Tenuità del fatto, statuizioni civili e asimmetrie difensive

Nota a Cass. pen., Sez. un., 23 aprile 2026 (dep. 29 luglio 2026), n. 28647

Abstract:

Il contributo esamina l’ordinanza con cui le Sezioni unite hanno escluso l’appellabilità, da parte dell’imputato, della sentenza ex art. 131-bis c.p. recante statuizioni civili. La decisione si lascia apprezzare soprattutto per il rigoroso rispetto del principio di legalità, che preclude di piegare il dato normativo a una soluzione interpretativa adeguatrice. Su queste basi, le Sezioni unite hanno doverosamente scelto di rimettere alla Corte costituzionale la verifica dell’eventuale vulnus dell’art. 593, comma 3 c.p.p. L’A. formula tuttavia alcuni rilievi critici sul piano del diritto di difesa e del principio di parità delle parti, con particolare riguardo all’asimmetria che può determinarsi rispetto alla posizione della parte civile; propone di distinguere le ipotesi in ragione dell’oggetto dell’impugnazione, riconducendo la contestazione delle sole statuizioni civili al disposto dell’art. 574 c.p.p. e valorizzando, invece, la necessità di un adeguato riesame nel merito qualora l’imputato intenda rimettere in discussione anche l’accertamento del fatto.

This article discusses the Joint Chambers’ ruling that a defendant cannot appeal a judgment under Article 131-bis of the Italian Criminal Code where that judgment also includes civil orders. The decision leaves no room for a corrective interpretation of the statutory text. On that basis, the Joint Chambers rightly referred to the Constitutional Court the question whether Article 593(3) of the Code of Criminal Procedure is unconstitutional. The Author nonetheless raises critical concerns from the perspective of defence rights and equality of arms, particularly as regards the asymmetry between the defendant and the civil party. The Author proposes distinguishing between appeals according to their subject matter, with challenges limited to the civil orders falling under Article 574 of the Code of Criminal Procedure, while an effective review on the merits should be available where the defendant also seeks to challenge the factual findings underlying the decision.

Sommario: 1. Le questioni. – 2. Il caso. – 3. La natura della sentenza ex art. 131-bis c.p. – 3.1. I fondamenti della non punibilità per tenuità del fatto. – 3.2. Il giudicato “di tenuità” e i suoi rapporti con l’azione civile. – 3.3. Il contrasto interpretativo. – 4. La posizione delle Sezioni unite. – 5. Il problema dell’asimmetria difensiva. – 6. Considerazioni finali.

1. Le questioni

Con l’ordinanza n. 4839 del dicembre 2025[1], la quinta Sezione della Corte di cassazione ha devoluto all’attenzione dell’organo nomofilattico una questione destinata a ravvivare il dibattito sulla disciplina processuale della particolare tenuità del fatto[2], con riferimento ai rapporti tra la declaratoria di non punibilità, l’azione civile esercitata nel processo penale e il regime delle impugnazioni.

Il dubbio interpretativo concerne, in particolare, l’appellabilità da parte dell’imputato della sentenza che dichiari la non punibilità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p., qualora la medesima decisione rechi una statuizione sulla condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile. Viene, dunque, in considerazione il contenuto della pronuncia che, in tale evenienza, non si limiterebbe a prosciogliere l’imputato – pur accertando il fatto-reato – ma compendierebbe altresì una determinazione di rilievo anche civilistico. Esperendo i suoi effetti direttamente sulla definizione del rapporto privatistico, quest’ultima – in altri termini – contribuirebbe a determinare conseguenze pregiudizievoli per l’imputato, quantomeno con riferimento alla sua sfera patrimoniale.   

La trattazione della questione impone di riflettere preliminarmente sulla natura giuridica della pronuncia resa ai sensi dell’art. 131-bis c.p., giacché è proprio dalla relativa qualificazione che discendono le ricadute sul piano del regime impugnatorio applicabile.

È ben vero che l’art. 574, comma 1 c.p.p. riconosce all’imputato il diritto di impugnare i capi della sentenza attinenti agli interessi civili[3]; tuttavia, in attuazione del principio di tassatività delle impugnazioni[4], il comma 3 della medesima disposizione prescrive che tale iniziativa sia proposta «con il mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza». Ne discende che l’impugnazione agli effetti civili non gode di un regime autonomo, ma segue – quanto all’individuazione del mezzo esperibile – la sorte del capo penale, soggiacendo ai medesimi limiti che la legge impone per l’appello dell’imputato.

È in questa logica che la qualificazione della declaratoria ex art. 131-bis c.p. si rivela determinante. L’art. 593 c.p.p., nel disciplinare i casi di appello, delimita infatti l’ambito di operatività – oggettivo e soggettivo – di tale mezzo di impugnazione in ragione della tipologia di pronuncia; in particolare, il comma 3 sottrae all’appello talune categorie di sentenze, ivi comprese quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Sicché, ove la pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto venga ricondotta al novero delle sentenze di proscioglimento, il limite di cui all’art. 593, comma 3 c.p.p. finirebbe per operare – in forza del criterio dettato dall’art. 574, comma 3 c.p.p. – anche sull’impugnazione proposta agli effetti civili, parimenti preclusa nelle forme dell’appello.

Dall’altra, essa rinvia più in generale al tema del diritto di difesa dell’imputato, che si relaziona al suo interesse ad ottenere un esito giudiziale pienamente liberatorio[5]; aspirazione che si confronta con l’ampia tutela riconosciuta alla parte civile in applicazione degli artt. 538 e 576 c.p.p., anche alla luce dell’interpretazione da ultimo offerta dalle Sezioni unite nel caso “Salerno”[6].

Ravvisata la sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, in punto di qualificazione della sentenza che, nell’escludere la punibilità per tenuità del fatto, condanni l’imputato agli effetti civili, la quinta Sezione ha rimesso il ricorso al supremo Consesso ai sensi dell’art. 618, comma 1 c.p.p., domandando «se sia appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis c.p. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato il medesimo alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile».

Tuttavia, tale interrogativo ha ricevuto risposta negativa da parte dell’organo nomofilattico che, con l’ordinanza n. 28647[7], depositata nel luglio 2026, ha disatteso l’orientamento condiviso dal giudice rimettente, enunciando il seguente principio di diritto: «in tema di impugnazioni, non è appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis c.p.p. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato stesso al risarcimento del danno in favore della parte civile»[8].

Muovendo da tale conclusione, le Sezioni unite hanno ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3 c.p.p., nella parte in cui non consente all’imputato di appellare la sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis c.p. che contenga una condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile[9].

L’investitura della Corte costituzionale conferma la rilevanza, tanto sul piano teorico quanto su quello applicativo, della questione in esame, la cui complessità può essere pienamente colta soltanto nel quadro della vicenda processuale in cui essa si inscrive. Pertanto, si rende opportuno ricostruirne le linee portanti.

2. Il caso

L’iter processuale trae abbrivio da una sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna nei confronti del direttore responsabile di un quotidiano locale, imputato, ai sensi degli artt. 57, 595 commi 2 e 3 e 596-bis c.p., del reato di omesso controllo in relazione alla pubblicazione a mezzo stampa di un articolo ritenuto diffamatorio.

Secondo la ricostruzione accolta dal giudice di merito, la pubblicazione aveva determinato un’erronea associazione tra le generalità della persona arrestata e l’immagine della persona offesa, cagionando una lesione della reputazione di quest’ultima. Pur ritenendo integrata la fattispecie contestata, il Tribunale ha escluso la punibilità dell’imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p. e, contestualmente, lo ha condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, riconoscendo una provvisionale di euro dodicimila.

Avverso tale decisione l’imputato ha proposto appello, contestando sia l’accertamento della responsabilità penale, sotto il profilo della configurabilità del reato, sia le statuizioni civili. Più specificamente, la difesa ha sostenuto che l’erronea associazione tra la fotografia e la notizia fosse riconducibile all’altrui inganno, richiamando gli artt. 47, comma 1 e 48 c.p.; del pari, ha eccepito la sproporzione tra il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e l’entità della provvisionale liquidata.

Ritenendo che la pronuncia resa ai sensi dell’art. 131-bis c.p. integrasse una sentenza di proscioglimento e fosse, pertanto, inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 3 c.p.p., il giudice di secondo grado ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. Quest’ultima, ravvisando la particolare rilevanza della questione sottopostale, l’ha rimessa al vaglio delle Sezioni unite, le quali, in ragione del loro responso, hanno doverosamente invocato l’intervento del giudice delle leggi.

3. La natura della sentenza ex art. 131-bis c.p.

Il primo snodo concerne la qualificazione della sentenza che dichiara la non punibilità per la particolare tenuità del fatto, riferita a un reato assistito da pena alternativa e che, al contempo, condanna l’imputato al risarcimento in favore della parte civile[10].

Come accennato, questo passaggio appare dirimente ai fini della definizione dei rimedi impugnatori esperibili dall’imputato. In forza dell’art. 593 c.p.p., infatti, i confini applicativi dell’appello risultano delimitati, sotto il profilo oggettivo, in base alla qualificazione formale della sentenza che si intende impugnare. Viene qui in rilievo la previsione di cui al terzo comma dell’art. 593 c.p.p. che, nel sancire un’eccezione rispetto alle regole di cui ai primi due commi, stabilisce: «sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa».

Alla luce di tale disposizione, l’ordinanza di rimessione prospetta una duplice alternativa, sulla quale si articola il dibattito in merito alla questione che ci occupa:  qualificare la pronuncia ex art. 131-bis c.p. che rechi statuizioni civili come sentenza di proscioglimento, con la conseguenza della non appellabilità da parte dell’imputato nei casi previsti dall’art. 593, comma 3 c.p.p.; oppure come sentenza di condanna, valorizzando la presenza della componente restitutoria o risarcitoria, con l’effetto opposto di renderla appellabile dall’imputato ai sensi dell’art. 593, comma 1 c.p.p.

Come sottolinea il giudice rimettente, optare per l’una o per l’altra soluzione produce conseguenze sistematiche tutt’altro che trascurabili, vieppiù alla luce delle modifiche che hanno interessato l’istituto dell’appello a seguito del d.lgs. n. 150/2022[11]. L’art. 593, comma 3 c.p.p., nel testo risultante dalla riforma “Cartabia”, ha infatti riconfigurato l’ambito oggettivo dell’appellabilità, determinandone, rispetto alla formulazione previgente[12], una sensibile compressione[13], nel quadro di un più ampio disegno di razionalizzazione del sistema delle impugnazioni[14]. È proprio in ragione di tale intervento che la quinta Sezione ha espresso l’esigenza di un’accurata calibratura nella qualificazione della sentenza ex art. 131-bis c.p.: definirla in termini di “proscioglimento” o di “condanna” può incidere in modo non marginale sugli assetti riplasmati dalla recente riforma.

