Iscrizione della notizia di reato e principio di legalità penale e processuale: l’IA al cospetto del concorso esterno in associazione mafiosa

Abstract: il lavoro analizza, nell’ottica dell’uso dell’IA, la rinnovata disciplina processuale della notizia di reato, in relazione ai risvolti potenzialmente positivi per il principio di legalità e le garanzie penalistiche nell’ottica del sistema complessivo di giustizia penale. Banco di prova viene individuato nella fattispecie giurisprudenziale del concorso esterno in associazione mafiosa.

Abstract: the work analyses, from the perspective of the use of AI, the renewed procedural discipline of crime reporting, in relation to the potentially positive implications for the principle of legality and criminal law guarantees from the perspective of the overall criminal justice system. The test case is identified in the jurisprudential case of external competition in a mafia association.

Sommario: 1. Cenni introduttivi: l’evoluzione dell’iscrizione delle notizia di reato e i possibili apporti dell’IA. – 2. Presupposti oggettivi della “notizia di reato” e iscrizione a modello 45. –  3. Presupposti soggettivi: iscrizione a modello 44 o a modello 21. –  4.  Retrodatazione  e controlli giurisdizionali sull’iscrizione. –  5. Il ruolo dell’IA nel contesto del diritto penale “imprevedibile”. – 6. Le ricadute in tema di principio di legalità penale sostanziale e processuale nel contesto della nuova regola di giudizio in tema di archiviazione e di udienza preliminare. –  7. Iscrizione della notizia di reato e concorso esterno in associazione mafiosa.

1. Cenni introduttivi: l’evoluzione dell’iscrizione delle notizia di reato e i possibili apporti dell’IA

L’uso dell’intelligenza artificiale nel settore della giustizia e in particolare della giustizia penale si propone di conferire uniformità e prevedibilità alle definizioni dei giudizi secondo i canoni valoriali del sistema giuridico contemporaneo[1]. Raggiungere un tale risultato vuol dire però adottare una rete di cautele tali da tenere insieme il novero delle garanzie fondamentali della persona e la domanda di giustizia che può essere soddisfatta soltanto con una valutazione rispettosa della legge e fornita di una base probatoria che riconosca certezza alla decisione [2].

Il tema che investe il riassetto del settore della giustizia penale investe anche altri aspetti che sono sfuggite finora al legislatore, attenendo all’operatività legata agli adempimenti procedurali che non si esauriscono in mere operazioni, ma che abbracciano attività di valutazione e scelte opzionali alternative sui percorsi procedurali. Tra di esse vi rientra la struttura organizzativa del registro delle notizie di reato, vale a dire il primo segmento operativo che segna l’avvio delle indagini preliminari e che, allo stesso tempo, esaurisce questioni di mera operatività adempitiva, investendo la fase di elaborazione di possibili iter alternativi che l’ufficio della Procura della Repubblica può intraprendere nell’avvio e nel progredire nelle indagini istruttorie[3].

Il tema che a questo punto emerge impone di chiarire quale tipo di intelligenza artificiale e con quali modalità essa possa essere utilizzata in questo settore cruciale del procedimento penale che può segnare, anche alla luce della riformulazione dell’art. 335 c.p.p., tutto il corso delle successive indagini in termini di durata e di contenuti.

Giova ricordare che nell’originaria previsione codicistica, l’esigenza di contenere i tempi delle indagini era conseguente alla separazione delle fasi procedimentali, alla tendenziale inidoneità probatoria degli atti assunti unilateralmente dal pubblico ministero, alla necessità che fosse il processo la sede naturale in cui assumere le prove e ricostruire i fatti, all’esigenza che la prova fosse formata il più “vicino” possibile alla data di commissione del fatto.  Ciò giustificava una serie di previsioni normative: l’atto di indagine compiuto dopo la scadenza del termine di durata della indagini era inutilizzabile (art. 407, comma 3, c.p.p.); il pubblico ministero, decorso il termine di durata delle indagini, formalizzava le sue determinazioni attraverso l’opzione tra richiesta di archiviazione ed esercizio dell’azione penale; il potere di avocazione obbligatoria, previsto dall’art. 412, comma 1, c.p.p., era funzionale a garantire la sequenza procedimentale delineata e aveva come presupposto la previsione che la procura generale ricevesse dalle procure della Repubblica del distretto, con cadenza settimanale, l’elenco dei procedimenti per i quali risultavano scaduti i tempi d’indagine (art. 127 disp. att. c.p.p.); l’indagato e la persona offesa avevano il potere di richiedere al pubblico ministero di secondo grado di disporre l’avocazione tutte le volte in cui l’ufficio di prime cure fosse rimasto inerte allo scadere del termine di durata massima delle indagini (art. 413 c.p.p.).

Il sistema non ha funzionato per molteplici ragioni[4]; un sistema in cui – ad esclusione del meccanismo delle proroghe – controllore e controllato si sovrapponevano in un’unica figura, quella del pubblico ministero.

Un sistema che presupponeva certezza nella individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di durata delle indagini e, quindi, una rigorosa coincidenza temporale fra il momento in cui la notizia di reato fosse oggettivamente e soggettivamente configurabile e quello della iscrizione nell’apposito registro di cui all’art. 335 c.p.p. del nome della persona indagata.

Non vi era invece una definizione di notizia di reato e neppure una chiara indicazione di quando, cioè in presenza di quali condizioni, il pubblico ministero dovesse procedere alla iscrizione del nome della persona sottoposta alle indagini.

È accaduto che spesso l’iscrizione oggettiva della notizia di reato e del nome della persona sottoposta alle indagini abbia seguito di molti mesi la formale acquisizione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria, il cui obbligo di trasmissione al pubblico ministero era a sua volta conformato su un parametro cronologico molto sfuggente e non legato a rigide scansioni temporali.

Del resto, la questione presenta profili di particolare complessità poiché l’emersione della notitia criminis raramente si manifesta in modo immediato e univoco, risultando piuttosto il frutto di un progressivo processo di acquisizione e sedimentazione di elementi conoscitivi[5].

Il d.lgs. n. 150/2022 è così intervenuto sulla fase delle indagini preliminari, valorizzandone la funzione probatoria nella prospettiva della nuova regola di giudizio, in tema di archiviazione e di sentenza ex art. 425 c.p.p., della ragionevole previsione di condanna[6]: la completezza e lo spessore dell’indagine costituiscono dunque precondizioni per l’efficacia deflattiva della regola di giudizio applicata dal giudice dell’udienza preliminare.  È stato introdotto l’auspicato controllo giurisdizionale sugli snodi cruciali dello sviluppo della fase investigativa, con particolare riguardo al momento dell’iscrizione della notizia di reato. Recependo le direttive contenute nella legge-delega, è stato sostanzialmente chiarito che l’iscrizione è un atto a struttura complessa, nel quale coesistono una componente “oggettiva”, cioè la descrizione di un determinato fatto (“notizia”) riconducibile ad una fattispecie penale, e una componente “soggettiva”, rappresentata dall’attribuibilità soggettiva di quel fatto, cioè dalla indicazione della persona da sottoporre alle indagini, la cui individuazione costituisce il dies a quo per la decorrenza dei termini di durata della indagini. Sono stati definiti, da una parte, i presupposti oggettivi della “notizia di reato”, al fine di meglio delineare il limite inferiore rispetto al registro degli atti non costituenti notizia di reato (modello 45), e, per altro verso, i presupposti soggettivi della iscrizione, in tal modo chiarendo lo scrutinio da effettuare come discrimine tra iscrizione a modello 44 (registro delle notizie di reato a carico di persone ignote) e iscrizione a modello 21 (registro delle notizie di reato a carico di persone note).

L’intervento legislativo risulta calibrato sulla presa d’atto che il baricentro del processo si è progressivamente e sostanzialmente spostato nella fase anteriore all’esercizio dell’azione penale, segnatamente nel momento in cui si radica la più invasiva coloritura mediatica[7]. Il naturale contraltare di una simile impostazione di sistema non può che consistere nel rafforzare le garanzie difensive, di matrice costituzionale, ed il controllo giurisdizionale sugli snodi principali della fase investigativa.

In tale contesto, valore centrale assume il momento dell’iscrizione della notizia di reato, adempimento al quale si ricollegano una serie di rilevanti effetti, tra i quali[8]: 1) l’inizio della decorrenza del termine per le indagini e, conseguentemente, del termine per l’azione con tutte le nuove dinamiche ad esso collegate; 2) l’inutilizzabilità degli atti compiuti oltre il termine per le indagini; 3) il regime  delle intercettazioni telefoniche ed ambientali; 4) la necessità di tutelare il diritto costituzionalmente garantito di difesa dell’indagato; 5) i riflessi sulla successiva formulazione dell’imputazione; 6) i rischi per la presunzione di innocenza, esaltati dalla risonanza mediatica dell’inchiesta penale e dal cortocircuito mediatico-giudiziario che molti (e talora irreparabili) guasti produce e che si scatena con la sola notizia dell’iscrizione della notizia di reato.

In relazione a tali rilevanti effetti, si evidenziava in passato il tenore estremamente laconico dell’art. 335 c.p.p. nella versione originaria, che nulla precisava sui criteri e sulle modalità dell’iscrizione[9]. Ciò apriva ampi spazi alla prassi per riempire l’obbligo del pubblico ministero, rimanendo un po’ tutti ancorati all’unica certezza, di derivazione giurisprudenziale, dell’esclusione di un controllo del giudice in ordine alla tempestività dell’iscrizione da parte del PM, a cui si è sempre riconosciuta (e si continua a riconoscere) una esclusiva valutazione discrezionale. Si parla al riguardo di “discrezionalità valutativa” del pubblico ministero[10].

Le problematiche emerse nella prassi erano: a) l’eccesso di iscrizioni a modello 21 (a carico di noti), con tutti gli effetti pregiudizievoli che ne conseguono, pur in assenza di un adeguato quadro indiziario soggettivamente indirizzato; b) la tardività dell’iscrizione, o, ancora, la mancata iscrizione, pur in presenza delle condizioni di legge, con il conseguente abuso della dilatazione del termine di decorrenza delle indagini preliminari e, prima ancora, con conseguente violazione del diritto alla conoscenza delle indagini a proprio carico, quale momento essenziale del diritto di difesa; c) le difficoltà legate alla esatta perimetrazione della nozione di “notizia di reato”, così da evitare il duplice rischio di iscrizioni di notizie “generiche”, che al massimo andrebbero iscritte a modello 45 quali fatti non costituenti reato, o di “non iscrizioni” al cospetto di notizie di reato, con l’effetto di ritardare sia il termine di decorrenza delle indagini, sia l’attivazione delle garanzie riconosciute alla persona sottoposta alle indagini.

