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Elezione di domicilio e impugnazioni

Una nuova pronuncia del Giudice di legittimità torna ad affermare la necessità di allegazione di una nuova elezione di domicilio per la presentazione della impugnazione.

La Corte così argomenta, muovendo dalla modifica dell’art. 164 c.p.p. <<La nuova formulazione di quest’ultimo articolo ha modificato la precedente disposizione nella rubrica (la precedente rubrica era “Durata del domicilio dichiarato o eletto”) nonché il contenuto della stessa che in precedenza stabiliva che la dichiarazione o l’elezione di domicilio era valida “[..]per ogni stato e grado del procedimento[..]”.
La eliminazione di siffatta disposizione che riconosceva validità “illimitata” alla dichiarazione o l’elezione di domicilio già presente in atti, salvo la possibilità per l’interessato di comunicare eventuali variazioni o modifiche, consente di interpretare correttamente la norma in esame nel senso che il soggetto che intende impugnare la sentenza di primo grado non può “utilizzare” la dichiarazione o elezione di domicilio nel precedente grado effettuata, che non risulta più valida in ogni stato e grado del processo.
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