavitù.
Emerge allora come le condotte descritte dagli artt. 600 ss c.p. non comportino semplicemente la privazione di un bene-interesse afferente alla persona offesa, ma la costrizione ad utilizzare quel bene a vantaggio di un altro individuo[54].
La servitù si distingue dalla schiavitù non solo per la differenza sopra evidenziata, ma anche perché strutturata come reato a forma vincolata. Il secondo comma descrive, infatti, le modalità attraverso le quali l’agente deve annullare l’autodeterminazione della persona offesa.
Ultimo tassello del delitto di servitù è il presupposto su cui si innesta la condotta dell’agente: la situazione di vulnerabilità[55] o di necessità. Il concetto di vulnerabilità[56] non è estraneo ad altri contesti ordinamentali[57] ma presenta palesi difficoltà nella sua perimetrazione. Sul piano normativo vengono in soccorso la direttiva 2011/36/EU[58] e il d. lgs. 24/2014 e lo stesso 600 c.p.
La direttiva definisce la vulnerabilità come «una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima»; mentre l’art 1 d. lgs. 24/2014 individua ipotesi esemplificative di persone vulnerabili «quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere». Infine l’art. 600 c.p. accomuna sul piano della rilevanza ai fini del perfezionamento della fattispecie la vulnerabilità e la necessità: ne consegue che i due elementi devono, da un lato, avere qualcosa in comune e, dall’altro, un carattere di distinzione[59].
Il dato comune sembra rinvenibile nello stato in cui pongono la vittima: la vulnerabilità, come la necessità, elide ogni possibile alternativa di scelta incidendo in modo assoluto sull’autodeterminazione della persona offesa. La giurisprudenza, invece, definisce la vulnerabilità come mancanza di alternative esistenziali[60] e quindi come impossibilità di scelta.
La vulnerabilità è, difatti, per definizione la situazione di frangibilità che espone l’individuo ad essere ferito[61] che, calata nell’art. 600 c.p., indica la predisposizione ad essere privato della propria autodeterminazione. Ciò significa che il soggetto vulnerabile non è in grado di concepire, già sul piano astratto, alcuna alternativa a quella proposta dal soggetto agente che quindi si presenta come l’unica esistente.
I caratteri dei reati così come enucleati dall’analisi normativa vanno ora confrontati con la condotta descritta nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tenendo presente che in base alle nostre conclusioni:
- Sul piano della condotta la schiavitù è un reato a forma libera; mentre la servitù a forma vincolata;
- Sul piano dell’evento giuridico la schiavitù richiede l’obliterazione dell’autodeterminazione con riferimento alla generalità delle facoltà della persona (reificazione), mentre la servitù richiede la medesima obliterazione ma con riferimento ad una sola facoltà;
- Il presupposto della servitù è la vulnerabilità intesa come assenza di alternative esistenziali.
6. L’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro: l’art. 603 bis c.p.[62]
Introdotto con il d.l. 138/2011[63] e modificato dalla l. 199/2016, l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro descrive, sul piano oggettivo, la condotta di chi recluta mano d’opera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi ovvero di chi la utilizza, assume o impiega approfittando dello stato di bisogno sottoponendo il lavoratore a condizioni di sfruttamento.
Se la riforma del 2011, come sopra accennato, ha colmato un vuoto di tutela, così quella del 2016 ha tentato di dare soluzione normativa alle carenze della prima formulazione. In particolare la formulazione originaria non ricomprendeva lo sfruttamento del lavoro compiuto del datore, puniva la sola intermediazione organizzata e richiedeva, come modalità di aggressione violenza, minaccia o intimidazione[64].
Oggi l’art. 603 bis c.p. si presenta come disposizione a più norme: la prima fattispecie descrive un reato di pericolo a dolo specifico in cui lo sfruttamento non deve realizzarsi[65]; la seconda, invece, un reato di danno a dolo generico[66] in cui si ricompone lo sfalsamento tra elemento oggettivo e soggettivo con la conseguenza che lo sfruttamento deve necessariamente compiersi.
Il confronto tra il testo vigente e quello precedente mette in luce il filo rosso che conduce al cuore del disvalore della condotta incriminata: il trittico stato di bisogno-approfittamento – sfruttamento, che indicano il presupposto della condotta, la condotta e l’evento giuridico.
L’approfittamento opera come nuova modalità di aggressione, nonostante ciò, i commentatori appaiono divisi con riferimento alla sua capacità selettiva, potendosi distinguere tra un filone riduzionista e uno che tende a valorizzarlo.