Ne derivava il problema della c.d. “iscrizioni facili” per ipotesi che scontano una carenza di tipicità delle rispettive fattispecie, e dunque una inevitabile corresponsabilità del legislatore, come talvolta è avvenuto in materia di abuso d’ufficio e di responsabilità colposa in ambito sanitario[11].

Per contro, la disciplina introdotta dal d. lgs. n. 150 del 2022 da vita ad un legame ideale tra la notizia di reato e l’imputazione, in modo che la prima ponga le premesse della seconda, innescando una sequenza di addebiti provvisori tutti protesi ad evitare che la fluidità delle indagini si traduca in una vaghezza dei presupposti e della consistenza temporale delle stesse[12]. Sul piano valoriale, la modifica si collega, altresì, alle interpolazioni delle norme sull’udienza preliminare, che attribuiscono al giudice il potere di ordinare al pubblico ministero la riformulazione delle imputazioni generiche (art. 421, commi 1 e 2, c.p.p.)[13].

Il tema si salda oggi con l’evoluzione tecnologica e il suo incessante sviluppo[14], segnatamente con l’uso dell’IA nel processo penale[15], laddove  l’idea secondo la quale l’intelligenza artificiale possa fornire un supporto – magari anche decisivo – nelle articolate valutazioni che il Pubblico Ministero deve compiere in merito all’iscrizione della notizia di reato è certamente stimolante, in quanto “il contribuito che un “calcolatore istruito” può offrire al magistrato dell’accusa – almeno in punto di inquadramento del fatto – sembrerebbe sulla carta un’occasione imperdibile, specie nell’ottica di garantire un ossequio effettivo e non solo formale alla nuova disciplina degli artt. 335 ss. c.p.p. voluta dalla c.d. riforma Cartabia[16].

Il ricorso all’intelligenza artificiale, infatti, potrebbe costituire un “fattore di confronto” del quale il P.M. deve tener conto tanto nella fase genetica dell’iscrizione quanto in quella evoluta della sua eventuale modifica. Non si vuole affermare che l’intelligenza artificiale possa sostituirsi all’essere umano nello svolgimento del compito, ma la presenza di un elaboratore che fornisca una prospettiva (eventualmente alternativa ma comunque) “erudita” sulla qualificazione giuridica del fatto può atteggiarsi contemporaneamente a strumento di convalida dell’operato del magistrato inquirente e a fattore di controllo, specie sul terreno di figure di reato ellittiche e porose come quella del concorso esterno in associazione mafiosa, connotato da una tipicità ambigua, sfuggente, riottosa ad inquadrarsi in un preciso recinto denotativo, e dunque fortemente sensibili alle oscillazioni valutative dell’or­gano dell’accusa[17].

Posto infatti che l’iscrizione della notitia criminis è un “proposito di imputazione” e che l’imputazione traduce nel processo le istanze di garanzia del principio di legalità, l’affiancamento costante del “calcolatore” potrebbe favorire il raggiungimento di standard di precisione più elevati rispetto a quelli ordinari, ove non addirittura scongiurare il ricorso ad iscrizioni meramente strumentali, funzionali a contestazioni destinate a non “reggere” al dibattimento, ma capaci di garantire effetti sostanziali ovvero processuali diversamente impossibili[18].

2. Presupposti oggettivi della “notizia di reato” e iscrizione a modello 45

Al fine di soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni, determinanti nell’individuazione del momento in cui le indagini hanno inizio e allo scopo di garantire quello che attenta dottrina ha definito come “un vero e proprio “principio di coerenza” nell’evoluzione dell’addebito nel corso del procedimento[19], la nuova versione dell’art. 335, comma 1, c.p.p. prevede espressamente i criteri in base ai quali è possibile procedere all’iscrizione oggettiva e soggettiva della notitia criminis[20].

La responsabilità dell’iscrizione è riservata al Procuratore della Repubblica, anche in difformità rispetto a quanto segnalato dal denunciante o indicato dalla polizia giudiziaria e l’individuazione del registro nel quale iscrivere costituisce un atto processuale pienamente espressivo della funzione giudiziaria. Nella prassi si ritiene che il sostituto assegnatario del procedimento possa esclusivamente procedere a successivi adeguamenti o, al massimo, a ulteriori iscrizioni che si rendano necessarie nell’ambito della medesima vicenda, sotto il controllo del capo dell’ufficio.

Alla luce del d.lgs. n. 150/2022 il pubblico ministero iscrive immediatamente nell’apposito registro ogni notizia di reato, che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, “contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi ad una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto” (art. 335, comma 1, c.p.p.).

In buona sostanza gli elementi costitutivi della notizia di reato sono: a) la rappresentazione del fatto storico; b) la sua non inverosimiglianza; c) il suo carattere determinato con la precisazione che le circostanze di tempo e di luogo del fatto non sono indispensabili a integrare questo requisito e sono indicate solo ove risultino; d) la possibilità di sussumerlo in un tipo normativo.

Solo al ricorrere congiunto di tali requisiti è possibile distinguere il mero ed astratto sospetto di reato di cui all’art. 116 disp. att., ovvero la sussistenza di un’area di principio di sospetto eticizzante ricostruito in termini di presunta illegalità, dalla notizia di reato quale ipotesi concreta di fatto storico corrispondente, almeno dal punto di vista materiale e strutturale, ad una fattispecie penale e dunque riconducibile alla tipicità penale con tutto il corredo di garanzie legalitarie che accompagna tale ultima ipotesi.  Non deve trattarsi, pertanto, di un fatto meramente ipotizzato in chiave presuntiva anche al fine di ricercare un reato. Inoltre, il fatto rappresentato deve essere determinato e cioè deve avere caratteri definiti e precisi della tipicità penale; deve essere non inverosimile e cioè la rappresentazione non deve risultare in contrasto con la migliore scienza ed esperienza del momento storico[21]; infine, deve trattarsi di un fatto riconducibile in ipotesi ad una fattispecie incriminatrice, con un chiaro riferimento ad una prima prognosi sulla sussumibilità del fatto nella norma penale[22]. Occorre tenere presente, invece, che l’indicazione delle circostanze di tempo e di luogo non è requisito costitutivo del concetto di notizia di reato, bensì un aspetto accessorio che può essere indicato ove risulti.

Scopo della nuova disposizione pare essere, secondo la dottrina, quello di tracciare in modo il più possibile netto il discrimine tra l’iscrizione a modello 21 (indagati noti) o a modello 44 (indagati ignoti) e l’iscrizione nel registro delle pseudonotizie di reato (modello 45)[23]. Un fatto privo di elementi minimi, che risulti confuso o che non possa essere ricompreso nemmeno in astratto all’interno di una fattispecie incriminatrice, è senz’altro destinato a quest’ultimo registro[24].

Nei nuovi presupposti per l’iscrizione oggettiva è stato evidenziato il rischio di valorizzazione di un vero e proprio standard probatorio da raggiungere perché si possa parlare di “notizia di reato”, laddove il concetto di standard probatorio presuppone l’acquisizione di elementi di prova. Ne risulterebbe, così, alterato il tradizionale discrimine tra i registri, perché il modello 45 finirebbe per raccogliere anche informazioni in relazione alle quali è stata svolta una pre-indagine, rimaste tuttavia al di sotto della soglia probatoria necessaria per l’iscrizione, “derubricando così a non notizia fatti che fino a poco tempo fa rientravano in quella categoria”[25]. Fino ad oggi, viceversa, ogni notizia in relazione alla cui fondatezza fosse stata svolta un’indagine sarebbe stata naturalmente votata all’iscrizione a modello 44 o a modello 21.

Rileva attenta dottrina, che “come accade di consueto, si tratta di un problema di “dosaggio”, anche se pare ragionevole ritenere che i nuovi requisiti oggettivi servano a meglio delimitare il discrimine tra il modello 45 e gli altri registri e non a spostare i confini tra gli stessi ampliando il novero delle informazioni da considerare come “non notizie”[26].

3. Presupposti soggettivi: iscrizione a modello 44 o a modello 21

Quanto al nome dell’indagato, il nuovo comma 1-bis dell’art. 335 c.p.p. conferma la possibilità di iscriverlo in un momento successivo rispetto alla registrazione della notizia nella sua oggettività[27]: “il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico”.

La norma mira a chiarire i tempi e i presupposti per l’iscrizione nominativa.

Anzitutto, si ribadisce la “necessità che essa venga effettuata nello stesso momento in cui ne risultano le condizioni, in nulla discostandosi dalla disciplina originaria del codice in cui veniva utilizzato l’avverbio “immediatamente” o “dal momento in cui” risulta: ciò che muta è solo la “sensibilità” linguistica per cui l’utilizzo della congiunzione temporale “non appena” “serve a sottolineare il succedersi ravvicinato di due azioni (quella della frase temporale e quella della reggente) e che può essere esclusivo e corrispondere quindi a ‘subito dopo che’, ‘quasi nello stesso momento in cui'”; l’uso pleonastico del “non” “attribuisce al significato complessivo del periodo una vivacità sensibilmente maggiore, dovuta all’apparente diminuzione dell’arco temporale che separa l’azione della frase secondaria rispetto a quella espressa nella reggente”[28].

Per la prima volta viene reso esplicito il presupposto sostanziale per procedere all’iscrizione, esplicito facendosi riferimento all’esistenza di “indizi” a carico di una persona[29].

Non è ovviamente questa la sede per indagare cosa debba intendersi per “indizi”, ma può comunque rilevarsi che il presupposto soggettivo sembra fare riferimento ad uno standard probatorio minimo al di sotto del quale il nome non può essere iscritto; nell’ipotesi cioè di un fatto di possibile rilievo penale in ordine al quale, manchi, nel momento dell’iscrizione, un quadro indiziario soggettivamente indirizzato[30].

Il che è del tutto coerente con la considerazione di come sia proprio l’iscrizione soggettiva a sortire i più gravi effetti quanto meno di tipo reputazionale sull’individuo, ove eccessivamente precoce.

La stessa Relazione al decreto legislativo 150 del 2022 (p. 79) rivela il duplice obiettivo di evitare due opposti rischi: 1) da un lato, quello di considerare l’iscrizione come “atto dovuto”, anche a fronte di notizie del tutto generiche e di soggetti raggiunti da meri sospetti (aggiungiamo, con tutti i connessi rischi in punto di presunzione di innocenza e di processo mediatico); 2) dall’altro lato, quello di richiedere requisiti troppo stringenti, che potrebbero ritardare l’attivazione delle garanzie in favore dell’indagato e la decorrenza dei termini per le indagini con una vera e propria eterogenesi delle finalità di garanzia sottese alla disciplina[31].

La disciplina reca con sé, secondo parte della dottrina, il rischio di un effetto paradossale collegato al rafforzamento dei presupposti per l’iscrizione soggettiva, e cioè quello di creare un’ombra sulla presunzione di innocenza[32].

