abstract
Il contributo si propone di far criticamente luce sulla logica vittimo-centrica che ha ispirato la sentenza Cass., Pen., Sez. VI, 30.12.2025, n. 41688, con cui la Corte ha escluso, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 387 bis c.p., la rilevanza scriminante del consenso della persona offesa. Valorizzando la funzione preventiva delle misure cautelari personali nei contesti di violenza domestica e di genere, la pronuncia si inserisce nel consolidamento di un paradigma fondato sulla condizione di vulnerabilità relazionale e sulla costruzione di un sistema di protezione personalizzato della vittima. Tuttavia, la conseguente compressione dell’autodeterminazione della persona offesa espone al rischio di una espansione simbolica della tutela penale.
The contribution aims to critically shed light on the “victim-centered” approach that inspired the judgment Cass., Crim., Sez. VI, 30.12.2025, n. 41688, with which the Court excluded, for the configuration of the offense referred to in art. 387 bis of the Penal Code, the exculpatory relevance of the consent of the victim to the meeting. By valuing the preventive function of personal precautionary measures in domestic and gender violence contexts, the ruling fits into the consolidation of a paradigm based on the condition of relational vulnerability and on the construction of a personalized system of victim protection. However, the consequent compression of the self-determination of the victim exposes to the risk of a symbolic expansion of criminal protection.
massima
Integra il delitto di violazione del divieto di avvicinamento di cui all’art. 387 bis c.p. il mero stabilire un contatto con la persona offesa, benché l’incontro sia stato da quest’ultima sollecitato. La finalità preventiva della misura, nonché il principale obiettivo di garantire l’incolumità della persona offesa anche “contro la volontà della stessa“, rendono non irragionevole la limitazione del relativo diritto di autodeterminazione in quanto soccombente dal bilanciamento dei valori in gioco. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto irrilevante l’iniziativa all’incontro della persona offesa, valorizzandone lo stato di vulnerabilità relazionale e confermando l’autonomia del reato ex art. 387 bis c.p. rispetto all’esito del procedimento principale nell’ambito del quale veniva disposta la misura violata).
sommario: 1. premessa – 2. i fatti di causa – 3. la decisione della corte – 4. La ratio del divieto di avvicinamento e la sua funzione preventiva – 5. La struttura del reato di cui all’art. 387 bis c.p. – 6. Il consenso della persona offesa tra irrilevanza giuridica e vulnerabilità strutturale – 7. Il contributo della giurisprudenza di legittimità ed il quadro sovranazionale – 8. L’autonomia del reato di violazione delle prescrizioni cautelari – 9. conclusioni.
1.Premessa
In un sistema in cui non esistono valori tiranni[1], bensì ove il relativismo degli stessi legittima la possibilità che ciascuno di tali interessi possa esitare soccombente dal bilanciamento con gli altri in gioco[2], la rilevanza della volontà della persona offesa rappresenta un rilevante nodo interpretativo da sciogliere in quanto idoneo ad incidere sulla linea, talvolta fin troppo labile, tra ciò che è penalmente rilevante e ciò che non lo è. La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi al fine di stabilire la sostanza ed i limiti dell’estensione del diritto di autodeterminazione della vittima nei contesti di violenza domestica e di genere, generando una decisione dai riflessi di particolare rilevanza sistematica nell’ambito della disciplina delle misure cautelari personali, nonché della loro tutela penale.
Con la sentenza del 30 dicembre 2025, n. 41688, la Corte ribadisce e conferma un orientamento ormai consolidato all’interno della giurisprudenza di legittimità che si plasma attorno l’obiettivo di valorizzare la funzione eminentemente preventiva e protettiva delle misure cautelari personali nell’ambito nei contesti di violenza domestica e di genere, arrivando a negare, in ordine alla configurabilità della fattispecie delittuosa di cui all’art. 387 bis c.p., la rilevanza scriminante del consenso – ovvero dell’iniziativa – della persona offesa all’incontro.
A spianare la strada ad un simile orientamento è stata una pronuncia del giudice di legittimità nella sua più autorevole composizione[3], nella cui motivazione la Corte appalesa l’intenzione di creare, attraverso le stesse misure cautelari personali, un “sistema di protezione personalizzato” della vittima, anche a costo di sacrificare la volontà di quest’ultima.
L’incriminazione di cui all’art. 387 bis c.p. si presenta quale la perfetta chiusura di un siffatto sistema, ove la riconosciuta rilevanza penale della violazione di uno degli indicati provvedimenti è volta a rendere effettiva, e non meramente evanescente, la tutela offerta dall’ordinamento, smascherando la volontà legislativa di minimizzare il rischio di una progressione criminosa a partire da un eventuale incontro tra vittima e carnefice.
È in questi termini che il diritto penale viene utilizzato come strumento di prevenzione rispondendo ad una scelta di politica criminale assunta all’esito della valutazione dei valori da salvaguardare all’interno di un così delicato contesto[4]. Il rischio si traduce nell’impiego della sanzione penale non in un’ottica di extrema ratio, bensì in attuazione di un diritto penale simbolico che interpreta in chiave paternalistica i comportamenti dei consociati, con il pericolo di sconfinare nella strumentalizzazione della persona[5].
2. I fatti di causa
La pronuncia in commento prende le mosse dal ricorso del Procuratore Generale della Repubblica di Torino ai fini dell’annullamento della sentenza con cui il Tribunale di Torino aveva assolto l’imputato dal reato previsto e punito dall’art. 378 bis c.p. con formula assolutoria piena, ritenendo il fatto non costituente reato in mancanza dell’elemento soggettivo del dolo per come richiesto dalla norma incriminatrice, non avendo l’obbligato dato impulso all’incontro. Il Tribunale adito, cioè, attribuiva efficacia scriminante all’iniziativa della persona offesa, la quale contattava l’imputato al fine di incontrarlo.
L’autorità inquirente denunciava alla Suprema Corte l’erronea interpretazione della norma incriminatrice da parte del Giudice adito, in quanto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, misura cautelare personale disposta nell’ambito dei reati di violenza domestica e di genere, trova la sua ratio nell’esigenza di tutelare la persona offesa anche contro la sua stessa volontà. Una siffatta misura determina l’insorgenza a carico dell’imputato dell’obbligo di evitare ogni tipo di contatto con la persona offesa, indipendentemente dalla casualità dello stesso ovvero dalla fonte dell’iniziativa.
La difesa sosteneva, al contrario, l’infondatezza del ricorso alla luce della sopravvenuta sentenza di merito che assolveva con formula piena l’imputato dall’accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi, procedimento nel cui ambito era stata disposta la misura cautelare violata. Da una tale assoluzione sarebbe derivata la perdita di efficacia del provvedimento di cui all’art. 282 ter c.p.p. rilasciato in relazione a tale reato.
3. La decisione della corte
La Corte di Cassazione, accogliendo le ragioni del ricorrente, annullava con rinvio la sentenza del Tribunale di Torino, censurando l’interpretazione fornita dal giudice a quo della norma di cui all’art. 387 bis c.p., in quanto contrastante con la ratio che ne è sottesa.
In motivazione, la Corte individua nella prioritaria “sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo”, avente fonte normativa nel richiamato art. 52 della Convenzione di Istanbul, la finalità perseguita dalla previsione del divieto ex art. 282 ter c.p.p., enunciando quella stessa logica di protezione che ha ispirato la sentenza delle Sezioni Unite n. 39005 del 29.04.2021. Con tale ultima pronuncia, la Suprema Corte disegna un sistema cautelare cui è sottesa la necessità di costruire “un sistema di protezione personalizzato della vittima” alla luce dello squilibrio talvolta caratterizzante il rapporto tra persona offesa ed obbligato.
Ciò su cui fa leva la Corte è il concetto, ormai ricorrente nel sistema a seguito dell’introduzione del cd. Codice Rosso (L. n. 69/2019)[6], di “vulnerabilità” della vittima quale causa della natura asimmetrica del rapporto. Quella stessa vulnerabilità che nel caso di specie ricorre e che risulta accentuata dallo stato di gestazione della persona offesa, circostanza che la induceva a cercare e ricontattare il compagno, benché destinatario del divieto di avvicinamento.
È così che, sulla scorta di una valutazione circa le peculiarità della relazione caratterizzata da dinamiche abusive intercorrente tra l’imputato e la persona offesa, la Corte ha ritenuto frustrata la finalità preventiva della disposta misura cautelare, avendo l’obbligato omesso di neutralizzare le intenzioni della vittima finalizzate all’incontro.
Nell’affermare la rilevanza penale della violazione dell’obbligo di cui all’art. 282 ter c.p.p., la Corte ribadisce l’autonomia della condotta penalmente rilevante integrativa della fattispecie di cui all’art. 387 bis c.p. rispetto al reato di maltrattamenti perseguito nel procedimento principale ove veniva disposta la misura. Ebbene, la qualificazione in termini di reato di pericolo della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 387 bis c.p. implica la scelta legislativa di anticipare la soglia della rilevanza penale al verificarsi della sola potenziale lesione dei beni giuridici mediante la condotta inosservante il provvedimento in quel momento valido ed efficace. La successiva assoluzione dall’imputazione all’esito del procedimento penale nel quale la misura si iscrive non fa venir meno l’offesa precedentemente realizzata con la violazione della stessa.
4. La ratio del divieto di avvicinamento e la sua funzione preventiva
È il nostro testo costituzionale a statuire l’inviolabilità della libertà personale, il cui sacrificio è subordinato all’accertata prevalenza in concreto di altro e diverso interesse, il quale talvolta consiste nell’intenzione ordinamentale di perseguire ed accertare, nonché punire, comportamenti penalmente rilevanti. D’altra parte, le possibili declinazioni del termine “libertà” consentono di includere nella sfera di inviolabilità delimitata dall’articolo 13 Cost. le più diversificate rappresentazioni, prima tra tutte la libertà di autodeterminazione, altresì intesa nel senso di autonomia nella scelta dei luoghi da frequentare e delle persone da incontrare.
La limitazione di siffatte libertà necessita del rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità[7] quali parametri di legittimità delle misure cautelari personali. Derogatorie del regime di inviolabilità di cui all’art 13 Cost., benché disposte in assenza di una pronuncia definitiva di colpevolezza, tali misure rispondono alla logica di massimizzazione delle possibilità di garantire una tutela piena ed effettiva. Le relative e peculiari caratteristiche di limitatezza e strumentalità si rendono necessarie affinché tali limitazioni possano risultare compatibili al dettato costituzionale, nonché ai principi di rango sovranazionale[8].
In un simile contesto si inserisce la misura cautelare personale di cui all’art. 282 ter c.p.p.[9], l’evoluzione della cui formulazione rappresenta il riflesso della mutazione dell’idea di tutela del legislatore storico, nonché dei suoi obiettivi di politica criminale.
