Note scritte del Prof. Avv. B. Romano all’esito dell’audizione in Commissione Giustizia del 9.12.2025 sui disegni di legge in tema di violenza sessuale e consenso

SENATO DELLA REPUBBLICA – XIX LEGISLATURA

COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

AUDIZIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1715 (APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI), 90, 1716 E 1717 (MODIFICA DELL’ARTICOLO 609-BIS DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE E DI LIBERA MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO)

Martedì 9 dicembre 2025, ore 15:15

1. Ringrazio per l’invito, che mi consente di occuparmi, in un così importante contesto, di una materia che, a partire dal 1996, quando fu pubblicato un mio primo commento “a caldo” sulla legge di riforma delle norme contro la violenza sessuale (1), è al centro della mia produzione scientifica (2).

Le riflessioni in materia sono poi sfociate in una monografia (3), e in altri commenti (4) o approfondimenti (5), ed oggi sono condensate in un volume, la cui prima edizione è del 2002, mentre l’ultima – l’ottava – è appena stata pubblicata (6).

Sulla riforma in atto sono intervenuto più volte, cercando di offrire il mio contributo alla comune riflessione, in brevi scritti di taglio giornalistico (7) ed in interviste (8).

Pertanto, mi permetto di rinviare a tutti i richiamati contributi per un più ampio approfondimento. Sperando fare cosa utile e gradita, deposito la presente memoria scritta, naturalmente restando a disposizione per qualsiasi chiarimento la Commissione ritenesse necessario od opportuno.

2. Nel poco tempo a mia disposizione, mi sembra utile partire da qualche sintetica riflessione sull’attuale art. 609-bis c.p., per poi indicare alcuni punti del testo unanimemente approvato alla Camera dei Deputati che, a mio avviso, necessiterebbero di ulteriori modifiche. Mi permetterò infine di indicare una prospettiva di riforma più ampia, che sottopongo alla Vostra riflessione.

3. A mio avviso, l’art. 609-bis del codice penale è uno degli articoli più infelici del panorama penalistico attuale. Una disposizione che – sia pure in base ad ingenue, ma comprensibili, motivazioni di fondo – ha addirittura peggiorato quanto aveva previsto in materia il codice penale nella sua versione originaria del 1930.

Da un lato, infatti, l’art. 609-bis c.p. ha mantenuto fermi i requisiti della violenza e della minaccia, specchio di una impostazione vetero-maschilista, nel solco della vis grata puellae.

Si pensi, infatti, che gli antichi giureconsulti pratici pare esigessero, in colei che si asseriva violentata, quattro esteriorità: le grida contemporanee alla violenza, i capelli disciolti, le vesti scompigliate e il racconto immediato dell’accaduto.

E, dall’altro, l’intervento del 1996 ha aumentato i margini di indeterminatezza della disposizione, ricorrendo alla generica nozione di “atti sessuali” e consentendo una diminuzione di pena in presenza di “casi di minor gravità”. In più, ha unificato in un unico articolo condotte che, nella versione originaria del codice, erano (giustamente) distinte: la violenza carnale e gli atti di libidine violenti.

Questo, anzi, rappresenta il punto centrale della riforma del 1996 (oltre allo spostamento delle relative incriminazioni dall’arcaico titolo IX, dedicato ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, al titolo XII, riguardante i delitti contro la persona; spostamento “tecnicamente” inutile, ma certamente opportuno e condivisibile, pur con talune precisazioni che qui non posso riaffermare): con ciò, sostenevano gli enfatici sostenitori di allora, si sarebbero evitate indagini che avrebbero umiliato la vittima, entrando nella sua sfera più intima e privata.

Peccato, però, che tale affermazione contrasti con i princìpi del processo penale e persino con quelli del diritto penale sostanziale, nonché con quanto prevede lo stesso art. 609-bis c.p.

Sotto il primo profilo, una precisa ricostruzione dell’accaduto deve essere necessariamente perseguita già ai fini della contestazione ed è un accertamento del quale occorre dare adeguato conto (oltre che per il rispetto del principio della correlazione tra accusa e sentenza) ai fini dell’adempimento dell’obbligo di motivazione (artt. 111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, c.p.p.), la cui mancanza è censurabile in Cassazione (art. 606, lett. e, c.p.p.). Dal punto di vista dei canoni fondamentali del diritto penale, occorre considerare che l’ampia forbice edittale prevista (da sei a dodici anni di reclusione) impone una delicata commisurazione della pena ex art. 133 c.p., e che comunque possono rilevare eventuali circostanze.

Ma soprattutto, l’ultimo comma dell’art. 609-bis c.p. prevede che «nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente ai due terzi».

Dunque, pur con la unificazione legislativa introdotta, occorrono approfondite indagini e l’individuazione di efficaci criteri discretivi, prima indispensabili al fine di distinguere la violenza carnale dagli atti di libidine violenti, ora necessari per valutare l’eventuale minor gravità del fatto, non di rado invocata dagli imputati.

4. Al cospetto di tale situazione, ormai da anni la giurisprudenza italiana spesso riconosce un ampio concetto di violenza e di minaccia, tale quasi da tramutare tali requisiti nel consenso; ma non ci si può nascondere che tale interpretazione sfiori l’analogia in malam partem, pur rispondendo ad un bisogno certamente avvertito.

Ad esempio, la Cassazione ha affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, sono prive di rilevanza le circostanze relative all’assenza di lesioni personali sul corpo della vittima, la condotta remissiva della stessa, anche successiva ai fatti, e le esitazioni nello sporgere denuncia, in quanto tali circostanze sarebbero facilmente spiegabili con lo stato di terrore nel quale versa la vittima (9). Ed ha espressamente ribadito che l’attendibilità della vittima della violenza sessuale non può essere inficiata dal fatto che la stessa indossasse i jeans al momento dello stupro, poiché la paura di ulteriori conseguenze potrebbe aver determinato la possibilità di sfilare più facilmente l’indumento (10).

A quanto appena richiamato, può aggiungersi che la violenza sessuale, proprio perché la condotta è priva del consenso, si concreta anche nel c.d. “atto repentino”. In particolare, si è sostenuto che la violenza — evidentemente, intesa in senso ampio, smaterializzata o impropria — richiesta per l’integrazione del reato è anche quella che si manifesta «nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo» (11).

Tuttavia, soprattutto nella giurisprudenza di merito, emergono letture non sempre condivisibili. Così, ad esempio, si è affermato che non sussiste il reato di violenza sessuale quando difetti la costrizione della vittima e non vi sia un chiaro dissenso della persona offesa ovvero una sua condotta oppositiva (12). Come pure nell’ipotesi di “toccamento” che, pur interessando le parti intime della persona offesa, sia perpetrato per un brevissimo lasso di tempo tale da escludere l’esistenza del fine libidinoso (13).

Inoltre, si è ritenuto che non sarebbe integrato il reato ove la donna, in occasione di un incontro di lavoro, non abbia espresso istantaneamente il proprio dissenso al compimento di atti sessuali (baci sul collo, palpeggiamenti, toccamenti dei seni, sino all’infilare le mani all’interno degli slip) da parte del soggetto attivo, rappresentante sindacale (14).

Parimenti, non vi sarebbe reato nel caso nel quale una ragazza abbia affermato di avere subito violenza, perché «non si può affatto escludere che al XY la giovane abbia dato delle speranze, facendosi accompagnare in bagno, facendosi sporgere i fazzoletti, tenendo la porta socchiusa, aperture lette certamente dall’imputato come un invito ad osare» (15).

E lo stesso è stato detto persino nell’ipotesi di rifiuto al compimento di atti sessuali manifestato dalla persona offesa, che potrebbe essere interpretato come ritrosia, meramente formale e “di facciata”, di una donna alle iniziative erotiche del partner (16).

Dunque, una modifica normativa dell’art. 609-bis c.p., con l’inserimento del riferimento al consenso mi sembra, a distanza di trenta anni dal mio primo scritto nel quale prospettavo tale soluzione, ancora oggi necessaria (17).

5. In tale direzione si sarebbe, a mio avviso, dovuto dirigere già il tiepido legislatore del 1996 (18). Infatti, il bene tutelato dai delitti di cui agli artt. 609-bis ss. c.p. (la libertà di autodeterminazione della persona, al posto del vecchio riferimento alla moralità pubblica e al buon costume) avrebbe preferibilmente preteso la punizione di una condotta realizzata nonostante la mancanza di consenso della persona offesa.

E se è vero che nel vigente art. 609-bis c.p. il mantenimento della violenza e della minaccia tra i requisiti della condotta si pone lungo una linea di continuità con la scelta legislativa del passato (cfr. i vecchi artt. 519 e 521 del codice penale), peraltro allora analoga a quella di altri Paesi dell’Europa continentale, quali ad esempio la Germania e la Spagna – mentre il diritto inglese riconosce da tempo che basta l’assenza del consenso della donna perché sussista il reato (19) -, nell’ultimo decennio il panorama è decisamente cambiato.

A dare maggior forza alla necessità di introdurre il requisito del consenso è innanzitutto intervenuta la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l’11 maggio 2011 (20).

Infatti, detta Convenzione, all’art. 36, comma 1, obbliga le parti ad adottare «misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali: a) atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un’altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto; b) altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso; c) il fatto di costringere un’altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo».

E il comma 2 del medesimo articolo specifica che «il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto».

Ora, poiché l’Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul con l. 27 giugno 2013, n. 77 (21), ne deriva che il nostro Paese dovrebbe riformulare il reato di violenza sessuale incentrandolo sul consenso (e non più sulla violenza o minaccia).

Inoltre, più recentemente, in tal senso si è orientato il legislatore tedesco. Infatti, il 10 novembre 2016 è entrata in vigore la nuova disciplina dei «delitti contro la libertà sessuale» (§§ 174 ss.), dovuta alle innovazioni apportate dalla legge di modifica del codice penale, intitolata «potenziamento della tutela della libertà sessuale» (22).

