La delimitazione temporale del sequestro informatico tra proporzionalità e lacune normative

Cassazione Penale, Sez. VI, 3 dicembre 2025, dep. 8 gennaio 2026, n. 543 – Pres. G. De Amicis– Rel. F. D’Arcangelo – Proc. Gen. M. De Masellis (diff.) – Ric. P.M. Tribunale di Torre Annunziata – Accoglimento del ricorso

La necessità di garantire la proporzionalità del vincolo reale, già al momento della sua genesi, non impone, tuttavia, la necessità di indicare un esatto termine di durata del vincolo reale già nel decreto o di prefissare in termini determinati e inderogabili la durata delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, in quanto il pubblico ministero non sarebbe obiettivamente in grado di prevedere gli stessi all’atto dell’emissione del decreto di sequestro probatorio e vi sarebbe il rischio di penalizzare in modo eccessivo e ingiustificato le stesse legittime iniziative dell’autorità giudiziaria volte all’accertamento dei reati (Massima non ufficiale)

Sommario: 1. Uno sguardo d’insieme al principio di proporzionalità nel sequestro informatico – 2. Il sequestro informatico tra aspetti de iure condito e prospettive de iure condendo – 3. Il caso – 4. Osservazioni conclusive.

ABSTRACT: Il contributo analizza il sequestro di dispositivi informatici alla luce del principio di proporzionalità, con particolare attenzione al profilo temporale. Partendo dall’assenza di una disciplina organica, nonostante i tentativi di riforma, si evidenzia il ruolo della giurisprudenza nel definire limiti e garanzie della misura, specie riguardo alla necessità di indicare un termine di durata del vincolo già nel decreto che dispone il sequestro. In tale contesto, si esamina una recente pronuncia della Corte di cassazione la cui posizione, pur orientata al bilanciamento tra esigenze investigative e diritti fondamentali, presenta criticità sul piano della certezza del diritto, rafforzando l’esigenza di un intervento normativo organico in materia.

ABSTRACT: The contribution analyses the seizure of digital devices in light of the principle of proportionality, with particular attention to the temporal profile. Starting from the lack of a comprehensive regulatory framework, despite reform attempts, is highlighted the role played by case law in defining limits and guarantees of the measure, especially with regard to the need to specify a term limit for the duration of the restriction already in the seizure decree. Whitin this context, the paper examines a recent ruling of the Court of Cassation whose approach, while aimed at balancing investigative needs and fundamental rights, raises critical issues in terms of legal certainty, thereby reinforcing the need for a comprehensive regulatory intervention in this field.

  1. Uno sguardo d’insieme al principio di proporzionalità nel sequestro informatico

La progressiva digitalizzazione della vita umana ha inciso in maniera significativa su numerosi istituti del diritto processuale penale, determinandone una graduale trasformazione anche sul piano più propriamente strutturale.

In un contesto nel quale l’evoluzione tecnologica avanza con una rapidità di gran lunga superiore rispetto ai fisiologici tempi di adeguamento e recepimento normativo, l’operatore del diritto si trova, sempre più frequentemente, a doversi confrontare con fattispecie del tutto inedite, caratterizzate non solo dall’assenza di una disciplina normativa, ma anche da un elevato grado di lesività dei diritti fondamentali della persona, tutelati attraverso un “sistema integrato” di protezione[1].

Con particolare riferimento al terreno probatorio, il sequestro di dispositivi informatici o telematici costituisce un chiaro esempio di come una misura ancora non adeguatamente disciplinata si presti facilmente ad incidere in maniera estesa ed indiscriminata su una pluralità di diritti inviolabili, tra cui il diritto alla libertà e alla riservatezza, nonché il diritto alla protezione dei dati personali[2].

La natura intrinsecamente pervasiva del sequestro informatico impone un rigoroso bilanciamento tra le esigenze investigative sottese all’accertamento del reato e la tutela dei diritti costituzionalmente protetti[3]; tuttavia, a causa dei vuoti normativi in materia, si assiste sempre più ad un’inversione del metodo interpretativo, determinato dall’espansionismo esegetico del formante giurisprudenziale che, operando al di fuori del perimetro della legalità, genera un’atipica fonte di natura extra legislativa[4].

Invero, l’inerzia del legislatore nel colmare le lacune in materia di mezzi di ricerca della prova informatica si riflette nell’indebita attribuzione alla giurisprudenza di un ruolo creativo, che esula dai confini delle operazioni ermeneutiche ad essa affidate e che, peraltro, può dar luogo a diverse soluzioni interpretative[5], spesso di natura casistica che, non fondandosi su criteri rigorosi e verificabili ex post, sono lesive del principio di legalità, nonché del principio di certezza del diritto.

Per ciò che concerne la presente trattazione, il ricorso allo strumento ablativo in ambito digitale richiede non solo un idoneo substrato legale, ma anche un’attenta valutazione di necessità e di proporzionalità della misura, quale criterio per valutare la legittimità delle ingerenze, essendo lesive dei diritti fondamentali dell’individuo[6].