Sul punto, si afferma tuttavia che la risposta è identica a quella che si prospetta con riguardo all’analogo possibile inconveniente derivante dal rinvio a giudizio disposto alla luce del nuovo stringente criterio della ragionevole previsione di condanna: l’effetto virtuoso che tali norme, se ben applicate, producono ex ante nel tutelare la presunzione di innocenza delle persone nei cui confronti non vengono raggiunti, rispettivamente, lo standard probatorio per il rinvio a giudizio ed i presupposti per l’iscrizione soggettiva nel registro, supera l’effetto pregiudizievole che i predetti atti sortiscono nei confronti di coloro che vengono rinviati a giudizio o iscritti. Anche perché palese sarebbe l’irragionevolezza della soluzione opposta, consistente nel rinviare a giudizio o nell’iscrivere sulla base di presupposti evanescenti in ragione di un’asserita tutela della presunzione di innocenza, che, per contro, risulterebbe compromessa[33].

4.  Retrodatazione  e controlli giurisdizionali sull’iscrizione

L’evoluzione dell’indagine può fisiologicamente condurre a riconsiderare le scelte poste a base dell’iscrizione. Ebbene, il nuovo comma 1-ter dell’art. 335 c.p.p. attribuisce espressamente al pubblico ministero il potere di retrodatare l’iscrizione quando non abbia provveduto tempestivamente ad inserire nel registro o la notizia nella sua oggettività o il nome dell’indagato. In tali ipotesi, sarà il magistrato ad indicare la data anteriore a partire dalla quale l’iscrizione deve intendersi effettuata[34].

Si tratta, peraltro, della codificazione di un potere già implicito nella disciplina previgente, il cui esercizio ha determinato una prassi virtuosa, da tempo seguita in alcune procure. Il pubblico ministero potrà rimediare ad eventuali ritardi senza che debba attivarsi il controllo giurisdizionale contestualmente introdotto dalla riforma. È appena il caso di rilevare che, essendo stato, egli stesso, a provvedere in tal senso, il magistrato requirente avrà già valutato le ripercussioni di tale atto sui termini per le indagini e per l’azione, nonché le conseguenze collegate all’eventuale mancato rispetto degli stessi termini[35].

Le nuove regole sull’iscrizione trovano il loro naturale completamento nella previsione di un potere di controllo del giudice. La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 rinviene il proprio presupposto concettuale nella presa d’atto che l’iscrizione comporta l’esercizio di una discrezionalità tecnica ed è una precondizione per il rispetto dell’obbligatorietà dell’azione penale.

Una conferma si coglie nella nota pronuncia delle Sezioni unite Lattanzi del 2009 che, con una impostazione esattamente opposta, da un lato, aveva ritenuto che l’iscrizione fosse un incombente configurato in termini di rigorosa doverosità, alla stregua di un compito “neutro”, in relazione al quale non si configurasse alcuna discrezionalità in capo al magistrato (per quanto, in assenza di qualsivoglia indicazione normativa dei presupposti oggettivi e soggettivi, fosse inevitabile una naturale “fluidità” dello scrutinio effettuato); da un altro lato, e conseguentemente, aveva escluso, de iure condito, un sindacato giurisdizionale sul ritardo, giacché si trattava di una attività non ricollegabile all’esercizio dell’azione penale.

Tale decisione aveva ritenuto la possibilità di sanzionare sul piano disciplinare e/o finanche penale il pubblico ministero che non avesse provveduto ad iscrivere tempestivamente, senza, tuttavia, in alcun modo incidere sulla validità degli atti compiuti nel procedimento penale[36].

Il nuovo art. 335-ter c.p.p. riconosce al giudice il generale potere di ordinare d’ufficio al pubblico ministero l’iscrizione del nome dell’indagato e il nuovo art. 335-quater c.p.p. riconosce all’organo giurisdizionale, su richiesta dell’indagato, il potere di ordinare la retrodatazione dell’iscrizione[37].

Più nello specifico, il nuovo art. 335-ter c.p.p. stabilisce che il giudice per le indagini preliminari, “quando deve compiere un atto del procedimento”, se ritiene che il reato per cui si procede “debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato”, sentito il pubblico ministero, “gli ordina con decreto motivato di provvedere all’iscrizione” (art. 335-ter, comma 1, c.p.p.). A seguito dell’ordine del giudice, “il pubblico ministero provvede all’iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini” (art. 335-ter, comma 2, c.p.p.). Resta salva la facoltà dell’indagato di proporre al giudice la richiesta di accertamento della tempestività dell’iscrizione in base alla nuova disciplina introdotta all’art. 335-quater c.p.p.

Si è al cospetto di una pregnante collocazione di tale potere in un luogo sistematico adeguato alla vera natura dello stesso, collegata al rispetto delle regole sull’iscrizione[38].

Così, il giudice, nel momento in cui si trova a decidere nel corso del procedimento (emblematico il caso in cui sia presentata una richiesta di intercettazione), può verificare anche la corretta gestione delle iscrizioni. Come è intuitivo, la capacità valutativa del giudice risulta condizionata dagli atti disponibili: meno penetrante, se l’accusa ha messo a disposizione un compendio probatorio selezionato; più ampia, laddove    -come accade in presenza di una richiesta di archiviazione contro ignoti-    il giudice abbia a disposizione l’intero fascicolo. Una volta che l’organo giurisdizionale abbia ordinato l’iscrizione   -atto che comunque egli può compiere soltanto dopo aver sentito il pubblico ministero-   è quest’ultimo soggetto a dovervi provvedere; inoltre, in ragione delle prerogative costituzionali, in prima battuta è il magistrato requirente a individuare la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Se, poi, l’indagato, nel momento in cui prende conoscenza di uno o più atti del procedimento, dovesse ritenere che la data sia indicata in modo scorretto, egli ha la possibilità di adire il giudice con la richiesta di accertamento della tempestività dell’iscrizione ex art. 335-quater c.p.p.[39]

Il d.lgs. n. 150/2022 prevede il potere del giudice di disporre la retrodatazione dell’iscrizione su richiesta dell’indagato. Il nuovo art. 335-quater c.p.p. disciplina un procedimento incidentale che può svolgersi con forme agili anche nel corso delle indagini preliminari, ogniqualvolta cada il segreto investigativo: si pensi alle ipotesi in cui siano compiuti atti conoscibili, o sia disposta una misura cautelare, o venga inviato l’avviso di conclusione delle indagini.

L’indagato può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell’iscrizione della notizia di reato e del proprio nome; la richiesta di retrodatazione è presentata entro venti giorni da quello in cui l’interessato ha avuto facoltà di accedere agli atti e deve indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo (art. 335-quater, comma 1, c.p.p.). Al fine di evitare una ingiustificata reiterazione di istanze con finalità meramente dilatoria, è stato previsto che ulteriori richieste siano ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili[40].

Il successivo riferimento della norma alla natura inequivocabile della dilazione temporale induce a ritenere che, nel dubbio, il giudice debba respingere la richiesta di retrodatazione. Quest’ultima, infatti, è disposta dal giudice quando il ritardo è “inequivocabile” e “non è giustificato” (art. 335-quater, comma 2, c.p.p.). Si tratta di aggettivi, che indicano uno standard probatorio ed un giudizio di rimproverabilità[41].

La riforma rivela così la piena consapevolezza che il potere di retrodatazione del giudice trova il proprio imprescindibile presupposto nel tentativo di scolpire i contorni oggettivi e soggettivi della notizia di reato in modo da fornire all’organo giurisdizionale i necessari parametri di riferimento per valutazioni che, altrimenti, finirebbero per risultare “aspecifiche”, così come, illo tempore, notato anche dalla Corte costituzionale[42]: “è chiaro che ogni ipotesi di retrodatazione impone una delimitazione di cosa debba essere iscritto”[43].

In caso d’accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito. La norma in esame nulla precisa in ordine agli effetti della decisione del giudice, dando adito a qualche incertezza proprio sull’aspetto più rilevante.

5. Il ruolo dell’IA nel contesto del diritto penale “imprevedibile”

Nel contesto dell’impianto normativo brevemente descritto si innesta la ‘connotazione predittiva’ dell’iscrizione[44], nel senso che la notitia criminis di cui all’art. 335 c.p.p.  dovrà orientare il sindacato dello stesso pubblico ministero intorno alla prognosi di condanna.

Questi assunti possono rendere utile uno strumento capace di preconizzare il futuro accanto all’agire del­ P.M., prima, e del giudice, poi.

Nel futuro, la decisione dell’uomo potrebbe essere progressivamente accompagnata, ma non sostituita [45], da quella della macchina, e dunque la componente prognostica del giudizio dovrebbe attingere alla capacità predittiva dell’algoritmo, almeno quale tertium comparationis. Sotto questi aspetto, si afferma in dottrina che “l’impiego più cauto che potrebbe profilarsi, dunque, sarebbe quello nel quale pubblico ministero prima e giudice poi sottopongano a ‘prova di resistenza’ la propria iniziativa/decisione al metro dell’intelligenza artificiale, quando questa determini effetti negativi per l’indagato/imputato” [46]. Onerando il PM del confronto con l’IA – specie nell’ottica della prognosi di condanna – si offrirebbe al suo giudizio “un elemento di confronto, una voce dall’esterno che potrebbe confermare la sua impressione, ovvero rappresentargli elementi cui non aveva riservato adeguata considerazione. Peraltro, tenendo traccia nel fascicolo della opinion della macchina, gli altri operatori necessari della giustizia penale potranno attingere a quel bagaglio di elementi per indirizzare le proprie scelte[47].

Lo snodo decisivo, che allo stesso tempo integra il vero punctum dolens di qualsiasi riflessione attorno all’uso dell’IA nella giustizia penale, è costituito dal modo in cui viene plasmato il sapere della macchina e al chi tale modo definisce.

Si evidenzia in dottrina che la ‘neutralità’ dell’algoritmo sarebbe nulla più che un’illusione “perché questo strumento opera nel modo per il quale è stato programmato a funzionare e, dunque, riflette necessariamente la “visione”, anzitutto etica, del suo programmatore [48].

Se dunque si vorrà davvero favorirne l’impiego nel processo penale, sarà indispensabile che ci si accordi “prima sulle modalità di programmazione e sui dati che costituiranno la “base di giudizio” dell’algoritmo[49].

Il suggerimento più scontato potrebbe essere quello di promuovere un approccio casistico, attingendo alle pregresse decisioni su episodi analoghi.

Tale impostazione tuttavia non terrebbe in adeguata considerazione l’apporto della dottrina e la necessaria concretizzazione del processo penale svolto rispetto ad un caso caratterizzato da molteplici sfaccettature concrete, che si traduce, nel contesto cella Carta repubblicana, nel principio della personalità della responsabilità penale.

Ad essere mortificata, poi sarebbe la capacità evolutiva della giustizia penale, tenuto conto che ai sensi dell’art. 618 co.1 bis c.p.p. anche i principi delle Sezioni Unite possono essere sottoposti a rivisitazione.

