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Pubblicata in G.U. la L. 199/22 contenente modifiche delle disposizioni transitorie della Riforma

Negli ultimi scampoli di anno, nella seduta del 30 dicembre, la Camera ha approvato la legge n. 199 del 30 dicembre 2022, recante misure urgenti in materia di entrata in vigore della Riforma Cartabia.
Le nuove norme si applicheranno dal 31 dicembre 2022, giorno successivo alla pubblicazione in G.U., nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.
Le disposizioni introducono o modificano disposizioni transitorie della novella (artt. 5 bis- 5 duodecies) su alcuni dei temi controversi.

  1. In materia di modifiche del regime di procedibilità (Art. 85)
    Viene depennato l’onere per gli uffici giudiziari di dare informazione alla persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela.
    Sarà onere della persona offesa di attivarsi negli ordinari termini di legge dall’entrata in vigore del decreto legislativo per proporre querela, senza diritto ad una previa informazione.
    Il nuovo comma 2 si occupa del tema, pure controverso, relativo alle conseguenze della novella sulle misure cautelari in corso, per i reati divenuti perseguibili a querela. Solo in tali casi permane l’onere informativo, da parte dell’autorità giudiziaria che procede, di ricercare la persona offesa e verificarne la volontà punitiva. Qualora la querela non venga acquisita entro venti giorni, la misura perde efficacia. Non viene meno il diritto di proporre querela successivamente.
    Durante il decorso di tale termine si è espressamente prevista la sospensione di quello di durata massima della custodia cautelare, sino alla acquisizione della querela ovvero, comunque, non oltre venti giorni.
    In tal caso, potranno essere compiuti solo gli atti urgenti, gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e quando vi è pericolo nel ritardo.
    Una ulteriore previsione è stata introdotta per quelle norme novellate (violenza sessuale, atti persecutori e c.d. revenge porn.) che continueranno ad essere procedibili d’ufficio nel caso in cui i fatti risultino connessi con altri reati divenuti perseguibili a querela. La disposizione, in tali casi, ribadisce espressamente la permanenza della procedibilità d’ufficio per quei reati, ora procedibili a querela, commessi prima dell’entrata in vigore della riforma.
  2. In materia di termini per la costituzione di parte civile (nuovo art. 85 bis)
    Nei casi in cui, al momento dell’entrata in vigore delle nuove norme, si sia già superata la fase dell’accertamento sulla costituzione delle parti in udienza preliminare, in mancanza di una disposizione di raccordo, si sarebbe pregiudicata la possibilità della costituzione della parte civile in dibattimento. È stata, quindi, introdotta la nuova disposizione che prevede in tali ipotesi l’applicazione delle disposizioni previgenti.
  3. In materia di processo penale telematico (Art. 87)
    Un primo intervento introduce la possibilità per (la sola) parte di depositare l’atto di impugnazione davanti a un agente consolare all’estero.
    Vi è stato, poi, un ritocco in tema di deposito degli atti nel portale telematico, già previsto dalle disposizioni emergenziali.
    Con l’interpolazione di cui al nuovo comma 6- bis si è esplicitato il contenuto del rinvio riproducendo la disciplina del deposito dell’articolo 24 commi da 1 a 3 originariamente citato.
    Si tratta degli atti per i quali, già ad oggi, è previsto il deposito esclusivo attraverso il portale telematico la cui disciplina viene estesa sino al termine di entrata in vigore del processo penale telematico.
    Analogamente a quanto previsto con le norme emergenziali, al comma 6- ter, si prevede la possibilità di estensione del deposito attraverso il portale di ulteriori atti che potranno essere indicati da successivi decreti ministeriali.
    Il comma seguente disciplina i casi di malfunzionamento del sistema, attestato da provvedimento del DIGSIA, con conseguente proroga dei termini fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale.
    L’ultimo comma, infine, esclude espressamente la validità del deposito a mezzo pec degli atti individuati a norma degli articoli precedenti. Tale disposizione renderà inefficace il deposito via pec man mano che sarà consentito il deposito con il portale telematico di atti ulteriori.
