Pene sostitutive: riflessioni sparse (e talvolta critiche) sulla nuova disciplina

Abstract

Il contributo analizza quelli che sono i tratti salienti della nuova disciplina delle pene sostitutive, messa a punto con la c.d. Riforma Cartabia nel tentativo di superare quei limiti di funzionalità che ne avevano compromesso, fin dall’origine, le potenzialità applicative. Persistono, purtuttavia, talune non marginali criticità: l’applicazione delle pene sostitutive deve, infatti, tuttora fare i conti con l’ingombrante presenza della sospensione condizionale della pena – rispetto alla quale non può dirsi del tutto risolto il problema di una possibile sovrapposizione – e con la concorrenza sleale delle misure alternative alla detenzione, posto che talune di esse sono applicabili ab initio al condannato che permane in stato di libertà, per effetto della sospensione dell’ordine di esecuzione previsto dall’art. 656, comma 5, c.p.p. Sarebbe, dunque, auspicabile un nuovo e più avveduto intervento legislativo, volto a conferire maggiore razionalità all’intero sistema sanzionatorio e a garantire ulteriori spazi applicativi alle pene sostitutive.

This article examines the key features of the new framework governing substitute penalties, introduced by the so-called “Riforma Cartabia” in an attempt to overcome the practical shortcomings that had undermined their effective use since their introduction in the penal system. Nevertheless, several significant issues persist. In particular, the application of substitute penalties must still grapple with the cumbersome prominence of the conditional suspension of the sentence – whose potential overlap with such institutions remains unsettled – as well as with the unfair competition posed by alternatives to detention. This happens because certain alternative measures are applicable ab initio to convicts who remain at liberty as a result of the suspension of the execution order provided for by Art. 656, paragraph 5, of the Italian Code of Criminal Procedure. Consequently, a further and more carefully considered legislative intervention would be desirable in order to bring greater coherence to the sentencing system as a whole and to expand the scope for the application of substitute penalties.

Sommario: 1. Riflessioni introduttive: può dirsi ancora “carcerocentrico” il nostro sistema penale? 2. Il nuovo volto delle pene sostitutive alla luce della Riforma Cartabia. 3. La “nuove” pene sostitutive al banco di prova della prassi: uno sguardo ai dati disponibili. 4. Le modifiche normative apportate dal decreto correttivo del 2024. 5. Il potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive. 6. Riflessioni conclusive: criticità rinvenibili nella nuova disciplina.

1. Riflessioni introduttive: può dirsi ancora “carcerocentrico” il nostro sistema penale?

È stato detto, a giusta ragione, che quello della pena è «un tema perennemente attuale» e che, «di conseguenza, la riforma del sistema sanzionatorio è un cantiere sempre aperto»[1]. “Sistema sanzionatorio penale”, afferma un’altra voce autorevole della nostra dottrina[2], è una locuzione dal carattere eufemistico: «il comparto delle sanzioni nel nostro ordinamento non ha i connotati di ordine e di razionalità propri di un ‘sistema’, ma si presenta, piuttosto, come un intreccio confuso di istituti diversi»[3].

La c.d. Riforma Cartabia (l. 27 settembre 2021, n. 134 e d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) è stata concepita anche per restituire sistematicità e razionalità al comparto delle pene sostitutive delle pene detentive brevi[4], introdotte diversi decenni or sono[5], che avevano manifestato, nel corso del tempo, evidenti limiti sul piano della funzionalità. Certo, più di un profilo di criticità persiste tuttora e qualche dubbio resta anche in relazione all’effettività della nuova disciplina[6].

Il nostro è stato considerato per molto tempo (ed è tuttora considerato), un sistema per definizione “carcerocentrico”[7], segnato dal primato ideologico e culturale della pena carceraria[8]. La stessa messa a punto di strumenti sanzionatori alternativi – quali sono le pene sostitutive e le misure alternative previste e disciplinate dalla l. 26 luglio 1975, n. 354 (artt. 47 ss.) – sembrerebbe non averne intaccato più di tanto la centralità nell’economia del sistema penale[9].

La vera svolta si sarebbe potuta attuare attraverso la previsione nel codice di nuove tipologie di pene principali, alternative rispetto a quella carceraria[10] – un percorso, certo, ben più complicato e più impegnativo, perché in questo caso non basterebbe solo ampliare il catalogo delle pene, ma bisognerebbe porre mano alle comminatorie edittali delle singole norme incriminatrici[11].

È anche vero, d’altra parte, che l’asserita equazione tra certezza della pena e certezza del carcere, su cui tanto si insiste, in chiave propagandistica, nel dibattito politico massmediatico, almeno con riferimento alla fascia medio-bassa dei reati, può già dirsi archiviata, in quanto chiaramente smentita dai fatti. «L’idea della certezza della pena come certezza del carcere – si è affermato di recente in dottrina[12] – è davvero un autentico mito, nel senso che già oggi non conosce alcuna attuazione, né in futuro potrà averla» e a riprova di un simile asserto vengono addotti dati numerici di una certa significatività, che dimostrano come il numero delle persone che scontano la pena in carcere sia notevolmente inferiore a quello delle persone che scontano la pena il libertà[13]; non senza considerare il numero (presumibilmente molto alto) di coloro che beneficiano della sospensione condizionale della pena e quello (elevatissimo) dei c.d. liberi sospesi, cioè di coloro che, una volta condannati con sentenza definitiva a pena detentiva non superiore a quattro anni, usufruiscono della sospensione dell’ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p. e restano poi in attesa per lunghissimo tempo – si parla di molti anni – di una decisione del Tribunale di sorveglianza in ordine alla propria richiesta applicazione di una misura alternativa alla detenzione[14].

Vi è un’unica certezza, dunque: che la pena detentiva di ammontare non superiore a quattro anni resta solo sulla carta e non viene eseguita; il che fa parte oramai della fisiologia del nostro sistema sanzionatorio.

2. Il nuovo volto delle pene sostitutive alla luce della Riforma Cartabia

Uno dei punti più qualificanti e di maggiore interesse della riforma del sistema sanzionatorio del 2022 è rappresentato, senza alcun dubbio, dalla nuova disciplina messa a punto per le pene sostitutive[15]. È questa la parte che – come non si è mancato di rilevare autorevolmente – «possiede maggior carica valoriale sul sistema penale dal punto di vista ideale e culturale»[16]. Siamo al cospetto di una riforma il cui scopo è quello di restituire al giudice di cognizione il ruolo, che gli compete, di giudice della pena[17].

Tra gli obiettivi perseguiti dal legislatore vi è, dunque, anche quello di rivitalizzare le pene sostitutive delle pene detentive brevi, onde evitarne i ben noti effetti desocializzanti[18], che sono purtroppo ulteriormente amplificati dalla situazione di grave e perdurante sovraffollamento in cui versano di nuovo le carceri italiane[19]. In realtà, dato che, come si vedrà, il quantum di pena (applicata in concreto) sostituibile è stato elevato a quattro anni, sarebbe certo riduttivo considerare le pene sostitutive unicamente nella prospettiva della non desocializzazione; il sistema alternativo messo a punto con la riforma, in quanto connotato da un’afflittività progressiva, assume una certa rilevanza anche sul piano della prevenzione generale negativa, oltre a essere caratterizzato “da una marcata finalizzazione rieducativa individualizzante”[20].

A proposito della disciplina antecedente alla riforma Cartabia, si è già detto dei suoi limiti di funzionalità e della sua manifesta ineffettività[21]: si può parlare di un clamoroso fallimento delle sanzioni sostitutive introdotte, a suo tempo, dalla l. n. 689 del 1981 (artt. 53 ss.): semidetenzione, libertà controllata e pena pecuniaria)[22].

I numeri, d’altra parte, parlano chiaro: le applicazioni annue di semidetenzione e libertà controllata ha sempre oscillato tra 100 e 200; nel 2022 sono state applicate complessivamente soltanto 109 sanzioni sostitutive: di queste una volta sola la semidetenzione; in tutti gli altri casi la libertà controllata[23].

Attualmente, come si evince dall’ultima Analisi statistica dei dati del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero, i soggetti in carico all’UEPE per sanzioni sostitutive sono soltanto 11 (tutti, peraltro, in libertà controllata e nessuno in semidetenzione)[24]. L’insuccesso sul piano applicativo di tali sanzioni si deve, com’è noto, a molteplici ragioni, «in buona parte riferibili all’evoluzione del sistema sanzionatorio e al mancato coordinamento con altre misure – in primis, la sospensione condizionale della pena, applicabile come la sostituzione fino a due anni»[25].

