Cass., sez. un., 29 maggio 2025 (dep. 14 novembre 2025), n. 37200, Cassano, Presidente, Agostinacchio, Relatore
Diamo notizia del deposito della motivazione della sentenza con la quale le Sezioni unite hanno enunciato due principi di diritto sul rapporto tra confisca di prevenzione e tutela dei diritti dei terzi.
In prima battuta, la sentenza ha affermato che il credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno deve essere sorto antecedentemente all’applicazione della misura cautelare e deve essere accertato dal giudice della cognizione entro il termine previsto per l’ammissione ordinaria o tardiva al passivo. Sul punto, ha poi precisato che tale accertamento deve, in sede penale, essere definitivo mentre in sede civile è sufficiente che sia provvisoriamente esecutivo.
In seconda battuta, la sentenza ha affermato il credito per le spese giudiziali riconosciute al danneggiato deve essere liquidato in una decisione intervenuta prima dell’applicazione del sequestro di prevenzione.

