Cass. pen., Sez. III, 14 aprile 2026, n. 22739. Pres. G. Andreazza – Rel. G. Giorgianni
Impugnazioni – Appello – Effetto devolutivo – Confisca – Reati tributari – Autonomia dei punti d’impugnazione – Impugnazione della responsabilità penale – Connessione essenziale – Giudicato implicito.
L’appello proposto avverso la sentenza di condanna in punto di responsabilità penale non devolve implicitamente anche la questione relativa alla confisca, che può essere valutata dal giudice di secondo grado solo se investita da uno specifico punto di gravame ed è pertanto soggetta all’effetto devolutivo dell’impugnazione.
Abstract: Il contributo esamina il principio secondo cui la confisca costituisce un autonomo punto della decisione, soggetto a specifica devoluzione ai sensi dell’art. 597 c.p.p. L’analisi evidenzia come tale soluzione non consideri il rapporto di connessione essenziale tra accertamento della responsabilità e misura ablativa, soprattutto nei reati tributari dove la confisca consegue ex lege alla decisione di condanna. Si sostiene, pertanto, che l’impugnazione in punto di responsabilità penale imponga la valutazione del giudice d’appello anche sulla confisca, che ha un rapporto d’interdipendenza con l’accertamento del reato ad essa presupposto.
The essay examines the principle according to which confiscation constitutes an autonomous point of the decision, subject to specific devolution under art. 597 c.p.p. The analysis highlights how this approach fails to consider the essential connection between the finding of criminal liability and the confiscation measure, particularly in tax offences where confiscation follows ex lege from the conviction. Therefore, it is claimed that an appeal against the finding of criminal liability dictates the appellate court to assess the confiscation as well, given its interdependent relationship with the finding of the predicate offence.
Sommario: 1. La decisione della Corte di cassazione. – 2. Disorientamenti argomentativi. – 3. La «connessione essenziale». – 4. Conclusioni.
1. La decisione della Corte di cassazione
Nel ritenere infondato il ricorso proposto dall’imputato, la Corte di cassazione afferma che la statuizione sulla misura della confisca costituisce un autonomo punto della decisione da sottoporre con specifico motivo di gravame alla cognizione del giudice di appello, rimanendo altrimenti soggetta ai limiti devolutivi di cui all’art. 597, co. 1, c.p.p., e senza che ciò imponga al giudice di pronunciarsi sulla rideterminazione della misura ablativa.
La Corte sostiene che la memoria difensiva depositata nel corso del giudizio di secondo grado, tramite cui il ricorrente chiedeva la ripartizione individuale dell’importo oggetto della misura di sicurezza[1], secondo il sopravvenuto principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite[2], non può sostenere doglianze ulteriori o diverse, potendo solamente supportare «i temi già devoluti»[3]. E tra questi, rileva il giudice in commento, sussistevano «originari motivi di appello che riguardavano la responsabilità penale dell’imputato», ma le considerazioni relative alla rideterminazione della confisca non concernevano tali motivi, «né potevano considerarsi come lo sviluppo di alcuno di tali motivi»[4].
Non priva di rilievo è la circostanza che la presa di posizione sia stata adottata con riferimento ad un processo penale avente ad oggetto un reato tributario dove, come noto, la misura ablativa si pone quale conseguenza ineludibile dell’affermazione di responsabilità.
Nonostante ciò, il giusdicente ha ritenuto legittima l’omessa motivazione sul tema da parte della Corte territoriale di appello, posta la mancanza di uno specifico motivo di doglianza.
2. Disorientamenti argomentativi
La presa di posizione suscita perplessità in quanto, pur volendosi ammettere che l’adozione della confisca debba costituire un autonomo e specifico punto di doglianza, ciò non giustifica l’ulteriore conclusione secondo cui il tema in esame è precluso per mancanza di devoluzione.
Sul punto, sembra che non si sia adeguatamente considerato che la confisca consegue all’accertamento della responsabilità e, ciò, in particolare nei reati fiscali dove l’art. 12-bis, d.lgs. 74 del 2000, stabilisce che in caso di condanna per uno dei delitti previsti dal decreto «è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo». Si è al cospetto di un automatismo ex lege che dipende da un accertamento positivo della responsabilità.
Il rilievo sembra trovare conferma anche alla luce della presa di posizione del massimo organo nomofilattico, che ha rilevato come la funzione della confisca, quando non sottragga più di quanto sia stato conseguito dall’illecito, sia volta al riallineamento ed al riequilibrio rispetto alla situazione pregressa alla commissione del fatto incriminato; privandosi in tal modo l’imputato dell’ingiusto vantaggio economico che abbia ottenuto[5].
