I pericoli di un giudizio fuori dal processo. Il giudizio mediatico come sistema alternativo di accertamento della responsabilità

Il contributo propone di qualificare come “giudizio mediatico” il fenomeno tradizionalmente ricondotto alla spettacolarizzazione della giustizia, per la sua capacità di generare, nello spazio pubblico, un giudizio di colpevolezza. Muovendo dalla prospettiva del processualista, il contributo individua alcuni tratti ricorrenti del fenomeno – pubblicità immediata, presunzione di colpevolezza, assenza di contraddittorio nella formazione della prova, assenza di sanzioni processuali e sostanziale irrevocabilità della decisione reputazionale – che consentono di descriverlo come un autonomo sistema di formazione del convincimento, retto da regole proprie e contrapposte a quelle del giusto processo. L’analisi evidenzia come il rischio principale non consista soltanto nell’influenza esercitata sui singoli procedimenti, ma nella progressiva interiorizzazione, da parte dell’opinione pubblica, di un paradigma alternativo di accertamento della responsabilità, a fronte del quale il processo rischia di essere percepito come sede di mera conferma o, al più, di smentita di una verità già formatasi nello spazio pubblico. Da qui il rischio di una delegittimazione culturale delle garanzie processuali, sempre più spesso considerate ostacoli all’accertamento, anziché condizioni epistemiche indispensabili per la formazione di una decisione affidabile.

Dal controllo sul processo al giudizio sulla persona

È a tutti chiaro che l’accertamento giudiziario di un fatto può essere veicolato dai media in due modi diversi[1].

Un modo fisiologico coincide con l’assicurazione del controllo dell’opinione pubblica sul processo che si svolge pubblicamente. In questa accezione, il pubblico, cioè il popolo, osserva il modo in cui il giudice esercita – in suo nome – la giurisdizione, valuta la correttezza del metodo, percepisce la qualità del contraddittorio. È una modalità che, se il sistema giustizia funziona correttamente, crea fiducia nell’amministrazione della giustizia[2] e, rappresentando il riflesso esterno della pubblicità del giudizio, è pienamente in linea con le garanzie del giusto processo. È la modalità attraverso la quale i mezzi di informazione rivendicano il ruolo di cane da guardia (watchdog) della democrazia[3].

Un modo patologico di presentazione di un caso giudiziario si produce, invece, quando l’opinione pubblica è indotta a giudicare direttamente la persona sottoposta ad indagini o l’imputato sulla base delle ipotesi e degli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero, se non addirittura prodotti dalla trasmissione televisiva di turno. Questo è quello che possiamo chiamare “giudizio mediatico”: il procedimento attraverso il quale i mezzi di comunicazione costruiscono, anticipano e spesso sostituiscono il giudizio penale con un giudizio parallelo, attraverso la selezione e la diffusione di informazioni magari ancora coperte da segreto.

La peculiarità del fenomeno risiede proprio nella sua origine. Il “giudizio mediatico”, infatti, nasce da uno dei presupposti essenziali della democrazia, cioè la libertà di informazione, perché una democrazia senza cronaca giudiziaria non sarebbe pensabile come tale; ma l’espansione e, talvolta, l’abuso di questa libertà – o, peggio, la sua strumentalizzazione da parte degli attori istituzionali[4] – producono effetti incompatibili con altre garanzie costituzionali come la presunzione di innocenza, il diritto alla difesa, la dignità della persona, il giusto processo e tutti i suoi corollari. Un vero e proprio “paradosso democratico”, sul quale la Corte europea dei diritti dell’Uomo è intervenuta più volte, sottolineando la necessità di un costante bilanciamento tra libertà di informazione, presunzione di innocenza e diritto a un equo processo[5].

Perché parlare di “giudizio mediatico”

Per definire la spettacolarizzazione della giustizia si è usato il termine “giudizio mediatico” non a caso, ma all’esito di una riflessione semantica; e ciò anche se più spesso si sente parlare di “processo mediatico” e di “giustizia mediatica”. La prima definizione (“processo mediatico”), infatti, presta il fianco alle critiche del processualista, se solo si considera che di “processo” – inteso come serie ordinata di atti predefiniti, che segue regole tassative ed un ordine logico – nello spettacolo che ci viene proposto c’è ben poco. La seconda definizione (“giustizia mediatica”), invece, potrebbe essere fuorviante, perché l’obiettivo della spettacolarizzazione della giustizia non è certamente quello di fare “giustizia”. Per questo, forse, è meglio parlare di “giudizio mediatico”: perché, come si è già detto, ciò che questo fenomeno produce e vuole produrre, prima e al di fuori delle aule di giustizia, è esattamente un giudizio – sull’imputato, sull’indagato, sulla persona – da parte dell’opinione pubblica.