Il primo evidenzia come l’approfittamento dello stato di bisogno sfumi nella realtà criminologica di riferimento e nelle caratteristiche delle vittime: in questa prospettiva sarebbe sufficiente che il soggetto passivo abbia necessità di lavorare al fine di soddisfare esigenze primarie proprie e non trovi ragionevoli alternative[67]. Nello stesso senso si osserva come l’approfittamento dello stato di bisogno abbia già “fallito” nel dimostrare sua capacità selettiva nel reato di usura[68], ne consegue che l’intero disvalore sarebbe rinvenibile esclusivamente nel concetto sfruttamento.
A questa lettura si contrappone chi rivendica l’autonomia della condotta di approfittamento. Tale impostazione teorica sottolinea come l’approfittamento non possa essere un mero pleonasma, ma si invera nel quid pluris del superamento della normale contrattazione tra datore e lavoratore così da comportare condizioni di lavoro deteriori rispetto a quelle ordinarie[69]. L’approfittamento, allora, diventa l’avvalersi della situazione di debolezza del lavoratore e della sua menomata autonomia, che conduce all’accettazione di condizioni ordinariamente intollerabili[70].
Anche la giurisprudenza tende a valorizzare l’approfittamento sottolineando come il legislatore ha scelto di punire non lo sfruttamento in sé, ma solo l’approfittamento di una situazione di grave inferiorità del lavoratore, economica o di altro genere[71].
Condivisa la rilevanza, almeno teorica, del concetto di approfittamento si può provare a descrivere il suo effettivo operare sulla fattispecie solo perimetrando il suo oggetto o presupposto: lo stato di bisogno.
Anche in questo caso si ripropone il dibattito tra “scettici”[72] e chi cerca di ritagliare un ruolo attivo[73].
Sul piano generale il primo problema che si è posto è la sua vicinanza concettuale alla nozione di vulnerabilità ex art. 600 c.p. ed è proprio in questa prospettiva che occorre affrontare lo stato di bisogno. Basandosi sui contesti in cui sono utilizzati, la vulnerabilità deve essere necessariamente qualcosa di più incisivo rispetto allo stato di bisogno.
Bisogno, inoltre, implica, nel suo significato letterale, un elemento che preme in una data direzione. Nello sfruttamento del lavoro è quindi un elemento che spinge ad accettare condizioni che normalmente si sarebbero rifiutate, una condizione preesistente che limita l’autodeterminazione del lavoratore[74].
I riferimenti alla vulnerabilità e all’etimologia del termine segnano i punti fermi dell’analisi: lo stato di bisogno è un quid minus della vulnerabilità ed è un elemento che incide sul processo decisionale del lavoratore, nella sostanza una concausa. Queste affermazioni trovano conferma nella giurisprudenza che sottolinea come «ai fini dell’integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis c.p., lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta del lavoratore, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose, stante anche l’assenza, nello specifico contesto in cui si svolge la vicenda, di possibili reali alternative di lavoro»[75].
La definizione del concetto in commento è ulteriormente precisata da chi sottolinea che il risultato dello stato in cui si trova il lavoratore è quello di un soggetto non semplicemente disposto a lavorare, ma disposto a lavorare in qualsiasi condizione[76].
Dalle opinioni giurisprudenziali e dottrinali sopra richiamate sembra emergere la differenza con la vulnerabilità: lo stato di bisogno è una condizione a cui la persona offesa può porre fine tramite il lavoro in grado di assicurare una vita libera e dignitosa, mentre la vulnerabilità è una condizione insolubile con il lavoro. È così che il bisogno diventa mancanza dei mezzi di sussistenza che, di regola, sono ottenibili tramite una prestazione lavorativa[77].
In altri termini, il bisogno è la “porta di ingresso” nel mondo del lavoro, e fa sì che la persona offesa si presti, dando un formale consenso, alla condotta abusiva altrui, mentre la vulnerabilità è un “labirinto senza uscita”, una mancanza di alternative esistenziali a cui neanche il lavoro vero e proprio potrebbe porre fine[78]. Stato di bisogno e vulnerabilità si distinguono nel modo in cui incidono sull’autodeterminazione: il primo è uno degli elementi che il lavoratore soppesa per poi cedere alla proposta, la vulnerabilità impedisce anche questa valutazione in astratto.
L’incontro tra la condotta di approfittamento e la condizione di stato di bisogno deve dar luogo all’ultimo elemento della fattispecie: lo sfruttamento.
Il confronto con il termine “sfruttamento” impone nuovamente all’interprete di indossare occhiali dotati di un apposito filtro normativo-culturale[79]: siamo in presenza di un termine non dotato di una inequivocabile capacità descrittiva soprattutto quando si riferisce all’essere umano.