In base al nuovo testo, si punisce «chiunque, contro la volontà discernibile (riconoscibile) di un’altra persona, compia o faccia compiere atti sessuali su di essa o la induca a compiere o tollerare atti sessuali su o da parte di terzi».

La Germania, dunque, ha superato la precedentemente richiesta presenza della violenza e della minaccia, virando verso il consenso, anche se il c.d. no model adottato potrebbe non risultare pienamente conforme all’art. 36 della Convenzione di Istanbul poiché, richiedendo un’opposizione espressa (verbale o non), non tutela quei casi in cui la vittima subisce in maniera passiva il reato (23).

Ma ancora più netta è la soluzione da ultimo adottata in Spagna con la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, «de garantía integral de la libertad sexual» (24).

Infatti, la riforma del 2022 ha eliminato la distinzione tra abuso sexual e agresión sexual prevedendo solo la fattispecie di agresión sexual nel nuovo art. 178.

In base a detto articolo, il reato è integrato da «qualsiasi atto che attenti alla libertà sessuale di un’altra persona senza il suo consenso»; e si precisa che «c’è consenso solo quando questo sia stato manifestato in maniera libera attraverso atti che, in base alle circostanze del caso, esprimano in maniera chiara la volontà della persona».

Pertanto, si è adottato il c.d. yes model, più in linea con quanto richiesto dalla Convenzione di Istanbul.

Ed anche in Francia, sulla spinta del caso Pélicot, è stato di recente adottato tale modello. La riforma operata dalla legge n. 2025-1057 del 6 novembre prevede, infatti, che la violenza sessuale si verifica quando una persona compie un atto sessuale senza aver ricevuto il consenso libero, informato, specifico, preventivo e revocabile dell’altra persona (art. 222-22 c.p.).

6. Per tutte le considerazioni sopra riassunte, è dunque opportuno, a mio modo di vedere, che il testo approvato alla Camera dei Deputati incentri l’articolo 609-bis del codice penale sulla mancanza di “consenso”, che è stato qualificato “libero ed attuale”.

Al riguardo, si è molto ironizzato sulla necessità di un consenso in qualche modo “formalizzato” e sull’obbligo del partner di fare successive domande espresse, ricevendo conseguenti “autorizzazioni”, ove da un atto sessuale si passi ad un diverso atto sessuale.

Ritengo che la questione possa essere agevolmente risolta richiamando le nozioni generali alle quali si è pervenuti in materia di consenso dell’avente diritto, che è un mero atto giuridico, un permesso, e non un vero e proprio negozio giuridico (25).

Da ciò discende che esso è sempre revocabile (naturalmente nei limiti del possibile) e non obbliga il dichiarante.

Inoltre, il consenso deve essere effettivo (cioè, non simulato o scherzoso), libero e privo di vizi (dolo, errore, violenza), contemporaneo alla condotta (non potendo essere né antecedente, né successivo). Esso rileva nei limiti entro i quali è concesso (ad esempio, un soggetto può acconsentire al compimento di un atto sessuale e non acconsentire al compimento di un diverso atto sessuale), nella misura manifestata (se il consenso inizialmente prestato viene revocato, per quella tranche di condotta per la quale non vi è consenso scatterà eventualmente la responsabilità penale) e nei confronti dei soggetti ai quali è rivolto (si può volere compiere atti sessuali con un determinato soggetto, ma non con un altro). Inoltre, non è necessario un consenso espresso, poiché è sufficiente il consenso tacito (cioè, desumibile dal comportamento del titolare del bene: per facta concludentia).

Naturalmente, occorrerà sempre verificare che il soggetto abbia la capacità di intendere e di volere nel momento nel quale si realizza la condotta e, con le peculiarità note in materia di norme contro la violenza sessuale, l’età per manifestare validamente il consenso.

Dunque, il consenso deve, ovviamente, essere sempre “libero e attuale”. Ma, ove si preferisse non inserire tale ultimo riferimento nell’art. 609-bis c.p., il quadro non muterebbe, poiché valgono sempre i criteri generali propri del consenso, sopra richiamati.

7. Occorre, infine, fugare un ultimo equivoco sul punto.

Se è vero che la giurisprudenza (rischiando, però, come anticipato, di incorrere nel vizio dell’analogia in malam partem) è giunta ad una amplissima nozione di violenza o minaccia, la proposta modifica normativa non è né pericolosa, né, all’opposto, inutile.

Sotto il primo profilo, eliminare il riferimento alla violenza ed alla minaccia nella norma sulla violenza sessuale (nella fattispecie-base), e sostituirvi la mancanza di consenso, non significa certo che si debba addivenire ad una affermazione di responsabilità a carico dell’imputato sulla base del mero racconto della pretesa parte offesa.

Ma il problema, spostato dalla rigidezza del dettato normativo al più elastico versante dell’accertamento probatorio, rende meno facili forzature in senso restrittivo e permette, in assenza di cristallizzati legami tipici dei sistemi a prova legale, di seguire anche l’evoluzione dei costumi sessuali.