Nel costruire il sapere dell’IA, dunque, afferma la dottrina che “si deve bensì ambire alla definizione condivisa della relativa base di giudizio, ma nella irrinunciabile consapevolezza che spetterà pur sempre all’essere umano decidere se il singolo caso rientri o meno in quella stessa base di giudizio[50].

Su queste basi: 1) dovrebbero essere ripudiati meccanismi presuntivi; 2) si dovrebbe tenere conto dell’eterogeneità degli autori dei reati; 3) dovrebbe essere precluso – stante il principio di personalità della responsabilità penale –  il ricorso all’intelligenza artificiale anche nella dosimetria della pena.

Diversamente è a dirsi se si fa riferimento alla tipicità ed all’antigiuridicità, trattandosi di categorie che meglio si prestano alla classificazione dei relativi elementi costitutivi[51].

In questi ambiti, sempre senza utilizzare rigidi automatismi, sarebbe necessario prendere le mosse dal dato testuale, fornendo alla “macchina il novero complessivo dei significati che quei determinati termini possono assumere secondo la lingua italiana e secondo l’interpretazione pregressa (e magari monitorarne l’aggiornamento), al fine di garantire che la littera legis non sia piegata verso itinerari di senso che le dovrebbero rimanere preclusi[52].

Basti pensare alla recente giurisprudenza in tema di turbata libertà degli incanti, ove la Cassazione – anche sulla scorta degli enunciati della sentenza cost. n. 98 del 2021 – ha operato un significativo ridimensionamento del concetto di “gara” nei pubblici incanti [53], espungendovi, tra gli altri, le procedure selettive nei concorsi pubblici [54].

In casi del genere, la consultazione dell’intelligenza artificiale avrebbe potuto impedire finanche l’iscrizione della notizia secondo quel titolo di reato, sulla base di un presupposto oggettivo e difficilmente discutibile quale appunto l’inconciliabilità semantica tra il testo della legge e il tipo di episodio concreto da sussumervi. In quest’ottica “la previsione di un “parere aperto” dell’algoritmo che accompagni la decisione del magistrato (pubblico ministero o giudice) nel compimento di atti significativi del procedimento e del processo potrebbe risolversi in un innovativo fattore garantistico, sollevando il velo su scelte irragionevoli o non sufficientemente meditate[55].

6. Le ricadute in tema di principio di legalità penale sostanziale e processuale nel contesto della nuova regola di giudizio in tema di archiviazione e di udienza preliminare

Le disposizioni analizzate, in una dimensione complessiva, assumono una valenza innovativa, di cui va esaltata la funzione di garanzia nell’ottica del diritto penale e processuale ad orientamento costituzionale[56], saldamente ancorato al principio di stretta legalità.

La riforma dell’art. 335 c.p.p., sul versante dei rapporti tra diritto penale e processo, avvia un’opera di ricomposizione di un sistema di giustizia penale integrata, in quanto, dal punto di vista valoriale, tende ad emanciparsi dalla cd. “processualizzazione” delle categorie sostanziali[57], la quale sdogana tipicità processuali funzionali calibrate sul materiale probatorio raccolto. Il fenomeno appena descritto disgrega il nesso di corrispondenza tra il testo della legge ed il tipo di episodio concreto da sussumervi, ricostruendo la tipicità non già in una dimensione testuale, bensì calibrata sul caso concreto e agli elementi raccolti in fase di indagini preliminari.

Si ricorda come i concreti assetti probatori delle inchieste e dei processi non possono definire la tipicità della fattispecie legale e la conseguente imputazione, che invece devono essere prevedibili/accessibili ed intellegibili ex ante[58], dal punto di vista generale ed astratto, nel rispetto della tradizionale funzione garantistico/selettiva storicamente adempiuta dalla tipicità penale, consistita nell’assoggettare, come si impone nel modello orizzontale della separazione dei poteri[59], il potere della magistratura entro i limiti delle scelte di tutela rigorosamente formalizzate dalle norme incriminatrici.

In questa chiave di lettura si possono leggere le norme in tema di iscrizione della notizia di reato, oltre a quelle, di retrodatazione dei termini dei termini delle indagini, dei criteri di priorità, unitamente alle nuove regole di archiviazione e di giudizio dell’udienza preliminare. Parafrasando in una dimensione controintuitiva[60] la cd. “processualizzazione” delle categorie sostanziali, si potrebbe forse ipotizzare che la nuova logica sia quella della “sostanzializzazione” delle categorie processuali, in una dimensione di piena valorizzazione del principio di stretta legalità, che non solo mira ad impedire condanne per fatti non costituenti reato all’esito di un processo, ma con il novum anche la possibilità di avvio un processo per un fatto non costituente reato. In particolare, tali disposizioni impongono nel contesto delle indagini preliminari iscrizioni conformi a fattispecie incriminatrici, “attraendo, perciò, la disciplina dell’avvio delle indagini e della sua chiusura, oltre che quella immediatamente successiva del rinvio a giudizio, nel fascio delle prestazioni, ordinanti e garantistiche, della legalità penale[61].

Viene in particolare in evidenza il corollario di determinatezza del tipo, quale vincolo selettivo dell’agire processuale[62], inibendo torsioni della discrezionalità investigativa, esercitata come strumento di ricerca del reato, anziché del suo riscontro nell’imputazione, che oggi si salda con la notizia di reato. Le nuove disposizioni dovrebbero ancora inibire le iscrizioni facili e le cd. indagini esplorative, fondate sul principio di sospetto, con conseguente dilatazione incontrollata della tipicità legale e alterazione delle “linee di una corretta interazione con le strutture del diritto penale”[63]. Vincolando l’iscrizione alla tipicità oggettiva si contribuisce ad esaltare il ruolo di limite del principio di tassatività, in uno con il divieto di analogia e con il pedissequo canone della frammentarietà del diritto penale: non potranno iscriversi fatti che assomigliano alla species facti selezionata dal legislatore, e che invece non vi corrispondono pienamente, scongiurandosi – ad esempio – di dover attendere (magari) il giudizio di legittimità per veder giustiziate simili istanze.

Come prontamente rilevato dalla migliore dottrina[64], il medesimo assetto valoriale permea il reticolato normativo che salda le disposizioni in tema di “notizia di reato” con la nuova regola di giudizio del potere di archiviazione[65] e dell’epilogo dell’udienza preliminare, nella cui logica appare conformarsi anche il controllo sulla qualificazione giuridica dei fatti contemplato dalla disciplina dell’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta.

Si fa riferimento alla “ragionevole previsione di condanna”, che in quest’ottica valorizza la funzione di garanzia e la selettività del principio di stretta legalità in materia penale.

Insomma, pare possibile affermare che, da un punto di vista sistematico, con l’introduzione di questo nuovo parametro per la richiesta di archiviazione e per l’emissione della sentenza di non luogo a procedere, le singole fasi del processo ordinario – indagini/udienza preliminare/dibattimento – risultano oggi tutte allineate in una prospettiva unitaria valutabile alla stregua della medesima regola di giudizio che si salda con i diversi corollari del principio di legalità in materia penale.

In particolare, come ben rilevato, la prognosi di condanna impone la verifica di conformità del fatto concreto alla tipicità normativa, in relazione all’accertamento di tutti gli elementi del concetto dommatico di reato, risultante dalla “scomposizione e ricomposizione su basi analitico/descrittivo/valutative dei relativi requisiti[66], dovendo i compendi probatori suffragare la configurabilità della fattispecie incriminatrice cristallizzata nell’imputazione.

Il d.lgs. n. 150/2022 ha dunque, nella fase delle indagini, potenziato il rapporto tra processo e legalità penale, dando avvio, con le nuove norme in tema di iscrizione delle notizie di reato, ad un percorso di innesto nel corpo della legalità processuale della legalità sostanziale[67], che esclude a monte indagini fondate su meri sospetti ovvero sulla ricerca e sulla costruzione di notizie di reato in aree sbiadite di azione ritenute meramente immorali senza fatti in relazione ai quali può essere esercitato il diritto di difesa.

Tali assunti emergono chiaramente dalla lettura dell’articolo 335 c.p.p., laddove il riferimento al “fatto” va inteso come richiamante la fattispecie oggettiva e soggettiva della tipicità. Il fatto deve poi essere “determinato“, in tal modo valorizzandosi i canoni della precisione/determinatezza/tassatività. Il “non inverosimile” non va inteso nel senso di “fantasioso”, non potendosi intendere per tale l’attività degli inquirenti, ma come quale sinonimo di  “empiricamente verificabile”, segnatamente provabile nel processo penale tendenzialmente accusatorio, valorizzandosi il versante processuale della determinatezza[68].

Allo stesso tempo, il riferimento alla “fattispecie incriminatrice” riafferma il valore della legalità e inibisce interpretazioni (vieta nella materia penale) analogiche, in ossequio al nuovo corso del divieto di analogia inaugurato dalla sentenza n. 98/2021 della Corte costituzionale[69]. Senza dimenticare come la nuova disciplina instaura anche un legame ideale tra la notizia di reato e l’imputazione, in modo che la prima ponga le premesse della seconda, innescando una sequenza di addebiti provvisori tutti protesi ad evitare che la fluidità delle indagini si traduca in una vaghezza dei presupposti e della consistenza temporale delle stesse.

Si pone così al centro della iscrizione una fattispecie, sia pur provvisoriamente ipotizzata, mettendo così al bando tutte quelle indagini esplorative che, sino ad oggi, erano avviate per andare alla ricerca di una qualche fattispecie di reato e nelle quali le condotte ascritte agli indagati-imputati vengono ‘trovate’ dopo investigazioni ad amplissimo raggio relative a tipicità meramente processuali.

Su queste basi, non è peregrino rilevare che le nuove disposizioni in tema di iscrizione, retrodatazione, unitamente alla regola di giudizio della archiviazione e dell’udienza preliminare rinvigoriscono il principio di stretta legalità. A tale ottica, corrisponde altresì un rafforzamento della legalità nella predeterminazione legislativa  dei criteri di priorità.

Come rilevato dalla migliore dottrina,  “la legalità sostanziale diviene il collante tra procedimento e giudizio, attestandosi quale fattore stabilizzante”[70]: la fattispecie intorno alla quale sono state condotte le indagini avrà ragionevoli probabilità di rimanere la stessa oggetto di contestazione al momento della formalizzazione dell’accusa (naturalmente al netto delle specificazioni in punto di fatto che potranno seguire all’attività investigativa, nonché alle eventuali modifiche regolate nei modi di cui al comma 2 del medesimo art. 335 c.p.p.), al punto che, qualora invece il materiale raccolto intorno al quel ‘progetto’ di imputazione risulti insufficiente a fondare una ragionevole previsione di condanna, il pubblico ministero dovrà avanzare richiesta di archiviazione (art. 408, comma 1, c.p.p., come modificato dal medesimo d.lgs. n. 150 del 2022).