Quanto alla pena pecuniaria sostitutiva, era la stessa disciplina delineata dalla legge[26] a limitarne considerevolmente le potenzialità applicative. Era stabilito, infatti, che, ai fini della determinazione dell’ammontare della pena pecuniaria, il giudice, tenendo conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare individuasse il valore giornaliero al quale poteva essere assoggettato l’imputato – che non poteva essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 c.p. né superare di dieci volte tale ammontare – e lo moltiplicasse per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero – già aumentato nel ’93 a £. 75.000 (poi convertite in € 38) – era stato poi portato a € 250,00 con la legge 15 luglio 2009, n. 94: questo ha fatto sì che per i condannati non abbienti la sostituzione con la pena pecuniaria, allora (dal 2003) permessa entro il limite di sei mesi di pena detentiva, risultasse del tutto sproporzionata per eccesso e quindi nient’affatto praticabile[27].

«Ciò ha determinato, nella prassi – sono parole della Corte costituzionale – una drastica compressione del ricorso alla sostituzione della pena pecuniaria, che pure era stata concepita dal legislatore del 1981 – in piena sintonia con la logica dell’art. 27, terzo comma, Cost. – come prezioso strumento destinato a evitare a chi sia stato ritenuto responsabile di reati di modesta gravità di scontare pene detentive troppo brevi perché possa essere impostato un reale percorso trattamentale, ma già sufficienti a produrre i gravi effetti di lacerazione del tessuto familiare, sociale e lavorativo, che il solo ingresso in carcere solitamente produce. Con il conseguente rischio di trasformare la sostituzione della pena pecuniaria in una sorta di privilegio per i soli condannati abbienti: il che appariva di problematica compatibilità con l’art. 3, secondo comma, Cost.»[28].

E due anni dopo, nel 2022, i Giudici della Consulta non hanno esitato a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 2, l. 24 novembre 1981, n. 689, per violazione degli artt. 3, comma 2, e 27, comma 3, Cost., riscrivendone parzialmente il contenuto e determinando, quale minimo del valore giornaliero – in luogo dei 250 euro previsti dalla censurata disposizione – quello di 75 euro per ogni giorno di pena detentiva sostituita, già stabilito dall’art. 459, comma 1-bis, c.p.p.[29]. Attualmente, com’è noto, il valore giornaliero minimo previsto ai fini della determinazione dell’ammontare della pena sostitutiva, per effetto di una modifica introdotta con la riforma,  è pari 5 euro (art. 56-quater, comma 1, l. n. 689 del 1981).

Vediamo ora quali sono gli aspetti più rilevanti della disciplina introdotta con la recente riforma[30].

Spicca innanzitutto, sul piano lessicale, la riqualificazione come pene delle sanzioni sostitutive, così da porne in evidenza l’intrinseca natura di vere e proprie pene[31] e da accentuarne la componente afflittiva che comunque le caratterizza[32]; poi anche l’esplicito riconoscimento della categoria all’interno del codice penale (art. 20-bis, rubricato “Pene sostitutive delle pene detentive brevi”)[33]. È un messaggio culturale importante: le pene sostitutive acquisiscono in tal modo una dignità pari a quella delle pene principali e di quelle accessorie.

Si è proceduto all’estensione del loro ambito di applicazione: il limite della pena detentiva sostituibile è stato portato da due a quattro anni e per la pena pecuniaria sostitutiva da sei mesi a un anno. Per effetto di tale modifica, le pene sostitutive potranno trovare applicazione anche in caso di condanna per reati di media gravità.

Sono state soppresse, inoltre, sia la semidetenzione sia la libertà controllata – di cui erano ben noti i limiti di funzionalità e la conclamata ineffettività – e sono state introdotte tre nuove tipologie di pene sostitutive: semilibertà; detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità. Le prime due sono state mutuate dal sistema delle misure alternative alla detenzione disciplinate dalla legge n. 354 del 1975; il lavoro di pubblica utilità era già previsto come pena principale per i reati di competenza del giudice di pace  ed era già applicato come sanzione sostitutiva in relazione ai reati in materia di stupefacenti, di circolazione stradale e di immigrazione; esso, inoltre, rappresenta una condizione essenziale per la concessione della messa alla prova (art. 168-bis, comma 3, c.p.). Può essere disposto dal giudice della cognizione, in sostituzione della pena detentiva, su richiesta dell’indagato o del condannato, anche con il decreto penale di condanna[34].

Ancora, come è stato detto, le pene sostitutive sono state “liberate dal mortale abbraccio” – almeno fino a un certo punto – della sospensione condizionale della pena[35]: l’art. 61-bis l. 689/1981 stabilisce ora espressamente che le disposizioni di cui agli articoli 163 e ss. c.p., relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene sostitutive previste dal presente Capo. Rispetto alla sospensione condizionale le pene alternative si pongono, d’altra parte, in un rapporto di necessaria e inderogabile alternatività, nel senso che se ne può disporre l’applicazione soltanto laddove non si ritenga di dover concedere la prima (art. 58, comma 1, l. 689/1981). Come è scritto nella Relazione illustrativa, il riferimento espresso alla sospensione condizionale della pena, contenuto nel primo comma dell’art. 58, ha la funzione di richiamare l’attenzione del giudice sul fatto che può applicare una pena sostitutiva se non ordina la sospensione condizionale della pena[36].

Ciò non toglie, comunque, che, nelle ipotesi di condanna a pena detentiva non superiore a due anni, le pene sostitutive continuino tuttora a subire gli effetti negativi della concorrenza della sospensione condizionale della pena.

Altra modifica assai rilevante ha riguardato, come già visto, la determinazione del valore giornaliero della pena pecuniaria, ora svincolata dai parametri indicati nell’art. 135 c.p. Stando a quanto ora dispone il nuovo art. 56-quater, comma 1, il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro né superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, determinata tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare[37].

Brilla, invece, per la sua assenza l’affidamento in prova al servizio sociale, che continua ad avere una larga applicazione nella prassi quale misura alternativa alla detenzione; la sua mancata previsione come pena sostitutiva[38] rischia decisamente di compromettere l’efficacia e la funzionalità della disciplina messa a punto con la riforma del 2022[39]. Una persistente criticità, che dovrà, presto o tardi, essere emendata[40]. Ne era consapevole, d’altra parte, lo stesso legislatore delegato ma la legge delega, evidentemente, non gli consentiva su questo punto alcuno spazio di manovra.

L’affidamento in prova al servizio sociale – si legge nella Relazione illustrativa – «non è stato inserito dalla legge delega tra le pene sostitutive e resta configurato pertanto nel sistema unicamente quale misura alternativa, alla quale si può accedere non solo dal carcere (per l’espiazione della parte residua della pena), ma anche dall’esterno (per l’espiazione della pena in misura alternativa, anziché in carcere). Nella prassi, l’affidamento in prova al servizio sociale è la più applicata e la più ambita tra le misure alternative alla detenzione per i condannati a pena non superiore a quattro anni. Ciò in quanto, a differenza della semilibertà e della detenzione domiciliare, non comporta l’assoggettamento a uno stato di detenzione per parte del giorno. Le persone affidate in prova ai servizi sociali dallo stato di libertà restano infatti libere e si sottopongono alle prescrizioni della misura alternativa, che nella prassi sono spesso prive di particolari contenuti. […]. La legge delega non consente al Governo un intervento volto a razionalizzare le misure alternative alla detenzione, anche in rapporto alle nuove pene sostitutive»[41].

3. La “nuove” pene sostitutive al banco di prova della prassi: uno sguardo ai dati disponibili

Ma cosa è successo in quest’arco di tempo trascorso dall’entrata in vigore della nuova disciplina? Abbiamo a disposizione dei datigià abbastanza eloquenti, che lasciano presagire quali saranno gli ulteriori sviluppi nel futuro prossimo.

Dalla prima Relazione annuale del Ministro della Giustizia al Parlamento sullo stato dell’esecuzione delle pene pecuniarie (ex art. 79 d.lgs. 10.10.2022 n. 150)[42] dell’agosto 2024, risultano questi dati relativi alla pena pecuniaria sostitutiva: nel 2023, 414 condanne; nel 2024, già 551 condanne (ma i dati relativi al 2024, evidentemente, non sono completi). Dal raffronto con quelli relativi alle condanne ad altre pene sostitutive risulta che la pena pecuniaria sostitutiva è quella che trova più frequente applicazione, e questo sia nel 2023 sia nella prima parte del 2024. Nel 2023, come si è detto, la pena pecuniaria sostitutiva è stata applicata in 414 provvedimenti di condanna; seguono il LPUS (247) e la DDS (228); fanalino di coda, con un distacco notevolissimo, la semilibertà, con la quale la pena detentiva è stata sostituita soltanto 5 volte. Nel 2024 la classifica resta invariata: la pena pecuniaria sostitutiva è sempre quella che viene applicata più frequentemente (551); seguono il LPUS, che registra però un significativo incremento rispetto all’anno precedente (332), e la DDS (229). Ancora una volta ultima, e sempre con notevolissimo distacco, la semilibertà sostitutiva, applicata in tre soli casi.

