È passata sotto silenzio, ovvero non ha innestato tutta l’attenzione che avrebbe meritato, per i possibili riflessi che si collocano in una dimensione che va oltre la situazione specifica.
Il riferimento è alla sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo nella controversia del Grande Oriente d’Italia contro l’Italia (Strasburgo 7 luglio 2026, ricorso n. 29550/17).
La controversia ha riguardato la perquisizione dei locali di un’associazione massonica disposta da una Commissione parlamentare d’inchiesta (nel caso di specie disposta dalla Commissione parlamentare istituita antimafia) e il sequestro di numerosi documenti cartacei e digitali compresi elenchi con i nomi e i dati personali di oltre 6000 suoi membri, nell’ambito di una indagine sulla criminalità organizzata di tipo mafioso, sollecitata dal procuratore Gratteri.
I punti di riferimento della sentenza e delle questioni che la Corte europea è chiamata ad affrontare riguardano l’art. 82 Cost., la l. n. 87 del 2013, l’art. 8 Cedu, gli artt. 247, 248, 252, 253, 257, 258 c.p.p.
Da un lato, infatti, l’art. 82 Cost. prevede che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina, fra i propri componenti, una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria e la l. n. 87 del 2013 ne regola i poteri.
Dall’altro si deve tener conto di quanto previsto dall’art. 8 Cedu in tema di tutela del domicilio, ritenuto operante nel caso di specie.
Rigettata l’eccezione del Governo italiano secondo cui l’associazione ricorrente non aveva esperito ed esaurito le vie di ricorso interne ed effettive a disposizione, la Corte europea cerca di comporre gli elementi di garanzia deducibili dalle norme richiamate.
Sono diversi gli elementi che la Corte ritiene necessario considerare, anche alla luce dell’art. 82 Cost., nella prospettiva di valutare in concreto la legittimità e la proporzionalità dell’ingerenza da parte della Commissione:
a) la gravità della materia oggetto di indagine; b) le modalità e le circostanze di cui il decreto di perquisizione e sequestro è stato emesso; c) il contenuto e la portata di tale decreto; d) l’esistenza di sufficienti garanzie procedurali; e) il controllo ex ante e ex post contro abusi e arbitrarietà.
Sotto il primo profilo, si fa notare che la gravità della materia richiede la presenza di strumenti probatori specifici e circostanziati (non ampi e indeterminati) fondanti un ragionevole sospetto della loro esistenza anche al fine di consentire una qualche forma di controllo sia ante sia post da parte di una autorità imparziale e indipendente.
Si tratta, in altri termini, degli elementi che devono essere posti alla base di un decreto di perquisizione.
Quanto al secondo profilo segnalato, la Corte non ha difficoltà a riconoscere che, ancorché con il consenso del Governo italiano, la perquisizione e il sequestro disposto dalla Commissione costituiscano una ingerenza nel domicilio ai sensi dell’art. 8 Cedu.
Quanto alla corrispondenza, la Corte ritiene che l’ampiezza del contenuto dell’attività costituisce ingerenza nel “domicilio” senza che sia richiesta alcuna specificazione legata alla corrispondenza.
Quanto al contenuto del decreto di perquisizione e sequestro non può non sottolinearsi come esso si prospettava in termini molto ampi sia sotto il profilo del numero degli iscritti, sia del materiale oggetto del sequestro, sia dell’arco temporale interessato dalla indagine.
Non può non sottolinearsi che, all’esito dell’attività di circa 6000 iscritti, solo 2 risultano condannati per reati di stampo mafioso.
Quanto all’attivabilità di strumenti di controllo ex ante ed ex post,la Corte ritiene che le modalità garantite (segretazione, visione riservata dei soggetti chiamati alla loro valutazione) con le quali si è svolta l’attività di verifica del materiale oggetto della perquisizione e sequestro, che questi siano insufficienti (a parte le considerazioni che si tratta di una tutela ex post e, dunque, parziale).
La Corte ritiene che alle autorità nazionali debba essere concesso un ampio margine di apprezzamento nel realizzare le finalità desunte dalla legge, ma che sia necessario un controllo ex ante ed ex post che possa impedire abusi e arbitrarietà, sottolineando come questi siano mancati nel caso di specie.
Nelle sue conclusioni la Corte sottolinea, necessariamente, come non ci può essere alcun vuoto di tutela da parte di una autorità e che non si può violare lo Stato di diritto, non esistendo alcun potere assoluto.
Ancorché relativa alle iniziative della Commissione parlamentare antimafia, le determinazioni della Corte europea, stante il richiamo dell’art. 82 Cost. alle garanzie giurisdizionali, acquistano un particolare significato che ne trascende la specificità, collocandole su di un piano generale.
La Corte europea dei diritti dell’uomo: le iniziative di perquisizione e sequestro della Commissione parlamentare antimafia
È passata sotto silenzio, ovvero non ha innestato tutta l’attenzione che avrebbe meritato, per i possibili riflessi che si collocano in una dimensione che va oltre la situazione specifica.
Il riferimento è alla sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo nella controversia del Grande Oriente d’Italia contro l’Italia (Strasburgo 7 luglio 2026, ricorso n. 29550/17).
La controversia ha riguardato la perquisizione dei locali di un’associazione massonica disposta da una Commissione parlamentare d’inchiesta (nel caso di specie disposta dalla Commissione parlamentare istituita antimafia) e il sequestro di numerosi documenti cartacei e digitali compresi elenchi con i nomi e i dati personali di oltre 6000 suoi membri, nell’ambito di una indagine sulla criminalità organizzata di tipo mafioso, sollecitata dal procuratore Gratteri.
I punti di riferimento della sentenza e delle questioni che la Corte europea è chiamata ad affrontare riguardano l’art. 82 Cost., la l. n. 87 del 2013, l’art. 8 Cedu, gli artt. 247, 248, 252, 253, 257, 258 c.p.p.
Da un lato, infatti, l’art. 82 Cost. prevede che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina, fra i propri componenti, una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria e la l. n. 87 del 2013 ne regola i poteri.
Dall’altro si deve tener conto di quanto previsto dall’art. 8 Cedu in tema di tutela del domicilio, ritenuto operante nel caso di specie.
Rigettata l’eccezione del Governo italiano secondo cui l’associazione ricorrente non aveva esperito ed esaurito le vie di ricorso interne ed effettive a disposizione, la Corte europea cerca di comporre gli elementi di garanzia deducibili dalle norme richiamate.
Sono diversi gli elementi che la Corte ritiene necessario considerare, anche alla luce dell’art. 82 Cost., nella prospettiva di valutare in concreto la legittimità e la proporzionalità dell’ingerenza da parte della Commissione:
a) la gravità della materia oggetto di indagine; b) le modalità e le circostanze di cui il decreto di perquisizione e sequestro è stato emesso; c) il contenuto e la portata di tale decreto; d) l’esistenza di sufficienti garanzie procedurali; e) il controllo ex ante e ex post contro abusi e arbitrarietà.
Sotto il primo profilo, si fa notare che la gravità della materia richiede la presenza di strumenti probatori specifici e circostanziati (non ampi e indeterminati) fondanti un ragionevole sospetto della loro esistenza anche al fine di consentire una qualche forma di controllo sia ante sia post da parte di una autorità imparziale e indipendente.
Si tratta, in altri termini, degli elementi che devono essere posti alla base di un decreto di perquisizione.
Quanto al secondo profilo segnalato, la Corte non ha difficoltà a riconoscere che, ancorché con il consenso del Governo italiano, la perquisizione e il sequestro disposto dalla Commissione costituiscano una ingerenza nel domicilio ai sensi dell’art. 8 Cedu.
Quanto alla corrispondenza, la Corte ritiene che l’ampiezza del contenuto dell’attività costituisce ingerenza nel “domicilio” senza che sia richiesta alcuna specificazione legata alla corrispondenza.
Quanto al contenuto del decreto di perquisizione e sequestro non può non sottolinearsi come esso si prospettava in termini molto ampi sia sotto il profilo del numero degli iscritti, sia del materiale oggetto del sequestro, sia dell’arco temporale interessato dalla indagine.
Non può non sottolinearsi che, all’esito dell’attività di circa 6000 iscritti, solo 2 risultano condannati per reati di stampo mafioso.
Quanto all’attivabilità di strumenti di controllo ex ante ed ex post,la Corte ritiene che le modalità garantite (segretazione, visione riservata dei soggetti chiamati alla loro valutazione) con le quali si è svolta l’attività di verifica del materiale oggetto della perquisizione e sequestro, che questi siano insufficienti (a parte le considerazioni che si tratta di una tutela ex post e, dunque, parziale).
La Corte ritiene che alle autorità nazionali debba essere concesso un ampio margine di apprezzamento nel realizzare le finalità desunte dalla legge, ma che sia necessario un controllo ex ante ed ex post che possa impedire abusi e arbitrarietà, sottolineando come questi siano mancati nel caso di specie.
Nelle sue conclusioni la Corte sottolinea, necessariamente, come non ci può essere alcun vuoto di tutela da parte di una autorità e che non si può violare lo Stato di diritto, non esistendo alcun potere assoluto.
Ancorché relativa alle iniziative della Commissione parlamentare antimafia, le determinazioni della Corte europea, stante il richiamo dell’art. 82 Cost. alle garanzie giurisdizionali, acquistano un particolare significato che ne trascende la specificità, collocandole su di un piano generale.
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