L’esame di questo fenomeno può essere compiuto da angoli prospettici differenti: nel caso di specie la prospettiva prescelta è quella del processualista; perché, in realtà, questa particolare modalità di informazione non ha la funzione di consentire un controllo sul processo giudiziario, ma quella di offrirne un’anticipazione mediatica che, però, come cercherò di dimostrare, corre il rischio di rimpiazzarlo. Il problema del giudizio mediatico, quindi, non consiste soltanto nell’influenza che può esercitare sul processo penale, ma nel fatto di competere con esso come modello di formazione del giudizio sulla responsabilità, secondo logiche radicalmente opposte a quelle che governano il giusto processo

Un “sistema alternativo di formazione del giudizio”

È questo il timore più grande: il “giudizio mediatico” oggi non è solo una “degenerazione” della cronaca giudiziaria e non rappresenta semplicemente ed esclusivamente un “uso improprio” delle informazioni, magari ancora segrete, che provengono, prevalentemente, dalle indagini preliminari. È un fenomeno che tende, progressivamente, a configurarsi come un vero e proprio sistema di formazione del giudizio, dotato di regole proprie, di proprie fonti di prova, di propri tempi, di propri soggetti e persino di proprie sanzioni (l’autonoma e irreversibile lesione della reputazione che esso genera ne è un esempio).

Ovviamente non si tratta di un “ordinamento giuridico” in senso tecnico, posto che nessuna norma codifica il “giudizio mediatico” e nessuna autorità ne disciplina formalmente lo svolgimento. Tuttavia, come spesso accade nei fenomeni sociali complessi, l’assenza di una regolamentazione normativa non corrisponde ad assenza di regole. L’osservazione empirica di questo fenomeno mostra, infatti, l’esistenza di prassi costanti, di meccanismi ricorrenti e di criteri sufficientemente stabili da consentire di delineare quella che potremmo definire una sorta di “procedura del giudizio mediatico”, nella quale pur non rinvenendosi veri e propri “principi processuali” riescono a intravedersi quelli che potremmo definire capisaldi della “procedura mediatica”, opposti – neanche a dirlo – rispetto a quelli che connotano il giusto processo.

Ovviamente, sul piano metodologico, l’analisi assume il “giudizio mediatico” come un “idealtipo” in senso weberiano: una costruzione concettuale ottenuta mediante l’accentuazione di alcuni tratti ricorrenti del fenomeno, non finalizzata a descriverne ogni concreta manifestazione ma ad offrire un modello che ne faccia comprendere la logica di funzionamento e le tendenze prevalenti. Ciò è utile non tanto per una comparazione rispetto alle diverse manifestazioni empiriche del fenomeno, quanto per consentire un confronto con il sistema processuale penale.

Dal processo al “modello mediatico”

Nonostante venga presentato al grande pubblico come la narrazione fedele del processo giudiziario o di quanto in esso accade, in realtà il “giudizio mediatico” è un fenomeno che vive di vita propria. Ogni sistema di formazione del giudizio, per potersi dire tale, presuppone alcune scelte fondamentali: chi può accusare? Chi è chiamato a decidere? Su quali elementi si fonda il convincimento? Quali regole governano la decisione? Quando il giudizio può dirsi definitivo? Il processo penale risponde a ciascuna di queste domande attraverso un sistema di garanzie rigorosamente disciplinato dalla legge: l’accusa è monopolio del pubblico ministero; il giudice deve essere terzo e imparziale; la prova si forma nel contraddittorio salvo deroghe tassative; la decisione è il risultato di un procedimento regolato da garanzie; il giudicato rappresenta il momento conclusivo del percorso processuale.