Stando ai dati forniti dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, riferiti alla data del 31 gennaio 2025[43], i soggetti in carico all’UEPE per misure sono in totale 94.987. Di questi soggetti, ben 47.160 sono quelli sottoposti a misure alternative; sono di gran lunga prevalenti i casi di affidamento in prova (ben 32.485); seguono la detenzione domiciliare (13.414) e, con un evidente distacco, la semilibertà (1.261). Elevato anche il numero di coloro che fruiscono della messa alla prova (26.425). Per le pene sostitutive, i dati numerici sono ben più contenuti, anche se si registra un graduale e costante incremento rispetto agli anni precedenti: il totale di quelle applicate alla data del 31 gennaio 2025 è pari a 5.599: la parte del leone la fa il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, che ha trovato una larga applicazione (4.432 sono i soggetti in carico all’UEPE), segue, con notevole distacco, la detenzione domiciliare sostitutiva (1.148); decisamente esiguo, invece, il dato numerico relativo alla semilibertà sostitutiva, vero e proprio “fanalino di coda” con sole 19 applicazioni[44].

Per quest’ultima, dunque, i dati sono molto deludenti, per non dire catastrofici: e ciò era anche prevedibile; come è stato osservato in dottrina[45], «l’applicazione della semilibertà in fase cognitiva non rappresenta una prospettiva allettante per il condannato», che difficilmente presterà il proprio consenso alla sua applicazione; egli preferirà piuttosto aspettare in stato di libertà – stante la sospensione dell’ordine di esecuzione della condanna ex art. 656, comma 5, c.p.p. – la decisione del Tribunale di sorveglianza, sperando nell’applicazione di una misura (alternativa) più favorevole. Per le altre pene sostitutive, come si è visto, i numeri sono invece ben più significativi e lasciano ragionevolmente sperare in un ulteriore incremento nel prossimo futuro. Anche se c’è sempre da fare i conti con la concorrenza, che si potrebbe dire sleale, delle misure alternative alla detenzione e in particolare dell’affidamento in prova al servizio sociale.

4. Le modifiche normative apportate dal decreto correttivo del 2024

Le ultime modifiche alla disciplina sono state apportate con il d.lgs. 19 marzo. 2024, n. 31 (c.d. Correttivo alla Riforma Cartabia), entrato in vigore il 4 aprile[46]. Quelle più significative hanno interessato la disciplina processualistica e, in particolare, l’art. 545-bis c.p.p. (è stato riscritto il primo comma) [47], in cui, com’è noto, è stato messo a punto un inedito meccanismo processuale bifasico[48], e gli artt. 598-bis e 599-bis, concernenti, rispettivamente, il rito cartolare non partecipato in appello[49] e il concordato in appello.

Altra modifica di una certa rilevanza ha interessato l’art. 58 l. 689/1981, norma-cardine dell’intero sistema, in cui vengono specificati i criteri di valutazione che devono orientare il potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive. Nell’art. 58 è stato inserito un terzo comma del seguente tenore: «Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicatesolo con il consenso dell’imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale». In realtà, già il vecchio primo comma dell’art. 545-bis c.p.p. prevedeva, come condizione necessaria, ai fini della sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, il consenso dell’imputato, reso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Ma non si tratta di una modifica soltanto formale, di un mero passaggio del requisito del consenso da una disposizione (l’art. 545-bis c.p.p.) ad un’altra (il suddetto art. 58); tale modifica è da porre in relazione con il nuovo testo del comma 1 dell’art. 545-bis c.p.p., introdotto dal decreto correttivo, che non prevede più la necessità di un avviso da parte del giudice subito dopo la lettura del dispositivo, a cui avrebbe potuto far seguito il consenso dell’imputato alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria. La regola, attualmente, è quella di una decisione immediata sulla sostituzione da parte del giudice, senza la necessità di attivare il meccanismo di sentencing: il che, evidentemente, presuppone che il consenso sia già stato espresso dall’imputato in una fase antecedente o nel corso dell’udienza di discussione[50].

Un’ulteriore modifica ha interessato l’art. 72 l. 689/1981, in tema di revoca delle pene sostitutive. Al comma 4, che già prevedeva la revoca nell’ipotesi di delitto non colposo commesso “durante l’esecuzione di una pena sostitutiva”, è stata ora aggiunta l’ipotesi del delitto non colposo commesso dopo l’applicazione della pena sostitutiva[51]; e questo per far sì che assumano rilevanza, ai fini della revoca, anche le condanne per delitti non colposi commessi nel periodo compreso tra l’applicazione della pena sostitutiva e l’inizio della sua esecuzione[52].

5. Il potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive

La mancata previsione di pene alternative edittali ha comportato, dunque, la delega al giudice della cognizione della decisione in ordine all’an e al quomodo della sostituzione della pena detentiva: è questo il frutto della «costante tendenza del legislatore a realizzare l’obbiettivo  deflattivo sul piano della commisurazione giudiziale piuttosto che su quello delle previsioni edittali»[53]. Il che ha reso necessaria una più puntuale disciplina in ordine ai criteri di valutazione che dovrebbero orientare il giudice nella scelta della pena sostitutiva.

E qui entra in gioco l’art. 58 l. n. 689 del 1981, rubricato, per l’appunto, “Potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive[54]. È richiesta una duplice valutazione in termini di idoneità rispetto all’obiettivo della rieducazione. Il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 c.p. per stabilire la gravità oggettiva e soggettiva del fatto – e sempre che, come già visto, non ritenga di dover concedere la sospensione condizionale della pena –, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, fermo restando che alla sostituzione non si potrà addivenire laddove sussistano “fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato” (comma 1).

Come ha osservato di recente la Cassazione, «anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 c.p., prendendo in considerazione, tra l’altro, la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, per come risulti anche dai precedenti penali. I “fondati motivi” che impongono la non sostituzione della pena, ai sensi dell’art. 58, comma 1, seconda parte, l. n. 689 del 1981, esprimono la necessità di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l’adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa – le pene sostitutive – e l’obiettivo di assicurare effettività alla pena, risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione per il giudice»[55].

 Quindi, i criteri a cui il giudice deve attenersi nella decisione in ordine all’an della sostituzione sono due: idoneità rieducativa[56] e prevenzione del pericolo di nuovi reati[57]. Essi sono cumulativi e non alternativi, dovendo in qualche modo integrarsi a vicenda[58].

Ancora la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022: «Il giudice, nel decidere sulla sostituzione della pena detentiva, deve pertanto valutare l’idoneità della pena sostitutiva non solo in rapporto alla rieducazione del condannato, ma anche al pericolo di recidiva durante l’esecuzione della pena stessa. Il giudice di cognizione è pertanto chiamato a compiere una valutazione analoga a quella che il tribunale di sorveglianza compie allorché concede una misura alternativa alla detenzione […]. La decisione sulla sostituzione della pena detentiva è anche una decisione sull’esecuzione della pena nella comunità, in tutto o in parte. Di qui la necessità di opportune valutazioni sul pericolo di recidiva, in funzione di difesa sociale»[59].

Egli, inoltre, una volta compiuta questa prima valutazione in senso favorevole per le pene sostitutive, tra le stesse dovrà scegliere quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano (comma 2).

Ora, mentre rispetto alle altre pene sostitutive – semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità –, che sono, per così dire, “pene-programma”, si può ben dire che abbiano una certa attitudine rieducativa e risocializzante – e il discorso vale soprattutto per il lavoro di pubblica utilità[60] –, una qualche perplessità potrebbe sorgere, forse, con riferimento alla pena pecuniaria (sostitutiva e non)[61].

È vero che da tempo una cospicua parte della dottrina penalistica ritiene che anche la pena pecuniariapossa essere strumentale rispetto all’obiettivo della rieducazione e che la stessa Corte costituzionale, già negli anni Sessanta del secolo scorso, ebbe ad affermare che non sarebbe «nemmeno da escludere che la pena pecuniaria possa, di per sé, per altro verso, adempiere a una funzione rieducativa»[62].

Ma non sono mancate voci, anche autorevoli, fuori dal coro. Il Bricola escludeva un contrasto tra le pene pecuniarie e l’art. 27, comma 3, Cost., ma solo perché queste non potrebbero farsi rientrare nella sua sfera di applicazione: «esaurendosi, sotto il profilo esecutivo, nel semplice prelievo di una somma di denaro, non è possibile, per esse, parlare di “trattamenti”, né di funzione rieducativa»[63]. Una volta esclusa ogni funzione rieducativa per la Geldstrafe, e circoscrittone il profilo retributivo, allora «null’altra funzione rimane possibile individuare per la stessa se non quella di prevenzione mediante intimidazione, operante sia nella sfera normativa sia in sede applicativa»[64]. Solo prevenzione (generale e speciale) negativa, dunque. E alla stessa conclusione perveniva, in quegli stessi anni, anche Carlo Federico Grosso[65]: la rieducazione, a cui fa riferimento l’art. 27, si concreterebbe «nella effettiva opera di riadattamento sociale del condannato (prevenzione speciale)»; una siffatta funzione non potrebbe, tuttavia, per la particolare natura della loro esecuzione, essere assolta dalle sanzioni pecuniarie. Il che non comporterebbe, però, l’illegittimità costituzionale di dette pene, in quanto sembrerebbe fondato ritenere che il comma 3 dell’art. 27 si riferisca soltanto alle pene detentive[66].