7. Iscrizione della notizia di reato e concorso esterno in associazione mafiosa

Un terreno dove può essere interessante analizzare il tema in esame è quello del concorso esterno in associazione mafiosa, dove il materiale normativo è estremamente poroso e il rispetto dei vincoli per l’iscrizione della notizia di reato potrebbe essere più facilmente aggirato. In queste ipotesi, il problema della costruzione della base di giudizio dell’intel­li­genza artificiale non troverebbe adeguata soluzione ricorrendo solo al corredo semantico delle parole[71].

Gli effetti pregiudizievoli di un’iscrizione ‘mafiosa’, sia pure nella contestazione del concorso esterno, sono ben noti, ed in qualche misura inducono l’organo inquirente a non disdegnare questa strada proprio per garantirsi un ‘vantaggio di posizione’ nella conduzione dell’inda­gine. Si va dalla possibile competenza distrettuale (art. 51, comma 3-bis, c.p.p., nelle ipotesi associative contemplate), alla dilatazione dei temi di durata massima dell’indagine (art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., sempre per le ipotesi indicate), alla possibilità di disporre intercettazioni telefoniche o misure cautelari rispetto a reati-fine per i quali sarebbero invece precluse. Insomma, l’arsenale di strumenti tipici del doppio binario che incidono significativamente sui diritti fondamentali dell’in­dagato, nella dimensione del “diritto penale di lotta”.

Con sano realismo, va riconosciuto che molto difficilmente la modifica che ha interessato l’art. 335 c.p.p. – da sola – potrà contribuire a limitare il ricorso alla contestazione mafiosa, vale a dire il terreno elettivo della processualizzazione delle categorie sostanziali.

Se, infatti, la nuova struttura della notitia criminis iscrivibile vuole imporre un dialogo virtuoso con il principio di stretta legalità, scongiurando la collocazione nel registro (dei fatti che costituiscono reato) di accadimenti che non siano ancora sufficientemente determinati per poter essere ricondotti in una fattispecie incriminatrice, non si può però pretendere che sopperisca da sola ai limiti di precisione o determinatezza che possono caratterizzare alcune figure di reato.

La definizione della condotta di concorso esterno in associazione mafiosa, ad esempio, è ancora lontana da una sufficiente stabilizzazione[72], con tre interventi delle Sezioni Unite a partire dal 1994, ai quali deve aggiungersi un pronunciamento della Corte Edu (Contrada vs. Italia[73]).

L’arresto più autorevole, che oggi dovrebbe costituire il riferimento del penalista, è la sentenza delle Sezioni Unite Mannino del 12 luglio/23 settembre 2005, cui va riconosciuta una portata nomofilattica generale, che lo fa assurgere a leading case dell’istituto. Per tale pronuncia concorrente esterno è colui il quale, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione e privo dell’affectio societatis, “fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un’effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’associazione (o, per quelle operanti su larga scala come ‘Cosa nostra’, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima”.  La soluzione del problema causale, come è noto, viene calibrata in continuità col modello messo a punto con la sentenza Franzese[74], nel ben diverso contesto dei criteri di imputazione causale nei reati a tutela di beni individuali dall’accentuata consistenza biofisica.

La soluzione che la giurisprudenza ha dato al problema dell’ammissibilità del concorso materiale nel reato associativo consente di sostenere che essa sia venuta emergendo in connessione con l’esercizio di un potere normativo. Il risultato è consistito nella definizione di uno statuto di tipicità della fattispecie eccentrico rispetto agli esiti cui avrebbe dovuto condurre l’innesto della clausola di cui all’art. 110 c.p. sul tronco delle fattispecie di reato di matrice associativa[75].

Come osserva attenta dottrina[76] l’esperienza del concorso esterno è maturata in uno scenario segnato da un’accentuata debolezza del nullum crimen e si è “dipanata attraverso manifestazioni che, sul piano dei rapporti tra poteri, hanno segnato l’instaurarsi di inusuali congiunzioni normative tra legge e giudice[77].

I presupposti del peculiare congegno criminoso sono stati[78]:

i) la carenza di un’espressa previsione che incrimini l’aiuto a sodalizi delittuosi;

ii) l’ambiguità della clausola di esordio dell’art. 418 c.p. (suscettibile di esiti interpretativi opposti a quelli che hanno legittimato l’applicabilità dell’art. 110 c.p. ai delitti associativi);

iii) la struttura ellittica delle disposizioni sia degli artt. 416, 416 bis (così come di tutte quelle che incriminano condotte associative), sia dell’art. 110 c.p.

Il carattere creativo del concorso esterno sdoganato dalla giurisprudenza sta nell’aver costruito la relativa tipicità in funzione causale del rafforzamento dell’associazione in sé[79]e, dunque, non già del fatto incriminato, bensì di un elemento complesso costitutivo della fattispecie associativa.

Detto altrimenti, posto che “la causalità della fattispecie plurisoggettiva deve riferirsi all’evento del reato base o a suoi elementi prodromici ovvero altrimenti collocati nel relativo contesto, configura un’attività creativa della giurisprudenza l’assunzione della conservazione o rafforzamento dell’associazione quali eventi del reato, posta la loro estraneità alla struttura dell’art. 416 bis c.p.”[80].

Assumere, allora, la conservazione e/o il rafforzamento del sodalizio come eventi da imputare causalmente al concorrente extraneus, significa aggirare il combinato disposto degli artt. 110 e 416 bis c.p. che, postulando il concorso nel «medesimo reato», ricostruisce il contributo concorsuale quale mero segmento ed epifania di un unico reato.

Di qui, come è stato efficacemente detto, la natura creativa della punibilità del “concorso nell’associazione tutta intera, in quanto non sarebbe un concorso di persone nel medesimo reato di altri associati, di tutti e ciascuno, in quanto gli altri rispondono di titoli tutti differenziati (…) un paradigma causale, peraltro, senza definizione del secondo termine del rapporto eziologico, il quale spaziando dall’evento preciso di singoli delitti scopo, a condotte o fatti specifici delle figure di intranei alla ‘vita complessiva dell’associazione’, non è un elemento determinato[81].

La costruzione del concorso esterno quale concorso nell’associazione, piuttosto che nei singoli fatti di reato di natura associativa, ha valorizzato aspettative legate ad un recupero dei principi di materialità ed offensività, oltre che di proporzione, anche se gli esiti ermeneutici delineati dalle ratio decidendi delle Sezioni Unite non appaiono in linea con la riserva di legge in materia penale[82], avallando un indebolimento dei vincoli di garanzia della iscrizione della notizia di reato.

La sostanziale derivazione giurisprudenziale della fattispecie punibile si è risolta in “un esercizio di funzione normativa da parte della giurisdizione, con potenziale lesione della divisione orizzontale dei poteri e, prima ancora, del principio enunciato dal 2° comma dell’art. 1 Cost. – del quale deve ritenersi espressione la riserva di legge in materia penale – secondo cui la sovranità popolare si «esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione»[83].

Per saggiare il livello di stabilizzazione giurisprudenziale, necessario per un corretto utilizzo della IA nel contesto dell’iscrizione delle notizie di reato è utile guardare alla giurisprudenza post Mannino.

Le sezioni semplici si sono poi spesso conformate nelle successive decisioni al dictum delle Sezioni Unite quanto alla necessità di una prova rigorosa della causalità del contributo dell’extraneus[84].

Non è tuttavia possibile estrarre un orientamento univoco sia perché non sempre alle affermazioni di principio ha fatto seguito in motivazione una coerente applicazione dei principi di diritto, sia a causa di talune prese di posizione di segno apertamente contrario, che hanno optato per la strada della flessibilizzazione[85].

Un primo gruppo di pronunce non appare conforme, nella decisione dei casi concreti, al modello causale a struttura condizionalistica valorizzato dalle Sezioni Unite, valorizzandosi al contrario la categoria dell’idoneità ex ante della condotta, vale a dire una sorta di causalità in potenza[86].

I giudici di legittimità hanno continuato ad avallare concezioni indebolite del nesso di condizionamento [87], talvolta facendolo in termini espliciti, come quando hanno ammesso che la rilevanza causale del contributo dell’estraneo possa essere semplicemente identificata nella sua «idoneità» a «preservare la conservazione dell’associazione di stampo mafioso» o, comunque, a conseguire l’obiettivo vantaggioso per l’associazione stessa.

Sempre in rapporto ad un’ipotesi di patto elettorale, è stata negata la necessità di accertare gli eventuali suoi riflessi sul piano del mantenimento e/o potenziamento della cosca[88], ritenendosi che tale requisito sia «evanescente» e che, pertanto, possa essere sostituito con una valutazione di offensività della condotta; di qui, il ritenuto inquadramento nella fattispecie del concorso esterno di un accordo seguito dal solo attivarsi della cosca per rastrellare consensi in favore del candidato promittente, in quanto elemento sufficiente ad alterare il «corretto gioco democratico»[89].

Non si richiede, cosi, un giudizio ex post nell’ambito del quale ci si incarichi della piena dimostrazione della effettiva incidenza causale del contributo recato dal concorrente esterno (condotta la quale deve aver influito sull’esistenza e il rafforzamento dell’associazione mafiosa nel suo complesso o, anche, in una sua porzione significativa), bensì un’idoneità da valutare ex ante adeguata in astratto ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato[90].

Numerose sono, però, anche le decisioni che si sono conformate sia nelle premesse di diritto, che nelle conseguenze tratte ai princìpi fissati da Mannino.

È stata chiaramente ribadita la struttura causalmente orientata del fatto di concorso esterno,[91] sottolineandosi che “la condotta del concorrente esterno – per essere punibile – non deve tendere ad un incremento della semplice potenzialità operativa dell’organismo criminoso […] ma deve porsi come ‘frammento’ (la realizzazione dello scopo è necessariamente parziale e frammentaria) di una concreta e reale utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso, sì da realizzare una contribuzione «percepibile» al mantenimento in vita dell’organismo criminale”.

Talvolta, sono stati obliterati richiami a quelle impostazioni causali di stampo “meramente soggettivistico”, con ferme precisazioni circa la necessaria verifica “della effettiva efficacia causale della condotta con giudizio ex post” consistente nell’esame, nell’ambito del giudizio di merito “delle ricadute fattuali della condotta oggetto di analisi[92].

Ancora di recente, è stata negata rilevanza alla mera idoneità dell’accordo, richiedendosi l’accertamento ex post della sua efficacia causale sulla base di circostanze oggettive – ad esempio, l’ottenimento di profitti – secondo massime di esperienza ritenute attendibili, a prescindere dalla prova della controprestazione dell’accordo[93].