La riforma, poi, non è superflua. Incentrare la violenza sessuale sulla mancanza di consenso può aiutare a superare l’impostazione vetero-maschilista della vis grata puellae e a ribadire che può non reagirsi alla violenza e si può persino apparentemente acconsentire per il timore delle possibili ulteriori conseguenze della violenza (c.d. freezing).

E può permettere di giungere linearmente alla affermazione di responsabilità nel caso nel quale intervenga una revoca del consenso, qualora il soggetto attivo non interrompa l’atto sessuale divenuto non consensuale.

8. Tuttavia, il testo approvato alla Camera dei Deputati ha sollevato critiche e perplessità da parte di chi teme che incentrare il delitto di cui all’art. 609-bis c.p. sulla mancanza di “consenso libero ed attuale” possa condurre ad una sorta di inversione dell’onere della prova e a una presunzione di responsabilità penale della persona sottoposta alle indagini.

Tale paura – che, se fosse fondata, sarebbe terribile – è stata alimentata da superficiali affermazioni. Si è, cioè, sostenuto che, con la nuova formulazione del delitto, non sarà la (per me, comunque sempre “presunta”) vittima a dover provare la violenza sessuale, ma sarà la persona sottoposta alle indagini (e l’imputato) a dover provare la presenza del consenso libero per tutta la durata dell’atto sessuale.

Questa conclusione è, ovviamente, giuridicamente sbagliata. Basterebbe ricordare che l’art. 27 della Costituzione fissa il principio di non colpevolezza: l’imputato non si considera colpevole sino alla sentenza definitiva di condanna.

Concetto che l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo esplicita in maniera più netta: l’imputato si considera innocente sino alla eventuale sentenza di condanna.

Ed allora, tanto più dopo l’introduzione del processo accusatorio, con il Codice Vassalli del 1988, e la modifica dell’art. 111 della Costituzione, intervenuta nel 1999: onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat.

Pertanto, non basta che la presunta vittima di violenza sia creduta dal pubblico ministero (e magari prima dalla polizia giudiziaria).

Occorrerà sempre che il complessivo corredo probatorio sia in grado di convincere il giudice della colpevolezza dell’imputato «oltre ogni ragionevole dubbio».

Emerge, particolarmente in questo campo, proprio il ruolo dell’avvocato, impregnato anche lui di quella cultura della giurisdizione che presunti e gelosi esclusivisti vorrebbero solo nella mente e nelle mani di pubblici ministeri e giudici.

In tal senso, mi permetto di sottolineare che le nostre comprensibili preoccupazioni devono essere comunque di ampio profilo, poiché noi avvocati assistiamo professionalmente non soltanto le persone sottoposte alle indagini, ma anche le persone offese.

Certo, il rischio di processi superficiali esiste sempre, per questo e altri reati. Come pure sono possibili aberranti conclusioni, quali quelle condensate nel dolus in re ipsa o nel “non poteva non sapere” o nella responsabilità di posizione tipica di certi settori del diritto penale dell’economia. E, per quel che attiene alle condotte sessualmente connotate, conosciamo le presunzioni talvolta legate ad abusi sessuali su minori che emergono nel corso di cause di separazione o di divorzio. Dunque, occorre essere consapevoli che, accanto a vittime reali, esistono vittime apparenti o simulate e che il consenso, come ogni altro elemento del reato, andrà rigorosamente provato in sede processuale.

9. Naturalmente, se si ritenessero comunque necessarie od opportune eventuali correzioni alla futura disposizione penale, queste sarebbero certamente possibili.

Voglio, però, anche per abbassare i toni, fare una semplice considerazione, che emerge dai dati empirici. Quasi sempre le condotte di violenza sessuale avvengono in assenza di terze persone, di testimoni: sono presenti solo i due protagonisti della vicenda, la presunta vittima e il presunto innocente.

Parola contro parola; versione contro versione.

Ed allora, se non vogliamo tornare ai “criteri” utilizzati dagli antichi giureconsulti, se non vogliamo pretendere sempre una violenza fisica evidente, il problema centrale, di ricostruzione dell’accaduto, resta sostanzialmente immutato: sia che ci si accontenti di una lata nozione di violenza o minaccia, sia che si preveda un dissenso manifestato, sia che si vada nella direzione della mancanza di consenso.

A ciò si aggiunga che il reato di violenza sessuale è punibile, esclusivamente, a titolo di dolo e pertanto richiede, nel presunto autore del reato, la conoscenza di tutti gli elementi che connotano il fatto, compresa, dunque, la mancanza di consenso.

E, ovviamente, anche il dolo va provato, alla luce della situazione concreta e del contesto nel quale si è sviluppata (compresi gli accadimenti precedenti e successivi al fatto “incriminato”).