Ma a questa tesi – sostiene il Fiandaca[67] – si può aderire soltanto a condizione di identificare tout court la rieducazione «col trattamento volto a risocializzare il condannato». Se, invece, si intende il concetto stesso di rieducazione in una più lata accezione, quale «acquisita consapevolezza dei valori disattesi col comportamento trasgressivo», allora, prosegue l’Autore, «è difficile negare che la stessa inflizione di una sanzione di natura pecuniaria può incidere sul reo nel senso di indurlo al rispetto dei beni protetti»[68].

Nella medesima prospettiva, attualmente si ritiene che la pena pecuniaria, pur essendo «intrinsecamente inidonea a risocializzare il condannato»[69], sia comunque «in grado di propiziare per altro verso la rieducazione, nella forma cioè dell’intimidazione-ammonimento»[70].

In realtà, questa asserita intimidazione-ammonimento sembra più riconducibile all’idea della prevenzione speciale negativa che non a quella della prevenzione speciale positiva[71]. Ma, a parte questo, c’è il fatto che, come si è visto, l’art. 58, comma 2, l. n. 689 del 1981 menziona, come parametri della valutazione comparativa dell’idoneità delle varie pene sostitutive, che il giudice della cognizione dovrà compiere, sia la rieducazione sia il reinserimento sociale del condannato. Quindi, almeno in questo caso, il legislatore sembrerebbe voler dire che la rieducazione deve realizzarsi mediante la risocializzazione e non attraverso l’intimidazione-ammonimento.

Comunque si voglia risolvere la questione[72], è certo che la Geldstrafe risulta “meno rieducativa” rispetto alle altre pene sostitutive che entrano in gioco nella valutazione comparativa, da cui, pertanto, rischia di uscire, sempre o quasi, perdente. Il problema, in verità, sembra essere più apparente che reale. Spesse volte, laddove sia prevedibile che il giudice possa determinare la pena detentiva entro il limite di un anno – o l’abbia già determinata entro questo limite, senza, però, concedere la sospensione condizionale della pena o applicare la pena pecuniaria sostitutiva – l’imputato/condannato difficilmente sarà indotto a prestare il proprio consenso per l’applicazione di una pena sostitutiva di specie diversa[73]. Quindi, in questi casi, l’alternativa sarà una sola: pena detentiva o pena pecuniaria, aut aut. E la valutazione di idoneità dovrà essere limitata a queste due pene soltanto; ma allora, per definizione, dovrebbe prevalere sempre la pena pecuniaria sostitutiva, se è vero, come è vero, che la sostituzione serve proprio ad evitare gli effetti perniciosi e criminogeni di una pena detentiva breve – e in questo caso la pena detentiva sarà “breve” per davvero[74].

Solo una osservazione en passant, per concludere, a proposito delle preclusioni soggettive previste dall’art. 59 l. n. 689/1981. Ivi si legge, tra l’altro, al comma 1, lett. d), che la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354[75], salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale, che è la c.d. attenuante della collaborazione processuale, introdotta dalla l. 27 maggio 2015, n. 69[76].

Tale condizione soggettiva mira – come è scritto nella già menzionata Relazione illustrativa – «ad assicurare il “coordinamento” con le preclusioni previste dall’ordinamento penitenziario per l’accesso alle misure alternative alla detenzione» e in particolare a coordinare il regime delle nuove pene sostitutive con quello dell’art. 4 bis l. n. 354/1975[77].

Orbene, il riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione nell’art. 4-bis è stato soppresso dall’art. 1, comma 1, lett. a d.l. 31.10.2022, n. 162, così come è stato depennato il riferimento alla suddetta attenuante della collaborazione processuale, ragion per cui il richiamo alla stessa nell’art. 59, comma 1, lett d) sarebbe ora del tutto privo di rilevanza[78], a meno di non voler intendere il rinvio all’art. 4-bis e all’attenuante in questione, che figura in quest’ultima previsione normativa, come rinvio materiale o recettizio[79]; ma non sembra questa l’opzione interpretativa preferibile.

6. Riflessioni conclusive: criticità rinvenibili nella nuova disciplina

Nonostante i notevoli passi avanti compiuti con la nuova disciplina, le pene sostitutive tuttora non hanno vita facile. La loro applicazione continua a essere condizionata dall’ingombrante presenza della sospensione condizionale e dell’affidamento in prova, tra i quali non sempre è facile trovare una collocazione[80]. Tra Scilla e Cariddi, come anche è stato detto[81].

Le misure sospensivo-probatorie – compresa la messa alla prova –rubano spazio alle pene sostitutive. Per vero, com’è noto, sia per la sospensione condizionale sia per la messa alla prova sono previsti ben precisi limiti di fruibilità: una precedente condanna a pena detentiva per delitto esclude la possibilità di riconoscere la sospensione della pena (art. 164, comma 2, n. 1 c.p.) la messa alla prova non può essere concessa più di una volta (art. 168-bis, comma 4 c.p.). Mentre le pene sostitutive hanno un ambito di applicazione molto più esteso, che va oltre i due anni di pena concretamente irrogata, che rappresentano il limite ordinario entro il quale può essere concessa la sospensione condizionale, e possono, inoltre, essere applicate più di una volta[82].

Ma vi è, soprattutto, da fare i conti con la concorrenza sleale delle misure alternative alla detenzione, che si è manifestata dacché talune di esse risultano applicabili ab initio al condannato che permane in stato di libertà, per effetto della sospensione dell’ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p. Che interesse potrebbe mai avere l’imputato a prestare il proprio consenso all’applicazione di una pena sostitutiva diversa dalla pena pecuniaria, immediatamente esecutiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, quando gli si offre la – ben più allettante e conveniente – prospettiva di attendere in stato di libertà – e, si può supporre, per lungo tempo – la decisione del Tribunale di sorveglianza in ordine all’applicazione di una misura alternativa, che sarà, spesse volte, l’affidamento in prova al servizio sociale?

Non senza considerare, d’altra parte, che l’aver subordinato il ricorso a tutte le pene sostitutive diverse da quella pecuniaria alla condizione imprescindibile del previo consenso dell’imputato (art. 58, comma 3) potrebbe in qualche modo comprometterne le potenzialità applicative. È improbabile, in effetti, che il condannato presti il proprio consenso all’applicazione di una pena sostitutiva rinunciando alla ben più allettante prospettiva di essere ammesso, in stato di libertà per effetto della sospensione dell’ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p., all’affidamento in prova.

Come non si è mancato di rilevare opportunamente, la previsione del requisito del consenso si rivela, dunque, controproducente, con probabili effetti di depotenziamento e ineffettività della nuova disciplina: la prestazione del consenso non solo non comporta un reale “beneficio” sanzionatorio, bensì rende obbiettivamente deteriore la posizione giuridica dell’imputato-condannato[83].

Il legislatore, invero, ha cercato di correre ai ripari e di rendere maggiormente “appetibili” la semilibertà e la detenzione domiciliare sostitutive, introducendo una disposizione ad hoc – il nuovo comma 3-ter dell’art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354[84] – che prevede la possibilità di concedere l’affidamento in prova al servizio sociale anche a colui che sia condannato a dette pene sostitutive, dopo l’espiazione di almeno metà della pena, sempre che questi «abbia serbato un comportamento tale per cui l’affidamento in prova appaia più idoneo alla sua rieducazione e assicuri comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». Ma il rimedio non pare affatto adeguato allo scopo[85]. È chiaro che la prospettiva di poter accedere all’affidamento in prova solo dopo aver espiato almeno la metà delle suddette pene sostitutive non appare particolarmente allettante per l’imputato/condannato, il quale, per ovvii motivi, riterrà certo più conveniente non prestare il consenso all’applicazione dell’una o dell’altra ed attendere piuttosto in stato di libertà, dopo la condanna a pena detentiva non sostituita, che gli venga concesso l’affidamento in prova[86].

Vi sono, dunque delle evidenti e persistenti criticità a cui bisognerebbe porre rimedio.

Che cosa si può fare per migliorare lo stato delle cose? La strada maestra resta quella della previsione e della messa a punto di nuove tipologie di pene principali, alternative al carcere[87]. Una significativa apertura in tal senso era dato riscontrare nella legge 28 aprile 2014, n. 67, il cui art. 1 conteneva una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene, indicando quale principio e criterio direttivo anche quello di prevedere, tra le altre pene principali, sia la reclusione domiciliare sia l’arresto domiciliare, che avrebbero dovuto espiarsi presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie. Ma poi non se ne fece nulla.