Anche il giudizio mediatico offre una risposta agli stessi interrogativi, ma lo fa secondo logiche radicalmente diverse. L’accusa non appartiene al pubblico ministero, ma ai giornalisti e, sempre più spesso, agli opinionisti, che, a seconda delle simpatie o delle convenienze, possono trasformarsi anche in difensori. La contestazione nasce da una fuga di notizie, da un’intercettazione, da un articolo di giornale, da una conferenza stampa, da un post sui social network o da un video diffuso in rete. Il giudice è l’opinione pubblica, che, a differenza del giudice del processo, non è tenuta a garantire imparzialità e che forma il proprio convincimento sulla base di informazioni spesso frammentarie, selezionate e già interpretate in modo da sollecitarne la reazione emotiva[6]. Il difensore, quando c’è, occupa quasi sempre una posizione marginale: i tempi e gli spazi che gli vengono concessi dipendono dalle scelte di chi costruisce il racconto mediatico e raramente garantiscono un’effettiva parità con l’accusa. Anche le prove cambiano natura: non sono il risultato del contraddittorio, ma consistono in indiscrezioni, intercettazioni, dichiarazioni raccolte informalmente o provenienti da soggetti che, nel processo giudiziario, potrebbero non essere nemmeno qualificati come persone informate sui fatti; in chiave probatoria non vale ciò che è stato dimostrato, ma ciò che appare funzionale a rendere credibile una determinata narrazione. La sentenza coincide con il consenso che questa narrazione riesce a ottenere e non arriva al termine di un percorso di valutazione, ma spesso coincide con la reazione immediata alla diffusione della notizia. La sanzione, infine, è il danno reputazionale: la perdita della credibilità, dell’onore e, nei casi più gravi, della stessa immagine pubblica della persona coinvolta.

Le diversità, dunque, sono tante: partiamo dall’azione. Nel nostro ordinamento l’azione penale è, almeno in linea teorica, obbligatoria; l’azione “mediatica” è, invece, discrezionale e, oggi, anche algoritmica. Non ogni fatto – per quanto gravissimo – approda alle cronache: vi giungono soltanto quelli che sono selezionati dalla sensibilità, dall’interesse, talvolta dall’orientamento politico di chi governa l’informazione, dal giornalista fino all’editore. Negli ultimi anni, però, il giudizio mediatico ha subito un’evoluzione: la selezione iniziale resta umana, ma la successiva diffusione è ormai condizionata dalle logiche algoritmiche delle piattaforme digitali. Insomma: tra le notizie selezionate è l’algoritmo che individua ciò di cui parlare ed è in questo contesto che vanno ad innestarsi i palinsesti televisivi, offrendo contenuti su temi mainstream, che, con certezza, interesseranno il grande pubblico. Perché la finalità del fenomeno, è bene anticiparlo, solo apparentemente è quella di informare: la finalità è intrattenere[7].

I cinque capisaldi del giudizio mediatico

Ma vi è di più. Se proviamo a razionalizzare il fenomeno, emerge come il “giudizio mediatico” si sviluppi, nella prassi, secondo uno schema ricorrente, fondato su almeno cinque capisaldi in contrasto con le regole del giusto processo.

La pubblicità immediata

Il primo caposaldo è quello che potremmo definire la “pubblicità immediata”. Nel processo penale durante la fase delle indagini vige il segreto, che, per certi aspetti, come “segreto esterno”, permane anche oltre quella fase; il “giudizio mediatico”, invece, è animato dal principio opposto. Qualunque informazione sia capace di attrarre l’attenzione dell’opinione pubblica deve essere immediatamente resa pubblica; la domanda non è se tale informazione sia utilizzabile o veicolabile, ma se faccia notizia o meno, perché, d’altronde, la logica che regola il fenomeno non è quella dell’accertamento.

Questa necessità di “immediatezza” (ben diversa dalla “immediatezza” invocata nel processo penale) porta con sé anche un altro problema: l’eliminazione dei tempi dell’accertamento. Il processo vive di tempi ed è addirittura scandito in fasi: le indagini, l’udienza preliminare, il dibattimento. Il giudizio mediatico, invece, elimina completamente il tempo perché la notizia, una volta acquisita viene diffusa e, non appena diffusa produce immediatamente il giudizio, sicché il giudizio coincide con la decisione.

La presunzione di colpevolezza

Il secondo caposaldo è quello che, provocatoriamente ma non troppo, potremmo definire come “presunzione di colpevolezza”: se, infatti, la Costituzione e la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo stabiliscono impongono di considerare l’accusato un presunto non colpevole, nel giudizio mediatico la regola è invertita.

La notizia dell’indagine – non per forza degli elementi acquisiti nell’indagine, ma anche solo della sua esistenza – viene interpretata come indice di responsabilità: è quello che potremmo definire il “primato dell’ipotesi accusatoria”. D’altronde, il pensiero che anima il quisque de populo che indossa la toga del giudice nel “giudizio mediatico è il più banale: “Se è stato indagato vuol dire che qualcosa la ha fatta”.