Ma se ciò servisse a rassicurare i dubbiosi, meglio comunque la soluzione tedesca (dissenso riconoscibile) che quella attualmente presente nel vigente art. 609-bis c.p. In questo caso, però, occorrerebbe prevedere la rilevanza penale anche dei casi nei quali non è possibile manifestare il dissenso (come accade, per esempio, nelle ipotesi di atti repentini).

10. Così superati, almeno a mio avviso, i dubbi legati alla formulazione del primo comma dell’art. 609-bis c.p., il testo approvato dalla Camera dei Deputati presenta, invece, altri punti non convincenti.

Innanzitutto, in relazione alle ipotesi di cui al secondo comma del futuro art. 609-bis c.p., le quali prevedono la condotta di «chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona».

Condotte ben diverse, e comparativamente più gravi, di quelle di cui al primo comma della medesima disposizione.

Nel testo approvato all’unanimità si dispone che tali condotte, però, soggiacciano alla medesima pena prevista per l’ipotesi di cui al primo comma, caratterizzata dalla mancanza di consenso.

Ora, sono consapevole che le forze politiche sono, al momento, concordi sul punto, ma uno dei compiti della dottrina è proprio quello di tentare di incidere sulle disposizioni in formazione sottolineandone eventuali aspetti critici: sarà poi ovviamente il Parlamento a decidere.

Dunque, mi permetto di suggerire nuovamente: penso che per le ipotesi di cui al comma secondo dell’art. 609-bis c.p. si debba prevedere un aggravamento di pena che non specificherei, quindi “fino a un terzo”, ai sensi dell’art. 64 c.p. E cioè, una pena un po’ meno grave della pena prevista per le ipotesi ancora più gravi di cui all’art. 609-ter c.p. (ove la pena è, a seconda dei casi, aumentata di un terzo o della metà).

Infine, rimangono le perplessità sui «casi di minore gravità», di cui al comma terzo dell’art. 609-bis c.p. (che comportano una diminuzione di pena in misura non eccedente i due terzi).

Siamo infatti al cospetto di una attenuante indefinita che non predetermina i criteri in base ai quali distinguere i «casi di minore gravità» da quelli ritenuti più gravi.

E alle critiche del passato (26) può aggiungersi il dubbio che taluno possa ritenere che le ipotesi di cui al primo comma rappresentino sempre i casi meno gravi di violenza sessuale di cui al comma terzo. Conclusione che, a mio avviso, svilirebbe il senso, anche culturale, della riforma in atto.

11. Nell’eventualità, poi, che vi fosse spazio per una riforma di più ampio profilo, mi permetto di suggerire – limitando qui le mie osservazioni al solo delitto di violenza sessuale, mentre sono convinto che la materia tutta meriterebbe ancor più estese e sistematiche riforme (27) – che sarebbe assai utile uno “spacchettamento” dell’attuale delitto di violenza sessuale, con la creazione di una fattispecie più grave, chiamata stupro, e di una figura meno grave, di abuso sessuale, nella quale fare eventualmente confluire condotte attualmente prive di unitaria considerazione.

Per la figura più grave, si potrebbe valutare la procedibilità di ufficio, superando, almeno in parte, l’attuale procedibilità a querela.

La proposta sopra riassunta, a mio modo di vedere, consentirebbe di superare due evidenti deficit di determinatezza che caratterizzano l’attuale disposizione: la difficoltà di sapere cosa sono gli “atti sessuali” e quali sono i “casi di minore gravità”, spesso lasciati ad una amplissima valutazione discrezionale della magistratura. Infatti, basterebbe sapere cosa riteniamo essere “stupro” per evitare di diffonderci in oscillazioni relative alla identificazione (almeno) dei più estremi e riprovevoli atti sessuali; al tempo stesso, la fissazione di un reato più grave eviterebbe le, talvolta assurde e imbarazzanti, identificazioni dei “casi di minore gravità”.

A ciò si aggiunga che – benché il prospettato “spacchettamento” della attuale disposizione sulla violenza sessuale ne renderebbe meno indispensabile la previsione – sarebbe comunque opportuno l’inserimento nel nostro ordinamento di una norma specifica sulle molestie sessuali, che potrebbe costituire il chiaro limite inferiore delle norme in materia.

Tale incriminazione risponderebbe anche efficacemente alle numerose sollecitazioni provenienti dall’Unione Europea, la quale più volte ha auspicato un intervento concreto per circoscrivere e reprimere le molestie sessuali (28), e sarebbe in linea con molte legislazioni europee, con le indicazioni della citata Convenzione di Istanbul (art. 40), e con la ratifica della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro (Ginevra, 21 giugno 2019), ad opera della l. 15 gennaio 2021, n. 4.

Le molte riserve (talvolta ragionevoli e convincenti), sollevate rispetto alla opportunità di introdurre una norma che preveda la incriminazione delle molestie sessuali, potrebbero essere in gran parte superate con la fissazione di un duplice requisito.

In primo luogo, sembrerebbe essere agevolmente accettabile che qualsiasi contatto fisico dolosamente procurato e non consentito dalla vittima, nelle parti comunemente individuate nel quadro della identificazione di un atto sessuale, costituisca, se non integra i requisiti dello stupro o dell’abuso sessuale, almeno molestia sessuale.

