Separazione delle carriere e dubbi irragionevoli

Probabilmente ho dei deficit intellettivi. Ci sono due rilievi nella prospettazione dei giudici e dei pubblici ministeri che mi sfuggono.

Questa non è la riforma del processo penale. Non c’è nessuna norma del codice di procedura penale che sia toccata dalla riforma. Resta l’art. 112 Cost. e l’art. 111 Cost.

Quindi pm e giudici potranno continuare a fare nel processo tutto quello che hanno fatto fino ad oggi. In tema di prove, di cautele, di impugnazioni.

Non toccate neppure le norme di ordinamento giudiziario che riguardano il processo e neppure la loro organizzazione strutturale. 

Solamente le funzioni del Consiglio superiore della magistratura che riguardano giudici e pubblici ministeri saranno decise dai loro consigli superiori e non più da un unico CSM.

Il secondo profilo critico che viene prospettato riguarda il fatto che con la separazione dei pubblici ministeri dai giudici si determinerebbe per i primi la perdita della c.d. cultura della giurisdizione.

A parte il fatto che ci si augura proprio il contrario e cioè l’allontanamento dei giudici dalla logica accusatoria in quanto, mentre il pm è libero di determinarsi nelle sue richieste, spesso il giudice si pone il problema delle ricadute delle sue decisioni di rigetto, più che di quelle del suo accoglimento. Non si capisce perché il pubblico ministero dovrebbe perdere il suo ruolo a seguito della separazione, non nel processo, ma nei due CSM.

Noi siamo partiti dal pretore che assorbiva in sé i due ruoli, siamo passati per il concetto di autorità giudiziaria, abbiamo collocato il pm a fianco del giudice, l’abbiamo collocato nell’aula d’udienza lontano dal giudice, assieme alla difesa in condizioni di parità, abbiamo eliminato di fatto i passaggi di funzione senza che, a giudizio degli stessi pubblici ministeri, abbiano perduto la c.d. cultura della giurisdizione. 

Questa non è l’osmosi o il contagio o la contiguità con l’attività del giudice sulle funzioni dell’accusa. È o dovrebbe essere il patrimonio genetico che un pubblico ministero dovrebbe avere nel suo DNA in quanto chiamato a svolgere le funzioni che l’art 73 della legge di ordinamento giudiziario gli assegna e che non è modificato: “vegliare all’osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato “… nonché quelle di cui all’art 74 con più diretto riferimento alla materia penale. Allora il problema del contrasto alla riforma, come il dissenso di una parte della politica, è altro e non è troppo oscuro.

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