Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno introdotto, ormai da anni, la necessità della cd. “prova di resistenza nel ricorso in cassazione, affermando che il ricorrente deve rispettare l’onere di chiarire l’incidenza del denunciato vizio di inammissibilità sul compendio indiziario valutato, sì da potersene inferire la decisività rispetto alla tenuta complessiva del provvedimento impugnato. Infatti, le Sezioni unite hanno precisato che “l’obbligo di specificità dei motivi (prescritto dal già citato art. 581 c.p.p.) imponeva, evidentemente, al ricorrente di allegare e chiarire quali atti sarebbero stati posti in essere a termini scaduti, secondo tale propugnato criterio, e sarebbero, quindi, da considerare inutilizzabili; e se e quale incidenza essi abbiano avuto sul complessivo compendio indiziario valutato ed apprezzato dal giudice, sì da potersene inferire la loro decisività in riferimento al provvedimento impugnato (la c.d. prova di resistenza)” [S.U., 23.4.2009, n. 23868, Fruci, Rv. 243416]. Le sezioni semplici hanno seguito tale principio, affermando, con una giurisprudenza ormai granitica, che è affetta da genericità la censura con la quale la parte eccepisce la inutilizzabilità di un atto, senza dedurne, al tempo stesso, la rilevanza probatoria, nel contesto degli altri elementi di prova. Infatti, si è ormai consolidata una giurisprudenza, secondo cui, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso dovrebbe illustrare, a pena di “inammissibilità per aspecificità”, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento; secondo tale bizzarra teoria, gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventerebbero irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (tra le tante, v. C II, 25.7.2025, n. 27513;C. VI, 5.5.2023, n. 33751, Massa].
La tesi lascia perplessi.
Infatti, la regola codicistica è la tassatività delle sanzioni processuali, dettata esplicitamente per la nullità ex art. 177 c.p.p., per cui è ammessa “soltanto nei casi previsti dalla legge” e pacificamente operante anche per l’inammissibilità e quindi non ammette estensioni giurisprudenziali, e non esiste alcuna disposizione di legge che preveda l’inammissibilità del ricorso che non offra la “prova di resistenza”.
Solo per i motivi di appello l’art. 581 comma 1-bis c.p.p. prevede l’inammissibilità (dell’appello, non del ricorso!) per “mancanza di specificità dei motivi”, individuando il vizio “quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione”. Si distingue perciò tra inammissibilità per aspecificità “intrinseca” o “interna” ai motivi di impugnazione, quando questa è fondata su considerazioni generiche e astratte o non pertinenti al caso concreto e inammissibilità per aspecificità “estrinseca o “esterna” quando l’impugnazione non è basata su argomenti strettamente correlati agli accertamenti della sentenza di primo grado (in tal senso P. TONINI- C. CONTI). Comunque, come si vede, non è richiesta alcuna “prova di resistenza”, nemmeno per l’appello e tanto meno per il ricorso, ma semplicemente e giustamente l’indicazione delle argomentazioni critiche alla motivazione del provvedimento impugnato.
In riferimento al ricorso in cassazione l’art. 606, comma 3, c.p.p. ne prevede l’inammissibilità per ragioni del tutto diverse e, precisamente, “se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero per violazioni di legge non dedotte con i motivi d’appello” e quindi l’inammissibilità “per aspecificità” del motivo non è nemmeno prevista.
Oltretutto, anche letteralmente la “specificità” non significa rilevanza della nullità o inutilizzabilità della prova nel compendio probatorio. Semmai, si tratterà della “inutilità” di un ricorso, di fronte all’esistenza di altre prove a carico e l’inutilizzabilità della prova non potrà incidere sulla sentenza di condanna. Ma il motivo che indica specificamente sia la prova asseritamente viziata, sia il motivo del vizio, è “specifico” e non potrebbe essere più specifico di così. Inoltre, richiedere alla parte ricorrente di svolgere la “prova di resistenza” significa esigere da essa una valutazione delle prove residue e utilizzabili, che è un’attività valutativa di fatto, riservata al giudice, e comunque sempre preclusa in sede di legittimità, tanto è vero che non vi può provvedere nemmeno la Corte di cassazione. Comunque, la prova di resistenza offerta dal ricorrente non avrebbe comunque alcuna valenza processuale perché può non essere condivisa dal giudice. Pertanto, non può essere motivo di inammissibilità l’omesso sviluppo nel ricorso stesso della “prova di resistenza”: insomma, è la teoria della “prova di resistenza” che “non resiste” di fronte al codice e ad alcune elementari obiezioni logiche e giuridiche, dal momento che il principio di tassatività delle sanzioni processuali non può essere obliterato per introdurre per via interpretativa una causa di inammissibilità dell’impugnazione non prevista dalla legge.
Ciononostante, siamo di fronte ad una vera e propria alluvione giurisprudenziale basata sull’inammissibilità dei ricorsi per aspecificità !
Deve soggiungersi che diverso, e corretto, è invece l’onere di specificità dei motivi di ricorso che impone doverosamente di indicare l’atto asseritamente viziato. Infatti, in tema di attività di indagine asseritamente condotta prima che fosse intervenuto il decreto autorizzativo della riapertura della fase delle indagini preliminari, quando si prospetta la sussistenza di atti invalidi o viziati, “occorre dimostrare che essi abbiano effettivamente tenuto conto della attività illegittimamente espletata, apparendo indispensabile accertare se il giudice di merito, al fine di formare il proprio convincimento in relazione ad un provvedimento adottato, abbia concretamente fatto uso degli atti acquisiti al di fuori del codice di rito. Incombe dunque al ricorrente l’onere di specificare se e quali atti siano stati effettivamente posti a base della decisione che intende impugnare” (Sez. V, 12.2.1999, n. 736; Sez. II, 23.1.1998, n. 672)”. In riferimento alla eccepita inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche, la Suprema Corte ha già avuto occasione di chiarire che “è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, di indicare specificamente l’atto asseritamente affetto dal vizio denunciato…” (ex ceteris, Sez. V, 15.7.2008, n. 37694; Sez. IV, 9.VI.2004, n. 33700; Sez. IV, 6.2.2008, n. 14946; Sez. IV, 7.VI.2006, n. 32747; Sez. IV, 3.11.2005, n. 2375/06; C V. 23.7.2025, Stagno).