3.1 I fondamenti della non punibilità per tenuità del fatto

Su un piano logico, ancor prima che dogmatico, l’analisi delle diverse posizioni prospettate in ordine alla qualificazione della declaratoria di non punibilità impone di ricostruire natura e fondamento della causa ex art. 131-bis c.p.; è infatti dall’inquadramento dei suoi profili sostanziali che discende il relativo regime processuale. Si tratta, peraltro, di un tema tornato “à la page” anche in ragione degli interventi operati dal d.lgs. n. 150/2022 che, come rimarcato dal Collegio rimettente[15], hanno determinato un ampliamento del perimetro applicativo di questa disposizione[16].

L’art. 131-bis c.p. è stato introdotto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28[17], con l’obiettivo di replicare nel Codice penale l’istituto della “tenuità del fatto”, già da tempo applicato in sede minorile (art. 27, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448)[18] e dinanzi al giudice di pace (art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274)[19]. Esso disciplina un istituto di diritto sostanziale, tradizionalmente ricondotto alla categoria delle cause di esclusione della punibilità in senso stretto[20]. La sua previsione sottende una scelta di opportunità che implica una rinuncia da parte del legislatore a esercitare la pretesa punitiva nei confronti di un reato che, pur perfezionandosi in tutti i suoi elementi – oggettivi e soggettivi – risulti caratterizzato da un tasso di offensività marcatamente ridotto.

Intervenendo su un fatto già integralmente configuratosi come reato, l’art. 131-bis c.p. assurge al rango di norma paradigmatica ai fini della distinzione tra tipicità e punibilità, quest’ultima estranea alla struttura tripartita e concepita come mera conseguenza dell’illecito[21]. Essa conferma, infatti, che la punibilità costituisce un momento dogmaticamente distinto e successivo rispetto all’accertamento del fatto tipico, antigiuridico e colpevole, operando esclusivamente sul piano dell’opzione politico-criminale di assoggettare il reato ad una pena[22].

Muovendo da tale premessa, la dottrina penalistica ha efficacemente osservato come il reato non costituisca un’entità monolitica, bensì un fenomeno suscettibile di graduazione sul piano dell’offesa, con la conseguenza che è possibile formulare un giudizio di particolare tenuità – e dunque di non punibilità – anche in presenza di un fatto che, pur non essendo radicalmente inoffensivo, conservi rilevanza penale[23]. Proprio in ragione della modulabilità dell’offesa, la disciplina codicistica invoca un intervento dosimetrico del giudice, al quale demanda il compito di verificare, attraverso una valutazione in concreto della fattispecie sottoposta al suo esame, la ricorrenza dei presupposti della particolare tenuità del fatto[24].

Questa ricostruzione appare chiaramente desumibile dal testo della Relazione ministeriale allo schema del d.lgs. n. 28/2015, ove si precisa che l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. presuppone la sussistenza di «un fatto tipico e, pertanto, costitutivo di reato», rispetto al quale il legislatore esclude la punibilità «in ragione dei principi generalissimi di economia processuale»[25]. A ben vedere, però, l’obiettivo sotteso alla novella non è consistito unicamente in un intento deflativo del contenzioso penale[26]. Certamente determinante è stata la volontà di assicurare un impiego più razionale delle limitate risorse processuali, riservandole alla trattazione dei fatti di maggiore gravità, in funzione sia di contenimento del carico giudiziario sia, indirettamente, di deflazione del sistema penitenziario[27]. Tuttavia, a tale finalità si è affiancata l’esigenza, costituzionalmente imposta, di implementare il principio di proporzionalità della pena[28]; in armonia con il carattere di extrema ratio del diritto penale, esso impone di escludere l’irrogazione della sanzione in presenza di fatti che, pur integrando una fattispecie criminosa, presentano un grado di offensività attenuato, tale da rendere concretamente ultroneo il ricorso all’intervento repressivo penale.

Tale impostazione ha trovato autorevole avallo nella giurisprudenza di legittimità e costituzionale. Come precisato dal giudice rimettente, le Sezioni unite “Tushaj”[29], cui hanno successivamente dato continuità le Sezioni unite “Ubaldi”[30], hanno ricondotto l’istituto di cui all’art. 131-bis c.p. al principio di sussidiarietà, evidenziando come la particolare tenuità dell’offesa renda recessiva l’istanza punitiva dello Stato e non già irrilevante il fatto sotto il profilo penale.

Muove nella stessa direzione la lettura resa dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 173 del 2022[31], in tema di proscioglimento per particolare tenuità del fatto e decisione sulle questioni civili. Essa conferma, infatti, che la causa di esclusione della punibilità in esame trova il proprio fondamento nell’idea che, a fronte di una offesa di lieve entità, l’esigenza punitiva penale debba inevitabilmente retrocedere.

3.2. Il giudicato “di tenuità” e i suoi rapporti con l’azione civile

Le specificità sostanziali dell’istituto – che, da un lato, escludono l’irrogazione della pena e, dall’altro, presuppongono un accertamento positivo del fatto-reato e, specialmente, della sua tenuità[32] – trovano riscontro, sul piano processuale, nella disciplina dettata dal codice di rito in ordine all’efficacia della relativa pronuncia nel giudizio civile o amministrativo. Il raccordo è assicurato dall’art. 651-bis c.p.p., introdotto a seguito della medesima novella – attuata con il d.lgs. n. 28/2015[33] – che ha inserito l’art. 131-bis c.p. nel sistema penale sostanziale[34].

Coerentemente con la complessiva fisionomia della causa di non punibilità, tale disposizione stabilisce, nel suo primo comma, che la sentenza irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, pronunciata all’esito del dibattimento, acquisti efficacia di giudicato nel successivo giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della sua riferibilità all’imputato.

Il legislatore ha scelto così di estendere alla declaratoria di non punibilità il medesimo statuto di efficacia extra-penale sancito dall’art. 651 c.p.p. per le sentenze di condanna[35], conferendo autorità di giudicato all’accertamento sotteso alla pronuncia ex art. 131-bis c.p.[36]: il venir meno della pretesa punitiva non ne elide la portata cognitiva, la quale, pur non traducendosi in una condanna, dispiega i propri effetti oltre la sede penale, pur senza vincolare il giudice civile alla quantificazione del danno[37]. Ad aver operato diversamente, del resto, l’applicazione della causa di non punibilità de qua – formalizzandosi in una sentenza di assoluzione – avrebbe impedito al giudice penale di pronunciarsi sulla domanda di restituzioni e di risarcimento del danno[38]. Se, infatti, l’art. 185 c.p. individua nella commissione del reato il fondamento del diritto del danneggiato da reato, l’art. 538, comma 1 c.p.p. circoscrive la cognizione del giudice penale sulle domande civili ai soli casi in cui venga pronunciata sentenza di condanna. Le disposizioni richiamate delineano, dunque, un rapporto di accessorietà tra l’azione de damno e la decisione penale[39] che finisce per assumere carattere famulativo rispetto a quest’ultima. Sicché, ove la pronuncia fosse qualificata come mero proscioglimento, al giudice penale sarebbe sottratto il potere di decidere sul petitum formulato dalla parte civile. Di qui l’esigenza di attribuire alla sentenza ex art. 131-bis c.p., pur nella sua veste formale di proscioglimento, una valenza intrinsecamente condannatoria.

È questa la lettura cui ha aderito la Corte costituzionale con la menzionata sentenza n. 173 del 2022, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 538 c.p.p. nella parte in cui non consentiva al giudice, in caso di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis c.p., di pronunciarsi anche sulla domanda di restituzioni e di risarcimento del danno proposta dalla parte civile. Si tratta, tuttavia, di un approdo ermeneutico che si discosta, almeno in parte, dal solco tracciato nell’evoluzione della disciplina che regola l’azione civile nel processo penale[40], la cui tendenza è a restringere – piuttosto che a implementare – le ipotesi di cognizione del giudice penale sulle domande risarcitorie e a privilegiare, ove possibile, la devoluzione delle relative questioni al giudice civile.

Le argomentazioni poste a fondamento della richiamata decisione sono state successivamente riprese da una parte della giurisprudenza anche al di fuori del perimetro applicativo dell’art. 538 c.p.p., per sostenere, sul diverso terreno dei rimedi impugnatori, la qualificazione della sentenza ex art. 131-bis c.p. che rechi statuizioni civili sfavorevoli all’imputato, quale pronuncia di condanna in senso sostanziale.

3.3. Il contrasto interpretativo

Come evidenziato dal Collegio rimettente, la giurisprudenza a Sezioni semplici non ha offerto una qualificazione univoca quanto alla natura del provvedimento de quo. Nell’ambito del contrasto giurisprudenziale, di cui si dirà a breve, ha giocato un ruolo fondamentale l’esegesi dell’art. 651-bis c.p.p. che, nel suo rapporto con l’art. 131-bis c.p., ha contribuito a polarizzare le diverse posizioni in campo.

Ad avviso di un primo orientamento, largamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, la pronuncia che esclude la punibilità per tenuità del fatto si inscrive fra le sentenze di proscioglimento, «ancorché presenti marcate peculiarità»[41]. La presenza di statuizioni civili, dunque, non muterebbe la qualificazione della decisione, che resterebbe così assoggettata al regime di cui all’art. 593, comma 3 c.p.p. quando si proceda per reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa.

A suffragio di questa tesi si adducono tre ordini di argomenti. Il primo, di carattere letterale, poggia sul disposto dell’art. 651-bis c.p.p. che definisce espressamente la sentenza come «di proscioglimento», tanto nella rubrica quanto nel suo primo comma. Il secondo, di ordine sistematico, con cui si valorizza la scelta del legislatore di collocare la declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto fra le ipotesi di proscioglimento predibattimentale ex art. 469 c.p.p., oltre ad aver dedicato alla sua efficacia extra-penale una disposizione ad hoc, in linea con tale impostazione. Il terzo, invece, evidenzia come la ratio deflativa, perseguita attraverso la recente modifica dell’art. 593, comma 3 c.p.p., risulterebbe evidentemente vanificata ove, per via interpretativa, si estendesse l’ambito di proponibilità oggettiva dell’appello sino a ricomprendervi un ampio ventaglio di ipotesi connotate da particolare tenuità.