Proprio nelle affermazioni giurisprudenziali che tendono a svincolare il contributo concorsuale dalla sua connotazione causale si materializza la tendenza a plasmare in funzione del processo il diritto penale e le sue categorie dommatiche, condizionandone in questa prospettiva struttura ed operatività. La fisionomia delle fattispecie criminosa si viene così a conformare sulla base dei compendi probatori disponibili, oltre che in rapporto alle caratteristiche del fatto regiudicando e della sua forza normativa.

Nelle dinamiche di questa degenerazione ermeneutica, accade che istituti, concetti e categorie del diritto penale vengano piegati alle esigenze probatorie funzionali al risultato ritenuto conforme ad istanze di meritevolezza e bisogno di pena; in contrasto con l’impostazione – coerente con il nullum crimen – che fa discendere dal tipo legale la perimetrazione sia dei significati valorizzabili sul piano dell’interpretazione, sia dell’accertamento processuale.

La tipicità, nella pratica, viene (de)strutturata allo scopo di agevolare l’adempimento degli oneri probatori e la giustificazione argomentativa della decisione. Questa prospettiva merita di essere criticata  perché consacra quel capovolgimento dell’ordine di priorità nei rapporti tra le questioni dogmatico-ricostruttive del reato ed i nodi della rilevanza della prova, che la dottrina contemporanea ritiene acquisita alla recente, ma già stabilizzata, esperienza delle istituzioni penali in action[94].

Nella richiamata ottica, infatti, la funzionalizzazione probatorio/processuale della tipicità che permea il fatto di concorso esterno in associazione mafiosa emerge con particolare evidenza connotativa: tale fattispecie, invero, non viene ricostruita alla luce dei principi di extrema ratio (sub specie, meritevolezza e bisogno di pena), tassatività, materialità ed offensività, ossia all’esito di una preliminare operazione ricognitiva che, dal punto di vista logico/diacronico, precede l’eventuale costatazione delle difficoltà di raccogliere la prova; bensì viene pensata proprio per rendere utilizzabili, ai fini dell’affermazione della colpevolezza giudiziale, i compendi conoscitivi verosimilmente disponibili e che – formati in ambiti processuali influenzati da una diffusa subcultura dell’omertà – sono per lo più carenti di adeguate e congrue informazioni probatorie.

Proprio questo fenomeno dovrebbe essere ripensato alla luce della riforma dell’art. 335 c.p.p., che come sopra visto potrebbe condurre ad una nuova logica della “sostanzializzazione” delle categorie processuali, in una dimensione di piena valorizzazione del principio di stretta legalità, che non solo mira ad impedire condanne per fatti non costituenti reato all’esito di un processo, ma con il novum anche la possibilità di avvio un processo per un fatto non costituente reato.

Se la processualizzazione delle categorie sostanziali rendeva estremamente porosa la notitia criminis e dunque non ha consentito una valorizzazione della IA, un diverso ordine di idee potrebbe prospettarsi alla luce della rinnovata disciplina.

Va ancora ricordato che la giurisprudenza si è orientata piuttosto a forgiare figure tipologiche di concorrenti esterni: il politico di riferimento, l’imprenditore, il professionista, quali prototipi emergenti dall’esperienza giudiziaria.

In tutti questi casi, la condotta del concorrente esterno, nonostante gli esiti incerti della giurisprudenza post Mannino, deve essere causalmente efficace, con verifica probatoria ex post, a conservare o rafforzare le capacità operative dell’organizzazione criminale [95].

In breve, il concorrente esterno non fa parte e non condivide il programma della consorteria, ma fornisce ad essa un contributo causale orientato al raggiungimento di uno degli scopi sociali ovvero al consolidamento del vincolo associativo.

Questa linearità strutturale, che supera la processualizzazione delle categorie sostanziali, potrebbe consentire la valorizzazione dell’IA nel rilevare, ad esempio, che se non c’è contributo causale non può esserci concorso esterno, restando sul terreno il problema della costruzione del ‘sapere’ della macchina[96].

È così possibile fissare dei criterio orientativi di uno della IA nell’iscrizione di notizie di reato di concorso esterno in associazione mafiosa cui dovrebbe accompagnarsi una ragionevole previsione di condanna.

La decisione sull’apporto dell’intelli­genza artificiale dovrebbe confrontarsi sul chi e sul come. L’algoritmo, infatti, non è un’entità autonoma onnisciente e onnipotente, ma resta – almeno per ora – il prodotto dell’intelligenza dell’uomo. È l’uomo (chi), attraverso la programmazione (come), che indirizza le scelte dell’elaboratore. Una corretta programmazione, dunque, rappresenta la principale condizione di contesto per sedersi al tavolo della discussione[97].

Ed ancora, la programmazione è tanto più difficile quanto più elastica risulta la struttura – anche semantica – della fattispecie incriminatrice. Nel caso del concorso esterno, sarà necessario ricostruire interpretativamente i requisiti del tipo criminoso, avendo particolare riguardo al requisito della rilevanza causale della condotta sull’evento del reato come ricostruito dalle Sezioni Unite Mannino.

Infine, si dovrà stabilire come far dialogare l’algoritmo con gli elementi di fatto oggetto si attenzione investigativa (indizi), che potrebbero giustificare l’iscrizione della notita criminis[98].

Nella rinnovata dimensione dell’iscrizione della notizia di reato ex art. 335 c.p.p., l’esistenza di “un programma che concorra al riconoscimento degli standard minimi di sussumibilità di un fatto concreto in una fattispecie potrebbe rappresentare un notevole supporto al­l’attività degli operatori della giustizia penale, pur con le dovute precauzioni, fin dalla genesi delle indagini[99].

Nell’ottica del volto costituzionale, l’uso dell’IA potrebbe essere utilizzato a favore del reo, in quanto il ‘parere’ della macchina e la relativa base di giudizio potrebbero costituire un interessante referente valutativo per resistere a scelte discrezionali dell’organo dell’accusa non appena compaia sulla scena il giudice terzo ed imparziale. Gli archetipi forgiati dall’elaboratore, in definitiva, potrebbero divenire unità di misura della correttezza delle scelte del pubblico ministero, lanciando un alert ogni qual volta questo se ne discosti già al momento dell’iscrizione della notizia di reato. Si rileva in dottrina che non potrebbe valere l’inverso: l’eventuale giudizio conforme del­l’IA non dovrebbe avere alcun valore nel sindacato successivo degli organi giurisdizionali[100].


[1]  P. Troncone, Intelligenza artificiale tra determinatezza della fattispecie penale e plausibilità della notitia criminis, in Aa.Vv., Intelligenza artificiale e processo Un possibile ruolo nelle fasi iniziali e conclusive dell’accertamento, a cura di V. Maffeo, A. Romano, P. Troncone, Torino, 2024, p. 67 ss. In argomento, F. Basile, Diritto penale e intelligenza artificiale, in Giur. it., 2019, p. 67; P. Severino, Intelligenza artificiale e diritto penale, in U. Ruffolo, (a cura di), Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l’etica, Milano, 2020, p. 536; R. Borsari, Intelligenza Artificiale e responsabilità penale: prime considerazioni, in MediaLaws, 24 dicembre 2020.

[2] Ampiamente trattato il tema sul terreno penalistico su cui può intervenire l’IA e il rispetto dei diritti fondamentali, in Aa.Vv., Diritto penale e intelligenza artificiale. “Nuovi scenari”, a cura di G. Balbi, F. De Simone, A. Esposito, S. Manacorda, Torino, 2023; M. Caterini, Il giudice penale robot, in www.lalegislazionepenale.it, 19 dicembre 2020.

[3] Così, P. Troncone, Intelligenza artificiale tra determinatezza della fattispecie penale e plausibilità della notitia criminis, cit., p. 67 ss. L’ottica del sostanzialista è ampiamente trattata da V. Maiello, Indagini e udienza preliminare nello specchio della legalità penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2023, p. 625 ss.

[4] In argomento, A. Marandola, I registri del pubblico ministero. Tra notizia di reato ed effetti procedimentali, Padova, 2001.

[5] Sul tema, di recente, A. Zampaglione, Restyling della notizia di reato tra chiarezza dei presupposti, controllo sui tempi di iscrizione e annotazione preliminare, in questa rivista, 19 giugno 2026, p. 1 ss.

[6] In argomento, si veda P. Dell’Anno, In tema di iscrizione della notizia di reato. Nota a ord. Corte Cost. 1° dicembre 2006, n. 400, in Giust. Pen., 2007, p. 1-3, nonché, più di recente, A. Zampaglione, Restyling della notizia di reato tra chiarezza dei presupposti, controllo sui tempi di iscrizione e annotazione preliminare, cit., p. 1 ss., che analizza la dimensione attuale dell’iscrizione della notizia di reato, anche alla luce della cd. annotazione preliminare di cui al d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito in l. 24 aprile 2026, n. 54, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 95, ed entrata in vigore il 25 aprile 2026.Cfr. altresì F. D’Arcangelo, L’udienza preliminare, in La riforma del sistema penale, a cura di A. Bassi – C. Parodi, Milano, 2022, p. 141 ss.; G. Garuti, L’efficienza del processo tra riduzione dei tempi di indagine, rimedi giurisdizionali e “nuova” regola di giudizio, in www.archiviopenale.it; T. Rafaraci, Archiviazione e udienza preliminare nella riforma Cartabia, in Dir. proc. pen., 2023, p. 161 ss.; F. Vergine, L’iscrizione della notizia di reato nel registro: ordine del P.M. e adempimenti di segreteria. L’incipit investigativo nel “nuovo” assetto normativo, in Dir. Pen. e Proc., n. 4, 2024, p. 516 ss.

[7] C. Conti, L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, in Dir. pen. proc., 2023,142 ss. In argomento, V. Manes, Giustizia mediatica, Bologna, 2022, il quale osserva che i media hanno trasformato la giustizia in spettacolo, portando notizie di indagini e processi attraverso giornali e telegiornali, salotti televisivi e talk show. L’Autore rileva che non si tratta solo di informazione o di cronaca giudiziaria, bensì di una rappresentazione spettacolarizzata dove la corretta descrizione dei fatti viene sacrificata all’impatto sull’audience, generando una tipicità mediatica che richiede simbolicamente punizione. Si dà vita in tal modo a una sorta di processo parallelo incurante delle regole e delle garanzie individuali, facendo leva sull’indignazione morale del pubblico e generando scandali. Nel tribunale mediatico il diritto rischia di rimanere imbrigliato nel giudizio dell’opinione pubblica, che trasforma automaticamente l’indagato in colpevole, negandogli il diritto alla presunzione d’innocenza, e travolgendo molti altri diritti fondamentali.

[8] C. Conti, L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, cit.,p. 142 ss.

[9] D. Curtotti, L’iscrizione della notizia di reato e il controllo del giudice, in AA.VV., La riforma Cartabia, a cura di G. Spangher, Pisa, 2022, p. 35 ss.

[10] Per tutti, A. Marandola, Notizia di reato, tempi delle indagini e stadi procedurali nella (prossima) riforma del processo penale, in Dir. pen. proc., 2021, p. 1570 ss.