In particolare, il principio di proporzionalità[7], per quanto strutturalmente unitario, presenta una triplice dimensione: quantitativa, poiché impone di limitare il sequestro al materiale strettamente pertinente alle indagini da espletare, al fine di evitare sequestri estesi ed onnicomprensivi; qualitativa, poiché richiede che i dati siano espressamente selezionati sulla base della loro effettiva rilevanza probatoria; temporale, poiché impone di circoscrivere la durata del vincolo reale al tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni di estrazione, copia ed analisi dei dati contenuti nel dispositivo elettronico sequestrato[8].

A tal proposito, la sentenza in commento[9], che si pone nel solco dell’interpretazione giurisprudenziale volta a colmare i vuoti di disciplina, offre l’occasione per riflettere, più nello specifico, su una delle tre sfaccettature della proporzionalità: la dimensione temporale del sequestro informatico.

2. Il sequestro informatico tra aspetti de iure condito e prospettive de iure condendo

Prima di analizzare la portata della sentenza in nota, è necessario fornire un inquadramento del panorama normativo e giurisprudenziale nel quale si innesta il sequestro informatico.

Invero, in mancanza di una disciplina organica specifica, le regole che governano l’adozione di tale misura si ricavano da una combinazione di norme codicistiche frammentarie, interpretazioni giurisprudenziali e iniziative (ancora incompiute) di riforma legislativa.

Innanzitutto, il sequestro probatorio, disciplinato dall’art. 253 c.p.p., consiste nella creazione di un vincolo di indisponibilità sulla res (materiale o immateriale che sia, nel caso di sequestro di dati[10]) ritenuta dagli inquirenti corpo del reato o cosa ad esso pertinente, attraverso un decreto motivato da parte dell’autorità giudiziaria, con cui si realizza lo spossessamento coattivo del bene, al fine di assicurare la prova in un futuro processo penale, garantendone l’integrità[11].

Pertanto, oggetto del sequestro informatico possono essere sia direttamente i supporti di memorizzazione, qualora sia difficile procedere alla creazione immediata della bit stream image[12],sia i singoli dati che, in tal caso, dovranno essere immediatamente cristallizzati in una copia-clone[13].

Questi rapidi cenni teorico-pratici consentono di comprendere in modo più analitico le questioni che ruotano attorno all’insufficienza dell’assetto normativo attuale nel rispondere alle specificità e criticità che i sequestri informatici comportano, essendo la disciplina positiva contenuta essenzialmente nel solo art. 253 c.p.p., affiancato dall’art. 254-bis c.p.p. relativo al sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni.

Una prima questione attiene alla legittimazione a disporre il sequestro di materiali e dati informatici, poiché l’art. 253 c.p.p. la attribuisce in generale all’autorità giudiziaria: tale sintagma è idoneo a ricomprendere in sé non solo la figura del giudice, ma anche quella del pubblico ministero.

La giurisprudenza sovranazionale ha più volte affermato che l’accesso ai dati contenuti in un dispositivo informatico a fini di indagine penale richiede il controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, che siano però terzi rispetto all’organo che richiede l’accesso, salvo situazioni di urgenza debitamente comprovate[14].

Da ciò ne consegue che il pubblico ministero non può essere considerato come indipendente a causa della sua natura di parte processuale, nonostante il suo statuto di autonomia[15].

Il nostro ordinamento, tuttavia, ha recepito l’orientamento unionale in maniera non univoca: se da un lato, infatti, gli Ermellini, in una recente pronuncia di legittimità, hanno ritenuto di aderire all’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea secondo cui il pubblico ministero non è un organo dotato di una propria autonomia[16], da un altro lato, invece, non sono mancati orientamenti difformi, che hanno sostenuto l’autonomia e l’indipendenza del pubblico ministero al pari del giudice[17].

Ad ogni buon conto, in presenza di posizioni contrastanti della Corte di cassazione e a causa dell’assenza di una disciplina positiva, non è ipotizzabile introdurre in via interpretativa una preventiva autorizzazione del giudice nel procedimento di acquisizione del contenuto di dispositivi elettronici senza che vi sia una specifica indicazione normativa in tal senso[18].

Altra problematica che non trova ancora una soluzione condivisa in via definitiva attiene a due aspetti intimamente connessi tra loro: la necessaria selezione del materiale da acquisire ai fini delle indagini e le tempistiche entro cui svolgere le operazioni; infatti, considerato il ruolo che gli smartphone, i pc o i tablet svolgono al giorno d’oggi, privare a lungo un soggetto di tali apparati si traduce in una misura eccessiva e sproporzionata se l’acquisizione dei dati è volta solo a carpirne il contenuto in maniera indiscriminata e senza limiti temporali[19].

La proporzionalità, invero, è un principio fondamentale che costituisce un parametro di legittimità[20] del sequestro informatico e che, in quanto tale, necessita di una valutazione sia sotto il profilo quantitativo/qualitativo, che sotto il profilo più propriamente temporale.

Quanto ai profili quantitativi e qualitativi, l’indirizzo prevalente in giurisprudenza ritiene illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità, il sequestro probatorio di un dispositivo elettronico che, senza un’adeguata motivazione, non solo si traduca in una indiscriminata acquisizione di dati informatici, ma sia anche carente di un’indicazione circa gli eventuali criteri di selezione impiegati[21].

La motivazione rafforzata, invero, costituisce l’unico espediente per poter verificare che effettivamente sussistano delle valide ragioni per procedere ad un sequestro esteso ed onnicomprensivo, dovendo essa dare conto, in maniera puntuale, della necessità di un’apprensione indiscriminata di una pluralità di beni, demandando la selezione delle res pertinenti all’accertamento del reato ad una fase successiva, purché il sequestro non assuma una funzione meramente esplorativa[22].