Si tratterebbe ora di agire, come è stato proposto da autorevole dottrina[88], su due piani diversi: introduzione di nuove pene principali (domiciliari, prescrittive e interdittive); rimodulazione della disciplina delle pene principali già previste[89].

Ma è un’opera molto complicata, che dovrebbe, probabilmente, andare di pari passo con una revisione delle cornici edittali delle penedetentive già previste nelle singole norme incriminatrici. Una rivalutazione del disvalore penale dei singoli fatti di reato: altrimenti le nuove pene principali finirebbero per essere parametrate al quantum della pena detentiva già comminata in astratto in relazione alle diverse figure di reato, che non poche volte risulta troppo elevato. È davvero realisticamente pensabile un’opera del genere? Ed è pensabile, soprattutto, in un momento politico-culturale come quello attuale? Con questi chiari di luna, in verità, c’è poco da stare allegri e non c’è da sperare molto.

Si è pensato, in alternativa, a un intervento legislativo più mirato, volto a emendare le criticità più evidenti riscontrate nell’attuale disciplina. Si è affermato, in quest’ordine di idee, che «sarebbe opportuno intervenire sull’attuale assetto disciplinare inerente alle misure alternative concedibili ab initio e sulla distribuzione di quest’ultime fra cognizione ed esecuzione, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni foriere […] di inconvenienti e di esiti disfunzionali»»[90].

La soluzione che si propone è semplice e lineare: inserire, come da più parti auspicato, anche l’affidamento in prova nel catalogo delle pene sostitutive e ricondurlo nell’orbita del giudizio di cognizione; escludere la possibilità di applicare ab initio, nella fase esecutiva, semilibertà, detenzione domiciliare e affidamento in prova ai condannati in stato di libertà. In altri termini, l’accesso alle misure alternative – che così tornerebbero ad essere vere e proprie “misure del trattamento” – dovrebbe essere riservato in via esclusiva ai condannati in stato di detenzione carceraria, cosicché non avrebbe più alcuna ragion d’essere il meccanismo della sospensione dell’ordine di esecuzione delle pene detentive non superiori a quattro anni, attualmente previsto dall’art. 656, comma 5, c.p.p.[91]

Si può concludere con le parole di Gatta: «La lotta alla pena detentiva breve, avviata nel nostro Paese tra la fine dell’800’ e l’inizio del ‘900’, non è ancora finita e men che meno vinta, nonostante le tante novità che hanno interessato il sistema sanzionatorio negli ultimi decenni»[92].Certo, attualmente, il clima politico-ideologico che si respira è quello che è e non lascia ben sperare per il futuro prossimo. Ma, ancor più in una situazione come questa, la scienza penalistica è chiamata a svolgere un importante ruolo critico e propositivo e a far sentire, forte e chiara, la propria voce.


* Il presente contributo costituisce l’elaborazione del testo della relazione tenuta a Trento in occasione del Convegno “Il carcere come extrema ratio” ed è stato già pubblicato nel volume collettaneo che raccoglie gli atti dello stesso Convegno (Editoriale scientifica, Napoli, 2025), curato da G. Fornasari e da A. Menghini, che si ringraziano per averne consentito la pubblicazione anche in questa Rivista.  

[1] F. Palazzo, Scopi e valori ispiratori della riforma del sistema sanzionatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2023, 2, 497 (corsivi aggiunti).

[2] Quella di E. Dolcini, Le misure sospensivo-probatorie: spunti per una riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 2022, 1, 441. Lo stesso Palazzo, citato da Dolcini (op. cit., 442), ha parlato icasticamente di “stratificato guazzabuglio sanzionatorio”.

[3] Corsivi aggiunti.

[4] Lo stesso E. Dolcini (Dalla Riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive), in www.sistemapenale.it, 30 agosto 2022, 23) parla di razionalità e mitezza come tratti salienti della nuova disciplina. Sulla evoluzione del concetto di “pena detentiva breve”, che «si fa sempre più concetto normativo, adattato alle finalità politico criminali del legislatore penale», G.L. Gatta, Alternative al carcere, in www.sistemapenale.it, 21 marzo 2023, 1 s. Parla di “definitivo tramonto” del concetto stesso di pena detentiva “breve”, come fondamento delle corrispondenti pene sostitutive, G. de Vero, La riforma del sistema sanzionatorio penale: uno sguardo d’insieme, in www.lalegislazionepenale.eu, 20 febbraio 2023, 12. “Breve”, in effetti, per modo di dire si può considerare una pena detentiva di quattro anni. Quattro anni, è utile ricordarlo, è lo stesso limite di pena previsto per la sospensione dell’ordine di esecuzione di cui all’art. 656, comma 5, c.p.p., e dunque per poter accedere in stato di libertà alle misure alternative alla detenzione.

[5] L. 24 novembre 1981, n. 689 (artt. 53 ss.).

[6] Sul tema si vedano, tra i numerosi contributi dottrinali, la recente monografia di D. Bianchi (Le pene sostitutive, Giappichelli, Torino, 2024) e il volume collettaneo curato da R. Bartoli, G.L. Gatta e V. Manes, (La riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, vol. III: Le modifiche al sistema sanzionatorio penale, Giappichelli, Torino, 2024).

[7] La voce figura nell’Enciclopedia Treccani on-line e il termine è annoverato tra i neologismi del 2018; esso è così definito: «Centrato sul carcere come mezzo di riabilitazione sociale».

[8] V., in tal senso, F. Palazzo, La rieducazione: un bilancio sommario, in A. Menghini, E. Mattevi (a cura di), La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale, Trento, 2022, 14. Di “ossessione carcerocentrica” parla L. Risicato, La riforma delle pene sostitutive tra molti pregi e qualche asimmetria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2023, 2, 586.

[9] Cfr. T. Padovani, La pena carceraria, Pisa, 2014, 139 ss. Come osserva A. Gargani, “Pene sostitutive” e misure alternative alla detenzione: incongruenze e ineffettività del nuovo assetto legislativo, in A. Menghini, E. Mattevi (a cura di), La Riforma Cartabia tra non punibilità e nuove risposte sanzionatorie, Napoli, 2023, 16, il dato sotteso all’evoluzione delle “alternatività carcerarie” è «la preservazione dell’esclusività della pena carceraria». V. pure Id., Le “nuove” pene sostitutive, in Dir. pen. proc., 2023, 1, 35; Id., La riforma in materia di sanzioni sostitutive, in www.lalegislazionepenale.eu, 21 gennaio 2022, 2.

[10] È la soluzione additata, anni addietro, dalla Commissione di studio per la revisione del sistema sanzionatorio presieduta dal prof. Palazzo, istituita con d.m. 27 maggio 2014. V. pure il Documento finale degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale dell’aprile 2016. In questa direzione, peraltro, si muovevano già il Progetto Pisapia del 2006 (art. 26) ed anche, ancor prima, il Progetto Nordio del 2004 (artt. 53 e 54), il Progetto Grosso del 2000/2001 (artt. 49 ss.) ed anche, sia pure in una prospettiva più limitata, il Progetto Pagliaro del 1991 – l’art. 37 prevedeva solo per le contravvenzioni, quale pena principale, la semidetenzione (da un mese a tre anni). Si veda, inoltre, il Documento “Linee di riforma in tema di pene alternative edittali”, redatto da un gruppo di studiosi coordinati dallo stesso prof. Palazzo a conclusione di una ricerca promossa dall’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (disponibile dal marzo 2021 sul sito della stessa associazione) e, con riferimento allo stesso, il recente contributo di C. Perini, Le pene alternative edittali: il progetto e la politica criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2022, 1, 279 ss.

[11] Addebita, non a torto, al “furore punitivo” che ci attanaglia la mancata previsione edittale di pene principali non detentive L. Risicato, op. cit., 586, individuandone le cause nella necessità di dare rilievo, anche simbolico, in sede di comminatoria edittale, alla deterrenza e soprattutto nel timore di perdere preziosi consensi elettorali.

[12] Così R. Bartoli, La gloriosa dissoluzione del mito populista “certezza della pena come certezza del carcere”, in www.sistemapenale.it, 22 aprile 2024, 2.

[13] Stando ai dati riportati dallo stesso R. Bartoli, op. cit., al 31 marzo 2024 erano complessivamente 61.049 le persone che scontavano la pena in carcere ed erano 88.527 quelle che scontavano la pena in libertà.