Per contro, una seconda impostazione, di matrice sostanzialistica, propone di riconoscere natura condannatoria o quantomeno anfibologica alla sentenza exart. 131-bis c.p. allorché compendi una condanna agli effetti civili[42]. Secondo quest’opzione, infatti, non può trascurarsi che una simile pronuncia è suscettibile di arrecare un significativo pregiudizio alla sfera patrimoniale dell’imputato dacché, in ragione della sua valenza accertativa, essa produce effetti di giudicato ai sensi dell’art. 651-bis c.p.p. e costituisce il presupposto per la definizione del rapporto sul piano restitutorio e risarcitorio. A fronte di una condanna ai fini privatistici, si imporrebbe pertanto di prevedere, a livello legislativo, un rimedio impugnatorio pieno, quantomeno rispetto alle statuizioni concernenti gli interessi civili, ovvero di allentare, in via pretoria, le strette maglie dell’art. 593, comma 3 c.p.p.

Questo indirizzo interpretativo ha trovato sponda nell’elaborazione sviluppata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 173/2022, più volte citata. L’ordinanza di rimessione ha richiamato, infatti, il passaggio della Relazione ministeriale al d.lgs. n. 28 del 2015, nel quale la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis c.p. è definita «non tipicamente assolutoria», in quanto non pienamente liberatoria: ad essa si accompagnano, infatti, la contestuale condanna al risarcimento in favore della parte civile, l’efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo ai sensi dell’art. 651-bis c.p., nonché la conseguente iscrizione nel casellario giudiziale.

Si è poi rinvenuta un’ulteriore leva argomentativa nel decisum reso dalle Sezioni unite nel caso “Salerno”, in forza del quale al danneggiato è stata accordata legittimazione ad appellare, ai soli effetti della responsabilità civile, la sentenza di proscioglimento pronunciata anche in relazione a reati puniti con la sola pena pecuniaria ovvero con pena alternativa, nell’ambito di un procedimento dinanzi al giudice di pace. In tale occasione, il supremo Consesso ha mostrato di condividere l’impostazione già accolta dalla Corte costituzionale in ordine alla natura della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ravvisando nel peculiare contenuto decisorio della pronuncia l’elemento idoneo a fondare l’interesse della parte civile a proporre appello.

Su questo presupposto, allora, negare all’imputato la possibilità di impugnare una sentenza della medesima natura finirebbe per comprimere in misura eccessiva il suo diritto di difesa rispetto alle statuizioni civili, determinando, sul piano sistematico, «un’intollerabile asimmetria» rispetto alla posizione della parte civile, il cui regime impugnatorio continua a essere disciplinato dall’art. 576 c.p.p. e non già dall’art. 593, comma 3 c.p.p.[43] Il discrimen emergerebbe con particolare evidenza ove si consideri che le due parti dispongono di strumenti di reazione profondamente differenti, nonostante sia un medesimo accertamento a fondare la statuizione risarcitoria. In effetti, il danneggiato, in forza degli artt. 576 e 538 c.p.p. – come da ultimo rimodellato dalla Consulta –, potrebbe ottenere in appello un riesame nel merito delle statuizioni civili, mentre l’imputato, pur soccombente sul medesimo capo, vedrebbe il proprio sindacato confinato al solo ricorso per cassazione, ossia a un controllo di mera legittimità, inidoneo a investire la ricostruzione del fatto da cui quella condanna discende.

I giudici del Consesso rimettente hanno aderito a questo secondo orientamento[44], evidenziando, sotto il profilo della quantificazione del danno risarcibile, che l’accertamento posto a fondamento della declaratoria di non punibilità incide altresì sulla determinazione dell’entità del pregiudizio subito dalla parte civile, in quanto esso investe i medesimi elementi suscettibili di radicare la pretesa risarcitoria[45]. Tanto è vero che, qualora il giudice di seconde cure applichi la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., l’effetto devolutivo del gravame impone di rideterminare, anche d’ufficio, la somma liquidata in primo grado sulla base di una diversa valutazione dell’offensività del fatto.

Pur condividendosi questa impostazione sul piano logico, non può farsi a meno di rilevare come essa si ponga in netta distonia rispetto al dettato della Relazione al d.lgs. n. 28/2015, che prescrive al suo punto n. 8 una piena autonomia tra l’accertamento della responsabilità dell’imputato e la determinazione del quantum risarcibile[46].

4. La posizione delle Sezioni unite

Le Sezioni Unite risolvono il quesito in senso negativo, aderendo al primo orientamento: la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto conserva natura di sentenza di proscioglimento anche quando rechi la condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile[47]. Di conseguenza, pur avendo ad oggetto un reato punito con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, essa ricade nel divieto di appello sancito dall’art. 593, comma 3, c.p.p., essendo suscettibile di essere impugnata dall’imputato esclusivamente mediante ricorso per cassazione.

Il ragionamento muove, anzitutto, da un argomento letterale, volto a valorizzare il dato testuale dell’art. 593, comma 3 c.p.p. La norma, come già esaminato, ridefinisce in senso restrittivo i limiti oggettivi dell’appellabilità sulla base di un criterio discretivo di carattere formale, individuato nella natura del provvedimento che si intenda sottoporre a seconde cure.

A tale argomento si affianca una considerazione di ordine sistematico, diretta a ricostruire la ratio delle più recenti modifiche apportate alla disposizione, anche alla luce degli interventi ablativi della Corte costituzionale. Secondo la lettura delle Sezioni unite, l’attuale formulazione dell’art. 593, comma 3 c.p.p. riflette la scelta, compiuta con la riforma del 2022, di circoscrivere il ricorso al secondo giudizio di merito, riservandolo ai procedimenti di maggiore rilievo. Più specificamente, nel settore delle impugnazioni, la novità di maggiore rilievo è individuata nell’«espansione dell’area dell’inappellabilità oggettiva delle sentenze di proscioglimento», estesa anche alle pronunce relative a delitti puniti con pena pecuniaria o alternativa.

Il supremo Collegio non manca di considerare che, in passato, limitazioni analoghe siano state oggetto di censura da parte della giurisprudenza costituzionale[48], come dimostrano gli interventi di carattere ablativo con i quali la Consulta ha sostanzialmente corretto l’indirizzo[49] impresso dal legislatore con la legge n. 46/2006, nota come legge “Pecorella”[50], diretta a rendere sostanzialmente inappellabili, salvo ipotesi eccezionali, le sentenze dibattimentali di proscioglimento[51]. Le Sezioni unite hanno sottolineato, tuttavia, come quel sistema processuale si distinguesse profondamente da quello attuale, essendo caratterizzato da regole ben più stringenti in materia di inappellabilità, laddove oggi le preclusioni che afferiscono alla disciplina sull’appello risultano ben più circoscritte. Ne consegue che i principi affermati in quelle pronunce, pur conservando un’indubbia valenza ordinamentale, «non consentono, per sé soli, di risolvere il quesito» sottoposto al loro esame.

Il passaggio decisivo attiene, allora, alla natura della pronuncia resa ai sensi dell’art. 131-bis c.p.[52]. Nel condividere la tesi che la qualifica «agli effetti penali, [come] sentenza di proscioglimento», il Collegio rinviene a sostegno di tale conclusione una pluralità di indici normativi convergenti. Anzitutto, l’art. 131-bis c.p. che, alla luce della rubrica, del tenore letterale del primo comma e della sua collocazione sistematica, configura una causa di non punibilità; quindi, l’art. 530, comma 1 c.p.p. che annovera espressamente il ricorrere di una causa di non punibilità tra le ipotesi che impongono al giudice di pronunciare sentenza di assoluzione; ancora, l’art. 469, comma 1-bis c.p.p. che ricomprende tra le ipotesi di proscioglimento predibattimentale la «sentenza di non doversi procedere» pronunciata in relazione ad un fatto particolarmente tenue ex art. 131-bis c.p.; infine, l’art. 651-bis c.p.p. che, nel disciplinare gli effetti del giudicato penale nel giudizio civile o amministrativo, fa espresso riferimento alla «sentenza di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto».

Cionondimeno, le Sezioni unite non hanno ignorato la peculiare struttura che connota la pronuncia de qua, mettendone quindi in luce il carattere ambivalente. Si comprende – ammette il Collegio – come questo statuto bifronte, che coniuga l’impunità sul piano penale con la stabilizzazione di effetti pregiudizievoli in altri ambiti dell’ordinamento, abbia indotto autorevoli commentatori a definire la declaratoria ex art. 131-bis c.p. una «cripto-condanna»[53]: non una condanna in senso formale, ma un esito decisorio fondato su un giudizio di responsabilità suscettibile di proiettare i propri effetti oltre il perimetro penale, incidendo, tra l’altro, sul giudizio civile, sulle iscrizioni nel casellario giudiziale e sull’interesse dell’imputato a coltivare l’impugnazione; un’ipotesi di proscioglimento che può essere pronunciato in giudizio soltanto quando, in assenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., «l’unica alternativa plausibile sarebbe la condanna».

Tali peculiarità – osservano convintamente le Sezioni unite – pur cogliendo efficacemente la sostanza dell’accertamento e la proiezione extra-penale dei suoi effetti, non valgono a mutare la natura giuridica della pronuncia. Né, a tal fine, assume rilievo la presenza di statuizioni civili sfavorevoli all’imputato. Queste ultime, al pari degli effetti del giudicato previsti dall’art. 651-bis c.p.p. e dell’iscrizione della decisione nel casellario giudiziale, rappresentano, infatti, conseguenze che l’ordinamento ricollega a una pronuncia di proscioglimento dalla struttura peculiare. Esse – chiosa la Corte – lungi dall’incidere «sulla qualificazione che il legislatore le attribuisce agli effetti penali», concorrono, piuttosto, a delinearne il contenuto composito.

La medesima conclusione non è superata neppure alla luce della sentenza n. 173/2022 della Corte costituzionale, con la quale il giudice è stato sostanzialmente abilitato a pronunciare, contestualmente alla declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la condanna dell’imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno. Sebbene tale intervento abbia avuto il merito di colmare il vuoto di tutela che inficiava la posizione della parte civile, esso non consente, ad avviso dei supremi giudici, di oltrepassare il dato letterale e sistematico dal quale emerge limpidamente la volontà legislativa di qualificare la pronuncia ex art. 131-bis c.p. come sentenza di proscioglimento.

Una volta definita la natura della sentenza, il relativo regime di impugnazione discende in via consequenziale dalla disciplina generale dettata dall’art. 593, comma 3 c.p.p. Qualora, come nel caso di specie, il proscioglimento riguardi un reato punito con pena pecuniaria o con pena alternativa la norma ne esclude l’appellabilità, sicché l’unico rimedio spettante all’imputato è il ricorso per cassazione[54]. Il Collegio ha ricordato, al riguardo, che né la Costituzione né la Convenzione EDU impongono la garanzia di un doppio grado di giudizio di merito, con la conseguenza che, in via di principio, il legislatore sarebbe legittimato a delimitare discrezionalmente il campo d’azione dell’oppugnabilità, vieppiù con riguardo alle sentenze concernenti fatti di modesta rilevanza. Per orientamento costante della giurisprudenza costituzionale e di legittimità[55], è stato affermato infatti che la tutela del diritto di difesa si ritiene assicurata dal giudizio di primo grado e dal successivo controllo in Cassazione, quest’ultimo espressamente garantito dall’art. 111 della Carta costituzionale.

