False comunicazioni sociali per violazione delle norme sulla rendicontazione societaria di sostenibilità? Tra illeciti extrapenali in tema di informazione societaria previsti dal testo unico sulla finanza e possibili reati

Abstract: Il contributo si propone di ricostruire le responsabilità, di natura sia penale sia extrapenale, connesse alla violazione delle norme sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, recentemente introdotte nel nostro Paese con d. lgs. n. 125/2024 (attuativo della dir. 2022/2624/UE). Si pone, in particolare, la questione della configurabilità delle fattispecie penali di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.). Viene svolta, in quest’ottica, una riflessione sul bene giuridico e sulle diverse componenti, sul piano oggettivo e soggettivo, di tali fattispecie, potenzialmente foriere di incertezza, con riferimento all’inosservanza dei nuovi doveri informativi: le nozioni di <<materialità>>, <<rilevanza>>, <<concreta idoneità ad indurre altri in errore>>, e di <<situazione economica, patrimoniale o finanziaria>>. Sono trattate, indi, le questioni degli elementi “prospettici” (versus elementi “statici”) e degli elementi “elastici” (versus elementi “determinati”) della rendicontazione di sostenibilità, e del loro problematico rapporto col falso in bilancio commissivo; tali profili sembrano ricollegarsi in parte alla tematica del falso c.d. “valutativo” e della nozione, o meglio delle nozioni di “verità” da utilizzare relativamente al falso in bilancio: regole e criteri metodologici consolidati, come quelli di matrice europea in tema di rendicontazione di sostenibilità, sembrano costituire una possibile “piattaforma valutativa” della verità/falsità, purché siano riscontrate analiticità e specificità del criterio di volta in volta adoperato: si svolgono quindi alcune osservazioni generali su tali criteri europei e si esaminano nel dettaglio alcuni di questi (a campione). La questione della sussunzione, nel quadro del falso in bilancio, della violazione dei nuovi obblighi comunicativi, viene da ultimo affrontata sotto il profilo dell’elemento psicologico.

Abstract: This paper aims to examine the liabilities – both criminal and non-criminal – associated with breaches of the rules on corporate sustainability reporting, recently introduced in Italy by Legislative Decree No. 125/2024 (implementing Directive 2022/2624/EU). In particular, the question arises as to whether the criminal offences of false corporate communications (Articles 2621 and 2622 of the Italian Civil Code) can be established. In this context, the paper examines the legal interest at stake and the various objective and subjective elements of these offences, which may give rise to uncertainty in relation to non-compliance with the new disclosure obligations: the concepts of ‘materiality’, ‘relevance’, ‘concrete capacity to mislead others’, and ‘economic, asset or financial situation’. The paper then addresses the issues of ‘prospective’ elements (as opposed to ‘static’ elements) and ‘flexible’ elements (as opposed to ‘fixed’ elements) in sustainability reporting, and their problematic relationship with the offence of false accounting; These aspects appear to be linked, in part, to the issue of so-called ‘evaluative’ falsehood and to the notion – or rather, the notions – of ‘truth’ to be applied in relation to it: established rules and methodological criteria, such as the EU ones concerning sustainability reporting, appear to constitute a possible ‘assessment framework’ for determining truth or falsehood, provided that the criterion applied in each case is found to be analytical and specific: some general observations are therefore made on these EU criteria, and a number of them (selected as examples) are examined in detail. Finally, the question of whether breaches of the new disclosure obligations constitute false accounting is addressed from the perspective of the mens rea.

Sommario: 1.     Le imprese destinatarie dei nuovi obblighi informativi, le responsabilità e le sanzioni extrapenali previste per la loro violazione. Incongruenze e scarsa linearità della normativa. – 2. I diversi soggetti chiamati a rispondere in sede extrapenale. – 3. Possibili responsabilità penali? La configurabilità dei reati di false comunicazioni sociali nelle società non quotate (2621 c.c.) e quotate (2622 c.c.). Prime questioni: i soggetti passivi ed il bene giuridico tutelato. – 4. <<Fatti materiali>> (per l’ipotesi commissiva, nell’ambito delle società quotate) e <<fatti materiali rilevanti>> (per tutte le altre ipotesi di false comunicazioni sociali) concernenti la <<situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene>>. – 5. Il falso commissivo ed il problema degli elementi “prospettici” (versus elementi “statici”) e degli elementi “elastici” (versus elementi “determinati”) della rendicontazione di sostenibilità. Il falso c.d. “valutativo”, il “vero legale” e i criteri di matrice europea in tema di rendicontazione di sostenibilità. – 6. (segue)…i criteri di matrice europea in tema di rendicontazione di sostenibilità; verifica della loro analiticità e specificità (nonché vincolatività): osservazioni generali e indagine nel dettaglio (a campione).  – 7. Tra “verità” come corrispondenza con la realtà oggettiva, “verità” come rispetto di regole metodologiche condivise e “verità” come coerenza. – 8. L’elemento psicologico del reato, tra “consapevolezza” e dolo specifico di ingiusto profitto.

1.     Le imprese destinatarie dei nuovi obblighi informativi, le responsabilità e le sanzioni extrapenali previste per la loro violazione. Incongruenze e scarsa linearità della normativa   

Negli ultimi anni, non solo in Europa, ma anche a livello globale, nei Paesi più avanzati, può osservarsi come la normativa in tema di trasparenza delle imprese sia divenuta uno dei principali strumenti per realizzare gli obiettivi di c.d. Responsabilità Sociale delle Imprese stesse (RSI, o CSR, dall’inglese Corporate Social Responsibility)[1].

L’evoluzione del nuovo “paradigma normativo” della trasparenza nelle c.d. “catene globali del valore” delle imprese sembra, ad un livello generale, segnata dal passaggio da prime discipline improntate principalmente sull’auto-regolazione degli attori economici e caratterizzate da uno ruolo secondario delle sanzioni per l’inosservanza dei relativi precetti[2], a più recenti approcci normativi “di seconda generazione”, contrassegnati da una maggiore vincolatività e da sanzioni più consistenti per la violazione dei doveri informativi[3]. Nel quadro della responsabilità d’impresa e dell’affermazione dei canoni di c.d. “sostenibilità”, la normativa sulla trasparenza pare affermarsi come modello primario di disciplina.

La recente attuazione, avvenuta nel nostro Paese con d. lgs. 6.9.2024 n. 125, della direttiva 2022/2464/UE in tema di rendicontazione societaria di sostenibilità, impone di interrogarsi sui possibili profili di responsabilità (penale ed extrapenale) connessi alla violazione dei doveri di informazione posti a carico degli amministratori delle società rientranti nell’ambito di applicazione della nuova normativa.

Sono destinatarie, in generale, di tali obblighi informativi le società, <<costituite nella forma giuridica della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata nonché della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice>>, o con una <<forma giuridica comparabile>> a queste ultime, se non disciplinate dal diritto di uno Stato membro (art. 2 del suddetto decreto).

In tale quadro complessivo, occorre operare poi delle distinzioni a seconda delle diverse tipologie di società e della loro sede. 

Sono tenute alla <<rendicontazione individuale di sostenibilità>> le società <<di grandi dimensioni>>[4] e le <<piccole e medie imprese quotate>>[5] (queste ultime destinatarie di un più favorevole regime semplificato derogatorio, ex art. 3, co. 8, del suddetto decreto).

Alle <<società madri di un gruppo di grandi dimensioni>>[6] compete, invece, la <<rendicontazione consolidata di sostenibilità>>, che reca <<le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione>> (art. 4, co. 1, del decreto in oggetto).

Per quanto riguarda, poi, le imprese di Paesi terzi, le disposizioni sulla relazione di sostenibilità si applicano <<alle società figlie e alle succursali di società madri extra-europee che hanno generato negli ultimi due esercizi consecutivi, e per ciascuno degli stessi, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel territorio dell’Unione, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro>>.

Il tema della responsabilità e delle sanzioni per le violazioni dei nuovi obblighi informativi sembra trattato, in modo piuttosto anodino, all’art. 10 del sopracitato d. lgs. del 2024. Tale norma attribuisce agli amministratori la responsabilità di garantire che le informazioni richieste in tema di sostenibilità siano conformi a quanto previsto dalla nuova disciplina; mentre l’organo di controllo <<vigila sull’osservanza sull’osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all’assemblea>> (art. 8, co. 1, del suddetto d. lgs.).

Il legislatore sembra curiosamente dedicarsi, nella disposizione in tema di responsabilità e sanzioni, soltanto alla previsione di ipotesi “in deroga” al regime ordinario della responsabilità, che però non viene indicato, a differenza di quanto accadeva nella più lineare e precisa precedente disciplina in tema di <<comunicazione di informazioni di carattere non finanziario>>, di cui all’abrogato d. lgs. 30.12.2016, n. 254, art. 8[7].

La nuova normativa, una volta attribuita, in linea generale, la responsabilità ai soggetti di cui si è detto, si articola unicamente nelle seguenti due ipotesi derogatorie.

  • La prima di tali ipotesi “in deroga” è riferita ai primi <<due anni successivi all’entrata in vigore del presente decreto>>, periodo in relazione al quale sono fissate delle soglie massime alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 193, co. 1, 1.2 e 3 del testo unico sulla finanza, tuf (d. lgs. 24.2.1998, n. 58), <<applicate per la violazione degli obblighi previsti dall’art. 154 ter, comma 1-quater del medesimo d. lgs. n. 58 del 1998>>; nonché delle soglie massime per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 24 e 26 quater del d. lgs. 26.1.2010 n. 39, per i revisori legali dei conti.
  • La seconda disposizione della nuova disciplina si occupa, invece, delle <<infrazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità>>, e prevede che a queste ultime consegua unicamente <<un ordine di eliminare le infrazioni>>, oppure (laddove l’infrazione contestata sia già cessata) una <<dichiarazione pubblica>> indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, ai sensi dell’art. 193, co. 1 e 1.1 del tuf.

Da tali scarne e lacunose indicazioni, costruite con la poco commendevole (sub specie di determinatezza-precisione) tecnica del rinvio, che obbliga l’interprete ad una faticosa rincorsa degli elementi costitutivi dell’illecito, sembra potersi desumere che la disciplina di natura amministrativa, sia quella derogatoria, sia quella ordinaria, per le infrazioni in tema di rendicontazione societaria di sostenibilità, sia riferibile soltanto alle società quotate: solo queste ultime, infatti, sono destinatarie della previsione del tuf relativa agli obblighi di comunicazione in tema di sostenibilità (e precisamente dell’art. 154 ter, comma 1-quater, del tuf[8]), previsione la cui violazione costituisce il tassativo presupposto di tale nuova forma di responsabilità extrapenale a carico delle imprese e dei loro organi.

Tale disciplina sanzionatoria amministrativa non parrebbe, quindi, applicabile alle società non quotate e agli organi di queste ultime, a dispetto delle <<grandi dimensioni>> che tali società possono in diversi casi assumere; e dunque, a dispetto del fatto che, ove raggiunte appunto tali <<grandi dimensioni>> (come sopra descritte), anche le società non quotate sono destinatarie degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità

Prima di concludere che la violazione dei nuovi obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità è priva di sanzioni per le imprese non quotate – conclusione dalle evidenti conseguenze in termini di irragionevolezza e disfunzionalità dell’attuale assetto normativo – nel presente contributo si cercherà di ricostruire nell’insieme i possibili profili sanzionatori di tale disciplina, sui due piani, amministrativo da un lato, penale dall’altro.

La tesi per cui responsabilità e sanzioni per la violazione degli obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità sono previste solo a carico delle società quotate renderebbe con ogni probabilità tale disciplina irragionevole e disfunzionale, avendo la nuova normativa l’obiettivo di tutelare i diritti umani e l’ambiente, e sembrando privi di basi logiche, in tale prospettiva di tutela, profili sanzionatori così nettamente, discriminatoriamente, sfavorevoli per le società quotate.    

La nuova disciplina sulla rendicontazione societaria di sostenibilità non tratta espressamente (a differenza del precedente d. lgs. n. 24/2016 sulle comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, art. 8, co. 4) il tema delle possibili responsabilità e sanzioni penali; ma a tale tema operano un riferimento le clausole di riserva <<salvo che il fatto costituisca reato>>, contenute nella richiamata disciplina amministrativa del tuf in tema di informazione societaria.

