Abstract: Il presente contributo analizza la sentenza n. 203/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità del D.P.R. n. 448/1988, come novellato dal cd. decreto Caivano, nella parte in cui impedisce l’accesso alla messa alla prova minorile agli imputati di violenze sessuali e violenze sessuali di gruppo aggravate, limitatamente ai «casi di minore gravità». Percorrendo la via della diplomazia istituzionale, la Consulta non ha colto l’opportunità di contrastare realmente il meccanismo ostativo introdotto nel 2023, pur avendo a sua disposizione tutti gli elementi per inaugurare una stagione di graduale “demolizione” interpretativa di un chiaro automatismo sanzionatorio, che appare ictu oculi irragionevole e sproporzionato rispetto ai peculiari principi costituzionali della materia.
Abstract: This article examines judgment no. 203/2025 of the Italian Constitutional Court, which declared the unconstitutionality of Presidential Decree no. 448/1988, as amended by the so-called Caivano Decree, insofar as it precludes access to juvenile probation for defendants charged with sexual violence and aggravated gang sexual violence, with specific reference to «cases of lesser gravity». By pursuing a path of institutional restraint, the Constitutional Court failed to seize the opportunity to mount a genuine challenge to the preclusive mechanism introduced in 2023, notwithstanding the fact that it had at its disposal all the necessary grounds to inaugurate a gradual process of interpretative “dismantling” of a clear punitive automatism, one which appears unreasonable and disproportionate in light of the distinctive constitutional principles governing this area.
Sommario: 1. Il catalogo ostativo alla messa alla prova minorile introdotto dal cd. decreto Caivano – 1.1. Le ordinanze di rimessione – 1.2. I pareri dell’A.I.P.D.P. e dell’U.C.P.I. – 2. La decisione della Consulta – 3. Incongruenze argomentative e vuoti di tutela – 4. Le ripercussioni prospettiche della pronunzia.
1. Il catalogo ostativo alla messa alla prova minorile introdotto dal cd. decreto Caivano
Il D.L. 15 settembre 2023 n. 123 (convertito con modificazioni nella legge 13 novembre 2023, n. 159), noto come “decreto Caivano”, ha sollevato numerose perplessità circa le «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale», introdotte sull’onda emotiva di alcuni episodi di violenza sessuale su minori, consumati all’interno del “parco Verde” di Caivano.
Vasta è la letteratura – nettamente in senso critico – che si è registrata sin dalla discussione parlamentare, oltre che in seguito alla licenza del testo definitivo della riforma[1]. Non essendo questa la sede per riportare nella sua interezza il dibattito sul tema, lo si può sintetizzare rimarcando la denunziata impronta populistico-securitaria-emergenziale del novum legislativo[2], composto di disposizioni variegate di carattere repressivo e preventivo, complessivamente ritenute di più che dubbia conciliabilità con l’architettura costituzionale a presidio dei diritti del minore[3].
Tra le novità più problematiche, si annovera il discutibile intervento sui presupposti di accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 28, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – oggetto della pronunzia di illegittimità costituzionale in annotazione.
Segnatamente, con l’art. 6, co. 1, lett. c-bis, D.L. n. 123/2023, il legislatore ha inserito un comma 5-bis al suindicato articolo del codice del processo penale minorile, disciplinante delle ipotesi ostative all’ammissione dell’imputato minorenne al rito della sospensione con messa alla prova, legate alla contestazione di alcuni gravi delitti, quali l’omicidio volontario aggravato (artt. 575, 576 c.p.), la violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) e la violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) aggravate ai sensi dell’art. 609-ter c.p., e la rapina aggravata ex art. 628, comma 3, nn. 2), 3) e 3-quinquies) c.p.
Si tratta di una modifica che va ad incidere in maniera affatto ancillare sulla ratio e sul fondamento politico criminale dell’istituto, finalizzato – attraverso l’attivazione di un cammino di recupero, attuato con l’azione sinergica dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi socioassistenziali degli enti locali – a risparmiare al minore l’afflizione derivante dalla sottoposizione al processo e dall’eventuale condanna, intervenendo in via preventiva sul suo recupero individuale e sociale[4]. La sua attivazione, cioè, fa sì che, accertata la responsabilità del minore quale «presupposto logico essenziale del provvedimento dispositivo della messa alla prova»[5], si determini una deviazione dell’ordinario iter processuale, imboccando un percorso dinamico che, se efficacemente concluso, porta ad una pronunzia pienamente liberatoria dello stesso, a tutto beneficio della salvaguardia dei percorsi educativi in atto.
Uno strumento, dunque, «particolarmente qualificante», che, «rispondendo, forse più di ogni altro, alle indicate finalità della giustizia minorile»[6], si atteggia ad elemento-chiave di detto peculiare settore, costruito su valutazioni prognostiche esasperatamente individualizzate allo scopo di recuperare il minore deviante.
Evidente è, dunque, il sostrato teleologico e politico-criminale del probation minorile, la cui ratio spiccatamente (ri)educativa è sempre stata “legata a doppio filo” alla sua tradizionale illimitatezza applicativa. Un tratto distintivo, questo, tanto identitario da costituire il tangibile profilo discretivo tra la versione minorile dell’istituto (orientato ad osservarne e guidarne l’evoluzione della personalità, nel senso del rispetto dei valori fondamentali della civile convivenza) e quella introdotta successivamente per gli adulti[7].
Non è un caso che la prima sia stata ritenuta maggiormente proficua proprio in relazione ai minori autori di reati di una certa gravità[8], per i quali rappresenterebbe l’unica opzione – tra i vari istituti alternativi alla pena detentiva – davvero adeguata alla controspinta educativa necessitata dalla realizzazione del fatto criminoso, in quanto parametrata sul progetto di intervento ed incentrata sul fruttuoso espletamento dello stesso.
Si trattava, in sintesi, di un vero e proprio «rimedio di sistema»[9], proiettato sull’intera casistica di reati realizzabili dal minore e garantisticamente sbilanciato a favore del recupero della personalità in fieri del futuro adulto[10].
Ben si comprende, quindi, la portata negativamente dirompente del decreto Caivano, che, positivizzando il suindicato catalogo di fattispecie ostative, ha prodotto un’irragionevole distorsione contra puerum di un meccanismo interamente concepito e strutturato al diverso fine di tutelare e aiutare lo stesso[11].
1.1. Le ordinanze di rimessione
Immediati e corali sono stati i dubbi avanzati dalla dottrina sulla costituzionalità dell’intervento de quo[12]. Perplessità che sono state puntualmente recepite dalle tre questioni di legittimità costituzionale[13], sollevate pressoché in contemporanea dai Tribunali per i minorenni di Roma e Bari. Val la pena riepilogare brevemente le stesse[14].
Procedendo con ordine, nell’ambito di un procedimento per delitti a sfondo sessuale di gruppo ed atti persecutori, il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Roma, con ordinanza di rimessione del 28 febbraio 2025 (iscritta al n. 45/2025 del registro ordinanze), sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-bis, D.P.R. n. 448/1988, per contrasto con gli artt. 31, comma 2, e 117, comma 1 e 3, Cost.
Entrambi gli imputati, in particolare, avevano dimostrato una «rimeditazione critica rispetto ai reati contestati autentica e non strumentale (…) esternata direttamente alla p.o. molto tempo prima dell’emissione della misura cautelare e della conoscenza della pendenza di indagini nei loro confronti, ribadita, con ammissione sostanziale dei fatti, in tutte le occasioni processuali e nei rapporti con l’USSM». Sicché, alla luce delle complessive risultanze processuali, entrambi risultavano pienamente meritevoli di accedere all’istituto in parola, ostandovi un’unica – ma insuperabile – preclusione, quale l’inserimento della contestata violenza sessuale di gruppo nel catalogo preclusivo più volte richiamato.
Oltre all’antinomia di detto diaframma con l’art. 3 Cost.[15], nonché con l’obiettivo programmatico della tutela della gioventù e dell’infanzia ex art. 31, comma 2, Cost.[16], il remittente eccepiva, altresì, la violazione di quelle fonti sovranazionali e internazionali che contingentano le ipotesi limitative della libertà personale del minore a extrema ratio delle risposte ordinamentali[17]; di qui, la denunziata violazione anche dell’art. 117, comma 1, Cost.