La medesima soluzione si impone anche quando l’imputato intenda contestare esclusivamente le statuizioni civili. L’art. 574, comma 3 c.p.p. stabilisce, infatti, che l’impugnazione dell’imputato per gli interessi civili deve essere «proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza». Il rimedio esperibile avverso il capo civile è, dunque, necessariamente modellato su quello previsto per il capo penale, sicché, ove quest’ultimo risulti inappellabile, anche la condanna al risarcimento potrà essere contestata dall’imputato esclusivamente mediante ricorso per cassazione.

Segue, infine, il passaggio forse più delicato e denso di implicazioni, che chiama in causa il tema dell’equità processuale nella prospettiva della parità tra le parti[56]. Il danneggiato, ai sensi dell’art. 576 c.p.p., conserva infatti la facoltà di proporre appello ai soli effetti civili contro la sentenza di proscioglimento; nei suoi confronti non operano le limitazioni previste dall’art. 593, comma 3 c.p.p., unicamente rivolte all’imputato e al pubblico ministero. Da tale confronto, già posto in evidenza dal giudice rimettente e nel cui quadro si innesta il nuovo disposto dell’art. 538 c.p.p., emerge un’«obiettiva asimmetria» tra le rispettive posizioni processuali: mentre la parte civile può accedere a un nuovo giudizio di merito, l’imputato, pur destinatario di una pronuncia sfavorevole agli effetti civili, dispone del solo giudizio di legittimità. Nel riconoscere espressamente tale disparità, l’organo nomofilattico ha comunque ritenuto che essa non potesse essere superata attraverso un’interpretazione adeguatrice della nozione di sentenza di condanna dell’imputato, rilevante ai fini degli artt. 593 e 574 c.p.p., salvo forzare il dato letterale e sistematico della legge[57].

In definitiva, la Corte ha individuato nel rispetto del principio di legalità il limite invalicabile dell’interpretazione adeguatrice che impedisce di riconoscere in via ermeneutica un’ipotesi di appellabilità non contemplata dal legislatore. L’art. 593, comma 3 c.p.p., nel suo univoco tenore letterale, assoggetta al divieto di appello tutte le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o alternativa, indipendentemente dal titolo del proscioglimento e dalla presenza di statuizioni civili. Una diversa soluzione non potrebbe, pertanto, essere ricavata in via ermeneutica senza tradursi nell’introduzione di una deroga praeter legem, indubitabilmente incompatibile con i limiti dell’interpretazione conforme a Costituzione.

5. Il problema dell’asimmetria difensiva

All’esito del ragionamento, le Sezioni unite spostano il piano dell’indagine sulla compatibilità costituzionale dell’art. 593, comma 3 c.p.p. «nella parte in cui non prevede l’impugnazione con l’appello, da parte dell’imputato, della sentenza di proscioglimento pronunciata ex art. 131-bis c.p. per un reato punito con pena alternativa che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile»[58].

In disparte la scelta legislativa di circoscrivere l’accesso al giudizio di secondo grado, coperta da un apprezzabile margine di discrezionalità, data anche l’assenza di un principio costituzionale che imponga sempre e comunque un doppio grado di merito, ciò che desta perplessità, a parere del Collegio, è piuttosto lo squilibrio difensivo che, come anticipato nel paragrafo precedente, si determina fra l’imputato e la parte civile nella specifica ipotesi in esame, per effetto del combinarsi degli artt. 538, 576 e 593, comma 3 del Codice di rito penale.

Delineati i contorni della questione, la motivazione si sofferma sul contenuto concreto della rilevata asimmetria, la cui peculiarità consiste anzitutto nei termini del confronto. Nel discostarsi dalla consueta traiettoria su cui in passato si è mossa la giurisprudenza costituzionale in materia di impugnazioni[59], la comparazione qui devoluta all’attenzione del giudice delle leggi interessa l’imputato e la parte civile, ossia parti processuali direttamente contrapposte nella medesima controversia risarcitoria. A fronte di un unico decisum e delle medesime statuizioni civili, la parte civile, per il tramite dell’art. 576 c.p.p., accede a un secondo grado di merito nel quale può coltivare la propria pretesa avvalendosi del più ampio ventaglio di facoltà proprie del giudizio di appello, ivicompresa la possibilità di sollecitare una diversa ricostruzione del fatto. Di contro, l’imputato soccombente sugli stessi capi dispone del solo ricorso per cassazione, ossia di un sindacato sensibilmente più circoscritto, tanto sul piano della rivalutazione del fatto quanto su quello della rinnovazione dell’istruttoria. L’irragionevole situazione che viene dunque a determinarsi è quella per cui identiche statuizioni civili risultano suscettibili di riesame nel merito soltanto in ragione della parte che ne sollecita il controllo, con una divaricazione che non attiene alla mera modulazione dei poteri processuali, ma investe altresì la natura stessa del mezzo e la profondità del sindacato che esso consente.

Perché tale divaricazione si converta in un pregiudizio giuridicamente apprezzabile occorre, però, che l’imputato sia portatore di un concreto interesse a un riesame nel merito[60]. Sul punto non si registrano incertezze, essendo pacificamente riconosciuto in giurisprudenza l’interesse dell’imputato a impugnare la sentenza che dichiara la non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p., in ragione degli effetti sfavorevoli che da essa promanano[61]. A maggior ragione, allora, tale interesse si concretizza allorché la declaratoria di tenuità intervenga per un reato punito con pena alternativa e si accompagni all’adozione di statuizioni civili, giacché in tal caso alle ricadute, per così dire, reputazionali e potenzialmente preclusive si affiancherebbe una soccombenza patrimoniale immediata ed eseguibile.

Il rilievo si salda con i canoni elaborati dalla stessa giurisprudenza costituzionale e convenzionale in tema di parità delle parti. Il principio, di cui all’art. 111, secondo comma Cost. e 6 CEDU, non impone una perfetta sovrapponibilità tra poteri processuali, tollerando alterazioni nella simmetria dei poteri e delle facoltà in virtù delle fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle parti e si correlano alle rispettive condizioni di operatività nonché ai diversi interessi di cui sono foriere. Tali alterazioni esigono, tuttavia, un’adeguata ragione giustificatrice e devono restare contenute entro i limiti della ragionevolezza, secondo un vaglio che impone di comparare la ratio della norma generatrice della disparità con l’ampiezza della differenziazione da essa introdotta. A ciò si aggiunge la costante indicazione secondo cui i limiti al potere dell’imputato di appellare le sentenze di proscioglimento reclamano una verifica particolarmente approfondita, essendo la facoltà di appello collegata al diritto di difesa come strumento del suo esercizio.

Ebbene, applicati alla comparazione fra la posizione dell’imputato e quella della parte civile, tali criteri non lasciano emergere alcuna razionale giustificazione dello sbarramento. A parere del Collegio, è l’irragionevolezza nel diverso trattamento processuale riservato alle due parti a radicare pertanto il dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3 c.p.p., in rapporto ai principi sanciti dagli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché dall’art. 117, primo comma Cost. in relazione all’art. 6 CEDU. La preclusione dell’appello rischia infatti di sostanziarsi, per l’imputato, in una compressione non ragionevole del diritto di difesa e della parità delle armi, tanto più significativa in presenza di una pronuncia che, pur formalmente qualificata come proscioglimento, produce effetti pregiudizievoli e presuppone un accertamento positivo del fatto e della sua responsabilità.

Il vulnus che attingerebbe la posizione dell’imputato nell’esercizio delle sue facoltà processuali si renderebbe ancor più evidente alla luce del rafforzamento della tutela accordata alla parte civile a seguito dell’intervento additivo della Corte costituzionale sul disposto dell’art. 538 c.p.p., a seguito del quale oggi è consentito al giudice penale pronunciarsi sulle restituzioni e sul risarcimento anche quando dichiari la particolare tenuità del fatto. Con quella decisione il giudice delle leggi ha riconosciuto che «il carattere accessorio e subordinato dell’azione civile nel processo penale deve deflettere ogniqualvolta ciò sia necessario per consentire una decisione sui capi civili nella sede in cui la pretesa è stata azionata, così da non gravare il danneggiato dell’onere di instaurare un nuovo giudizio». L’ampliamento delle garanzie riconosciute alla parte civile finisce così per avvalorare un sospetto di irragionevolezza la cui risoluzione resta appannaggio esclusivo del giudice delle leggi, poiché quanto più si estendono i poteri di quella parte sul terreno civilistico, tanto più nitida si staglia la posizione deteriore dell’imputato, parte necessaria del processo, che pur prosciolto ex art. 131-bis c.p. risulti soccombente rispetto all’azione civile ivi introdotta.

Di qui la rimessione della questione alla Corte costituzionale, chiamata a verificare se, nella specifica ipotesi considerata, il sacrificio imposto all’imputato sia ancora compatibile con il complessivo sistema delle guarentigie costituzionali.

6. Considerazioni finali

La pronuncia in esame si segnala, anzitutto, per la complessità dell’iter motivazionale e per il notevole sforzo ricostruttivo con cui il supremo Consesso affronta, con equilibrio e senza forzature, i diversi profili sottoposti alla sua attenzione.

La motivazione si articola in un’attenta verifica degli addentellati normativi, sistematici e giurisprudenziali rilevanti, secondo una scansione argomentativa volta a mantenere ben distinti tre piani di indagine: la qualificazione della sentenza emessa ai sensi dell’art. 131-bis c.p.; l’individuazione del rimedio impugnatorio esperibile; e, infine, la verifica della compatibilità costituzionale della disciplina risultante dall’art. 593, comma 3 c.p.p.

Sotto il primo profilo, la conferma della natura di proscioglimento della pronuncia resa ai sensi dell’art. 131-bis c.p., anche in presenza di statuizioni civili, appare difficilmente contestabile alla luce del tenore letterale degli artt. 131-bis c.p., 469 e 530 c.p.p. e, soprattutto, dell’art. 651-bis c.p.p., tutti univocamente orientati in tal senso. Né il portato della sentenza n. 173 del 2022 sembra idoneo a giustificare una ridefinizione per via interpretativa della pronuncia in termini di sentenza di condanna agli effetti dell’art. 593 c.p.p. Risulta quindi condivisibile l’impostazione adottata dalle Sezioni unite, saldamente ancorata al principio di tassatività delle impugnazioni e refrattaria a piegare in senso adeguatore l’ordito normativo. Lungi dall’adottare una lettura meramente formalistica, il Collegio si muove nel solco del dato letterale e sistematico delle disposizioni rilevanti, nonché della chiara voluntas legis di ampliare l’area dell’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. La soluzione si colloca così entro i confini imposti dall’ordinamento, in piena aderenza ai criteri ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi e, più in generale, al principio di legalità, evitando di introdurre per via pretoria quella che si sarebbe risolta, in sostanza, in un’arbitraria ipotesi di appellabilità.