In secondo luogo, potrebbe ragionevolmente richiedersi che tutte le condotte sessualmente connotate, ma non consistenti in contatti fisici, possano integrare la molestia sessuale solo se ripetute ed insistite. In tal modo, potrebbe escludersi, con sufficiente certezza, che possa integrare il reato de quo un semplice complimento, un approccio isolato, un corteggiamento non insistito ed invasivo, un contatto telefonico o via mail o social: in altri termini, tutte quelle condotte, magari sessualmente connotate, che non vadano oltre i confini della mera proposta di instaurazione di un rapporto interpersonale.


(1) Il rinnovato volto delle norme contro la violenza sessuale: una timida riforma dopo una lunga attesa, ne Il diritto di famiglia e delle persone, 1996, 1610.

(2) Dalla violenza carnale in concorso alla violenza sessuale di gruppo: questioni intertemporali e problemi definitori, ne Il diritto di famiglia e delle persone, 1997, 135; Profili penalistici dell’abuso sessuale sui minori, ivi, 1998, 1133; Dubbi vecchi e nuovi di illegittimità costituzionale in materia di corruzione di minorenne, ivi, 1998, 1362; Repressione della pedofilia e tutela del minore sessualmente sfruttato nella legge 269 del 1998, ivi, 1998, 1543; Appunti sui sospetti di illegittimità costituzionale degli « atti sessuali » alla luce del principio di determinatezza, ivi, 1999, 62; La delicata tutela della sfera sessuale nelle prospettive di riforma, in Indice pen., 2000, 125; Difetti normativi e margini interpretativi in tema di pedofilia, nel volume La tutela penale della persona: nuove frontiere, difficili equilibri, a cura di L. Fioravanti, Giuffrè, Milano, 2001, 247; Pedofilia, in Digesto pen., agg., vol. II, Utet, Torino, 2004, 603; Il mobbing: ai confini del diritto penale?, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, 167; Commento alla legge 11 agosto 2003, n. 228, in Codice Penale Ipertestuale, I Edizione di aggiornamento, Utet, Torino, 2005, 5; Riflessioni penalistiche sulle misure contro la tratta di persone, in Indice pen., 2006, 651, e nel volume Contro ogni schiavitù. Programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 T.U. sull’immigrazione. Legge n. 228/2003 “Misure contro la tratta di persone”, Emanuele Romeo Editore, Siracusa, 2006, 167; Sottrazione consensuale di minorenni e fuga d’amore: il diritto penale tra opposte esigenze?, ne Il diritto di famiglia e delle persone, 2006, 1067; La tutela penale del minore vittima di delitti contro la sfera sessuale, in Aa.Vv., Buone pratiche nelle strategie di prevenzione, di contrasto e di valutazione nell’abuso all’infanzia: presentazione di linee guida, Paruzzo, Caltanissetta, 2008, 35; L’abuso sessuale infrafamiliare, in Scritti in memoria di Giuliano Marini, a cura di S. Vinciguerra e F. Dassano, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010, 777, nonché in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 1099; Valutazioni penalistiche dell’abuso sessuale paterno, in Mediterraneo, Padre. Il senso del paterno nella cultura mediterranea, a cura di A. Francomano, Nuova Ipsa Editore, Palermo, 2011, 155; La tutela penale della persona nella famiglia: vecchie esclusioni e nuove proiezioni, in Dall’amore all’odio: crimini in famiglia, Atti del Convegno, Palermo, 25 novembre 2010, Edizioni Fotograf, Palermo, 2012, 132; Obblighi materni e responsabilità della nonna nella violenza sessuale di gruppo: dal concorso omissivo alla partecipazione “attiva”, ne Il diritto di famiglia e delle persone, 2012, 620; Il contrasto penalistico alla violenza sulle donne, in Arch. pen.,2014, 333, e in I primi 50 anni delle donne in magistratura: quali prospettive per il futuro. La violenza di genere nella società attuale, Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, 2014, n. 162, 159; Induzione alla prostituzione minorile ed atti sessuali con minorenne in cambio di denaro: le Sezioni Unite chiariscono il rapporto tra i due delitti, in Giust. pen., 2014, II, 268; La pornografia minorile nella (nuova) lettura delle Sezioni unite: dal pericolo concreto al reato di danno, in Cass. pen., 2019, 601; L’introduzione dell’articolo 387-bis del codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in B. Romano-A. Marandola (a cura di), Codice rosso. Commento alla l. 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, Pacini Giuridica, Pisa, 2020, 47; L’introduzione dell’articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, ivi, 105; Le modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale, ivi, 139; La clausola di invarianza finanziaria, ivi, 195; Le sezioni unite chiariscono ciò che doveva essere chiaro dal 1996: l’autorità della quale si abusa può essere anche quella privata. Ma poi vanno oltre, in Foro it., 2021, II, 28; Codice rosso (profili penali sostanziali), in Digesto pen., agg., vol. XI, Utet Giuridica, Torino, 2021, 132; La violenza sessuale di genere, in Riv. it. med. leg., 2021, 1041; La violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in B. Romano-A. Marandola (a cura di), Codice Rosso. Seconda edizione aggiornata e integrata, Pacini Giuridica, Pisa, 2024, 27; La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, ivi, 75; Le modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale, ivi, 111; Gli altri aumenti di pena e il nuovo reato inserito nel codice antimafia, ivi, 131; Le clausole di invarianza finanziaria, ivi, 265; Ai confini del diritto penale: la pedopornografia fumettistica, in Foro it., 2024, II, 21; Le nuove disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica nella l. n. 168 del 2023, ivi, 2024, V, 94; La violenza sessuale in ambiente sanitario: tra consenso informato e consenso tout court, in Riv. it. med. leg., 2024, 513; Dalla violenza o minaccia al consenso nel delitto di violenza sessuale, in Scritti in onore di Manfred Maiwald, Giappichelli, Torino, 2025, 233.