  4. In materia di semplificazione delle attività di deposito di atti documenti e istanze (nuovo art. 87-bis)
    L’intervento più atteso è quello all’articolo 87-bis, di nuova introduzione, che finalmente conferma la facoltà di deposito a mezzo pec per tutti gli atti per i quali non è ancora consentito l’uso del portale e sino al momento della attivazione. La norma affianca il deposito digitale a mezzo pec a quello “tradizionale” e “analogico” presso la cancelleria, per gli atti non abilitati su portale telematico.
    Gli indirizzi degli uffici destinatari e le specifiche tecniche sono quelli indicati dal provvedimento del DIGSIA. Qualora il messaggio superi le dimensioni stabilite dal sistema, è consentito l’invio di più messaggi. Il termine per il deposito è entro le 24 ore del giorno di scadenza.
    La disposizione ha colmato una lacuna già evidenziata, soprattutto con riferimento agli atti di impugnazione, per i quali concorreva a complicare il quadro l’abrogazione del deposito fuori sede e a mezzo posta.
    Il comma 3 ed i seguenti si soffermano sulle specifiche caratteristiche delle impugnazioni: è prevista espressamente la firma digitale e la specifica indicazione degli allegati, ma anche, probabilmente per un mancato coordinamento, la previsione di sottoscrizione per conformità degli allegati che tuttavia è stata espunta dalle ipotesi di inammissibilità di cui al comma 7.
    È previsto che l’invio avvenga dall’indirizzo del difensore a quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Tali modalità valgono anche per motivi nuovi e memorie.
    Il sesto comma opera come norma di chiusura estendendo le disposizioni previste dai tre commi precedenti a tutte le impugnazioni comunque denominate. Contiene inoltre la specifica previsione, relativa alle materie cautelari, personali o reali, sull’indirizzo di ricezione del giudice competente.
    Il settimo comma introduce nuove inammissibilità delle impugnazioni, specificamente relative alle modalità telematiche di invio. Saranno dichiarate inammissibili le impugnazioni prive di sottoscrizione digitale e nei casi di invio da e ad indirizzi non asseverati. Come si è detto in sede di conversione è stata espunta la inammissibilità per omessa sottoscrizione digitale degli allegati, così come la necessità che l’indirizzo di provenienza sia intestato al difensore, potendo ipotizzarsi la possibilità di delega al deposito.
    In tali casi l’inammissibilità potrà essere dichiarata d’ufficio con ordinanza, ne conseguirà l’esecuzione del provvedimento impugnato.
    Le ipotesi transitorie contemplano specifici oneri, per gli uffici, di inserimento di copie analogiche per attestazione ed ‹‹ai fini della continuità del fascicolo cartaceo›› (commi 2 e 9).
  5. In materia di indagini preliminari (nuovo art. 88-bis)
    Si è ritenuto di inserire una previsione di ultrattività delle norme in vigore con riferimento alle indagini in corso.
    La norma pone, quale termine discriminante, la data di iscrizione della notizia di reato, le nuove norme sulle indagini preliminari non si applicano, dunque, alle iscrizioni precedenti all’entrata in vigore della riforma.
    Fanno eccezione le iscrizioni successive per fatti connessi ad altri già iscritti ovvero, per i reati più gravi indicati nell’art. 407 comma 2, nelle ipotesi di connessione probatoria o collegamento investigativo (art 371, comma 2, lett. b) e c) c.p.p.).
    Tuttavia, per le iscrizioni di reati commessi dopo l’entrata in vigore della riforma, troveranno applicazione le nuove disposizioni relative alla retrodatazione di cui all’art. 335- quater c.p.p.
    Tale modifica, di fatto, differisce gli effetti della novella in materia di indagini preliminari e introduce un tempo di latenza in cui non può escludersi che le novità introdotte, possano essere rivalutate.