Ebbene, i succedutisi interventi modificativi del testo di legge risultano attuativi di un disegno volto ad una graduale implementazione delle tutele indirizzate a favore della persona offesa[10], della quale intende garantirsi la più ampia libertà di circolazione[11]. Di qui, la valutata irrilevanza della predeterminazione dei luoghi dalla stessa abitualmente frequentati[12], indice della volontà di costruire la misura cautelare di cui all’art. 282 ter c.p.p. avendo riguardo alla persona offesa in quanto tale.
Di tale intenzione si è fatta portavoce la novella realizzata con Legge del 24.11.2023, n. 168, fautrice della struttura “a configurazione duplice” della misura cautelare: mentre la prima parte della norma richiede la previa individuazione e specificazione dei luoghi “determinati” oggetto del divieto, nella seconda parte è generico il riferimento alla persona offesa ed ai luoghi dalla medesima frequentati. Il legislatore, attento nella selezione degli elementi verbali da utilizzare nella formulazione normativa, sceglie di legare la prima e la seconda parte della disposizione mediante la disgiuntiva “ovvero”, strutturando la norma in modo da chiarire un’alternatività delle situazioni che possono ricorrere ai fini della legittimità del provvedimento cautelare[13]. Una tale alternatività consente al giudice cautelare, nel disporre la misura, di valutare le circostanze del caso concreto[14], tra cui le modalità della condotta vessatoria ed i rapporti intercorrenti tra l’indagato e la vittima, al fine di rendere la misura stessa effettiva e funzionale rispetto allo scopo di tutela perseguito[15].
Secondo gli insegnamenti dell’eminentissimo Norberto Bobbio, affinché possa essere ritenuto un buon legislatore, nell’elaborazione della formulazione normativa questi è tenuto rispettare – almeno – tre regole fondamentali: la regola della giustizia, trattando in modo uguale soggetti uguali e in modo differente soggetti differenti; la regola della coerenza, prestando cautela nel non enunciare proposizioni contraddittorie; la razionalità rispetto allo scopo, utilizzando i mezzi più idonei a raggiungere l’obiettivo posto[16]. Ecco che, in applicazione di questi criteri senza tempo, l’esaminanda misura è dallo stesso legislatore costruita dal contenuto non fisso, ma variabile, tenuto conto dell’asimmetria che talvolta connota la relazione tra persona offesa e ristretto[17].
A convalidare tale logica di personalizzazione interviene lo stesso Giudice delle Leggi ove, nel ribadire il proprio astio verso qualsiasi tipo di automatismo, reputa non manifestatamente irragionevoli le coordinate ex ante poste al fine di garantire la più piena tutela nei confronti della vittima, non mostrandosi all’uopo disposto a scendere a compromessi[18].
In coerenza con una siffatta strutturazione della misura si pone l’interpretazione normativa elaborata dai giudici di legittimità, di cui il focus è la figura a tuttotondo della persona offesa al fine di minimizzare quanto più possibile il rischio del verificarsi di una lesione effettiva dell’integrità psicofisica di quest’ultima[19].
5. La struttura del reato di cui all’art. 387 bis c.p.
Le più recenti scelte di politica criminale si sono esposte a facili critiche da parte del versante della più cauta dottrina che, opponendosi ai sostenitori dell’interventismo legislativo emergenziale, si mostra allarmata dalla mano pesante e lungimirante del legislatore penale, recriminandogli di guardare più agli effetti che alle cause[20].
In tale solco si pone la Legge del 19.07.2019, n. 69, il cui articolo 4[21] ha introdotto l’art. 387 bis c.p., che codifica il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.), del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p.), nonché della violazione dell’ordine di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, disposto dalla polizia giudiziaria su autorizzazione del pubblico ministero ai sensi dell’art. 384 bis c.p.p.[22]
Benché la norma si apra con l’avverbio “chiunque”, inducendo falsamente in errore circa la qualificazione in termini di reato comune, il delitto si qualifica in quanto a soggettività limitata, potendo essere commesso unicamente da chi è destinatario di un provvedimento cautelare tra quelli menzionati dalla norma. Punendo la mera violazione del provvedimento e mancando della descrizione di un evento in senso naturalistico, la strutturazione del delitto nei termini di fattispecie di mera condotta ne consente la consumazione con la sola realizzazione di una delle descritte condotte[23], benché sorretta dalla consapevolezza da parte dell’agente circa la sussistenza operativa del divieto, unitamente alla volontaria inosservanza.
Nonostante la collocazione sistematica della fattispecie incriminatrice nel Titolo dedicato ai Delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie, non può ritenersi che l’unico bene giuridico tutelato dalla norma sia l’amministrazione della giustizia. Ed invero, a muovere la penna del legislatore nell’introduzione della fattispecie in esame è stata la volontà – al confine tra la logica di un diritto penale d’evento e quella del diritto penale del tipo d’autore – di salvaguardare in un’ottica preventiva talune categorie di vittime in quanto etichettate come “vulnerabili”[24].
La vulnerabilità della persona offesa[25], concetto tanto forte quanto evanescente (dunque difficilmente tangibile sul banco di prova), si rappresenta quale chiave di volta su cui si erge l’impellente esigenza di anticipare la tutela penale al fine di garantire la massima protezione dell’integrità della persona offesa alla luce delle peculiarità del rapporto nel quale è inserita[26]. È, infatti, in una logica di deterrenza che si giustifica l’attribuita rilevanza penale di condotte violative dell’ordine dell’autorità, stante il valore precettivo di quest’ultimo volto a prevenire la prosecuzione di episodi di offesa, nonché a determinare l’immediata cessazione di una situazione di pericolo[27].
In quanto concetto ricorrente in plurime sedi della regolamentazione processuale[28] – ad esempio, nella formulazione dell’art. 351, comma 1 ter c.p.p.–, la relativa astrattezza ha reso necessaria l’introduzione di apposita norma che individuasse in modo chiaro e determinato gli elementi da cui desumersi la sussistenza di una condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa[29] al fine di impedire che il relativo perimetro fosse esposto alla mercé dell’interprete. Tuttavia, nella formulazione dell’art. 90 quater c.p.p., introdotto nel codice di rito con il D.lgs. 15.12.2015, n. 212[30], non è contenuta alcuna precisa definizione di “condizione di particolare vulnerabilità”, bensì la norma individua parametri eterogenei ed alternativi da cui dedurne l’esistenza. Tra tali parametri, oltre a taluni oggettivi – quali l’età, lo stato di infermità e di deficienza psichica – emergono altri avvolti da un connaturato velo di discrezionalità, in quanto inerenti alle modalità ed alle circostanze del fatto[31]. Dunque, benché l’obiettivo fosse rendere un messaggio univoco, suscettibile di un’applicazione coerente ed uniforme, la scelta normativa operata lascia un largo spazio di manovra all’interprete, tuttavia necessario e non irragionevole[32] in virtù delle multiformi accezioni in cui la violenza domestica può manifestarsi[33].
Benché sia consapevole del relativismo che naturalmente connota gli aggettivi qualificativi, nel regolamentare la risposta punitiva nell’ambito della violenza domestica e di genere il legislatore sembra derogare all’impegno di astenersi nell’impiegarli, trovandosi in più occasioni a qualificare elementi del reato assumendosi il rischio dei problemi interpretativi che una tale tecnica normativa comporta. La vulnerabilità della persona offesa esula, però, dalla mera aggettivazione, rappresentando una condizione obiettiva che, date le implicazioni del relativo accertamento, assume una profonda rilevanza nel trattamento processuale dei fatti di reato, in quanto diretta applicazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.
Individuando nella vulnerabilità della persona offesa il riflesso diretto dell’asimmetria caratterizzante il rapporto con l’obbligato, al fine di delinearne correttamente i confini si assume il binario vulnerabilità-violenza. È così che la vulnerabilità acquisisce fattezze camaleontiche e multiformi a seconda della forma di violenza che si manifesta nel caso concreto, potendosi essa presentare anche in termini non fisici, ma ugualmente manipolatori.
6. Il consenso della persona offesa tra irrilevanza giuridica e vulnerabilità strutturale
La titolarità di un diritto implica in sé il potere di disporne. In un’ottica sistematica e trasversale, tra le molteplici possibilità di esercizio del diritto vi è quella di acconsentirne alla compromissione. Posto che il consenso alla lesione di un diritto si rappresenta quale espressione della possibilità di disporne, presupposto necessario affinché la relativa compromissione sia giustificata è la disponibilità del diritto stesso. È solo con riguardo ad un diritto disponibile che il consenso dell’avente diritto può esplicare efficacia scriminante[34].
Esercizio del diritto di autodeterminazione, il consenso descritto dall’art. 50 c.p. si presenta quale una scriminante eccentrica, ove all’origine vi è la mancanza dell’interesse a punire. Interesse che, invece, non manca nel perseguire determinate fattispecie di reato rispetto alle quali la volontà della persona offesa può, non di rado, essere condizionata. Sulla scorta di tale consapevolezza è scelto di delinearenell’ambito della violenza di genere uno spazio di indisponibilità, tale da privare il consenso del titolare del diritto della sua efficacia liberatoria[35].
Il complesso pluralismo che connota il nostro ordinamento implica l’assunzione di un’impostazione metodologica che contempla l’eventualità di un conflitto tra i diversi interessi in gioco[36]. Dinanzi al crollo dell’ormai vetusta etichetta dei diritti indegradabili, potenzialmente suscettibili di essere sottoposti a bilanciamento risultano tutti i valori considerati particolarmente meritevoli, rispetto ai quali il punto di equilibrio si sposta in base alle peculiarità della fattispecie cui far fronte. È così che la rilevanza del consenso subisce una differente gradazione a seconda di quale sia il punto focale dell’attenzione legislativa.
Un’elevata intensità della forza del consenso è oltremodo tangibile nell’ambito della violenza sessuale, tanto da venirsi a realizzare una progressiva sostituzione del modello coercitivo con quello consensuale[37], per il cui definitivo passaggio è necessario un intervento legislativo in tal senso[38]. Il tema, dunque, passa dalla mera sussistenza del consenso alla manifestazione di un consenso valido, tale in quanto libero, esplicito, inequivocabile, nonché revocabile in qualsiasi momento.
L’imprescindibilità della validità del consenso attribuisce coerenza alla scelta dell’interprete di non riconoscere efficacia scriminante al consenso espresso all’interno di una realtà affettiva distorta: si erge, così, la presunzione ordinamentale circa la non genuinità del consenso allorquando sia manifestato nell’ambito di un rapporto non conforme alla concezione di famiglia per come intesa dal testo costituzionale, basata sulla mutua assistenza e sulla parità delle posizioni dei membri.