In tale prospettiva, infatti, se ne è esclusa la natura punitiva riconducendola ad una funzione “ripristinatoria”, di talché la confisca non può essere più attratta nella dimensione della pena.
Di qui, si comprende come la sentenza in commento, per giustificare la presa di posizione in ordine alla preclusione valutativa conseguente al mancato devolutum della misura ablativa, evochi precedenti giurisprudenziali non particolarmente mirati.
Si è, infatti, giustificato il decisum sulla base di una statuizione che evidenzia come il punto di responsabilità risulta diverso rispetto a quello in cui si contesta la pena[6]. L’evocazione di tale precedente a sostegno della conclusione raggiunta passa, tuttavia, attraverso una indebita estensione analogica tra pena e confisca. Un’operazione che risulta, inoltre, ancor meno praticabile alla luce dell’intervento nomofilattico che ha escluso la confisca dal novero delle sanzioni[7].
Si delinea un percorso epistemico “perplesso”, che non trova conforto nell’ulteriore richiamo giurisprudenziale svolto dalla sentenza in commento a sostegno dell’affermata preclusione a trattare il tema della confisca, dato che sembra, piuttosto, porsi in contrasto con quanto si vorrebbe sostenere.
In quella sede si rileva che «non costituendo oggetto del gravame la constatazione della responsabilità del prevenuto in relazione al reato a lui ascritto […] ben poteva il giudice di appello confermare la confisca del veicolo»[8]. Si coglie, in sostanza, il nexus che intercorre tra il tema della responsabilità e quello della confisca.
Emerge, quindi, come le decisioni richiamate non risultino idonee a sostenere quanto affermato con la pronuncia in commento e, anzi, sembrano avversare quel principio.
Quel che non si è colto o, meglio, su cui non ci si è confrontati, è la circostanza che il punto sulla responsabilità impone una presa di cognizione anche in tema di confisca.
3. La «connessione essenziale»
Il rilievo trae origine dalla consapevolezza della sussistenza di una intrinseca connessione tra accertamento di responsabilità e misura ablativa. Questa, del resto, soprattutto in tema di reati tributari, discende necessariamente da un accertamento penalistico.
Si prospetta, quindi, una situazione giuridica che impone al giudice dell’impugnazione una necessaria valutazione in tema di confisca, anche laddove il “punto” impugnato sia solo quello sulla responsabilità.
D’altronde, non occorre dimenticare come ad ogni capo corrisponda «una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l’accertamento del fatto, l’attribuzione di esso all’imputato, la qualificazione giuridica, l’inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e – nel caso di condanna – l’accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio»[9].
Ebbene, quando la norma prescrive, all’art. 597, co. 1, c.p.p., che la cognizione del giudice di appello è circoscritta ai “punti” della decisione cui si riferiscono i motivi proposti[10], si deve far riferimento – secondo lo storico insegnamento delle Sezioni Unite Tuzzolino – a «tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione»[11].
E, in relazione a ciò, è stato precisato che «per un principio desumibile dall’art. 624 c.p.p. 1998 (come del resto dall’art. 545 c.p.p. 1930) riguardante le sentenze di annullamento parziale in sede di giudizio di legittimità, ma insito nella natura e nella logica dell’appello», nella definizione fornita dal legislatore all’art. 597, co. 1, c.p.p. debbono ricomprendersi «non solo i “punti della decisione” in senso stretto, e cioè le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione nell’ambito della decisione relativa ad un determinato reato, ma anche quelle riguardanti punti della sentenza che sebbene non investiti in via diretta con i motivi risultino tuttavia legati con i primi da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridico (un principio applicato dalla giurisprudenza in relazione ai capi ma, a fortiori, estensibile ai punti)»[12].
Il vincolo cui si fa riferimento indica, nel caso di specie, un’interdipendenza logica tra parti o disposizioni della sentenza[13] che, secondo il disposto di cui all’art. 624 c.p.p., rileva ogni volta in cui una parte o disposizione annullata costituisca una premessa indispensabile rispetto ad altra parte o disposizione[14]. Più in generale, quindi, è dato rilevare che si concretizza una “connessione essenziale” quando sussista una concatenazione logica e causale tra parti della sentenza che risultano collegate in un rapporto di dipendenza reciproca[15].