Sfruttamento nasce, sul piano letterale, dall’apposizione del prefisso “s-“ al termine frutto[80]. Tale prefisso ha, quando precede un sostantivo, funzione privativa. Allora sembra che il lemma in oggetto ben si attagli alla descrizione teleologica sopra esposta: sfruttare significa privare qualcuno dei suoi frutti, così come il caporale priva l’individuo di uno dei propri frutti appropriandosi di una manifestazione della sua personalità individuale.
Nonostante la definizione letterale il compito più arduo è definire quando ciò avviene in concreto, individuando nel novero astratto di trattamenti quel minimo in grado di trasformare il lavoratore libero in mero mezzo di produzione e il datore in caporale.
La questione impone di districarsi nello spettro ideale che va dal binomio lavoratore-datore (l’unico fisiologico), passa per sfruttato-caporale e termina con quello di schiavo-schiavista.
Il legislatore non è rimasto sordo a questa esigenza e si è preoccupato di arricchire la faretra dell’interprete con uno strumento innovativo[81]: quello degli indici sintomatici di sfruttamento[82]. Come è noto, in dottrina il dibattito ha visto il confronto tra chi ritiene che gli indici siano elementi del fatto tipico in quanto necessari a superare profili di indeterminatezza[83] e chi ne sostiene la rilevanza meramente probatoria[84].
In giurisprudenza, invece, appare prevalente la tesi della natura processuale-probatoria con una serie di ricadute. La prima conseguenza è la conferma della necessità di trovare un significato qualificato di sfruttamento che possa operare nel rapporto lavoratore-datore: se, infatti, gli indici fossero un numero chiuso e tassativo sarebbe sufficiente limitarsi alla loro presenza o assenza. Dalla natura processuale deriva, viceversa, che gli indici non devono essere necessariamente presenti per qualificare il trattamento come sfruttamento e, soprattutto, che il giudice può trarre l’esistenza dello stesso anche al cospetto di elementi diversi da quelli “tipizzati”.
L’art. 603 bis, co III c.p. è il precipitato di una lettura a contrario di ciò che il lavoro dovrebbe essere: il lavoro è per definizione limitato nel tempo, è il corrispettivo di una giusta retribuzione e svolto in sicurezza[85].
A questo punto appare evidente come dietro gli indici sintomatici si celi l’art 36 Cost. Un’attività illimitata nel tempo, senza corrispettivo e senza retribuzione non è più lavoro, ma sfruttamento delle energie altrui.
Da una lettura combinata degli indici e dell’art 36 Cost. emergono due aspetti oggetto di tutela penalistica e attinenti al lavoro che concorrono a perimetrare il concetto di sfruttamento: uno funzionale e uno modale.
L’indice di cui al n. 1), in questa prospettiva di analisi, si lega all’elemento funzionale del lavoro: assicurare una vita libera e dignitosa, e una retribuzione palesemente sproporzionata è sicuramente quella che vieta al lavoratore di affrontare le comuni esigenze di vita e rendersi indipendente dal suo sfruttatore.
Gli indici di cui ai numeri 2), 3) e 4) indicano aspetti modali del lavoro: collocare il lavoratore in un ambiente privo dei minimi standard di sicurezza e igiene mortifica la sua dignità, così come lo fanno metodi di sorveglianza invasivi o la privazione del necessario riposo.
7. Conclusioni: caporale o schiavista?
Il caporale e lo schiavista colpiscono in modo diverso la dignità della persona incidendo su fasi distinte del procedimento decisionale della persona offesa, potendosi distinguere tra momento del giudizio e momento della scelta.
Nella fattispecie descritta dall’art 600 c.p. l’esercizio dei poteri del proprietario e l’assoggettamento, uniti alla vulnerabilità della persona offesa, comportano la totale conculcazione dell’autodeterminazione in quanto, come la res, la persona non è nelle condizioni di decidere: l’individuo non agit sed agitur. Lo schiavista è in grado di appropriarsi del momento del giudizio: ovverosia quello in cui la persona libera bilancia i suoi interessi per poi operare la scelta più conveniente. Lo schiavo, invece, non è in grado di autodeterminarsi, non ha pro e contro ed è interamente assoggettato al volere altrui. Lo schiavista è l’artefice di tale bilanciamento alla luce dei propri interessi e fini.
Nello sfruttamento ex art 603 bis c.p., invece, il lavoratore è ancora in possesso della astratta capacità di autodeterminarsi. Nonostante ciò, a causa dello stato di bisogno, è privato del momento della scelta (ciò che attiene al quomodo del suo agire). La scelta, allora, non sarà la più conveniente, come naturalisticamente dovrebbe avvenire, ma costringe ad accettare condizioni che piegano la sua attività lavorativa a finalità diverse dall’assicurarsi una vita libera e dignitosa.