Il passaggio appare significativo anche perché riflette il corretto esercizio delle distinte funzioni istituzionali proprie, rispettivamente, delle Sezioni unite e della Corte costituzionale. All’organo nomofilattico spetta ricomporre i contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità e assicurare uniformità al diritto vivente, senza con ciò sostituirsi al legislatore nell’introduzione di nuove regole processuali. Alla Consulta compete, invece, verificare se la disciplina così ricostruita sia compatibile con i parametri costituzionali e convenzionali evocati. In questa prospettiva, la determinazione delle Sezioni unite di non forzare il concetto di “sentenza di condanna” di cui all’art. 593, comma 3 c.p.p. e di rimettere al giudice delle leggi la valutazione dell’eventuale vulnus costituzionale, si inscrive pienamente nel quadro di tale riparto di attribuzioni, promuovendo, d’altro canto, l’avvio di un dialogo fra Corti del tutto fisiologico.

Sotto il secondo profilo, la questione merita forse di essere osservata da una diversa angolazione, distinguendo l’oggetto dell’impugnazione cui l’imputato intenda affidarsi. Ove questi miri a contestare esclusivamente le statuizioni civili pronunciate in suo danno, non sembra esservi ragione per ritenere che l’inappellabilità della sentenza di proscioglimento prevista dall’art. 593, comma 3 c.p.p. si estenda anche a tale distinto segmento della decisione. L’art. 574 c.p.p. riconosce espressamente all’imputato la legittimazione a impugnare i capi della sentenza che riguardano l’azione civile e, in questa prospettiva, potrebbe ritenersi sufficiente a garantire l’autonoma impugnabilità della statuizione risarcitoria, senza necessità di rideterminare la qualificazione della pronuncia resa ai sensi dell’art. 131-bis c.p.

Più complesso è il caso in cui l’imputato non intenda limitarsi a contestare il quantum o, comunque, gli effetti propri della statuizione civile, ma si proponga di rimettere in discussione anche l’accertamento del fatto e della sua riferibilità soggettiva posto a fondamento della decisione. In tale ipotesi, la separazione tra i due segmenti della pronuncia incontrerebbe il proprio limite fisiologico nel rapporto di interdipendenza che lega la statuizione civile all’accertamento del fatto. Sicché, consentire l’impugnazione del solo capo civile, senza possibilità di contestare l’accertamento che ne costituisce il presupposto, rischierebbe di offrire all’imputato un rimedio non pienamente adeguato alla natura delle censure che egli miri a far valere.

Né, a tal riguardo, parrebbe sufficiente, a salvaguardia delle prerogative difensive dell’imputato, la mera facoltà di esperire il ricorso per cassazione. L’accesso al giudice di legittimità non può, infatti, supplire l’assenza di un pieno riesame nel merito, in ragione della diversa ampiezza del sindacato esercitabile e dei noti limiti che connotano il controllo di legittimità sull’accertamento del fatto e sulla valutazione della prova. Se, dunque, l’oggetto della doglianza investe proprio la ricostruzione del fatto e la sua riferibilità all’imputato, la disponibilità del solo ricorso per cassazione non sembra assicurare un rimedio equivalente a quello che consentirebbe un nuovo scrutinio del merito.

In questa prospettiva, le esigenze difensive dell’imputato possono trovare un significativo presidio sul piano del diritto internazionale pattizio, giacché, se – da un lato – è certamente riscontrabile che il diritto a un doppio grado di giurisdizione di merito non goda di una piena consacrazione sul piano costituzionale e convenzionale, essendo riconosciuto agli ordinamenti nazionali un apprezzabile margine nella conformazione dei mezzi di impugnazione, dall’altro, sul piano internazionale, il diritto al riesame gode di una specifica tutela. Viene in rilievo, in particolare, il disposto dell’art. 14, par. 5 del Patto internazionale sui diritti civili e politici[62], a mente del quale chi sia stato «condannato per un reato ha diritto a che l’accertamento della propria colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale superiore».

La disposizione – è bene precisarlo – non estende testualmente tale garanzia alle sentenze di proscioglimento e non è dunque idonea a fondare immediatamente un diritto dell’imputato ad appellare una pronuncia ex art. 131-bis c.p.[63] Essa, nondimeno, non può essere espunta dal quadro delle garanzie che presidiano il diritto al riesame, giacché integra un obbligo internazionale vincolante per il legislatore interno, ai sensi dell’art. 117, primo comma Cost., operando quale parametro interposto nel giudizio di legittimità costituzionale. Del resto, l’art. 14, par. 5 PIDCP esprime un’indicazione di principio significativa anche quanto alla natura del riesame assicurato dal secondo grado, che non deve esaurirsi in un mero controllo sulla correttezza della decisione assunta, ma sostanziarsi in un nuovo scrutinio dei profili sui quali si è formato l’accertamento di colpevolezza[64].

Tale aspetto sembra poter assumere rilevanza in questa seconda ipotesi, giacché – come nel caso di specie – l’imputato aspira a contestare, da un lato, l’accertamento della propria responsabilità contenuto in una decisione che formalmente lo assolve e, dall’altro, una statuizione civile sfavorevole fondata sul medesimo accertamento del fatto e della sua riferibilità. Di qui l’esigenza di assicurargli uno strumento di reazione effettivamente adeguato a censurare entrambi i richiamati profili; ed è difficile ritenere che tale esigenza possa trovare compiuta soddisfazione per il tramite del solo ricorso per cassazione, tanto più se si considera che questo rimedio si rivela meno incisivo di quello riconosciuto alla parte antagonista nella controversia risarcitoria.

In definitiva, l’ordinanza in esame si presta a un giudizio complessivamente positivo, anche perché sollecita un’interessante riflessione sulle prerogative difensive dell’imputato e sui suoi rapporti e la posizione della parte civile. Alla luce delle considerazioni svolte, la soluzione adottata dalle Sezioni unite appare condivisibile nel suo esito, pur lasciando emergere alcune criticità che inducono a distinguere le diverse esigenze sottese all’impugnazione. Ove l’imputato intenda contestare esclusivamente le statuizioni relative all’azione civile, infatti, non sembra necessario invocare una lettura correttiva dell’art. 593, comma 3 c.p.p., dovendo trovare applicazione, in ossequio al principio di legalità e al criterio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il disposto dell’art. 574 c.p.p., anche in considerazione del fatto che il comma 3 di tale disposizione rinvia testualmente ai mezzi di impugnazione previsti per le statuizioni penali e non ai casi in cui tali mezzi sono esperibili;  diversamente, ove egli intenda rimettere in discussione anche l’accertamento del fatto-reato e della sua riferibilità soggettiva, la mera impugnazione del capo civile non appare sufficiente, così come inadeguato appare il mezzo del ricorso per cassazione.

È soltanto in questa seconda prospettiva, dunque, che si ritiene auspicabile un intervento additivo della Corte costituzionale, sulla falsariga di quello già operato in relazione all’art. 538 c.p.p., volto ad assicurare all’imputato un effettivo riesame di merito dell’accertamento dal quale derivano le conseguenze sfavorevoli sul piano civile; d’altro canto, la conferma della validità costituzionale dell’art. 593, comma 3 c.p.p., rischierebbe di stabilizzare un’asimmetria nella concreta possibilità delle parti di far valere le rispettive ragioni, con conseguente tensione rispetto al principio di parità.


[1] Cass. pen., Sez. V, Ord., 11 dicembre 2025 (dep. 5 febbraio 2026), n. 4839, Pres. Vessichelli – Rel. Francolini.

[2] La disciplina processuale della particolare tenuità del fatto, introdotta dal d.lgs. n. 28/2015, è stata accolta dalla dottrina con diffuse riserve critiche. Ne sono state evidenziate le carenze sul piano tecnico e sistematico, nonché le importanti difficoltà ermeneutiche derivanti da un impianto normativo ritenuto di incerta fisionomia. In tal senso, v., fra gli altri, F. Caprioli, Prime considerazioni sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. cont., 2/2015, p. 97 ss.; A. Corbo – G. Fidelbo, Relazione n. III/2/2015 del 23 aprile 2015, Problematiche processuali riguardanti l’immediata applicazione della “particolare tenuità del fatto”, in www.cortedicassazione.it; A. Marandola, I “ragionevoli dubbi” sulla disciplina processuale della particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. proc., 7/2015, p. 791 ss.; Id., Rilievi critici sulla reale capacità deflattiva della particolare tenuità del fatto, in Studium iuris, 1/2018, p. 15 ss.; L. Parlato, Il volto processuale della particolare tenuità del fatto, in Aa.Vv., Il nuovo volto della giustizia penale,G.M. Baccari – K. La Regina (a cura di), Cedam, Padova, 2015, p. 225 ss.; S. Quattrocolo, Tenuità del fatto: genesi e metamorfosi di una riforma a lungo attesa, in M. Daniele – P. P. Paulesu (a cura di), Strategie di deflazione penale e rimodulazione del giudizio in absentia, Giappichelli, Torino, 2015, p. 131 ss.;I. Russo, D.lgs. 16 marzo 2015, n. 28. Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Arch. pen., 2015, 3, p. 1; C. Santoriello, Commento al d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28. Non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Arch. pen., 2015, p. 5; autorevolmente, G. Spangher, L’irrilevanza del fatto, in Diritto e Giustizia Minorile, 1/2015, p. 20 s., la cui analisi si sofferma criticamente sui poteri del giudice nella fase dell’archiviazione, sulla tutela dell’imputato che aspiri a una pronuncia pienamente liberatoria e sulle incertezze relative alla valutazione della non abitualità del comportamento.

[3] In argomento, F. Nuzzo, L’appello nel processo penale, III ed. con Presentazione di G. Riccio, Giuffrè, Milano, 2008, p. 72 ss.

[4] Cfr. l’art. 568, commi 1 e 3 c.p.p. In dottrina, fra gli altri, F. Cordero, Procedura penale, Giuffrè, Milano, 2012, p. 1090 ss.; C. Iasevoli, Il sistema delle impugnazioni e il provvedimento abnorme, in Aa.Vv., Le impugnazioni penali, G. Canzio – R. Bricchetti (a cura di), A. Marandola (coordinato da), Giuffrè, Milano, 2019, p. 26 ss.; F. Nuzzo, op. cit., p. 45 ss.; P. Tonini, Manuale di procedura penale, XVII ed., Giuffrè, Milano, 2016, p. 920 ss.