Ne deriva, allora, che il perimetro dei “punti” oggetto di esame del giudice di appello dev’essere individuato anche in relazione ai temi che siano strettamente connessi a, e dipendenti dai, punti devoluti[16], seppur non siano stati specificamente segnalati con l’atto d’impugnazione.
Non è, allora, un caso che il giudice di legittimità si sia espresso in tal senso, ribadendo che, proprio in tema di rapporto di stretta dipendenza tra confisca e responsabilità, non «rileva che l’atto di appello non contenesse uno specifico motivo avente ad oggetto la confisca disposta in primo grado, in quanto la statuizione relativa alla confisca è inscindibilmente legata da un nesso di consequenzialità logica alla questione relativa alla responsabilità; non può configurarsi un giudicato implicito sulla confisca nel caso in cui, come nella specie, l’atto di appello censuri l’affermazione di responsabilità»[17].
A confermare simili osservazioni, seppur in un diverso ambito applicativo, si pone quella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione dove si è stabilito che «il giudice di secondo grado non può applicare le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel caso in cui nell’atto di appello non risulti formulata alcuna specifica richiesta con riguardo a tale punto»[18], valorizzando la natura di pena autonoma delle sanzioni sostitutive, le quali onerano il giudice di una serie di verifiche che non possono essere affrontate senza specifica formulazione di gravame[19]. Ciò comporta, quindi, secondo il giudice nomofilattico, «che la relativa questione non sia qualificabile neppure come connessa con quella genericamente inerente al trattamento sanzionatorio, con conseguente inapplicabilità del principio per il quale sono oggetto di devoluzione non solo i punti in senso stretto ex art. 597 c.p.p., comma 1, ma anche quelli che, per quanto non investiti in via diretta con i motivi di impugnazione, risultino tuttavia legati con questi da vincoli di connessione essenziale logico-giuridica, pregiudizialità, dipendenza o inscindibilità»[20]. Si tratta, tuttavia, di un contesto giuridico del tutto difforme da quello relativo all’adozione della confisca per la quale, non richiedendosi valutazioni discrezionali di opportunità per la sua applicazione in materia penal-tributaria, vi è un ordine d’ufficio quale conseguenza diretta di una statuizione di condanna, cui la misura è ontologicamente connessa.
La conclusione sembra ulteriormente confermata da quella decisione secondo cui, nel caso di annullamento della sentenza di appello, anche se l’annullamento è stato disposto solo sulla «confisca per equivalente relativa ad un determinato reato, costituisce non un “capo” della sentenza ma un “punto” della stessa, afferente appunto al reato che ne costituisce il presupposto e il fondamento […]. Ne deriva così in caso di annullamento della sentenza per tale “punto” (o anche in caso di non inammissibilità del ricorso sul medesimo), l’utile decorso del termine di prescrizione dei reati cui il “punto” afferisce, fino alla pronuncia della sentenza di questa Corte»[21].
4. Conclusioni
Le considerazioni svolte conducono, dunque, ad interrogarsi sulla corretta dell’approdo interpretativo adottato dalla pronuncia in commento.
Infatti, seppur si voglia ammettere che il tema della confisca possa costituire un autonomo punto della decisione, ciò non vuol anche significare che debba essere oggetto di una specifica impugnazione, o che da ciò possa discenderne un’autonomia concettuale rispetto all’accertamento della responsabilità penale, cui di fatto accede.
Si verrebbe, altrimenti, a non tener conto della circostanza per cui l’autonomia del punto in questione fa sì che la decisione sullo stesso possa dirsi completa solamente quando abbia esaminato gli ulteriori ed eventuali punti ad esso intrinsecamente connessi, secondo il significato elaborato dalla giurisprudenza di legittimità[22].
In sostanza, sembra di cedere ad un paradosso logico-deduttivo nel momento in cui si predilige un’interpretazione che guardi ad un’applicazione del principio tantum devolutum quantum appellatum senza considerare la stretta connessione dei motivi dedotti, soprattutto lì dove la misura ablativa si applica proprio in conseguenza di una sentenza di condanna. Dovrebbe, al riguardo, ricordarsi che la sentenza non si compone di scompartimenti isolati i quali, seppur sottoposti a un dovere di specifica enunciazione quando impugnati, non prescindono da una valutazione sostanziale dei temi che li compongono, in riferimento ai quali il principio devolutivo svolge solo una funzione di perimetrazione dell’oggetto del nuovo giudizio.