Ebbene, benché non sussista alcuna acclarata massima di esperienza, la casistica giurisprudenziale espone a frequenti episodi in cui le dinamiche della relazione abusante, nonché lo stato di soggezione in cui versa la persona offesa, rappresentano fattori idonei ad influenzare psicologicamente la vittima ed indurla a ricercare un contatto con il proprio aggressore[39].
Il principio di eguaglianza in senso sostanziale, che trova matrice sul terreno costituzionale ai sensi dell’art. 3, co. 2 Cost., impone una regola di azione all’ordinamento tale da condizionare scelte anche in ambito di politica criminale, benché comportando rischi circa l’elaborazione di fattispecie incriminatrici al confine con la stigmatizzazione della persona[40].
7. Il contributo della giurisprudenza di legittimità ed il quadro sovranazionale
Nell’elaborare la motivazione della sentenza di cui in commento, la Sesta Sezione della Cassazione Penale non fa altro che mutuare principi ex ante espressi non già e non solo in sede interpretativa.
Ebbene, con la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, anche nota come Convenzione di Istanbul[41], il Consiglio d’Europa si pone degli obiettivi ambiziosi, intesi ad affrontare un radicato contesto criminale che trova ragion d’essere in una ormai vetusta ed inattuale concezione autoritaria e verticistica della famiglia intesa come istituzione. Quello che la Convenzione adotta è un approccio olistico, volto a realizzare un intervento a tutto tondo che riguardi la prevenzione della violenza, auspicando l’adozione di politiche integrate e limitando la criminalizzazione a forme di violenza più gravi. Per tale fine, la Convenzione elabora misure di tutela delle vittime non solo protese ad impedire l’impunità ai colpevoli ex post, ma anche – e soprattutto – da attivare ex ante, anticipando l’azione per garantire la realizzazione di un sistema di protezione della persona offesa che sia completo e rispondente alle peculiarità delle relazioni che ne rappresentano lo scenario.
In particolare, la Convenzione nell’art. 55 cristallizza il fondato timore che la subordinazione della vittima di violenza domestica e di genere possa ostacolare il perseguimento di tali fattispecie di reato allorquando possa ritrovarsi, in quanto soggiogata, indotta a ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia[42]. La nozione di “vulnerabilità relazionale, oggettiva o soggettiva” viene in tale contesto declinata in relazione alle “modalità insidiose e manipolatorie” nelle quali può concretizzarsi una siffatta realtà inter-personale. La multiformità di tali modalità manipolatorie impedisce di sussumerle, ancorché in astratto, in una tassonomica catalogazione fattuale. Tale risulta il motivo per cui il legislatore sceglie – benché nel rischio di violare la determinatezza quale vincolo che grava su di lui nell’esercizio della funzione normativa – di utilizzare termini dal significato camaleontico, lasciando all’uopo uno spropositato spazio di manovra all’interprete ai fini di una relativa contestualizzazione[43].
È proprio sulla definizione di “vulnerabilità” che la Sesta Sezione della Cassazione Penale ha focalizzato la sua attenzione nell’elaborazione della motivazione di cui in commento. Ebbene, ponendosi sulla scia tracciata dal legislatore sovranazionale, la Corte si sofferma sulla flessibilità che connota le misure cautelari personali di cui agli artt. 282 bis c.p.p. e 282 ter c.p.p. le quali non seguono, in punto di applicazione, alcun criterio rigido ed inderogabile, concedendo al giudice de qua un potere dai forti margini discrezionali. Tale scelta, benché possa in astratto contrastare con l’inviolabilità della libertà di movimento e dei diritti dell’indagato[44], si mostra coerente e funzionale rispetto alla “priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo”.
La medesima aspirazione di protezione, avente fonte nell’art. 52 della Convenzione di Istanbul[45], rappresenta l’animus che ha indotto le Sezioni Unite ad elaborare l’indirizzo giurisprudenziale nel quale si inserisce la pronuncia in commento.
Il Collegio, chiamato a dirimere un contrasto giurisprudenziale circa la necessità o meno, ai fini della legittimità del provvedimento cautelare, di indicare specificatamente i luoghi rispetto ai quali è perimetrato il divieto di avvicinamento di cui all’art. 282 ter c.p.p., con la sentenza del 29.04.2021[46], n. 39005, ha declinato il principio di diritto secondo cui la disposta misura deve essere graduata “secondo il concreto rischio del caso concreto”, al fine di salvaguardare il diritto della persona offesa “di poter godere di tranquillità e libertà, di frequentare i luoghi a lei abituali e di muoversi, tranquillamente, anche al di fuori di un contesto predeterminato, libera dal timore che possa essere minacciata la sua libertà fisica e morale[47]”.
Allorquando oggetto di attenzione da parte dell’ordinamento diventano anche il foro interno e la libertà morale, oltre che fisica, della persona offesa, l’analisi delle situazioni in cui tali beni possono subire lesioni diventa imprescindibile al fine di creare in favore della vittima “un vero e proprio sistema di protezione rispetto a condotte dell’indagato mirate all’aggressione fisica e psicologica[48]”. Cambia, così, la prospettiva che deve assumere il giudice cautelare nel determinare il contenuto del divieto di cui all’art. 282 ter c.p.p., ove l’obiettivo diventa neutralizzare tutti gli eventuali rischi di lesione al bene giuridico tutelato rappresentato dalla protezione della persona offesa in quanto tale[49].
A porsi in continuità rispetto alla linea di tutela già improntata dal legislatore sovranazionale è stata la Direttiva dell’Unione europea 2024/1385[50], la quale nasceva con un obiettivo alquanto utopico, volto a fornire una risposta sistemica per contrastare la violenza domestica e di genere, poi minato dall’importante cura dimagrante cui è stato sottoposto il testo definitivo[51].
È il Considerando 39[52] della summenzionata Direttiva che espone il timore che la tutela offerta alla vittima possa essere menomata dalla mancata considerazione di circostanze tali da comprimere in maniera sistematica e rilevante l’autonomia di scelta della persona offesa. Per tale fine, la Direttiva individua una serie di circostanze da attenzionare, tra cui “lo stato di gravidanza della vittima, il suo legame di dipendenza o la sua relazione con l’autore del reato o l’indagato, il rischio che la vittima ritorni dall’autore del reato o dall’indagato, la recente separazione da un autore del reato o da un indagato,”, nonché il “grado di controllo esercitato dall’autore del reato o dall’indagato sulla vittima, sia dal punto di vista psicologico che economico”[53]. La ritenuta sussistenza di taluna di dette situazioni nel caso concreto risulta sintomatica di un legame di dipendenza tra vittima ed autore del reato tale da comportare il rischio di un ritorno della prima dal proprio aggressore.
8. L’autonomia del reato di violazione delle prescrizioni cautelari
La strutturazione del reato di cui all’art. 387 bis c.p. come reato istantaneo di mera condotta fa sì che perfezionamento e consumazione coincidano nel momento in cui è posta in essere la condotta vietata[54]. Ne consegue, perciò, che la successiva cessazione dell’efficacia della misura cautelare disposta nel procedimento principale sia del tutto irrilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 387 bis c.p., dovendo per esso guardarsi al momento della realizzazione della condotta durante cui la misura operava nella sua piena efficacia[55].
Tra le funzioni del diritto penale vi è quella di orientare il comportamento dei consociati, permettendo a questi ultimi di farsi motivare dal dettato normativo. Sulla scorta di ciò, assume valore l’affermazione per cui ove il reo abbia posto in essere la condotta violata nonostante la possibilità di astenersi dal perpetrare l’offesa, meriti la risposta punitiva in quanto funzionale a ristabilire l’integrità della situazione lesa dal comportamento realizzato. Il venir successivamente meno di taluno dei presupposti per la configurabilità della fattispecie ascritta per cause estranee alla volontà del reo rappresenta un fattore succedaneo che non priva di rilevanza penale la violazione perpetrata[56].
Del resto, a conferma di una tale ricostruzione, con la previsione di cui all’art. 387 bis c.p. il legislatore sceglie di penalizzare altresì la violazione della misura adottata d’urgenza dalla polizia giudiziaria delegata di cui è insito il carattere di precarietà, ritenendo che la lesione potenziale del bene giuridico tutelato si realizzi anche ove sia violato un provvedimento precariamente posto. Ove una siffatta anticipazione di tutela è ammessa in occasione della violazione di un provvedimento della polizia giudiziaria in forza di delega, a maggior ragione deve ritenersi possibile allorquando si verifichi l’inadempimento del divieto posto direttamente dall’autorità giudiziaria.
La strumentalità e la temporaneità rappresentano i caratteri che qualificano la natura delle misure cautelari, differenziandole dalla pena quanto a funzione e struttura. Il far dipendere la penale rilevanza del comportamento inottemperante il divieto da una successiva e libera scelta del giudicante, cui è demandato il compito di decidere circa la configurabilità del reato principalmente perseguito, neutralizzerebbe la portata precettiva, nonché la capacità funzionale dell’art. 387 bis c.p., che diverrebbe norma dall’efficacia meramente occasionale ed altrettanto instabile.
9. Conclusioni
Nell’intenzione di perpetuare l’intenzione legislativa sottesa all’introduzione di nuove norme, la giurisprudenza di legittimità tende sempre più a giustificare una legislazione emergenziale al confine con la ragionevolezza, talvolta esulando dalla propria funzione nomofilattica.
Il paradigma vittimo-centrico filtrato dalla sentenza n. 41688/2025 si pone in continuità con le ultime scelte legislative volte ad implementare la tutela offerta a determinate categorie di persone offese in quanto particolarmente deboli, non lasciando il processo penale indifferente alla caratterizzazione delle dinamiche inter-personali che prendono piede all’interno del panorama sociale[57].
È così che al cd. “ciclo della violenza” viene riconosciuta la dignità giuridica di massima di esperienza, in virtù della quale “si instaura una correlazione logica tra una tipologia di fatti, ed un altro fatto, rilevante nel processo, che a detta tipologia risulti riconducibile” [58]. Testimone ne è una copiosa casistica che insegna come, nonostante l’affermazione di una nuova multicentrica visione di famiglia, illuminata dai valori di mutua e reciproca assistenza, non sia stata estirpata la contrapposta visione verticistica, spesso connotata da violenza manipolatoria e dipendenza affettiva.
Tuttavia, il rischio di una stigmatizzazione è dietro l’angolo. La scelta di politica criminale di individuare le vittime bisognose di una maggior tutela nell’etichetta della vulnerabilità, facendo uso di criteri oggettivi e soggettivi, espone al concreto e tangibile rischio di una parcellizzazione del concetto, esitando nella concretizzazione di una tanto ripudiata discriminazione sociale tra i soggetti da proteggere. Ecco che la più recente legislazione emergenziale, frutto della necessità di controllare il crescente senso di insicurezza diffuso nella società[59], si pone al limite con un moderno diritto penale d’autore.