Dunque, come si evince da tale disamina, la giurisprudenza di legittimità, in assenza di confini normativi ben delineati, si è impegnata a lungo nel tempo per elaborare una serie di regole volte a rafforzare le garanzie che attualmente circondano l’istituto, al fine di assicurare una maggiore tutela dei diritti individuali contro le ingerenze poste in essere con tale misura.

Tali regole, ormai ribadite in quasi tutte le sentenze di legittimità aventi ad oggetto il sequestro informatico[23], richiedono che la valutazione di proporzionalità della misura sia effettuata sotto un profilo quantitativo, qualitativo e temporale, sia nella fase genetica che nella successiva fase esecutiva; per consentire una siffatta valutazione, è necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio le ragioni in base alle quali ritenga necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, i criteri di selezione del materiale informatico necessario ai fini delle indagini, giustificando eventualmente la perimetrazione temporale dei dati di interesse, ed infine, i tempi ragionevoli entro cui si completerà tale selezione, con successiva restituzione anche della copia informatica contenente i dati non rilevanti[24].

Orbene, le tematiche sin qui trattate non sono sfuggite all’attenzione del legislatore, il quale ha promosso un intervento normativo attraverso la presentazione in sede parlamentare prima del progetto di legge d.d.l. n. S 690 e poi del progetto d.d.l. n. S 806[25], che ha assorbito il primo, con l’intento di riordinare, in chiave garantista e senza sacrificare oltremodo le esigenze investigative, l’intera disciplina relativa ai sequestri informatici, cercando di ancorarla alle medesime garanzie che assistono quella relativa alle intercettazioni[26].

Con il d.d.l. n. S 806 viene introdotto nel Codice di procedura penale il nuovo articolo 254-ter, rubricato sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute: tale disposizione, attraverso i suoi diciannove commi, procedimentalizza il sequestro informatico in distinte fasi, contemplando sin dal primo comma lo strumento di controllo della riserva di giurisdizione, in linea con la disciplina prevista per le intercettazioni e per l’acquisizione dei tabulati telefonici e telematici[27], segnando una discontinuità rispetto all’assetto normativo previgente in materia di sequestro probatorio tout court.

Dall’analisi dei profili di maggiore portata innovativa, risulta fondamentale, per la presente trattazione, soffermare l’attenzione solo sugli aspetti più strettamente attinenti alla questione della perimetrazione temporale delle operazioni, verificando se, effettivamente, il progetto di legge apporti o meno un contributo in tal senso.

Il comma 1 del nuovo art. 254-ter c.p.p. individua le condizioni necessarie che devono sussistere affinché il decreto di sequestro possa essere validamente disposto: la misura, infatti, non solo deve essere necessaria per la prosecuzione delle indagini – tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo del fatto, nonché delle modalità della condotta – ma deve anche rispettare il criterio di proporzione[28].

Ciò che traspare dalla lettura del nuovo articolo è l’introduzione legislativa di una motivazione rafforzata nel decreto di sequestro, specificamente funzionale a giustificare l’utilità della misura e il rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla prosecuzione delle indagini, mancando, tuttavia, un’indicazione puntuale in relazione ai limiti temporali ed alle modalità operative che legittimano l’incidenza dell’attività investigativa sui diritti fondamentali della persona: tale carenza ha una rilevanza ancora più pregnante nell’ambito del sequestro di dispositivi elettronici, essendo questo idoneo ad incidere in modo pervasivo nella sfera privata dell’individuo per la capacità che i dispositivi hanno di contenere una quantità illimitata di informazioni personali, con la conseguenza che il sacrificio dei diritti e delle libertà personali risulti nella sostanza privo di un’adeguata base legale che lo renda costituzionalmente legittimo[29].

Quanto, invece, alla fase immediatamente successiva all’apprensione materiale del dispositivo o del sistema informatico o telematico, ovvero la fase della duplicazione e dell’analisi del contenuto, il legislatore, con il nuovo art. 254-ter c.p.p., fissa dei limiti temporali più stringenti prevedendo che tra l’avviso (che deve avvenire entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro alla persona sottoposta alle indagini, alla persona a cui le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, nonché alla persona offesa dal reato ed ai relativi difensori) e la data fissata per il conferimento dell’incarico per la duplicazione del contenuto del dispositivo sequestrato, non possa intercorrere un termine superiore a dieci giorni[30].

Tuttavia, la norma, nell’ammettere le operazioni di duplicazione del contenuto integrale dei dispositivi informatici, non solo non indica alcun criterio selettivo a cui debba attenersi il pubblico ministero durante l’analisi dei dati[31], risultando anche in contrasto con gli approdi più recenti della giurisprudenza per cui si ritiene illegittimo un sequestro indiscriminato di dati[32], ma non introduce nemmeno un termine preciso entro cui il pubblico ministero debba poi compiere la selezione dei dati, dei programmi e delle informazioni ritenuti strettamente pertinenti al reato (art. 254-ter c.p.p., co. 12, primo periodo)[33].