L’indagine diventa, dunque, anticipazione della colpevolezza e ciò ha l’effetto di invertire l’onere della prova: nel “giudizio mediatico”, infatti, è sufficiente accusare ed è poi l’accusato che deve dimostrare di essere innocente. La regola è invertita e le conseguenze sono drammatiche: l’esercizio del diritto al silenzio dell’accusato è interpretato come un’ammissione di responsabilità e ogni scelta della difesa tecnica viene valutata con sospetto.

Tutto ciò produce un’ulteriore conseguenza: mentre il processo penale è costruito sul dubbio e sulla sua progressiva risoluzione, il giudizio mediatico si fonda, invece, sulla conferma della narrazione iniziale. Le informazioni che vengono via via diffuse non sono normalmente selezionate per metterla in discussione, ma per rafforzarla, secondo un meccanismo ben noto alla psicologia cognitiva: il biasdi conferma. Ogni nuovo elemento viene interpretato come una conferma di quello precedente, con il risultato che le eventuali smentite finiscono per apparire poco credibili o irrilevanti.

L’assenza di contraddittorio nella formazione della prova.

Se il contraddittorio nella formazione della prova costituisce il cuore epistemologico del processo penale, il terzo caposaldo del giudizio mediatico è rappresentato proprio dalla sua assenza. Al suo posto si afferma quello che potremmo definire “pluralismo narrativo”. Non sono le prove a contare, bensì le narrazioni: molteplici, talvolta anche contrapposte, ma sempre unilaterali. Il loro valore non dipende dall’attendibilità verificata, bensì dalla capacità persuasiva, perché le diverse narrazioni non competono sul terreno della dimostrazione, ma su quello del consenso.

In questo contesto diviene fisiologico che qualsiasi informazione venga immediatamente presentata e percepita come prova, senza alcun vaglio critico circa attendibilità, genuinità o metodo di acquisizione. Si potrebbe quasi elaborare una classificazione delle prove tipiche del giudizio mediatico, alcune delle quali assumono il ruolo di vere e proprie prove privilegiate, trattate in certi casi come autentiche prove legali, perché capaci di orientare in modo vincolante il giudizio dell’opinione pubblica.

Chat estrapolate dal loro contesto, fotografie, video o audio acquisiti clandestinamente, verbali di sommarie informazioni opportunamente selezionati o frammentati in funzione della narrazione da costruire, interviste rilasciate dai protagonisti della vicenda o semplicemente carpite, brandelli di intercettazioni: ciò che accomuna tutti questi materiali non è il valore dimostrativo, ma la loro forza evocativa; non vengono sottoposti a verifica, bensì utilizzati come strumenti di persuasione all’interno della competizione tra narrazioni.

Pensiamo all’intercettazione: nel giudizio mediatico tende a trasformarsi in una sorta di confessione e non vale quale mezzo della prova di un fatto, ma quale mezzo di rappresentazione morale della persona. Spesso non è divulgata perché utile alla ricostruzione della vicenda, ma perché, fuori contesto, serve a ricostruire il carattere o la personalità dell’indagato: non serve a dimostrare il reato, ma – in quella che, a tutti gli effetti, è una rappresentazione – a costruire il personaggio, alimentando una narrazione sull’autore e non sul fatto.

Senza considerare il valore univocamente riconosciuto agli atti dell’autorità giudiziaria: la richiesta cautelare del p.m. diviene di per sé una prova di colpevolezza e l’ordinanza applicativa di una misura cautelare addirittura una condanna.

L’assenza di sanzioni processuali.

Il quarto caposaldo è individuabile nell’assenza di sanzioni processuali. A differenza del processo penale che è regolato da cause di invalidità che vincolano l’operato di chi vi prende parte, il giudizio mediatico ne fa totalmente a meno: non esistono inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, non esiste prova illecita né illegittima. Anche il concetto di irrilevanza è declinato a suo modo, perché il diretto referente non è l’accertamento di un fatto, ma la narrazione. Vale un unico criterio: ogni informazione è comunicabile e, in quanto tale, è valutabile. In sostanza, vale tutto ciò che serve alla narrazione: persino il materiale che nell’accertamento giudiziario viene dichiarato inutilizzabile può risultare decisivo nella formazione del convincimento collettivo.