[14] Stando a una risposta scritta a interrogazione parlamentare (primo firmatario Giachetti Roberto) del Ministro della Giustizia (pubblicata il 13 febbraio 2023), al 13 dicembre 2022 il numero complessivo dei procedimenti riguardanti i soggetti condannati “liberi sospesi” relativo a tutti i tribunali di sorveglianza del territorio nazionale è pari a 90.120. Ma è facile supporre che, nel frattempo, il numero di costoro sia ulteriormente aumentato. Si veda a tal proposito la mozione congressuale presentata dalla Camera penale di Milano al Congresso straordinario dell’UCP, svoltosi nell’ottobre del 2024.

[15] Per F. Palazzo (Uno sguardo d’insieme alla riforma del sistema sanzionatorio, in Dir. pen. proc., 2023, 1, 11) è proprio il rilancio delle pene sostitutive a costituire il “nucleo forte” della riforma. Per una rimeditazione, nell’ottica del giudice del fatto, delle novità introdotte dalla riforma in punto di pene sostitutive, v. L. Calò, Le pene sostitutive. Il punto di vista delle parti, in Proc. pen. e giust., 2024, 5, 1372 ss.

[16] Così si esprimeva la Prima Presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, nella Relazione sull’amministrazione della Giustizia nell’anno 2023, reperibile sul sito www.cortedicassazione.it.

[17] È quanto afferma G.L. Gatta, op. cit., 7. V. pure A. Gargani, Le “nuove” pene sostitutive, cit., 32.

[18] V., da ultimo, anche per una efficace ricostruzione storica del dibattito sulla questione, F. Di Bonito, «Back to the Future»: discrezionalità, proporzionalità e prognosi nelle alternative alla detenzione breve, in www.lalegislazionepenale.eu, 11 ottobre 2024, 1 ss. Nel senso che la sostituzione della pena detentiva con un trattamento punitivo individualizzato soddisfa contestualmente esigenze rieducative e di difesa sociale, consentendo non solo di neutralizzare gli effetti desocializzanti insiti nella reclusione carceraria, ma anche il pericolo di commissione di ulteriori delitti da parte del reo, Cass. pen., sez. V, 11 luglio 2023, n. 43622.

[19] La drammatica e intollerabile situazione di sovraffollamento è posta in evidenza di recente anche dalla Corte costituzionale, nella sentenza (11 aprile) 10 maggio 2024, n. 84 (in Cass. pen, 2024, 10, 3056 ss.), con la quale è stata ritenuta infondata la q.l.c., sollevata in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 71, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che disciplina la nuova pena della detenzione domiciliare sostitutiva. Risolute e condivisibili, a tal proposito, le critiche sollevate al recente d.l. 4 luglio 2024, n. 92 da M. Pelissero, La pervicace volontà di non affrontare i nodi dell’emergenza carceraria, in www.sistemapenale.it, 18 luglio 2024. Sulla questione del sovraffollamento carcerario v. pure G. Amarelli, Sovraffollamento carcerario: aspettando l’efficientamento delle pene sostitutive, subito un indulto proprio condizionato, in Dir. pen. cont., 2024, 1, 241 ss., che propone una soluzione che a suo dire è la più coerente con l’art. 79 Cost.

[20] N. Pisani, Le pene sostitutive, in Giur. it., 2023, 4, 944. Nel senso che la prospettiva della rieducazione non può prevalere sull’esigenza di neutralizzazione del pericolo di recidiva, che necessita di essere soddisfatta anche durante l’esecuzione della pena, Cass. pen., sez. V, 11 luglio 2023, n. 43622, in Cass. pen., 2024, 7-8, 2271 ss.

[21] Di “evidente marginalità applicativa” e di un’“accentuata ineffettività” parla A. Gargani, Le “nuove” pene sostitutive, cit. 18; di “tormentata esistenza” delle sanzioni sostitutive parla A. Gullo, Profili di diritto penale sostanziale nel d.lgs. n. 150 del 2022, in E.M. Catalano, R.E. Kostoris, R. Orlandi (a cura di), Riassetti della penalità, razionalizzazione del procedimento di primo grado, giustizia riparativa, Torino, 2023, 7.

[22] “Sanzioni agoniche per consunzione”, per dirla à la Paliero (Id., Metodologia de lege ferenda: per una riforma non improbabile del sistema sanzionatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 2, 537). V. pure L. De Stradis, La riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi: la semilibertà sostitutiva tra spinte innovatrici e problematicità applicative, in Riv. pen., 2023, 2, 253; D. Guidi, La riforma delle “pene” sostitutive, in www.lalegislazionepenale.eu, 25 febbraio 2023, 6 ss. Sulla disciplina in origine delineata nella l. 689 del 1981, da ultimo, F. Di Bonito, «Back to the Future»: discrezionalità, proporzionalità e prognosi nelle alternative alla detenzione breve, cit., 12 ss.

[23] Sono dati numerici ripresi da A. Della Bella, I primi dati ufficiali sulle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi: già oltre 1.400 in esecuzione, in Sist. pen., 2023, 12, 24.

[24] Dati che si riferiscono alla data del 15 novembre 2024. L’aggiornamento più recente, consultato al momento della stesura di questo contributo, è del 31 gennaio 2025: da esso risulta che il numero dei soggetti sottoposti a libertà controllata è pari a 8.

[25] È quanto si legge nella Relazione finale della Commissione Lattanzi del 24 maggio 2021 (pag. 21). Il passo è riportato da E. Dolcini, Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla Riforma Cartabia, in www.sistemapenale.it, 2 settembre 2021. Sulle ragioni di questo, per certi versi prevedibile e inevitabile, fallimento delle sanzioni sostitutive v. pure A. Gargani, La riforma in materia di sanzioni sostitutive, cit., 3 ss.; A. Gullo, op. cit., 8 ss.

[26] Art. 53, comma 2, l. 24 novembre 1981, così come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. a), l. 12 giugno 2003, n. 134.

[27] Cfr. D. Perrone, L’intervento di riforma in materia di pena pecuniaria, in www.lalegislazionepenale.eu, 8 febbraio 2023, 15. Emblematico, a tal proposito, un caso tratto dalla cronaca giudiziaria e riportato dal Manuale di diritto penale, pt. gen., (13a ediz., Milano, 2024, 787) di G. Marinucci, E. Dolcini e G.L. Gatta: quello della condanna a 45 giorni di reclusione, sostituiti con una multa pari a euro 11.250, di un pensionato, reo di aver sottratto dai banchi di un supermercato una salsiccia di valore inferiore a 2 euro.

[28] Corte cost., sent. (16 gennaio) 11 febbraio 2020, n. 15, in Giur. cost., 2020, 1, 159 s., con la quale sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 135 c.p., sollevate per supposta violazione degli artt. 3 e 27 Cost. nella parte in cui stabilisce il tasso di ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive in ragione di 250 euro, o frazione di 250 euro, per un giorno di pena detentiva, anziché il diverso tasso, previsto dall’art. 459, comma 1-bis, c.p.p., di 75 euro per un giorno di pena detentiva. E questo perché la q.l.c. avrebbe dovuto avere ad oggetto non tanto l’art. 135 c.p. quanto piuttosto l’art. 53 l. n. 689 del 1981. La Corte, tuttavia, non ha perso l’occasione per formulare l’auspicio di un intervento da parte del legislatore, volto a restituire effettività alla pena pecuniaria. Si rinvia, a tal proposito, ai contributi di L. Goisis, Il criterio di ragguaglio della pena pecuniaria sostitutiva al vaglio della Corte costituzionale: esigenze di riforma della disciplina, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 2, 913 ss.; Ead., Pena pecuniaria: la Corte costituzionale auspica una riforma della disciplina, in Dir. pen. proc., 2020, 9, 1258 ss.

[29] Corte cost., sent. (12 gennaio) 1° febbraio 2022, n. 28, in Cass. pen., 2022, 5, 1725 ss. «Una quota giornaliera minima di 250 euro – hanno osservato i Giudici della Consulta – è ben superiore alla somma che la gran parte delle persone che vivono oggi nel nostro Paese sono ragionevolmente in grado di pagare. Moltiplicata poi per il numero di giorni di pena detentiva da sostituire, una simile quota conduce a risultati estremamente onerosi per molte di queste persone».

[30] Le modifiche al capo III della 689 – ora intitolato “Pene sostitutive delle pene detentive brevi” – sono tutte contenute nell’art. 71 d.lgs. n. 150 del 2022.

[31] E. Dolcini, Dalla Riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive, cit., 3. V. pure G. Biondi, L’applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi nella fase di cognizione del processo penale, in Sist. pen., 2024, 2, 131; L. Risicato, op. cit., 587. Una novità solo apparente, secondo A. Gargani, Le “nuove” pene sostitutive, cit. 19.

[32] Cfr. G. de Vero, op. cit., 3.

[33] La disposizione è stata inserita nel codice penale dall’art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. 150/2022. È la prima volta, nota A. Gargani (Le “nuove” pene sostitutive, cit., p. 21), che una legge complementare, la 689 del 1981, viene espressamente richiamata da una disposizione del codice.