(3) La tutela penale della sfera sessuale. Indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, Giuffrè, Milano, 2000, nella collana degli Studi di Diritto Penale, diretta dal Prof. A. Crespi.

(4) Il riferimento, in particolare, è ai numerosi commenti ad articoli del codice penale pubblicati nel Codice Penale Ipertestuale, Utet, Torino, dalla edizione del 2003 sino alla 4ª ed., del 2012, diretta da M. Ronco-B. Romano.

(5) Reati contro la persona, tomo III, Reati contro la libertà individuale, in Trattato di diritto penale, diretto da C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro, vol. XIV, Giuffrè, Milano, 2016, 3 ss. e 235 ss.

(6) Delitti contro la sfera sessuale della persona, 8ª ed., Lefebvre Giuffrè, Milano, 2025.

(7) Centralità del consenso. La riforma bipartisan della violenza sessuale, neIl ubbio, 15 novembre 2025, p. 6;Il “sì” potrà essere tacito, purché libero. Ma il testo bipartisan atteso oggi alla Camera dovrebbe distinguere i casi più gravi, ivi, 18 novembre 2025, p. 8;L’introduzione del consenso nella violenza sessuale: se non ora, quando?, ivi, 26 novembre 2025, p. 1, 10 e 11;Si litiga sul consenso, ma al legislatore dico: separiamo lo stupro dall’abuso sessuale, ivi, p. 1 e 10.

(8) Intervista, in Huffpost, 17 novembre 2025, https://www.huffingtonpost.it/politica/2025/11/17/news/violenza_consenso-20529715/?ref=HHTP-BH-I20528095-P1-S5-T1; Intervista su Radio Radicale, del 19 novembre 2025, https://www.radioradicale.it/scheda/774779; Intervista, ne Il Fatto Quotidiano, 27 novembre 2025, p. 5.

(9) Cass., sez. III, 22 dicembre 1999, in Guida dir., 2000, n. 19, 64, con commento di N. Ciaravolo, Per formare il libero convincimento del giudice può bastare la testimonianza della parte offesa, ed in Cass. pen., 2001, 1494; Cass., sez. III, 19 ottobre 1999, in Guida dir., 1999, n. 47, 75, con commento di N. Ciaravolo, Marcia indietro dopo la sentenza sui jeans: la Cassazione cancella l’onere di resistenza, ed in Dir. pen. proc., 2000, 1612, con commento di S. Di Gaddo, Onere di resistenza, minaccia e dissenso: spunti evolutivi nella giurisprudenza di legittimità.

(10) Cass., sez. III, 6 novembre 2001, in Foro it., 2002, II, 287. Successivamente, Cass., sez. III, 12 ottobre 2007, in CED, n. 238016.

(11) Cass., sez. III, 1 febbraio 2006, in Cass. pen., 2007, 618; Cass., sez. III, 27 gennaio 2004, in Riv. pen., 2005, 508, e Cass., sez. III, 24 novembre 2000, in Foro it., 2001, II, 333, con annotazione di G. Leineri, nonché in Cass. pen., 2002, 1430.

(12) App. Lecce, 8 febbraio 2023, in Cass. pen., 2024, 328, con nota critica di F. Pacella, Verso una costruzione scalare, dinamica e relazionale del concetto di consenso sessuale, ivi, 329.

(13) Trib. Roma, sez. V, 6 luglio 2023, in Cass. pen., 2023, 4202, con nota critica di R. D’Auro, Analisi dell’elemento consensuale nell’attuale fattispecie incriminatrice italiana di violenza sessuale, aspetti comparatistici e nuove prospettive di tutela, ivi, 4204, ed in Dir. pen. proc., 2024, 374, con nota di G.J. Sicignano, La c.d. “palpata breve” nella violenza sessuale, tra fattispecie oggettiva ed elemento soggettivo.

(14) Trib. Busto Arsizio, 26 gennaio 2022, in Sistema penale, 8 marzo 2022, con osservazioni di A.N. Pinna, Violenza sessuale e ricerca del dissenso della vittima: la difficoltà dei giudici di merito a recepire gli insegnamenti della Corte di cassazione.