  6. In materia di sentenze di non luogo a procedere (nuovo art. 88-ter)
    Il novellato articolo 23, comma 1, lettera m), ha reso inappellabili le sentenze di non luogo a procedere pronunciate per ‹‹reati›› per cui sia prevista la sola pena pecuniaria: sono stati compresi quindi i delitti puniti con la pena della multa o con pena alternativa. La norma transitoria mira a scongiurare dubbi interpretativi, disponendo chiaramente che la novella si applichi solo ai provvedimenti emessi dopo l’entrata in vigore della riforma.
  7. In materia di udienza predibattimentale (nuovo art. 89 bis)
    Anche questo intervento additivo sancisce la ultrattività delle disposizioni previgenti, per i procedimenti nei quali l’atto introduttivo è emesso in data precedente all’entrata in vigore della riforma.
    Le norme che hanno introdotto l’udienza predibattimentale a seguito di citazione diretta a giudizio saranno applicate, dunque, solo ai procedimenti nei quali il decreto di citazione sia emesso dopo il 30 dicembre 2022.
  8. In materia di giustizia riparativa (Art. 92)
    L’inserimento di questa ulteriore previsione (nuovo comma 2-bis) differisce di sei mesi l’entrata in vigore delle disposizioni che hanno introdotto nel sistema la giustizia riparativa. Il termine è coordinato a quello assegnato alle Conferenze locali per la strutturazione dei Centri per l’erogazione dei servizi di giustizia riparativa. La disposizione mira ad assicurare che l’introduzione di questa rilevante novità sia supportata dalla rete esterna prevista dalla riforma.
  9. In materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento (nuovo articolo 93 bis)
    Anche questo intervento è stato sollecitato dalle prime reazioni alla riforma e dal dibattito che ne è scaturito.
    La disposizione novellata prevede che: ‹‹se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell’esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze››.
    Il termine, che ha avuto diverse riscritture, ha fissato l’entrata in vigore della nuova norma a data fissa: il 1 gennaio 2023.
    In questo caso, il legislatore ha ritenuto di individuare un termine avulso dalla applicazione della nuova disciplina della registrazione audiovisiva (art. 510, comma 2- bis c.p.p.) che peraltro è stato modificato dalla disposizione seguente.
    Allo stato, la novella non si applicherà, in caso di mutamento del giudice, alle dichiarazioni rese sino al 31 dicembre 2022.
  10. In materia di videoregistrazioni (art. 94, comma 1)
    La previsione di attivazione dell’obbligo dell’audio-video-registrazione, come si è detto, è stata ridotta a sei mesi dall’entrata in vigore della riforma. L’autonomia di tale termine dal precedente non esclude una successiva rivalutazione dello stato di attivazione.
  11. In materia di giudizi di impugnazione (nuovo art. 94, comma 2)
    Per la rilevanza degli effetti pratici va segnalato che in tema di impugnazioni si è, infine, stabilito che per i procedimenti nei quali l’atto sia depositato entro il 30 giugno 2023, continuino ad applicarsi le disposizioni in vigore durante lo stato di emergenza, mentre il “nuovo rito”, troverà applicazione nei procedimenti per le impugnazioni proposte dal 1 luglio 2023.
    Si è scelto di individuare esplicitamente nell’impugnazione proposta, l’actus al quale fissare il tempus del rito applicabile. Se avverso lo stesso provvedimento sono presentate diverse impugnazioni è la data della prima a cristallizzare il rito.
  12. In materia di iscrizione nel casellario giudiziario di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive (nuovo art 97-bis)
    Un ulteriore intervento, infine, è stato previsto per infondere ultrattività alle disposizioni abrogate, relative a condanne per sanzioni sostitutive e relativi provvedimenti di conversione. Il fine è consentire, da una parte, l’iscrizione dei provvedimenti già emessi, ma non ancora registrati; dall’altra, di quelli che dovessero essere in futuro applicati a titolo di disposizioni più favorevoli.

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