In un diritto penale dell’evento, ove l’offensività in concreto del bene giuridico protetto è imprescindibile ai fini della punibilità della condotta, un’eccessiva anticipazione della tutela espone al rischio di un’intollerabile violazione del principio cardine del sistema. Il punire un incontro casuale, ovvero non voluto dall’obbligato, può talvolta essere espressione di un mero accanimento simbolico nei confronti di un tipo d’autore oggetto del mirino del legislatore storico[60]. La prioritaria attenzione processuale riconosciuta alla vittima di violenza domestica non giustifica un irrazionale sacrificio dei diritti fondamentali dell’indagato tale da creare una frattura insormontabile nel rapporto fiduciario con l’ordinamento. Dall’altra parte, però, ad indurre l’ordinamento a muoversi in senso opposto è il timore di approdare in un processo di vittimizzazione secondaria, tale da gravare la persona offesa dell’ulteriore ed inaccettabile peso di una scelta sbagliata.
La norma penale, esente da costi, rappresenta lo strumento più facile da attivare al fine di realizzare le pretese di tutela perseguite. Eppure, non sempre è quello adatto. Iniziative di politica sociale si porrebbero alla radice, intente ad estirpare le erbacce prima ancora che spuntino.
Tuttavia, le più recenti scelte legislative inducono a ritenere che il legislatore penale non fermerà la sua penna. Solo ponderando scrupolosamente le sue scelte, questi potrà evitare di correre il rischio di un indebito utilizzo dello strumento penalistico per scopi di controllo, trascendendo dall’eminentissimo e prestigiosissimo fine di tutela della persona vulnerabile.
[1] Schmitt, La tirannia dei valori. Riflessioni di un giurista, Adelphi, Milano, 2008.
[2] Fiandaca, Intorno al bilanciamento in ambito penale, tra legislazione e giurisdizione, Discrimen, 2020, 3 ss., secondo cui il bilanciamento è strumento di giudizio a sua volta “assiologicamente compromissorio”, che riflette l’idea della Costituzione come “compromesso” tra valori di differente provenienza politico-ideologica; ed il “politeismo” valoriale delle Carte costituzionali contemporanee.
[3] Cass., S.U., 29.04.2021, n. 39005, (dep. 28.10.2021), Rv. 281957 – 01.
[4] Donini, Critica dell’antigiuridicità e collaudo processuale delle categorie. I bilanciamenti d’interessi dentro e oltre la giustificazione del reato, in RDDPP, 2016, 698 ss.
[5] Cirinnà, Relazione di minoranza della 2ª Commissione permanente (giustizia), Comunicata alla Presidenza l’11.07.2019, sul D.D.L. n. 1200, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, nella quale è esposta la considerazione per cui dai lavori preparatori svolti in seno alla Commissione ai fini dell’approdo del testo finale della L.69/2019 sia prevalsa una “logica emergenziale che rende certamente di più in termini di comunicazione o di propaganda politica, ma, in realtà, offre poche, reali ed efficaci soluzioni”. La Relatrice ritiene sia necessario un approccio che non si occupi solo di sicurezza: “servono politiche di lungo respiro che intervengano già dalla scuola e che formino gli insegnanti e tutte le professionalità che si trovano a fronteggiare i casi di violenza, magistrati, medici, psicologi e assistenti sociali, non solo le Forze di polizia che, sebbene svolgano un ruolo decisivo nel raccogliere la notizia di reato, si trovano per gli effetti di questo provvedi mento a dover essere formate senza che per questo siano stanziate adeguate risorse”. In tema di interventi normativi promossi sull’onda di clamori mediatici o in occasione di ricorrenze simboliche, più orientati a finalità comunicative che a reali esigenze di politica criminale, Cfr. Eusebi, Criminalità e controllo sociale, in DPP, 2020, 3, 245 ss.
[6] L. 19.07.2019, n. 69 (in G.U. 25/07/2019, n.173), recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, anche nota come “Codice rosso”. Un progressivo ampliamento delle tutele è stato realizzato dalle leggi più recenti volte a riformare il processo penale. Tra queste, la L. 27.09.2021, n. 134, ha esteso il peculiare regime processuale del “Codice rosso” anche alle forme tentate dei delitti rientranti in quella categoria; mentre la L. 5.05.2022, n. 53, ha potenziato la raccolta di dati statistici sulla violenza di genere attraverso un maggiore coordinamento di tutti i soggetti coinvolti. Nel frattempo, interveniva il D.P.C.M. 6.12.2021 al fine di individuare e rendere omogenei i contenuti dei corsi di formazione degli operatori sociali e sanitari, con particolare riferimento agli appartenenti alle forze dell’ordine. Inoltre, con la L. 15.01.2021, n. 4, è stata ratificata e resa esecutiva la Convenzione dell’OIL (Organizzazione internazionale del lavoro), n. 190, sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro. Ancora, la L. 9.022023, n. 12, ha istituito una Commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (la Commissione si è costituita nella seduta del 26 luglio 2023). Infine, anche la L. 30.12.2022, n. 199, inerente al divieto di concessione di benefici penitenziari ai detenuti che non collaborano con la giustizia, ha inciso, sulla materia dei delitti sessuali dal punto di vista procedurale: sul punto si veda Pisani, La procedibilità dei reati sessuali in caso di mutamento della procedibilità dei reati connessi, Processo penale e giustizia, 2023, 10 ss. In tale quadro si iscrivono i recenti tentativi di rafforzamento del “Codice rosso”, mediante le L. n. 122/2023 e n. 168/2023. In ultimo, si pone a chiusura del quadro di tutela stanziato nell’ambito della violenza sessuale e di genere la L. 2.12.2025, n. 181, con la quale, oltre ad introdursi la nuova fattispecie del femminicidio prevista e punita dall’art. 577 bis c.p., si realizzano ulteriori modifiche al codice penale ed al codice di rito al fine di irrobustire gli strumenti di «contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime» – come recita l’intitolazione – in ambito domestico e non solo. Tale intervento normativo: cambia l’ambito applicativo dei maltrattamenti in famiglia; introduce l’aggravante di genere per una serie di fattispecie; modifica in maniera significativa diverse disposizioni del codice di rito per cercare di evitare la dispersione dei contenuti di elementi utili ai fini dell’indagine, soprattutto da parte della persona offesa. Sul tema Cfr. Lazzeri, In GU la legge 2 dicembre 2025, n. 181, (cd. Legge sul femminicidio): la panoramica dei profili penalistici sostanziali e processuali, Sistema Penale, 2025.
[7] Sul tema dei rapporti tra insicurezza percepita, fomentazione della paura e politiche del diritto di marca securitaria, nonché sulle vicende degli automatismi cautelari in quanto idonee a porre in crisi la centralità della presunzione di innocenza, conducendo a perniciosi corti circuiti tra finalità cautelari e scopi preventivi di tipo sostanziale estranei ai meccanismi de libertate, Cfr. Di Chiara, Politiche della sicurezza e libertà personale dell’accusato tra incubazioni dell’insicurezza sociale e manovre reattive, in DPP, n. 11, 2019, 1586.
[8] Cass., Pen., Sez. V., 9.09.2019, n. 3240, con cui la Corte pone i limiti e le modalità esecutive della misura di cui all’art. 282 ter c.p.p. alla luce della compromissione che realizza dei diritti fondamentali della persona ristretta. Dunque, a riprova della necessità di una valutazione delle circostanze del caso concreto affinché la misura possa dirsi funzionale al raggiungimento della finalità cautelare, non può essere impedito al soggetto gravato dal divieto di avvicinamento dai luoghi frequentati dalla persona offesa di dimorare ove abbia fissato la propria abitazione.
[9] Art. 9 del D.L. 23.02.2009, n. 11, conv., con mod., in L. 23.04.2009, n. 38.
[10] L. n. 69/2019, art. 15, co. 2: “al comma 1 dell’articolo 282 ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’articolo 275 bis»”. Successivamente, ad estendere ulteriormente tale garanzia di tutela effettiva, il D.L. 29.11.2024, n. 178 (in G.U. 29.11.2024, n. 280), ha modificato l’articolo 282 ter, co. 1, quarto periodo del codice di rito, inserendo, dopo le parole «non fattibilità tecnica», l’espressione «ivi inclusa quella operativa».
[11] Venturoli, La tutela della vittima nelle fonti europee, in DPC, 2012. Secondo l’A., le più generali ragioni a carattere politico-criminale vanno individuate nella necessità di potenziare ed armonizzare nei Paesi dell’Unione europea gli strumenti di protezione delle vittime in ragione del costante aumento nell’aerea europea del numero delle vittime di reato, tra l’altro spesso provenienti da Paesi diversi da quello di commissione del fatto criminoso in virtù della rimozione delle frontiere interne e della creazione di uno spazio unico ove i cittadini europei possono circolare liberamente.
[12] Cass., Pen., Sez. V, 27.02.2013, n. 14297 (dep. 26.03.2013). In motivazione, la Corte sottolinea che, ove la finalità cautelare della misura consista nel consentire alla persona offesa di circolare liberamente, la predeterminazione dei luoghi in ordine ai quali circoscrivere il divieto non si paleserebbe solo irrilevante, ma risulterebbe addirittura dissonante con tale finalità, realizzando un’inammissibile limitazione del libero svolgimento della vita sociale della persona offesa, costretta a contenere la propria libertà di movimento nell’ambito del luoghi indicati ovvero a essere esposta, esorbitando dagli stessi, a quella condizione di pericolo per la propria incolumità che si presuppone essere stata riconosciuta sussistente anche al di fuori di tale perimetro. Tuttavia, la Corte precisa debbano ritenersi esclusi dall’obbligo imposto gli eventuali, occasionali e non prevedibili incontri che non si traducano in alcun tipo di contatto molesto, dovendosi apprezzare, ai fini della valutazione del rispetto della misura, anche l’elemento soggettivo.
[13] Cass., Pen., Sez. V, 19.04.2024, n. 8594.
[14] Cass., Pen., Sez. V, 16.01.2012, n. 13568 (dep. 11.04.2012), Rv. 253296 – 01, nella cui motivazione la Corte evidenzia come l’entrata in vigore dell’art. 282 ter c.p.p. con la legge n. 23.04.2009, n. 38, abbia attribuito alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa una dimensione articolata in più fattispecie applicative, graduate in base alle esigenze di cautela del caso concreto, anticipando la logica di personalizzazione che muoverà gli interventi normativi prima del 2019 e poi del 2023. L’unica circostanza nella quale l’indicazione dei luoghi frequentati dalla persona offesa può assumere rilievo si rappresenta laddove le modalità tramite cui è posta in essere la condotta violativa si limitino ai luoghi indicati ai sensi dell’art. 282 bis c.p.p., nei quali la stessa vittima trascorra la maggior parte del suo tempo, ovvero che costituiscano punto di riferimento all’interno della relativa quotidianità di vita. Allorquando, invece, la reiterazione abbia ad oggetto la ricerca persistente ed invasiva di contatti con la vittima, non rileva il luogo in cui la stessa si trovi, in virtù della centralità che assume la persona offesa nel riempire di significato il divieto stesso. Conf. Cass. Pen., Sez. V, 26 marzo 2018, n. 18139.