[11] Si pensi a riforme in senso sempre più tassativo dell’art. 323 del 1990, 1997, 2020 e, forse, 2023, a fronte di interpretazioni che in una dimensione diametralmente opposta ne riespandono l’ambito applicativo per ricomprendervi l’eccesso di potere (cfr. Cass., 23 febbraio 2022, n. 13139). Si pensi agli interventi legislativi sulla colpa medica nel 2012 e nel 2017, a fronte di norme difficilmente intelligibili e poco funzionali allo scopo di tranquillizzare la classe medica, assai preoccupata da interpretazioni restrittive della non punibilità:  cfr. Cass. pen., sez. un., 21 dicembre 2017 (dep. 22 febbraio 2018) n. 8770, che si è mossa alla ricerca di un’interpretazione costituzionalmente conforme attraverso un’attività ermeneutica spintasi dichiaratamente «oltre» la letteralità del testo, attraverso una reinterpretazione del canone dell’art. 12 delle preleggi. Per tale pronuncia «la valorizzazione del significato immediato delle parole, di quello derivante dalla loro connessione nonché della intenzione del legislatore», comporta il divieto ricavabile per l’interprete di «andare “contro” il significato delle espressioni usate», non implicando invece quello di andare «‘oltre” la letteralità del testo», soprattutto allorquando l’opzione ermeneutica prescelta rappresenti «il frutto di uno sforzo che si rende necessario per giungere a un risultato costituzionalmente adeguato, candidandosi così a dare luogo, in presenza di una divisione netta nella giurisprudenza delle sezioni semplici, al “diritto vivente” nella materia in esame» (§ 5). Sulla base di tale premessa, si è ritenuto che esulino dall’area di non punibilità non solo le forme di negligenza e imprudenza ma anche quelle di imperizia grave (nell’atto esecutivo). In tema, C. Cupelli, L’art. 590-sexies nelle motivazioni delle Sezioni Unite: un’interpretazione ‘costituzionalmente conforme’ dell’imperizia medica (ancora) punibile, in Cass. pen., 2018, p. 1470 ss.

[12] C. Conti, L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, cit., p. 142 ss.

[13] Di recente, cfr. A. Zampaglione, Le ingerenze del G.I.P. nelle attività del P.M., in Dir. Pen. e Proc., n. 3, 2026, p. 399 ss.

[14] In tema, di recente, G. Di Gennaro, Le sfide poste dalla società digitale al riconoscimento dei diritti tra normatività e garanzie di sicurezza, in Id. (a cura di), Modelli di cybersecurity e prevenzione dei cyber crimes: aporie della legislazione vigente, problematiche applicative e prospettive de iure condendo, Napoli, 2025, p. 7 ss.

[15] Da ultimo, l’approfondita indagine di L. Forte, Prova atipica e innovazione scientifica nell’accertamento della verità processuale, Padova, 2026, p. 185 ss. In generale, S. Quattrocolo, Intelligenza artificiale e processo penale: le novità dell’AI act, in Dir. di dif., 16 gennaio 2025, p. 1 ss. Si veda altresì il recente volume Aa.Vv., Intelligenza artificiale e processo Un possibile ruolo nelle fasi iniziali e conclusive dell’accertamento, cit., passim.

[16] Come osserva puntualmente A. Alberico, Intelligenza artificiale, nuovi vincoli della notitia criminis e reati associativi, in Intelligenza artificiale e processo Un possibile ruolo nelle fasi iniziali e conclusive dell’accertamento, cit., p. 117 ss.

[17] V. Maiello, Il concorso esterno in associazione mafioso, in Aa.Vv., Diritto penale della criminalità organizzata, a cura di V. Maiello, G. Amarelli, A. Alberico, Napoli, 2025, p. 343 ss. In argomento, per tutti, V. Maiello, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, Torino, 2019, passim.

[18] A. Alberico, Intelligenza artificiale, nuovi vincoli della notitia criminis e reati associativi, cit., p. 117 ss.

[19] C. Conti, L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, cit., p. 142 ss.

[20] Il presupposto della disciplina è il rilievo, avvalorato da noti e autorevoli precedenti – si pensi alla Circolare del Ministero della Giustizia 11 novembre 2016, alla Circolare della Procura di Roma del 2 ottobre 2017 (c.d. Circolare Pignatone) e agli Orientamenti della Procura generale presso la Corte di cassazione del 3 giugno 2019 in merito all’osservanza delle norme sulle iscrizioni – secondo cui, come si desume dal tenore letterale dell’art. 109 disp. att., si è dinanzi ad un’attività valutativa che comporta l’esercizio di una discrezionalità tecnica, di modo che nessun automatismo è configurabile nella scelta sull’an, sul quando, sul quomodo e sull’ubi (id est in quale registro) l’iscrizione debba essere effettuata. Per la circ. min. giustizia 11 novembre 2016, 5 “l’iscrizione è un atto a struttura complessa, nel quale simbioticamente convivono una componente ‘oggettiva’, qual è la configurazione di un determinato fatto (‘notizia’) sussumibile nell’ambito di una determinata fattispecie criminosa; e una componente ‘soggettiva’, rappresentata dal nominativo dell’indagato, dalla cui individuazione soltanto i termini cominciano a decorrere”. V. già, Cass. Pen., SS.UU., 24 settembre 2009, Lattanzi, in Cass. pen., 2010, 503. In dottrina, cfr. D. Curtotti, L’iscrizione della notizia di reato e il controllo del giudice, cit., p. 35 ss. A. Marandola, Notizia di reato, tempi delle indagini e stadi procedurali nella (prossima) riforma del processo penale, cit., p. 1570 ss.

[21] R. Aprati, La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale, Napoli, 2010; A. Zappulla, La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri, effetti, Torino, 2012.

[22] V. Maiello, Indagini e udienza preliminare nello specchio della legalità penale, cit., p. 625 ss.

[23] C. Conti, L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, cit., p. 142 ss.

[24] Una ancora preziosa esemplificazione di atti costituenti pseudonotizie di reato si rinviene nella circ. min. giustizia 11 novembre 2016, 5 e 6.

[25] A. Marandola, Notizia di reato, tempi delle indagini e stadi procedurali nella (prossima) riforma del processo penale, cit., p. 1570 ss.

[26] C. Conti, L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, cit.,p. 142 ss.

[27] A. Zampaglione, Restyling della notizia di reato tra chiarezza dei presupposti, controllo sui tempi di iscrizione e annotazione preliminare, cit. , p. 1 ss.

[28] C. Conti, L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, cit.,p. 142 ss.

[29] Realizzando un raccordo con l’art. 63, comma 1 cpp, che, nel disciplinare le dichiarazioni indizianti, riconduce alla presenza di “indizi” a carico del dichiarante la possibilità che si instauri nei suoi confronti un procedimento penale e rievocando le indicazioni delle Sezioni Unite Tammaro del 2000, ove si era chiarito che per l’iscrizione nominativa non bastassero meri sospetti, ma occorressero specifici elementi indizianti, ossia una piattaforma cognitiva tale da consentire l’individuazione a carico di una persona degli elementi essenziali di un fatto astrattamente qualificabile come reato con l’indicazione di fonti di prova.

[30] L’ipotesi è frequente in tema di responsabilità sanitaria, in particolare alle attività mediche in équipe, e in materia antinfortunistica o ambientale riconducibile a organizzazioni societarie complesse.

[31] C. Conti, L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, cit.,p. 142 ss.

[32] Nel quadro di un’importazione critica rispetto alla nozione “sostanziale” di notizia di reato, A. Cabiale, I nuovi controlli giudiziali sui tempi della fase investigativa: una riforma tanto attesa quanto indispensabile, in Leg. pen., 2022, p. 9 ss.

[33] C. Conti, L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, cit.,p. 142 ss. Direttamente connessa alla problematica appena accennata è l’introduzione del nuovo art. 335-bis c.p. p. amente del quale “la mera iscrizione nel registro di cui all’art. 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito”. Al fine di mitigare le possibili proiezioni pregiudizievoli dell’iscrizione soggettiva della notizia di reato, in ragione dell’innalzamento del relativo standard probatorio, ma anche nella consapevolezza della inevitabile fragilità di un ragionamento da condursi allo stadio iniziale dell’inchiesta, la nuova norma sterilizza alcuni effetti dell’iscrizione a tutela della presunzione di innocenza.

[34] Da ultimo, A. Zampaglione, La nuova disciplina della retrodatazione: un adattamento necessario frutto di condivisibili scelte valoriali, in Dir. Pen. e Proc., n. 3, 2024, p. 401 ss. In generale, cfr. C. Conti, L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, cit.,p. 142 ss.; F.R. Dinacci, I controlli sui tempi di iscrizione della notizia di reato. Storia di una nomofilachia mancata, in Proc. Pen. Giust., 2012, n. 1, p. 158.

[35] C. Conti, L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, cit., p.142 ss.

[36] Cass. Pen., SS.UU. 24 settembre 2009, Lattanzi, in Cass. pen., 2010, 503. In termini analoghi, Cass. Civ., SS.UU., 18 aprile 2018, n. 9557, G., in CED, 648128-01. Contra Cass. Pen., SS.UU., 10 giugno 2009, Fruci, in Giur. it., 2010, 423. La Corte costituzionale è stata chiamata in due occasioni a confrontarsi con la questione. Così, con ordinanza 22 luglio 2005, n. 307, in www.giurcost.org, la Consulta ha dichiarato manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 335, comma 1, 405, comma 2, e 191 c.p.p., nella parte in cui consentivano – in caso di iscrizione tardiva – la possibilità di utilizzare gli atti processuali compiuti oltre il termine previsto dall’art. 405, comma 2, del codice di rito, “con riferimento all’epoca di individuazione degli elementi configuranti indizi di reato nei confronti della persona il cui nome [fosse] stato tardivamente iscritto nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.”. La Corte ha considerato che, nel prospettare le censure, il giudice rimettente aveva omesso di svolgere qualsiasi considerazione in ordine alle ragioni per le quali, alla luce del dato normativo, non risultasse possibile una diversa ricostruzione ermeneutica delle disposizioni impugnate, tale da sottrarre le stesse al contrasto ipotizzato con i parametri invocati. In altra occasione (ordinanza Corte cost. 1° dicembre 2006, n. 400, in www.giurcost.org) la Consulta ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 407, comma 3, c.p.p. “nella parte in cui non prevede[va], in caso di ritardo abnorme o comunque ingiustificato nella iscrizione della notizia di reato a cura del pubblico ministero ex art. 335 c.p.p., l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di cui all’art. 405, comma 2, c.p.p., calcolato a far tempo dal momento in cui la notizia di reato avrebbe dovuto essere iscritta”. Ad avviso della Corte, il quesito si sostanziava nella richiesta di una declaratoria di illegittimità costituzionale fondata su parametri del tutto aspecifici, quali quelli del “ritardo abnorme” o dell'”ingiustificato ritardo” nella iscrizione della notizia nel registro ex art. 335 c.p.p. con conseguente evidente inammissibilità del petitum per totale genericità dei suoi presupposti. In argomento, di recente, C. Conti, L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, cit.,p. 142 ss.