(15) App. Torino, sez. IV, 20 aprile 2022, in Sistema penale, 22 luglio 2022, con commento di E. Biaggioni, La difficile posizione delle vittime di violenza sessuale: l’insostenibile confronto con il pregiudizio sulla scarsa attendibilità della persona offesa e lo stereotipo dello stupratore modello.

(16) Così App. Palermo, 23 giugno 2022, poi condivisibilmente annullata con rinvio da Cass., sez. III, 16 febbraio 2024, in Foro it., 2024, II, 497, con nota di D.M. Schirò, La vis grata puellae ai tempi del “codice rosso”: la sopravvenienza di arcaiche letture nonostante le nuove leggi, ivi, 502.

(17) In senso analogo, tra gli altri: G. Balbi, I reati contro la libertà e l’autodeterminazione sessuale in una prospettiva di riforma, in Sistema penale, 3.3.2020; M.L. Mattheudakis, Un’indagine comparatistica sulla configurazione dei reati sessuali per colpa (grave) sui profili di consenso della vittima, in Revista de Direito Brasileira, 2020, vol. 25, 10, 280 ss. (e anche in disCrimen, 2.12.2020); G.M. Caletti, Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali. Profili storici, comparati e di diritto vivente, Bologna University Press, Bologna, 2023, passim; S. Di Giovanni, Il reato di violenza sessuale: riflessioni costituzionalmente orientate in tema di consenso, in Gruppo di Pisa, 2023, 37 ss. In argomento, da ultimo, F. Macrì, Tipicità e colpevolezza nei reati sessuali di ultima generazione, Giappichelli, Torino, 2025.

(18) Alla medesima conclusione, anche in precedenza, T. Padovani, Violenza carnale e tutela della libertà, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989,1301, e in Studi in memoria di P. Nuvolone, vol. II, Giuffrè, Milano, 1991, 127.

(19) A. Cadoppi, Moralità pubblica e buon costume (delitti contro la) (diritto anglo-americano), in Digesto pen., vol. VII, Utet, Torino, 1994, 189; C. Wells, I reati sessuali nel diritto inglese, in Giur. it., 1997, IV, 220; C. Pavarani, Il mero dissenso della vittima nella violenza sessuale: profili di diritto italiano e anglosassone, in Indice pen., 2002, 771; A. Wertheimer, Consent to sexual relations, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

(20) Sul punto, cfr. la scheda di sintesi di A. Di Stefano, in Dir. pen. cont., 11 ottobre 2012.

(21) Cfr. G. Battarino, Note sull’attuazione in ambito penale e processuale penale della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in Dir. pen. cont., 2 ottobre 2013.

(22) F. Macrì, La riforma dei reati sessuali in Germania. Centralità del dissenso e “tolleranza zero” verso le molestie sessuali tra diritto penale simbolico e potenziamento effettivo della tutela della sfera sessuale, in Dir. pen. cont., 24 novembre 2016; T. Hörnle, The new German law on sexual assault and sexual harassment, in German Law Journal, 2017, 1309 ss.; T. Weigend, Germany, in E. Hoven, T. Weigend (a cura di), Consent and sexual offenses. Comparative perspectives, Nomos, Baden-Baden, 2022, 183 ss.

(23) Per questi rilievi, cfr. GREVIO/Inf(2022)2, Baseline Evaluation Report. Germany, Adopted by GREVIO on 24 June 2022, Paragraph 252, published on 7 October 2022.

(24) Cfr. A. De Giuli, Ridefinire il concetto di violenza sessuale in una prospettiva sistemica. La recente normativa spagnola a tutela della libertà sessuale, in GenIUS, 2023, 1 ss.; L. De Stradis, Riforma e controriforma dei reati sessuali in Spagna: un dibattito ancora aperto, in Leg. pen., 5 febbraio 2025.

(25) Così, ad esempio, nel mio manuale di Diritto penale, Parte generale, 5ª ed., Lefebvre Giuffrè, Milano, 2025, p. 288 ss.

(26) Per le mie, rimando ai citati Delitti contro la sfera sessuale della persona, p. 126 ss.

(27) Per ragioni disintesi, rinvio ai miei Delitti contro la sfera sessuale della persona, cit., p. 49 ss.

(28) Si veda già la risoluzione dell’11 giugno 1986 del Parlamento europeo sulle violenze nei confronti delle donne e la risoluzione del 29 maggio 1990 del Consiglio dei Ministri della UE sulla dignità delle lavoratrici e dei lavoratori nel mondo del lavoro, nonché la direttiva dell’UE contro le discriminazioni nei posti di lavoro del giorno 11 giugno 2001 e la direttiva n. 73 del 23 settembre 2002, relativa all’attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (che modifica la precedente, n. 207 del 1976). In materia, cfr. V. Musacchio, Le molestie sessuali nella legislazione penale comunitaria, in Giust. pen., 2001, II, 667.

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