[15] Cass., Pen., Sez. VI, 18.03.2014, n. 14766 (dep. 28.03.2014), Rv. 261721 – 01, secondo cui il giudice ha la possibilità di adeguare l’intervento cautelare previsti dall’art. 282 ter c.p.p. alle esigenze di specie attraverso le tre diverse flessioni previste. Tuttavia, allorquando il provvedimento miri a porre il divieto di avvicinamento a determinati luoghi frequentati dalla persona offesa, il giudice è tenuto preventivamente ad individuare ed indicare detti luoghi al fine di evitare una censura per l’indeterminatezza dell’oggetto del provvedimento.
[16] Bobbio, Le bon législateur, in Hubien (ed.), Le raisonnement juridique. Actes du Congrès mondial de philosophie du droit et de philosophie sociale, Bruxelles, 1971, 243 ss.
[17] In egual modo, allorquando il solo divieto appaia insufficiente, ovvero le misure di controllo predisposte non presentino l’imprescindibile fattibilità tecnica od operativa stante le peculiarità della fattispecie cui far fronte, alla misura può sostituirsi altra più grave. Sul punto, ai sensi di Cass., Pen., Sez. V, 29.01.2025, n. 8379, in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale n. 173/2024, che esclude qualsiasi automatismo: è illegittimo il provvedimento del giudice che disponga automaticamente la misura più afflittiva ove sia accertata la non fattibilità tecnica delle misure di controllo, dovendosi rivalutare nuovamente la fattispecie concreta ai fini dell’adeguatezza della misura.
[18] C. cost., 4.11.2024, n. 173. Con tale pronuncia, la Corte Costituzionale dichiara non fondale le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 282 ter, commi 1 e 2 c.p.p., come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. D), n. 1 e 2, L. 24.11.2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), nella parte in cui non consente al giudice nel disporre la misura, tenuto conto di tutte le specificità del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di 500 metri e prevedendo al contempo che, qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo, il giudice debba necessariamente imporre l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi, senza, invece, possibilità di valutare e motivare, pur garantendo le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., la non necessita di applicazione del dispositivo elettronico di controllo nel caso concreto. La Corte costituzionale individua, nell’applicazione della misura cautelare di cui all’art. 282 ter c.p.p., un indubbio profilo di favore per l’indagato che, nonostante subirà una limitazione nella sua liberà di movimento, vedrà comunque una limitazione minore dei propri diritti e delle proprie libertà, essendo l’alternativa rappresentata dalle misure cautelari custodiali ex artt. 284 ss. c.p.p.
[19] Cass., Pen., Sez. V, 30.09.2015, n. 4301. In detta pronuncia, la Corte ha ritenuto legittima l’adozione della misura in esame anche nel caso in cui la condotta vessatoria sia consistita in minacce a distanza, purché sussista il fondato timore di una progressione criminosa.
[20]Caiazza, Governo populista e legislazione penale: un primo bilancio, in DPP, 2019, 592. L’A., in un intervento dalle tinte forti ed incisive nella primavera del 2019, esponeva una riflessione utile all’adozione di un approccio critico nell’analisi degli interventi riformisti del legislatore penale succedutisi nel nostro tempo: “In questa temperie autoritaria e populista, il compito dei giuristi è quello di coltivare e mantenere vivo il pensiero critico, mettendo a nudo – di fronte all’esibizione muscolare – la sostanziale incapacità del legislatore di governare i fenomeni criminali. Davvero, pena più severa significa maggiore tutela? Come ci ricorda magistralmente Domenico Pulitanò, “al legislatore che fa leva sulle minacce di pena, giocando al rialzo, va chiesto che cosa prevede di ottenere. […] Le pene inflitte e da eseguire seguono all’inosservanza della legge, a un non funzionamento della tutela. Segnalano problemi non risolti”. Ridotta la politica penale, la politica criminale “è una fuga dalle responsabilità di governo politico di fenomeni sociali. I consensi facili guadagnati oggi saranno, inesorabilmente, i fallimenti di domani”.
[21] Corte Cass., Uff. Mass., Rel. 27.10.2019, n. 62, Amoroso, Giordano e Sessa (a cura di), relativa alla L. 19.07.2019, n. 69, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, Sistema Penale, 2019. La Relazione n. 62/2019 delucida la ratio sottesa all’introduzione normativa specificando come la disposizione colmi “una lacuna nel panorama sanzionatorio a tutela della incolumità individuale della vittima, posto che, fino alla introduzione della nuova norma, colui che avesse violato i provvedimenti cautelari di cui agli artt. 282 bis e 282 ter cod. proc. pen. sarebbe stato sottoposto solo ad una più severa misura cautelare, mentre non avrebbe subito alcuna conseguenza da una eventuale violazione dell’ordine di cui all’art. 384 bis cod. proc. pen.”. Inoltre, nel delineare l’ambito applicativo della neonata fattispecie, l’ampio riferimento che la norma fa ad “obblighi e divieti”, unitamente alla mancanza di qualsivoglia differenziazione in relazione alla violazione degli ordini di allontanamento o di avvicinamento ed alle specifiche modalità tramite le quali sono stati modulati i divieti, “potrebbe indurre a ritenere che il reato sia integrato anche in caso di mancato rispetto delle modalità stabilite per l’esecuzione dell’obbligo di allontanamento. La norma, pertanto, si porrebbe anche a presidio della misura di carattere economico di cui all’art. 282 ter cod. proc. pen., almeno fin quando questa conserva efficacia. Il carattere di urgenza e di stringente immediatezza che connota la misura di cui all’art. 384 bis cod. proc. pen. e la circostanza che ad impartire l’ordine sia la polizia giudiziaria, escludono che l’obbligo di allontanamento e il divieto di far rientro nella casa familiare possano essere graduati con particolari modalità; in questa ipotesi, quindi, il reato di nuova introduzione sarebbe integrato solo in caso di mancato allontanamento o di rientro nella casa familiare”.
[22] Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Linee guida 20.07.2020 contenenti le “Direttive interpretative e organizzative in vista dell’entrata in vigore delle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”. I procedimenti per i reati di cui al nuovo art. 387 bis c.p. sono assegnati al Pubblico Ministero già titolare del procedimento in cui la misura cautelare è applicata o comunque, nel caso in cui tale Pubblico Ministero non faccia più parte dello stesso Dipartimento o non faccia più parte dell’ufficio, al Dipartimento o al Servizio che tratta la tipologia di reato in relazione al quale la misura cautelare era stata applicata.
[23] L. 24.11.2023, n. 168, “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, art. 9, co. 1, lett. a, n. 1, ha modificato la forbice edittale della norma incriminatrice di cui all’art. 387 bis c.p. a decorrere dal 9.12.2023, portando il massimo edittale da anni tre ad anni tre e mesi sei di reclusione, fermo il minimo edittale a mesi sei di reclusione.
[24]Romano, La violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in Romano, Marandola(a cura di), Codice rosso. Seconda edizione aggiornata e integrata, Pisa, 2024, 27.
[25] Pittaro, Il c.d. “Codice rosso” sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, in FD, 2020, 736.
[26] Sul concetto di “reati relazionali”, Bartoli, La tutela della persona dalle aggressioni violente, in Bertolino (a cura di), Reati contro la famiglia, in Palazzo, Paliero, Pelissero (diretto da), Trattato teorico-pratico di diritto penale, XVIII, Torino, 2022, 160. “Reati relazionali” risultano quei reati che vengono concretamente e storicamente realizzati all’interno di un rapporto interpersonale esistente prima del fatto. Alla relazione interpersonale viene espressamente attribuita rilevanza giuridica accogliendone un’accezione più rigorosa e tecnica, potendosi distinguere a seconda che la relazione venga qualificata come circostanza ovvero come elemento tipico della fattispecie.
[27] Cisterna, Pena fino a tre anni se il soggetto viola l’ordine di protezione, in GDir, 2019, 37, 75.
[28] D.lgs. 10.10.2022, n. 150, che ha modificato l’art 357, co. 3 ter c.p.p. La formulazione precedente la riforma attribuiva alla polizia giudiziaria la possibilità di avvalersi di esperti in psicologia per assumere le sommarie informazioni da parte di una persona offesa particolarmente vulnerabile. La novella rende necessario, e non meramente possibile, che le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità siano documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto. La Riforma Cartabia, infatti, interveniva anche sul testo dell’art. 134 c.p.p., abrogando il comma 4. Sul punto si richiama la Relazione illustrativa al D.lgs. 10.10.2022, n. 150: “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” in relazione all’art. 134 c.p.p.: “In alcuni casi di particolare delicatezza (in particolare quando la persona esaminata è di età minore, è inferma di mente o versa in condizioni di particolare vulnerabilità), è stabilito che la riproduzione audiovisiva o fonografica (la prima utile soprattutto nei casi in cui vi sia l’esigenza di documentare anche i tratti non verbali della comunicazione) sia eseguita a pena di inutilizzabilità dell’atto, salvo che all’indisponibilità dello strumento o del personale tecnico si uniscano particolari ragioni di urgenza (v. art. 357, co. 3 ter)”. Lo stesso criterio è stato adottato, mutatis mutandis, per le informazioni assunte dal pubblico ministero (art. 373, co. 2 quater) e per quelle assunte dal professionista nell’ambito delle indagini difensive (art. 391 ter, co. 3 ter).
[29] Prima dell’introduzione della definizione di cui all’art. 90 quater c.p.p., l’assenza di una definizione precisa di vittima “particolarmente vulnerabile” ha determinato l’insorgenza differenti posizioni sul concetto di vulnerabilità, le quali venivano a riflettersi sulle scelte dei legislatori degli Stati membri. Infatti, in alcuni Paesi europei – come era anche l’Italia prima del summenzionato intervento, unitamente al Regno Unito ed alla Francia – la vulnerabilità della vittima veniva individuata da un punto di vista soggettivo, con riferimento alla fragilità fisica o mentale dell’offeso (ad esempio, minori ed infermi di mente); in altri Stati invece – come ad esempio la Spagna e i Paesi Bassi – venivano presi in considerazione i comportamenti atti a generare una situazione di fragilità nella vittima (come il terrorismo o la violenza domestica); in altri Stati ancora – quale ad esempio la Germania – al fine di assicurare la più ampia protezione, si considera la vulnerabilità della vittima da un punto di vista tanto soggettivo quanto oggettivo (vale a dire muovendo dalle condotte che possono determinare la vulnerabilità). Sul punto, Cfr. Venturoli, La tutela della vittima nelle fonti europee, op. cit.
