Cerca
Close this search box.

Il Palamara-gate

1 – Il “Palamara-gate” continua a far parlare di sé. Come si ricorderà si tratta dell’inchiesta della Procura di Perugia sulle nomine “pilotate” dal cosiddetto “sistema delle correnti”, che ha manipolato il Consiglio superiore della magistratura, condividendo con la politica gli incarichi direttivi e semi-direttivi degli uffici giudiziari. Durante le indagini della Procura perugina, l’8 maggio 2019, era stato intercettato un dopo cena all’hotel romano Champagne tra lo stesso Palamara, già presidente dell’Associazione nazionale magistrati, gli onorevoli Cosimo Ferri e Luca Lotti e i “togati” del C.s.m.Corrado Cartoni, Paolo Criscuoli, Giancarlo Morlini, Antonio Lepre e Luigi Spina, per decidere sulla nomina del procuratore della Repubblica di Roma. Parallelamente al processo penale nei confronti di Luca Palamara tuttora in corso davanti al tribunale di Perugia per il delitto di corruzione per fatti commessi dal 2014 al 2016, la sezione disciplinare del C.s.m. ha istruito una serie di procedimenti disciplinari a carico dei cinque magistrati presenti all’incontro, ritenendoli, sulla base soprattutto delle intercettazioni effettuate con il trojan inoculato sul cellulare dell’ex magistrato Palamara nelle indagini svolte dalla Procura di Perugia, responsabili di un comportamento “gravemente scorretto” nei confronti dei colleghi che concorrevano per il posto di procuratore di Roma e dei consiglieri di Palazzo dei Marescialli al fine di “condizionare le funzioni attribuite dalla Costituzione all’organo di governo autonomo della magistratura” e sanzionandoli con la  sospensione dalle funzioni giudiziarie, al dottor Palamara è stata irrogata la più grave rimozione dall’ordine giudiziario, mentre il procedimento disciplinare contro l’onorevole Ferri è sospeso per effetto del conflitto di attribuzioni tra la sezione disciplinare del C.s.m. e la Camera dei deputati.  

2 – Ora la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 208/2022 (c.c 12.9.2022), ha ritenuto ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dalla sezione disciplinare del C.s.m. contro la delibera con cui la Camera dei deputati, lo scorso gennaio, aveva negato l’autorizzazione ad utilizzare nel procedimento disciplinare riguardante l’onorevole Cosimo Ferri le intercettazioni effettuate con il trojan inserito nel cellulare di Palamara .

Com’è noto, l’art. 68 della Costituzione richiede l’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza per sottoporre a intercettazione il parlamentare e gli artt. 4, 5 e 6 della l. n. 140/2003 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 Cost. nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato) esigono l’autorizzazione (preventiva) della Camera di appartenenza per eseguire nei confronti di un membro del Parlamento, tra gli altri atti, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, e anche per acquisire tabulati, telefonici o telematici, di comunicazioni. Sono queste “intercettazioni mirate” (direttamente o indirettamente) nei confronti del parlamentare, nel senso spiegato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 390/2007, per cui occorre l’autorizzazione preventiva “tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell’attività di captazione” e dunque non soltanto quando siano sottoposti ad intercettazione utenze o luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità (intercettazioni mirate “dirette”), ma anche quando lo siano utenze o luoghi di soggetti diversi, che possono tuttavia “presumersi frequentati dal parlamentare” (intercettazioni mirate “indirette”), secondo un criterio che “non è la titolarità o la disponibilità dell’utenza captata, ma la direzione dell’atto di indagine”, per cui “se quest’ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l’intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi”. Invece l’art. 6 della stessa l. n. 140/2003 richiede l’autorizzazione (successiva) per le “intercettazioni casuali o fortuite”rispetto alle quali – sempre secondo Corte cost. n. 390/2007 – “proprio per il carattere imprevisto dell’interlocuzione del parlamentare […] l’autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza”.