L’inoppugnabilità del giudizio.

Il quinto caposaldo del giudizio mediatico è rinvenibile nella tendenziale irrevocabilità della sentenza mediatica, che rende di fatto il giudizio inoppugnabile. Infatti, sebbene ogni processo – e così, a maggior ragione, quello penale – conosce ed esige strumenti di impugnazione per la correzione dell’errore umano, gli esiti dell’impugnazione – così come, d’altronde, gli esiti del processo reale – nel giudizio mediatico non contano. È esperienza comune quella che il ribaltamento in appello di una condanna assuma per i media rilevanza limitatissima; ma, d’altronde, anche alla notizia dell’assoluzione è dedicato uno spazio infinitamente inferiore rispetto alla notizia dell’arresto, sicché la reputazione rimane irrimediabilmente segnata.

Questo caposaldo, però, sembra subire una deroga nel caso della revisione, perché, generalmente, il giudizio mediatico che si accompagna alla proposizione di questa impugnazione, vede spesso il condannato presentato, sin dall’inizio, come vittima di un errore giudiziario prima ancora che l’errore sia accertato. Quella che potrebbe sembrare una deroga, però, è, in realtà, solo l’eccezione che conferma la regola. Al centro del giudizio mediatico, infatti, non c’è la volontà dell’accertamento (intesa come ricerca della verità o individuazione dell’errore): ci sono il torto e l’esigenza di offrire al “giudice opinione pubblica” un colpevole. La «retorica colpevolista»[8] lascia spazio, in questo caso, ad una più generale retorica della colpevolezza: nella fase delle indagini il protagonista negativo della narrazione è l’indagato, chiamato a incarnare il torto rappresentato dal reato; nella revisione, invece, il torto si identifica con l’errore giudiziario e il colpevole viene prontamente individuato nel sistema giudiziario, che quell’errore avrebbe commesso. Il meccanismo narrativo, dunque, rimane immutato.

Il più grande pericolo: la delegittimazione del processo.

Ora, inquadrato il fenomeno nei suoi tratti caratterizzanti, il problema che solitamente ci si pone – oltre alla lesione della presunzione di non colpevolezza – è quello, più generale, dell’influenza del giudizio mediatico sul processo giudiziario[9]. Formalmente il giudice decide soltanto sulle prove ma, come tutti coloro che, a vario titolo, partecipano alla celebrazione del processo, anche il giudice non può dirsi immune ai condizionamenti della comunicazione. Il giudizio mediatico, insomma, non può incidere solo sui testimoni: talvolta, la pressione anche istituzionale che esso può determinare può costringere il pubblico ministero in fase di indagini o il giudice nella fase decisoria (o motivazionale) a doversi confrontare con aspettative sociali già consolidate. E questo è già un enorme pericolo per la serenità e correttezza dell’accertamento[10].

Ma vi è anche un pericolo ben più grande, che l’analisi “processualistica” del fenomeno a nostro modo di vedere evidenzia.

Il “giudizio mediatico” oggi non è più solo una manifestazione di “cattiva informazione” – che ha riverberi solo sulla reputazione del soggetto coinvolto – ma ha assunto dimensioni e caratteristiche tali da rischiare di essere percepito dalla società odierna – che, non dimentichiamolo, è la società dei social e dei reality – come un vero e proprio “modello alternativo di accertamento della responsabilità”; e il termine “modello” non è utilizzato a caso, perché il fenomeno ha proprie regole, proprie prove, propri tempi, propri giudici e proprie sanzioni che, benché costruiti in contrasto con le logiche che fondano il giusto processo, risultano intuitivamente persuasivi per l’opinione pubblica.

Il pericolo, insomma, non si esaurisce nella lesione della reputazione del singolo, ma è sistemico. Infatti, se l’opinione pubblica interiorizza stabilmente le “categorie” del giudizio mediatico – che la raggiungono più direttamente rispetto a quelle del processo giudiziario perché sono concepite per piacere, per intrattenere – il pericolo è quello che finisca per considerare il processo penale come un ostacolo “burocratico” all’accertamento di una verità ritenuta già acquisita nello spazio pubblico o acquisibile in modo diverso. In buona sostanza, al di là dell’influenza esercitata sulle singole vicende processuali, il giudizio mediatico rischia di produrre una progressiva inversione culturale: il processo rischia di essere percepito non più come il luogo nel quale la prova si forma e il fatto viene accertato, ma come quello nel quale una decisione già maturata nello spazio pubblico dovrebbe essere semplicemente confermata o, al più, eccezionalmente smentita.

In questo contesto, le garanzie processuali rischiano di essere percepite come strumenti dilatori od ostacoli al rendere giustizia, anziché, quali esse sono, come vere e proprie condizioni epistemiche dell’accertamento; ed è questa la fonte di maggiore preoccupazione, resa attuale dalla costante ricerca di consenso che il legislatore di questi anni, spesso incline a soluzioni populiste, sembra manifestare.

Una simile prospettiva, d’altronde, non mette in discussione soltanto il processo penale, ma la stessa idea di giurisdizione, perché le garanzie processuali non costituiscono un limite all’accertamento della verità: ne rappresentano la condizione. Sono, infatti, gli unici strumenti di cui dispone l’ordinamento per ridurre il rischio di errore in un’attività che rimane, inevitabilmente, umana e, proprio per questo, fallibile.


[1] Sulla distinzione cfr. C. Conti, Cronaca giudiziaria e processo mediatico: l’etica della responsabilità verso nuovi paradigmi, in www.archiviopenale.it, 14 febbraio 2022.

[2] Il ruolo rivestito dall’informazione nella creazione di fiducia nella giustizia è ben descritto da G. Giostra, Processo penale e mass media, in Criminalia, 2007, p. 57 e ss.

[3] Sull’insostituibile ruolo di garanzia svolto dall’informazione giudiziaria cfr. G. Giostra, Riflessi della rappresentazione mediatica sulla giustizia “reale” e sulla giustizia “percepita”, in www.legislazionepenale.eu, 17 settembre 2018; G. Giostra, La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria, in Riv. di diritto dei media, 2018, n. 3, p. 23

[4] Onde evitare i rischi connessi a tale fenomeno, il 10 giugno 2026 il CSM è intervenuto dettando nuove linee guida in tema di “corretta comunicazione istituzionale” che seguono quelle oggetto della delibera dell’11 luglio 2018: Il testo delle linee guida è rinvenibile in www.csm.it.

[5] Senza pretesa di esaustività, tra le pronunce sul punto cfr. Corte edu, 10 febbraio 1995, Allenet de Ribemont c/ Francia, n. 15175/89; Corte edu, Worm c/ Austria, 29 August 1997, n. 22714/93; Corte edu, II Sez.,  Butkevičius c/ Lituania, 26 March 2002, n. 48297/99; Corte edu, I sez., Tourancheau e July c/ Francia, 24 novembre 2005, n. 53886/00; Corte edu, II sez., A.B. c/ Svizzera, 1° luglio 2014, n. 56925/08 e, poi, Corte edu, Grande Camera, Bédat c/ Svizzera, 29 marzo 2016, n. 56925/08. Sul bilanciamento tra gli opposti interessi in gioco, cfr. F. Perchinunno, Diritto all’ informazione giudiziaria e altri interessi primari: un difficile bilanciamento, in Aa. Vv., Informazione e giustizia penale. Dalla cronaca giudiziaria al “processo mediatico”, a cura di N. Triggiani, Cacucci, 2022, p. 1 e ss.

[6] È «il tribunale dell’opinione pubblica», come lo definisce G. Giostra, Il media-evo della giustizia penale, in www.sistemapenale.it, 14 giugno 2021.

[7] Sulla riconduzione al genere dell’intrattenimento, cfr. G. Giostra, Linguaggio e comunicazione di massa. Cronaca giudiziaria e processo mediatico, in www.sistemapenale.it, 14 luglio 2026

[8] La definizione è di E. Amodio ed è illustrata in La retorica colpevolista della giustizia mediatica, in www.camerepenali.it, e in Estetica della giustizia penale, Giuffrè, 2016, p. 145 e ss.

[9] Sul tema cfr. N. Triggiani, Introduzione. «È la stampa, bellezza! E tu non puoi farci niente! Niente!» (…neppure con il soccorso della presunzione di innocenza), in Aa. Vv., Informazione e giustizia penale. Dalla cronaca giudiziaria al “processo mediatico”, a cura di N. Triggiani, Cacucci, 2022, p. 1 e ss.

[10] Per un approfondimento del tema cfr. V. Manes, Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo, Il Mulino, 2022, passim, e, sempre dello stesso autore, L’imparzialità del giudice nel turbine della «giustizia mediatica», Edit. scient., 2025, passim.

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