La procedimentalizzazione delle fasi che caratterizzano il sequestro informatico, così come delineate dal nuovo articolo in esame, si conclude con gli istituti della conservazione e della distruzione del duplicato informatico (art. 254-ter, commi 16 e 17c.p.p.): sebbene dalla nuova disciplina si evinca l’indicazione di una tempistica entro cui restituire la copia-clone, tale previsione non risulta comunque idonea ad escludere il pregiudizio derivante dal permanere del vincolo sui dati oggetto di sequestro; infatti, il protrarsi della conservazione del duplicato fino a che la sentenza o il decreto penale di condanna risultino non più impugnabili, unito alla possibilità di effettuare un sequestro integrale dei dati, si risolve in una lesione prolungata della sfera di riservatezza dell’interessato, con il rischio che l’atto investigativo si possa comunque trasformare in un atto esplorativo[34], contravvenendo ai precisi moniti della giurisprudenza.

Dunque, in attesa dell’approvazione della proposta di legge che introduce nel nostro ordinamento una nuova disciplina per i sequestri digitali attraverso l’art. 254-ter c.p.p., con l’auspicio che il legislatore riesca a trovare il giusto equilibrio tra efficienza e tutela, ovvero tra le esigenze investigative e i diritti della persona, resta ancora ampio il margine di azione della giurisprudenza che, in assenza di una normativa ad hoc, deve continuare ad operare delle scelte nel solco ed entro i confini – quanto meno – del principio di proporzionalità, affinché i sequestri possano risultare costituzionalmente legittimi[35].

3. Il caso

Dopo aver fornito una panoramica generale sugli orientamenti giurisprudenziali nazionali e sovranazionali, sulla normativa in vigore e sulle prospettive di riforma con conseguenti profili di criticità anche in relazione agli aspetti più propriamente inerenti ai nuovi riferimenti temporali, si prosegue la trattazione con un’analisi più dettagliata della questione inerente ad una delle tre sfaccettature della proporzionalità, così come emerge dalla sentenza in commento: la dimensione temporale del sequestro informatico.

Invero, la questione giuridica posta all’attenzione della Corte di cassazione nella pronuncia in esame attiene alla necessità o meno che siano indicati da parte del pubblico ministero, già nel decreto che dispone il sequestro di dispositivi informatici o telematici, non solo un termine esatto di durata, ma anche i tempi specifici entro cui compiere le operazioni di estrapolazione ed analisi dei dati informatici.

Nel caso di specie, il pubblico ministero ha proposto ricorso avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva annullato il decreto di sequestro probatorio disposto dallo stesso pubblico ministero, avente ad oggetto i dispositivi informatici in uso agli indagati nell’ambito di un procedimento per reati di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge e la sussistenza di una motivazione meramente apparente del provvedimento impugnato.

Più precisamente, il Tribunale, nell’accogliere le istanze degli indagati, aveva annullato il decreto di sequestro, ritenendo che questo fosse privo di adeguata motivazione sia in ordine alla delimitazione dell’arco temporale entro cui acquisire i dati, sia con riguardo alla durata stessa del vincolo, poiché nel sequestro vi erano indicazioni del tutto generiche che non consentivano di garantire il rispetto del principio di proporzionalità sotto il profilo temporale della misura reale, mancando riferimenti oggettivi precisi circa la tempistica necessaria per lo svolgimento delle operazioni di acquisizione e selezione dei dati.

Con il ricorso in Cassazione, il pubblico ministero ha contestato siffatta decisione, sostenendo non solo che il Tribunale avrebbe solo apparentemente motivato in ordine alla delimitazione dei tempi entro cui acquisire i dati, non tenendo conto delle specificità del caso concreto, ma anche che l’annullamento del sequestro sarebbe stato compiuto in violazione di legge, poiché né il Codice attualmente in vigore né la giurisprudenza europea prescrivono un termine preciso entro cui svolgere le operazioni di estrazione ed analisi dei dati contenuti nei dispositivi sequestrati[36].

È proprio dalla mancanza di un riferimento legislativo in ordine ai tempi di esecuzione delle operazioni che la sentenza muove le proprie fila per arrivare ad una decisione che pone nel giusto bilanciamento, ad avviso di chi scrive, le esigenze investigative con la compressione del diritto alla riservatezza dei dati contenuti nei dispositivi personali.

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso del pubblico ministero, annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata, per due ordini di ragioni: innanzitutto, ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem con cui il pubblico ministero ha richiamato espressamente dei precedenti decreti di sequestro in cui si faceva riferimento alla complessità delle indagini e alla pluralità delle contestazioni, giustificando così la necessità di disporre un sequestro per tutta la durata dell’incarico svolto da uno degli indagati; inoltre, la stessa Corte ha colto l’occasione per ribadire che il Tribunale del riesame avrebbe richiesto un requisito non espressamente contemplato dalla legge, nonché difficilmente determinabile a priori[37].

Invero, il fulcro della sentenza in commento ruota attorno al come debba essere inteso il principio di proporzionalità sotto il profilo più strettamente temporale in assenza di precise indicazioni legislative.

La Suprema Corte ha proposto una soluzione interpretativa che impone al pubblico ministero, all’atto dell’adozione del decreto di sequestro dei dispositivi informatici, di non indicare un termine puntuale per l’espletamento delle operazioni, bensì di individuare un termine ragionevole di durata del vincolo reale: tale termine deve essere correlato ad una prevedibile scansione temporale delle attività di estrapolazione ed analisi dei dati, ferma restando, peraltro, la possibilità non solo di disporre una proroga del termine originariamente indicato, ma anche di poterlo modificare qualora emergano esigenze investigative che richiedano di agire in tal senso[38].