[34] Ai sensi di quanto dispone il nuovo testo dell’art. 53, comma 2, l. n. 689 del 1981.

[35] E. Dolcini, Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive, cit., 5.

[36] Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in G.U. 19.10.2022, n. 245, 376.

[37] Nel senso che la sostituzione delle pene detentive brevi con pena pecuniaria è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ed è consentita anche nei confronti dell’imputato che versi in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni, Cass. pen., sez. VI, 28 maggio 2024, n. 29192. In altra occasione la S.C., facendo leva su quanto dispone l’art. 56-quater, ha ravvisato un vero e proprio obbligo del giudice di acquisire d’ufficio tutte le informazioni sulle condizioni di vita individuale, familiare, sociale ed economica dell’imputato, in quanto l’omessa indicazione delle stesse da parte di quest’ultimo non comporta alcuna decadenza ai fini della conversione, non essendo previsto, al riguardo, un onere di allegazione (cfr. Cass. pen., sez. II, 1° febbraio 2024, n. 9397.

[38] Diversamente, com’è noto, nelle proposte di riforma formulate dalla Commissione Lattanzi in materia di sistema sanzionatorio penale l’affidamento in prova figurava nel catalogo delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (nuovo art. 9-bis d.d.l. A.C. 2435).

[39] Cfr., con accenti critici, A. Della Bella, op. cit., 24; E. Dolcini, Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive, cit., 11; A. Gargani, La riforma in materia di sanzioni sostitutive, cit., 11; Id., Le “nuove” pene sostitutive, cit., 33; D. Guidi, op. cit., 38 s.; A. Gullo, op. cit., 17; N. Pisani, op. cit., 947; L. Risicato, op. cit., 589. V. pure G. de Vero, op. cit., 4 s.

[40] A. Gullo, op. cit., 16, parla di “autentico vulnus”. V. pure, sempre in chiave critica, M. Pelissero, Oltre la riforma Cartabia. Le prospettive della rieducazione nello sviluppo del sistema sanzionatorio, in A. Menghini, E. Mattevi (a cura di), La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale, cit., 30 s. C’è chi segnala, purtuttavia, che la disciplina della detenzione domiciliare sostitutiva, così come delineata nell’art. 56, «è dotata di un’elasticità tale da poter, nella sostanza, avvicinarsi di molto alla fisionomia dell’affidamento in prova» (Della Bella, op. cit., 24 s.).

[41] Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., 421 s.

[42] Ai sensi del comma 1 della citata disposizione, entro il 31 maggio di ciascun anno il Ministro della giustizia trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in merito all’attuazione del presente decreto in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie.

[43] Allorché si è svolto il convegno trentino (nel dicembre 2024), i dati disponibili, considerati nella relazione, erano quelli riferiti alla data del 15 novembre 2024.

[44] Al 15 novembre 2024, i soggetti in carico all’UEPE per pene sostitutive erano in totale 4.936 (3.927 per LPUS, 991 per DDS e solo 18 per SS).

[45] Della Bella, op. cit., 24.

[46] Si rinvia, a tal proposito, all’attenta analisi di D. Bianchi, Il decreto correttivo in materia di pene sostitutive: interventi ragionevoli, semplificazioni eccessive e occasioni mancate, in www.lalegislazionepenale.eu, 4 giugno 2024, 1 ss.

[47] Sul punto cfr., in chiave critica, M. Gialuz, Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia tra rettifiche condivisibili, qualche occasione perduta e alcune sbavature, in www.sistemapenale.it, 29 gennaio 2024, il quale reputa “assai inopportuno e intempestivo” il ridimensionamento dell’udienza di sentencing, determinato dalla riscrittura della norma.

[48] Sugli aspetti processuali v. G. Biondi, op. cit., 104 ss.

[49] Già la stessa eventualità di un rito camerale non partecipato, che si svolge tutto per iscritto, nel quale si decida sull’an e sul quomodo della sostituzione di una pena detentiva, suscita, invero, non poche perplessità: è mai possibile che una valutazione tanto delicata quanto complicata sulla idoneità rieducativa della pena sostitutiva e sulla pericolosità del condannato possa svolgersi soltanto sull’esame delle carte processuali, senza aver mai visto né sentito l’imputato?

[50] Cfr., sul punto, per ulteriori approfondimenti, D. Bianchi, Il decreto correttivo in materia di pene sostitutive: interventi ragionevoli, semplificazioni eccessive e occasioni mancate, cit., 4 s. Ritiene, tuttavia, che il fatto di esprimere il consenso nelle conclusioni in dibattimento sia una soluzione che potrebbe determinare una limitazione del diritto di difesa, in quanto «si costringe l’avvocato ad anticipare nella fase di discussione sulla responsabilità una volontà che attiene alla tipologia di pena», M. Gialuz, Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia tra rettifiche condivisibili, qualche occasione perduta e alcune sbavature, cit., 9.

[51] Si riporta il testo della menzionata disposizione: «La condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso dopo l’applicazione ovvero durante l’esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 58».

[52] Mostra di condividere la scelta D. Bianchi, Il decreto correttivo in materia di pene sostitutive: interventi ragionevoli, semplificazioni eccessive e occasioni mancate, cit., 2.

[53] A. Gargani, Le “nuove” pene sostitutive, cit., 18.

[54] Sul tema v., tra gli altri, per ulteriori approfondimenti, D. Bianchi, Il potere discrezionale del giudice e le preclusioni soggettive alla sostituzione della pena, in R. Bartoli, G.L. Gatta e V. Manes (a cura di), La riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, vol. III: Le modifiche al sistema sanzionatorio penale, 49 ss; D. Guidi, op. cit., 32 ss. Che poi il legislatore della riforma sia effettivamente riuscito a “imbrigliare” in qualche modo il potere discrezionale di sostituzione del giudice è altro discorso; ne dubita F. Palazzo, Uno sguardo d’insieme alla riforma del sistema sanzionatorio, cit., 12.

[55] Cass. pen., sez. IV, 23 ottobre 2024, n. 40164 (corsivi aggiunti). Nel senso che il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all’art. 133 c.p. contenuto nell’art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dev’essere letto in combinato disposto con l’art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali, Cass. pen., sez. II, 14 febbraio 2024, n. 8794. Conforme Cass. pen., sez. II, 19 luglio 2024, n. 29970.

[56] Nota il de Vero (op. cit., 8) come il riferimento al criterio di valutazione della maggiore idoneità rieducativa possa apparire superfluo, in quanto si può «dare per scontato che qualsiasi sanzione alternativa alla pena carceraria sia più congruente con tale obiettivo, in quanto riduce notevolmente il rischio di desocializzazione». V. pure, in tal senso, D. Bianchi, Il potere discrezionale del giudice e le preclusioni soggettive alla sostituzione della pena, cit., 59.

[57] A. Gargani, Le “nuove” pene sostitutive, cit., 25 s., nonché, già prima, con riferimento ai contenuti della legge delega, Id., La riforma in materia di sanzioni sostitutive, cit., 11 s.

[58] Nel senso che le esigenze di rieducazione e di reinserimento sociale devono/possono coesistere con quelle di prevenzione del pericolo di reiterazione, N. Pisani, op. cit., 944.

[59] Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., 376 s. Si reputa che il giudice debba pervenire a un giudizio di inadeguatezza della pena sostitutiva solo allorché ritenga non applicabile un regime prescrittivo idoneo a prevenire il rischio di reiterazione: così N. Pisani, op. cit., 944.

[60] Ritiene, tuttavia, che la “finalizzazione rieducativa” sia massima per la semilibertà e per la detenzione domiciliare e che invece si debba scorgere “una minore flessibilità individualizzante” nel lavoro di pubblica utilità F. Palazzo, Uno sguardo d’insieme alla riforma del sistema sanzionatorio, cit., 13.

[61] Nel senso che la pena pecuniaria sarebbe «radicalmente priva di capacità risocializzativa in positivo», F. Palazzo, Uno sguardo d’insieme alla riforma del sistema sanzionatorio, cit., 13.

[62] Corte cost., sent. (1° dicembre 1965) 12 febbraio 1966, in Giur. cost., 1966, 1, 143 ss., con nota di A. Sigismondi, Pene pecuniarie e funzione rieducativa, ivi, 146 ss.; in Riv. it. dir. proc. pen., 1966, 3, 999 ss., con nota di C.F. Grosso, Le pene pecuniarie di fronte all’art. 27, comma 3° della Costituzione. Si veda, a tal proposito, L. Goisis, La pena pecuniaria. Un’indagine storica e comparata, Milano, 2008, 34 s. Si tratta, in verità, di un passaggio della motivazione a cui è stato dato, forse, un rilievo eccessivo. In un altro passaggio, d’altra parte, gli stessi Giudici della Consulta non esitarono ad affermare che, sebbene il principio della rieducazione del condannato, per il suo alto significato sociale e morale, fosse stato elevato al rango di precetto costituzionale, ciò non avrebbe potuto indurre a «negare la esistenza e la legittimità della pena là dove essa non contenga, o contenga minimamente, le condizioni idonee a realizzare tale finalità». Per una chiara e puntuale distinzione tra “fini” e “funzioni” della pena v. ora M. Donini, Diritto penale, pt. gen., Milano, 2024, 250: il fine è categoria normativa, nel senso che il giudice lo «deve perseguire come vincolo normativo»; la funzione, invece, è categoria sociologica o comunque descrittiva, che attiene piuttosto alla dimensione fattuale della pena considerata nelle diverse fasi della sua dinamica. La prevenzione speciale, comunque, per l’A. (ivi, 285 s.) è un vero e proprio fine giuridico della pena.