[30] L’intervento del legislatore italiano non si iscrive in un quadro autonomo ed isolato, ponendosi in continuità rispetto ad altri ordinamenti nell’ottemperare all’obbligo di criminalizzazione avente fonte nell’art. 53 della Convenzione del Consiglio d’Europa del 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, anche nota come Convenzione di Istanbul. Cfr. Casaroli, Un altro passo europeo in favore della vittima del reato: la Raccomandazione n° R (85) 11 sulla posizione della vittima nel diritto e nella procedura penale, in RIDPP, 1987, 623 ss.
[31] Circa le eterogenee tipologie di persone vulnerabili, Cfr. Bartoli, La tutela della persona dalle aggressioni violente, op. cit., 159 ss., 179 ss., 229; Id., Brevi riflessioni sul fine vita a partire dai concetti di uomo, individuo e persona, Discrimen, 2019, 7 ss.; Id., Le problematiche del fine vita tra orientamenti della Corte costituzionale e proposta di referendum abrogativo, Sistema Penaleonline, 2021, 15 ss.; Caputo, Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori, in Bertolino, Eusebi, Forti (a cura di.), Studi in onore di Mario Romano, III, Napoli, 2011, 1373 ss.
[32] Sull’esigenza di un trattamento normativo differenziato della vulnerabilità (anzitutto sul piano del diritto penale sostanziale e processuale), Pierdonati, Le recenti modifiche al “Codice rosso”: un autentico rafforzamento della tutela delle vittime? – Il rafforzamento della tutela delle persone vulnerabili e l’eterogenesi dei fini, in GI, 2024, 989. Secondo l’A. una siffatta differenziazione si giustifica, in linea di principio, alla luce di una rinnovata coscienza collettiva che mira al superamento degli ostacoli (in gran parte di ordine socio-culturale), che si frappongono al raggiungimento di una effettiva parità di genere. Circa la possibilità di una valutazione positiva in termini di ragionevolezza un tale obiettivo, l’A. manifesta non poche riserve. Infine, l’A. richiama sul tema dei rapporti tra principio di uguaglianza e ragionevolezza Cfr., per tutti, Paladin, Corte costituzionale e principio generale d’eguaglianza: aprile 1979 – dicembre 1983, Scritti in onore di Vezio Crisafulli, vol. I, Scritti sulla giustizia costituzionale, Padova, 1985, 605 ss.
[33] Cass., Pen., Sez. VI, 24.01.2023, n. 28218 (dep. 28.06.2023), Rv. 284788 – 01, con cui la Corte si pone in linea con l’indirizzo espresso dal legislatore sovranazionale mediante la formulazione dell’art. 55 della Convenzione di Istambul, ricomprendendo nella nozione di violenza di genere anche la violenza economica. Di qui la possibilità che il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi sia integrato anche mediante la condotta di chi impedisce alla persona offesa di essere economicamente indipendente, nel caso in cui i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocare in quest’ultima un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica, e le scelte economiche ed organizzative assunte in seno alla famiglia, in quanto non pienamente condivise, ma unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica.
[34] Sul punto è chiara Cass., Pen., Sez. I, 11.07.2002, n. 26446 (dep. 11.07.2002), Rv. 222581 – 01, secondo cui il consenso dell’avente diritto quale causa di giustificazione è efficace se riguarda diritti dei quali la persona consenziente può disporre. Posta l’indisponibilità del diritto alla vita – da cui la configurabilità del delitto dell’omicidio del consenziente di cui all’art. 579 c.p., è altresì proibita ogni alterazione del corpo incidente, in modo apprezzabile, temporaneamente o definitivamente sul valore dell’individuo, impedendogli di adempiere i suoi doveri e di esercitare i suoi diritti.
[35] Sul tema della rilevanza del consenso nell’ambito della violenza sessuale, Cass., Pen., 23.05.2013, n. 29725, nega il valore scriminante della mancata palese opposizione della donna ai rapporti sessuali e li subisca, quando è provato che l’autore, per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere, abbia consapevolezza del rifiuto implicito ai ricongiungimenti carnali. Conf. Cass., Pen., 7.03.2006, n. 16292.
[36]Pierdonati, op. cit., 989.
[37] Cass., Pen., Sez. III, 10.05.2023, n. 19599 (dep. 10.05.2023), sulla configurabilità del reato di violenza sessuale. Tale pronuncia veniva resa su ricorso del Procuratore generale e della parte civile avverso la sentenza della Corte di appello de L’Aquila che, in riforma della condanna (alla pena di quattro anni di reclusione) pronunciata in sede di giudizio abbreviato, assolveva i due imputati dal reato di violenza sessuale di gruppo commesso nei confronti di una minore. A parere del Procuratore generale, la Corte di appello aveva travisato il significato scientifico dei risultati dell’indagine genetica (la quale aveva concluso nel senso che le tracce biologiche rinvenute sulla maglietta che la persona offesa indossava la sera del fatto contenevano un profilo genetico misto attribuibile ai due imputati con la conseguenza che i materiali genetici non potevano non essersi mischiati in una situazione di immediatezza o quasi contemporaneità). Inoltre, lamentava che la stessa Corte avesse omesso di conformarsi al canone della c.d. “motivazione rafforzata”, necessario per ribaltare la valutazione effettuata dal primo giudice. Le ragioni della parte civile si sostanziavano nell’accusa mossa al giudice a quo di non aver impedito la “vittimizzazione secondaria” della persona offesa disponendone la riaudizione in secondo grado. Inoltre, oltre ad eccepire il fatto che la Corte territoriale avesse fondato il giudizio di inattendibilità sulla fragilità psichica della minore – che invece sarebbe stata conseguenza dell’evento traumatico – e sulla ricostruzione progressiva della vicenda da questa operata, lamentava l’omessa considerazione della mancanza di consenso al rapporto, elemento integrativo essenziale ai fini dell’integrazione del delitto. A seguito di tale sollecitazione, dunque, la Cassazione è tornata a pronunciarsi sul confine tra “mancanza di consenso” e “manifestazione di dissenso” da parte della persona offesa. In motivazione la Corte spiega che “integra l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona”. Sull’efficacia del consenso della persona offesa, la Corte chiarisce che “l’esimente putativa del consenso dell’avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l’errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale»; ne deriva che «ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, è richiesta la mera mancanza del consenso, non la manifestazione del dissenso, ben potendo il reato essere consumato ai danni di persona dormiente”. La Corte precisa che “nei reati contro la libertà sessuale, il dissenso è sempre presunto, salva prova contraria”. La sentenza impugnata – scrivono i giudici di legittimità – “affermando che la stessa persona offesa ha riferito di avere bevuto qualche bicchiere di vino insieme agli imputati, ma non tanto da ubriacarsi e non ragionare, sembrerebbe lasciare intendere, sia pure in modo larvato, una sorta di “consenso implicito“, soluzione ermeneutica che sembrerebbe ravvisare la non punibilità degli atti sessuali compiuti in mancanza di un esplicito dissenso della vittima, finendo così per porre in capo ad essa l’onere di resistere all’atto sessuale che le viene imposto, quasi gravasse sulla vittima una “presunzione di consenso” agli atti sessuali da dover di volta in volta smentire, ciò che si risolverebbe in una supina accettazione di stereotipi culturali ampiamente superati”.
[38] In tal senso stanno attualmente procedendo i lavori alla Camera al fine dell’adozione del modello “yes means yes” in sostituzione dell’attuale “no means no”. L’adozione del modello consensuale renderà non più sufficiente per scriminare la mancanza di un dissenso espresso, ma sarà per tale fine necessario un espresso valido consenso. Sul tema, Cfr. Cadoppi, Violenza sessuale: la svolta verso un modello “consensuale”, Sistema Penale, 2025.
[39] Cass., pen., Sez. VI, 14.01.2026, n. 1577 (ud. 14.11.2025). Ai fini dell’individuazione delle esigenze cautelari, il riavvicinamento tra soggetto agente e persona offesa non può essere univocamente inteso alla stregua della massima di esperienza secondo cui sarebbe dimostrativo di una perdurante esposizione di quest’ultima alla condotta abusante, ma dev’essere valutato, piuttosto, come circostanza suscettibile di plurimi significati, non potendo giungersi a diversa conclusione in base alla normativa sovranazionale di cui alla Direttiva UE 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio e della Convenzione di Istanbul, ratificata con legge 27.06.2013, n. 77, o all’elaborazione della giurisprudenza sovranazionale. In motivazione si legge: “è corretto ritenere che la “ripresa dei rapporti” è una evenienza di fatto, che deve essere apprezzata, laddove ritenuta rilevante, con i consueti criteri di valutazione della prova, potendo essere veritiera o meno, o comunque, pur se vera, indicare il perdurante timore della vittima nei confronti del reo. In casi di acclarata violenza di genere, il successivo riavvicinamento tra autore e vittima è, al pari di quanto avviene in altri contesti criminali, una circostanza suscettibile di plurimi significati interpretativi, non potendo essere univocamente valorizzata né come indice di una perdurante esposizione alla condotta abusante, né, in senso opposto, quale segnale della cessazione della condotta abituale di maltrattamenti. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale per il riesame, quindi, non vi è alcuna massima di esperienza in tema di riappacificazione, perché la relazione tra tale accadimento e la sua causa non segue uno schema comune, idoneo ad essere oggetto di generalizzazione”.
[40] Sulla criminalizzazione legislativa e interpretativa, Cadoppi, Il “reato penale”: Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione, Discrimen, 133 ss.; in tema di (necessaria) interpretazione tipizzante e tassativizzante delle fattispecie criminose, Manes, Introduzione ai principi costituzionali in materia penale, Giappichelli, 2023.
[41] La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, nota anche come Convenzione di Istanbul, veniva approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l’11 maggio 2011 ad Istanbul. Il trattato, il quale si propone di prevenire la violenza, favorire la protezione delle vittime ed impedire l’impunità dei colpevoli, è stato firmato da 45 paesi. Il primo paese che provvedeva alla ratifica fu la Turchia, segnatamente il 12 marzo 2012, per poi, però, revocare la propria partecipazione con un documento firmato dal presidente Erdogan il 20 marzo 2021. In Italia, la ratifica della convenzione veniva approvata all’unanimità alla Camera dei Deputati in data 28 maggio 2013, mentre al Senato il testo passava con 274 voti favorevoli e un solo astenuto. Il 19 giugno 2013 il testo della ratifica veniva convertito in L. n. 93 del 2013. Tale legge appresta delle modifiche al codice penale e a quello di procedura penale, prevedendo in sé misure di prevenzione, protezione e sostegno. Sul punto, Battarino, Note sull’attuazione in ambito penale e processuale penale della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in DPC, 2013. Il 6 ottobre 2021 la Corte di giustizia dell’Unione europea decretava la possibilità per l’Unione di approvare la Convenzione di Istanbul a maggioranza qualificata. Il 10 maggio 2023 il Parlamento europeo esprimeva parere favorevole per l’adesione dell’Unione europea alla Convenzione, esortando Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Lettonia, Lituania e Slovacchia, quali gli ultimi paesi rimasti a non averla ancora ratificata, a procedervi al più presto. In ultimo, la Lettonia ratificava la Convenzione in data 30 novembre 2023.