Sul piano eventistico le fattispecie sconfinano, in ultima analisi, nel piegare al servizio altrui l’intero essere umano o un suo aspetto, creando un’area illecita in cui si rinnega la concezione personalistica dell’essere umano ricreando quella utilitaristica dell’uomo-mezzo.
[1] L’art. 603 bis c.p. punisce chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
[2] Difatti a norma dell’art. 600 c.p. “Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
[3] Per le contravvenzioni, v. S. Bernardi, Non coactus neque voluit? Il consenso della vittima al proprio sfruttamento e la vulnerabilità individuale nel diritto penale, Air Unimi, 2020, p. 89; A. Giuliani, I reati in materia di «caporalato», intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, Padova University Press, 2015, p. 31 ss.
[4] Ovverosia: “mediante violenza minaccia inganno abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.
[5] C. Cucinotta, I reati di riduzione in schiavitù, in servitù e di sfruttamento lavorativo nella prospettiva comparata, in Sistema Penale, 2022.
[6] Sull’evoluzione dello status di schiavo e della schiavitù stessa vedi Lemme, Schiavitù, in Enc. Giur., XXVIII, Roma 1992; F Mantovani, Parte Speciale I, Delitti contro la persona, 8° edizione, Padova, 2022, p. 292; M. BLOCH, Libertà e servitù personali nel Medioevo, in particolare in Francia. Contributo a uno studio delle classi, in ID., La servitù nella società medievale, La Nuova Italia Editrice, 1975, p. 137 ss.; F. Panero, La servitù tra Francia e Italia nei secoli IX-XIV: un problema di storia comparata, in Studi storici, 1991, n. 4, p. 799 ss; K. Bales, Disposable People. New Slavery in the Global Economy, University of California Press, 1999, p. 1 ss.; Francosi, Schiavitù (diritto romano), in Enc. dir., 1989, XLI, p. 620 ss.; A. Bassani, B. Del Bo (a cura di), Schiave e schiavi. Riflessioni storiche e giuridiche, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020.
[7] Cfr. Mantovani, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, Delitti contro la persona, Padova, Cedam, 2022, p. 292 che riporta come il medesimo processo sia avvenuto, ad es., nella Roma repubblicana. Più precisamente l’Autore “A Roma, la schiavitù, al di fuori degli episodi relativi alla monarchia etrusca (conoscendo la società etrusca tale istituto), si sarebbe diffusa solo nell’età repubblicana, parallelamente all’intensificarsi delle guerre di conquista, essendone fonte primaria la prigionia di guerra, cui vennero ad affiancarsi il commercio internazionale degli schiavi (principale centro l’isola di Delo), la pirateria e la riproduzione degli stessi attraverso accoppiamento”.
[8] Per l’etimologia di cittadino v. https://www.etimo.it/?term=cittadino&find=Cerca
[9] F. Mantovani, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, Delitti contro la persona, Padova, Cedam, 2022, p 293.
[10] Gli Iloti erano servi della gleba e si affiancavano ai servi e ad altri schiavi.
[11] V. www.treccani.it
[12]Si veda https://www.etymonline.com/search?q=slave; Per un approfondimento v. M. Bloch, La società feudale. Torino, Einaudi, 1974.
[13] Per il concetto di personalismo v. F. Mantovani, I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, Padova, 1974; Persona (delitti contro la), in Enciclopedia del diritto, Vol. XXXIII, Giuffrè,1983, p. 297 ss.
[14] Sull’utilitarismo v. M. B. Magro, Etica laica e tutela della vita umana: riflessioni sul principio di laicità in diritto penale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1994 fasc. 4, pp. 1382 – 1448; F. Zanuso, Utilitarismo ed umanitarismo nella concezione di Cesare Beccaria, in AA.VV. Cultura moderna e interpretazione classica. Temi e problemi di filosofia del diritto, Padova, 1997, p. 175-219; G. Pontara, Utilitarismo, delitto e castigo, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 1995 fasc. 2, pp. 463 – 476.
[15] F Mantovani, Parte Speciale I, Delitti contro la persona, 8° edizione, Padova, 2022, 3
[16] F. Mantovani, Parte Speciale I, Delitti contro la persona, op. cit., p. 3
[17] Cfr. D. Messinetti, Personalità (diritti della), in Enciclopedia del diritto, Vol. XXXIII, Giuffrè,1983, p. 356 ss.,
[18] La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo all’art. 4 recita: “Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma “; l’art. 4 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali invece “1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3. Non è considerato lavoro forzato o obbligatorio” ai sensi di questo articolo: a. ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionata; b. ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi dove l’obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, ogni altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio; c. ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità; d. ogni lavoro o servizio che fa parte dei normali doveri civici.