[5] L’interesse, quale presupposto dell’impugnazione dell’imputato rispetto alle questioni civilistiche trattate nel processo penale, deve essere parametrato al pregiudizio derivante dalla sentenza e all’utilità concretamente ritraibile dall’accoglimento dell’impugnazione da lui proposta. Così, autorevolmente, F. Cordero, Procedura penale, Giuffrè, Milano, 2012, p. 1094; F. Nuzzo, op. cit., p. 106 ss.; G. Petrella, Le impugnazioni nel processo penale: trattato teorico pratico, Vol. I, Giuffrè, Milano, 1965, p. 235.

[6] Cass., Sez. un., ord. 30 gennaio 2025 (dep. 23 giugno 2025), n. 23406, Pres. Cassano – Rel. Scordamaglia – Gaeta P.m., con nota di A. Aceto, La parte civile può sempre proporre appello avverso tutte le sentenze di proscioglimento, in Il QG, 1 luglio 2025. Il Supremo Consesso ha aderito all’orientamento secondo cui, anche a seguito della riforma Cartabia, la parte civile conserva, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la legittimazione a proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento di cui all’art. 593, comma 3 c.p.p., in applicazione della disciplina generale dettata dall’art. 576 c.p.p., resa operante dal rinvio contenuto nell’art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 274 del 2000. Sul tema dell’impugnazione della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento, cfr. A. Diddi, L’impugnazione per gli interessi civili, Cedam, Padova, 2011, p. 125 ss. Ricostruisce il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul potere di impugnazione della parte civile nella vigenza della l. n. 46/2006 (legge “Pecorella”), con particolare riguardo alle ricadute che la modifica dell’art. 593 c.p.p. sortisce sull’ambito applicativo dell’art. 576 c.p.p. e al conseguente contrasto circa la permanenza della facoltà della parte civile di appellare le sentenze di proscioglimento, V. Rossi, I poteri di impugnazione della parte civile, in Arch. pen., 1/2018.

[7] Cass. pen., Sez. un., 23 aprile 2026 (dep. 29 luglio 2026), n. 28647, Pres. Mogini – Rel. Siani – P.m. Romano e Giordano.

[8] Cfr., in particolare, il § 4 del Considerando in diritto dell’ordinanza n. 28647/2026.

[9] Cfr. i §§ 5 e 6 del Considerando in diritto dell’ordinanza n. 28647/2026.

[10] Cfr. il Considerato in diritto, §§ 1 ss., dell’ordinanza di rimessione.

[11] Criticamente, J. Della Torre, La crisi dell’appello penale nel prisma della statistica giudiziaria, in Arch. pen., 2/2022, a parere del quale tali modifiche, pur muovendo da un condivisibile intento deflativo, si rivelano per più profili timide; O. Mazza, Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista, in Arch. Pen., 2/2022, ove l’A. contesta che la riforma muova da una pregiudiziale ideologica sulla non conformità della durata media dei processi agli standard europei, senza indagarne cause e peculiarità nazionali: la violazione del diritto alla ragionevole durata, infatti, non risiede nei tempi fisiologici del processo, ma nell’inerzia ingiustificata delle autorità procedenti, sicché un serio intervento riformatore avrebbe dovuto occuparsi prevalentemente di questioni organizzative. A partire da questo errore di metodo, l’appello viene icasticamente definito come «un malato immaginario».

Più diffusamente, A. Marandola, Il ridimensionamento e la conformità strutturale e procedurale dei mezzi ordinari d’impugnazione al modello accusatorio, in Aa.Vv., “Riforma Cartabia” e rito penale, Id. (a cura di), Wolters Kluwer-Cedam, Milano-Padova, 2022, p. 233 ss.; G. Ichino, Riforma Cartabia” e processo d’appello, in www.questionegiustizia.it; F. Mele, L’ appello penale dopo la riforma Cartabia, in Riv. giur. sarda, n. 2/2023, p. 91.

[12] Per tutti, si v. G. Canzio, Le impugnazioni penali fra riforme legislative e diritto giurisprudenziale, in Sist. pen., 10 dicembre 2019; A. Marandola, L’appello riformato, Wolters Kluwer-Cedam, Milano-Padova, 2020, p. 72 ss. la cui analisi si concentra sull’istituto dell’appello, come rimodulato ai sensi della l. n. 103/2017 e del successivo d.lgs. n. 11/2018.

[13] Osserva, autorevolmente, P. Ferrua, La riforma dell’appello, in Dir. Pen. Proc., 9/2021, 1155 ss., che ogni intervento normativo volto a restringere l’ambito oggettivo dell’appello rischia di tradursi in una violazione, se non formale, quantomeno sostanziale, della garanzia convenzionale del doppio grado di giudizio nel merito; garanzia che non tollera surrogati nel solo giudizio di legittimità, in quanto inidoneo a offrire un riesame pieno della responsabilità dell’imputato.

[14] Come emerge dalla Relazione illustrativa alla legge-delega 27 settembre 2021, n. 134, aggiornata al testo definitivo del d.lgs. n. 150/2022, in G.U. Serie Generale, 19 ottobre 2022 n. 245 – Suppl. Straordinario n. 5, p. 159: «In attuazione dei criteri di delega di cui all’art. 1, comma 13, lett. c), e), f), l) della legge-delega, le modifiche proposte in tema di appello puntano ad implementarne l’efficienza attraverso una riduzione dell’appellabilità oggettiva delle sentenze e dei casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. Viene pertanto esclusa l’appellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, nonché delle sentenze di condanna qualora sia stata applicata la sola pena dell’ammenda o la nuova pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità». Prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, l’art. 593, comma 3 c.p.p. limitava l’ambito oggettivo di inappellabilità alle sole sentenze di proscioglimento relative alle contravvenzioni (e non ai delitti) punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa.

[15] Cfr. il Considerato in diritto, § 3.3, dell’ordinanza di rimessione.

[16] In proposito, E. Turco, L’estensione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Processo penale e giustizia, 1/2022, p. 107 ss., la quale, nell’analizzare le modifiche introdotte dalla riforma “Cartabia” in materia di particolare tenuità del fatto, individua due direttrici antinomiche dell’intervento riformatore: da un lato, l’ancoraggio del limite edittale al minimo della pena detentiva, anziché al massimo, determina un ampliamento dell’ambito applicativo dell’istituto; dall’altro, l’estensione delle presunzioni di non tenuità dell’offesa e l’introduzione della «condotta susseguente al reato» quale ulteriore criterio di valutazione, ne restringono l’operatività. Si v., inoltre, M. Cecchi, Profili processuali della particolare tenuità del fatto post Cartabia, in Aa.Vv., Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale, D. Castronuovo – M. Donini – E.M. Mancuso – G. Varraso (a cura di), Wolters Kluwer – Cedam, Milano – Padova, 2023, p. 132 ss.; E. Lorenzetto, Nuove sinergie tra giustizia riparativa e procedimento penale, in Giur. It., 5/2023, p. 1217 ss. Quanto agli aspetti di diritto penale sostanziale, cfr. D. Brunelli, La tenuità del fatto nella riforma “Cartabia”: scenari per l’abolizione dei minimi edittali?, in Sistema Penale, 13 gennaio 2022; M. Dova, La “nuova” particolare tenuità del fatto: luci e ombre, in Aa.Vv., Forme, riforme e valori per la giustizia penale futura, D. Castronuovo – D. Negri (a cura di), Jovene, Napoli, 2023,p. 439 ss.; Id., La riforma della particolare tenuità del fatto: aspetti sostanziali, in Aa.Vv., Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale. op. cit., p. 115 s.; M. Pierdonati, Verso una tenuità “allargata”. L’introduzione della condotta susseguente al reato nell’art. 131-bis c.p. e il nuovo assetto dell’irrilevanza penale del fatto, in Arch. Pen., 3/2024, p. 8; S. Riccardi, La nuova disciplina dell’art. 131-bis c.p. nel quadro della riforma Cartabia, in www.lalegislazionepenale.eu, 2 marzo 2023.

[17] Il riferimento si indirizza al d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», in merito al quale si rinvia, per tutti, alla disamina di R. Borsari, Commento al decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67” (in G.U. 18 marzo 2015, n. 64), in www.lalegislazionepenale.eu. La direttiva di delega, attuata dal richiamato decreto legislativo, stabilisce di «escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la “particolare” tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale».

[18] Sul tema, S. Larizza, Il diritto penale dei minori. Evoluzione e rischi di involuzione, Cedam, Padova, 2005, p. 66 ss., in cui si mette in luce l’esigenza di proteggere il minore dal processo, qualificato come un «meccanismo di per sé distruttivo»; Id., L’irrilevanza del fatto, in Aa.Vv., Diritto e procedura penale minorile, E. Palermo Fabris – A. Presutti (a cura di), Giuffrè, Milano, II ed., 2011, p. 250 ss.; G. Pighi, L’“irrilevanza” del fatto nel diritto penale minorile, in Studium Iuris, 1/1999, p. 71 ss. Per una prospettiva sistematica, E. Cadamuro, L’irrilevanza penale del fatto nel prisma della giustizia riparativa, Padova University Press, Padova, 2022, p. 47 ss. Evidenzia come l’ambito della giustizia minorile ha funzionato – e continua a funzionare – come “laboratorio” per la sperimentazione e l’innesto di istituti innovativi, autorevolmente, G. Fiandaca, La giustizia minorile come laboratorio sperimentale di innovazioni estensibili al diritto penale comune, in Id., Il diritto penale tra legge e giudice, Cedam, Padova, p. 145 ss.

[19] Ampiamente, R. Bartoli, L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. proc., 6/2015, p. 659; G. Fidelbo, voce Giudice di Pace (dir. proc. pen.), in Dig. disc. pen., Agg., II, Utet, Torino, 2004, p. 295 ss.

[20] In tal senso, T. Padovani, Diritto Penale, Milano, Giuffrè, 2017, p. 174: «è tenue, (…), solo il fatto già di per sé tipico (e dunque offensivo), antigiuridico e colpevole, rispetto al quale risulti venuta meno la necessità della pena». Per una completa ricostruzione della genesi, della natura e dei presupposti applicativi dell’istituto, si rinvia all’attenta ricostruzione di G. Amarelli, Particolare tenuità del fatto (diritto penale), in Enc. dir., Agg., XI, Giuffrè, Milano, 2017, p. 559 ss.; C. F. Grosso, La non punibilità per particolare tenuità del fatto. op. cit., p. 518 s.; A. Gullo, La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: una figura sotto assedio, in Arch. Pen., 1/2021, p. 4 ss.; R. Rampioni, La non punibilità per la particolare tenuità del fatto, in Cass. pen., 2016, p. 459 ss. Per una prospettiva monografica, V. Bove, Particolare tenuità del fatto, Giuffrè, Milano, 2019; M. Telesca, Contributo all’analisi dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, Giappichelli, Torino, 2022.