[42]Cass., Pen., Sez. VI, 14.01.2026, n. 1577, cit.: in motivazione, la Corte spiega come “Nella casistica giudiziaria «si registrano spesso casi di vittime indotte a mostrare pacificazione, a ritrattare accuse, specialmente in riferimento a reati, a parte quello in esame, di criminalità organizzata, di matrice violenta (ritrattazione di denunce di estorsione, dichiarazioni non veritiere di avvenuto risarcimento/riparazione utilizzati per invocare l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen)”. Il legislatore del codice di rito si mostrava consapevole di una tale eventualità fattuale allorquando introduceva la previsione di cui all’art. 500, co. 4, c.p.p., che contempla la possibilità di acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone ove vi siano elementi concreti per ritenere sia stato avvicinato e sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità tale da indurlo a contaminare la sua successiva deposizione in contraddittorio, mutuando una visione distorta della realtà. La deroga all’inviolabile principio del contraddittorio nella formazione della prova che ne deriva è indice dell’accertata comunanza ad ogni fattispecie di reato della possibilità che apparenti “pacificazioni” o “riavvicinamenti” possano, in realtà, celare contatti impropri e pressioni sulla vittima.
[43] Circa il significato di “violenza” nell’ambito dei reati di violenza sessuale e di genere, Cass., Pen. Sez. III, 13.01.2025, n. 1268, nota di Aimi, La violenza economica integra il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, Sistema Penale, 2025. Con tale pronuncia, la Cassazione Penale ha per la prima volta ricompreso la violenza economica nel ben più ampio alveo di modalità tramite cui possono configurarsi condotte maltrattanti. Oltre a ribadire il principio già affermato secondo cui debba applicarsi la norma successiva sfavorevole qualora un segmento della condotta maltrattante si dipani nel vigore di quest’ultima, individua la violenza economica in una serie di comportamenti che impediscono alla donna di acquisire le risorse economiche (come avere un lavoro), di utilizzarle o di mantenerle (ponendo in essere, ad esempio, una forma di controllo sui guadagni della persona, ovvero impedirle l’accesso ai redditi).
[44] Cass., S.U., 29.04.2021 n. 39005, cit. Le Sezioni unite affrontano il tema della compatibilità della restrizione conseguente al provvedimento cautelare dispositivo della misura ex art. 282 ter c.p.p. con il principio di cui all’art. 13 Cost. La pronuncia del Supremo Collegio si rende necessaria in quanto volta ad elidere un profondo contrasto giurisprudenziale, di cui il più garantista muoveva dubbi circa l’eccessiva gravità della misura allorquando fondata sulla posizione “mobile” e imprevedibile della persona offesa, al punto di rendere il divieto “sostanzialmente ineseguibile” «tanto da conferire natura quasi abnorme alla misura disposta» (Cass., Pen., Sez. VI, n. 26819 del 7.4.2011, C., Rv. 250728), ancora di più se si considera che l’obbligo troverebbe applicazione persino nel caso in cui non sia l’indagato a cercare volontariamente il contatto con la vittima. Di qui, secondo tale orientamento, sarebbe risultato necessario “indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali all’indagato è fatto divieto di avvicinamento”. Le Sezioni Unite disattendono tale orientamento sulla scorta di una diversa lettura dell’art. 13 Cost., secondo cui “le libertà” di cui all’art. 272 c.p.p. non vanno intese quali riferite alla sola libertà in termini “fisici” – interpretazione che del resto restringerebbe le misure coercitive alle sole due più gravi – ma alla libertà personale nella più larga accezione, nella quale rientra anche la libertà di locomozione.
[45] Art. 52, Convenzione di Istanbul, rubricato “Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice”: “Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all’autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l’accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo”.
[46] La vicenda giudiziaria che ha richiesto l’intervento della Suprema Corte prende le mosse dalla disposizione da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo nei confronti di T.G, indagato per il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p., della misura di cui all’art 282 ter c.p.p. nei confronti della madre, con le prescrizioni di mantenere la distanza di almeno 300 m dall’abitazione della madre e dalla stessa persona offesa ovunque si trovi, oltre al divieto di comunicazione con la medesima. Tale provvedimento cautelare veniva confermato in sede di riesame dal Tribunale di Palermo, rilevando innanzitutto la sussistenza di gravi indizi di abituali condotte vessatorie dell’imputato nei confronti della madre con reiterate aggressioni verbali e fisiche, tali da mortificare la persona offesa, oltre ad un serio rischio di prosecuzione di tali maltrattamenti. In tale sede il Tribunale considerava che, secondo l’interpretazione corretta dell’art. 282-ter c.p.p., non vi è necessità di specificazione dei luoghi di operatività del divieto, poiché in situazioni come quella in oggetto, caratterizzate dalla persistente ricerca di avvicinamento della vittima, il contatto ben può avvenire anche al di fuori dei luoghi che potrebbero essere preventivamente individuati. La difesa dell’indagato ha proposto ricorso avverso tale ordinanza deducendo vari motivi di impugnazione. Come primo motivo, rilevava la violazione e falsa applicazione degli artt. 273, 275, 292, 125, 192 c.p.p. e 572 c.p. in virtù di una mancata un’autonoma valutazione del materiale indiziario sia da parte del Giudice per le indagini preliminari che del Tribunale. Si eccepiva l’erronea ricostruzione dei fatti in quanto, verificatisi solo due episodi in quattro anni, non poteva ritenersi configurata l’abitualità quale tratto tipico dei maltrattamenti. Come secondo motivo, la difesa eccepiva la violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 275, 292, 282-ter c.p.p. e 572 c.p. per la genericità della motivazione, non presentando l’indicazione dei luoghi determinati per i quali vige il divieto di avvicinamento. La Sesta Sezione Penale, alla quale veniva assegnato il processo, rimetteva la questione alle Sezioni unite, ravvisando sul tema posto dal secondo motivo di ricorso un contrasto nella applicazione dell’art. 282-ter, comma 1, c.p.p.
[47]In ordine ad una disamina della sentenza, Mauro, Rel. n. 41/2022, Roma, Risoluzione di contrasto: Sezioni Unite n. 39005 del 29/4/2021, dep. 28/10/2021, G., Rv. 281957, Archivio Relazioni penali della Corte di Cassazione, 2022, secondo cui: “L’interpretazione letterale della disposizione in esame, osserva ancora la Corte, è lineare ed univoca poiché, al primocomma, viene correlato il divieto di avvicinamento a luoghi “determinati”, abitualmente frequentati dalla parte offesa ovvero l’obbligo di mantenimento di una determinata distanza da “tali luoghi”. All’interpretazione letterale deve, poi, seguire quella logico-sistematica e una valutazione di compatibilità con i principi fondamentali in tema di diritti costituzionali di libertà e locomozione che solo prima facie parrebbero giustificare una lettura “contraria” alla possibilità di un divieto “dinamico” di avvicinamento alla persona offesa (sostenuta dal primo degli orientamenti riportati secondo cui ― così, Sez. 6, n. 26819/2011 ―, quando la misura si fonda sulla posizione “mobile” e imprevedibile della persona offesa, diviene «sostanzialmente ineseguibile tanto da conferire natura quasi abnorme alla misura disposta, ancor più se si considera che l’obbligo troverebbe applicazione persino nel caso in cui non sia l’indagato a cercare volontariamente il contatto con la vittima»). Evidenziano, in senso opposto, le Sezioni unite che, quest’ultima obiezione è facilmente superabile in quanto, ove vengano fornite adeguate indicazioni sulla distanza da tenere, la misura risulta specifica ed esigibile. La misura del divieto di avvicinamento di cui all’art.282-ter cod. proc. pen. comporta indubbiamente la limitazione della libertà di movimento dell’intimato e, pertanto, qualunque questione che a tale misura sia connessa non può prescindere dalle considerazioni che le Sezioni unite svolgono in ordine al nesso con le norme costituzionali che hanno riguardo ad uno dei valori primari dell’individuo e, cioè, la libertà. Il concetto in parola richiama immediatamente alla mente l’art. 13 Cost. che esordisce affermando che «La libertà personale è inviolabile». La lettura di tale disposizione evoca, quindi, la rubrica di cui all’art. 272 cod. proc. pen. — primo tra gli articoli che, nel codice di rito, disciplinano le misure cautelari personali — così formulata «Limitazioni alle libertà della persona». Tale generico e ampio richiamo alle libertà della persona e non più alla libertà personale induce a ritenere che il legislatore codicistico abbia pensato, nel formulare siffatta disposizione di apertura del Titolo IV, dedicato alle misure cautelari personali, non solo a strumenti idonei ad incidere sulla libertà personale stricto sensu intesa, ma anche a misure volte a comprimere altri diritti fondamentali dell’individuo, quali la libertà di movimento e di circolazione.[…] Sulla scorta della lettura dell’art. 13 Cost., il Supremo Consesso, quindi, ha affermato che non vi è ragione di dubitare della piena conformità della misura in questione, al pari delle altre misure degli arresti domiciliari e della custodia cautelare in carcere, ai principi costituzionali fondamentali che trovano disciplina nell’art. 13 Cost., sulle cui basi deve poggiare il provvedimento giudiziale che dovrà essere informato, quindi, ai principi di gradualità, adeguatezza e proporzionalità. La necessaria tipicità dei provvedimenti restrittivi e le necessarie garanzie della libertà personale richiedono, a fronte della scarna tipizzazione normativa dei contenuti della misura, la necessaria “compensazione” di un provvedimento giudiziale particolarmente rigoroso e, pertanto, nel disporre e modulare la misura, il giudice dovrà considerare l’incidenza della stessa nelle sorti e nella vita dell’intimato. Pur non essendo di secondaria importanza la vera novità introdotta dall’art. 282-ter cod. proc. pen., che è costituita dall’aver creato «uno schermo di protezione» attorno alla vittima, in ogni caso, si osserva nella sentenza “Guercio”, che la misura in questione «ha un profilo di favore proprio per l’indagato che, certamente, vedrà una minore limitazione della propria libertà rispetto alle altre misure maggiormente afflittive (artt. 284 e ss. cod. proc. pen.) in grado di impedire il contatto fisico e visivo con la persona offesa.[…] Se, quindi, si dovesse affermare l’impossibilità di applicare un divieto di avvicinamento “mobile” ovunque si trovi la parte offesa, non può sottovalutarsi la tutela del diritto della persona nei cui confronti viene disposta la misura e la spiccata vocazione di siffatti provvedimenti alla funzione special-preventiva propria non del diritto processuale, quanto piuttosto del diritto penale sostanziale». Ne consegue che, avendo l’indagato l’obbligo di non cercare il contatto con la persona offesa, persino in ipotesi d’incontro casuale, egli, acquisita la consapevolezza della presenza della persona offesa, è tenuto ad allontanarsi, ripristinando la distanza determinata a lui imposta”.