[19] A. Lucifora, Lo sfruttamento del lavoro. La costruzione del “tipo” tra istanze di determinatezza e obblighi sovranazionali di tutela, Torino, 2024. P. 294.
[20] A. Lucifora, Lo sfruttamento del lavoro, op.
[21] Che recitava: Chiunque riduce una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
[22] A norma del quale: Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
[23] F. Mantovani, Parte Speciale I, Delitti contro la persona, op. cit., 289.
[24] Cass. V, n. 9404/2022.
[25] A. Merlo, Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato”. Dai braccianti ai riders. La fattispecie dell’art. 603 bis c.p. e il ruolo del diritto penale, in Itinerari di diritto penale, Giappichelli, Torino, 2020, p. 56 del pdf e 45 dell’opera
[26] A. Merlo, Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato”. Dai braccianti ai riders, op. cit., p. 62 ss.
[27] Relazione n. III/11/2011 dell’Ufficio del Massimario della Cassazione sull’introduzione dell’art. 603 bis c.p.; R. Bricchetti – L. Pistorelli, “Caporalato”: per il nuovo reato pene fino a otto anni, in Guida dir., 2011, p. 49; P. Brambilla, “Caporalato tradizionale” e “nuovo caporalato”: recenti riforme a contrasto del fenomeno, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1-2/2017, p. 194.
[28] F. C. Palazzo, Persona (delitti contro la), in Enciclopedia del diritto, Vol. XXXIII, Giuffrè,1983, p. 297 ss.
[29] Come sono ad es. i delitti contro il patrimonio.
[30] F. C. Palazzo, Persona (delitti contro la), in Enciclopedia del diritto, op. cit. p. 297
[31] Per la rilevanza dell’autodeterminazione nel concetto di libertà personale di cui al Capo III v. Libertà (delitti contro la), in Enciclopedia del diritto, Vol. XXXIII, Giuffrè,1983, p. 536 ss.
[32] E. Dolcini – G. L. Gatta, Art. 600 – Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, in Codice Penale Commentato, IPSOA, V edizione, Tomo III, 2021, p.1498 ss.
[33] E. Dolcini – G. L. Gatta, Art. 600 – Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, in Codice Penale Commentato, IPSOA, V edizione, Tomo III, 2021, p.1498 ss.
[34] cfr. Relazione del Guardasigilli sui Libri II e III del progetto definitivo, in Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, V, pt. II, Roma, 1929, 410, n. 698. Pur, invero, riferendosi alla libertà e non alla personalità.
[35] S. Boezio, Contra Eutychen et Nestorium, cap. 3. Solo all’inizio del XX secolo nasce il concetto di personalità inteso come insieme dei tratti psicologici caratteristici di un individuo: cfr., G. W. Allport, Personality: A Psychological Interpretation, New York, NY, 1937.
[36] F. Mantovani, Parte Speciale I, Delitti contro la persona, op. cit., p. 271.
[37] Il concetto di emergenza come qui inteso è spiegato da E. Onnis, Emergenza in APhEx – Rivista Italiana di Filosofia Analitica, 2024, p. 93 in cui l’A. spiega come “L’emergenza “ontologica”, anche detta “metafisica”, riguarda entità che presentano caratteristiche autenticamente inedite e radicalmente diverse da tutto ciò che caratterizza la loro base di emergenza. Queste entità (termine generale con cui mi riferisco, come anche Gillett (2002), a individui, processi, proprietà o relazioni), sono ontologicamente irriducibili poiché non derivano linearmente dai loro componenti”.
[38] Sempre da intendersi come caratteristica ontologica della persona.
[39] Cfr. E. Dolcini – G. L. Gatta, Art. 600, op. cit, p. 1615 in cui gli Autori precisano come la delimitazione tra status libertatis e dignità del lavoratore <<consente di marcare la differenza non solo con gli artt. 600 e 601 c.p. ma anche con le fattispecie contravvenzionali previste dall’art. 18 della legge Biagi: queste ultime, infatti, sanzionano la mera violazione delle condizioni di liceità della somministrazione e dell’interposizione di manodopera e sono, pertanto, inidonee ad assorbire il ben più grave disvalore espresso dal delitto di cui all’art 603 bis (con il quale potranno, invece, eventualmente concorrere)>>.