[21] A tal riguardo, cfr. l’interessante riflessione proposta da L. Cornacchia, La punibilità sub condicione, in www.lalegislazionepenale.eu, 12 dicembre 2017.

[22] L. Cornacchia, La punibilità sub condicione. op.cit., p. 31.

[23] Così, C. F. Grosso, La non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. proc., 5/2015, p. 522. In termini, si v., inoltre, A. Gullo, La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: una figura sotto assedio. op. cit., p. 4, il quale evidenzia che l’istituto della particolare tenuità del fatto costituisce l’esito della riflessione dottrinale sviluppatasi nel panorama italiano, sulla scorta della fondamentale elaborazione di matrice tedesca, intorno al tema della graduazione del reato.

[24] Questa forma di «depenalizzazione in concreto» contribuirebbe a definire una forma di discrezionalità giudiziale per certi versi contraddittoria: da un lato, il rigido limite edittale precluderebbe al giudice ogni valutazione sulla concreta tenuità del fatto; dall’altro, una volta superata tale soglia, l’ampiezza e l’indeterminatezza dei criteri normativi gli attribuirebbero un potere valutativo particolarmente esteso, con il rischio di soluzioni interpretative non uniformi: così, G. Amarelli, La particolare tenuità del fatto nel sistema della non punibilità, in DisCrimen, 14 dicembre 2018, p. 12; M. Telesca, Contributo all’analisi dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, op. cit., p. 165 ss.

[25] In termini, la Relazione di valutazione di impatto della regolamentazione (V.I.R.) al Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28 “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”, in www.governo.it, p. 20, ove si precisa, altresì, che tale impianto non deve essere confuso con le ipotesi di inoffensività del fatto, le quali conducono a una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto, in applicazione della disciplina del reato impossibile di cui all’art. 49, comma 2 c.p.

[26] Sul punto, cfr. la Relazione ministeriale di accompagnamento allo schema di d.lgs. n. 28/2015, in www.giustizia.it. Le finalità dell’intervento legislativo sono accuratamente analizzate da F. Caprioli, Prime considerazioni sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto. op cit., p. 83 s.; I. Giacona, La nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 c.p.), tra esigenze deflattive e di bilanciamento dei principi costituzionali, in Ind. pen., 1/2016, p. 38 ss.; A. Gullo, La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis Cp, in Aa.Vv., I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto, S. Quattrocolo (a cura di), Giappichelli, Torino, 2015, p. 35 ss. con recensione di L. Tavassi, in Riv. it. dir. proc. pen., 4/2016, p. 2065 ss.; T. Padovani, Un intento deflattivo dal possibile effetto boomerang, in Guida dir., 15/2015, p. 19; F. Palazzo, Nel dedalo delle riforme prossime e venture, in Riv. it. dir. e proc. pen., 4/2014, p. 1706 s.; G. Pavan, voce Particolare tenuità del fatto (dir. pen. sost.), in Dig. Pen., Agg. IX, Utet, Torino, 2016, p. 500 ss.

[27] In tal senso, R. Aprati, Le regole processuali della dichiarazione di “particolare tenuità del fatto”, in Cass. pen., 4/2015, p. 1319 ss. Contra, M. Pelissero, Il carcere oggi, un’emergenza imperiosa, in Giur. It., 4/2025, p. 921 ss., a parere del quale il contributo dell’art. 131-bis c.p. alla deflazione penitenziaria dovrebbe essere ridimensionato: pur consentendo, a seguito della riforma “Cartabia”, di valorizzare le condotte susseguenti al reato, comprese quelle maturate nell’ambito di un percorso di giustizia riparativa, l’istituto non parrebbe idoneo a indurre un significativo contenimento del ricorso alla pena detentiva. Una prospettiva sistematica è offerta da G. Spangher, L’irrilevanza del fatto, in Diritto e Giustizia Minorile, 1/2015, p. 17, il quale autorevolmente osserva come, nella perdurante difficoltà di perseguire una vasta depenalizzazione, e stante l’esclusa attribuzione al pubblico ministero di iniziative discrezionali, la deflazione del contenzioso è affidata a strumenti endoprocedimentali di segno premiale, consensuale, risarcitorio e riparatorio, nonché a istituti che tipizzano ipotesi di minima offensività sotto diversi profili.

[28] Sul tema si rinvia allo studio di F. Viganò, La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale, Giappichelli, Torino, 2021, p. 226 ss.

[29] Cass. pen., Sez. un., 25 febbraio 2016 (dep. 6 aprile 2016), n. 13681, Pres. Canzio – Rel. Blaiotta – Imp. Tushaj, in tema di particolare tenuità del fatto e “abitualità” del comportamento, con nota di E. Andolfatto, Le Sezioni Unite sull’applicabilità del nuovo art. 131-bis c.p. alle contravvenzioni stradali (art. 186, commi II e VII, C.d.S.), in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 29 aprile 2016; A. Varvaressos, Compatibilità con la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. con il reato di guida in stato di ebbrezza, in Cass. pen., 7/2016, p. 2842 ss. In proposito, si v., inoltre, R. Aprati, Profili processuali della “tenuità del fatto”, in Il libro dell’anno del diritto, Treccani, Roma, 2017, p. 605 ss.

[30] Cass., Sez. un., 27 gennaio 2022 (dep. 12 maggio 2022), n. 18891, Pres. Cassano – Rel. De Amicis – Imp. Ubaldi, in materia di causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e continuazione del reato, con commento di M. E. Florio, Particolare tenuità del fatto e continuazione: le Sezioni Unite fanno il punto sulla questione della compatibilità tra i due istituti, in Arch. Pen., 2/2022.

[31] Corte Cost., 12 luglio 2022 (ud. 25 maggio 2022), n. 173, Pres. Amato – Red. Amoroso, con nota di M. Bontempelli, Nuovi sviluppi della giurisprudenza costituzionale sui rapporti fra azione civile e decisione penale, in Proc. pen. e giust., 1/2023, p. 148 ss. e osservazioni di E. Aprile, in Cass. pen., 11/2022, p. 3807 ss.

[32] Come denota M. Bontempelli, Nuovi sviluppi della giurisprudenza costituzionale sui rapporti fra azione civile e decisione penale. op. cit., p.163, «il fondamento dell’efficacia di giudicato non è spiegabile considerando la mera valenza accertativa del fatto-reato, ma il particolare fatto accertato, vale a dire la circostanza che esso sia “particolarmente tenue”».  In rapporto alla sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato pronunciata in primo grado, all’esito del dibattimento, il giudicato “di tenuità” si connota per la caratteristica “atipica” di produrre effetti extra-penali. A giustificare il diverso regime degli effetti è proprio l’accertamento sulla particolare tenuità del fatto, presente nella prima pronuncia e assente nella seconda; l’entità dell’accertamento, «più penetrante» nella sentenza di assoluzione per tenuità del fatto, marca dunque la differenza sul piano della disciplina.

[33] Cfr. l’art. 3 del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28. Parte della dottrina aveva caldeggiato opzioni di intervento differenti, suggerendo – ad esempio – di attribuire al giudice penale il potere di decidere sulla domanda della parte civile con la stessa sentenza pronunciata ex art. 131-bis c.p. Così, C. Cesari, Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale, Giappichelli, Torino, 2005, p. 214 ss.; C. Scaccianoce, La legge-delega sulla tenuità del fatto nel procedimento ordinario, in Aa.Vv., La deflazione giudiziaria. Messa alla prova per adulti e proscioglimento per tenuità del fatto, N. Triggiani (a cura di), Giappichelli, Torino, 2014,p. 253 ss. Non può farsi a meno di precisare che l’accoglimento della soluzione prospettata in dottrina avrebbe anticipato il decisum della Corte Costituzionale con la sentenza n. 173/2022.

[34] In argomento, B. Lavarini, Gli effetti extra-penali del giudicato “di tenuità”, in Aa. Vv., I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto. op. cit., p. 101 ss.

[35] Il riferimento è alle sentenze assunte tanto all’esito del dibattimento quanto rese in sede di rito abbreviato, fatta salva, per queste ultime, l’ipotesi in cui la parte civile – appositamente compulsata ex art. 75 c.p.p. – abbia scelto di non parteciparvi.

[36] Cfr. la Relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 28/2015, punto n. 8, in www.giustizia.it., in cui si afferma che «l’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto – accertata con sentenza passata in giudicato in esito ad un rituale processo – non è una pronuncia tipicamente assolutoria, ma, al contrario, accerta, in via definitiva, che il reato è stato commesso dalla persona dichiarata non punibile. A questo accertamento penale passato in giudicato in ordine all’entità del fatto illecito causativo del danno di cui si chiede (con l’azione civile) il risarcimento deve attribuirsi efficacia nel processo civile, tenuto conto che l’imputato ha avuto ogni possibilità di difesa nel giudizio penale in cui la particolare tenuità del fatto è stata accertata ([…] con una sentenza dibattimentale passata in giudicato). Ne discende che il giudice civile è invece libero quanto alla quantificazione del risarcimento». Nel commentare questo passaggio della Relazione, osserva B. Lavarini, Gli effetti extra-penali del giudicato “di tenuità”, in Aa. Vv., I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto. op. cit., p. 107, che la soluzione di costruire una fattispecie autonoma, discostandosi dalla direttiva di delega – che, al contrario, avrebbe inteso modificare l’art. 652 c.p.p., disciplinante gli effetti extra-penali della sentenza di assoluzione – presuppone il riconoscimento di una natura «non tipicamente assolutoria» del giudicato di tenuità, con la conseguenza di modularne l’efficacia sulla falsariga di una sentenza di condanna.

[37] Su questa posizione si attesta la Relazione al d.lgs. n. 28/2015, punto n. 8. op. cit. Anche secondo l’interpretazione prevalente in dottrina, il giudice civile rimane vincolato esclusivamente al contenuto accertativo della sentenza resa ai sensi dell’art. 131-bis c.p., limitatamente alla valutazione dei parametri che sorreggono il giudizio di particolare tenuità dell’offesa: così, R. Bartoli, L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. op. cit.,p. 666; M. Bontempelli, Nuovi sviluppi della giurisprudenza costituzionale sui rapporti fra azione civile e decisione penale. op. cit., p. 163. Si esprime in senso parzialmente difforme B. Lavarini, Gli effetti extra-penali del giudicato “di tenuità”, in Aa.Vv., I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto. op. cit., p. 113, la quale condivisibilmente osserva che, nell’ imporre una valutazione, tra l’altro, sull’esiguità del danno e del pericolo, l’art. 131-bis c.p. imporrebbe di soppesare altresì questi aspetti nell’ambito della fase di quantificazione del danno risarcibile. L’A., tuttavia, ammette che una simile interpretazione potrebbe compromettere la legittimità costituzionale dell’art. 651-bis c.p.p., ponendosi in contrasto con la direttiva di delega e rendendo concreto quel pregiudizio per la parte civile che il legislatore delegante mirava a evitare. In linea con quest’ultima impostazione, S. Quattrocolo, Tenuità del fatto: genesi e metamorfosi di una riforma a lungo attesa., op. cit., p. 114.