[63] F. Bricola, Pene pecuniarie, pene fisse e finalità rieducativa, ora in Id., Scritti di diritto penale, a cura di S. Canestrari e A. Melchionda, vol. I, t. I, Milano, 1997, 288.

[64] F. Bricola, Pene pecuniarie, pene fisse e finalità rieducativa, cit., 289.

[65] C.F. Grosso, Funzione rieducativa della pena e pene pecuniarie, in Studi Urbinati, 1964-1965,p. 139.

[66] C.F. Grosso, Funzione rieducativa della pena e pene pecuniarie, cit., 140.

[67] G. Fiandaca, Commento all’art. 27, 3° comma, Cost., in Aa.Vv., Commentario della Costituzione. Rapporti civili, Art. 27-28, Bologna-Roma, 1991, 314.

[68] Corsivi aggiunti.

[69] G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, Manuale di diritto penale, pt. gen., cit., 770. Corsivo in originale.

[70] G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, Manuale di diritto penale, pt. gen., cit., 770. Nel testo l’evidenziazione, qui riprodotta in corsivo, è in grassetto. È quanto, del resto, già aveva affermato da tempo E. Dolcini, La commisurazione della pena, Padova, 1979, 158; Id., Rieducazione del condannato e rischi di involuzioni neoretributive: ovvero, della lungimiranza del Costituente, in Rass. penit. e crim., 2005, 2/3, 70 e 80. Si veda pure L. Goisis, La pena pecuniaria. Un’indagine storica e comparata, cit., 35.

[71] Lo stesso M. Donini, Diritto penale, pt. gen., cit., 286, d’altronde, annovera, tra le modalità alternative della prevenzione speciale negativa, «la trasmissione al singolo condannato di un messaggio utilitaristico-intimidatorio: non conviene ripetere questa esperienza!».

[72] V’è da dire, ad ogni modo, che, con riferimento all’attuale disciplina delle pene sostitutive, la Cassazione riconosce anche alla pena pecuniaria una sua precipua idoneità rispetto alla finalità rieducativa: v. Cass. pen., sez. VI, 28 maggio 2024, n. 29192; Cass. pen., sez. V, 4 ottobre 2024, n. 39162.

[73] È appena il caso di rammentare che, ai sensi di quanto dispone il comma 3 del già più volte menzionato art. 58 l. 689 del 1981, le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell’imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

[74] È dato supporre che – ma si tratta, per l’appunto di una mera supposizione priva di qualsivoglia elemento oggettivo di riscontro –, almeno per quanto concerne gli appartenenti alla cerchia dei colletti bianchi, vi sia una scarsa disponibilità ad accettare la sostituzione con una pena diversa da quella pecuniaria, considerata l’unica priva di incidenza sul piano della reputazione e dunque accettata alla fine di buon grado.

[75] Su tale preclusione si vedano i puntuali rilievi critici di D. Bianchi, Il potere discrezionale del giudice e le preclusioni soggettive alla sostituzione della pena, cit. 54 s.

[76] «Si ritiene che l’unica ipotesi in cui sia possibile e ragionevole sostituire la pena detentiva in caso di condanna per uno dei reati di cui all’articolo 4-bis sia quella in cui il giudice di cognizione ritiene applicabile la circostanza attenuante della collaborazione di cui all’art. 323-bis, co. 2 c.p., richiamata dall’art. 4-bis per individuare la condotta collaborativa che funge da presupposto per la concessione delle misure alternative alla detenzione nei confronti dei condannati per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione»: Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., 383.

[77] Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., 382.

[78] V. pure, in tal senso, D. Bianchi, Il potere discrezionale del giudice e le preclusioni soggettive alla sostituzione della pena, 54 s.

[79] Che, in quanto tale, «ipostatizza il contenuto della disposizione, rendendo ininfluenti eventuali future innovazioni, perché le vicende della disposizione oggetto di rinvio non possono ripercuotersi sulla disposizione rinviante»: così P. Passaglia, Le fonti del diritto, in R. Romboli (a cura di), Manuale di diritto costituzionale italiano ed europeo, 4a ediz., vol. II, Torino, 2021, 13.

[80] Com’è stato osservato da D. Guidi, op. cit., 37, in effetti, il problema della possibile sovrapposizione con la sospensione condizionale della pena, se è stato in parte ridimensionato, certamente non può dirsi risolto.

[81] A. Gargani, Le “nuove” pene sostitutive, cit., 33.

[82] Diversamente, com’è noto, nelle proposte di riforma elaborate dalla Commissione Lattanzi era previsto (nuovo art. 9-bis, comma 1, lett. d), n. 1 d.d.l. A.C. 2435) che la sostituzione della pena detentiva non possa avvenire più di una volta.

[83] A. Gargani, “Pene sostitutive” e misure alternative alla detenzione: incongruenze e ineffettività del nuovo assetto legislativo, cit., 36.

[84] Inserito dall’art. 78, comma 1, lett. c) n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022.

[85] Cfr. A. Gargani, “Pene sostitutive” e misure alternative alla detenzione: incongruenze e ineffettività del nuovo assetto legislativo, cit., 37. Lo scopo, invero, era anche quello di evitare le irragionevoli disparità di trattamento che si vengono a determinare tra condannati a pena detentiva non sostituita, perché ritenuti immeritevoli della sostituzione, e condannati a pena sostitutiva, ai quali, paradossalmente, viene riservato un trattamento deteriore. L’obiettivo è stato raggiunto solo in parte, in quanto questi ultimi potranno sì usufruire della misura alternativa dell’affidamento in prova, ma solo dopo avere espiato almeno la metà della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva.

[86] V. A. Gargani, Le “nuove” pene sostitutive, cit., 29; D. Guidi, op. cit., 41.

[87] Auspica una profonda revisione delle pene principali quale «strada maestra per un ridimensionamento del ruolo del carcere» E. Dolcini, Le misure sospensivo-probatorie: spunti per una riforma, cit., 442 s. V. inoltre G. de Vero, op. cit., 10 ss.; A. Gargani, Le “nuove” pene sostitutive, cit., 34; Id., “Pene sostitutive” e misure alternative alla detenzione: incongruenze e ineffettività del nuovo assetto legislativo, cit., 39 s. A proposito delle proposte contenute nel Documento “Linee di riforma in tema di pene alternative edittali”, redatto dal gruppo di ricerca costituito nel quadro di una iniziativa promossa dall’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, v. C. Perini, Le pene alternative edittali: il progetto e la politica criminale, cit., 279 ss. Per ulteriori riferimenti si rinvia a quanto già illustrato in nt. 10.

[88] E. Dolcini, Le misure sospensivo-probatorie: spunti per una riforma, cit., 443.

[89] Tra l’altro, secondo Dolcini, andrebbe rideterminato l’ammontare minimo della reclusione, che andrebbe portato a due anni, sulla scia della proposta a suo tempo formulata dalla Commissione Palazzo.

[90] A. Gargani, “Pene sostitutive” e misure alternative alla detenzione: incongruenze e ineffettività del nuovo assetto legislativo, cit., 41 s.

[91] A. Gargani, Le “nuove” pene sostitutive, cit., 34; Id., “Pene sostitutive” e misure alternative alla detenzione: incongruenze e ineffettività del nuovo assetto legislativo, cit., 42 s. V. pure L. De Stradis, op. cit., 259. La stessa Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, 422, d’altra parte, già auspicava un intervento risolutivo del Parlamento in questa direzione, evidenziando, altresì, l’opportunità di estendere l’applicabilità del lavoro di pubblica utilità sostitutivo alle pene inflitte entro il limite di quattro anni. È stato anche proposto, nella medesima prospettiva, di valorizzare la sospensione condizionale con obblighi, introducendo la possibilità di un intervento dei servizi sociali: si tratterebbe di introdurre, sulla falsariga di quanto già previsto nel sistema giuridico francese, una sospensione con prova e di anticipare l’affidamento in prova alla fase decisoria, affidandone l’applicazione al giudice di cognizione (così E. Dolcini, Le misure sospensivo-probatorie: spunti per una riforma, cit., 445).

[92] G.L. Gatta, op.cit., 1.

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