[40] R. Bricchetti – L. Pistorelli, “Caporalato”: per il nuovo reato pene fino a otto anni, in Guida dir., 2011, p. 50; L. Monticelli, Disciplina penale del collocamento e della intermediazione illecita, in B. Deidda – A. Gargani (a cura di), Reati contro la salute e la dignità del lavoratore, Trattato teorico-pratico di diritto penale , diretto da F.C. Palazzo – C. E. Paliero, Torino, 2012, p. 572 ss.; sul tema v. anche, A. Valsecchi, L’incriminazione delle moderne forme di schiavitù, in Trattato teorico pratico di diritto penale, diretto da F. C. Palazzo e C.E. Paliero, VII, Reati contro la persona e contro il patrimonio, a cura di F. Viganò e C. Piergallini, Torino, 2015, p. 255; A. Quattrocchi, Le nuove manifestazioni della prevenzione patrimoniale: amministrazione giudiziaria e contrasto al “caporalato” nel caso Uber, in Giur. Pen., 2, 2020, p. 158; S. Fiore, (Dignità degli) Uomini e (punizione dei) caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in Scritti in onore di Alfonso M. Stile, Napoli, 2013; D. Genovese, Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia, in, Legislazione Penale., 2018.
[41]F. Mantovani, Parte Speciale I, Delitti contro la persona, op. cit.; S. De Bonis, Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.), in Diritto Penale, direttodaA. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Milano, III, p. 6018.
[42] Si veda la voce “lavoro” in www.etimo.it
[43] L. Benanti, Il delitto di riduzione in schiavitù in una pronuncia della Corte di assise di Roma, in Cass. Pen., 2001, 7-8, 2218; Paoli U.E., voce Schiavitù (nell’antichità), in Enc. It., XXXI, 1950, p. 82; V. Musacchio, Il concetto di schiavitù nel diritto penale, in Diritto&Diritti (rivista on-line www. diritto.it), 2002; A.G. Cannevale – C. Lazzari, Schiavitù e servitù (diritto penale), in Digesto pen., Agg., II, Torino, 2005, 1491 ss.; CIAMPA, Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, Napoli, 2008, P. Scevi, nuove schiavitù e diritto penale, Milano, 2014.
[44] E. Dolcini – G. L. Gatta, Art. 600, cit. p. 1500.
[45] A. Giuliani, I reati in materia di «caporalato», intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, Padova University Press, 2015
[46] E. Dolcini – G. L. Gatta, Art. 600, cit, p. 1500.
[47] A.G. Cannevale – C. Lazzari, Schiavitù e servitù (diritto penale), cit.
[48] F. Mantovani, Diritto penale, Parte Speciale I. Delitti contro la persona, IV edizione, Padova, 2011, p. 280.
[49] Per i dubbi sulla determinatezza v. E. Dolcini – G. L. Gatta, Art. 600, op. cit,
[50] Per un’ulteriore analisi v. S. Aprile, I delitti contro la personalità individuale. Schiavitù e sfruttamento sessuale dei minori, Cedam, Padova, 2006.
[51] Cass sez V n. 23590 del 7 giugno 2016.
[52] Anche più di recente la giurisprudenza di legittimità mostra la rilevanza di questa differenza quando afferma che “l’assoggettamento rilevante ai fini dell’integrazione della riduzione o del mantenimento in servitù non coincide con l’annichilimento assoluto della personalità altrui, essendo, piuttosto, sufficiente che l’asservimento della persona offesa ne consenta lo sfruttamento lavorativo, sessuale o tramite altre attività” (cfr. Cassazione penale sez. V, 02/05/2024, (ud. 02/05/2024, dep. 03/07/2024), n.26143.
[53] Per l’opinione che sottolinea una sostanziale sovrapponibilità definendo il rapporto tra schiavitù e servitù una <<superfetazione normativa>> v. Ciampa, Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù i in servitù, Napoli, 2008, p. 300. V. altresì F. Mantovani, Parte Speciale I, Delitti contro la persona, 8° edizione, Padova, p. 302 in cui l’Autore sottolinea la difficoltà nell’individuare le rispettive sfere applicative in quanto l’idea che la servitù sia meno grave della schiavitù è smentita dall’identità di pena.
[54] Lo schiavo, infatti, non è necessariamente il soggetto “che non fa qualcosa”, ma il soggetto che quando compie attività che, di regola, segnano la manifestazione della propria personalità ma lo fa a vantaggio altrui e per scelta altrui.
[55] V. Di Martino, Stato di bisogno e condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo e schiavitù, in Archivio Penale, 2019, 531 ss; A. Merlo, Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato”. Dai braccianti ai riders. La fattispecie dell’art. 603 bis c.p. e il ruolo del diritto penale, in Itinerari di diritto penale, Giappichelli, Torino, 2020.