La regola sancita dai giudici di legittimità, dunque, risponde alla complessità tecnica, oggi sempre più elevata, che caratterizza, ad esempio, le attività di decriptazione dei files, di analisi di volumi di dati, di recupero della messaggistica cancellata, nonché di accesso a cloud protetti: imporre un termine perentorio entro cui completare necessariamente queste fasi non solo sarebbe prater legem, poiché non espressamente previsto dalla legge,ma rischierebbe anche di penalizzare l’accertamento dei fatti, rendendo incomplete – o comunque superficiali – le indagini, qualora i tempi tecnici dovessero in concreto superare quelli inizialmente indicati nel decreto di sequestro[39].

Tra l’altro, nell’ambito delle difficoltà tecniche che possono insorgere e, quindi, dilatare ancor di più i tempi delle operazioni, si deve tener conto anche del peso della mancata collaborazione dell’indagato, qualora questi non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei dispositivi sequestrati[40].

La sentenza in commento, pertanto, evita una lettura eccessivamente formalistica e rigorosa, che imporrebbe la fissazione di termini a pena di nullità non previsti dal dato normativo ma, al contempo, non accoglie neppure una ricostruzione ermeneutica eccessivamente estensiva dell’istituto del sequestro di dispositivi, in virtù della quale si finirebbe per escludere qualsivoglia limite temporale[41].

Ed allora, il parametro accolto dalla giurisprudenza si sostanzia nella ragionevolezza della durata della misura ablativa, che deve essere limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni tecniche e proporzionata alle difficoltà di apprensione dei dati: la portata costituzionale del principio di proporzionalità, infatti, non impone ex ante di indicare un termine predeterminato ma, al contempo, non consente neppure “zone franche”, richiedendo, quindi, di considerare, già al momento dell’adozione del decreto di sequestro, un termine per l’esecuzione di tutte le procedure nei limiti di una ragionevole previsione[42].

Peraltro, la Cassazione ribadisce che non vi sarebbe alcuna lesione del diritto di difesa a causa della mancata indicazione nel decreto di sequestro di date precise entro cui dovrà essere svolta la selezione dei dati rilevanti, poiché il titolare dei beni sequestrati che ritenga sproporzionata la compressione dei suoi diritti, può sempre proporre al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 262 c.p.p., istanza di restituzione del dispositivo e, in caso di diniego, può ricorrere al giudice per le indagini preliminari e al tribunale del riesame, che potranno verificare se le operazioni siano o meno rispettose del principio di proporzionalità nella sua dimensione temporale[43].

Dunque, alla stregua di tali rilievi, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso fondato, annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata, in quanto il pubblico ministero avrebbe, nel caso di specie, delineato in termini non apparenti la scansione temporale delle varie fasi di estrapolazione ed analisi dei dati informatici contenuti nei dispositivi sequestrati, bensì in maniera effettiva e non lesiva del principio di proporzionalità.

4. Osservazioni conclusive

Orbene, per quanto i giudici di legittimità abbiano individuato una soluzione volta a bilanciare le esigenze investigative con la compressione dei diritti fondamentali della persona sottoposta a sequestro informatico – alla quale sembra aver aderito, tra l’altro, anche la giurisprudenza successiva[44] – non mancano, tuttavia, dei profili di criticità che, seppur brevemente, devono essere portati all’attenzione del lettore.

In particolare, si osserva come il riferimento ad una durata “ragionevole” del sequestro informatico finisca per introdurre un parametro connotato da margini di indeterminatezza, in quanto il pubblico ministero che dispone il sequestro non ha a disposizione dei criteri legislativi predeterminati sulla base dei quali verificare se il termine di durata e la scansione temporale delle fasi del vincolo siano effettivamente ragionevoli o meno, essendo, invece, rimesso ad una mera valutazione discrezionale e, quindi, soggettiva, dell’autorità procedente.

Al contempo, tuttavia, la mancanza di un’espressa previsione normativa rende difficilmente sostenibile la proposizione in via interpretativa di un termine rigido di durata del vincolo reale: ad avviso di chi scrive, sembra che la giurisprudenza, in un’ottica di bilanciamento tra contrapposti interessi, abbia ritenuto più adeguato rimettere la concreta delimitazione temporale a valutazioni per lo più casistiche, nonostante le possibili ricadute sul piano della certezza del diritto, piuttosto che imporre al pubblico ministero, sostituendosi al legislatore, di indicare, già nel decreto che dispone il sequestro di un dispositivo, un perimetro temporale preciso entro cui svolgere tutte le operazioni, attese anche le difficoltà riscontrate nella prassi per delinearlo ex ante.

Pertanto, si ritiene doveroso, in un sistema processuale che sia efficiente e, allo stesso tempo, rispettoso dei diritti di ciascun individuo, procedere ad una tipizzazione del sequestro di dispositivi informatici o telematici, che non lasci margini di incertezza interpretativa, ma riempia di contenuto sostanziale i principi del nostro ordinamento[45]: le potenzialità investigative sono state ampliate in maniera esponenziale dalla rivoluzione digitale, ed è per questo, dunque, che si rende necessario, quanto prima, un quadro normativo chiaro e preciso in materia, evitando che il progresso tecnologico preceda e superi le garanzie del diritto.


[1] La tutela dei diritti e delle libertà fondamentali della persona è una tutela multilivello, realizzata non solo a livello costituzionale dagli artt. 13, 14 e 15 Cost., ma anche a livello eurounitario, attraverso la Carta dei Diritti Fondamenti dell’Unione Europea (CDFUE) e la Convezione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Cfr. D. TEGA, (a cura di V. MANES, V. ZAGREBELSKY), La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nell’ordinamento penale italiano, Giuffrè Editore, 2011, p. 193 ss.

[2] La Direttiva 2016/680 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali consente all’art. 4, § 1 che gli Stati membri possano disporre dei dati personali, purché ciò avvenga entro limiti ben delineati, oltre che per finalità determinate, esplicite e legittime. Per una consultazione integrale della Direttiva, cfr. https://eur-lex.europa.eu.

[3] È proprio nelle indagini informatiche che emerge la dicotomia tra l’esigenza di accertamento e di repressione di un determinato reato e la tutela dei diritti fondamentali della persona: la promiscuità e l’immaterialità dei dati, il rischio che l’attività investigativa possa avere solo finalità esplorativa, nonché lo “spazio” informatico, privo di confini e di barriere, costituiscono tutti elementi che contribuiscono a rendere le investigazioni informatiche una forma di indagine particolarmente insidiosa che, come tale, necessita di apposita regolamentazione entro confini ben precisi. Sul punto, cfr. M. TORRE, Indagini informatiche e principio di proporzionalità, in Proc. Pen. Giust., n. 6, 2019, consultabile al seguente link: https://processopenaleegiustizia.it.

[4] F. R. DINACCI, Sequestro di dispositivi informatici: imposizioni tecnologiche e scelte interpretative. Alla ricerca di un recupero della legalità probatoria., in Arch. Pen., 1/2025, consultabile al seguente link: https://archiviopenale.it. Nella visione dell’Autore, si realizza un’inversione del metodo interpretativo quando è la struttura normativa già esistente ad adeguarsi al nuovo fenomeno da disciplinare, con il rischio di dar vita ad ordinamenti giuridici paralleli, la cui origine si rinviene non nel dato normativo, bensì nel fatto concreto della vita reale.

[5] Da ultimo, si rammentano le differenti conclusioni – su cui ci si soffermerà nel corso della trattazione – a cui è pervenuta la Corte di legittimità, in due diverse pronunce tra loro ravvicinate, in tema di sequestri informatici (Cass. Pen., Sez. VI, 3 dicembre 2025, dep. 8 gennaio 2026, n. 543; Cass. Pen., Sez. III, 28 gennaio 2026, n. 3350).

[6] La Corte di cassazione in numerose sentenze (cfr. ex multis, Cass. Pen., Sez. VI, 26 novembre 2025, n. 38331; Cass. Pen., Sez. VI, 3 dicembre 2025, dep. 8 gennaio 2026, n. 543) richiama gli orientamenti della Corte di Strasburgo che, più volte, ha definito la proporzionalità come un canone di legittimità dei sequestri informatici.

[7] Tale principio è sancito a vari livelli: esso non solo trova una specifica collocazione normativa a livello primario nell’alveo dell’art. 275, comma 2 cpp, ma anche a livello eurounitario, essendo delineato all’art. 5, parr. 3 e 4 TUE, nonché agli artt. 49, par. 3 e 52 CDFUE.

[8] L’analisi del principio di proporzionalità sotto la triplice lente del profilo quantitativo, qualitativo e temporale si impone a seguito di una serie di sentenze della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Pen., Sez. VI, 9 dicembre 2020, n. 6623; Cass. Pen., Sez. VI, 15 febbraio 2024, n. 17132), nonché della giurisprudenza della Corte EDU, più volte pronunciatasi in tema di sequestri informatici (ex multis, Corte EDU, 23 gennaio 2025, Reznik c. Ucraina; Corte EDU, 19 dicembre 2024, Grande Oriente d’Italia c. Italia), da cui risulta evidente la necessità di valutare la proporzionalità della misura ablativa nella sua completezza dimensionale, al fine di garantire la legittimità del decreto di sequestro probatorio.

[9] Cass. Pen., Sez. VI, 3 dicembre 2025, dep. 8 gennaio 2026, n. 543, consultabile al seguente link: https://giurisprudenzapenale.com.

[10] La relazione esplicativa della Convenzione di Budapest al punto 197 chiarisce che il termine “cosa” va interpretato in senso estensivo, ricomprendendovi anche le res quae tangi non possunt, ovvero i dati: << “sequestrare” significa prendere il mezzo fisico sul quale i dati o le informazioni sono registrati oppure fare e trattenere una copia di tali dati o informazioni […] >>. Testo riportato da A. TESTAGUZZA, Il sequestro di dati e sistemi, in Cybercrime, (a cura di) A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, Utet Giuridica, 2019, p. 1446.

[11] F. CAJANI, S. ATERNO, Aspetti giuridici comuni delle indagini informatiche, in Computer forensics e indagini digitali, (a cura di) S. ATERNO, F. CAJANI, G. COSTABILE, M. MATTIUCCI, G. MAZZARACO, Experta S.r.l., Forlì, 2011, p. 462.