Si pone, conseguentemente, la questione della eventuale configurabilità di responsabilità penali nei confronti dei soggetti che svolgono un ruolo apicale negli enti rientranti nell’ambito applicativo della nuova normativa, i.e. delle persone fisiche aventi la responsabilità, ai sensi della normativa in tema di sostenibilità (art. 10, co. 1, del d. lgs. n. 125/2024), di garantire che le informazioni richieste alle società siano conformi a quanto previsto dalle nuove norme (del decreto stesso).

E inoltre: posto che i reati che possono venire in considerazione sono le false comunicazioni sociali e la manipolazione del mercato, e che tali fattispecie sono ricomprese entrambe nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità degli enti ex d. lgs. n. 231/2001, alla responsabilità penale delle persone fisiche tenute al rispetto dei nuovi obblighi informativi si ricollega la responsabilità degli enti, nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso l’eventuale reato.

2.     I diversi soggetti chiamati a rispondere in sede extrapenale

Prima di affrontare il tema della eventuale configurabilità dei reati da ultimo citati, appare tuttavia opportuno analizzare compiutamente il tema delle responsabilità e sanzioni amministrative previste per la violazione dei nuovi obblighi di rendicontazione societaria di responsabilità, distinguendo tra i diversi soggetti che possono essere chiamati a rispondere, a diverso titolo:         (A) enti; (B) persone fisiche tenute ad effettuare le previste comunicazioni; (C) soggetti che, più genericamente, svolgono un ruolo apicale o subordinato nell’ambito degli enti (soggetti ai quali è dedicata un’ulteriore norma, diversa da quella relativa ai soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni); (D) componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione; e infine (E) revisori dei conti.

  • Nei confronti di società, enti ed associazioni tenuti ad effettuare le comunicazioni in oggetto, per la violazione dell’obbligo di rendicontazione di sostenibilità previsto dal tuf all’art. 154 ter, co. 1-quater, trovano applicazione le sanzioni amministrative in tema di informazione societaria previste dallo stesso tuf, all’art. 193 tuf, co. 1, norma strutturata nel seguente modo.
  • In primis, necessità di valutare se il fatto sia penalmente rilevante: la disposizione testé citata sugli obblighi di informazione societaria si apre, infatti, con la clausola di riserva <<salvo che il fatto non costituisca reato>> (il tema dell’eventuale applicabilità di alcune fattispecie di reato sarà analizzato successivamente);
  • Se il fatto non è penalmente rilevante, le sanzioni amministrative previste, in alternativa, sono:
    • <<una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata>>;
    • <<un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità>>;
    • <<una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis[9]>>.
  • Nei confronti delle persone fisiche tenute ad effettuare le comunicazioni in tema di sostenibilità, per la violazione dello stesso obbligo di rendicontazione previsto dal tuf (alla norma sopra citata, l’art. 154 ter, co. 1-quater), trovano applicazione le sanzioni amministrative di cui al co. 1.1 dell’art. 193 tuf, norma strutturata in modo analogo a quella relativa agli enti (punto A di cui sopra).
  • Necessità di valutare se il fatto sia penalmente rilevante: nella disposizione relativa alle persone fisiche obbligate viene, infatti, replicata la clausola di riserva <<salvo che il fatto costituisca reato>>.
  • Se il fatto non rileva penalmente, nei confronti delle persone fisiche obbligate si ripropongono le stesse sanzioni già viste sopra per gli enti, con una riduzione del massimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria, fissato a euro due milioni.
  • Per quanto riguarda i <<soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo>>, ed il <<personale>>, <<qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica>>, le loro responsabilità sono oggetto del successivo co. 1.2 dell’art. 193 tuf in tema di inosservanze nelle informazioni societarie.

Va detto che i soggetti con ruolo apicale, di cui si occupa la prima parte di quest’ultima norma, possono coincidere con le persone fisiche tenute ad effettuare le comunicazioni in tema di sostenibilità (soggetti di cui al precedente punto B, presi in considerazione dal co. 1.1 dello stesso art. 193 tuf), dal momento che il recente d. lgs. n. 125/2024 in tema di rendicontazione di sostenibilità attribuisce, invero, agli <<amministratori delle società tenute agli obblighi>> <<la responsabilità di garantire che le informazioni richieste>> in tema di sostenibilità <<siano fornite in conformità al presente decreto>> (art. 10, co. 1, d. lgs. n. 125/2024); ma non sembra da escludere che gli amministratori possano essere anche soggetti diversi da quelli tenuti ad effettuare le comunicazioni in tema di sostenibilità, laddove sia possibile ricorrere ad una delega in tal senso.

Nel caso in cui gli amministratori coincidano coi soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni in oggetto, per un elementare canone di ne bis in idem, non potrà logicamente che essere applicata solo una delle due norme prese in considerazione, che peraltro prevedono lo stesso trattamento sanzionatorio (il che sembra stemperare la problematica del concorso tra tali norme).

Per i soggetti in posizione apicale o subordinata, la cui<<condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica>>, non viene espressamente replicata la clausola di riserva relativa alle possibili responsabilità penali e si prevedono le stesse sanzioni amministrative viste sopra per le persone fisiche obbligate alle comunicazioni in tema di sostenibilità (con lo stesso massimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria, ridotto rispetto a quello previsto degli enti).

E tuttavia, nei confronti dei soggetti apicali diversi da quelli obbligati alle comunicazioni in tema di sostenibilità, nonché nei confronti dei soggetti subordinati, oltre a doversi accertare il contributo della loro condotta a determinare le inosservanze della persona giuridica, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative occorre anche verificare che <<la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l’integrità e il corretto funzionamento del mercato>> (co. 1.2 dell’art. 193 tuf).

  • Ai <<componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione, che commettono irregolarità nell’adempimento dei doveri previsti dall’articolo 149, comma 1, ovvero omettono le comunicazioni previste dall’articolo 149, comma 2[10]>> del tuf, è applicabile la sanzione di cui al co. 3 dello stesso art. 193 tuf in tema di responsabilità per le informazioni societarie, e cioè la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila: sanzione invero molto elevata, apparentemente sproporzionata rispetto a quelle previste nei confronti degli altri soggetti finora presi in considerazione.
  • Infine, ai revisori dei conti, nella nuova disciplina denominati <<revisori della sostenibilità>>, si applicano gli artt. 24 e 26 quater del d. lgs. n. 39/2010 in tema di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, i quali prevedono diversi provvedimenti sanzionatori, applicabili rispettivamente dal Ministero dell’economia e delle finanze[11] e dalla Consob[12].  

3.     Possibili responsabilità penali? La configurabilità dei reati di false comunicazioni sociali nelle società non quotate (2621 c.c.) e quotate (2622 c.c.). Prime questioni: i soggetti passivi ed il bene giuridico tutelato

La nuova disciplina sulla rendicontazione societaria di sostenibilità non tratta espressamente il tema delle possibili responsabilità e sanzioni penali (tema al quale operano un riferimento, come detto, le clausole di riserva <<salvo che il fatto costituisca reato>> contenute nel tuf), e pone dunque la questione dell’eventuale configurabilità dei reati di false comunicazioni sociali e di manipolazione del mercato nei confronti delle persone fisiche aventi la responsabilità (ai sensi dell’art. 10, co. 1, d. lgs. n. 125/2024) di garantire che le informazioni richieste alle società siano conformi a quanto previsto dalle nuove norme in tema di sostenibilità; oltre al tema dell’eventuale responsabilità degli enti ex d. lgs. n. 231/2001.

Cominciando col reato di false comunicazioni sociali (e riservando ad un successivo contributo il tema dell’applicazione del reato di manipolazione del mercato), tale ipotesi criminosa, disciplinata dagli artt. 2621 (per le società non quotate) e 2622 c.c. (per le società quotate), punisce <<gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore>> (art. 2621 c.c.).

La fattispecie di false comunicazioni sociali applicabile ai soggetti operanti nell’ambito delle società quotate (art. 2622 c.c.) presenta differenze lievi sul piano precettivo (fatto tipico realizzabile anche in comunicazioni sociali diverse da quelle <<previste dalla legge>>; non necessaria <<rilevanza>> dei fatti materiali, nell’ipotesi commissiva: v. infra par. 4), e differenze più marcate sul piano sanzionatorio, specie con riferimento al minimo edittale (triplicato, da uno a tre anni di reclusione; mentre il massimo edittale di cinque anni di reclusione, previsto per le società non quotate, aumenta per le società quotate a otto anni).

Entrando nel tema dell’eventuale sussumibilità delle violazioni dei nuovi obblighi informativi nella cornice di questi ultimi reati societari: se, da un lato, i soggetti tenuti ai nuovi obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità sembrano inquadrabili, senza difficoltà, nell’ambito dei soggetti attivi del reato di false comunicazioni sociali, rivolto espressamente agli <<amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari>>, più problematica appare la questione dei soggetti passivi e quella (connessa) del bene giuridico tutelato da tale reato: quali sono i soggetti destinatari della tutela, i.e. i soggetti che possono essere <<indotti in errore>> (riprendendo l’espressione utilizzata nella fattispecie penale) dalla violazione degli obblighi previsti? quale o quali sono gli interessi tutelati dal reato in oggetto? e tale o tali interessi possono ritenersi offesi da una rendicontazione di sostenibilità non veritiera o reticente?

Il legislatore stesso, nel prevedere, al successivo art. 2621 bis, co. 2,c.c., un’ipotesi di lieve entità procedibile a querela (per le società che non superano i limiti indicati dall’art. 1, co. 2, l. sul fallimento del 1942), indica quali titolari del diritto di querela: la società, i soci, i creditori o gli <<altri destinatari della comunicazione sociale>>.

Soggetti passivi di tale reato, trasformato come noto con l’ultima riforma, l. n. 69/2015, in reato di pericolo concreto, sono dunque anche soggetti estranei alla compagine societaria: non solo creditori e soggetti legati alla società da rapporti contrattuali (quali, ad es., i lavoratori dipendenti); ma anche potenziali soci, creditori e contraenti: una cerchia, quest’ultima, molto ampia, che nelle società a base larga tende a coincidere col “pubblico”[13]. Attenta dottrina richiama, a tal proposito, per individuare la categoria degli <<altri destinatari della comunicazione sociale>> (di cui al reato di falso in bilancio, nella sua più recente versione), il concetto di <<investitore ragionevole>> utilizzato nel tuf[14]

Nella sua ultima riformulazione, il falso in bilancio è considerato un reato posto a tutela, in via diretta, della correttezza-trasparenza dell’informazione societaria: interesse quest’ultimo che pare da intendere, però, come bene giuridico strumentale alla tutela di altri interessi, quali le sfere patrimoniali di soci, creditori e pubblico, nonché la leale concorrenza tra le imprese[15].

Sembra porsi, dunque, il seguente quesito: da comunicazioni in tema di sostenibilità erronee o incomplete può derivare un danno patrimoniale ai soci, ai creditori o al pubblico?

Laddove tali comunicazioni offrano una rappresentazione non veritiera, maggiormente favorevole rispetto alla realtà, della situazione societaria in tema di sostenibilità, esse potrebbero trarre in inganno potenziali investitori, attirando i loro capitali; ed anche soci e creditori stessi ne sarebbero rassicurati artatamente, a fronte di una società invece realmente “esposta” dal punto di vista della sostenibilità, ovvero esposta a significative perdite, derivanti dalla necessità di modifiche ai modi di produzione, per allinearsi ad un modello “sostenibile”.

Il significato del passaggio, avvenuto in sede europea prima, e successivamente nazionale, dal concetto di <<informazioni di carattere non finanziario>>, a quello di <<informazioni sulla sostenibilità>>, sta proprio nell’affermazione della sempre maggiore pertinenza al piano finanziario di tali informazioni sulla sostenibilità[16].

Le comunicazioni in tema di sostenibilità sono dirette, da un lato, ad una pluralità di fruitori e di soggetti destinatari esterni all’impresa, rivestendo un’importanza sempre maggiore nell’orientamento delle scelte di questi ultimi; ma sono dirette, dall’altro lato, anche all’impresa stessa, con speciale riguardo ai rischi di sostenibilità ed alla loro gestione[17].

La correttezza e l’adeguatezza di queste informazioni appare un elemento centrale per valutare anche internamente all’impresa le scelte gestorie.