Da questo punto di vista, la soluzione adottata dalla pronuncia qui in commento non sembra voglia valorizzare elementi di consequenzialità logica, che impongono una valutazione dei punti di gravame che si riflette automaticamente su altri ad essi essenzialmente connessi.
Così facendo, però, si depriva l’individuo del suo diritto di accesso al giudice che, tutelato sia in sede costituzionale[23], sia convenzionale[24] ed europea[25], non si esaurisce nella mera facoltà di instaurare un procedimento nei propri interessi, ma comprende il diritto ad ottenere un esame effettivo delle questioni ritualmente devolute. A tal fine, le norme in materia di accesso alla tutela giurisdizionale non possono essere interpretate con eccessi di formalismo, se non ammettendo di compromettere la sostanza stessa del diritto.
[1] La vicenda trae origine dalla sentenza della Corte d’appello di Venezia che, confermando la decisione del G.U.P., condannava l’imputato per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ai sensi degli articoli 110 c.p. e 3, d.lgs. n. 74 del 2000, disponendo la confisca diretta o per equivalente sino alla concorrenza di euro 508.955,39.
[2] Il riferimento è alla decisione adottata da Cass. pen., S.U., 26 settembre 2024, n. 13783, in DeJure database online, con cui il giudice di legittimità ha sostituito il criterio della solidarietà passiva dei concorrenti nel reato con quello della ripartizione dell’importo da sottoporre a confisca limitatamente a quanto da ciascuno effettivamente conseguito ovvero, in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, in parti uguali. In motivazione, al punto 31.1, la Corte ha precisato nei seguenti termini: «la possibilità di disporre una indistinta confisca senza arricchimento rivela comunque una forte tensione con il giudizio di proporzionalità e, più in generale, con il principio di colpevolezza».
[3] Così, la sentenza in commento al p.1.1.
[4] Ibidem, anche per l’inciso precedente.
[5] Cfr., Cass. pen., S.U., 26 settembre 2024, n. 13783, cit., p. 10.
[6] In tal senso, Cass. pen., Sez. IV, 11.1.2024, n. 9175, in DeJure database online. Il giudice, in quell’occasione, al p. 4 in diritto, ha escluso che «l’impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio». La questione consisteva, dunque, nell’impossibilità di ricondurre le statuizioni punitive non impugnate al tema di doglianza in materia di responsabilità, senza, tuttavia, nessuna asserzione in ordine alla confisca o al suo carattere di «oggetto di un autonomo apprezzamento da parte del giudice», come sostenuto dalla pronuncia qui annotata alla fine del punto 1.1.
[7] Il riferimento è alla richiamata decisione assunta dalle Sezioni Unite del 2024. V., Cass. pen., S.U., 26 settembre 2024, n. 13783, cit.
[8] Cass. pen., Sez. IV, 3.3.2022, n. 15200, p. 4, in DeJure database online.
[9] Cfr., Cass. pen., S.U., 17 ottobre 2006, Michaeler, n. 10251, p. 4.1. Nei medesimi termini v., anche, Cass. pen., S.U., 27 maggio 2016, Aiello, n. 6903, p. 4. Entrambe reperibili in DeJure database online.
[10] Sull’ambito cognitivo e decisorio del giudice di appello v. le considerazioni di M. Bargis,
Impugnazioni, in Id., Compendio di procedura penale, a cura di G. Conso – V. Grevi, CEDAM, Padova, 2000, p. 795; M. Ceresa-Gastaldo, voce Appello (diritto processuale penale), in Enc. dir., Annali, III, Giuffrè, Milano, 2010, p. 21; G. Spangher, Appello (dir. proc. pen.), Enc. Giur. Treccani, II, Roma, 1991, p. 4.
[11] Cass. pen., S.U., 19.1.2000, Tuzzolino, n. 1, p. 3.3, in DeJure database online. La decisione chiariva, inoltre, che la nozione di “capo di sentenza”, riferibile soprattutto alle sentenze plurime o cumulative, va riferita ad ogni decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all’imputato: si tratta, cioè, di «un atto giuridico completo, tale da poter costituire anche da solo, separatamente, il contenuto di una sentenza». Precedentemente v., Cass. pen., Sez. IV, 18.12.1992, Cornici, in DeJure database online, che statuiva: «per capo della sentenza deve intendersi quella parte della decisione riguardante ciascun fatto reato oggetto di un autonomo rapporto processuale, mentre per punto della sentenza deve assumersi ciascuna statuizione sia in fatto che in diritto di cui consta un capo, estraibile dalla lettura del dispositivo della sentenza e suscettibile di una sua propria valutazione in quanto oggetto di indagine e di statuizione avente consistenza autonoma».