Considerazioni analoghe venivano poste a fondamento della seconda ordinanza di rimessione, depositata il 24 marzo 2025 dal giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Bari (iscritta al n. 68/2025 del registro ordinanze della Consulta). Anche in tale caso, la vicenda processuale involgeva un minorenne imputato di sequestro di persona e violenza sessuale aggravata, nell’ambito della quale il Tribunale riteneva sussistenti tutti i presupposti oggettivi e soggettivi – ulteriori alla contestazione del reato ostativo – per concedere la messa alla prova.
Tra i parametri costituzionali invocati, il remittente individuava, oltre agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost. – con argomentazioni sovrapponibili a quelle del Tribunale per i minorenni di Roma – anche l’art. 27, comma 3, Cost., ritenendo come la condanna del minore a pena detentiva o a sanzioni sostitutive fosse del tutto carente rispetto a quelle istanze educative e responsabilizzati che, di contro, costituiscono il cuore del programma trattamentale di messa alla prova.
Infine, con ordinanza del 17 aprile 2025 (iscritta al n. 88/2025 del registro ordinanze della Corte costituzionale), il Tribunale per i minorenni di Roma sollevava un’ulteriore questione di legittimità, censurando l’art. 28, comma 5-bis, D.P.R. n. 448/1988 nella parte in cui impedisce l’accesso al rito alternativo a quegli imputati minorenni autori del delitto di violenza sessuale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 609-ter c.p.
Dopo aver motivato in ordine alla insussistenza dei presupposti per una pronunzia di irrilevanza del fatto ex art. 27, D.P.R. n. 448/1988 ed alle caratteristiche comunque pregiudizievoli ricollegate ad una sentenza di perdono giudiziale[18], il remittente evidenziava come l’età dell’imputato – poco più che quattordicenne all’epoca dei fatti – ed il suo percorso di rivalutazione critica dell’accaduto (testimoniata dalle depositate relazioni dell’USSM e del dipartimento di Tutela salute mentale e riabilitazione in età evolutiva dell’ASL competente), denotassero un’ottima prognosi di pieno recupero sociale attraverso la messa alla prova.
Per tutti questi motivi, si denunziava la violazione degli artt. 3 e 31, comma 2, Cost., anche in combinato disposto con gli artt. 24, 25 e 27, comma 3, Cost., degli artt. 77, 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 6 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, alla direttiva 2016/800/UE, nonché alle “Regole di Pechino” ed alle Linee guida per una giustizia a misura di minore del 2010.
1.2. I pareri dell’A.I.P.D.P. e dell’U.C.P.I.
Nei giudizi relativi alle ordinanze iscritte ai nn. 45 e 68 del registro ordinanze del 2025, si registrava il contributo, quali amici curiae, dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (A.I.P.D.P.) e dell’Unione delle Camere Penali Italiane (U.C.P.I.).
Con opinioni scritte depositate rispettivamente il 7 aprile 2025 e il 12 maggio 2025, la prima commentava favorevolmente la questione rimessa alla Consulta, propugnando l’accoglimento integrale delle questioni di legittimità costituzionale.
Nel dettaglio, l’A.I.P.D.P. rimarcava come le limitazioni introdotte dal decreto Caivano all’applicazione della messa alla prova avessero allontanato «l’istituto dagli scopi della giustizia minorile, avvicinandolo all’omologo previsto per gli adulti»[19], concordando con i Giudici remittenti sui parametri costituzionali violati da simile scelta legislativa. La centralità nell’impianto del D.P.R. n. 448/1988 dell’idea educativa del rito minorile sarebbe suffragata dal rilievo centrale degli accertamenti sulla personalità dello stesso (art. 9), dall’assenza di preclusioni oggettive alla pronunzia di una sentenza di irrilevanza del fatto (art. 27) e, prima del decreto Caivano, dalla portata generale delle condizioni di accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova.
Il periodo di prova costituisce un «punto di osservazione privilegiato sull’evoluzione della personalità del minorenne, che, lungi dal ricevere una paternalistica misura di clemenza, è impegnato nell’osservanza di un programma educativo personalizzato sotto la guida dei servizi minorili, in vista dell’acquisizione della consapevolezza dei valori fondamentali della convivenza civile e della propria responsabilizzazione». Risultava, dunque, coerente con il canone dommatico e politico-criminale della “minima offensività” della giustizia penale minorile, oltre che vieppiù efficace sul piano concreto dei tassi di recidiva, la tradizionale applicabilità legislativa dell’istituto a qualsivoglia fattispecie, considerando come «nell’età evolutiva la commissione di reati anche di una certa gravità rappresenta spesso un unicum nella vita del minore, in quanto manifestazione di un disagio transeunte, non di rado collegato al difficile contesto di vita e al deficit di educazione in seno alle primarie agenzie sociali»[20].
Ancora, sievidenziava come il catalogo delle fattispecie ostative presentasse dei profili di irragionevolezza sia estrinseca, che intrinseca.
Con riferimento alla prima prospettiva, la rigidità del regime preclusivo risultava incoerente con l’assenza, all’interno dell’elenco, di numerose fattispecie di maggiore gravità edittale. Sotto il secondo profilo, invece, appariva incoerente, da un lato, la selezione di talune aggravanti del delitto di rapina e, dall’altro, il richiamo onnicomprensivo a tutte le circostanze aggravanti dell’art. 609-ter c.p., tra cui la minore età della vittima, relativamente alle ipotesi di violenza sessuale individuale e di gruppo. Di talché, considerando che solitamente la violenza sessuale commessa da minore coinvolge vittime a loro volta minorenni, «l’impossibilità di applicare la MAP in queste ipotesi risulta pressoché ineluttabile».
Il profilo di irragionevolezza intrinseca, infine, veniva individuato nell’ampiezza della nozione di «atti sessuali» ex art. 609-bis c.p., che, abbracciando un’eterogenea gamma di condotte, sottrarrebbe al giudice minorile la possibilità di valutare nel merito il comportamento dell’autore del reato[21], nonché, conseguentemente, di individualizzare la risposta trattamentale in funzione del suo recupero personale e sociale.
Le opinioni scritte, depositate dall’Unione delle Camere Penali Italiane l’8 aprile 2025 e il 12 maggio 2025, si ponevano in senso sostanzialmente adesivo rispetto a quelle dell’Accademia, poc’anzi ripercorse.
In sintesi, anche il secondo amicus curiae chiosava come il decreto Caivano, «seguendo una logica improntata ad una maggiore risposta repressiva e (…) indirizzata al ricorso più agevole alla pena carceraria»[22], avesse deformato l’impianto complessivo del codice dei minorenni, allontanandosi, senza possibilità di ricongiungimenti in via interpretativa, dai principi culturali e giuridici fondanti lo stesso[23].
Per tale motivo, richiamando, ancora una volta, le principali sentenze della Consulta in merito alla differenza ontologica e funzionale tra la messa alla prova minorile e quella degli adulti, conveniva che l’introduzione del catalogo ostativo avesse effettivamente riplasmato l’essenziale finalità rieducativa della disciplina in senso sostanzialmente punitivo del minore. Di talché, si riteneva condivisibile la denunziata violazione degli artt. 3, 31, comma 2, 27, comma 3, e 117 Cost.
2. L’accoglimento parziale della questione
La Corte costituzionale si è espressa in senso parzialmente adesivo alle doglianze sopra scandagliate, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-bis, D.P.R. n. 448/1988, laddove prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-octies c.p., aggravati ai sensi dell’art. 609-ter c.p., anche nelle ipotesi in cui ricorra la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità»[24].