Un’attività d’impresa svolta in modo non sostenibile espone a rischi risarcitori verso terzi, determina rilevanti rischi sul piano reputazionale, e può comportare perdite di opportunità di crescita e di accesso alle risorse messe in campo, a livello nazionale o sovranazionale, in favore di attività d’impresa sostenibili[18]. L’assenza dei requisiti di sostenibilità richiesti dal mercato diminuisce anche la capacità dell’impresa di acquisire risorse finanziarie sul mercato dei capitali, considerata la propensione degli investitori ad indirizzare gli investimenti su imprese maggiormente in linea coi parametri di sostenibilità.

I rischi di un negativo impatto ambientale o sociale si ripercuotono sui soggetti creditori e contraenti (con l’azienda in questione), quali banche o assicurazioni: soggetti, questi ultimi, anch’essi da considerare naturali destinatari delle rendicontazioni di gestione e di sostenibilità – rendicontazioni oggi unificate – delle imprese finanziate o assicurate. E anche il dato normativo stesso dell’unificazione delle due rendicontazioni, di gestione e di sostenibilità, appare significativo nel senso dell’attuale, crescente compenetrazione tra sostenibilità e situazione economica dell’impresa.

Alterare tali dati in senso più favorevole rispetto alla realtà, dunque, sembra porre significativamente a rischio interessi di natura anche patrimoniale, facenti capo agli attuali o potenziali soci, creditori o contraenti. Senza contare i rischi derivanti dalle ingenti sanzioni pecuniarie comminabili alla società quotate, ai sensi del nuovo d. lgs. n. 125/2024, per le inosservanze in tema di rendicontazione di sostenibilità.

Discorso analogo sembra poter valere laddove le comunicazioni in tema di sostenibilità siano (anziché alterate in senso più favorevole rispetto alla realtà) celate: anche tale mancanza di comunicazione, a fronte di una situazione societaria reale che presentasse elementi sfavorevoli in punto di sostenibilità, pare idonea a trarre in inganno e danneggiare, anche economicamente, potenziali investitori, soci e creditori.

A conclusioni diverse sembra potersi giungere unicamente nell’ipotesi, invero apparentemente più “di scuola” che di facile riscontro pratico, in cui informazioni scorrette o lacunose in tema di sostenibilità si accompagnino ad una situazione reale, in tema di sostenibilità, maggiormente favorevole rispetto a quella rappresentata: in tale evenienza parrebbero mancare i profili di pericolo, sopra considerati, per i destinatari delle comunicazioni; e sul piano dell’elemento psicologico, parrebbe altresì mancare qualsivoglia dolo specifico di ingiusto profitto (per sé o per altri); sicché il falso in bilancio, in tale ipotesi di rendicontazione di sostenibilità sfavorevole rispetto alla situazione reale, parrebbe da escludere.

4.     <<Fatti materiali>> (per il falso commissivo nell’ambito delle società quotate) e <<fatti materiali rilevanti>> (per tutte le altre ipotesi di false comunicazioni sociali) concernenti la <<situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene>>.

Ciò detto in relazione al profilo primario del bene giuridico, a fronte di informazioni in tema di sostenibilità false (e più favorevoli rispetto alla reale situazione societaria) od omesse, occorre logicamente verificare, in modo analitico, l’eventuale sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi del reato di falso in bilancio.

Che la rendicontazione societaria di sostenibilità rientri tra le <<relazioni>> o <<altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge>>, non pare dubitabile.

Le informazioni sulla sostenibilità ormai a pieno titolo costituiscono parte della relazione sulla gestione, che deve ora essere corredata da una nuova, apposita sezione, dedicata (appunto) a tali informazioni.

Sembra porsi, piuttosto, il problema se la rendicontazione societaria di sostenibilità contenga <<fatti materiali […] sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene>>, essendo questi ultimi elemento costitutivo imprescindibile del reato di falso in bilancio, sia nell’ipotesi ex 2621 c.c., relativa alle società non quotate, sia nell’ipotesi ex art. 2622 c.c., riferita alle società quotate.

La “materialità” dei fatti esposti od omessi è richiesta in entrambe le suddette fattispecie di falso in bilancio. L’ulteriore elemento della “rilevanza” di tali fatti è però dal legislatore previsto soltanto per il falso delle società non quotate e per il falso omissivo delle società quotate; e dunque non figura nell’ambito degli elementi costitutivi del falso commissivo delle società quotate, le quali sembrano rappresentare l’area principale di operatività della nuova normativa sulla rendicontazione societaria di sostenibilità.

“Materialità” è sinonimo di “essenzialità”, secondo l’interpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite della Cassazione[19]: per essere penalmente rilevanti, le falsità in bilancio devono ricadere su dati informativi essenziali, ai fini dell’informazione, e non su dati informativi marginali o secondari[20].

Alla luce della recente evoluzione normativa, eurounitaria prima (dir. 2022/2464) e successivamente nazionale (d. lgs. n. 125/2024), da un punto di vista assolutamente generale ed in via di prima approssimazione, può ritenersi che la rendicontazione societaria di sostenibilità, nel suo insieme considerata, abbia acquisito tale nota di essenzialità. Falsità od omissioni in materia di sostenibilità sembrano avere la possibilità, su di un piano astratto e generale, di incidere in misura apprezzabile sul quadro d’insieme della società, come rappresentato, ovvero sull’immagine della società che tali comunicazioni restituiscono all’esterno[21]. Ciò detto in linea generale e astratta, occorrerà tuttavia, logicamente, valutare se, nel caso specifico, la falsità od omissione che venga di volta in volta in considerazione rappresenti una distorsione parcellizzata, oppure alteri in misura apprezzabile il quadro d’insieme, risultando idonea, in concreto, a trarre in errore (sull’elemento della decettività o insidiosità del falso, v. infra in questo stesso par.) ed a causare un possibile pregiudizio di tipo patrimoniale ai destinatari della comunicazione.

Quanto alla componente della “rilevanza”, necessaria per il falso omissivo delle società quotate e per il falso (commissivo e omissivo) delle società non quotate, essa non sembra, invero, appartenere ad un’area semantica dotata di chiari e netti contenuti autonomi rispetto alla “materialità”; ma pare piuttosto svolgere un ruolo rafforzativo rispetto a tale ultima componente, in chiave ulteriormente selettiva della punibilità.

Secondo la normativa europea in tema di bilanci (dir. 2013/34, art. 2, punto 16), si intende per <<”rilevante”: lo stato dell’informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe>>.

Non sarebbero “rilevanti” elementi del bilancio caratterizzati da natura del tutto periferica e trascurabile, che non potrebbero svolgere alcun ruolo nel processo decisionale di una persona ragionevole, destinataria del bilancio stesso – appartenga essa al novero dei soci o al pubblico, contraente od investitore, che entra in contatto con la società. Così come non sarebbero penalmente “rilevanti”, ai sensi della norma sul falso in bilancio, meri arrotondamenti, semplificazioni ed errori di secondario rilievo.

Il requisito della rilevanza, pur sembrando attribuibile, in linea generale, alla rendicontazione societaria di sostenibilità, in considerazione dei sottesi, significativi interessi economici (di cui si è detto supra, par. 3) per i soci, i contraenti, gli investitori, anche potenziali, non sembra predicabile in relazione ad errori di marginale importanza, inidonei ad alterare in modo sostanziale il quadro oggetto di rappresentazione: la valutazione in termini di rilevanza va necessariamente riferita al caso specifico oggetto di analisi[22].

La logica sottostante alla variatio legislativa, relativamente alla componente della “rilevanza”, necessaria unicamente per il falso delle società non quotate e per il falso omissivo delle società quotate, e non per il falso commissivo delle società quotate, pare quella di una maggiore tolleranza per le condotte realizzate nell’ambito delle società non quotate, rispetto a quelle operate nel contesto delle società quotate, i cui effetti sono maggiori e più pericolosi per il funzionamento dell’economia.

Nelle società non quotate, la riduzione delle asimmetrie informative tra soggetti in posizione apicale e altri portatori di interessi può, infatti, avvenire pure attraverso un rapporto personalizzato, articolato in canali informativi anche diversi dalle comunicazioni sociali dovute per legge; mentre nelle società quotate la precisione, completezza e tempestività di tali comunicazioni obbligatorie sembra assumere maggiore importanza[23].

E rimanendo nell’ambito delle società quotate, la considerazione meno severa dei comportamenti omissivi, rispetto a quelli commissivi, sembra spiegabile col fatto che, a causa della numerosità degli adempimenti normativi cui sono sottoposte le società quotate, l’omissione può essere spesso frutto di errori e malfunzionamenti nelle procedure aziendali.                     

Va detto che, anche nelle ipotesi in cui non è richiesta la rilevanza degli elementi comunicati falsamente (i.e. nel falso commissivo delle società quotate), è comunque necessaria la c.d. decettività o insidiosità del falso: i.e. le comunicazioni false commissive, così come le omesse comunicazioni, sono penalmente rilevanti solo laddove effettuate <<in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore>>, sia nelle società non quotate (art. 2621 c.c.), sia nelle società quotate (art. 2622 c.c.).

Il legislatore esplicita dunque, in tutte le ipotesi di false comunicazioni sociali (anche nell’ipotesi disciplinata più severamente, i.e. il falso commissivo delle società quotate), il canone della necessaria lesività (od offensività), che appare ad ogni modo connesso coi concetti di materialità e rilevanza; ne risulta, quindi, sottolineata la struttura di tali ipotesi criminose quali reati di pericolo concreto.

Per indicare i terminali dell’idoneità ingannatoria, nella riforma del 2015 viene utilizzato il poco perspicuo termine <<altri>>, da riferire ai destinatari delle comunicazioni sociali: i soci, i creditori e contraenti, anche potenziali. Non è penalmente rilevante la falsità facilmente riconoscibile.

Non è chiaro, però, quale sia il “metro” di tale giudizio[24]: un destinatario mediamente avveduto, ma privo di particolari competenze tecniche? oppure il destinatario “qualificato”, dotato delle conoscenze necessarie per comprendere sul piano tecnico il documento contabile?

Il fatto che, specie nelle società a base più larga, i potenziali soci, creditori e contraenti possano essere identificati con il pubblico o la collettività, sembrerebbe escludere il ricorso ad uno standard elevato, da “addetti ai lavori”, dovendosi avere riguardo ad un qualunque destinatario, sia esso pure un semplice risparmiatore o un soggetto comunque privo di competenze specialistiche; un soggetto non qualificato, ma la cui sensibilità etica, sociale e ambientale pare, oggigiorno, mediamente crescente.

Il punto successivo da affrontare è se la rendicontazione societaria di sostenibilità possa ritenersi comunicazione relativa alla <<situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene>>.

Le questioni di sostenibilità possono essere rilevanti sul piano finanziario,  laddove generino rischi od opportunità che hanno o di cui si può ragionevolmente prevedere abbiano un’influenza rilevante sullo sviluppo dell’impresa, sulla sua situazione patrimoniale-finanziaria, sui suoi risultati economici, sui flussi finanziari, sull’accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale a breve, medio o lungo termine[25].

Elementi come le dipendenze da risorse naturali e sociali possono essere logicamente fonte di rischi o di opportunità finanziarie.

In altre ipotesi, la dimensione economica dell’informazione appare meno evidente: si pensi, ad es., all’indicazione, da parte di un’azienda, dei rifiuti prodotti e dei metodi di smaltimento utilizzati[26]. E tuttavia anche informazioni siffatte, relative all’impatto sulla collettività e sull’ambiente, non sembrano scollegate dalla tutela, nelle forme del pericolo, degli interessi anche patrimoniali degli attuali o potenziali soci, creditori, contraenti e investitori.

Il significato del passaggio, avvenuto in sede prima europea e successivamente nazionale, dal concetto di <<informazioni di carattere non finanziario>>, a quello di <<informazioni sulla sostenibilità>>, risiede proprio (come si è evidenziato) nell’affermazione della sempre maggiore pertinenza di tali informazioni al piano finanziario[27].  

Provando ad esemplificare: l’attuazione da parte della società di politiche e strategie volte alla riduzione del proprio carico inquinante, pur costituendo una decisione certamente orientata alla sostenibilità ambientale, a vantaggio dell’interesse della collettività, può riflettersi anche sulla situazione economica della società, e incidere, dunque, sulle scelte dei soci e dei potenziali investitori[28]. Le ripercussioni positive e/o negative che le imprese possono avere sull’ambiente e sulla società tendono sempre più a tradursi, oggigiorno, in opportunità commerciali e/o rischi finanziariamente rilevanti, soprattutto per via dell’ampliarsi della platea di investitori che integrano, nelle loro strategie di investimento, i fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (i c.d. fattori ESG: Enviromental, Social, Governance)[29].

I rischi «di sostenibilità» e quelli finanziari tendono a sovrapporsi in misura sempre crescente, man mano che i mercati e le politiche pubbliche si evolvono in risposta agli obiettivi di tutela dell’ambiente e dei diritti umani.

Ad assumere l’iniziativa, attivandosi nell’ottica della sostenibilità, possono essere le società stesse; ma anche le autorità locali o nazionali possono prendere misure (ad esempio, l’imposizione di sanzioni o di un aumento delle tariffe per l’impiego di determinati servizi) nei confronti delle società: misure orientate a fini di sostenibilità, le quali sono suscettibili di incidere sulla situazione economica delle società stesse[30].

Senza contare il possibile danno di immagine agli occhi dei consumatori, determinato da uno scarso allineamento dell’impresa ai parametri di sostenibilità: con ciò che ne può concretamente derivare in termini di perdita di clientela.

Un’attività d’impresa svolta in modo non sostenibile espone non solo a rilevanti rischi sul piano reputazionale, ma anche a rischi risarcitori verso terzi, e può comportare perdite di opportunità di crescita e di accesso alle risorse messe in campo (a livello nazionale e internazionale) in favore di attività d’impresa sostenibili[31].

Sembra possibile ritenere, dunque, che le informazioni in tema di sostenibilità si intreccino ormai con la dimensione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’impresa. Anche il dato normativo dell’unificazione delle due rendicontazioni, di gestione e di sostenibilità, appare significativo nel senso (come detto) dell’attuale compenetrazione sempre maggiore tra sostenibilità e situazione economica dell’impresa.

Le azioni dell’impresa per affrontare determinati impatti o rischi in tema di sostenibilità, o per trarre vantaggio da determinate opportunità in relazione a tali questioni (di sostenibilità), possono avere impatti anche notevoli sulla dimensione economica dell’impresa. Informazioni fuorvianti sulle componenti relative alla sostenibilità, considerate oggi viepiù rilevanti, difficilmente non si riverberano sull’apprezzamento del futuro valore dell’impresa; e quindi, difficilmente non influiscono sui dati patrimoniali, economici e finanziari dell’impresa stessa.

5.     Il falso commissivo e le questioni relative agli elementi “prospettici” (versus elementi “statici”) ed agli elementi “elastici” (versus elementi “determinati”) della rendicontazione di sostenibilità. Il falso c.d. “valutativo”, il “vero legale” e i criteri di matrice europea in tema di rendicontazione di sostenibilità

Sembra porsi, piuttosto, il problema della natura prospettica di alcuni elementi necessari della rendicontazione di sostenibilità, riferiti al futuro della società (i c.d. <<piani futuri>>), e quindi difficilmente riconducibili allo schema binario “vero/falso”, tipico del reato di false comunicazioni sociali[32].

E ancora: altre componenti oggetto di tale rendicontazione paiono connotate da una certa elasticità (si pensi alla <<resilienza del modello>> o alle <<opportunità>>, per l’impresa, connesse alle questioni di sostenibilità); sicché anche in relazione ad esse pare problematico il ricorso alle categorie verità/falsità.

E tuttavia, sembra potersi rilevare che, in primo luogo, tale difficoltà sembra riguardare unicamente il falso in bilancio commissivo, in rapporto ad alcune voci della rendicontazione di sostenibilità; e non il falso in bilancio omissivo.

Laddove siano omesse componenti significative in tema di sostenibilità, quand’anche si trattasse di componenti (che laddove fossero state attivamente descritte sarebbero state), in sé, di problematica verificabilità empirica, la violazione della norma in tema di falso, che espressamente contempla anche la modalità omissiva, pare sussistere. Il problema della verificabilità delle voci pare riguardare, logicamente, soltanto gli elementi espressi nel bilancio, non quelli volontariamente omessi.

In secondo luogo, il falso in bilancio commissivo appare difficilmente configurabile soltanto con riferimento ad alcune voci in materia di sostenibilità, giacché nella rendicontazione di sostenibilità sono previste numerose voci che sembrano, invece, caratterizzate da una natura “statica” e descrivibili in termini maggiormente precisi e verificabili. Si pensi alla <<descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell’accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità>>; alle << informazioni sull’esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo>>. E infine, si pensi a tutto l’apparato di informazioni relative alle <<procedure di dovuta diligenza applicate dall’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità>>: procedure che richiedono, dapprima, lo svolgimento di azioni volte ad individuare e monitorare gli impatti negativi legati alle attività delle imprese ed alle “catene” di tali attività (concetto, quest’ultimo, che ricomprende i partner commerciali, sia a monte, sia a valle dell’impresa); indi, la realizzazione di azioni volte a prevenire o attenuare tali impatti negativi o a porvi rimedio o fine; con connessa descrizione dei risultati di tali azioni. Profili, questi in tema di dovere di diligenza, da sviluppare secondo le indicazioni dettate in modo puntuale e specifico da un recente atto europeo, che attende a breve di essere attuato nel nostro ordinamento, la dir. 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, <<relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità>>.

Sembra inoltre necessario rilevare che, secondo la giurisprudenza, come consolidatasi a seguito dell’intervento delle SS. UU. della Cassazione, Passarelli (2016), sul falso c.d. valutativo, è da considerarsi “vero legale” anche la corrispondenza tra la stima degli elementi esposti nel bilancio e gli standard tecnici riconosciuti: le valutazioni espresse nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalle legge sono da ritenersi false anche laddove non si uniformino a prassi contabili, <<criteri tecnici generalmente accettati>> (per riprendere le parole delle SS. UU. della Cassazione) o <<criteri di valutazione normativamente fissati>>, senza che sia fornita adeguata informazione giustificativa.

Conformandosi alle conclusioni del Procuratore generale, le SS. UU. danno risposta affermativa al quesito se <<sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione e alla omissione di fatti oggetto di valutazione>>; rilevando come sia, anzi, la quasi totalità delle poste di bilancio ad avere carattere valutativo.

La tesi contraria al falso c.d. valutativo rischierebbe di risolversi in una sostanziale interpretatio abrogans del reato in oggetto: <<il bilancio, in tutte le sue componenti (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa), è un documento dal contenuto essenzialmente valutativo; un documento in cui confluiscono dati certi (es. il costo di acquisto di un bene), dati stimati (es. il prezzo di mercato di una merce) e dati congetturali (es. le quote di ammortamento)>>.

Tali inevitabili valutazioni, ad opera del redattore delle comunicazioni sociali, devono essere guidate, oltre che da criteri di legge, da indicazioni europee e principi contabili: in quest’ottica, in tema di sostenibilità un ruolo chiave sembra spettare alle linee guida degli standard di rendicontazione note come ESRS, GRI e SASB (v. infra qui di seguito).

Tali linee guida in tema di rendicontazione di sostenibilità sembrano agire in modo speculare, mutatis mutandis, ai criteri contabili in tema di bilancio, di cui agli art. 2423 ss. cod. civ. italiano ed ai principi internazionali IAS/IFRS: l’inosservanza di tali parametri, anche secondo la dottrina aziendalistica, costituisce un “fatto”, inteso come realtà oggettiva verificabile, e si contrappone a concetti quali opinioni, supposizioni, ipotesi, ecc.[33]

Relativamente agli standard tecnico-normativi di rendicontazione di sostenibilità noti come ESRS: con tale acronimo, ci si riferisce agli European Sustainability Reporting Standards (Standard Europei di Rendicontazione di Sostenibilità), introdotti nell’UE col Regolamento delegato 2023/2772 della Commissione del 31 luglio 2023 <<che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità>>.

Tale Regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2024, e successivamente fatto oggetto di alcune modifiche nel 2025, contiene dodici standard, di cui due trasversali (ESRS 1 Prescrizioni generali, ESRS 2 Informazioni generali), cinque standard ambientali (ESRS E1 Cambiamenti climatici, ESRS E2 Inquinamento, ESRS E3 Acque e risorse marine, ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi, ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare), quattro standard di natura sociale (ESRS S1 Forza lavoro propria, ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore, ESRS S3 Comunità interessate, ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali), ed infine uno standard relativo al sistema di governo delle imprese, c.d. governance (ESRS G1 Condotta delle imprese).

6.     (segue)… i criteri di matrice europea in tema di rendicontazione di sostenibilità; la necessità di verificare la loro analiticità e specificità: osservazioni generali e analisi nel dettaglio (a campione).

Un’analisi di tali criteri sembra doverosa al fine di valutare se i parametri in oggetto, certamente oggetto di generale approvazione, possiedano anche le caratteristiche di analiticità e specificità necessarie affinché possano essere utilizzati per affermare la falsità degli enunciati valutativi. Secondo la più recente giurisprudenza penale di legittimità in tema di false comunicazioni sociali, infatti, <<Ai fini della ritenuta falsità di un enunciato valutativo, è necessario che sussistano criteri di valutazione che siano non solo generalmente accettati, ma anche specifici, certi ed analitici, mentre in presenza di criteri volutamente elastici di valutazione alla luce dei quali determinare tali valori, non può ritenersi sussistente la suddetta falsità>>.[34]

Il Regolamento europeo si diffonde nell’indicazione delle metodologie da seguire per raccogliere e comunicare le necessarie informazioni, e specifica nel dettaglio i requisiti e le caratteristiche qualitative delle informazioni, descrivendo analiticamente gli standard tecnici di pertinenza, rappresentazione fedele, comparabilità, verificabilità e comprensibilità.

Anche nella Direttiva 2022/2424/UE in tema di rendicontazione societaria di sostenibilità, invero, è individuabile un chiaro intento a rendere più rigida, predeterminata e standardizzata l’informativa di sostenibilità, riducendo significativamente i margini di flessibilità delle parti in merito al contenuto di tale informazione[35].

Al fine di assicurare la comparabilità ed una più agevole fruibilità delle informazioni, viene superato il precedente principio della “libertà” delle imprese di modellare l’informazione di sostenibilità (principio secondo il quale le imprese potevano utilizzare, per adempiere all’obbligo di informativa, anche standard diversi da quelli indicati o raccomandati nella disciplina attuativa).

In relazione ai diversi capitoli della sostenibilità sopra enunciati (ESRS 1, ESRS 2, ecc.), ognuno a sua volta suddiviso in diversi sotto-capitoli, il Regolamento delegato europeo detta specifici obblighi informativi, in un articolato quadro distinto in una prima sezione di ordine generale ed una seconda sezione relativa, più specificamente, ai requisiti applicativi.

In entrambe le sezioni figurano, quali elementi salienti, quelli relativi alla <<strategia>>, indi alla <<“””gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità>>, per finire con <<metriche e obiettivi>>.

Con riferimento (ad es.) al punto ESRS S1–Forza di lavoro propria, nell’ambito della <<strategia>>, appare centrale l’obbligo di informativa relativamente agli <<interessi e opinioni dei portatori di interessi>>: più specificamente, il Regolamento europeo stabilisce che <<l’impresa comunica in che modo gli interessi, le opinioni e i diritti dei lavoratori propri orientano la strategia e il modello aziendale dell’impresa stessa, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani. La forza lavoro propria dell’impresa costituisce un gruppo fondamentale di portatori d’interessi coinvolti>>.

Seguitando ad analizzare la prima sezione <<strategia>>: l’impresa deve soffermarsi sul tema <<Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale>>, tema relativamente al quale il recente Regolamento europeo specifica nel dettaglio le informazioni che è necessario comunicare[36].  

Sempre limitandoci alla criteriologia relativa solo al punto ESRS S1-Forza di lavoro propria, assunto in questa sede quale esemplificazione delle dodici componenti in cui si articola la rendicontazione di sostenibilità, alla sezione <<strategia>> (testé descritta sommariamente) segue la sezione <<Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità>>, che contiene i seguenti quattro obblighi informativi, ognuno dei quali contempla al suo interno più specifici sotto-obblighi: <<Politiche relative alla forza lavoro propria>>[37], <<processi di coinvolgimento della forza lavoro propria e dei rappresentanti dei lavoratori in merito agli impatti>>[38], <<processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono ai lavoratori propri di sollevare preoccupazioni>>[39], e <<interventi su impatti rilevanti per la forza lavoro propria e approcci per la gestione dei rischi rilevanti e il perseguimento di opportunità rilevanti in relazione alla forza lavoro propria, nonché efficacia di tali azioni>>[40].