In dottrina cfr., sull’argomento, U. Aloisi – N. Fini, Cassazione penale, in Noviss. Dig. It., II, UTET, Torino, 1974, p. 1142; G.P. Augenti, Natura e limiti del giudizio penale di rinvio, CEDAM, Padova, 1923, p. 29; F. Carnelutti, Lezioni di diritto processuale civile, IV, CEDAM, Padova, 1932, p. 162; G. Petrella, Le impugnazioni nel processo penale, II, Giuffrè, Milano, 1965, p. 547; F. Cordero, Procedura penale, Giuffrè, Milano, 1987, p. 803; G. Leone, Manuale di diritto processuale penale, Jovene, Napoli, 1985, p. 662.
[12] Cass. pen., S.U., 17 ottobre 2006, Michaeler, n. 10251, cit., p. 5.7. Nella stessa direzione cfr., da ultimo, Cass. pen., Sez. V, 12.5.2023, n. 27945, in DeJure database online, dove, al p. 2.6., afferma che, se il “capo” corrisponde al singolo reato giudicato, «i “punti” riguardano tutte le decisioni prese in relazione al singolo reato (la materialità del fatto, la colpevolezza dell’imputato, il trattamento sanzionatorio nei suoi plurimi segmenti, benefici compresi)».
[13] Il legislatore ha mantenuto il riferimento alle “parti” della sentenza ed all’autorità di “cosa giudicata” ad esse connessa per evidenziare come il linguaggio usato non avesse alcuna aspirazione tecnica, ma servisse solo a limitare la cognizione del giudice di rinvio. In tale prospettiva, le stesse Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza 23 novembre 1990, Agnese, in DeJure database online, hanno affermato che con il termine “parti della sentenza” l’art. 545 c.p.p. del 1930 riprodotto nell’articolo 624 dell’attuale codice di rito ha «inteso dunque fare riferimento a qualsiasi statuizione avente autonomia logico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che, nell’ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame: anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata quale che sia l’ampiezza del relativo contenuto». In tal senso, la massima della pronuncia precisa che il giudicato penale «può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva: ciò accade non solo quando la sentenza di annullamento parziale viene pronunciata nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni contestate, ma anche quando la stessa pronuncia ha ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo d’imputazione, perché anche in questa ipotesi il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate né a queste inscindibilmente connesse».
[14] V., in argomento, le considerazioni di F.R. Dinacci, Il giudizio di rinvio nel processo penale, CEDAM, Padova, 2002, p. 55.
[15] Cfr., sul tema, U. Aloisi – N. Fini, Cassazione penale, cit., p. 1943; G. Sabatini, Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale, UTET, Torino, 1953, pp. 19 e 25.
Riconduce il principio di connessione essenziale ai concetti di pregiudizialità e preliminarietà tra le parti o disposizioni della sentenza, nonché al principio di efficacia riflessa dell’atto, nei termini per cui «l’accertamento di una determina situazione giuridica preclude la disputa successiva su tutti i fatti dalla cui presenza o mancanza dipende l’effetto accertato», e perciò richiamando la causalità che caratterizza il dinamismo funzionale degli atti processuali, F.R. Dinacci, Il giudizio di rinvio nel processo penale, pp. 56-57.
[16] In questi termini v., Cass. pen., S.U., 25 giugno 1997, Gibilras, n. 8, p. 7, in DeJure database online. In dottrina, sul punto, si rimanda a, C. Fiorio, L’appello. Funzioni, caratteristiche e ipotesi del giudizio d’appello, in A. Gaito (diretto da), Le impugnazioni penali, I, Torino, 1998, p. 315; A. Marandola, I motivi di impugnazione. Disposizioni generali e giudizio d’appello, CEDAM, Padova, 2008, p. 219.
[17] Così, Cass. pen., Sez. III, 7.10.2020, n. 32159, p. 2, in DeJure database online.
[18] Il principio di diritto è espresso da Cass. pen., S.U., 19 gennaio 2017, n. 12872, al punto 9. Consultabile in DeJure database online.