[37] C. Conti, L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, cit.,p. 142 ss. 

[38] C. Conti, L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, cit.,p. 142 ss. 

[39] A. Zampaglione, Restyling della notizia di reato tra chiarezza dei presupposti, controllo sui tempi di iscrizione e annotazione preliminare, cit. p. 1 ss. 

[40] C. Conti, L’iscrizione della notizia di reato nel prisma dell’azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione, cit.,p. 142 ss. 

[41] Tali aggettivi erano già presenti nella L. delega n. 134 del 2021 e mirano a ridurre ad ipotesi eccezionali il sindacato sulle scelte del pubblico ministero, in modo da evitare di riconoscere all’indagato e al giudice una sorta di generalizzato potere di intromissione nelle valutazioni della pubblica accusa, che derivano dall’esercizio di una discrezionalità tecnica imposta dall’assetto costituzionale.

[42] Sul punto, A. Zappulla, Retrodatazione dell’iscrizione della notitia criminis nella prospettiva de iure condendo, in Cass. pen., 2015, p. 3811 e 3816.

[43] A. Marandola, Notizia di reato, tempi delle indagini e stadi procedurali nella (prossima) riforma del processo penale, cit., p. 1570 ss.

[44] A. Alberico, Intelligenza artificiale, nuovi vincoli della notitia criminis e reati associativi, cit., p. 117 ss.

[45] Parla di “sistema oracolare legal-techV. Manes, L’oracolo algoritmico e la giustizia penale: al bivio tra tecnologia e tecnocrazia, in U. Ruffolo (a cura di), Intelligenza Artificiale – Il diritto, i diritti, l’etica, Milano, 2020, p. 6.

[46] A. Alberico, Intelligenza artificiale, nuovi vincoli della notitia criminis e reati associativi, cit., p. 117 ss.

[47] A. Alberico, Intelligenza artificiale, nuovi vincoli della notitia criminis e reati associativi, cit., p. 117 ss.

[48] R.E. Kostoris, Predizione decisoria, diversion processuale e archiviazione,in www.sistemapenale.it., 23 luglio 2021, , p. 10.

[49] A. Alberico, Intelligenza artificiale, nuovi vincoli della notitia criminis e reati associativi, cit., p. 117 ss.

[50] A. Alberico, Intelligenza artificiale, nuovi vincoli della notitia criminis e reati associativi, cit., p. 117 ss.

[51] A. Alberico, Intelligenza artificiale, nuovi vincoli della notitia criminis e reati associativi, cit., p. 117 ss.

[52] A. Alberico, Intelligenza artificiale, nuovi vincoli della notitia criminis e reati associativi, cit., p. 117 ss.

[53] L’osservazione è di A. Alberico, Intelligenza artificiale, nuovi vincoli della notitia criminis e reati associativi, cit., p. 117 ss. In argomento, V. Maiello, Legalità della legge e divieto di analogia sfavorevole nella turbativa delle procedure selettive, in Giur. it., 2022, p. 2487 ss., nota a Cass., sez. VI, 16 febbraio 2022, n. 5536.

[54]  Cass., sez. VI, 24 maggio 2023 (dep. 18 settembre 2023), n. 38127, in CED Cass., n. 285274.

[55] A. Alberico, Intelligenza artificiale, nuovi vincoli della notitia criminis e reati associativi, cit., p. 117 ss.

[56] Tale profilo è dottamente messo in evidenza dalla migliore dottrina; cfr. V. Maiello, Indagini e udienza preliminare nello specchio della legalità penale, cit., p. 625 ss.

[57] A. Gargani, Processualizzazione del fatto e strumenti di garanzia: la prova della tipicità “oltre ogni ragionevole dubbio”, in Leg. Pen., 2013, p. 839 ss.; T. Padovani, Il crepuscolo della legalità nel processo penale. Riflessioni antistoriche sulle dimensioni processuali della legalità penale, in Ind. pen., 1999, p. 527 ss. Con particolare riferimento all’area della criminalità organizzata, cfr. V. Maiello, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, Torino 2019, p. 85 ss.

[58] S. De Blasis, L’intellegibilità come misura oggettiva di prevedibilità della norma penale, Napoli, 2023.

[59] V. Maiello, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, cit., p. 85 ss.

[60] V. Manes, Dalla “fattispecie” al “precedente”: appunti di deontologia “ermeneutica”,in Dir. pen. cont., 17 gennaio 2018, p. 6.

[61] V. Maiello, Indagini e udienza preliminare nello specchio della legalità penale, cit., p. 625 ss.

[62] F. Palazzo, Il principio di determinatezza nel diritto penale, cit., p. 40 ss.

[63] V. Maiello, Indagini e udienza preliminare nello specchio della legalità penale, cit., p. 625 ss.

[64] V. Maiello, Indagini e udienza preliminare nello specchio della legalità penale, cit., p. 625 ss.

[65] Enunciato ora dal solo art. 408, comma 1, c.p.p., essendo stato abrogato l’art. 125 disp. att., s.c.

[66] V. Maiello, Indagini e udienza preliminare nello specchio della legalità penale, cit., p. 625 ss.

[67] V. Maiello, Indagini e udienza preliminare nello specchio della legalità penale, cit., p. 625 ss.

[68] V. Maiello, Indagini e udienza preliminare nello specchio della legalità penale, cit., p. 625 ss.

[69] La nuova dimensione del corollario costituzionale del divieto di analogia è messa in evidenza da V. Maiello, Procedimento di scelta del contraente – Legalità della legge e divieto di analogia sfavorevole nella turbativa delle procedure selettive, in Giur. it., 2022, 2487 ss.

[70] A. Alberico, Intelligenza artificiale, nuovi vincoli della notitia criminis e reati associativi, cit., p. 117 ss.

[71] A. Alberico, Intelligenza artificiale, nuovi vincoli della notitia criminis e reati associativi, cit., p. 117 ss., secondo cui “Se a ciò si aggiunge che le fattispecie associative presidiano ordinariamente beni giuridici superindividuali e non meno traballanti nella loro ricostruzione (a cominciare dall’ordine pubblico), si comprende ulteriormente la scarsità di elementi da opporre al cospetto di contestazioni “ardite”. Basti pensare a questioni classiche, come la distinzione tra concorso di persone nel reato e reato associativo, ovvero a temi di recente emersione come la caratura mafiosa di associazioni criminali non riconducibili al paradigma delle c.d. mafie storiche”.

[72] V. Maiello, Il concorso esterno in associazione mafioso, cit., p. 343 ss.

[73] V. Maiello, Consulta e CEDU riconoscono la matrice giurisprudenziale del concorso esterno, in Dir. pen. proc., 2015, p. 1016 ss.

[74] Sent. 10 luglio 2002, Franzese, in Foro it., 2002, II, 601.

[75] V. Maiello, Il concorso esterno in associazione mafioso, cit., p. 343 ss.

[76] V. Maiello, Il concorso esterno in associazione mafioso, cit., p. 343 ss.

[77] V. Maiello, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, cit., p. 120 ss.

[78] V. Maiello, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, cit., p. 120 ss.

[79] V. Maiello, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, cit., p. 120 ss.

[80] V. Maiello, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, cit., p. 120 ss.

[81] M. Donini, Il concorso esterno «alla vita dell’associazione» e il principio di tipicità penale, in Aa.Vv., Studi in onore di Mauro Ronco, Torino, 2017, p. 344.

[82] V. Maiello, Intervento alla Tavola rotonda «Le due legalità: quale convivenza nel diritto penale?», in Criminalia, 2013, p. 223 ss.

[83] V. Maiello, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, cit., p. 120 ss.

[84] Cass., n. 44667/2016; Cass., n. 33885/2014; Cass., n. 8674/2014; Cass., n. 40781/2013; Cass., n. 31345/2011; Cass., 29458/2009, che ripropone l’esistenza del concorso anche in relazione a un unico intervento di carattere occasionale, che però abbia una rilevanza causale ai fini della conservazione e del rafforzamento dell’associazione. I paradigmi causali della sentenza Mannino sono stati ripresi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 13 giugno 2014, n. 25191). In termini Cass., sez. VI, 8 gennaio 2014, n. 16958; Cass., sez. VI, 18 giugno 2014, n. 33885, che annullano i provvedimenti impugnati proprio per insufficiente motivazione sull’incidenza causale delle condotte.

[85] V. Maiello, Il concorso esterno in associazione mafioso, cit., p. 343 ss.

[86] Cass. pen., sez. VI, 13 giugno 2007, Patriarca, in C.E.D.Cass., n. 244008.

[87] Cass., sez. VI, 19 dicembre 2010, inedita.

[88] Cass., sez. I, 9 gennaio 2013, n. 8531; in termini, Cass., sez. II, 22 gennaio 2014, n. 8028.

[89] Cass., sez. II, 22 gennaio 2014, n. 8028.

[90] Cass., sez. II, 20 ottobre 2022, n.39774; Cass., Sez. V, 05 maggio 2022, n. 18020.

[91] Cfr. Cass., I, 10 luglio 2015, n. 49067, Impastato, in C.E.D. Cass., Rv. 265423.

[92] Cass. pen., sez. I, 30 dicembre 2022, n. 49744.

[93] Cass. pen., sez. V, 15 luglio 2019, n. 35564, in Dejure.

[94] T. Padovani, Il problema tangentopoli tra normalità dell’emergenza ed emergenza della normalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 448 ss.; R. Orlandi, Inchieste preparatorie in procedimenti di criminalità organizzata: una riedizione dell’inquisitio generalis?, ivi, 1996, p. 568 ss.

[95] Così Cass., sez. II, 2 luglio 2018, n. 45402 in CED Cass. n. 275510-02, ric. Lombardo. In dottrina, A. Alberico, Intelligenza artificiale, nuovi vincoli della notitia criminis e reati associativi, cit., p. 117 ss.

[96] A. Alberico, Intelligenza artificiale, nuovi vincoli della notitia criminis e reati associativi, cit., p. 117 ss.

[97] A. Alberico, Intelligenza artificiale, nuovi vincoli della notitia criminis e reati associativi, cit., p. 117 ss.

[98] Come efficacemente sottolinea A. Alberico, Intelligenza artificiale, nuovi vincoli della notitia criminis e reati associativi, cit., p. 117 ss.

[99] A. Alberico, Intelligenza artificiale, nuovi vincoli della notitia criminis e reati associativi, cit., p. 117 ss.

[100] A. Alberico, Intelligenza artificiale, nuovi vincoli della notitia criminis e reati associativi, cit., p. 117 ss.

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