3 – La sezione disciplinare del C.s.m. aveva ritenuto del tutto “casuali” o “fortuite” le intercettazioni del parlamentare, cosicché ha chiesto alla Camera di appartenenza l’autorizzazione successiva alla loro utilizzazione. La Camera dei deputati, invece, aveva osservato che l’onorevole Ferri era da mesi nel mirino degli investigatori e che le intercettazioni che lo riguardano non erano “casuali” ma, sia pure indirettamente, rivolte proprio nei suoi confronti e pertanto avrebbero richiesto una autorizzazione preventiva e non successiva. La Camera aveva sottolineato come dagli atti di indagine il nome di Ferri, più volte pedinato, comparisse oltre 300 volte e nei brogliacci tutte le sue conversazioni con Palamara fossero classificate come “importanti” e fossero state trascritte. Inoltre, tali dialoghi erano stati utilizzati per giustificare la prosecuzione delle intercettazioni nell’indagine per corruzione, in quanto, come risulta in una di queste richieste, i rapporti fra Palamara e Ferri “non sono limitati alla mera appartenenza ad associazioni di magistrati bensì ad altri contesti connotati da elementi di opacità”. In particolare, vi fu una conversazione fra Palamara e l’allora “togato” del C.s.m. Luigi Spina, nella quale i due magistrati avevano preso appuntamento per vedersi il giorno successivo con “Cosimo” (cioè Ferri). Quella conversazione venne ascoltata dai finanzieri prima dell’incontro all’hotel Champagne in cui si discusse della nomina del nuovo procuratore di Roma. La conversazione fu classificata sul brogliaccio “molto importante” dagli stessi finanzieri i quali avevano così tenuto acceso il trojan inserito nel cellulare di Palamara quando quest’ultimo qualche ora più tardi si incontrava, tra gli altri, con l’onorevole Ferri. Lo stesso P.M. titolare delle indagini era a conoscenza del fatto che l’onorevole Ferri era oggetto di indagini in quanto, prima dell’incontro presso l’hotel Champagne, aveva redatto una nota in cui sottolineava che “erano emersi molteplici contatti tra l’indagato e Ferri”, tanto che aveva inviato una nota ai finanzieri ordinandogli di spegnere il trojan in presenza di parlamentari. Ma ormai l’incontro all’hotel Champagne era stato intercettato, così come altri incontri fra Ferri e Palamara nei giorni successivi.

4 – Secondo le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, che, nella stessa vicenda, hanno rigettato il ricorso di Palamara contro la sentenza del C.s.m. che ne ha deciso la rimozione dall’ordine giudiziario, la verifica della casualità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare, decisiva per stabilire se occorra l’autorizzazione di cui all’art. 68, comma 3, Cost., è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, da esercitarsi in base a una griglia di valori, enucleati dalla giurisprudenza costituzionale e affinati da quella di legittimità, che devono porsi alla base di uno scrutinio particolarmente stringente fondato sugli elementi di fatto acquisiti. Rilevano a questo fine il tipo dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a controllo telefonico, l’attività criminosa oggetto di indagine, il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare, l’arco di tempo entro il quale tale attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare (Cass., Sez. un. civ., ud.8.6.2021, Palamara, n. 22302, in Cass. pen., 2022, p. 460).

5 – Ora la Corte costituzionale dovrà decidere, anzitutto, a quale dei poteri in conflitto spetta decidere sulla natura dell’intercettazione (cioè se competa alla Camera dei deputati o alla sezione disciplinare del C.s.m.) e inoltre potrà annullare l’eventuale atto illegittimo  emanato in violazione delle attribuzioni di competenza da un potere che tali competenze non aveva (cioè la deliberazione della Camera che ha negato l’autorizzazione all’intercettazione oppure quella della sezione disciplinare del C.s.m. che ha ritenuto utilizzabili le medesime intercettazioni).

Se la Consulta dovesse riconoscere la non “casualità” di tali intercettazioni, ne deriverebbe l’inutilizzabilità delle captazioni nei confronti dell’onorevole Ferri, ma non anche degli altri magistrati già sanzionati proprio sulla base di quelle intercettazioni all’incontro all’hotel Champagne. Infatti, la Corte costituzionale, nella già menzionata sentenza n. 390/2007, dichiaròillegittimo l’art. 6, commi 2, 5 e 6, l. n. 140 del 2003, nella parte in cui stabiliva che la disciplina ivi prevista si applicasse anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate, con la conseguenza che l’autorità giudiziaria non deve munirsi dell’autorizzazione della Camera qualora intenda utilizzare le intercettazioni solo nei confronti dei terzi; invece, qualora si voglia far uso delle intercettazioni sia nei confronti dei terzi che del parlamentare, il diniego dell’autorizzazione non comporterà l’obbligo di distruggere la documentazione delle intercettazioni, la quale rimarrà utilizzabile limitatamente ai terzi.

Se invece la Consulta ritenesse “fortuita” l’intercettazione del parlamentare Ferri, l’utilizzabilità delle intercettazioni che lo riguardano sarebbe subordinata all’eventuale autorizzazione (successiva) della Camera, che potrebbe negarla ravvisandovi un fumus persecutionis. Anche in questo caso, però, le intercettazioni resterebbero utilizzabili nei confronti degli altri imputati.

6 – In conclusione, il Palamara-gate riserverà ancora colpi di scena, ma resta da domandarsi come mai, in questa vicenda abbia pagato il conto soltanto Palamara: certamente non ha agito da solo e nemmeno i partecipanti all’incontro notturno hanno agito da soli, ma sorretti da una ragnatela di rapporti che per decenni hanno costituito il “sistema delle correnti” della magistratura.

La conseguenza più grave di una simile gestione della vicenda è che la credibilità della magistratura, che in questo periodo ha raggiunto il punto più basso (secondo un recente sondaggio solo una persona su tre dichiara di aver fiducia nella magistratura), non ha nulla da guadagnarci.

Condividi su:

Articoli Correlati
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore