Nessun risarcimento a chi commette un reato? Qualche considerazione sulla recente proposta di modifica dell’art. 185 c.p.
Marco Gambardella
“perché tutto ciò che nasce merita di perire”
(Mefistofele in Faust di Goethe)
Abstract: A seguito della condanna (anche sul versante civilistico) del gioielliere Mario Roggero per l’omicidio volontario dei suoi rapinatori commesso al di fuori dei confini della legittima difesa, all’interno della maggioranza sono state avanzate delle proposte di riforma. Per un verso, indirizzate all’allargamento della causa di giustificazione; per altro verso, volte a innovare la disciplina dell’art. 185 c.p., per escludere il risarcimento civile se il fatto di reato è stato commesso da chi in precedenza ha subito per mano del danneggiato una rapina o altro grave delitto. Il contributo analizza il progetto di riforma dell’art. 185 c.p. e i suoi rapporti con la disciplina prevista agli artt. 2043 e ss. c.c.., nonché gli evidenti profili di incostituzionalità della nuova disposizione che elimina il risarcimento. Nella parte conclusiva viene formulata una proposta alternativa: la previsione di una piramide risarcitoria.
Following the conviction (including civil liability) of the jeweller Mario Roggero for the intentional homicide of his robbers – committed outside the boundaries of lawful self-defence –proposals for reform have been put forward within thegoverning majority. On the one hand, these proposals aim to broaden the scope of the justification of self-defence; on the other hand, they seek to reform Article 185 of the Italian Criminal Code, excluding civil damages if the criminal offence was committed by someone who had previously been the victim of a robbery or other serious crime at the hands of the injured party. This paper analyses the proposed reform of Article 185 of the Criminal Code and its relationship with the general principles of tort law under Articles 2043 et seq. of the Civil Code, highlighting the manifest constitutional concerns of a provision that entirely eliminates compensation. The concluding section advances an alternative proposal: the introduction of a progressive “compensatory pyramid.”
Sommario: 1. Ampliamento della legittima difesa, nuova scusante o esclusione del risarcimento del danno? – 2. La modifica dell’art. 185 c.p. e i rapporti con la responsabilità da fatto illecito (artt. 2043 e ss. c.c.). – 3. I profili di incostituzionalità della nuova disposizione che esclude il risarcimento. – 4. Una proposta: la previsione di una piramide risarcitoria.
1. Ampliamento della legittima difesa, nuova scusante o esclusione del risarcimento del danno?
Due sono le strade, dal punto di vista legislativo, che la maggioranza di centrodestra (con posizioni diversificate al suo interno) sta tentando di percorrere, allo scopo di ribaltare gli esiti processuali di vicende come quella del gioielliere Mario Roggero condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l’omicidio doloso dei suoi rapinatori e, civilmente, al risarcimento dei danni.
Si tratta di episodi che, per un verso, alla stregua del quadro normativo attuale, si pongono senza alcun dubbio al di fuori dei confini della legittima difesa; ma che, per altro verso, una parte cospicua dell’opinione pubblica e delle forze politiche fatica ad accettare come oggetto di una condanna “giusta” sul piano penale e civile.
(i) La prima strada che si sta cercando di percorrere è quella di rendere penalmente non rilevante il comportamento concreto posto in essere in questi casi. Tale risultato, come è agevolmente comprensibile, potrebbe essere conseguito attraverso l’ampliamento della causa di giustificazione della legittima difesa (art. 52 c.p.); oppure – più sensatamente – tramite l’introduzione di una causa di esclusione della colpevolezza (di una c.d. scusante), dando così rilevanza a situazioni anomale concomitanti alla commissione del fatto (stato di alterazione o di pressione psicologica e motivazionale, grave turbamento emotivo, a ragione dell’aggressione subita), che fanno sì che per esso l’agente non sia rimproverabile personalmente.
La Lega – dopo la condanna definitiva di Roggero – ha annunciato una proposta di legge a firma del senatore Claudio Borghi, che introduce un nuovo comma nell’art. 52 c.p., al fine di allargare il campo in cui viene riconosciuta la difesa legittima: «In caso di aggressione a mano armata all’interno del proprio domicilio o del proprio esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale, qualsiasi reazione posta in essere nell’immediatezza del fatto da chi subisce l’aggressione è non punibile, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta».
Senza approfondire nel prosieguo il tema specifico, ci si limita a osservare che, nel pensiero della dottrina e nell’elaborazione giurisprudenziale conseguita alle due riforme del 2006 e 2019 dell’art. 52 c.p., si è già messo in evidenza come secondo una doverosa interpretazione del dato legislativo – alla luce della Costituzione e dell’art. 2 Cedu – non è ammissibile la presunzione assoluta della sussistenza della proporzione nonché degli altri requisiti della legittima difesa nelle ipotesi di autotutela in privato domicilio.
(ii) La seconda strada battuta dalla maggioranza è quella di escludere che siffatti comportamenti storici – tenuti al di fuori dei confini della vigente legittima difesa – possano essere fonte di responsabilità civile, consistente qui nell’obbligazione di risarcire il danno. L’art. 185 c.p. stabilisce invero che ogni fatto di reato obbliga l’autore (e le persone che debbono rispondere civilmente per il fatto di lui) alle restituzioni e al risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale), ai sensi delle disposizioni civili (artt. 2043 e ss. c.c.).
Le due opzioni legislative non devono necessariamente marciare parallelamente. Nel senso che la seconda – l’esonero dalla responsabilità civile – può essere attuata indipendentemente dalla prima; mentre una volta attuata la prima – ossia l’esclusione della responsabilità penale per effetto della causa di giustificazione – di conseguenza anche l’ingiustizia del danno verrebbe meno e non vi sarebbe responsabilità civile per il danno cagionato. Potrebbe residuare al più un obbligo di indennizzo qualora sia introdotta una causa di esclusione della colpevolezza (e non già ampliata la scriminante della difesa legittima).
Ai sensi del codice civile, per il fatto commesso in presenza della causa di giustificazione della legittima difesa (anche della c.d. autotutela nel privato domicilio ex art. 52, commi 2 e 4, c.p.) è esclusa del tutto la responsabilità civile: il danno non è ingiusto e si è del tutto esonerati dal risarcimento dei danni cagionati (art. 2044, commi 1 e 2, c.c.).
Anche in situazioni “scusate” di eccesso colposo in legittima difesa domiciliare (art. 55, comma 2, c.p.), si esclude il risarcimento dei danni cagionati, come previsto chiaramente a seguito anche della modifica nel 2019 dell’art. 2044 c.c.; modifica con la quale si è equiparato questo caso alla ipotesi della presenza della scriminante dello stato di necessità (art. 2045 c.c.). Al danneggiato è dovuto soltanto un indennizzo (anziché un risarcimento) la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.
Quanto alla sistematica penale, una condotta umana conforme al fatto tipico di un reato se viene realizzata in presenza di una causa di giustificazione – come la legittima difesa – non è antigiuridica e resta lecita in qualsiasi settore normativo, e non può dunque produrre alcuna conseguenza sanzionatoria sul piano civile e amministrativo.
Ecco la ragione per cui la sentenza di assoluzione pronunciata “perché il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione” ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per il risarcimento del danno (art. 652 c.p.p.).
Nonostante l’asserita identità concettuale fra le nozioni di legittima difesa delineate nei sistemi penali e civili (agli artt. 52 c.p. e 2044 c.c.), è pur vero che sul piano probatorio nel giudizio civile il dubbio si risolve in sfavore del soggetto che la invoca e su cui incombe il relativo onere della prova; mentre nel giudizio penale in caso di dubbio dell’esistenza di una causa di giustificazione (e di non punibilità), il giudice è tenuto comunque a pronunciare sentenza di assoluzione (cfr. Cass civ., n. 24848/2023; Cass. civ., n. 18094/2020).
2. La modifica dell’art. 185 c.p. e i rapporti con la responsabilità da fatto illecito (artt. 2043 e ss. c.c.)
Si è accennato alle oggettive difficoltà di costruire una nuova scriminante o estendere quella presente, per le ipotesi in cui la vittima di un grave reato – al di fuori dei requisiti previsti per l’operatività della legittima difesa e in particolare quelli non rinunciabili costituzionalmente e convenzionalmente della attualità del pericolo, della necessità difensiva e della proporzione fra difesa e reazione – tenga una condotta penalmente rilevante nei confronti dell’autore del reato commesso in precedenza.
I dubbi di legittimità costituzionale, già evidenziatisi con le riforme dell’art. 52 c.p. del 2006 e 2019 in tema di autotutela in privato domicilio, i quali hanno condotto a una interpretazione (secondo costituzione) delle novelle che ha in pratica vanificato le scelte legislative, sono sicuramente alla base della repentina scelta di percorrere la seconda strada (l’esclusione del risarcimento del danno) in autonomia rispetto alla prima (l’ampliamento della legittima difesa).
L’obiettivo è di escludere qualsiasi effetto civile favorevole nei confronti di chi ha anteriormente realizzato un grave delitto; in particolare, nell’ipotesi in cui dall’offesa criminale derivano conseguenze dannose a carico di soggetti diversi dal titolare dell’interesse compromesso dal reato: si pensi, appunto, all’omicidio in cui la lesione della vita si ripercuote sui parenti della vittima.
Certamente vengono prese in considerazione situazioni concrete non coperte né dalla legittima difesa e neppure dalla presenza di un eccesso colposo nella causa di giustificazione. Siamo al cospetto di comportamenti non scriminati in alcun modo perché posti in assenza dei requisiti dell’art. 52 c.p. (pericolo attuale, proporzione, ecc.), i quali però hanno un collegamento spazio-temporale molto stretto con l’integrazione di gravi delitti a carico della persona offesa.
Nello schema di disegno di legge in materia di “Sicurezza luglio 2026” (art. 6), approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 luglio, si è proposta a tal fine la modifica della disciplina prevista dall’art. 185 c.p., attraverso l’inserimento un terzo comma, che esclude l’obbligo di restituzioni e risarcimento civile «se la condotta costituente reato è stata posta in essere dalla persona offesa in occasione della consumazione di uno dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-octies, 624-bis, 628, 630 del codice penale» (si tratta dei delitti di: violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo, furto in abitazione e furto con strappo, rapina e sequestro di persona a scopo di estorsione).
Quanto alle ricadute intertemporali della modifica dell’art. 185 c.p., in assenza di una specifica disciplina transitoria per farla retroagire (la quale nondimeno sarebbe di dubbia compatibilità costituzionale sul piano del rispetto del principio di uguaglianza-ragionevolezza), le novità normative varrebbero soltanto per i fatti futuri, sulla scorta di quanto disposto dall’art. 11 preleggi al c.c.; e non potrebbero dunque essere applicate ad esempio alla vicenda del gioielliere Roggero.
Prima di esaminare gli eventuali dubbi di costituzionalità di tale innovazione legislativa, va però affrontato il profilo di coordinamento tra l’art. 185 c.p. e la disciplina generale della responsabilità civile da fatto illecito (artt. 2043 e ss. c.c.).
La questione da risolvere è se, per tentare di raggiungere gli obiettivi che la maggioranza si è posta (nessun risarcimento a chi commette un reato), sia sufficiente una modifica che tocchi soltanto la disciplina del codice penale, oppure sia indispensabile una modifica “intrasistematica”, giacché il fatto doloso (o colposo) del reo cagionerebbe ugualmente un danno ingiusto fonte dell’obbligazione di risarcire il danno ex artt. 2043 c.c. e 2059 c.c. (essendo da tempo ormai superato il precedente orientamento restrittivo che, interpretando testualmente il rinvio contenuto nell’art. 2059 c.c. “ai casi determinati dalla legge”, circoscriveva il risarcimento del danno non patrimoniale alla presenza di un reato ex art. 185 c.p.).
Ebbene, l’isolata modifica dell’art. 185 c.p. appare difficilmente risolutiva della volontà del legislatore. Non sembra infatti in grado di impedire il risarcimento del danno ex delicto a favore di chi ha commesso un grave reato in precedenza, e pertanto di raggiungere lo scopo che la maggioranza ha sintetizzato nello slogan “mai più delinquenti risarciti”.
E ciò in ragione anche delle acquisizioni giurisprudenziali e dottrinali sulla intricata relazione fra gli artt. 2043 c.c., 2059 c.c. e 185 c.p.
Secondo infatti la giurisprudenza di legittimità, il diritto della persona danneggiata dal reato al risarcimento del danno ha natura prettamente civilistica e la disciplina dell’art. 185 c.p. nulla aggiunge ai fini del suo riconoscimento al generale principio dell’art. 2043 c.c. (Cass., sez. V, 21 gennaio 1992, n. 2521, in C.E.D. Cass., n. 190006 – 01).
Peraltro, ad avviso di una parte della dottrina civilistica e soprattutto della Corte costituzionale, le due norme hanno ambiti di operatività autonomi. La Corte ha precisato in tal senso che «in tutte le ipotesi di derivazione del pregiudizio da un illecito civile coincidente con una fattispecie penale (art. 185 c.p.) […] l’illecito civile, pur fondandosi sull’elemento materiale e psicologico del reato, tuttavia risponde a diverse finalità e richiama un distinto regime probatorio» (Corte cost., 7 luglio 2021, n. 182).
Il quadro è inoltre rafforzato dall’affermazione giurisprudenziale secondo cui il diritto del danneggiato dal reato al risarcimento del danno permane anche a seguito di abolitio criminis, a nulla rilevando l’assenza di specifiche previsioni normative sui diritti quesiti, poiché in tal caso non si applicano i principi attinenti alla successione nel tempo delle leggi penali, fissati dall’art. 2 c.p., ma il principio stabilito dall’art. 11 delle preleggi al c.c. (Cass., sez. V, 15 febbraio 2016, n. 14041, in C.E.D. Cass., n. 266318 – 01).
3.I profili di incostituzionalità della nuova disposizione che esclude il risarcimento
L’inedito comma 3 dell’art. 185 c.p. nella proposta del Governo, si espone a una serie di rilievi di costituzionalità.
Anzitutto, l’evidente contrasto della nuova disposizione con l’art. 3 Cost.: si individua un “irragionevole” elenco chiuso e tassativo di reati in occasione della cui consumazione è escluso il risarcimento civilistico.
Chi – fuori dal perimetro della legittima difesa – reagisce, ad esempio, subito dopo aver subito una rapina o un furto con strappo (artt. 628 e 624 bis c.p., reati inclusi nella lista) è dunque esonerato da ogni obbligo restitutorio e risarcitorio; mentre chi, ad esempio, reagisce subito dopo essere stato oggetto di un tentato omicidio o di un’estorsione oppure di lesioni personali gravi – fattispecie di disvalore non inferiore, ma non ricomprese nell’elenco – resta sottoposto al regime ordinario di responsabilità aquiliana.
Non si scorge una ragionevole giustificazione a fondamento di tale selezione legislativa, che risulta d’altronde disancorata dal disvalore della condotta reattiva: unico criterio pertinente ai fini della graduazione/eliminazione della responsabilità civile; ma è scelta collegata al tipo di reato subito dalla persona offesa, dato del tutto irrilevante. Ne appare discendere una disparità di trattamento tra situazioni comparabili, priva di fondamento razionale, in contrasto con l’art. 3 Cost.
La formulazione proposta si pone altresì in contrasto con i principi costituzionali, poiché – come ha insegnato la Corte costituzionale – ai diritti inviolabili della persona di cui all’art. 2 Cost. – come il diritto alla vita e all’integrità fisica – non può negarsi la tutela civile offerta dal risarcimento dei danni non patrimoniali che, non differenziando i danneggiati in base alla loro capacità di produrre reddito, assicura una protezione basilare, riconoscibile a tutti e idonea a svolgere una “funzione solidaristico-satisfattiva” (cfr. Corte cost., 15 settembre 2022, n. 205).
Va poi rammentato in proposito che gli obblighi internazionali assunti dall’Italia — l’art. 2 Cedu e l’art. 6, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, vincolanti per il legislatore e per l’interprete ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost. — impongono al nostro Paese di predisporre un quadro giuridico appropriato, comprensivo di norme dissuasive anche di carattere non penale, idonee a prevenire la violazione del diritto alla vita e dell’integrità fisica, nonché di interpretare in modo restrittivo le circostanze che possono giustificare un uso della forza lesivo di tali diritti.
Privare il danneggiato di ogni forma di tutela risarcitoria e restitutoria nelle ipotesi in cui l’illegittima reazione sia fuori dall’ambito dell’applicazione della legittima difesa, appare perciò in contrasto con l’obbligo, discendente dall’art. 2 Cedu come interpretato dalla Corte di Strasburgo (Corte Edu, grande camera, 24 marzo 2011, Giuliani e Gaggio c. Italia; Corte Edu, sez. II, 14 giugno 2011, Trévalec c. Belgio), di assicurare un quadro normativo che non lasci senza rimedi la lesione di un diritto fondamentale quando l’uso della forza non sia stato “assolutamente necessario”.
4. Una proposta: la previsione di una piramide risarcitoria
Eppure una diversa strada si potrebbe percorre, per quanto concerne i confini della legittima difesa e del risarcimento a favore degli aggressori, al fine di ricomporre – almeno in una certa misura – la frattura tra il diritto vigente espressione dei principi giuridici (anche alla luce della sua dimensione “vivente” o giurisprudenziale) e il comune sentire di una parte cospicua dell’opinione pubblica (certificato nei sondaggi e dai social).
Si tratterebbe dell’espressa previsione di un meccanismo giuridico per ridurre o limitare in tali ipotesi il risarcimento del danno, anziché stabilire l’integrale esclusione dello stesso come proposto dalla maggioranza in questi giorni (apparendo peraltro inadeguata anche l’ipotesi di un mero indennizzo).
La commissione di gravi reati, come ad esempio la rapina in un privato domicilio o in un esercizio commerciale ovvero il sequestro a scopo di estorsione o la violenza sessuale, implicherebbe così che l’autore di questi delitti debba rinunciare alla pretesa di un pieno ristoro dei danni ricevuti in occasione della consumazione degli stessi; anche quindi laddove la reazione della persona aggredita avvenga in un momento in cui non vi sia più l’attualità del pericolo né una situazione di necessità difensiva perché del tutto cessata l’azione criminosa.
Si dovrebbe incidere dunque sulla disciplina positiva riguardante la valutazione dei danni (art. 2056 c.c.), valorizzando altresì la giurisprudenza che ha preso in considerazione il fatto illecito (o meglio, il fatto di reato) il quale è stato in precedenza commesso dal danneggiato per limitare l’entità del risarcimento del danno ex delicto. Nel solco, inoltre, dello schema civilistico del concorso del fatto colposo del creditore a cagionare il danno (ex art. 1227 c.c.), operante anche in sede di responsabilità extracontrattuale tramite il rinvio contenuto nell’art. 2056 c.c. a tale disposizione.
Invero, ad avviso della Suprema Corte, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla parte civile, il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti che caratterizzano la gravità del reato compiuto, ivi compreso il fatto ingiusto posto in essere dalla vittima, che rileva sul piano oggettivo creando l’occasione o determinando l’insorgere del movente dell’azione delittuosa commessa nei suoi confronti (cfr. Cass., sez. I, 14 giugno 2018, n. 4821/2019, in C.E.D. Cass., n. 276926 – 02, in un caso di omicidio commesso dal proprietario di un fondo ai danni di soggetto ivi introdottosi nottetempo al fine di perpetrare un furto, in tal modo dando origine allo scontro con l’imputato).
Si è affermato inoltre in giurisprudenza che, in tema di risarcimento del danno da reato, l’esposizione volontaria ad un rischio da parte del danneggiato o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, costituendo un antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento ai sensi dell’art. 1227 c.c., è idonea ad integrare una corresponsabilità di quest’ultimo con conseguente, proporzionale, riduzione della responsabilità del danneggiante (Cass., sez. III, 20 gennaio 2016, n. 6119, in C.E.D. Cass., n. 266221 – 01).
Si è altresì sostenuto che, nell’ipotesi in cui l’aggressore resti danneggiato dalla reazioni di chi, agendo in stato di legittima difesa, incorre in eccesso colposo, il fatto dell’aggressore avendo provocato la reazione difensiva della vittima, deve considerarsi come causa del danno a lui cagionato dall’aggredito, per cui trova applicazione l’art. 1227, comma 1, c.c., il quale stabilisce una ragionevole diminuzione del risarcimento nel caso di concorso del fatto colposo del danneggiato (Cass., sez. I, 5 ottobre 1989, n. 17571, in C.E.D. Cass., n. 182867 – 01).
In definitiva, il legislatore – per trovare un punto di composizione fra le diverse istanze che si contrappongono – potrebbe incidere, in modo espresso, sul versante della “valutazione del danno civile”, arricchendo quanto previsto nel combinato disposto di cui agli artt. 1227 e 2056 c.c. con una disposizione ad hoc per le vicende di cui si discute da decenni, tornate prepotentemente all’attenzione dell’opinione pubblica con il caso del gioielliere di Grinzane Cavour.
Per il fatto illecito civile che trova la sua fonte in una condotta delittuosa, si dovrebbe prevedere la riduzione dell’ammontare del risarcimento di quanto dovuto dalla persona offesa, se il danneggiato ha concorso a determinare il danno in occasione della consumazione di un grave delitto ovvero in stretta connessione spazio-temporale con lo stesso (tipologia di delitti non colposi da individuare attraverso l’ancoraggio a un massimo edittale non inferiore a un ammontare di pena, che esprima un disvalore significativo, da identificare previo uno approfondito studio).
E dunque non appare né corretta sul piano giuridico né tantomeno condivisibile la proposta di riforma annunciata dalla maggioranza – forse anche inutilmente – della disciplina generale ex art. 185 c.p. sulle conseguenze civilistiche (l’obbligazione delle restituzioni e risarcimento del danno) che scaturiscono dalla commissione di un fatto di reato.
Va dunque respinta l’idea di escludere del tutto il risarcimento dei danni a favore del danneggiato (autore però di un precedente delitto), quando la condotta di chi ha prima subito il reato non è giustificata dalla legittima difesa, ma viene posta in essere dopo l’aggressione (l’offesa ingiusta) in assenza dell’attualità del pericolo e della proporzionalità fra gli interessi in gioco nel binomio difesa/offesa, mancando così del tutto una situazione di necessità difensiva in atto.
Una soluzione potrebbe risiedere pertanto nel costruire una sorta di “piramide risarcitoria” (risarcimento del danno ridotto → indennizzo → nessun risarcimento):
Fatto commesso da chi prima ha subito per mano del danneggiato un grave delitto (ad es. rapina nel domicilio) → “risarcimento del danno ridotto”.
↓
Fatto commesso in presenza di una “scusante” oppure di un eccesso colposo in una causa di giustificazione → “indennizzo”.
↓
Fatto commesso in presenza di una causa di giustificazione (legittima difesa) → “nessun risarcimento” (fatto non illecito nell’intero ordinamento).
In conclusione, non solo occorre evitare che, sull’onda dell’emozione popolare, la “giustizia privata” si sostituisca allo Stato di diritto nel monopolio nell’uso della forza, ma altresì che abbia ingresso nel nostro ordinamento una “legittima vendetta” sul piano civilistico.
Marco Gambardella
Professore ordinario di Diritto penale – Sapienza Università di Roma
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Nessun risarcimento a chi commette un reato? Qualche considerazione sulla recente proposta di modifica dell’art. 185 c.p.
“perché tutto ciò che nasce merita di perire”
(Mefistofele in Faust di Goethe)
Abstract: A seguito della condanna (anche sul versante civilistico) del gioielliere Mario Roggero per l’omicidio volontario dei suoi rapinatori commesso al di fuori dei confini della legittima difesa, all’interno della maggioranza sono state avanzate delle proposte di riforma. Per un verso, indirizzate all’allargamento della causa di giustificazione; per altro verso, volte a innovare la disciplina dell’art. 185 c.p., per escludere il risarcimento civile se il fatto di reato è stato commesso da chi in precedenza ha subito per mano del danneggiato una rapina o altro grave delitto. Il contributo analizza il progetto di riforma dell’art. 185 c.p. e i suoi rapporti con la disciplina prevista agli artt. 2043 e ss. c.c.., nonché gli evidenti profili di incostituzionalità della nuova disposizione che elimina il risarcimento. Nella parte conclusiva viene formulata una proposta alternativa: la previsione di una piramide risarcitoria.
Following the conviction (including civil liability) of the jeweller Mario Roggero for the intentional homicide of his robbers – committed outside the boundaries of lawful self-defence – proposals for reform have been put forward within the governing majority. On the one hand, these proposals aim to broaden the scope of the justification of self-defence; on the other hand, they seek to reform Article 185 of the Italian Criminal Code, excluding civil damages if the criminal offence was committed by someone who had previously been the victim of a robbery or other serious crime at the hands of the injured party. This paper analyses the proposed reform of Article 185 of the Criminal Code and its relationship with the general principles of tort law under Articles 2043 et seq. of the Civil Code, highlighting the manifest constitutional concerns of a provision that entirely eliminates compensation. The concluding section advances an alternative proposal: the introduction of a progressive “compensatory pyramid.”
Sommario: 1. Ampliamento della legittima difesa, nuova scusante o esclusione del risarcimento del danno? – 2. La modifica dell’art. 185 c.p. e i rapporti con la responsabilità da fatto illecito (artt. 2043 e ss. c.c.). – 3. I profili di incostituzionalità della nuova disposizione che esclude il risarcimento. – 4. Una proposta: la previsione di una piramide risarcitoria.
1. Ampliamento della legittima difesa, nuova scusante o esclusione del risarcimento del danno?
Due sono le strade, dal punto di vista legislativo, che la maggioranza di centrodestra (con posizioni diversificate al suo interno) sta tentando di percorrere, allo scopo di ribaltare gli esiti processuali di vicende come quella del gioielliere Mario Roggero condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l’omicidio doloso dei suoi rapinatori e, civilmente, al risarcimento dei danni.
Si tratta di episodi che, per un verso, alla stregua del quadro normativo attuale, si pongono senza alcun dubbio al di fuori dei confini della legittima difesa; ma che, per altro verso, una parte cospicua dell’opinione pubblica e delle forze politiche fatica ad accettare come oggetto di una condanna “giusta” sul piano penale e civile.
(i) La prima strada che si sta cercando di percorrere è quella di rendere penalmente non rilevante il comportamento concreto posto in essere in questi casi. Tale risultato, come è agevolmente comprensibile, potrebbe essere conseguito attraverso l’ampliamento della causa di giustificazione della legittima difesa (art. 52 c.p.); oppure – più sensatamente – tramite l’introduzione di una causa di esclusione della colpevolezza (di una c.d. scusante), dando così rilevanza a situazioni anomale concomitanti alla commissione del fatto (stato di alterazione o di pressione psicologica e motivazionale, grave turbamento emotivo, a ragione dell’aggressione subita), che fanno sì che per esso l’agente non sia rimproverabile personalmente.
La Lega – dopo la condanna definitiva di Roggero – ha annunciato una proposta di legge a firma del senatore Claudio Borghi, che introduce un nuovo comma nell’art. 52 c.p., al fine di allargare il campo in cui viene riconosciuta la difesa legittima: «In caso di aggressione a mano armata all’interno del proprio domicilio o del proprio esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale, qualsiasi reazione posta in essere nell’immediatezza del fatto da chi subisce l’aggressione è non punibile, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta».
Senza approfondire nel prosieguo il tema specifico, ci si limita a osservare che, nel pensiero della dottrina e nell’elaborazione giurisprudenziale conseguita alle due riforme del 2006 e 2019 dell’art. 52 c.p., si è già messo in evidenza come secondo una doverosa interpretazione del dato legislativo – alla luce della Costituzione e dell’art. 2 Cedu – non è ammissibile la presunzione assoluta della sussistenza della proporzione nonché degli altri requisiti della legittima difesa nelle ipotesi di autotutela in privato domicilio.
(ii) La seconda strada battuta dalla maggioranza è quella di escludere che siffatti comportamenti storici – tenuti al di fuori dei confini della vigente legittima difesa – possano essere fonte di responsabilità civile, consistente qui nell’obbligazione di risarcire il danno. L’art. 185 c.p. stabilisce invero che ogni fatto di reato obbliga l’autore (e le persone che debbono rispondere civilmente per il fatto di lui) alle restituzioni e al risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale), ai sensi delle disposizioni civili (artt. 2043 e ss. c.c.).
Le due opzioni legislative non devono necessariamente marciare parallelamente. Nel senso che la seconda – l’esonero dalla responsabilità civile – può essere attuata indipendentemente dalla prima; mentre una volta attuata la prima – ossia l’esclusione della responsabilità penale per effetto della causa di giustificazione – di conseguenza anche l’ingiustizia del danno verrebbe meno e non vi sarebbe responsabilità civile per il danno cagionato. Potrebbe residuare al più un obbligo di indennizzo qualora sia introdotta una causa di esclusione della colpevolezza (e non già ampliata la scriminante della difesa legittima).
Ai sensi del codice civile, per il fatto commesso in presenza della causa di giustificazione della legittima difesa (anche della c.d. autotutela nel privato domicilio ex art. 52, commi 2 e 4, c.p.) è esclusa del tutto la responsabilità civile: il danno non è ingiusto e si è del tutto esonerati dal risarcimento dei danni cagionati (art. 2044, commi 1 e 2, c.c.).
Anche in situazioni “scusate” di eccesso colposo in legittima difesa domiciliare (art. 55, comma 2, c.p.), si esclude il risarcimento dei danni cagionati, come previsto chiaramente a seguito anche della modifica nel 2019 dell’art. 2044 c.c.; modifica con la quale si è equiparato questo caso alla ipotesi della presenza della scriminante dello stato di necessità (art. 2045 c.c.). Al danneggiato è dovuto soltanto un indennizzo (anziché un risarcimento) la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.
Quanto alla sistematica penale, una condotta umana conforme al fatto tipico di un reato se viene realizzata in presenza di una causa di giustificazione – come la legittima difesa – non è antigiuridica e resta lecita in qualsiasi settore normativo, e non può dunque produrre alcuna conseguenza sanzionatoria sul piano civile e amministrativo.
Ecco la ragione per cui la sentenza di assoluzione pronunciata “perché il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione” ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per il risarcimento del danno (art. 652 c.p.p.).
Nonostante l’asserita identità concettuale fra le nozioni di legittima difesa delineate nei sistemi penali e civili (agli artt. 52 c.p. e 2044 c.c.), è pur vero che sul piano probatorio nel giudizio civile il dubbio si risolve in sfavore del soggetto che la invoca e su cui incombe il relativo onere della prova; mentre nel giudizio penale in caso di dubbio dell’esistenza di una causa di giustificazione (e di non punibilità), il giudice è tenuto comunque a pronunciare sentenza di assoluzione (cfr. Cass civ., n. 24848/2023; Cass. civ., n. 18094/2020).
2. La modifica dell’art. 185 c.p. e i rapporti con la responsabilità da fatto illecito (artt. 2043 e ss. c.c.)
Si è accennato alle oggettive difficoltà di costruire una nuova scriminante o estendere quella presente, per le ipotesi in cui la vittima di un grave reato – al di fuori dei requisiti previsti per l’operatività della legittima difesa e in particolare quelli non rinunciabili costituzionalmente e convenzionalmente della attualità del pericolo, della necessità difensiva e della proporzione fra difesa e reazione – tenga una condotta penalmente rilevante nei confronti dell’autore del reato commesso in precedenza.
I dubbi di legittimità costituzionale, già evidenziatisi con le riforme dell’art. 52 c.p. del 2006 e 2019 in tema di autotutela in privato domicilio, i quali hanno condotto a una interpretazione (secondo costituzione) delle novelle che ha in pratica vanificato le scelte legislative, sono sicuramente alla base della repentina scelta di percorrere la seconda strada (l’esclusione del risarcimento del danno) in autonomia rispetto alla prima (l’ampliamento della legittima difesa).
L’obiettivo è di escludere qualsiasi effetto civile favorevole nei confronti di chi ha anteriormente realizzato un grave delitto; in particolare, nell’ipotesi in cui dall’offesa criminale derivano conseguenze dannose a carico di soggetti diversi dal titolare dell’interesse compromesso dal reato: si pensi, appunto, all’omicidio in cui la lesione della vita si ripercuote sui parenti della vittima.
Certamente vengono prese in considerazione situazioni concrete non coperte né dalla legittima difesa e neppure dalla presenza di un eccesso colposo nella causa di giustificazione. Siamo al cospetto di comportamenti non scriminati in alcun modo perché posti in assenza dei requisiti dell’art. 52 c.p. (pericolo attuale, proporzione, ecc.), i quali però hanno un collegamento spazio-temporale molto stretto con l’integrazione di gravi delitti a carico della persona offesa.
Nello schema di disegno di legge in materia di “Sicurezza luglio 2026” (art. 6), approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 luglio, si è proposta a tal fine la modifica della disciplina prevista dall’art. 185 c.p., attraverso l’inserimento un terzo comma, che esclude l’obbligo di restituzioni e risarcimento civile «se la condotta costituente reato è stata posta in essere dalla persona offesa in occasione della consumazione di uno dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-octies, 624-bis, 628, 630 del codice penale» (si tratta dei delitti di: violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo, furto in abitazione e furto con strappo, rapina e sequestro di persona a scopo di estorsione).
Quanto alle ricadute intertemporali della modifica dell’art. 185 c.p., in assenza di una specifica disciplina transitoria per farla retroagire (la quale nondimeno sarebbe di dubbia compatibilità costituzionale sul piano del rispetto del principio di uguaglianza-ragionevolezza), le novità normative varrebbero soltanto per i fatti futuri, sulla scorta di quanto disposto dall’art. 11 preleggi al c.c.; e non potrebbero dunque essere applicate ad esempio alla vicenda del gioielliere Roggero.
Prima di esaminare gli eventuali dubbi di costituzionalità di tale innovazione legislativa, va però affrontato il profilo di coordinamento tra l’art. 185 c.p. e la disciplina generale della responsabilità civile da fatto illecito (artt. 2043 e ss. c.c.).
La questione da risolvere è se, per tentare di raggiungere gli obiettivi che la maggioranza si è posta (nessun risarcimento a chi commette un reato), sia sufficiente una modifica che tocchi soltanto la disciplina del codice penale, oppure sia indispensabile una modifica “intrasistematica”, giacché il fatto doloso (o colposo) del reo cagionerebbe ugualmente un danno ingiusto fonte dell’obbligazione di risarcire il danno ex artt. 2043 c.c. e 2059 c.c. (essendo da tempo ormai superato il precedente orientamento restrittivo che, interpretando testualmente il rinvio contenuto nell’art. 2059 c.c. “ai casi determinati dalla legge”, circoscriveva il risarcimento del danno non patrimoniale alla presenza di un reato ex art. 185 c.p.).
Ebbene, l’isolata modifica dell’art. 185 c.p. appare difficilmente risolutiva della volontà del legislatore. Non sembra infatti in grado di impedire il risarcimento del danno ex delicto a favore di chi ha commesso un grave reato in precedenza, e pertanto di raggiungere lo scopo che la maggioranza ha sintetizzato nello slogan “mai più delinquenti risarciti”.
E ciò in ragione anche delle acquisizioni giurisprudenziali e dottrinali sulla intricata relazione fra gli artt. 2043 c.c., 2059 c.c. e 185 c.p.
Secondo infatti la giurisprudenza di legittimità, il diritto della persona danneggiata dal reato al risarcimento del danno ha natura prettamente civilistica e la disciplina dell’art. 185 c.p. nulla aggiunge ai fini del suo riconoscimento al generale principio dell’art. 2043 c.c. (Cass., sez. V, 21 gennaio 1992, n. 2521, in C.E.D. Cass., n. 190006 – 01).
Peraltro, ad avviso di una parte della dottrina civilistica e soprattutto della Corte costituzionale, le due norme hanno ambiti di operatività autonomi. La Corte ha precisato in tal senso che «in tutte le ipotesi di derivazione del pregiudizio da un illecito civile coincidente con una fattispecie penale (art. 185 c.p.) […] l’illecito civile, pur fondandosi sull’elemento materiale e psicologico del reato, tuttavia risponde a diverse finalità e richiama un distinto regime probatorio» (Corte cost., 7 luglio 2021, n. 182).
Il quadro è inoltre rafforzato dall’affermazione giurisprudenziale secondo cui il diritto del danneggiato dal reato al risarcimento del danno permane anche a seguito di abolitio criminis, a nulla rilevando l’assenza di specifiche previsioni normative sui diritti quesiti, poiché in tal caso non si applicano i principi attinenti alla successione nel tempo delle leggi penali, fissati dall’art. 2 c.p., ma il principio stabilito dall’art. 11 delle preleggi al c.c. (Cass., sez. V, 15 febbraio 2016, n. 14041, in C.E.D. Cass., n. 266318 – 01).
3. I profili di incostituzionalità della nuova disposizione che esclude il risarcimento
L’inedito comma 3 dell’art. 185 c.p. nella proposta del Governo, si espone a una serie di rilievi di costituzionalità.
Anzitutto, l’evidente contrasto della nuova disposizione con l’art. 3 Cost.: si individua un “irragionevole” elenco chiuso e tassativo di reati in occasione della cui consumazione è escluso il risarcimento civilistico.
Chi – fuori dal perimetro della legittima difesa – reagisce, ad esempio, subito dopo aver subito una rapina o un furto con strappo (artt. 628 e 624 bis c.p., reati inclusi nella lista) è dunque esonerato da ogni obbligo restitutorio e risarcitorio; mentre chi, ad esempio, reagisce subito dopo essere stato oggetto di un tentato omicidio o di un’estorsione oppure di lesioni personali gravi – fattispecie di disvalore non inferiore, ma non ricomprese nell’elenco – resta sottoposto al regime ordinario di responsabilità aquiliana.
Non si scorge una ragionevole giustificazione a fondamento di tale selezione legislativa, che risulta d’altronde disancorata dal disvalore della condotta reattiva: unico criterio pertinente ai fini della graduazione/eliminazione della responsabilità civile; ma è scelta collegata al tipo di reato subito dalla persona offesa, dato del tutto irrilevante. Ne appare discendere una disparità di trattamento tra situazioni comparabili, priva di fondamento razionale, in contrasto con l’art. 3 Cost.
La formulazione proposta si pone altresì in contrasto con i principi costituzionali, poiché – come ha insegnato la Corte costituzionale – ai diritti inviolabili della persona di cui all’art. 2 Cost. – come il diritto alla vita e all’integrità fisica – non può negarsi la tutela civile offerta dal risarcimento dei danni non patrimoniali che, non differenziando i danneggiati in base alla loro capacità di produrre reddito, assicura una protezione basilare, riconoscibile a tutti e idonea a svolgere una “funzione solidaristico-satisfattiva” (cfr. Corte cost., 15 settembre 2022, n. 205).
Va poi rammentato in proposito che gli obblighi internazionali assunti dall’Italia — l’art. 2 Cedu e l’art. 6, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, vincolanti per il legislatore e per l’interprete ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost. — impongono al nostro Paese di predisporre un quadro giuridico appropriato, comprensivo di norme dissuasive anche di carattere non penale, idonee a prevenire la violazione del diritto alla vita e dell’integrità fisica, nonché di interpretare in modo restrittivo le circostanze che possono giustificare un uso della forza lesivo di tali diritti.
Privare il danneggiato di ogni forma di tutela risarcitoria e restitutoria nelle ipotesi in cui l’illegittima reazione sia fuori dall’ambito dell’applicazione della legittima difesa, appare perciò in contrasto con l’obbligo, discendente dall’art. 2 Cedu come interpretato dalla Corte di Strasburgo (Corte Edu, grande camera, 24 marzo 2011, Giuliani e Gaggio c. Italia; Corte Edu, sez. II, 14 giugno 2011, Trévalec c. Belgio), di assicurare un quadro normativo che non lasci senza rimedi la lesione di un diritto fondamentale quando l’uso della forza non sia stato “assolutamente necessario”.
4. Una proposta: la previsione di una piramide risarcitoria
Eppure una diversa strada si potrebbe percorre, per quanto concerne i confini della legittima difesa e del risarcimento a favore degli aggressori, al fine di ricomporre – almeno in una certa misura – la frattura tra il diritto vigente espressione dei principi giuridici (anche alla luce della sua dimensione “vivente” o giurisprudenziale) e il comune sentire di una parte cospicua dell’opinione pubblica (certificato nei sondaggi e dai social).
Si tratterebbe dell’espressa previsione di un meccanismo giuridico per ridurre o limitare in tali ipotesi il risarcimento del danno, anziché stabilire l’integrale esclusione dello stesso come proposto dalla maggioranza in questi giorni (apparendo peraltro inadeguata anche l’ipotesi di un mero indennizzo).
La commissione di gravi reati, come ad esempio la rapina in un privato domicilio o in un esercizio commerciale ovvero il sequestro a scopo di estorsione o la violenza sessuale, implicherebbe così che l’autore di questi delitti debba rinunciare alla pretesa di un pieno ristoro dei danni ricevuti in occasione della consumazione degli stessi; anche quindi laddove la reazione della persona aggredita avvenga in un momento in cui non vi sia più l’attualità del pericolo né una situazione di necessità difensiva perché del tutto cessata l’azione criminosa.
Si dovrebbe incidere dunque sulla disciplina positiva riguardante la valutazione dei danni (art. 2056 c.c.), valorizzando altresì la giurisprudenza che ha preso in considerazione il fatto illecito (o meglio, il fatto di reato) il quale è stato in precedenza commesso dal danneggiato per limitare l’entità del risarcimento del danno ex delicto. Nel solco, inoltre, dello schema civilistico del concorso del fatto colposo del creditore a cagionare il danno (ex art. 1227 c.c.), operante anche in sede di responsabilità extracontrattuale tramite il rinvio contenuto nell’art. 2056 c.c. a tale disposizione.
Invero, ad avviso della Suprema Corte, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla parte civile, il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti che caratterizzano la gravità del reato compiuto, ivi compreso il fatto ingiusto posto in essere dalla vittima, che rileva sul piano oggettivo creando l’occasione o determinando l’insorgere del movente dell’azione delittuosa commessa nei suoi confronti (cfr. Cass., sez. I, 14 giugno 2018, n. 4821/2019, in C.E.D. Cass., n. 276926 – 02, in un caso di omicidio commesso dal proprietario di un fondo ai danni di soggetto ivi introdottosi nottetempo al fine di perpetrare un furto, in tal modo dando origine allo scontro con l’imputato).
Si è affermato inoltre in giurisprudenza che, in tema di risarcimento del danno da reato, l’esposizione volontaria ad un rischio da parte del danneggiato o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, costituendo un antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento ai sensi dell’art. 1227 c.c., è idonea ad integrare una corresponsabilità di quest’ultimo con conseguente, proporzionale, riduzione della responsabilità del danneggiante (Cass., sez. III, 20 gennaio 2016, n. 6119, in C.E.D. Cass., n. 266221 – 01).
Si è altresì sostenuto che, nell’ipotesi in cui l’aggressore resti danneggiato dalla reazioni di chi, agendo in stato di legittima difesa, incorre in eccesso colposo, il fatto dell’aggressore avendo provocato la reazione difensiva della vittima, deve considerarsi come causa del danno a lui cagionato dall’aggredito, per cui trova applicazione l’art. 1227, comma 1, c.c., il quale stabilisce una ragionevole diminuzione del risarcimento nel caso di concorso del fatto colposo del danneggiato (Cass., sez. I, 5 ottobre 1989, n. 17571, in C.E.D. Cass., n. 182867 – 01).
In definitiva, il legislatore – per trovare un punto di composizione fra le diverse istanze che si contrappongono – potrebbe incidere, in modo espresso, sul versante della “valutazione del danno civile”, arricchendo quanto previsto nel combinato disposto di cui agli artt. 1227 e 2056 c.c. con una disposizione ad hoc per le vicende di cui si discute da decenni, tornate prepotentemente all’attenzione dell’opinione pubblica con il caso del gioielliere di Grinzane Cavour.
Per il fatto illecito civile che trova la sua fonte in una condotta delittuosa, si dovrebbe prevedere la riduzione dell’ammontare del risarcimento di quanto dovuto dalla persona offesa, se il danneggiato ha concorso a determinare il danno in occasione della consumazione di un grave delitto ovvero in stretta connessione spazio-temporale con lo stesso (tipologia di delitti non colposi da individuare attraverso l’ancoraggio a un massimo edittale non inferiore a un ammontare di pena, che esprima un disvalore significativo, da identificare previo uno approfondito studio).
E dunque non appare né corretta sul piano giuridico né tantomeno condivisibile la proposta di riforma annunciata dalla maggioranza – forse anche inutilmente – della disciplina generale ex art. 185 c.p. sulle conseguenze civilistiche (l’obbligazione delle restituzioni e risarcimento del danno) che scaturiscono dalla commissione di un fatto di reato.
Va dunque respinta l’idea di escludere del tutto il risarcimento dei danni a favore del danneggiato (autore però di un precedente delitto), quando la condotta di chi ha prima subito il reato non è giustificata dalla legittima difesa, ma viene posta in essere dopo l’aggressione (l’offesa ingiusta) in assenza dell’attualità del pericolo e della proporzionalità fra gli interessi in gioco nel binomio difesa/offesa, mancando così del tutto una situazione di necessità difensiva in atto.
Una soluzione potrebbe risiedere pertanto nel costruire una sorta di “piramide risarcitoria” (risarcimento del danno ridotto → indennizzo → nessun risarcimento):
Fatto commesso da chi prima ha subito per mano del danneggiato un grave delitto (ad es. rapina nel domicilio) → “risarcimento del danno ridotto”.
↓
Fatto commesso in presenza di una “scusante” oppure di un eccesso colposo in una causa di giustificazione → “indennizzo”.
↓
Fatto commesso in presenza di una causa di giustificazione (legittima difesa) → “nessun risarcimento” (fatto non illecito nell’intero ordinamento).
In conclusione, non solo occorre evitare che, sull’onda dell’emozione popolare, la “giustizia privata” si sostituisca allo Stato di diritto nel monopolio nell’uso della forza, ma altresì che abbia ingresso nel nostro ordinamento una “legittima vendetta” sul piano civilistico.
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