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Le Sezioni unite sulla omessa traduzione dell’ordinanza cautelare: depositata la motivazione

Cass., sez. un., 26 ottobre 2023 (dep. 11 aprile 2024), n. 15069, Cassano, Presidente, Centonze, Relatore, Fimiani, P.m. (concl. diff.)

Diamo notizia del deposito della motivazione della sentenza con la quale le Sezioni unite hanno chiarito le condizioni che determinano la nullità della procedura cautelare nel caso di omessa traduzione dell’ordinanza emessa nei confronti di persona che non conosce la lingua italiana. La sentenza ha stabilito che tale patologia si verifica quando l’ordinanza di custodia cautelare personale è emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana. In tali ipotesi, l’ordinanza è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 c.p.p. La stessa sentenza ha poi precisato che ove, invece, non sia già emerso che l’indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l’ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l’obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine.In questa differente ipotesi, la mancata traduzione determina la nullità dell’intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l’ordinanza di custodia cautelare.

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