Si giunge quindi alla successiva sezione <<Metriche e obiettivi>>, articolata analiticamente e dettagliatamente nelle seguenti sottosezioni: <<Obiettivi legati alla gestione degli impatti negativi rilevanti, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti>>, <<Caratteristiche dei dipendenti dell’impresa>>, <<Caratteristiche dei lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria dell’impresa>>, <<Copertura della contrattazione collettiva e dialogo sociale>>, <<Metriche della diversità>>, <<Salari adeguati>>, <<Protezione sociale>>, <<Persone con disabilità>>, <<Metriche di formazione e sviluppo delle competenze>>, <<Metriche di salute e sicurezza>>, <<Metriche dell’equilibrio tra vita professionale e vita privata>>, <<Metriche di remunerazione (divario retributivo e remunerazione totale)>>, e infine <<Incidenti, denunce e impatti gravi in materia di diritti umani>>.

Per ciascuna di queste sottosezioni sopracitate il Regolamentodetta specifici obblighi informativi. Con riferimento (ad es.) alla sottosezione <<Obiettivi legati alla gestione degli impatti negativi rilevanti, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti>>,si stabilisce che <<L’impresa comunica il processo per la fissazione degli obiettivi, specificando anche se e in che modo ha interagito direttamente con la forza lavoro propria o i rappresentanti dei lavoratori in merito agli aspetti seguenti:

a) fissare gli obiettivi;

b) monitorare le prestazioni dell’impresa rispetto agli stessi; e

c) individuare insegnamenti o miglioramenti derivanti dalle prestazioni dell’impresa>>.

Anche nelle altre sottosezioni il Regolamento sembra profondersi nell’indicazione dei dettagli delle informazioni richieste. Nell’ambito delle <<Caratteristiche dei dipendenti dell’impresa>>, ad es., (giusto per comprendere il livello di dettaglio raggiunto dalle fonti europee) si stabilisce che <<l’impresa comunica:

  1. il numero totale di dipendenti per numero di persone e la ripartizione per genere e per paese, per i paesi in cui l’impresa conta 50 o più dipendenti che rappresentano almeno il 10 % del numero totale di dipendenti;
  2. il numero totale per numero di persone o equivalenti a tempo pieno (ETP) di:

i. dipendenti a tempo indeterminato e loro ripartizione per genere;

ii. dipendenti a tempo indeterminato e loro ripartizione per genere; e

iii. dipendenti a orario variabile e loro ripartizione per genere;

  • il numero totale di dipendenti che hanno lasciato l’impresa durante il periodo di riferimento e il tasso di avvicendamento dei dipendenti nel medesimo periodo;
  • una descrizione delle metodologie e delle ipotesi utilizzate per compilare i dati, indicando se i numeri sono comunicati:

i. in numero di persone o equivalenti a tempo pieno (ETP) (compresa una spiegazione di come è stabilito l’ETP); e

ii. alla fine del periodo di riferimento, come media dell’intero periodo o utilizzando un’altra metodologia;

  • se del caso, la comunicazione delle informazioni contestuali necessarie per comprendere i dati (ad esempio, le fluttuazioni del numero di dipendenti durante il periodo di riferimento); e
  • un riferimento incrociato tra le informazioni di cui alla lettera a) e la cifra più rappresentativa in bilancio>>.

Non è questa logicamente la sede per percorrere nel dettaglio tutte le indicazioni del recente Regolamento europeo. Basti qui osservare che nella seconda parte relativa alla trattazione dell’indice ESRS S1-Forza di lavoro propria, cioè nella parte denominata <<Requisiti applicativi>>, il Regolamento europeo prende in considerazione un’altra volta tutti i temi e gli obblighi informativi già sopra analizzati, inserendo ulteriori indicazioni, ancora più specifiche e puntuali di quelle viste finora: alcune di tali ulteriori indicazioni hanno natura vincolante, altre natura di suggerimento.

Relativamente all’obbligo di informativa sui <<Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono alla forza lavoro propria di sollevare preoccupazioni>>, ad es., nella parte sui requisiti applicativi, il Regolamento europeo sembra alternare: da un lato, indicazioni meno stringenti, contenenti esemplificazioni e facoltà, come il seguente passaggio: <<Tra i canali per comunicare preoccupazioni o esigenze figurano meccanismi di reclamo, numeri di emergenza, sindacati (dove i lavoratori sono iscritti a sindacati), comitati aziendali, processi di dialogo o altri strumenti mediante i quali la forza lavoro propria o i rappresentanti dei lavoratori possono sollevare preoccupazioni circa gli impatti o spiegare le esigenze che vorrebbero veder trattate dall’impresa. Ne potrebbero far parte sia i canali predisposti direttamente dall’impresa, sia quelli messi a disposizione dalle entità presso cui opera la forza lavoro propria, in aggiunta a qualsiasi altro meccanismo che un’impresa può utilizzare per capire come gestire gli impatti sulla forza lavoro propria, come ad esempio i controlli di conformità. […] Tra i meccanismi di terzi si possono annoverare quelli gestiti dal governo, da ONG, da associazioni di categoria e altre iniziative collaborative. L’impresa può indicare se tali meccanismi sono accessibili all’intera forza lavoro propria (o ai rappresentanti dei lavoratori o, in loro assenza, a persone od organizzazioni che agiscono per loro conto o che ricoprono una posizione tale da essere a conoscenza degli impatti negativi)>>.

Indicazione, quest’ultima, cui fa seguito tuttavia una notazione che appare, al contrario, di natura vincolante: <<L’impresa valuta se e in che modo i lavoratori propri potenzialmente interessati e i loro rappresentanti possono accedere ai canali al livello dell’impresa presso cui sono impiegati, o con la quale è instaurato un rapporto lavorativo, in relazione a ciascun impatto rilevante>>.

Solo in relazione alle indicazioni di natura vincolante (non meramente facoltative) potrà predicarsi logicamente l’inosservanza dei parametri europei di rendicontazione di sostenibilità, potenzialmente foriera, in presenza di tutti gli altri elementi costitutivi, sul piano oggettivo e psicologico, della fattispecie di false comunicazioni sociali, di una responsabilità penale ai sensi degli artt. 2621 e 2622 c.c.

Per esemplificare, infine, i requisiti applicativi relativamente alle <<metriche>>, da riportare nella rendicontazione di sostenibilità, si può prendere in considerazione l’obbligo di informazione relativamente alle <<metriche di remunerazione (divario retributivo e remunerazione totale)>>.  Per comunicare il <<divario retributivo>> (tralasciamo in questa sede il tasso di remunerazione totale) tra dipendenti di sesso femminile e maschile, noto anche come <<divario retributivo di genere>>, l’impresa deve utilizzare la seguente metodologia: a) includere la retribuzione oraria lorda di tutti i dipendenti; b) applicare la formula matematica indicata nel Regolamento europeo (differenza tra la media della retribuzione oraria lorda dei dipendenti di sesso maschile e media della retribuzione oraria lorda delle dipendenti di sesso femminile / la media della retribuzione oraria dei dipendenti di sesso maschile x 100).

Sembra opportuno precisare che gli standard tecnici di sostenibilità ESRS (sin qui analizzati) sono stati recentemente introdotti, a livello europeo, a partire da un contesto internazionale che già da più di vent’anni ha visto e conosciuto il consolidarsi delle linee guida di sostenibilità, le più note delle quali sono i c.d. GRI ed SASB standard[41].

Limitandoci a brevi cenni su tali metodologie, ampiamente diffuse in sede internazionale, i GRI standard sono quella più utilizzata a livello globale. Il GRI, acronimo di Global Reporting Initiative, è un’organizzazione internazionale nata nel 1997, che dal 2000 pubblica linee guida per la redazione del bilancio di sostenibilità. Tali standard sono suddivisi a seconda del loro oggetto: i più rilevanti, ai fini della nostra indagine, sono i tre standard universali GRI 1, GRI 2 e GRI 3, gli standard di settore (GRI 11 petrolio e gas) e gli standard specifici, quali GRI 300 sugli aspetti ambientali e GRI 400 sugli aspetti sociali.  

Il SASB (Sustainability Accounting Standard Board) è un’altra organizzazione, senza scopo di lucro, che ha sviluppato standard settoriali, suddivisi anche in relazione a diversi contesti economici, quali beni per il consumatore, industria estrattiva e mineraria, assistenza sanitaria, operatori finanziari, infrastrutture, alimenti: sono stati sviluppati, in tal modo, metriche e indicatori di sostenibilità coerenti con le caratteristiche dei diversi contesti in questione.

In conclusione, relativamente alla problematica, propria del reato di falso in bilancio, dell’applicazione delle categorie “falso/vero” a fatti di gestione oggetto di valutazione: posto che, nel documento di bilancio, i dati aziendali sono quasi sempre il risultato di stime e previsioni, fondate frequentemente su eventi futuri e incerti, il giudizio di “falsità” che è necessario compiere in relazione al reato in oggetto può essere relativo non solo al dato empirico in sé, inteso come verificabile sul piano naturalistico, ma soprattutto al metodo utilizzato per giungere a quel dato o a quella previsione.

Le categorie “vero/falso”, secondo l’ultimo arresto delle Sezioni Unite della Cassazione in tema di falso valutativo, vanno riferite al buon governo delle regole che fissano criteri di valutazione consolidati a livello tecnico o normativo, e vincolanti. Le valutazioni compiute dal redattore della rendicontazione devono essere rigorosamente ancorate a criteri o prassi generalmente riconosciute: e tali possono essere ritenuti gli standard europei ESRS recentemente introdotti.

L’analisi condotta sui alcuni criteri del Regolamento delegato UE del 2023 in tema di <<principi di rendicontazione di sostenibilità>> sembra mostrare come tali parametri abbiano spesso natura non soltanto generale, o di principio, ma assumano frequentemente quelle caratteristiche di analiticità e specificità necessarie per affermare la falsità degli enunciati valutativi. In presenza di parametri tecnici di valore indiscutibile e dotati di tali caratteristiche di analiticità e specificità sembra possibile affermare l’irragionevolezza, l’inequivoca scorrettezza di stime valutative che da questi si discostino; e dunque, ritenere integrato, in tali ipotesi, il falso valutativo.

Si può far riferimento, in quest’ottica, ad un concetto di “verità” di natura normativa, i.e. di verità come rispetto di regole condivise all’interno di un determinato sistema. Tale concetto appare particolarmente rilevante in ambito contabile/aziendale, per la valutazione in termini di verità/falsità del bilancio. Una rendicontazione può essere considerata vera se è redatta secondo principi contabili riconosciuti (come i principi contabili internazionali IAS, IFRS e quelli nazionali OIC, per il bilancio; ed oggi le linee guida ESRS e CRI per la rendicontazione di sostenibilità), essendo conforme alle regole del sistema di riferimento[42]. Un concetto di verità, quest’ultimo, che appare ricollegarsi soprattutto alla regolarità formale e alla conformità procedurale.

Il limite di tale nozione di “verità”, tuttavia, sembra quello di poter prescindere dalla corrispondenza con la realtà effettiva.

Il differente concetto di verità, intesa come corrispondenza con i fatti o la realtà oggettiva, costituisce invero una delle più tradizionali, antiche e diffuse teorie della verità: in quest’ottica, la verità ha carattere oggettivo, è la descrizione fedele di uno stato di cose reali, come esistenti nel mondo.

A quest’ultima teoria, nell’ambito della documentazione dell’informativa d’impresa, si può tuttavia far ricorso solo in relazione a valori oggettivi, o certi, quali ad es. i dati di “cassa”, la cui misurazione è oggettiva e verificabile con certezza. Tale teoria, c.d. corrispondentista, della verità non risulta utilizzabile, invece, anche secondo la dottrina aziendalistica, per altri valori aziendali, frutto di stime o congetture, e caratterizzati da una certa componente di astrattezza: valori che costituiscono la massima parte dell’informativa esterna d’impresa, specie in materia di sostenibilità, e per i quali appare maggiormente rilevante il ricorso al corretto procedimento di stima e di valutazione.