[56] O. Giolo e B. Pastore (a cura di), Vulnerabilità, Analisi multidisciplinare di un concetto, Roma, 2024.
[57] Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, siglata a Palermo il 15 dicembre 2000; Decisione quadro n. 629 del Consiglio dell’Unione Europea del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta di esseri umani; Direttiva n. 52 del Parlamento europeo e del consiglio dell’Unione Europea del 18 giugno 2009; per il concetto di vulnerabilità nella Corte Europea dei diritti dell’Uomo v. F. Ippolito, Vulnerability on trial: an emerging concept for strengthnong the protection of migrants in international adjudication?, in Riv. dir. int., 2018, 458 ss., R. CHENAL, La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali, in Ars interpretandi, 2018, 35 ss., Y. Al Tamini, The Protection of Vulnerable Groups and Individuals by the European Court of Human Rights, in European Journal of Human Rights, 5/2016, 561 ss.
[58] Concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.
[59] La distinzione è necessaria se si vuole evitare una forma di superfetazione legislativa, paventata anche da F. Mantovani, Parte Speciale, op. cit., p. 303.
[60] Cassazione penale sez. V – 02/05/2024, n. 26143; Corte assise Lecce, 13 luglio 2017, n. 2.
[61] A. Jori, Vulnerabilità e storia della filosofia. To pathei mathos: imparare attraverso la sofferenza, in Vulnerabilità, Analisi multidisciplinare di un concetto, a cura di O. Giolo e B. Pastore, op. cit.
[62] A. Di Martino, Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato, Bologna, 2020; A. Merlo, Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato”. Dai braccianti ai riders, Torino, 2020; V. Torre, Lo sfruttamento del lavoro. La tipicità dell’art. 603-bis c.p. tra diritto sostanziale e prassi giurisprudenziale, in Quest. Giust., 4/2019, p. 90 s.; A. Giuliani, I reati in materia di «caporalato», intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, Padova University Press, 2015;
[63] Il testo originario dell’articolo era il seguente: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato”.
[64] F. Mantovani, Diritto penale. Parte speciale, op. cit., p. 323
[65] V. Torre, Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2018, 158(2), 294.
[66] F. Mantovani, Diritto penale. Parte speciale, op. cit., p p. 327.
[67] A. GABOARDI, La riforma normativa in materia di “caporalato” e sfruttamento dei lavoratori: corretto lo strabismo, persiste la miopia, in Leg. pen., 2017, 57 ss.
[68] V. Torre, Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento, op. cit, p. 295 in cui più precisamente l’Autrice sostiene che “Sul piano della tipicità è da segnalare, inoltre, come la delimitazione dell’operatività della fattispecie alla sola ipotesi di sfruttamento mediante l’«approfittamento dello stato di bisogno» pone problemi interpretativi già noti alla prassi e alla dottrina penalistica. Lo «stato di bisogno», infatti, è una locuzione utilizzata anche nell’originaria fattispecie di usura, ma proprio le difficoltà e le disparità interpretative sorte rispetto a tale elemento della tipicità hanno portato il legislatore a calibrare la fattispecie di usura su di un parametro oggettivo, quale il superamento dei tassi usurari, mentre l’approfittamento dello stato di bisogno è divenuto un elemento circostanziale e descrive una situazione di difficoltà materiale, diversa dallo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., ma tale da incidere comunque sulla capacità di autodeterminarsi della vittima”.
[69] A. Merlo, Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato”. Dai braccianti ai riders. La fattispecie dell’art. 603 bis c.p. e il ruolo del diritto penale, Torino, Giappichelli, 2020, p. 97; Cfr. anche A. DE RUBEIS, Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in Dir. pen. cont., 4/2017 in cui l’Autrice, quasi capovolgendo la visione dell’orientamento prima definito come riduzionista, sostiene che “La scarsa significatività della nozione di sfruttamento fa sì che l’unico elemento su cui viene incentrato il disvalore della fattispecie sia l’approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore”.
[70] F. Mantovani, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, Delitti contro la persona, op. cit., p. 327;
[71] Cassazione penale sez. IV, 11/11/2021, (ud. 11/11/2021, dep. 22/04/2022), n.15683
[72] A. Gaboardi, La riforma della normativa in materia di «caporalato» e sfruttamento dei lavoratori: corretto lo strabismo, persiste la miopia, in «La legislazione penale», op. cit., p. 58; V. Torre, Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento, op. cit.