[12] Con tale locuzione si fa riferimento a quella che nel lessico della scienza forense digitale viene comunemente denominata come “copia forense”: essa rappresenta la riproduzione fedele e completa di tutti i dati presenti su una determinata memoria digitale, poiché non consiste in una mera duplicazione di files, bensì in un processo di acquisizione bit a bit che consente di restituire una fotografia esatta del contenuto (bitstream image), anche laddove alcuni elementi siano stati cancellati. Per un approfondimento sul punto, cfr. L. MERCATANTI, Copia forense: requisiti, strumenti e procedure per prove digitali in ambito giudiziario, 31 agosto 2025, disponibile al seguente link: https://luca-mercatanti.com.

[13]Cfr. sul punto, A. TESTAGUZZA, Il sequestro di dati e sistemi, cit., p. 1447.

[14] Tale aspetto è stato ribadito sia dalla sentenza Corte giust. UE, G.C., 2 marzo 2021, C-746/18, sia dalla sentenza Corte giust. UE, G.C., 4 ottobre 2024, C-548/21, disponibili al seguente link: https://eur-lex.europa.eu.

[15] In occasione della pronuncia sull’interpretazione dell’art. 15, par. 1 della Direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata nell’ambito delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, era stato sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea il quesito in merito alla qualificazione o meno del pubblico ministero come autorità amministrativa indipendente. La Corte ha espressamente escluso che il pubblico ministero sia un’autorità indipendente, perché il requisito di indipendenza implica che l’autorità incaricata del controllo preventivo non sia la stessa incaricata di condurre l’indagine penale e di esercitare l’azione penale, divenendo parte nel processo in cui la esercita. Sul punto, cfr. Corte giust. UE, G.C., 2 marzo 2021, C-746/18, parr. 54-57, disponibile al link indicato nella nota precedente.

[16] Cass. Pen., Sez. VI, 1° aprile 2025, n. 13585, consultabile al link: https://giurisprudenzapenale.com.

[17] Cass. Pen., Sez. V, 28 gennaio 2025, n. 8376. Nello specifico, il punto 1.1 del “considerato in diritto” afferma che nell’ordinamento italiano, un ente amministrativo autonomo è individuabile nella figura del pubblico ministero, <<quale autorità giudiziaria che nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche procede alle indagini secondo le specifiche regole dettate dal legislatore idonee a garantire anche i diritti dell’indagato>>. Per una consultazione integrale della sentenza, cfr https://giurisprudenzapenale.com.  

[18] Considerazione contenuta nella circolare emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, avente ad oggetto le linee guida in materia di sequestri di telefoni e altri strumenti informatici, del 9 giugno 2025, disponibile al seguente link: https://sistemapenale.it.

[19] Sul punto, cfr. A. CHELO, Tanto tuonò che piovve: il nuovo sequestro di dispositivi informatici, in Penale Dir. Proc., 29 febbraio 2024, consultabile al seguente link: https://www.penaledp.it.

[20] Il principio di proporzionalità costituisce un canone di legittimità delle ingerenze attuate attraverso i sequestri informatici e ciò è stata più volte affermato dalla Corte di Strasburgo, poi recepito dalla Corte di Cassazione sin dalla sentenza a Sezioni Unite, n. 5876 del 28 gennaio 2004, ed infine, ribadito anche nel percorso logico-argomentativo della sentenza in commento (Cass. Pen., Sez. VI, 3 dicembre 2025, dep. 8 gennaio 2026, n. 543).

[21] Cfr. ex multis, Cass. Pen., Sez. VI, 9 dicembre 2020, dep. 2021, n. 6623; Cass. Pen., Sez. VI, 22 settembre 2020, n. 34265; Cass. Pen., Sez. VI, 11 gennaio 2022, dep. 4 aprile 2022, n. 12507.

[22] Sul punto, cfr. ex multis, Cass. Pen., Sez. VI, 3 gennaio 2024, n. 222.  

[23] Si richiamano, da ultimo, a titolo esemplificativo: Cass. Pen., Sez. VI, 29 gennaio 2025, n. 17677; Cass. Pen., Sez. V, 4 marzo 2025, n. 9797.

[24] Il precipuo contenuto del decreto di sequestro informatico è stato delineato in via interpretativa dalla giurisprudenza ed è stato ribadito nuovamente nella sentenza in commento (Cass. Pen., Sez. VI, 3 dicembre 2025, dep. 8 gennaio 2026, n. 543, p. 10).

[25] Il d.d.l. n. S 806, d’iniziativa dei Senatori Zanettin e Bongiorno, è stato approvato dal Senato della Repubblica in data 10 aprile 2024, con il titolo Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali. Alla data del 12 novembre 2025, è all’Esame presso la II Commissione permanente (giustizia) in sede referente (Atto Camerale n. 1822). Per consultare l’iter di tale disegno, cfr. https://senato.it.  

[26] Sulle finalità di tali disegni di legge, cfr. ex multis, G. BELLANTONI, Il sequestro di materiali e dati informatici e la legittimazione a disporlo, in Anpp. 4/2025, 22 luglio 2025.