7.     Tra “verità” come corrispondenza con la realtà oggettiva, “verità” come rispetto di regole metodologiche condivise e “verità” come coerenza

Un terzo concetto di verità, che nel contesto dell’informazione esterna d’impresa appare particolarmente rilevante, è quello della verità come coerenza: in questa prospettiva, una proposizione è vera se è coerente con un sistema più ampio di conoscenze e affermazioni. Nell’informativa esterna d’impresa, la “verità” sembra prestarsi a essere declinata anche nel senso di non contraddittorietà delle informazioni, trasmesse in modo univocamente interpretabile.

Solo una parte minoritaria della rendicontazione d’impresa, in ultima analisi, pare potersi avvalere del “classico”, differente concetto di verità intesa come corrispondenza con la realtà oggettiva (concetto descritto sopra come seconda accezione, c.d. corrispondentista, della categoria “verità”): nelle scienze economiche e aziendali appaiono maggiormente praticate due altre nozioni di verità, i.e. la verità intesa come rispetto di regole e principi condivisi all’interno di un determinato sistema, e la verità intesa come coerenza interna tra affermazioni.

Ciò detto con riferimento al bilancio, a fortiori con riferimento alla rendicontazione di sostenibilità la veridicità sembra doversi vagliare in relazione al rispetto degli standard e delle linee guida di rendicontazione, europei (ESRS) e internazionali (GRI, SASB, ecc.); nonché in relazione al parametro della coerenza, rispetto allo stesso documento di sostenibilità, ai documenti degli anni precedenti e alle altre comunicazioni sociali.

Volendo fornire un esempio di incoerenza nella rendicontazione di sostenibilità[43], che può determinare un giudizio di non-veridicità del documento in oggetto: l’azienda potrebbe segnalare un aumento degli incidenti sul lavoro in media da 2 a 4, e tuttavia affermare, nella rendicontazione di sostenibilità, che <<la sicurezza dei dipendenti è in continuo aumento>>: tale discrepanza tra i dati riportati e l’informazione qualitativa comunicata potrebbe costituire un’ipotesi di non-veridicità o falsità nella rendicontazione di sostenibilità.

E ancora, una falsità come mancanza di coerenza interna potrebbe arguirsi laddove in una sezione iniziale del bilancio di sostenibilità (ad es.) si affermasse che il 30% delle risorse energetiche utilizzate proviene da fonti rinnovabili; mentre in una sezione successiva dello stesso documento, entrando nel dettaglio delle fonti energetiche, venisse riportata una percentuale sensibilmente diversa.

Volendo esemplificare, invece, il tema della necessaria coerenza tra rendicontazioni di sostenibilità, pertinenti a diverse annualità, e delle possibili conseguenze in termini di falsità, si ipotizzi che un rapporto di sostenibilità per l’anno 2025 riporti una riduzione del 10% delle emissioni di gas serra rispetto all’anno 2024; ma che nei dati rilevanti della rendicontazione di sostenibilità dell’anno 2024 non vi sia corrispondenza con quanto affermato, risultando i valori di emissioni di gas serra del 2024 analoghi o persino migliori di quelli del 2025: ciò indizierebbe di falsità una delle due dichiarazioni – molto probabilmente quella più recente e favorevole.

 La coerenza sembra doversi indagare, oltre che all’interno dello stesso rapporto di sostenibilità e nel confronto tra rendicontazioni di anni successivi, anche confrontando le informazioni di sostenibilità riportate nella rendicontazione con le informazioni contenute in altri documenti o comunicazioni sociali pubblicati nel corso del tempo. Si pensi ai comunicati stampa dell’azienda o ai rapporti interni relativi ai consumi energetici all’interno dell’azienda: si dovrà accertare la conformità tra tali documenti ed i dettagli forniti nella rendicontazione di sostenibilità.

Il concetto di verità intesa, invece, in senso “classico”, come corrispondenza con elementi della realtà empirica sembra prestarsi ad essere utilizzato in ipotesi in cui, ad es., siano state effettuate verifiche ad opera di organismi indipendenti, competenti a livello istituzionale a svolgere accertamenti in tali contesti: nella specie, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM).

Laddove in un procedimento AGCM (riportando un caso reale[44]) vengano accertate gravi e sistemiche violazioni, quali lavoro nero, ambienti insalubri e degradanti (laboratori privi di areazione, spazi abusivamente adibiti a dormitori), orari e salari notevolmente fuori norma, assenza o rimozione di dispositivi di sicurezza; e tuttavia, nella rendicontazione di sostenibilità, si affermi che <<non si sono verificati casi di non conformità a leggi o regolamenti>>, o che  l’<<applicazione di modelli di produzione sempre più sostenibili è punto di riferimento imprescindibile nello sviluppo delle attività di monitoraggio e promozione della cultura ESG che il Gruppo porta avanti con i fornitori per la creazione di benefici reciproci e condivisi […] tali iniziative confermano l’impegno del Gruppo a operare costantemente per assicurare il rispetto dei diritti umani, sia internamente sia lungo l’intera catena di fornitura>>, sembra evidente la discrepanza tra la narrazione e la realtà operativa dell’azienda; con conseguente ipotizzabilità del reato di false comunicazioni sociali.

8.     L’elemento psicologico del reato, tra “consapevolezza” e dolo specifico di ingiusto profitto

Una volta terminata l’analisi delle componenti oggettive dell’illecito, occorre logicamente valutare anche sul piano dell’elemento psicologico la possibilità di sussumere le condotte decettive in tema di rendicontazione di sostenibilità nelle fattispecie di false comunicazioni sociali.

Va detto, anzitutto, che i due delitti ex artt. 2621 e 2622 c.c. sono punibili soltanto a titolo di dolo. Un dolo che deve essere, inoltre, di tipo intenzionale o diretto, in considerazione della presenza, nel testo normativo, come da ultimo riformato nel 2015, dell’avverbio <<consapevolmente>>, che sembra condurre ad escludere la rilevanza del dolo eventuale[45].

Ne deriverebbe, quale rilevante profilo di ordine pratico, la possibilità di evitare l’estensione della responsabilità a tutti i componenti degli organi collegiali che adottino delibere contenenti false o incomplete informazioni, laddove tali soggetti versino in un mero stato di dubbio circa la veridicità o completezza della comunicazione[46].

Quanto al necessario accertamento del dolo specifico, di cui alla locuzione <<al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto>>, presente sia nell’art. 2621, sia nell’art. 2622 c.c.: la consapevole reticenza o falsificazione nella rendicontazione di sostenibilità, realizzata presentando performance in tema di diritti umani ed ambiente migliori rispetto alla realtà ed alle azioni attuali dell’impresa, o presentando solo performance positive e ignorando quelle negative, tende logicamente a migliorare la reputazione, l’immagine dell’azienda (c.d. social washing e greenwashing) presso i consumatori, gli investitori, i contraenti attuali/potenziali; ciò allo scopo di attrarre/conservare l’interesse e il “flusso patrimoniale” da parte di tali soggetti, e di conseguire così un profitto per l’impresa, per i soggetti ivi collocati in posizione apicale e/o per i soci. 

Vero è che tali fatti decettivi possono risolversi, specialmente in una prospettiva di lungo periodo (come si è detto), in un danno economico anche per l’impresa stessa, tanto più laddove siano scoperti; e tuttavia, dal punto di vista psicologico del soggetto agente, la logica sottostante tali comportamenti ingannevoli pare riconducibile ad ogni modo ad un obiettivo di profitto: un profitto che, in quanto oggetto di un dolo specifico, non richiede di essere necessariamente raggiunto in concreto (come noto), essendo sufficiente, per la consumazione del reato, che tale profitto rappresenti il mero fine perseguito dal soggetto attivo.


[1] Per un ampio e recente quadro, a partire dalla primigenia disciplina statunitense sulla trasparenza delle imprese (sezione 1502 del Dodd-Franck Act sull’uso dei minerali originari di zone di conflitto), v. K. H. Eller, The Information Architecture of Corporate Accountability: Inside Corporate Reporting Regimes in Global Value Chains, in H. Shamir, B. Arora, S. Banerjee, T. Barkay (a cura di), Modern Slavery and the Governance of Global Value Chains, Cambridge, 2025, 45 ss.; sulla finalità e sulla logica sottostante alla normativa in tema di trasparenza, v. anche I. Kampourakis, Transparency Legislation in Global Value Chains: Decentralization, Market Power, and Global Hierarchies, ivi, 73 ss.

[2] Si pensi alla legge californiana in tema trasparenza delle imprese nelle catene delle forniture (Transparency in Supply Chains Act) del 2010, che richiede alle imprese di comunicare <<in che misura, se del caso>> (<<to what extent, if any>>), esse abbiano interpreso delle iniziative in direzione dell’eliminazione della schiavitù e del traffico di persone (su tale l. californiana, v. in dottrina H. Harris, J. Nolan, Learning from Experience: Comparing Legal Approaches to Foreign Bribery and Modern Slavery, in Cardozo International and Comparative Law Review, 2021, vol. 4, 617 ss. 77.); o anche alla legge inglese sulle moderne schiavitù (Modern Slavery Act)del 2015, che prevede blande sanzioni per la violazione dei doveri di trasparenza (v. E. English, Section 54 of the Modern Slavery Act 2015 and the Corporations, in SOAS Law Journal 2019, vol. 6, 100 ss.; S. Wen, The Cogs and the Wheels of Reflexive Law – Business Disclosure under the Modern Slavery Act, in Journal of Law and Society 2016, vol. 43, 327; e nella dottrina italiana, volendo, A. Di Landro, Lavoro minorile, sfruttamento e moderne schiavitù – Parte II – Prospettive di diritto comparato e diritto dell’UE. L’esperienza inglese e i nuovi obblighi di trasparenza e diligenza delle imprese nelle «catene delle attività», in Leg. pen., 30.10.2025, 15 ss.). ­

[3] Sulla legge norvegese in tema di trasparenza del 2021 e sulla coeva l. tedesca in tema di dovere di diligenza nella catena delle forniture (quest’ultima entrata in vigore nel 2023), per un’analisi estesa anche alle modalità per assicurare l’attuazione delle normative (enforcement) ed alle sanzioni, v. M. Krajewski, F. Wohltmann, F. Tonstad, Mandatory Human Rights Due Diligence in Germany and Norway: Stepping, or Striding, in the Same Direction?, in Business and Human Rights Journal, 2021, 550 ss.; sulla normativa tedesca, v. anche K.R. Tomin Germany Takes Action on Corporate Due Diligence in Supply Chains: What the United States Can Learn From International Supply Chain Regulations, in Loyola Univ. Chicago International Law Rev., 2022, vol. 18, 189 ss.; A. Guercini, La legge tedesca sugli obblighi di due diligence nella supply chain (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG), in Riv. dir. soc., 2022, 400 ss.

Va detto che, nel diritto tedesco, oltre alle sanzioni pecuniarie ed interdittive irrogabili dall’autorità amministrativa di controllo ai sensi della legge sulla trasparenza delle imprese testé citata, si prevedono espressamente anche sanzioni penali per la <<rappresentazione infedele>> nella rendicontazione non finanziaria (<<nichtfinanziellen Erklärung>>, oggi rendicontazione di sostenibilità), reato di cui al § 331 del codice tedesco del commercio (Handelsgesetzbuch, o Hgb), realizzabile mediante condotta di <<travisamento od occultamento>> operata <<in qualità di membro dell’organo rappresentativo autorizzato o del consiglio di sorveglianza di una società>> (als Mitglied des vertretungsberechtigten Organs oder des Aufsichtsrats einer Kapitalgesellschaft die Verhältnisse der Kapitalgesellschaft in der Eröffnungsbilanz, im Jahresabschluß, im Lagebericht einschließlich der nichtfinanziellen Erklärung, im gesonderten nichtfinanziellen Bericht oder im Zwischenabschluß nach § 340a Abs. 3 unrichtig wiedergibt oder verschleierte), e punito con la reclusione fino a tre anni o con una multa.

Sulla legge tedesca in tema di trasparenza delle imprese, posta a confronto con la meno recente, e meno efficace sul piano sanzionatorio, normativa francese del 2017, v. anche F. Jault-Seseke, A Comparison of the French and German Transparency Laws, in Oslo Law Review, 2024, vol. 10, 7 ss.

Sulle sanzioni amministrative e penali previste nella l. olandese sul dovere di diligenza nel contrasto al lavoro minorile del 2019, v. L. Enneking, Putting the Dutch Child Labour Due Diligence Act into Perspective. An Assessment of the CLDD Act’s Legal and Policy Relevance in the Netherlands and beyond, in Erasmus L. Rev.,2019, vol. 12, 20. 