[38] Cfr. l’ordinanza di rimessione, § 3.3. del Considerando in diritto.

[39] Così, A. Diddi, L’impugnazione per gli interessi civili. op. cit., p. 24. Dello stesso avviso, G. Spangher, Azione civile e processo penale, in Arch. pen., 2/2013, p. 512 il quale, autorevolmente, denota che «il modello accusatorio “puro” non prevede pretese civilistiche all’interno del percorso teso all’accertamento del fatto e all’individuazione del colpevole»: la relativa disciplina conferma, dunque, come l’attribuzione al giudice penale del potere di decidere sul petitum civile riveli un rapporto di accessorietà, e non di autonomia, di tale profilo rispetto all’oggetto tipico del processo penale. Sul tema, v., inoltre, A. Pennisi, L’accessorietà dell’azione civile nel processo penale, Giuffrè, Milano, 1981, p. 43 ss.; Id., «Precedente condanna» e poteri di decisione del giudice penale sull’azione civile, in Dir. pen. proc., 2/2007, p. 223, a parere del quale l’attuale sistema avrebbe sostituito il principio di accessorietà con quello di “autonomia”, quale corollario dell’affermazione del modello accusatorio «che implica parità di diritti per tutte le parti del processo». I riflessi di questa scelta – osserva l’A. – «si sono manifestati, sia in ordine ai poteri di decisione del giudice penale sull’azione civile, sia con riferimento ai poteri di impugnazione della parte civile»; A. Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, Giuffrè, Milano, 1993, p.178 ss.; P. Della Sala, Natura giuridica dell’azione civile nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, 1079 ss.; G. Di Chiara, voce Parte civile, in Dig. disc. pen., IX, 1995, p. 237. In senso critico, quanto alla contaminazione fra i due sistemi processuali prodotta dall’innesto della domanda civile nel processo penale, F. Carnelutti, Primi problemi della riforma del processo penale, in Quaderni di San Giorgio, G. De Luca (a cura di), Sansoni Ed., Firenze, 1962, p. 33, il quale autorevolmente prefigurava l’esigenza di «una separazione risoluta tra i due tipi di processo», potendo la stessa contribuire «in modo assai notevole alla sua semplificazione, alla sua rapidità e, ciò che conta, alla giustizia del suo risultato»; C. Santoriello – A. Gaito, Ma davvero il processo penale è luogo adatto al soddisfacimento delle istanze civilistiche?, in Arch. pen., 2/2013, p. 391 ss., i quali concludono che l’azione civile costituisce un aspetto secondario ed eventuale dell’azione penale, non un istituto autonomo.

[40] Commenta così M. Bontempelli, Nuovi sviluppi della giurisprudenza costituzionale sui rapporti fra azione civile e decisione penale. op. cit., 159 s., aggiungendo che il trend risulta confermato anche alla luce degli interventi operati a seguito della l. n. 134/2021 e del d.lgs. n. 150/2022 sugli artt. 573, comma 1-bis e 578, comma 1-bis c.p.p., in materia di impugnazioni. Per una complessiva ricostruzione dell’opera riformatrice sul tema specifico, I. Piccolo, Azione civile e processo penale. (Ri)componimenti, snodi e prospettive, in Arch. pen., 3/2022, p. 22 ss.

[41] Cfr. § 4.1. del Considerato in diritto dell’ordinanza di rimessione, in cui si richiamano Cass. pen., Sez. VI, 8 febbraio 2023, n. 21981, Vadalà; Sez. V, 27 settembre 2024, n. 42578, Prencipe; Sez. VI, 2 dicembre 2025, n. 1035, non massimata.

[42] Cfr. § 3.3. del Considerato in diritto dell’ordinanza di rimessione. Si esprimono secondo il delineato orientamento, Cass. pen., Sez. V, 28 ottobre 2019, n. 4763, Bernardotto, pronunciata in epoca antecedente rispetto a Cass. pen., Sez. un., ord., 30 gennaio 2025 n. 23406, Salerno; Sez. 5, 25 marzo 2024, n. 27458, Cipolletta.

[43] Cfr. § 3.4. del Considerato in diritto dell’ordinanza di rimessione.

[44] Cfr. § 5 del Considerato in diritto dell’ordinanza di rimessione.

[45] Cfr. la nota n. 37.

[46] Cfr. la nota n. 36.

[47] Cfr. il § 2 del Considerato in diritto dell’ordinanza n. 28647/2026.

[48] Il riferimento è alle sentenze Corte cost., 24 gennaio 2007, n. 26, con commento critico di G. Frigo, Una parità che consolida disuguaglianze, in Guida dir., 8/2007, p. 87 ss.; E. Marzaduri, Sistema da riscrivere dopo ampie riflessioni, in Guida dir., 8/2007, p. 84; A. Scalfati, Restituito il potere di impugnazione senza un riequilibrio complessivo, in Guida dir., 8/2007, p. 78 ss.; Corte cost. 31 marzo 2008, n. 85, al cui proposito v., V. Rossi, I poteri di impugnazione della parte civile, op.cit., p. 10 ss.

[49] La sentenza con cui la Consulta ripristinava la facoltà del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, è stata significativamente ribattezzata come «controriforma» da G. Frigo, Una parità che consolida disuguaglianze. op. cit., p. 87.

[50] Per un’approfondita disamina della normativa in discorso, Aa.Vv., Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006, M. Bargis – F. Caprioli (a cura di), Giappichelli, Torino, 2007; M. Chiavario, Una legge già fulminata dalla Corte costituzionale: quale recupero da un’occasione perduta, in Leg. pen., 2007, p. 9 ss.; A. Gaito, La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la “legge Pecorella”, Utet, Torino, 2006; A. Scalfati, Processo penale: diventa la regola l’inappellabilità dei procedimenti, in Guida dir., 10/2006, p. 41 ss.

[51] Tale slancio riformatore aveva trovato il sostegno di una parte autorevole della dottrina: G. Spangher, Riformare il sistema delle impugnazioni?, in Aa.Vv., La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza della giustizia penale, R.E. Kostoris (a cura di), Giappichelli, Torino, 2005, p. 111 ss.; Id., Sistema delle impugnazioni penali e durata ragionevole del processo, in Corriere giur., 2002, p. 1262 ss.; T. Padovani, Il doppio grado di giurisdizione. Appello dell’imputato, appello del PM, principio del contraddittorio, in Cass. pen., 2003, p. 4023 ss.

[52] Cfr. il § 2.2 del Considerato in diritto dell’ordinanza n. 28647/2026.

[53] L’espressione è di G. Spangher, L’irrilevanza del fatto. op. cit., p. 20, il quale, sulla scorta di questa impostazione, sembra offrire una risposta inequivocabilmente positiva al quesito oggi rimesso alle Sezioni unite: «[…] se pronunciata con sentenza dibattimentale questa […] è suscettibile di appello da parte dell’imputato in quanto si tratta di una decisione che esclude la punibilità stante il possibile pregiudizio che vi è sotteso; parimenti la sentenza per le medesime ragioni sarà ricorribile di ricorso per Cassazione; potrà essere appellata e ricorsa anche dal p.m. che non la condivida, come emergerà dal fatto che non abbia chiesto l’archiviazione; imputato e offeso possono opporsi all’archiviazione […]».

[54] Cfr. il § 2.3.1. del Considerato in diritto dell’ordinanza n. 28647/2026.

[55] In proposito la Corte ha richiamato Cass. pen., Sez. III, 12 febbraio 2021, n. 10764, Starace; Sez. V, del 22 novembre 2019 n. 3235 (dep. 2020), Leardi; Corte cost., n. 34/2020; n. 274/2009; n. 242/2009; n. 298/2008; n. 26/2007; n. 288/1997; n. 280/1995; ord. n. 316/2002; n. 421/2001.

[56] Cfr. il § 2.3.2. del Considerato in diritto dell’ordinanza n. 28647/2026.

[57] Cfr. il § 3 del Considerato in diritto dell’ordinanza n. 28647/2026.

[58] Cfr. il §§ 5 ss. del Considerato in diritto dell’ordinanza n. 28647/2026.

[59] Il riferimento è soprattutto al formante giurisprudenziale invalso durante la vigenza della legge “Pecorella”, nel cui ambito il parametro della parità delle parti è stato prevalentemente declinato con riguardo al rapporto tra pubblico ministero e imputato; il confronto tra imputato e parte civile, al contrario, non costituisce il tradizionale terreno di tale giurisprudenza e presenta quindi profili di maggiore novità.

[60] Cfr. il §§ 5.2.3. del Considerato in diritto dell’ordinanza n. 28647/2026.

[61] In senso conforme, si esprime parte della dottrina: A. Diddi, L’impugnazione per gli interessi civili. op. cit., p. 112: «rispetto alle sentenze di proscioglimento, è pacifico che l’imputato abbia interesse all’impugnazione allorquando egli si prefigga la finalità di ottenere la modificazione della formula proscioglitiva qualora il dispositivo o la motivazione della decisione contro la quale si dirige il gravame possa importare conseguenze per lui pregiudizievoli, dal punto di vista morale, patrimoniale o disciplinare; è poi ovvio che l’imputato prosciolto abbia interesse ad ottenere il pieno accoglimento delle istanze da lui proposte per il risarcimento dei danni e la rifusione delle spese contro il querelante e la parte civile, ove le dette istanze non siano state accolte in tutto o in parte nel precedente grado»; G. Petrella, Le impugnazioni nel processo penale. op. cit., p. 243.

[62] Il Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 2200A (XXI) nel 1966, è stato ratificato dall’Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881. Il patto è entrato in vigore per l’Italia l’anno successivo.

[63] In tal senso, O. Mazza, L’appello necessario, in www.dirittodidifesa.eu, 16 marzo 2020. Cfr., inoltre, M. Chiavario, Processo e garanzie della persona, Giuffrè, Milano, 1984, p. 263 ss. il quale esclude che la disposizione pattizia abbia inteso riconoscere in via generale al condannato il diritto di proporre appello, in aggiunta al ricorso per cassazione, avverso tutte le sentenze di condanna.

[64] O. Mazza, L’appello necessario. op. cit.

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