[19] Infatti, le disposizioni che disciplinano l’applicazione delle pene sostitutive implicano «valutazioni e prognosi, anche discrezionali, necessitate dall’esigenza di verificare l’esistenza di specifici presupposti oggettivi e soggettivi, di valutare discrezionalmente la soluzione più “idonea al reinserimento sociale del condannato”, di formulare una prognosi circa il futuro rispetto delle prescrizioni, di “specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata” (art. 58 cit.), di determinare l’ammontare della pena pecuniaria entro ampi limiti di discrezionalità tenendo conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare». Così, Cass. pen., S.U., 19 gennaio 2017, n. 12872, cit., p. 7.
[20] Ibidem, al punto 8.4. Si confrontino inoltre, sul punto, Cass. pen., Sez. VI, 3.2.2016, n. 13675; Cass. pen., Sez. V, 29.5.2014, n. 30828; Cass. pen., S.U., 17 ottobre 2006, Michaeler, n. 10251, cit. Tutte consultabili in DeJure database online.
[21] In questi termini v., Cass. pen., Sez. V, 12.5.2023, n. 27945, cit., p. 2.6.
[22] Cass. pen., Sez. V, 12.5.2023, n. 27945, cit.; Cass. pen., Sez. III, 7.10.2020, n. 32159, cit.; Cass. pen., S.U., 19 gennaio 2017, n. 12872, cit.; Cass. pen., S.U., 17 ottobre 2006, Michaeler, n. 10251, cit.; Cass. pen., S.U., 25 giugno 1997, Gibilras, n. 8, cit.
[23] Nel sistema costituzionale italiano tale principio trova il proprio fondamento negli articoli 2 e 24, co. 1, Cost., riconoscendosi il diritto inviolabile della persona a poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Un principio che, inoltre, si completa con la disciplina in materia di giusto processo all’art. 111 Cost. Infatti, la Corte costituzionale ha costantemente affermato che il diritto di azione costituisce un principio supremo dell’ordinamento, e che eventuali limitazioni legislative sono ammissibili soltanto ove rispondano a esigenze costituzionalmente rilevanti e non incidano sul nucleo essenziale della tutela giurisdizionale. In particolare, è stato sostenuto che il legislatore dispone di un margine di discrezionalità nella disciplina dell’accesso alla giustizia, ma non può introdurre condizioni tali da rendere impossibile o eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto in questione. Cfr., ex pluribus, C. cost., 16 dicembre 1965, n. 98, p. 2; C. cost., 22 gennaio 1982, n. 18, p. 3. Entrambe consultabili in Consulta online.
[24] L’art. 6, par. 1, CEDU, che, pur non menzionando espressamente un diritto di accesso giurisdizionale, è stato interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo come comprensivo di tale garanzia lì dove prevede che «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti […]».
La Convenzione prevede, inoltre, il diritto in esame in termini espliciti all’art. 13, disponendo che «ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali». In particolare, la storica sentenza C. EDU, 21 febbraio 1975, Golder c. Regno Unito, paragrafi 35-36, in HUDOC database online, ha affermato che il diritto di accesso al giudice costituisce un elemento inerente al diritto a un equo processo, poiché le garanzie previste dall’art. 6 CEDU sarebbero prive di significato qualora all’individuo fosse impedito di adire un giudice. Successivamente, la Corte di Strasburgo ha ulteriormente precisato che il diritto di accesso alla giustizia deve essere «pratico ed effettivo» e non meramente «teorico o illusorio», con la pronuncia C. EDU, 9 ottobre 1979, Airey c. Irlanda, par. 24, in HUDOC database online. Più recentemente v., inoltre, C. EDU, Grande Camera, 5 aprile 2018, Zubac c. Croazia, in HUDOC database online, dove, al par. 97, con specifico riferimento ad eccessi di formalismo che pongono a rischio l’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale si afferma quanto segue: «it is, however, well-enshrined in the Court’s case-law that “excessive formalism” can run counter to the requirement of securing a practical and effective right of access to a court under Article 6, § 1, of the Convention […]. This usually occurs in cases of a particularly strict construction of a procedural rule, preventing an applicant’s action being examined on the merits, with the attendant risk that his or her right to the effective protection of the courts would be infringed (see Běleš and Others v. the Czech Republic, no. 47273/99, §§ 50-51 and 69, ECHR 2002 IX, and Walchli v. France, no. 35787/03, § 29, 26 July 2007)».
[25] Nel panorama normativo dell’Unione europea il diritto alla tutela giurisdizionale trova un autonomo riconoscimento nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), dove si garantisce a ogni persona il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice indipendente ed imparziale.