[27] Per un approfondimento sul tema, cfr. O. MURRO, Lo smartphone come fonte di prova. Dal sequestro del dispositivo all’analisi dei dati, CEDAM, 2024.

[28] Il testo, come modificato dall’A.C. 1822, è disponibile al seguente link: https://documenti.camera.it.

[29] Per una riflessione sulla possibile incostituzionalità della proposta di legge, cfr. O. MURRO, Lo smartphone come fonte di prova, cit.

[30] Questo è ciò che prevede espressamente il comma 6 del nuovo art. 254-ter c.p.p., consultabile al seguente link: https://documenti.camera.it.   

[31] Così sul punto, O. MURRO, Lo smartphone come fonte di prova, cit.

[32] Si richiama, a titolo meramente esemplificativo, ex multis, Cass. Pen., Sez. VI, 2 dicembre 2020, n. 34265; Cass. Pen., Sez. II, 15 dicembre 2023, n. 50009.

[33] Si richiama, in proposito, quanto affermato nella scheda di lettura del 7 aprile 2025, n. 433, A. C. 1822, in tema di Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali, contenuta nella documentazione per l’esame dei progetti di legge, disponibile al seguente link: https://documenti.camera.it.

[34] Considerazione di O. MURRO, Lo smartphone come fonte di prova, cit.

[35] È stato osservato in dottrina come l’introduzione di una previsione normativa espressa in materia di sequestro di dispositivi elettronici, informatici o anche semplicemente di comunicazione, limitata a ipotesi predeterminate e subordinata al previo intervento del giudice, possa essere interpretata nel senso di un implicito riconoscimento delle criticità che hanno caratterizzato le prassi applicative tutt’ora in uso, rispetto alle quali è stata prospettata una possibile violazione della riserva di legge e di giurisdizione imposta sia dalla Costituzione che dalla giurisprudenza europea. Sul punto, cfr. A. CHELO, Tanto tuonò che piovve: il nuovo sequestro di dispositivi informatici, cit.  

[36] Questo è il contenuto fondamentale degli elementi fattuali estrapolati dalla sentenza in commento (Cass. Pen., Sez. VI, 3 dicembre 2025, dep. 8 gennaio 2026, n. 543, pp. 2-3) al fine di comprendere i passaggi logico-giuridici che hanno indotto gli Ermellini all’accoglimento del ricorso del pubblico ministero.

[37] Così in motivazione, Cass. Pen., Sez. VI, 3 dicembre 2025, dep. 8 gennaio 2026, n. 543, pp. 11-12.

[38] Sul punto, cfr. L. FILIPPI, Sequestro di dispositivi informatici o telematici e proporzionalità temporale della misura, in Ius Penale, 22 gennaio 2026, nota a Cass. Pen., Sez. VI, 3 dicembre 2025, n. 543, disponibile al seguente link: https://ius.lefebvregiuffre.it.

[39] Sul punto, si ritiene condivisibile la riflessione delineata dall’Avv. A. GRECO nell’articolo Sequestro smartphone: i tempi del 18 gennaio 2026, disponibile al seguente link: https://laleggepertutti.it.

[40] Cfr. ex multis, Cass. Pen., Sez. III, 4 luglio 2024, n. 36776; Cass. Pen., Sez. II, 23 marzo 2023, n. 17604; Cass. Pen., Sez. II, 25 settembre 2025, n. 34324.

[41] In tal senso, si richiama a titolo esemplificativo, Cass. Pen., Sez. III, 28 gennaio 2026, n. 3350, che esclude la rilevanza dell’indicazione di un termine entro cui effettuare la selezione dei dati nel provvedimento di sequestro, poiché il mancato rispetto di tale termine, ad avviso della Suprema Corte, non determinerebbe alcuna conseguenza, se comunque il protrarsi del vincolo è giustificato da esigenze tecniche. Sul punto, un’analisi più dettagliata è offerta da L. FILIPPI, Davvero il PM che sequestra il cellulare non deve indicare anche i tempi entro cui avverrà la restituzione?, in Altalex, 12 febbraio 2026, disponibile al seguente link: https://altalex.com.

[42] Così, L. GIORDANO, Nel decreto di sequestro di un cellulare deve essere previsto anche il termine per la selezione dei dati?, in Altalex, 26 gennaio 2026, disponibile al seguente link: https://altalex.com.

[43] Tali considerazioni corroborano ulteriormente la posizione adottata dalla Cassazione nella sentenza in commento, che ribadisce la necessità della sola indicazione di un termine ragionevole di durata delle operazioni. Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 3 dicembre 2025, dep. 8 gennaio 2026, n. 543, p. 13.  

[44] Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, a Cass. Pen., Sez. III, 11 febbraio 2026, dep. 23 febbraio 2026, n. 7063, con la quale la Corte, non solo richiama il parametro della ragionevole durata del sequestro informatico, ma ribadisce anche che la proporzionalità debba essere accertata tanto nella fase genetica del vincolo quanto in quella più propriamente esecutiva.

[45] Si ritiene di condividere le riflessioni conclusive di M. CAIANIELLO, Necessità del controllo giurisdizionale nella raccolta e nel trattamento dei dati, cit., secondo cui l’introduzione dell’art. 254-ter c.p.p. potrebbe rappresentare un primo passo verso la regolazione delle investigazioni digitali.

Condividi su:

Articoli Correlati
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore