Esecuzione delle pene non detentive e prevenzione dei reati: l’ordinamento penale italiano*


* Il testo costituisce la versione trascritta, senza note bibliografiche, della relazione tenuta a Pechino nell’ambito del convegno italo-cinese organizzato dalla “China University of Political Science and Law”, dal titolo: “The 2nd International Symposium on Criminal Integration: Exchange and Mutual Learning between Chinese and Italian Criminal Law” (Pechino, 19-20 settembre 2026).

Sommario: 1. Premessa. – 2. Dalla centralità della pena detentiva alla valorizzazione delle sanzioni penali non detentive. – 3. L’ampliamento delle pene pecuniarie con la c.d. riforma Cartabia. – 4. La funzione della pena pecuniaria e le sue criticità. – 4.1. Dubbi sulla funzione di prevenzione generale della pena pecuniaria. – 4.2. Diseguale afflittività della pena pecuniaria sui condannati. – 4.3.  Monetizzazione della responsabilità penale. – 5. Possibili soluzioni: individualizzazione della pena pecuniaria. – 5.1. Abolizione della pena pecuniaria. – 5.2. Adozione del sistema dei c.d. tassi giornalieri. – 5.3. Miglioramento del sistema di esecuzione delle pene pecuniarie. – 6. Conclusioni.

1. Premessa

Nell’ordinamento penale italiano non esiste un’unica forma riconducibile alla categoria delle “pene non detentive”. Esistono, piuttosto, diversi strumenti e meccanismi sanzionatori attraverso i quali lo Stato può reagire alla commissione di un reato senza ricorrere alla detenzione carceraria.

Il tema delle pene non detentive deve, pertanto, essere affrontato tenendo conto della pluralità delle risposte sanzionatorie previste dal nostro ordinamento: accanto alla pena pecuniaria, che costituisce una pena principale, troviamo infatti le pene sostitutive delle pene detentive brevi e, più in generale, diversi istituti che consentono di evitare, o di limitare, l’ingresso in carcere.

L’intervento di oggi si concentrerà, dopo una breve premessa sulla categoria delle pene non detentive, sulle pene pecuniarie. In particolare, si intende esaminare la funzione che esse svolgono all’interno del sistema penale italiano, le principali criticità che ne caratterizzano la disciplina e l’esecuzione, nonché le possibili soluzioni volte a rafforzarne l’effettività, anche in considerazione del contributo che le pene pecuniarie possono offrire alla prevenzione dei reati.

2. Dalla centralità della pena detentiva alla valorizzazione delle sanzioni penali non detentive

Per comprendere l’attuale sistema sanzionatorio italiano occorre partire dal codice penale del 1930 (c.d. codice Rocco), tuttora vigente nel nostro ordinamento. Nella sua impostazione originaria, il codice Rocco rispondeva alle esigenze proprie di uno Stato autoritario e attribuiva un ruolo centrale alla pena detentiva. In quest’ottica, il sistema sanzionatorio era costruito prevalentemente intorno alle pene che privano la libertà personale, mentre la pena pecuniaria occupava una posizione sostanzialmente marginale.

Le pene pecuniarie della multa e dell’ammenda, ancora oggi vigenti, sono delle vere e proprie sanzioni penali, seppur a carattere patrimoniale. Sono pene principali e possono essere previste dalla legge congiuntamente alla pena detentiva, in via alternativa oppure in via esclusiva per determinati reati. Esse vengono determinate direttamente dalla norma incriminatrice attraverso l’indicazione di un minimo e di un massimo edittale, secondo un sistema di commisurazione a somma complessiva.

Tale assetto originario, incentrato sulla primazia della pena detentiva, è mutato radicalmente con l’avvento della Costituzione repubblicana e, in particolare, con la progressiva valorizzazione dell’art. 27, comma 3 Cost., il quale afferma che: «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

Questa norma fondamentale ha profondamente inciso sulla funzione retributiva della pena nel nostro ordinamento: la pena non può infatti essere considerata esclusivamente come una ricompensa al male commesso con il reato, ma deve tendere anche alla rieducazione del condannato e, quindi, alla sua possibilità di reinserimento nella società.

Da questa prospettiva deriva l’esigenza di valorizzare, accanto alla pena detentiva, strumenti sanzionatori che consentano di perseguire tale nuova finalità della pena senza necessariamente ricorrere al carcere.

La valorizzazione delle pene extra-detentive risponde, inoltre, a una seconda esigenza, di carattere più propriamente politico-criminale: quella di contrastare il sovraffollamento carcerario. Si tratta di un problema particolarmente rilevante nell’esperienza italiana, anche alla luce delle condanne pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dell’Italia. Si fa riferimento, in particolare, alla sentenza Sulejmanovic c. Italia del 2009 e, soprattutto, alla sentenza Torreggiani e altri c. Italia del 2013.

L’esigenza di favorire l’ambito applicativo della pena non detentiva risiede dunque in due ragioni. Da un lato, nella necessità di rango costituzionale di salvaguardare la funzione rieducativa del condannato e di evitare che la detenzione si traduca in trattamenti contrari al senso di umanità; dall’altro, nell’esigenza di contrasto al sovraffollamento carcerario.

3. L’ampliamento delle pene pecuniarie con la c.d. riforma Cartabia

In questo processo di progressiva valorizzazione delle sanzioni non detentive, un ruolo importante è stato attribuito alla pena pecuniaria.

A partire dagli anni ‘80, la tendenza che aveva tradizionalmente attribuito uno spazio ridotto alle pene pecuniarie ha conosciuto una parziale inversione di rotta. In particolare, la legge n. 689 del 1981 ha introdotto la possibilità di utilizzare la pena pecuniaria anche come sanzione sostitutiva della pena detentiva breve.

La multa e l’ammenda hanno quindi iniziato ad assumere una funzione più ampia all’interno del sistema sanzionatorio: non soltanto quali pene principali previste per determinati reati, ma anche quali strumenti mediante cui evitare l’applicazione di una pena detentiva.

La vera spinta ad una maggiore vitalità delle pene pecuniarie si è avuta tuttavia in tempi recenti, con la riforma del sistema sanzionatorio attuata con il d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia).

La riforma ha infatti ampliato significativamente lo spazio delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, introducendo all’art. 20-bis c.p., in particolare, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la pena pecuniaria sostitutiva.

Con riferimento alle pene propriamente non detentive, il giudice può sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità quando ritenga di dover applicare una pena detentiva non superiore a tre anni; quando, invece, la pena detentiva da applicare non supera un anno, può sostituirla con una pena pecuniaria della specie corrispondente.

La riforma ha quindi ampliato le possibilità di evitare la detenzione, soprattutto con riferimento alle pene detentive brevi, nella consapevolezza che l’ingresso in carcere per periodi limitati può risultare non soltanto scarsamente funzionale alla rieducazione del condannato, ma anche potenzialmente controproducente rispetto alla prevenzione speciale.

4. La funzione della pena pecuniaria e le sue criticità

La pena pecuniaria presenta, tuttavia, alcune caratteristiche che rendono particolarmente complesso il rapporto tra sanzione, funzione della pena e prevenzione dei reati.

4.1. Dubbi sulla funzione di prevenzione generale della pena pecuniaria

Una prima questione riguarda la sua capacità di svolgere una funzione di prevenzione generale. Ci si è infatti interrogati sulla possibilità che una pena ad esclusivo contenuto monetario possa assolvere pienamente ad una funzione rieducativa.

Il problema è stato affrontato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 12 del 1966, la quale ha riconosciuto che la pena pecuniaria minacciata o inflitta non è, per sua stessa natura, idonea a realizzare una vera e propria risocializzazione del condannato. Ciò non significa, tuttavia, che la pena pecuniaria – quale minaccia di una conseguenza economica sfavorevole derivante dalla commissione del reato – non possa svolgere una funzione general-preventiva di intimidazione – ammonimento, che la rende un idoneo strumento di politica criminale, senza i costi ben più pesanti legati alla pena carceraria.

4.2. Diseguale afflittività della pena pecuniaria sui condannati

Il secondo grande problema della pena pecuniaria consiste nel rischio di una commisurazione iniqua rispetto alle diverse condizioni economiche dei condannati. Una medesima somma di denaro può infatti rappresentare un sacrificio economico molto significativo per una persona con scarse risorse e, al contrario, avere un’incidenza estremamente limitata sulla situazione patrimoniale di una persona più facoltosa. In tal senso, una pena pecuniaria determinata esclusivamente attraverso un importo assoluto rischia di produrre effetti fortemente diseguali.

Vi è da evidenziare che il nostro ordinamento cerca già di tener conto delle condizioni economiche e patrimoniali del reo. Invero, l’art. 133-bis, comma 2, c.p. prevede la possibilità per il giudice di aumentare fino al triplo o diminuire sino ad un terzo le pene pecuniarie stabilite dalla legge quando, in considerazione delle condizioni economiche e patrimoniali del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

Si tratta, tuttavia, di un meccanismo che non elimina completamente il problema della diversa incidenza della pena pecuniaria sulla condizione economico-patrimoniale dei condannati.

4.3. Monetizzazione della responsabilità penale

Una terza questione riguarda il rischio di una vera e propria “monetizzazione” della responsabilità penale. Se la conseguenza della commissione di un reato consiste nel pagamento di una somma di denaro, la pena viene assimilata ad un mero costo economico come altri. In tale prospettiva, si rischia che la sanzione penale perda la propria funzione preventiva.

5. Possibili soluzioni: individualizzazione della pena pecuniaria

Di fronte a queste criticità, appare utile prospettare diverse possibili soluzioni.

5.1. Abolizione della pena pecuniaria

La proposta di una totale abolizione della pena pecuniaria dall’arsenale sanzionatorio non sembra condivisibile. Per i reati meno gravi per i quali è prevista esclusivamente una pena pecuniaria, potrebbe pensarsi alla depenalizzazione, cioè nella trasformazione del reato in illecito amministrativo punito con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Per i reati di gravità medio-bassa, invece, l’eliminazione della pena pecuniaria potrebbe determinare un effetto paradossale: la riespansione della pena detentiva e, soprattutto, delle pene detentive brevi. Si riproporrebbero in tal modo alcuni degli effetti negativi che hanno condotto il legislatore italiano a valorizzare le sanzioni non detentive: la desocializzazione del condannato, il possibile contagio criminale e, più in generale, il rischio di favorire la recidiva.

5.2. Adozione del sistema dei c.d. tassi giornalieri

Una possibile soluzione alle distorsioni derivanti dall’attuale sistema di commisurazione della pena pecuniaria potrebbe essere rappresentata dall’adozione del sistema delle c.d. quote giornaliere o tassi giornalieri, già conosciuto in altri ordinamenti europei (Francia, Germania, Spagna ecc.).

Il sistema dei tassi giornalieri prevede una duplice operazione di commisurazione. In una prima fase, la legge stabilisce il numero minimo e massimo di quote giornaliere applicabili. In una seconda fase, il giudice determina l’ammontare della singola quota sulla base delle condizioni economiche del condannato. In questo modo, a un medesimo numero di quote giornaliere può corrispondere un importo complessivo diverso a seconda della situazione economico-patrimoniale del soggetto.

Un sistema di questo tipo sembra poter garantire una maggiore individualizzazione della pena e, soprattutto, una maggiore uguaglianza sostanziale tra i condannati: a parità di gravità del fatto, l’impatto della pena sarebbe calibrato sulla situazione economica concreta del singolo condannato.

Un meccanismo basato sui tassi giornalieri è, del resto, già presente nel nostro ordinamento in altri ambiti. Un esempio significativo è rappresentato dalla disciplina della responsabilità degli enti, in cui la società, se condannata per un reato commesso da un suo apicale e da un suo dipendente nel suo interesse o a suo vantaggio, potrà vedersi applicata una sanzione pecuniaria determinata per quote. Anche per le pene pecuniarie sostitutive si era previsto, a partire dal 2003, un meccanismo fondato sulle quote giornaliere, poi razionalizzato dalla c.d. riforma Cartabia.

5.3. Miglioramento del sistema di esecuzione delle pene pecuniarie

Quando si passa dalla fase di commisurazione a quella dell’esecuzione della pena appare ancor più importante la questione relativa all’effettività. Una pena pecuniaria, pur formalmente irrogata, può infatti svolgere una funzione realmente preventiva soltanto se è concretamente eseguita e riscossa.

Per questo motivo, un ulteriore profilo sul quale intervenire riguarda il miglioramento del sistema di esecuzione delle pene pecuniarie. Appare necessario potenziare le amministrazioni impegnate nell’esecuzione della pena pecuniaria, dotandole di maggiori risorse economiche e di personale, con l’obiettivo di restituire effettività alle pene pecuniarie attraverso la razionalizzazione e semplificazione delle procedure.

La riforma Cartabia ha già in parte profondamente migliorato la disciplina dell’esecuzione delle pene pecuniarie. È stato superato il previgente modello fondato sulla qualificazione civilistica della pena pecuniaria come credito erariale da riscuotere, valorizzandone invece la natura propriamente afflittiva: al mancato pagamento non consegue la tipica procedura esecutiva dei crediti di diritto pubblico, ma direttamente la procedura di conversione, secondo una logica interamente endo-penalistica.

La riforma è inoltre intervenuta, favorendo una maggiore espansione delle pene pecuniarie, sulla loro conversione in pena detentiva. Prima di tale novella, la pena pecuniaria poteva essere convertita nella pena detentiva corrispondente solo in caso di insolvibilità del condannato (permanente impossibilità di adempiere; condannato non abbiente); a seguito della riforma, invece, la conversione in pena detentiva si ha anche in caso di insolvenza (mancato pagamento da parte di chi ha la possibilità di pagare).

I primi dati ministeriali disponibili (luglio 2024) evidenziano risultati significativamente migliori rispetto al sistema previgente, nel quale tra il 2018 e il 2022 veniva riscosso mediamente soltanto il 2% circa delle somme affidate. In particolare, gli importi riscossi attraverso il nuovo sistema sono passati da € 223.724,04 nel 2023 a € 1.612.669,27 nel 2024, con un incremento di oltre sette volte.

Si segnala pertanto – sebbene ancora con cautela – una positiva tendenza verso il recupero dell’effettività della pena pecuniaria e della sua riscossione, quale condizione essenziale della funzione preventiva della pena.

6. Conclusioni

L’esperienza penale italiana mostra dunque un progressivo ampliamento dello spazio riconosciuto alle risposte sanzionatorie non detentive. Come visto, questo processo è stato determinato da diverse esigenze: il rispetto del principio costituzionale sulla funzione rieducativa della pena, la necessità di contrastare il sovraffollamento carcerario, la ricerca di strumenti maggiormente individualizzati e, più recentemente con la riforma Cartabia, l’esigenza di rivitalizzare l’applicazione delle pene sostitutive e di migliorare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie.

La riforma Cartabia ha rappresentato sicuramente una novità particolarmente significativa, perché ha riportato a centralità la questione dell’effettività delle pene pecuniarie, rendendole un’efficace alternativa alle sanzioni privative della libertà personale, attraverso un sistema di riscossione non più così farraginoso.

In definitiva, una pena non detentiva può contribuire alla prevenzione dei reati e alla produzione di un effetto deterrente soltanto se è concretamente percepita come una vera e propria sanzione penale: proporzionata alla gravità del fatto; tarata sulle condizioni economiche e patrimoniali del condannato; in grado di convertirsi in pena detentiva qualora non sia eseguita.

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