[73] A. Di Martino, Sfruttamento del lavoro: Il valore del contesto nella definizione del reato. Bologna, 2020, p. 149 ss. in cui l’Autore affronta il concetto di stato di bisogno nella prospettiva patrimoniale ed esistenziale; A. Merlo, Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato”, op. cit., p. 89 ss.; C. F. Ferrajoli, Il reato di sfruttamento del lavoro. Dal contrasto al caporalato all’attuazione della Costituzione, in Costituzionalismo.it, 3, 2023.
[74] C. F. Ferrajoli, Il reato di sfruttamento del lavoro. Dal contrasto al caporalato all’attuazione della Costituzione, op. cit., p. 21.
[75]Una massima diffusa a livello endemico nella giurisprudenza di legittimità e merito, cfr. Cassazione Penale, Sez. I, sentenza 15 febbraio 2023, n. 6339 Cassazione penale sez. IV, 10/03/2022, n.24388; Cass. Sez. II, 14 luglio 2020, n. 27427; Tribunale Milano, 03/04/2024.
[76] Cass. 18 marzo 2021, n. 10554; o ancora Cass. 17 marzo 2021, n. 10188 «quando la persona offesa, pur senza versare in stato di assoluta indigenza, si trovi in una condizione anche provvisoria di effettiva mancanza dei mezzi idonei, atti a far fronte alle esigenze primarie; relative, cioè, ai beni oggettivamente essenziali […]. Lo stato di bisogno è la condizione di impellente assillo economico che, limitando la volontà del contraente debole, lo induce ad accettare condizioni contrattuali non negoziabili apertamente sperequate nei corrispettivi e ampiamente degradanti nelle modalità esecutive del lavoro».
[77] Cfr. A. Di Martino, Sfruttamento del lavoro: Il valore del contesto nella definizione del reato, op. cit. p. 190.
[78] Questa differenza si ripercuote sul diverso ruolo del consenso: nello sfruttamento del lavoro c’è un formale consenso del lavoratore, seppur vincolato dal bisogno, nella schiavitù l’autodeterminazione della persona offesa non ha, invece alcun ruolo. Sul consenso nella fattispecie di cui all’art. 603 bis c.p. v. C. Cucinotta, Il ruolo del consenso e lo stato di bisogno del lavoratore nell’art. 603-bis c.p., in Archivio Penale, 2, 2021; A. Di Landro, Lavoro minorile, sfruttamento del lavoro, maltrattamenti, riduzione in schiavitù o servitù e le peculiari questioni relative all’accattonaggio con minori: incertezze e ambiguità, prospettive de iure condito e de iure condendo, in La Legislazione Penale, 1, 2024, p. 112 ss.
[79] S. Bernardi, Non coactus neque voluit? Il consenso della vittima al proprio sfruttamento e la vulnerabilità individuale nel diritto penale, p. 4.
[80] https://www.treccani.it/vocabolario/s/
[81] Il vulnus di questa scelta è sottolineato da V. Torre, Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento, op. cit. p. 297 in cui l’Autrice con riferimento alla determinatezza afferma: “Il deficit di determinatezza, in realtà, evidenzia una patologia del sistema politico, che, rispetto alla problematica contrapposizione, nell’ambito del sistema produttivo, fra interessi economici e diritti fondamentali, opta per una scelta deresponsabilizzante, scaricando sul sistema giuridico il compito di assumere decisioni sostanzialmente politiche. Tale relazione patologica si riproduce anche all’interno del sistema giuridico, con un’alterazione fra i compiti e le funzioni del potere legislativo e quello giudiziario, accompagnata anche da un eccesso di criminalizzazione: il legislatore penale interviene senza individuare un tipo criminoso, in quanto non sono univoci gli input del sistema politico, cosicché è il giudice a dover tracciare una linea di demarcazione espressiva di una scelta valoriale che, tuttavia, non gli compete”.
[82] Cfr. art 603 bis, co 3 c.p.:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti».
[83] S. Fiore, La nuova disciplina penale dell’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, tra innovazioni ed insuperabili limiti, in Dir. Agr. 2017, T. Padovani, Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa, in GD, n. 48, 2016, p. 50.
[84] A. Merlo, Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato”, op. cit. p. 70. F. Vitarelli, Lo sfruttamento del lavoro dei “riders” tra prevenzione e repressione, in Le Società, 1, 2023; L. Bin, Problemi “interni” e problemi “esterni” del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cp), in LP, 2020; D. Ferranti, La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell’ottica del legislatore, in Pen. Cont., 4, 2016.
[85] M. D’Onghia – S. Laforgia, S. (2021), Lo sfruttamento del lavoro nell’interpretazione giurisprudenziale: una lettura giusvaloristica, in Lavoro e Diritto, 2021,2, 233-255.