[4] Ai fini della normativa in oggetto per <<imprese di grandi dimensioni>> si intendono: <<le società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;  
2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000;        
3) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250>> (art. 1, lett. n, del d. lgs. sulla rendicontazione societaria di sostenibilità).

[5] Si definiscono tali <<le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati:

1) totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000 e inferiore a euro 25.000.000;          
2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000;    
3) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250>> (art. 1, lett. m, del decreto suddetto).

[6] Così definiti dal decreto stesso: <<gruppi composti da una società madre e società figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;

2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000;

3) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250 (art.  1, lett. o, del decreto in oggetto).

[7] Quest’ultima più dettagliata disposizione in tema di responsabilità prevedeva, ai commi 3 ss.: <<3. Salvo che il fatto non integri l’illecito amministrativo di cui al comma 4, quando la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario depositata presso il registro delle imprese non è redatta in conformità a quanto prescritto dagli articoli 3 e 4, agli amministratori si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. La medesima sanzione si applica ai componenti dell’organo di controllo che, in violazione dei propri doveri di vigilanza e di referto previsti dall’articolo 3, comma 7, omettono di riferire all’assemblea che la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario non è redatta in conformità a quanto prescritto dagli articoli 3 e 4. La sanzione di cui al presente comma, ridotta della metà, si applica agli amministratori e ai componenti dell’organo di controllo, se presente, dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, che hanno attestato la conformità al presente decreto di una dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, depositata presso il registro delle imprese, non redatta secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, quando la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario depositata presso il registro delle imprese contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto, agli amministratori e ai componenti dell’organo di controllo dell’ente di interesse pubblico si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000. La sanzione di cui al presente comma, ridotta della metà, si applica agli amministratori e ai componenti dell’organo di controllo, se presente, dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, quando presso il registro delle imprese è depositata una dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, di cui è attestata la conformità ai sensi dell’articolo 7, comma 1, contenente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nella quale risultano omessi fatti materiali rilevanti la cui informazione è imposta dagli articoli 3 e 4 del presente decreto.

5. Al soggetto di cui all’articolo 3, comma 10, primo periodo, che omette di verificare l’avvenuta predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 50.000. Al soggetto di cui all’articolo 3, comma 10, secondo periodo, che omette di effettuare l’attestazione di conformità di cui alla medesima disposizione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. Al medesimo soggetto si applica la sanzione di cui al periodo precedente quando, in violazione dei principi di comportamento e delle modalità di svolgimento dell’incarico di verifica di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c), attesta la conformità al presente decreto, a norma dell’articolo 3, comma 10, di una dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, depositata presso il registro delle imprese, non redatta in conformità agli articoli 3 e 4.

6. Per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è competente la Consob e si osservano le disposizioni previste dagli articoli 194-bis195195-bis e 196-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato>>.

[8] Tale comma, recentemente inserito nel tuf con il citato d. lgs. n. 125/2024 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, prevede che <<Gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine che non siano microimprese come definite all’articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, includono, in un’apposita sezione come tale contrassegnata, nella relazione sulla gestione di cui al comma 1, le informazioni richieste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, e le specifiche adottate a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. In tal caso la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità prevista dall’articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è messa a disposizione del pubblico entro il termine di pubblicazione della relazione finanziaria annuale di cui al comma 11>> (corsivi nostri).

[9] Tale disposizione prevede che <<Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della società o dell’ente, risultante dall’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative di cui all’articolo 196-bis>>.

[10] Questo il testo dell’art. 149 tuf in tema di doveri degli organi di controllo (come recentemente modificato con d. lgs. 27.3.2026, n. 46): << L’organo di controllo, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa di settore, vigila:

a) sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo;
b) sul corretto funzionamento dell’organo amministrativo e in particolare sulla diligente osservanza delle regole istruttorie, procedimentali e decisionali elaborate dalle migliori prassi;  
c) sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, ivi compreso il sistema di controllo interno di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni;
d) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;         
e) sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell’articolo 114, comma 2.

2. L’organo di controllo comunica senza indugio alla Consob tutti gli atti o fatti accertati nell’attività di vigilanza che possano costituire una irregolarità nella gestione dell’impresa o una violazione della legge o dello statuto, trasmettendo i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.

3. Il comma 2 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell’Unione europea>>.

[11] Ai sensi dell’art. 24 del d lgs. 39/2010: <<1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione della sostenibilità, può applicare le seguenti sanzioni:

a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;

b) una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione o la relazione di attestazione non soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis;

c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;

e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all’incarico di revisione legale;

f) la sospensione dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità;

g) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità;

h) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità per un periodo non superiore a tre anni;

i) la cancellazione dal Registro del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all’incarico di revisione legale.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze può applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi:

a) mancato assolvimento dell’obbligo formativo;

b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 7, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi. Nei casi di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della società di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1 e 2.

4. Il revisore cancellato ai sensi del presente articolo può, su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione.

5. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni sanzione amministrativa comminata per violazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, comprese le informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l’identità della persona fisica o giuridica a cui è stata comminata la sanzione.

6. Nel caso le sanzioni siano oggetto di impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono altresì pubblicate le informazioni concernenti lo stato e l’esito dell’impugnazione medesima.

7. Il Ministero dell’economia e delle finanze può pubblicare le sanzioni in forma anonima nelle seguenti situazioni:

a) se la pubblicazione dei dati personali riguardanti una persona fisica risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione;

b) se la pubblicazione mette a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine penale in corso;

c) se la pubblicazione arreca un danno sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte.

8. Le sanzioni comminate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito internet istituzionale per un periodo minimo di cinque anni dopo l’esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini previsti. Il Ministero dell’economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento.

9. Il Ministero dell’economia e delle finanze quando accerta la mancata o l’inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione, può, tenendo conto della loro gravità:

a) applicare alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquecentomila euro;

b) ordinare alla persona giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo.>>

[12] Ai sensi dell’art. 26 quater del d. lgs. n. 39/2010: <<1. La Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 4-bis, 9-bis, comma 8-bis, 10, commi 13-bis e 13-ter, 10-bis, comma 1-bis, 10-ter, comma 11-bis, 10-quater, commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6-bis, 7-bis e 8, 10-sexies, 11, commi 1-bis e 2-bis, 14-bis, 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto e delle relative norme di attuazione, nonché la violazione delle disposizioni di cui al regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell’articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, può applicare le seguenti sanzioni:

a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore della sostenibilità, della società di revisione legale e del responsabile della sostenibilità. Per la violazione dei divieti di cui all’articolo 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila;

b) la revoca di uno o più incarichi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio;

c) il divieto al revisore di sostenibilità o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore a tre anni;

d) la sospensione dell’attività di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, per un periodo non superiore a tre anni, del revisore della sostenibilità, della società di revisione legale o del responsabile della sostenibilità ai quali sono ascrivibili le irregolarità.

2. La Consob comunica al Ministero dell’economia e delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettera d) ai fini della loro annotazione sul Registro.

3. Quando le violazioni di cui al comma 1 sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Consob, in alternativa alle sanzioni indicate al medesimo comma, può:

a) pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la natura della stessa;

b) ordinare di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle.

4. Per l’inosservanza entro il termine stabilito dell’ordine di cui al comma 3, lettera b), la Consob applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

5. Quando le irregolarità accertate abbiano comportato l’emissione di una relazione di attestazione che non soddisfa i requisiti stabiliti dall’articolo 14-bis, la Consob, con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1, dichiara che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’articolo 14-bis.

6. La Consob, quando accerta la violazione dell’articolo 9-bis, comma 8-quater, può comminare al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale le sanzioni di cui ai commi 1, lettera a), 3 e 4.

7. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la Consob, per l’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10-ter, comma 11-bis, e 17 commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e direzione delle società di revisione legale quando l’inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e ricorrono una o entrambe le seguenti condizioni:

a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio per l’indipendenza e per la qualità dell’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità della società di revisione;

b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società alle disposizioni degli articoli 10-ter, comma 11-bis, e 17 commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione.

8. La Consob, quando accerta la violazione di cui agli articoli 10, commi 13-bis e 13-ter, e 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis, del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 7, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila.

9. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall’esercizio di funzioni presso le società di revisione legale.

10. La Consob, quando accerta l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 14-bis, comma 5, da parte degli organi di amministrazione di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali organi responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le violazioni rivestono particolare gravità, la Consob può interdire temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, i membri degli organi di amministrazione e direzione responsabili delle violazioni dall’esercizio di funzioni presso gli enti di interesse pubblico o gli enti sottoposti a regime intermedio.

11. Qualora la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, commi 13-bis e 13-ter e 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione sia imputabile ai soci, ai componenti dell’organo di amministrazione o ai dipendenti della società di revisione iscritti nel Registro, la Consob può adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettera d).

12. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l’articolo 195 del TUF.

13. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF>>.

[13] V. C. Pedrazzi, voce Società commerciali (disciplina penale), in Dig. pen., vol. XIII, Utet, 1998, 305.

[14] V. F. Mucciarelli, Le “nuove” false comunicazioni sociali: note in ordine sparso, in Dir. pen. cont. – riv. trim., 2015, 172 ss.

[15] V. A. Lanzi, False comunicazioni sociali, in Dig. 2016, Wolters Kluwer, One Legale, 7; V. Manes, La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali. Commento agli artt. 2621-2621bis-2621ter-2622 c.c., in G. Portale – P. Abbadessa (a cura di), Codice delle s.p.a., Milano, Giuffrè, 2016, nonché in Dir. pen. cont., 2015, 12; C. Benussi, I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni, in Dir. pen. cont., 15.7.2016, 12 ss.; E. Mezzetti, La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio, in Leg. pen., 11.1.2016, 10 ss.; S. Seminara, La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, in Dir. pen. proc., 2015, 818. Sulla patrimonializzazione della tutela, nel quadro delle false comunicazioni sociali, cfr. recentemente E. M. Ambrosetti – E. Mezzetti – M. Ronco, Diritto penale dell’impresa, 2026, 140 ss.

[16] V. espressamente il considerando n. 8 della Dir. 2022/2464/UE <<del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità>>. Nella dottrina penalistica, v. L. Foffani, Nuovi orizzonti della tutela (penale?) dell’informazione societaria: “informazione non finanziaria” e “informazione sulla sostenibilità” dell’attività d’impresa, in E. Amati, L. Foffani, T. Guerini (a cura di), Scritti in onore di Nicola Mazzacuva, Pisa, 2023, 889 s.

[17] V. M. Rescigno, Note sulle «regole» dell’impresa «sostenibile». Dall’informazione non finanziaria all’informativa sulla sostenibilità, in Analisi Giur. dell’Econ., 2022, 180 s.

[18] V. Id.,  op. cit., 181.

[19] Cass., SS. UU. pen., 31.3.2016 (dep. 27.5.2016), n. 22474, Passarelli, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1479, con nota di A. Alessandri, Le falsità delle valutazioni di bilancio secondo le Sezioni unite; in Cass. pen., 2016, 1429, con nota di M. N. Masullo, Oltre il dato normativo: la ragionevole punibilità delle false valutazioni; ivi, 2016, 2790, con nota di F. D’Alessandro, Le false valutazioni al vaglio delle Sezioni Unite: la nomofilachia, la legalità e il dialogo interdisciplinare; in Dir. pen. cont., 18.1.2016, con nota di F. Mucciarelli, Falso in bilancio e valutazioni: la legalità restaurata dalla Cassazione; in Giur. it., 2016, 2010, con nota di A. Rossi, La rilevanza penale del falso valutativo: la motivazione “di conferma” delle Sezioni unite;in Dir. pen. proc., 2017, 31, con nota di M. Scoletta, La tipicità penale delle false valutazioni nelle comunicazioni sociali alla luce delle Sezioni Unite.

[20] In dottrina v. C. Benussi, I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni, in Dir. pen. cont., 15.7.2016, 28 s.; M. Gambardella, Il “ritorno” del falso in bilancio, tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti materiali rilevanti, in Cass. pen., 2015, 1722; e recentemente, M. Maspero, Lo sguardo “sostenibile” nella tutela dell’ambiente e nei reati di false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2024, 43 ss.

[21] Sulla <<significatività>> del falso, v. M. Scoletta, Il bilancio offensivo. Falsità, decettività e significatività nel giudizio di illiceità penale delle comunicazioni sociali, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2020, 197 ss.

[22] Cfr. V. Manes, op. cit., 20; F. Superti Furga, Riflessioni sulla novella legislativa concernente il falso in bilancio in una prospettiva economico-aziendalistica, in Le società, 2015, 1296.

[23] V. P. Gualtieri, Le nuove false comunicazioni sociali: il punto di vista dell’economista aziendale, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2016, 161 s.; M. N. Masullo, Dietro le quinte: la riemersione della punibilità del falso qualitativo. Un confronto sulle possibili controindicazioni desumibili dal tipo, in Criminalia, 2016, 443.

[24] V. F. Mucciarelli, op. cit., 171 s., e recentemente, D. Federici, Il concetto di materiality (“comune” e “tecnico”) negli abusi di mercato e nel falso in bilancio: un’indagine comparata, in Leg. pen., 8.2.2024, 48.

[25] V. Regolamento delegato (Ue) 2023/2772 della Commissione del 31 luglio 2023 <<che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità>>, par. 49.

[26] V. M. Landolfi, Con il recepimento della direttiva 2022/2464/UE (CSRD) in materia di rendicontazione di sostenibilità  si può parlare di una nuova forma di falso in bilancio?, in Penale. Dir. e proc., 2025, 121 s.; nel vigore della pregressa normativa, cfr. G. P. Accinni, Rilevanza penale delle falsità nei cd. non financial statements?, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2018, 51 s.

[27] V. nota 13.

[28] In questi termini, G. Strampelli, L’informazione non finanziaria tra sostenibilità e profitto, in Anal. Giur. dell’Econ., 2022, 155 s. 

[29] V. Id., loc. ult. cit.

[30] V. Id., op. cit., 156.

[31] V. M. Rescigno, Note sulle «regole» dell’impresa «sostenibile». Dall’informazione non finanziaria all’informativa sulla sostenibilità, in Analisi Giur. dell’Econ., 2022, 180 s.

[32] V. S. Lonati, Postilla penale: la rendicontazione di sostenibilità è una comunicazione sociale suscettibile di integrare il delitto di false comunicazioni sociali?, in  Riv. delle soc., 2024,  1169 ss.

[33] Nella dottrina aziendalista, col corredo di numerosi esempi, v. P. Gualtieri, Le nuove false comunicazioni sociali: il punto di vista dell’economista aziendale, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2016, 157 ss.

[34] Cass., Sez. V pen., 10.1.2024 (ud. 15.11.2023), n. 1148, in Quot. Giur., 2024.

[35] V. M. Rescigno, op. cit., 179 s.

[36] Regolamento delegato 2023/2772, cit., punto ESRS S1 Forza lavoro propria,  par. 14: <<l’impresa fornisce le informazioni seguenti:

a)         una breve descrizione delle tipologie di lavoratori dipendenti e non dipendenti che compongono la forza lavoro propria soggetti a impatti rilevanti a seguito delle sue operazioni, specificando se si tratta di dipendenti, lavoratori autonomi o lavoratori messi a disposizione da imprese terze che esercitano principalmente attività di ricerca, selezione e fornitura di personale;

b)        in caso di impatti negativi rilevanti, se sono i) generalizzati o sistemici nei contesti in cui opera l’impresa (ad esempio, lavoro minorile o lavoro forzato o coatto in determinati paesi o regioni al di fuori dell’UE), oppure ii) connessi a singoli incidenti (ad esempio, incidenti industriali o una fuoriuscita di petrolio);

c)         in caso di impatti positivi rilevanti, una breve descrizione delle attività che determinano tali impatti e delle tipologie di lavoratori dipendenti e non dipendenti che compongono la forza lavoro propria e che risentono o potrebbero risentire tali impatti positivi; l’impresa può indicare anche se gli impatti positivi si verificano in determinati paesi o regioni;

d)        eventuali rischi e opportunità rilevanti per l’impresa derivanti dagli impatti e dalle dipendenze in termini di forza lavoro propria;

e)        eventuali impatti rilevanti sulla forza lavoro propria che possono derivare da piani di transizione volti a ridurre gli impatti negativi sull’ambiente e a realizzare operazioni più verdi e climaticamente neutre, comprese informazioni circa gli impatti sulla forza lavoro propria causati dai piani e dalle azioni dell’impresa per ridurre le emissioni di carbonio, in linea con gli accordi internazionali. Gli impatti, i rischi e le opportunità comprendono le ristrutturazioni e la perdita di posti di lavoro, nonché opportunità derivanti dalla creazione di posti di lavoro e dalla riqualificazione o dal miglioramento delle competenze;

f)         le operazioni a grave rischio di lavoro forzato o lavoro coatto in termini di:

i.          tipo di operazione (ad esempio, impianto di produzione); o

ii.         paesi o aree geografiche con operazioni considerate a rischio;

g)         le operazioni a grave rischio di lavoro minorile in termini di:

i.          tipo di operazione (ad esempio, impianto di produzione); o

ii.         paesi o aree geografiche con operazioni considerate a rischio>>.

[37] Nel quadro delle <<politiche relative alla forza lavoro propria>>, ad es., si prevede che l’impresa <<si concentra sulle questioni rilevanti e sull’approccio generale in relazione agli aspetti seguenti:

a) rispetto dei diritti umani, compresi i diritti del lavoro, dei lavoratori propri;

b) coinvolgimento dei lavoratori propri; e

c) misure volte a porre rimedio e/o consentire di porre rimedio agli impatti sui diritti umani.

L’impresa indica se e in che modo le sue politiche relative alla forza lavoro propria sono conformi agli strumenti riconosciuti a livello internazionale pertinenti, tra cui i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

L’impresa indica se le sue politiche riguardanti la forza lavoro propria affrontano esplicitamente la tratta degli esseri umani, il lavoro forzato o coatto e il lavoro minorile.

L’impresa indica anche se dispone di una politica di prevenzione o di un sistema di gestione degli infortuni sul lavoro.

L’impresa rende noto quanto segue:

a) se dispone di politiche specifiche volte a eliminare la discriminazione, comprese le molestie, e a promuovere le pari opportunità e altre soluzioni a sostegno della diversità e dell’inclusione;

b) se i seguenti motivi di discriminazione sono specificamente contemplati nella politica: la razza e l’origine etnica, il colore della pelle, il sesso, l’orientamento sessuale, l’identità di genere, la disabilità, l’età, la religione, le opinioni politiche, l’ascendenza nazionale o l’estrazione sociale, nonché qualsiasi altra forma di discriminazione contemplata dalla normativa dell’UE e dal diritto nazionale;

c) se l’impresa ha assunto specifici impegni politici relativi all’inclusione e/o ad azioni positive per le persone appartenenti a gruppi particolarmente a rischio di vulnerabilità nella forza lavoro propria e, in tal caso, quali sono tali impegni; e

d) se e in che modo tali politiche sono attuate mediante procedure specifiche per garantire che la discriminazione sia evitata, attenuata e affrontata una volta rilevata, nonché per sostenere la diversità e l’inclusione in generale>>.

[38]  Relativamente a tale obbligo informativo, nel Regolamento europeo del 2023 si stabilisce che <<L’impresa indica i processi generali per il coinvolgimento dei lavoratori propri e dei rappresentanti dei lavoratori in merito agli impatti rilevanti, effettivi e potenziali, sulla forza lavoro propria.

Il presente obbligo di informativa serve a illustrare il modo in cui, nell’ambito della procedura di dovuta diligenza in corso, l’impresa coinvolge i lavoratori propri e i rappresentanti dei lavoratori in merito agli impatti rilevanti, effettivi e potenziali, positivi e/o negativi che li riguardano o possono riguardarli; l’impresa indica inoltre se e in che modo i punti di vistale prospettive dei lavoratori propri sono prese in considerazione nei propri processi decisionali.

L’impresa indica se e in che modo le prospettive della forza lavoro propria orienta le sue decisioni o attività volte a gestire gli impatti rilevanti, effettivi e potenziali, sulla forza lavoro propria.

[39] Secondo il Regolamento europeo, in relazione a tale punto l’obbligo di comunicazione ha per oggetto le informazioni seguenti: <<a) l’approccio generale e i processi per porre rimedio, o contribuire a farlo, laddove abbia causato o contribuito a causare un impatto negativo rilevante sui lavoratori propri, nonché le eventuali modalità impiegate per valutare l’efficacia di tale rimedio;

b)  gli eventuali canali specifici di cui dispone affinché i lavoratori propri possano comunicare le proprie preoccupazioni o esigenze direttamente all’impresa e far sì che queste siano trattate; specifica inoltre se tali canali sono messi a disposizione dall’impresa stessa e/o tramite la partecipazione a meccanismi di terzi;

c) l’eventuale meccanismo di trattamento dei reclami/delle denunce per le problematiche concernenti il personale; e

d) i processi attraverso i quali l’impresa sostiene la disponibilità di tali canali nel luogo di lavoro della forza lavoro propria; e

e) il modo in cui controlla e monitora le problematiche sollevate e affrontate e in cui assicura l’efficacia dei canali, anche attraverso il coinvolgimento dei portatori di interessi che sono i fruitori previsti.

L’impresa indica se e in che modo valuta il fatto che i lavoratori propri sono consapevoli dell’esistenza di tali strutture o processi e vi fanno affidamento per comunicare preoccupazioni o esigenze e far sì che queste siano trattate. Inoltre l’impresa indica se ha predisposto politiche per proteggere da eventuali ritorsioni le persone che si avvalgono di tali strutture o processi, inclusi i rappresentanti dei lavoratori. Se tali informazioni sono state comunicate conformemente all’ESRS G1-1, l’impresa può farvi riferimento.

Se non è in grado di comunicare le informazioni di cui sopra in quanto non ha predisposto un canale per sollevare preoccupazioni e/o non supporta la disponibilità di tale canale sul luogo di lavoro per la forza lavoro propria, l’impresa lo rende noto. Può indicare un termine entro il quale intende predisporre tale processo>>.

[40] Così indicati, più nel dettaglio, nel Regolamento europeo del 2023: <<In relazione agli impatti rilevanti relativi alla forza lavoro propria, l’impresa descrive:

a) le azioni intraprese, programmate o già in corso per prevenire o mitigare gli impatti negativi rilevanti sulla forza lavoro propria;

b) se e come è intervenuta per porre rimedio o consentire di porre rimedio in relazione a un impatto rilevante effettivo;

c) eventuali azioni o iniziative supplementari che ha predisposto con l’obiettivo primario di produrre impatti positivi per la forza lavoro propria; e

d) il modo in cui monitora e valuta l’efficacia di tali azioni e iniziative nel produrre risultati per la forza lavoro propria.

[…] l’impresa descrive i processi con i quali individua quale azione sia necessaria e idonea in risposta a un particolare impatto negativo, effettivo o potenziale, sulla forza lavoro propria.

In relazione ai rischi e alle opportunità rilevanti, l’impresa descrive:

a) quale azione è stata programmata o è già in corso per mitigare rischi rilevanti per l’impresa derivanti dai suoi impatti e dalle sue dipendenze in termini di forza lavoro propria, e il modo in cui ne valuta l’efficacia nella pratica; e

b) quale azione è stata programmata o è già in corso per perseguire opportunità rilevanti per l’impresa in relazione alla forza lavoro propria>>.

[41] Su questi strumenti, recentemente, v. D. Cicchini, False comunicazioni sociali nella rendicontazione di sostenibilità, tesi di dottorato, Sapienza Università di Roma, 2026, 40 ss.

[42] Nella dottrina economica, per un’analisi di taglio interdisciplinare, v. D. Cicchini, op. cit.,110 ss.

[43] L’esempio, come i successivi, è tratto dallo studio di economia aziendale di D. Cicchini, op. cit., 148 s.

[44] V. nota precedente.

[45] Conforme Cass., sez. V pen., 30.7.2015 (ud. 12.6.2015), n. 33774, Crespi, in Giur. pen., 2015, con nota di G. Stampanoni Bassi.

[46] V. V. Lanzi, op. cit., 7 s.; Manes, op. cit., 32 s.; D’Avirro, Il nuovo falso in bilancio, Milano, 2015, 138; C. Benussi, op. cit., 56. 

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