[48] Cass., S.U., 29.4.2021, n. 39005, cit. Le SSUU anticipano quanto trova conferma nella sentenza della Sesta Sezione della Cassazione penale n. 41688/2025 ove affermano che “La prescrizione del divieto di avvicinamento alla persona offesa impone all’indagato di non cercare il contatto con la stessa con la conseguenza che, persino in ipotesi d’incontro casuale, il soggetto, acquisita la consapevolezza della presenza della persona offesa, è tenuto ad allontanarsi, ripristinando la distanza determinata a lui imposta”.
[49] Sul punto, Cass., Pen., Sez. VI, 15.01.2025, n. 4936, nota di Rocchi, Viola il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa l’indagato che consenta che la vittima volontariamente gli si avvicini, in DPP, n. 4, 2025, 436.
[50] C1, Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14.05.2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica: si propone di “fornire un quadro giuridico generale in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l’Unione. A tal fine essa rafforza e introduce misure in relazione a: la definizione dei reati e delle pene irrogabili, la protezione delle vittime e l’accesso alla giustizia, l’assistenza alle vittime, una migliore raccolta di dati, la prevenzione, il coordinamento e la cooperazione”. La rilevanza che la Direttiva esplica è altresì simbolica, rappresentando il primo intervento in ambito comunitario volto a contrastare la violenza contro le donne. L’Italia è tenuta ad attuare il contenuto della Direttiva entro il giugno 2027.
[51] Nel testo definitivo della Direttiva (UE) 2024/1385 venivano espunti tutti i riferimenti ad una definizione di stupro, nonché al problema dell’accertamento della validità del consenso, alla luce della ritenuta mancanza di una base normativa sufficiente per giustificare un intervento del legislatore comunitario in materia penale, in difetto della dimensione transfrontaliera dei delitti in esame. In base all’art. 4 del TFUE, l’Unione europea ha una competenza concorrente con gli stati membri nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Ai sensi dell’art. 83 TFUE “Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni”.
[52] C39, Direttiva (UE) 2024/1385: “Nel valutare le esigenze di protezione e assistenza della vittima, la preoccupazione principale dovrebbe essere garantirne l’incolumità e fornirle un’assistenza su misura, tenendo conto tra l’altro della sua situazione individuale. Le situazioni che richiedono una particolare attenzione potrebbero includere, ad esempio, il fatto che la vittima si trovi in stato di gravidanza, il suo legame di dipendenza o la sua relazione con l’autore del reato o l’indagato, il rischio che la vittima ritorni dall’autore del reato o dall’indagato, la recente separazione da un autore del reato o da un indagato, il potenziale rischio che i figli siano usati per esercitare un controllo sulla vittima, i rischi per le vittime con disabilità e l’uso di animali da compagnia per esercitare pressioni sulla vittima. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il grado di controllo esercitato dall’autore del reato o dall’indagato sulla vittima, sia dal punto di vista psicologico che economico”.
[53] Braschi, Maltrattamenti in famiglia e violenza economica, in DPP, 2025.
[54] Corte Cass., Uff. Mass., Relazione del Massimario n. 62 del 27.10.2019 sulla legge n. 69/2019 in tema di violenza domestica e di genere, cit., la quale chiarisce e conferma la natura di reato istantaneo della fattispecie di cui all’art. 387 bis c.p.p. per come pensata dal legislatore del 2019. La Relazione cita: “La violazione dei provvedimenti citati appare sanzionata penalmente a prescindere dalla sorte degli stessi e dall’esito del procedimento principale in cui sono stati adottati. In particolare, ai fini della configurabilità del reato, risultano ininfluenti l’eventuale annullamento in sede di riesame delle misure di cui agli artt. 282-bis e 282-ter cod. proc. pen. successivo all’avvenuta violazione o la non convalida da parte del gip del provvedimento di cui all’art. 384-bis cod. proc. pen., posto che, fino alla cessazione dei loro effetti, tali provvedimenti costituiscono un vincolo ineludibile per il destinatario”.
[55] Del medesimo avviso si manifesta la giurisprudenza in materia di successione di leggi penali nel tempo, in particolare con riferimento alla configurabilità del delitto di calunnia ove la condotta sia posta in essere prima del venir meno a seguito di un fenomeno abrogativo del reato della cui commissione si è falsamente incolpato taluno. Sul punto, Cass., Pen.,17.05.2018, n. 39981 (dep. 05.09.2018) Rv. 273844 – 01. Conf. Cass., Pen., 8.04.2002, n. 14352, secondo cui “In tema di calunnia la falsa incolpazione di un fatto costituente reato integra l’elemento materiale della fattispecie criminosa, e come tale deve essere apprezzata con riferimento al momento consumativo, non influendo in ordine alla sussistenza della fattispecie modifiche legislative incidenti sulla definizione del reato presupposto”.
[56] Circa la rilevanza penale della condotta inosservante posta in essere nonostante la possibilità dell’imputato di farsi orientare dal precetto, Cass., S.U., 19.07.2018, n. 40986, (dep. 24.09.2018), Rv. 273934 – 02, chiamata a risolvere la diversa questione dell’individuazione del tempus commissi delicti nei cd. reati a distanza, reati d’evento ove quest’ultimo si verifichi anche a molti anni di distanza dal suo antecedente causale. In estrema sintesi, secondo l’autorevole consesso, «il protrarsi della condotta sotto la vigenza della nuova, più sfavorevole, legge penale assicura la calcolabilità delle conseguenze della condotta stessa che […] dà corpo alla ratio garantistica del principio di irretroattività» e consente che la stessa venga punita secondo la lex posterior più severa. Quanto alla conoscibilità della nuova legge, e quindi alla possibilità di adeguarvisi, si veda Pulitanò, Diritto penale, VII ed., 2017, 570, il quale afferma che «la normale vacatio legis può ritenersi una sufficiente salvaguardia di questa esigenza». Sostanzialmente nello stesso senso, Marinucci, Dolcini, Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale, VII ed., Giuffrè, 2018, 145, 146; Mantovani, Diritto penale. Parte generale, X ed., Wolters Kluwer – CEDAM, 2017, 94.
[57] Cass., Pen., Sez. VI, 11.09.2025, n. 35667 (dep. 31.10.2025) Rv. 288938 – 01, nota di Torlasco, Sistema Penale, 2026. In tale sede la Cassazione valutava il comportamento posto in essere dalla persona offesa – la quale prima abbandonava la casa familiare per poi decidere di riprendere la coabitazione – sulla scorta della consapevolezza delle dinamiche che spesso si innestano nei contesti di violenza domestica. Così, comportamenti che in astratto potrebbero esser ritenuti idonei a minare la credibilità della persona offesa, dipingendola come inattendibile o contraddittoria, come la ritrattazione, vengono reinterpretati, assumendo addirittura valore contrario, finendo per corroborare la complessiva attendibilità del teste: “il tentativo di riavvicinamento della persona offesa all’autore delle violenze, anche con momenti di tenerezza, non solo non vale a dare corso di per sé a una relazione tossica – tale da porre la vittima su un piano di corresponsabilità -, ma neanche vale ad incidere ex se sulla credibilità ed attendibilità della sua testimonianza, costituendo, al contrario, considerato anche l’accertato stato di gravidanza di V., un’evenienza prevedibile [..] o sintomatica dell’esposizione di questa al pericolo di reiterazione del delitto per pressioni e ricatti”. Circa il possibile ritardo nella denuncia della persona offesa, che può intervenire anche dopo anni di maltrattamenti, la sentenza ribadisce un costante orientamento della Corte di legittimità secondo cui, data la molteplicità di motivi che, nell’ordinaria dinamica delle relazioni di coppia segnate da condotte maltrattanti, possono indurre il differimento nel tempo della denuncia, nella valutazione i giudici devono tener conto della difficoltà della vittima “di avvedersi, tempestivamente, del progressivo condizionamento, fisico e psicologico” che sta subendo, proprio in ragione della sua ciclicità; del suo tentativo di “evitare la rottura della relazione per il legame affettivo che la avvince all’autore”; della sua preoccupazione per “le conseguenze che una denuncia potrebbe determinare”; della sua speranza “nel miglioramento della situazione soprattutto a fronte di asseriti pentimenti”; del suo timore di “ripercussioni negative sulla propria condizione genitoriale e sulla relativa condivisione di questa con il maltrattante”.
[58] Cass., Pen., Sez. VI, 11.09.2025, n. 35667, nota di Torlasco, cit. Secondo i giudici di legittimità, la ciclicità evidenziata si declina in tre momenti: una prima fase in cui il partner manifesta sentimenti di insofferenza e ostilità verso la donna che sfociano in forme di aggressività “tollerabili”, ove la violenza del maltrattante rimane sul piano psicologico, come “modalità tipica e spesso preliminare delle altre forme di violenza nelle relazioni intime, anche perché funzionale a rendere la vittima tanto vulnerabile e depotenziata da normalizzare la violenza e limitarne la capacità di sottrarvisi, cui si aggiungono le minacce e il timore di nuove aggressioni”; durante la seconda fase si verifica un’escalation di violenza, che trasmoda in violenza fisica, che induce talvolta la vittima, temendo per la propria incolumità, a chiedere aiuto all’esterno, sino a sporgere denuncia; nella terza fase si verifica il pentimento del partner, accompagnato da espressioni di rassicurazione e manifestazioni di scuse. Talvolta, al pentimento può seguire una fase di assestamento, cd. “di scarico della responsabilità”, in cui l’uomo ricerca il motivo dell’esplosione della violenza e spesso lo individua in atteggiamenti asseritamente provocatori della partner o in circostanze esterne (consumo di alcool, difficoltà lavorative).
[59] Stanig, Il nuovo diritto penale d’autore, inPittaro (a cura di), Scuola Positiva e sistema penale: quale eredità?, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2012, 45.
[60] Donini, Il diritto penale di fronte al nemico, Cassazione Penale, 2006, 274; Ferrajoli, Il diritto penale del nemico e la dissoluzione del diritto penale, in Quest. Giust., 2006, 797.