Nel dettaglio, dopo aver argomentato sulla infondatezza delle eccezioni a vario titolo sollevate nei tre giudizi dall’Avvocatura generale dello Stato[25], la Consulta ha ritenuto, invece, fondata la denunzia di inammissibilità con riguardo alla violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., rilevando nelle ordinanze di rimessione solo un elenco “asettico” di fonti eurounitarie e internazionali ritenute violate, senza una illustrazione puntuale delle «ragioni della dedotta antinomia tra la specifica disposizione che esclude determinate fattispecie di reato dalla messa alla prova minorile e i principi generali presidiati dai richiamati parametri internazionali interposti, sicché il contrasto con tali principi risulta solo genericamente affermato, ma non sufficientemente argomentato»[26].
Il ragionamento seguìto muove in premessa dalla conferma della finalità essenzialmente rieducativa e di reinserimento sociale della messa alla prova minorile, quale strumento di diversion processuale tradizionalmente svincolato nell’an da un rapporto di proporzionalità rispetto al reato addebitato al minore e affidato, in funzione della protezione della gioventù, alla discrezionalità di un organo collegiale che, per struttura e composizione, assicura un’approfondita valutazione della personalità del minore[27]. Si ribadisce, dunque, l’«eterogeneità teleologica» tra la messa alla prova dell’adulto e quella del minore, il cui tratto qualificante è appunto «rappresentato dall’adozione di un progetto di intervento che si traduce in una serie di prescrizioni individualizzate e a contenuto variabile perché tarate sul profilo personologico del minore e sul contesto socio-familiare in cui questi è inserito»[28].
Il cuore del problema consiste, pertanto, nel bilanciare tali caratteristiche dell’istituto con la discrezionalità legislativa in relazione alla definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di diversion processuale, purché gli stessi «conservino in ogni caso quella speciale vocazione a favorire la rieducazione del minore che caratterizza il “volto costituzionale” del diritto penale minorile»[29]. Sul punto, la Consulta ritiene – in maniera che appare poco condivisibile, come si avrà modo di approfondire infra – che l’inaugurazione del catalogo ostativo del decreto Caivano, quantomeno limitatamente alle fattispecie denunziate (artt. 609-bis e 609-octies aggravati ai sensi dell’art. 609-ter c.p.), non possa essere di per sé censurata, in quanto il comma 5-bis dell’art. 28, D.P.R. n. 448/1988 attiene a fattispecie connotate da una certa gravità e, quindi, «non equivale ad arbitrio, potendo comunque razionalmente giustificarsi in relazione alle finalità perseguite e risultando i mezzi prescelti non manifestamente sproporzionati rispetto alle finalità stesse (sentenza n. 46 del 2024)».
Per il medesimo motivo, non si ritengono fondate le censure basate sulla comparazione delle fattispecie ostative con altri gravi delitti, posto che «la scelta del legislatore è stata nella specie ispirata (…) dall’apprezzamento delle specifiche esigenze di contrasto di alcune condotte più frequenti di criminalità minorile, lesive, per quanto qui rileva, della libertà sessuale delle vittime».
Viene, invece, accolta per manifesta irragionevolezza e sproporzione la questione inerente all’esclusione dalla messa alla prova di quelle condotte di violenza sessuale nelle quali possa operare la circostanza attenuante a effetto speciale del fatto di minore gravità ex art. 609-bis, comma 3, c.p., astrattamente riferibile anche alle ipotesi circostanziate previste dall’art. 609-ter c.p. «in rapporto al grado di compromissione del bene giuridico tutelato, alle modalità esecutive e alla considerazione globale del fatto»[30].
In tutti questi casi, l’introdotta prognosi legislativa assoluta e negativa sulle possibilità di recupero e reinserimento sociale del minore, con un percorso di sospensione con messa alla prova, finirebbe per frustrare «in modo manifestamente irragionevole la ratio posta a fondamento della circostanza attenuante in parola», che si pone, di contro, quale «temperamento degli effetti della concentrazione in un unico reato di comportamenti, tra loro assai differenziati, che comunque incidono sulla libertà sessuale della persona offesa, e della conseguente diversa intensità della lesione dell’oggettività giuridica del reato»[31].
L’art. 609-bis, comma 3, c.p. – che, nei «casi di minore gravità», prevede la possibilità di diminuire la pena «in misura non eccedente i due terzi» – costituirebbe, dunque, una sorta di «”valvola di sicurezza”»[32], che segna il «confine oltre il quale risulta superata la soglia della manifesta irragionevolezza in conseguenza della mancata previsione della facoltà del giudice minorile di disporre la sospensione del processo con messa alla prova sulla base di una valutazione individualizzata della personalità del minore, funzionale alle esigenze del suo recupero e della sua risocializzazione»; di talché, un «imperativo di coerenza, per linee interne al sistema, esige (…) che tale specificità venga riconosciuta anche nell’ambito dell’istituto della messa alla prova»[33].
Da ultimo, la declaratoria di illegittimità costituzionale viene estesa anche all’ipotesi della violenza sessuale di gruppo, in coerenza con la sentenza – depositata in contemporanea a quella in annotazione – con cui la Corte ha dichiarato la manifesta irragionevolezza dell’esclusione della suindicata attenuante a effetto speciale anche al delitto di cui all’art. 609-octies c.p.[34].
3. Incongruenze argomentative e vuoti di tutela
La Consulta ha, dunque, debitamente accolto le questioni di legittimità costituzionale, contingentando la propria declaratoria alla sola parte del meccanismo ostativo riferita alle ipotesi di violenza sessuale (individuale e di gruppo) nei «casi di minore gravità». Non sfugge, d’altronde, come fosse inderogabilmente precluso un sindacato sull’interezza del catalogo dei reati ostativi alla messa alla prova minorile, considerato che l’art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, vincola la Consulta a pronunciarsi soltanto «nei limiti dell’impugnazione».
Ciononostante, la decisione in esame risulta solo apparentemente condivisibile, restituendo, tra le righe, la sensazione di un’occasione mancata per restaurare nella forma e nella sostanza il “volto costituzionale” del diritto penale minorile – chiaramente sfigurato dagli automatismi sanzionatori licenziati dal legislatore del 2023.
La pronunzia, difatti, presta il fianco a diverse critiche, recando un percorso motivazionale che devia dal suo naturale epilogo – ovvero l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale del comma 5-bis dell’art. 28, D.P.R. n. 448/1988 in tota parte qua, ossia per l’intero segmento degli artt. 609-bis e 609-octies c.p. aggravati ex art. 609-ter c.p., e non circoscritta alla macroscopica ed ingiustificabile irrazionalità dell’ipotesi circostanziata di cui all’art. 609-bis, comma 3 c.p.– a favore di una posizione ben poco coraggiosa rispetto all’opportunità, concretamente offerta al giudice costituzionale, di “porre la prima pietra” di una stagione di espunzione dall’ordinamento di una delle più contestabili novelle normative dei tempi recenti.
In prima battuta, v’è da dire che il self-restraint manifestato dalla Consulta non costituisce di per sé una sorpresa, iscrivendosi nel solco del suo tradizionale contegno istituzionale e prudenziale nel sindacato delle scelte legislative sulla dosimetria sanzionatoria[35].
Notoria è, invero, la storica refrattarietà della stessa ad “invadere il campo” delle valutazioni discrezionali del legislatore in materia penale[36], sia a causa dell’«elevato coefficiente di politicità» di detto terreno, sia, in parallelo, per quel «particolare argine stabilito – alla luce dell’art. 25, secondo comma, Cost. – dal divieto di sentenze additive in subiecta materia»[37]. Ed è sempre questo, del resto, il motivo per cui, finanche nell’impiego del più elastico principio di proporzionalità[38], la Corte abbia tendenzialmente evitato arresti di tenore dirompente, ricorrendo a diverse tecniche argomentative al fine di «preservare la legittimazione del proprio ruolo e stemperare il conflitto con il principio democratico»[39].
Non si può negare, allo stesso tempo, come la giurisprudenza costituzionale, accanto al tradizionale indirizzo “vincolato” o “giurisdizionale”, ne abbia successivamente inaugurato uno – nell’ultima decade sempre più frequente[40] – dal carattere maggiormente discrezionale o “politico”[41], contraddistinto da una declinazione del giudizio di ragionevolezza-proporzionalità[42] non solo in chiave “estrinseca” – ovvero fondata sui due pilastri del tertium comparationis e delle cd. “rime obbligate”[43] – bensì anche “intrinseca”[44].
Questa seconda stagione, da un lato, ha palesato il ridimensionamento del ruolo del tertium comparationis a vantaggio di un giudizio di irragionevolezza in sé, ricostruito, cioè, non sulla individuazione di un’asimmetria sistematica da raffronto normativo, bensì sulla manifesta irrazionalità di una determinata sanzione, nel prisma sia della funzione di reintegrazione sociale della pena[45], sia del bilanciamento rispondente tra i diritti fondamentali dell’individuo, sacrificati con l’esecuzione della sanzione, ed il fine perseguito con l’incriminazione[46]; dall’altro lato, ha messo in discussione il canonico riferimento alla vincolatività delle “rime obbligate”[47] – divenute “rime adeguate”[48], ovvero «versi sciolti»[49].
Più precisamente, il giudice delle leggi ha ritenuto che un suo intervento correttivo sia ammesso anche soltanto al sussistere nell’ordinamento di ««precisi punti di riferimento» e soluzioni «già esistenti» (sentenza n. 236 del 2016) – esse stesse immuni da vizi di illegittimità, ancorché non “costituzionalmente obbligate” – che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima», così consentendo alla Corte di «porre rimedio nell’immediato al vulnus riscontrato, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi di volta in volta tutelati dalla norma incriminatrice incisa dalla propria pronuncia»[50]. In quest’ottica, d’altronde, resterebbe pur sempre ferma «la possibilità per il legislatore di intervenire in qualsiasi momento a individuare, nell’ambito della propria discrezionalità, altra – e in ipotesi più congrua – soluzione sanzionatoria, purché rispettosa dei principi costituzionali»[51].
Come sottolineato anche in dottrina[52], la bussola, per evitare distorsioni espansive ed incontrollate di tale potere, non può che risiedere nella struttura argomentativa della decisione: che un controllo costituzionale, finanche penetrante sulle scelte-politico criminali del legislatore, resta comunque «conforme all’istanza democratica», laddove sia «fondato su canoni razionali apertamente e chiaramente “riempiti” di argomenti scientifici, storici, comparatistici», senza, dunque, snaturarsi a «sindacato apparentemente di rigorosa garanzia, ma celante dietro l’apoditticità di motivazioni apparenti valutazioni dotate di un tasso di “discrezionalità” probabilmente più elevato». In tal senso, proprio l’articolazione dell’argomentazione e la complessità giustificativa dei passaggi di ciascuna decisione rendono tangibile la presenza sia di controlli istituzionali efficaci, che di un effettivo coinvolgimento dell’opinione pubblica, rendendo all’evidenza «più difficile e rischioso (…), per chi ha l’onore e l’onere di dover decidere, barare»[53].
Ebbene, la questione controversa presentava tutte le coordinate ermeneutiche per esercitare il sindacato di costituzionalità in bonam partem nei termini sopra descritti, non soltanto, cioè, nella sua storica struttura argomentativa basata sul giudizio di comparazione con il tertium e sulle “rime obbligate”, ma, soprattutto, nel suo più recente punto di svolta, ossia optando, tra le varie soluzioni costituzionali possibili, per la “più adeguata di tutte”, che era la valorizzazione, ex se,dei principi costituzionali del diritto penale minorile, filtrati attraverso la lente dei canoni di ragionevolezza e di proporzionalità.
Tale giudizio negativo dipende dall’analisi del percorso motivazionale seguìto dalla Consulta, la quale, glissando sui parametri di legittimità di cui agli artt. 117, 27, comma 3, e 31, comma 2, Cost., si concentra, pressoché in via esclusiva, su quello ex art. 3 Cost.[54].
Certamente apprezzabile è la ricostruzione effettuata dalla Corte sull’inquadramento sistematico della messa alla prova minorile, di cui si ribadisce la «finalità essenzialmente rieducativa e di reinserimento sociale, restando svincolata nell’an da un rapporto di proporzionalità rispetto alla gravità del reato per cui si procede, e affidata, nella prospettiva dell’adeguata protezione della gioventù di cui all’art. 31, secondo comma, Cost., alla sola discrezionalità del giudice dell’udienza preliminare del tribunale per i minorenni e dello stesso tribunale»[55]. La valutazione individualizzata del giudice in merito «alla ricerca di elementi che gli consentano di valutare se sia adeguato il ricorso a detto istituto, al fine tanto della rieducazione e del positivo reinserimento del minore nella società, quanto dell’esigenza di assicurare la prevenzione del pericolo che questi commetta altri reati», conferma, dunque, sia la sua centralità nell’economia delle scelte politico-criminali in tema di delinquenza giovanile, sia l’«eterogeneità teleologica» tra la funzione rieducativa della messa alla prova minorile e quella anche sanzionatoria della ordinaria.
Un ragionamento giuridicamente ineccepibile, tanto da lasciar intendere una susseguente presa di posizione vigorosa rispetto all’intero meccanismo rimesso all’attenzione del collegio, pur ritagliata con accortezza sui sintagmi normativi delle vertenze in decisione.
Stupisce non poco, quindi, come, “a pochi metri dall’arrivo”, la Corte affermi repentinamente che la discrezionalità legislativa in materia penale giustifichi la previsione del catalogo ostativo de quo: dal momento che esso include reati «gravemente lesivi dei diritti delle persone offese, tanto più quando siano anch’esse minorenni», si conclude che allora «la disposizione censurata non equivale ad arbitrio, potendo comunque razionalmente giustificarsi in relazione alle finalità perseguite e risultando i mezzi prescelti non manifestamente sproporzionati rispetto alle finalità stesse»[56].
Nel limitare la propria pronunzia solamente agli eclatanti «casi di minore gravità», il giudice delle leggi sembrerebbe degradare le precedenti affermazioni a mere formule di stile[57], avallandol’idea che, allo «scopo di approntare una risposta dissuasiva a determinate forme di criminalità minorile», sia legittima l’introduzione di istanze generalpreventive negative all’interno di un costrutto che, invece, dovrebbe avere solo una funzione rieducativa, sviluppandosi nella prospettiva specialpreventiva positiva dell’adeguata protezione della gioventù di cui all’art. 31, comma 2, Cost.[58].
Tale norma, dall’immediato valore politico, punta a bilanciare proprio le prerogative del fanciullo con le esigenze di sicurezza sociale[59], sia orientando garantisticamente la lettura di altre disposizioni costituzionali, sia erigendosi «a parametro alla cui stregua valutare la compatibilità di qualsiasi proposizione normativa pensata per i minori», tramite la individuazione dei «condizionamenti che l’obbligo di protezione esercita nella delicatissima materia penale»[60]. Di talché, persino senza “scomodare” le fonti sovranazionali, già i principi domestici degli artt. 3, 27, comma 3, e 31, comma 2, Cost. consentivano alla Corte di tracciare con nettezza il limite delle scelte politico-criminali del legislatore in campo minorile, all’evidenza ottuso dalla disciplina del decreto Caivano. A prescindere, cioè, dall’accoglimento di una nozione “comparativa” o “intrinseca” dei principi di ragionevolezza e proporzionalità[61], non si può negare che il meccanismo in esame si riverberi sfavorevolmente sull’effettività della funzione rieducativa del processo e della pena minorili.
In definitiva, se il giudizio incidentale deve sempre tendere a configurarsi come «l’occasione privilegiata di un permanente dialogo tra la Corte e i giudici comuni, nella ricerca e nella ‘invenzione’, se si può dire, e nei previsti limiti, del ‘miglior diritto possibile’»[62], sembra che tale criterio programmatico di coerenza e miglioramento del sistema non sia stato pienamente rispettato con la sentenza in esame. All’opposto, la Consulta pare aver in qualche modo tradito le sue affermazioni di principio, legittimando de factouna scelta legislativa incompatibile con i principi costituzionali di riferimento.
La declaratoria di illegittimità parziale, infatti, non ha fornito una risposta adeguata al reale petitum della questione, denotando, per certi versi, la perdurante assenza di «formalizzazione di uno standard di giudizio predeterminato nelle valutazioni della proporzionalità»[63].
A ben vedere, l’abbattimento della principale barriera tra la messa alla prova minorile e quella degli adulti – ossia la caratteristica identitaria su cui si fondava la più volte rievocata «eterogeneità teleologica» tra le stesse – porta oggi ad una testuale convergenza dei due modelli in tutti quei casi che vedano la contestazione ad un soggetto ultraquattordicenne di una delle fattispecie indicate nel catalogo ostativo. Nessuna possibilità di accedere alla messa alla prova, d’altronde, hanno gli adulti autori di uno dei reati oggi inclusi nell’elenco di cui all’art. 28, comma 5-bis, D.P.R. n. 448/1988, trattandosi di delitti che sforano ampiamente i limiti generali previsti dall’art. 168-bis, comma 1, c.p.[64].
Di talché, l’equiparazione tra situazioni così dissimili palesa dei tangibili profili di irragionevolezza e sproporzione, costituenti le “rime adeguate” cui si poteva ancorare la declaratoria di illegittimità “in blocco” della norma censurata. Proprio una lettura ampia e congiunta delle norme costituzionali sopra richiamate costituiva – persino “intrinsecamente” – un appiglio più che solido per motivare a contrario la necessità di accogliere le questioni nella loro interezza, considerando che i beni giuridici, complessivamente riconducibili alle peculiarità costituzionali della condizione dell’imputato minorenne e dell’intrinseca diversità della stessa rispetto a quella dell’adulto, risultano lesi, ex se,dalla sopravvenuta confusione dei paradigmi di probation.
Ci si aspettava, detto altrimenti, una decisione che difendesse con maggiore energia tali interessi, rilevando l’incongruenza e l’inidoneità del decreto Caivano rispetto agli scopi e ai valori del diritto minorile. In questo modo, oltre a incoraggiare implicitamente ulteriori questioni di legittimità, gradualmente demolitorie della restante parte del costrutto discriminatorio e sproporzionato partorito dal legislatore del 2023, la Corte avrebbe, altresì, potuto cogliere l’occasione per rivolgere al legislatore un prezioso monito ad intervenire nella materia in questione con più accorto rispetto delle sue peculiarità costituzionali.
Tutti obiettivi che non possono dirsi raggiunti con la soluzione “diplomatica” della Consulta.
4. Le ripercussioni prospettiche della pronunzia
Le implicazioni del mancato accoglimento delle questioni di costituzionalità nella loro interezza sono numerose, stagliandosi all’orizzonte il pericolo di un cortocircuito del sistema del diritto minorile, costituzionalmente orientato alla tutela del minore nel processo e dal processo.
Anzitutto, in un’ottica di prospettive politico-criminali, l’avallo (in)diretto della Corte costituzionale al meccanismo delle preclusioni assolute alla messa alla prova minorile incoraggerà senz’altro il legislatore a proseguire nella sua attività giustizialista, irrobustendo l’art. 28, comma 5-bis, D.P.R. n. 448/1988 di numerose, ulteriori, fattispecie. Con elevato grado di probabilità, ciò avverrà nella maniera disorganica ed alluvionale che ha contraddistinto l’arricchimento di altri elenchi ostativi alla operatività di determinati istituti previsti per gli adulti, come quelli di cui al terzo comma dell’art. 131-bis c.p., ovvero i reati ostativi elencati nell’art. 4-bis Ord. pen.
C’è da scommettere, inoltre, che lo strumento privilegiato sarà, ancora una volta, la decretazione d’urgenza, che verrà massmediaticamente presentata all’opinione pubblica quale “risposta muscolare” e “a costo zero” ad un qualche eclatante episodio delittuoso che dovesse prossimamente coinvolgere minori autori di gravi reati, secondo la medesima logica emergenziale che ha portato a licenziare lo stesso decreto Caivano. Onde cautelarsi da futuri dubbi di costituzionalità, al legislatore populistico-securitario del domani basterà seguire le indicazioni fornite dalla Corte con la sentenza in esame, premurandosi, cioè, di escludere testualmente dalle introducendae fattispecie ostative le ipotesi circostanziate pro reo, sì da “salvare” quelle base e quelle aggravate.
In sintesi, si assisterà inevitabilmente ad un ulteriore deterioramento dei principi costituzionali più volte richiamati, allargando il ricorso alla pena detentiva a tutti quei minori che non possano beneficiare di altri istituti deflattivi del procedimento, ovvero alternativi alla sanzione criminale – che resteranno, concretamente parlando, soluzioni non sempre percorribili, considerata la gravità dei delitti ostativi.
Proprio per arginare la vis expansiva della pena detentiva, il secondo effetto potrebbe verosimilmente consistere proprio nella controspinta dilatativa delle maglie interpretative di simili istituti di favore, oltre che della nozione stessa dei «casi di minore gravità»[65]. Questo porterebbe, però, alle usuali incertezze applicative legate alle oscillazioni giurisprudenziali, ponendo anche dei problemi di concreta determinatezza della suddetta ipotesi attenuata, che ben si presta ad ampi margini di apprezzamento da parte dell’organo decisorio.
C’è poi una ulteriore ripercussione, di portata più ampia e generale.
Non si può certamente rimanere insensibili all’eco dell’equiparazione sopra descritta, che rivela una surrettizia reintroduzione, all’interno del diritto penale minorile, di istanze di natura retributiva[66], occultate nella discrezionalità con cui il legislatore potrà includere, a suo piacimento, una determinata figura criminosa tra quelle per cui non sarà mai possibile attivare la «privilegiata soluzione alternativa alla condanna del minore, quale forma di intervento rieducativo innestato nella fase processuale»[67].
Se, dunque, la realizzazione di una qualsiasi fattispecie ostativa azzera oggi le chances di accedere alla messa alla prova tanto dell’adulto quanto del minore, allora è doveroso chiedersi se la seconda possegga davvero ancora una funzione «eminentemente rieducativa», oppure sia stata contagiata in profondità dalla «innegabile componente sanzionatoria» della prima.
In tal senso, paiono essere rimasti sostanzialmente inascoltati gli ammonimenti contenuti nei pareri depositati dall’A.I.P.D.P. quale amicus curiae, ove, rimarcando «l’impraticabilità di rigide preclusioni per i minorenni autori di reato, rispetto ai quali è manifesta la necessità di prognosi individualizzate rimesse al giudice, specializzato e con competenze multidisciplinari»[68], si poneva l’attenzione proprio sull’incoerenza con le indicazioni sovranazionali e costituzionali della «inammissibile adultizzazione», novellata dal legislatore del 2023.
Insomma, si teme che l’epidemia di derelizione dei principi costituzionali del diritto penale minorile, repentinamente acuitasi con il “focolaio Caivano”, possa divenire endemica, imponendo forse una rilettura critica dell’intera materia in esame. Anche attraverso avalli costituzionali impliciti, del tenore di quello qui commentato, la stessa corre il pericolo di non essere più geneticamente strutturata alla tutela del minore e ad un suo pieno recupero personale, educativo, affettivo e sociale, ma, ormai, predisposta in potenza ad una futura stagione di scelte politico-criminali di stampo dichiaratamente punitivo.
In conclusione, la negazione al minore dell’opportunità di uscire anticipatamente e con il miglior risultato possibile dal circuito penale rischia di stabilizzare – finanche nel “porto franco dagli automatismi afflittivi”, quale dovrebbe essere il campo della giustizia minorile (rectius, l’intero sistema penale) –, delle zone di “massima offensività”, in cui la sanzione criminale verrebbe a configurarsi quale usitata, quia de facto unica, ratio delle risposte disponibili.
[1] Ex plurimis, cfr. A. CAVALIERE, Il c.d. Decreto Caivano: tra securitarismo e simbolicità, in PenaleDP, 4, 2023, 541 ss.; G. MARTIELLO, Gli interventi del c.d. «Decreto-Caivano» sul diritto penale minorile, tra salvaguardia della società dal minore delinquente e tutela del fanciullo dalla società indifferente, in L.P., 12 febbraio 2024, 1 ss.; G. PANEBIANCO, Sicurezza, criminalità minorile e urgenza a fronte del c.d. decreto “Caivano”, e F. TRIBISONNA, Interventi in materia processuale penale: da Caivano alla deriva dei principi del “giusto processo minorile” il passo è breve, entrambi in Dir. pen. e proc., 12, 2023, rispettivamente 1554 ss. e 1568 ss.
[2] Sull’inquadramento storico-giuridico del fenomeno, di per sé ampiamente esplorato in letteratura, si rinvia a F. FORZATI, La sicurezza fra diritto penale e potere punitivo. Genesi e fenomenologia dell’illecito securitario postmoderno fra involuzioni potestative e regressioni al premoderno, Napoli, 2020, e S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, II ediz., Napoli, 2000. Con specifico riferimento al populismo penale, si v., ex multis, L. FERRAJOLI, Il populismo penale nell’età dei populismi politici, in Questione giustizia. Trimestrale promosso da Magistratura democratica, 1,2019, 79 ss.; G. FIANDACA, Populismo politico e populismo giudiziario, in Criminalia. Annuario di scienze penalistiche,2013, 95 ss. e, nel medesimo volume, D. PULITANÒ, Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale, 123 ss.; G. INSOLERA, Il populismo penale, in disCrimen, 13 giugno 2019; M. DONINI, Populismo penale e ruolo del giurista, in Sist. pen., 7 settembre 2020.
[3] In argomento, sia consentito il rinvio al nostro Riflessioni ‘a prima lettura’ sul nuovo delitto di “inosservanza dell’obbligo di istruzione dei minori” ex art. 570-ter c.p., in Diritto e Giustizia Minorile. Rivista Giuridica Trimestrale, 3-4, 2023, 35 ss.
[4] Sui profili sostanziali e processuali dell’istituto, si v. C. LOSANA., Sub artt. 28-29, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in Commento al codice di procedura penale, coordinato da M. CHIAVARIO, Leggi collegate, I, Il processo minorile, Torino, 1994, 291.
[5] Corte cost., sent. 14 aprile 1995, n. 125, in Giur. cost., 1995, p. 125.
[6] Idem.
[7] In tema, si v. Corte cost., 10 giugno 2020, n. 139, secondo cui «la messa alla prova del minore è prevista per tutti i reati anche quelli di gravità massima, rispetto ai quali l’ordinamento sospende il processo in vista dell’eventuale estinzione del reato per finalità puramente rieducative, quindi non perché l’imputato lo richieda e il pubblico ministero vi consenta, ma solo perché, ed in quanto, lo ritenga opportuno un giudice strutturalmente idoneo a valutare la personalità del minore». Sulla eterogeneità teleologica tra la messa alla prova minorile e quella dell’adulto, cfr. Corte cost., 24 aprile 2020, n. 57 e Corte cost., 29 marzo 2019, n. 68, con nota di V. BOVE, La disciplina della messa alla prova minorile supera il vaglio di costituzionalità. Osservazioni a margine della sentenza n. 68 del 2019, in Riv. it. dir. proc. pen., 2, 2019, 1027 ss.
[8] S. ABRUZZESE, La messa alla prova del minore omicida, in Min. giust., 1, 1996, 15; A. CIAVOLA – V. PATANÈ, La specificità delle formule decisorie minorili, in (a cura di) E. ZAPPALÀ, La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile, Torino, 2019, 191.
[9] A. MACCHIA – P. GAETA, Messa alla prova ed estinzione del reato: criticità di sistema e adattamenti funzionali, in DPC, 10, 2018, 138.
[10] Cfr. C. CESARI, Commento all’art. 28 d.P.R. 448/1988, in (a cura di) G. GIOSTRA, Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/1988, Milano, 2024, 469 ss.
[11] In tal senso, si v. Corte cost., 6 marzo 2025, n. 23, secondo cui la messa alla prova è teleologicamente orientata proprio alla protezione della gioventù, avendo «lo scopo primario di favorire l’uscita del minore dal circuito penale, la più rapida possibile, soprattutto attraverso una riflessione critica del giovane, sul proprio vissuto e la propria condotta, in mancanza della quale l’istituto stesso diventerebbe mezzo di pura deflazione, tra l’altro stimolando, per una sorta di eterogenesi dei fini, calcoli opportunistici dell’indagato minorenne» (par. 6.1. del considerato in diritto). Sulla sentenza de qua, si v. L. CAMALDO, Decreto Caivano: per la Corte costituzionale sulla prova minorile “semplificata” deve decidere il giudice collegiale (art. 27-bis, comma 2, d.P.R. n. 448/1988), in Sist. Pen., 3, 2025, 179 ss.
[12] In dottrina, cfr., ex multis,A. CAVALIERE, Il Decreto Caivano: tra securitarismo e simbolicità, in PenaleDP, 9 febbraio 2024; ID., I guasti del populismo penale in relazione al contrasto della delinquenza giovanile: il c.d. decreto Caivano, in Diritto e Giustizia Minorile, 1-2, 2024, 8 ss.; M. BIANCHI, Esclusa la messa alla prova per i minori autori di violenze sessuali aggravate. Profili di illegittimità costituzionale dell’emendamento dell’art. 28 del D.P.R. 448/1988, in Arch. Pen., 2, 2024, 1 ss.; I. PICCOLO, Sulle preclusioni del Decreto Caivano alla sospensione del procedimento con messa alla prova per i minorenni. Letture auspicabili in attesa della Corte costituzionale, in Arch. pen., 2, 2024, 1 ss.
[13] Le ordinanze di rimessione sulla legittimità costituzionale del catalogo ostativo inaugurato dal decreto Caivano sono state in totale sei, tre delle quali sono state accolte dalla Consulta con la sentenza qui annotata. Delle restanti, due sono state dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza, coinvolgendo accadimenti verificatisi prima dell’entrata in vigore della novella e, dunque, garantiti dal divieto di retroattività in peius; l’ultima risulta tuttora pendente. I tre provvedimenti ritenuti inammissibili sono i seguenti: G.u.p. presso il Tribunale per i minorenni di Bari, ordinanza 24 marzo 2024 (iscritta nel registro ordinanze della Consulta al n. 76/2024); G.u.p. presso il Tribunale per i minorenni di Bari, ordinanza 25 marzo 2024 (iscritta nel registro ordinanze della Consulta al n. 104/2024). La questione ancora pendente è, invece, quella sollevata dal G.u.p. presso il Tribunale per i minorenni di Torino con ordinanza del 5 giugno 2025 (iscritta nel registro ordinanze della Consulta al n. 147/2025), con udienza fissata per la camera di consiglio del 4 maggio 2026.
[14] Per un’analisi approfondita delle ordinanze di rimessione (con raffronto di analogie e differenze tra le singole vicende processuali), si rinvia integralmente a M. BIANCHI – G. PANEBIANCO, Le preclusioni alla messa alla prova minorile (ancora una volta) sul banco della Corte costituzionale, cit., 7 ss.
[15] L’argomentazione utilizzata insiste principalmente sulla comparazione con altre gravi fattispecie (come i delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso e di strage), per le quali resta, invece, consentita la messa alla prova.
[16] Tale norma, invero, impone al giudice un continuo esame della personalità del minore, da effettuarsi «in ogni stato e grado del procedimento minorile, come statuito dall’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988», secondo cui l’A.G. deve acquisire «elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili». In tal senso, la messa alla prova costituirebbe «uno dei principali strumenti che consente al giudice di valutare compiutamente la personalità del minore, sotto l’aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini dell’apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti», posto che, l’esito positivo del programma trattamentale, portando ad una pronunzia declaratoria di estinzione del reato, denoterebbe il venir meno dell’interesse alla «pretesa punitiva per il raggiungimento delle finalità di recupero del minore e del suo reinserimento sociale».
[17] Vengono richiamate: le regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile, c.d. regole di Pechino (approvate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 29 novembre 1985); le regole ONU per la protezione dei minori privati della libertà (approvate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 14 dicembre 1990), c.d. regole dell’Havana; la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa in data 5 novembre 2008 sulle regole del trattamento per i condannati minorenni sottoposti a sanzioni o a misure restrittive della libertà personale; le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore (adottate dal Consiglio d’Europa il 17 novembre 2010); la direttiva 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.
[18] Ci si riferisce alla circostanza per cui la sentenza ex art. 169 c.p. impone l’annotazione sul casellario giudiziale sino al compimento del ventunesimo anno di età, tra l’altro per un reato alquanto “infamante” e stigmatizzante, che frustrerebbe anche le istanze di una sua maggiore responsabilizzazione sul piano sessuale. Oltre a ciò, nel caso di perdono giudiziale sarebbe preclusa al giudice la possibilità di impartire prescrizioni rivolte alla riparazione del danno ed alla conciliazione con la persona offesa.
[19] Si v., in particolare, l’opinione depositata in relazione alla questione sollevata dal Tribunale per i minorenni di Bari, pubblicata su Sist. pen., 13 ottobre 2025.
[20] Sul punto, l’A.I.P.D.P. richiama i dati evincibili dai report pubblicati dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per gli anni 2023 e 2024, da cui emerge come il tasso di recidiva per i minori assoggettati a misure diverse dalla messa alla prova sia più alto di circa dieci punti percentuali rispetto a quelli che siano stati sottoposti alla stessa, nonché che, dal 2003 al 2024, la messa alla prova abbia dato un esito positivo in una percentuale superiore all’80% – senza alcuna correlazione tra le ipotesi di esito negativo e la gravità dei reati realizzati.
[21] Richiamando anche la ricostruzione effettuata in (a cura di) I. MASTROPASQUA – R. BRACALENTI – M.S. TOTARO, Minorenni autori di reati sessuali e giustizia minorile. Quaderni dell’Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Roma 2021, 75 ss., l’A.I.P.D.P. sottolinea come spesso il procedimento penale per reati sessuali commessi da minori scaturisca da vicende inquadrate in contesti “relazionali” che coinvolgono adolescenti, pressoché coetanei, «tra i quali è frequente una sorta di “fraintendimento del gesto”», nonché da vicende di «sperimentazione maldestra […] di approcci impropri alla sessualità».
[22] Cfr. l’opinione scritta depositata per il giudizio iscritto al n. 45/2025 del registro ordinanze della Consulta, 2, in www.camerepenali.it.
[23] Vengono richiamati, in particolare, i canoni di “non vincolatività decisoria” del giudice minorile, di ultima ratio delle limitazioni della libertà personale del minore, di “minima offensività del procedimento” e della funzione rieducativa della pena.
[24] Corte cost., 23 settembre 2025, dep. 29 dicembre 2025, n. 203, in Giur. cost.
[25] Ci si riferisce alle censure di inammissibilità avanzate «per mancata individuazione dei parametri costituzionali da porre a riferimento delle stesse; per omessa motivazione sulla loro rilevanza; per erronea ricostruzione del quadro normativo; per difetto di rilevanza delle questioni, quanto all’ordinanza iscritta al n. 88 del registro ordinanze 2025, perché lo stesso rimettente avrebbe ritenuto applicabile, nel caso di specie, l’istituto del perdono giudiziale» (cfr. par. 5 delle motivazioni in diritto).
[26] Par. 6 del considerato in diritto, Corte cost., sent. 203/2025, cit.
[27] Cfr. ancora Corte cost, sent. 139/2020, cit.
[28] Corte cost, 14 gennaio 2025, dep. 4 febbraio 2025, n. 8, con nota di I. Piccolo, “Decreto Caivano” e messa alla prova del minore autore di reato. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 8 del 2025, in Oss. Cost., 3, 2025, 229 ss.
[29] Par. 14 del considerato in diritto, Corte cost., sent. 203/2025, cit.
[30] Par. 15 del considerato in diritto, Corte cost., sent. 203/2025, cit.
[31] Sul punto, si richiamano i chiarimenti contenuti nei seguenti precedenti: Corte cost., sent. 14 aprile 2014 (dep. 18 aprile 2014), n. 106; Corte cost., sent. 13 luglio 2005 (dep. 26 luglio 2005), n. 325; Corte cost., sent. 16 aprile 2024 (dep. 20 maggio 2024), n. 91.
[32] Par. 15.1 del considerato in diritto, Corte cost., sent. 203/2025, cit. Il virgolettato è in sentenza.
[33] Ibidem.
[34] Corte cost., 20 ottobre 2025, dep. 29 dicembre 2025, n. 202, in Giur. cost.
[35] Per un riepilogo delle stagioni di tale atteggiamento della Corte costituzionale, si v., di recente, I. GIUGNI, Riserva di legge e sindacato di costituzionalità in materia penale. Profili di tensione, itinerari problematici e prospettive future, Roma, 2025, 201 ss.
[36] Sulla ricostruzione del fenomeno, cfr. M. D’AMICO, Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore in materia penale, in RivistaAIC, 4, 2016, 1 ss.; ID., La Corte costituzionale dinanzi al principio di legalità penale e l’alibi della discrezionalità del legislatore: problemi e prospettive, in (a cura di) I. PELIZZONE, Principio di legalità penale e diritto costituzionale. Problematiche attuali, Milano, 2017, 3 ss.
[37] Testualmente, V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Torino, 2005, 218, il quale prende atto del fatto che, negli anni, tale divieto risulta essere stato «a volte rispettato in maniera sacrale, anche per giustificare una sostanziale fin de non recevoir», ed «altre volte surrettiziamente aggirato».
[38] Il tema risulta pressoché sterminato, impedendo un suo puntuale riepilogo storico e contenutistico. In argomento, senza pretese di esaustività, con riferimento alla proporzionalità sulle scelte di criminalizzazione e sulla misura della risposta sanzionatoria, si segnalano: F.C. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, 350 ss.; G. INSOLERA, Principio di eguaglianza e controllo di ragionevolezza sulle norme penali, in AA.VV., Introduzione al sistema penale, Torino 1997, 264 ss.; D. PULITANÒ, Ragionevolezza e diritto penale, Napoli, 2012; ID., La misura delle pene, tra discrezionalità politica e vincoli costituzionali, in D.P.C. – Riv. trim., 2, 2017, 48 ss.; V. MANES, Proporzione senza geometrie, in Giur. cost., 6, 2016, 2105 ss.; F. VIGANÒ, La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale, Torino, 2021; ID., La proporzionalità nella giurisprudenza recente della Corte costituzionale: un primo bilancio, in Sist. pen., 8 gennaio 2025; N. RECCHIA, Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali, Torino, 2020; N.M. MAIELLO, Confisca urbanistica e proporzionalità: una occasione perduta per un possibile restauro costituzionale, in Dir. pen. e proc., 12, 2021, 33 ss.; F. DI BONITO, «Back to the future»: discrezionalità, proporzionalità e prognosi nelle alternative alla detenzione breve, in L.P., 11 ottobre 2024, 1 ss.
[39] N. RECCHIA, Il principio di proporzionalità, cit., 342-343, ripercorre i vari criteri utilizzati dalla Corte in un impiego cauto del canone in questione, quali il topos argomentativo dell’anacronismo, il giudizio di eguaglianza in senso stretto e l’impiego dell’irragionevolezza interna e per confronto, propria del parametro del tertium comparationis.
[40] Evidenziano, con riferimento all’intero ordinamento giuridico e non solo alla materia penale, una crescente valorizzazione dei profili di «ragionevolezza intrinseca», G. ZAGREBELSKI, Su tre aspetti della ragionevolezza, in AA. VV. (a cura di), Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Riferimenti comparatistici, Milano, 1994, 184 ss.; M. CARTABIA, Ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, in (a cura di) A. GIORGIS-E. GROSSO-J. LUTHER, Il costituzionalista riluttante. Scritti per Gustavo Zagrebelsky, Torino, 2016,468 ss. Sul punto, si v. anche V. GIANNELLI, Dalle rime obbligate al dispositivo “cedevole”. Brevi note sugli ultimi approdi del sindacato costituzionale sulla proporzionalità delle sanzioni penali, in Federalismi.it, 15, 2020, 85 ss.
[41] Puntualizza tale «allentamento della morsa delle c.d. “rime obbligate”», all’interno della più recente giurisprudenza costituzionale, M. RUOTOLO, Oltre le “rime obbligate”?, in Federalismi.it, 3, 2021, 58 ss.
[42] Per un particolareggiato affresco sull’actio finium regundorum, nella giurisprudenza costituzionale, dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità della pena, si v. F. VIGANÒ, La proporzionalità della pena, cit., 233 ss.
[43] Si tratta della nota espressione coniata da V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, vol. II, L’ordinamento costituzionale italiano (la Corte costituzionale), Padova, 1984, 402 ss., per spiegare come la Corte, all’atto dell’eliminazione di una norma dall’ordinamento, sia vincolata a colmare gli ipotetici vuoti di tutela in modo univoco e non discrezionale, ovvero utilizzando l’unica soluzione legislativa possibile (e dunque “obbligata”). Per approfondire lo sviluppo di tale teoria, nonché il pensiero complessivo del suo Autore, cfr. AA.VV., Il contributo di Vezio Crisafulli alla scienza del diritto costituzionale, Il contributo di Vezio Crisafulli alla scienza del diritto costituzionale, Atti delle giornate di studio di Trieste, 1-2 ottobre 1993, Padova, 1994.
[44] R. BARTOLI, Dalle “rime obbligate” alla discrezionalità: consacrata la svolta, in Giur. cost., 6, 2018, 2566 ss.; ID., La sentenza n. 40/2019 della Consulta: meriti e limiti del sindacato “intrinseco” sul quantum di pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 2, 2019, 968, secondo cui «l’anima giurisdizionale di questo orientamento emerge da tre aspetti», quali la dimensione comparativa tra due realtà, la vincolatività del procedimento e del suo esito, e l’iter argomentativo che dovrebbe contraddistinguere «non solo la comparazione tra le due realtà, ma soprattutto l’elezione del criterio indispensabile per compiere il giudizio di verosimiglianza/dissimiglianza». In argomento, cfr. anche M. DONINI, Rime obbligate, fine-vita e diritti fondamentali. La legittimazione costituzionale di una sentenza manipolativo-additiva al limite, in DisCrimen, 31 luglio 2023, 1 ss.; V. MANES – V. NAPOLEONI, La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale, Torino, 2019, 349 ss.
[45] Sulla precisazione terminologica, si rinvia a S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica, Napoli, 1992, 83 ss. e, in particolare, 109 ss.
[46] In tema, si v. F. VIGANÒ, Un’importante pronunzia della Consulta sulla proporzionalità della pena, in D.P.C. – Riv. trim., 2, 2017, 61 ss.
[47] Cfr. ancora R. BARTOLI, La sentenza n. 40/2019 della Consulta, cit., 970, il quale chiarisce come la contestazione delle rime obbligate sia stata appunto giustificata dall’intenzione di estendere il perimetro delle decisioni della Consulta anche ad ipotetiche “zone franche”, caratterizzate «da una disciplina illegittima che tuttavia non potrebbe essere dichiarata proprio per l’assenza di una soluzione obbligata».
[48] Sulla vexata quaestio del passaggio dalle “rime obbligate” alle “rime adeguate”, si rinvia a F. VIGANÒ, La proporzionalità della pena, cit., 286 ss. ed ai riferimenti bibliografici e giurisprudenziali ivi indicati.
[49] D. TEGA, La traiettoria delle rime obbligate, in Sist. pen., 2, 2021, 5 ss.
[50] Corte cost., sent. 25 settembre 2018, dep. 5 dicembre 2018, n. 222, in Giur. cost. In termini analoghi, cfr. anche Corte cost., sent. 9 maggio 2024, dep. 19 luglio 2024, n. 138, in Giur. cost. I virgolettati sono in sentenza.
[51] Ibidem.
[52] F.C. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., 384; N. RECCHIA, Il principio di proporzionalità nel diritto penale, cit., 347.
[53] L. GIANFORMAGGIO, L’interpretazione della Costituzione tra applicazione di regole ed argomentazione basata su principi, in L. GIANFORMAGGIO, Filosofia del diritto e ragionamento giuridico, Torino,2008, 184.
[54] Lo evidenziano M. BIANCHI – G. PANEBIANCO, L’attesa pronuncia della Corte costituzionale sul regime ostativo alla messa alla prova minore: tanto rumore per nulla, o quasi, in Sist. pen., 5 febbraio 2026, puntualizzando come, sebbene il parametro di cui all’art. 117 Cost. rappresentasse «il puntello argomentativo più debole nelle doglianze dei remittenti», quantomeno l’ordinanza n. 88 del Tribunale per i minorenni di Roma conteneva riferimenti normativi senz’altro più precisi delle altre; di talché «la Corte avrebbe dovuto soffermarsi maggiormente sul lamentato contrasto della novella legislativa con l’art. 117 Cost., interrogandosi sull’esistenza di un cogente obbligo sovranazionale o internazionale che imponga di consentire l’accesso del minore autore di reato alla messa alla prova, così come suggerito dai rilievi dell’Avvocatura dello Stato».
[55] Par. 12 del considerato in diritto, Corte cost., sent. 203/2025, cit.
[56] Par. 14 del considerato in diritto, Corte cost., sent. 203/2025, cit.
[57] V. BOSCO, La messa alla prova minorile: una sentenza della Corte costituzionale tanto attesa quanto deludente, in Sist. Pen., 10 marzo 2026.
[58] Par. 12 del considerato in diritto, Corte cost., sent. 203/2025, cit.
[59] Sul punto, cfr. M BRESSONE, sub Art. 31 Cost., in (a cura di) M. BRANCA, Commentario della Costituzione. Rapporti etico-sociali, Bologna, 1976, 135 ss.
[60] S. LARIZZA, Per un sistema di giustizia penale a misura di minore, in AA.VV., La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo, a cura di A. MANGIONE-A. PULVIRENTI, Milano, 2020, 129.
[61] F. VIGANÒ, La proporzionalità della pena, cit., 237-238.
[62] P. GROSSI, Relazione del Presidente Paolo Grossi sulla giurisprudenza costituzionale del 2016, 2017, in www.cortecostituzionale.it, 15.
[63] Ancora M. CARTABIA, Ragionevolezza e proporzionalità, cit., 468.
[64] La disposizione in parola stabilisce l’attivabilità del rito solo in presenza di reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché di fattispecie per le quali l’azione penale va esercitata nelle forme della citazione diretta a giudizio innanzi al Tribunale in composizione monocratica, tassativamente elencate nel secondo comma dell’art. 550 c.p.p.
[65] In questo senso, M. BIANCHI – G. PANEBIANCO, L’attesa pronuncia della Corte costituzionale, cit., ipotizzano condivisibilmente che l’impossibilità di accedere al probation minorile incentiverà il ricorso ad altri istituti, quali il ricorso alla sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (sebbene difficilmente ipotizzabile), il perdono giudiziale, la sospensione condizionale e le pene sostitutive, oltre che ad un impiego maggiore del proscioglimento per immaturità ex art. 98 c.p., nel solco della giurisprudenza sviluppatasi negli anni antecedenti al D.P.R. n. 448/1988; per gli stessi motivi, ritengono, altresì, probabile che la giurisprudenza minorile tenterà di estendere favorevolmente la portata della circostanza attenuante dei «casi di minore gravità», così consentendo di accedere comunque all’istituto in questione. Il regime ostativo potrebbe, dunque, «non solo frustrare l’intento repressivo che ha animato la riforma del 2023», ma, paradossalmente, anche «conseguire quell’effetto clemenziale che il legislatore intendeva invece scongiurare».
[66] M. BIANCHI – G. PANEBIANCO, L’attesa pronuncia della Corte costituzionale, cit.
[67] Par. 11 del considerato in diritto, Corte cost., sent. 203/2025, cit.
[68] Cfr. ancora il parere depositato nell’ambito dell’ordinanza di rimessione del Tribunale per i minorenni di Bari, iscritta al n. 68 del 2025.

